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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/07/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1210/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1210/2022, promossa
DA residente in [...] Parte_1
(cod.fisc. ), elettivamente domiciliata per la lite in Firenze in Via CodiceFiscale_1
Pier Capponi n. 21, presso l'Avv. Gabriele Martelli del Foro di Firenze (
[...]
), che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._2
Sergio Martelli (cod.fisc. del Foro di Pisa, come da delega allegata C.F._3 all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO
, con sede in Torino, Piazza AN Carlo n. 156, Partita Controparte_1
IVA , in persona del procuratore speciale, Avv. Ciro Manzo, a tanto abilitato P.IVA_1
in forza di procura conferitagli con atto notaio Dr. di Milano in data Persona_1
1 27.09.2022, Repertorio n. 16835, Raccolta n. 8973, rappresentata e difesa dall'Avv. Livio
Baglini (C.F. pec ed elet- C.F._4 Email_1
tivamente domiciliata nel suo studio in Pisa, Via Cavour, 27, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 1655/2021 del Tribunale di Pisa pubblicata il 22/12/2021.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzioni, in accoglimento dell'appello pro- posto dalla Sig.ra avverso la sentenza N. 1655/2021 del Tribunale di Pisa, Parte_1
In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e comunque l'arbitrarietà dello storno e del conseguente protesto dei n. 4 assegni, oggetto di causa, e per l'effetto, con- dannare l'Istituto Bancario convenuto al risarcimento dei danni tutti patiti dalla Sig.ra per le causali espresse in narrativa, mediante il pagamento della somma Parte_1 complessiva pari ad €. 759.338,71 come sopra determinata, ovvero di quella diversa, mag- giore o minore somma determinata secondo equità e/o secondo valutazioni prognostiche,
e/o sulla base di massima esperienza comune, quale principio dell'”id quod plerumque ac- cidit. In subordine, in via istruttoria, si chiede il rinnovo della C.T.U. al fine di verificare la illegittimità dello storno e del protesto degli assegni oggetto di causa e quindi quantificare tutti i danni patiti dall'odierna appellante e conseguenti all'illegittimo ed arbitrario com- portamento assunto dall'istituto Bancario. Sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari, e con rimborso delle spese di CTU e CTP”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello proposto dal- la la Sig.ra avverso la Sentenza n. 1655 emessa dal Tribunale di Pisa in da- Parte_1
ta 22.12.2021 e pubblicata in data 23.12.2021, con sua conferma integrale. Con vittoria di competenze e spese legali”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
2 Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Pisa l'istituto bancario Parte_1 [...]
(causa n.1308/2014 RG), esponendo: Controparte_2
(i) che in data 09.03.2009 si era resa cessionaria dei crediti litigiosi appartenenti alla nei confronti di di cui al giudizio pendente Controparte_3 Controparte_4
presso il tribunale di Pisa n.628/09;
(ii) che, in particolare, tale giudizio aveva ad oggetto un'azione di risarcimento dei danni subiti dalla società in conseguenza della condotta illecita della banca Controparte_3
che, secondo la prospettazione dell'attrice, in relazione a rapporto di conto corrente banca- rio intercorrente tra le parti, aveva stornato arbitrariamente il pagamento di n.4 assegni (N.
8134546015 di €. 11.922,64; N. 8134546018 di €. 20.000,00; N. 8134546020 di €.
5.452,80; N. 8134545867 di €. 4.800,00), emessi dalla negoziati dai por- Controparte_3
tatori e, successivamente, pervenuti presso la banca trattaria, sebbene sul conto vi fossero somme disponibili per il pagamento;
la banca aveva successivamente inviato alla società i preavvisi di revoca dal rapporto, revoca poi intervenuta;
per effetto di tali accadimenti,
[...]
