Art. 3.
Sulle autorizzazioni di spesa per gli anni 1965 e 1966, previste dalla legge 5 aprile 1966, n. 210 , gravano le spese disposte dal 24 novembre 1965 dal commissario generale gia' incaricato di assolvere, da tale data, tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Montreal del 1967.
Le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 5 aprile 1966, n. 210 , si applicano anche a coloro che comunque, per inderogabili esigenze di ordine pratico, sono stati utilizzati od assunti dalla data suddetta del 24 novembre 1965, fermi restando i contingenti numerici previsti.
Sulle autorizzazioni di spesa per gli anni 1965 e 1966, previste dalla legge 5 aprile 1966, n. 210 , gravano le spese disposte dal 24 novembre 1965 dal commissario generale gia' incaricato di assolvere, da tale data, tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Montreal del 1967.
Le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 5 aprile 1966, n. 210 , si applicano anche a coloro che comunque, per inderogabili esigenze di ordine pratico, sono stati utilizzati od assunti dalla data suddetta del 24 novembre 1965, fermi restando i contingenti numerici previsti.