Articolo 2 della Legge 3 gennaio 1934, n. 6
Articolo 1
Versione
1 febbraio 1934
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1934