, avendo dovuto pagare i suddetti assegni con altre risorse, aveva subito un danno CP_3
patrimoniale a causa della diminuzione del fatturato annuo, nonché un danno non patrimo- niale derivante dalla lesione alla propria immagine commerciale;
(iii) che, nella sopraindicata qualità di cessionaria, era intervenuta volontariamente nella predetta controversia tra e;
Controparte_3 Controparte_4
(iv) che il suddetto processo era stato dapprima dichiarato interrotto, a seguito del
Con fallimento della dichiarato dal Tribunale di Pisa con sentenza N. 15/10 Controparte_3
del 16/03/2010, e successivamente era stato dichiarato estinto con ordinanza del 15/07/2011 in ragione della tardiva riassunzione della causa;
(v) che con racc.ta a.r. del 14/1/2014 aveva invitato nuovamente Controparte_5
al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della predetta condotta illecita e,
[...]
quindi, aveva introdotto il procedimento di mediazione, poi conclusosi con esito negativo.
In forza di tali assunti concludeva: “Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare l'illecito comportamento della Società convenuta in ordine al rap- porto di conto corrente intercorso con la con conseguente condanna del- Controparte_3
3 la medesima a risarcire all'odierna attrice ogni e qualsiasi danno, patrimoniale ed extra patrimoniale subito, nella misura che risulterà provata all'esito dell'istruttoria, ovvero in quella eventuale diversa somma che sarà ritenuta di giustizia o comunque secondo equità.
Con sentenza a favore dell'odierna attrice cessionaria . Il tutto, con vittoria Parte_1 di spese ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, per mezzo del mandatario con rappresentanza
, opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto. Parte_2
Istruita la causa con CTU, con sentenza n.1655/2021, pubblicata il 22/12/2021, il
Tribunale di Pisa respingeva la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
In sentenza il Tribunale ha ricostruito i rapporti tra le parti in questi termini: “La so- cietà intratteneva con un rapporto di con- Controparte_3 Controparte_5 to corrente ordinario (n. 102) e una linea di credito per anticipi all'esportazione con affi- damento fino a euro 60.000,00. In virtù di tali rapporti contrattuali, la entro il limi- CP_4 te dell'affidamento concesso, effettuava operazioni di anticipo mediante la presentazione a garanzia di fatture, cui seguiva l'addebito nel rapporto di anticipo e l'accredito nel conto corrente ordinario con la dicitura “accensione finanziamento export”. Nel caso di specie, la richiedeva alla banca di estinguere anticipatamente i finanziamenti ex- Controparte_3
port presentando i seguenti assegni tratti su banche estere al fine di ricevere nuovi finan- ziamenti: - in data 16.01.2009 l'assegno estero n. 360, pari a euro 18.000,00, veniva ac- creditato sul conto n. 6738 ad estinzione di un precedente finanziamento all'esportazione.
Contestualmente e con pari valuta era erogato sul conto corrente ordinario n. 102 un fi- nanziamento export per euro 18.000,00; - in data 21.01.2009 (con valuta 30.01.2009)
l'assegno estero n. 362, pari a euro 25.000,00, veniva accreditato, al netto delle spese, sul conto corrente ordinario con la dicitura “controvalore sbf assegno estero” per euro
480,00 e per la differenza (Euro 24.500,00) veniva accreditato sul conto n. 6738 ad estin- zione di un precedente finanziamento all'esportazione, come da richiesta della . CP_3
Contestualmente e con pari valuta era erogato sul conto corrente ordinario n. 102 un fi- nanziamento export per euro 24.500,00; - in data 26.01.2009 (con valuta 04.02.2009)
l'assegno estero n. 363, pari a euro 35.000,00, veniva accreditato, al netto delle spese, sul
4 conto corrente ordinario con la dicitura “controvalore sbf assegno estero” per euro
17.472,00 e per la differenza, euro 17.500,00 veniva accreditato sul conto n. 6738 ad estin- Con zione di due precedenti finanziamenti all'esportazione, come da richiesta della Identi- P
. Contestualmente e con pari valuta era erogato sul conto corrente ordinario n. 102 un finanziamento export per euro 17.500,00; - in data 30.01.2009 l'assegno estero n. 366, pari a euro 40.000,00, veniva accreditato sul conto n. 6738 ad estinzione di due precedenti fi- nanziamenti all'esportazione, come da richiesta della . Contestualmente e con CP_3
pari valuta era erogato sul conto corrente ordinario n. 102 un finanziamento export per euro 40.000,00. Tali assegni, per un valore totale di euro 118.000,00, sono stati quindi uti- lizzati dalla per estinguere anticipatamente i finanziamenti export già ri- Controparte_3
cevuti e per poterne ottenere immediatamente di nuovi, entro il limite massimo dell'affidamento, senza dovere attendere i giorni di valuta altrimenti necessari per avere la Part disponibilità dell'accredito dell'assegno estero sul conto: in particolare, l'erogazione dei nuovi finanziamenti ammontava ad euro 100.000,00, mentre l'ammontare residuo di euro 18.000,00, al netto delle spese, era accreditato sul conto ordinario. La società
[...] utilizzava, poi, parte dei nuovi finanziamenti ricevuti per l'emissione di asse- Controparte_3 gni bancari destinati al pagamento di propri fornitori”.
Così ricostruiti i fatti di rilievo, il tribunale ha richiamato poi la c.t.u., la quale aveva osservato che “[…] la constatava il mancato incasso degli assegni esteri che aveva- CP_4 no permesso di ottenere l'erogazione di nuova finanza, quindi procedeva con il loro storno e successivo riaddebito dell'intero valore sul conto ordinario, con valuta pari all'operazione di accredito. Per effetto dell'operazione di storno degli assegni esteri, il saldo conto ordinato per valuta risultava scoperto quindi la banca non procedeva con il pagamento degli assegni, emessi a favore di alcuni fornitori, mandandoli insoluti. In parti- colare, il totale degli assegni non pagati, perché scoperti secondo la banca, ammontava ad euro 41.965,44, così ripartiti: - assegno n. 8134546015 emesso in data 10/02/2009 con va- luta 06/02/2009, per un ammontare pari a euro 11.922,64; - assegno n. 8134545867 emes- so in data 10/02/2009 con valuta 06/02/2009, per un ammontare pari a euro 4.800,00; - assegno n. 8134546018 emesso in data 11/02/2009 con valuta 09/02/2009, per un ammon-
5 tare pari a euro 20.000,00; - assegno n. 8134546020 emesso in data 12/02/2009 con valuta
10/02/2009, per un ammontare pari a euro 5.242,80”.
Passando poi alla valutazione della conformità dell'operato della rispetto alle CP_4
pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente stipulato con la il Controparte_3
tribunale ha richiamato, anzitutto, il giudizio espresso dal CTU, secondo cui era “ corretta la scelta della banca di procedere allo storno degli assegni esteri degli importi accreditati al salvo buon fine sul conto corrente ordinario” ma era censurabile la condotta tenuta dalla banca “nell'operazione di estinzione anticipata dei finanziamenti cui è stato dato corso dalla banca mediante l'accredito nel conto anticipi degli assegni esteri: per procedere allo storno integrale del valore degli assegni esteri insoluti, la banca avrebbe dovuto procedere con il loro accredito integrale sul conto ordinario per poi, decorsi i giorni di valuta, per- mettere al cliente di utilizzare, con riserva di verifica del salvo buon fine, tali somme per le proprie operazioni di gestione”.
Così come ancora ha condiviso l'ulteriore passaggio della relazione peritale in cui il
CTU aveva evidenziato che, se anche la banca “avesse avuto un comportamento maggior- mente conforme alle pattuizioni, “soltanto l'assegno n. 8134546020 sarebbe stato emesso con un saldo rideterminato positivo e, quindi, non scoperto mentre gli altri sarebbero risul- tati comunque scoperti e, il saldo del conto corrente al momento dell'emissione dei primi tre assegni non sarebbe stato sufficiente a evitare l'esito insoluto e, in tal caso, neppure le eventuali conseguenze lamentate da parte attrice”.
Il tribunale ha richiamato ancora gli esiti della CTU in relazione al quesito integrati- vo, avente ad oggetto l'esame delle “vicende societarie incorse al momento in cui furono protestati gli assegni e fu revocato l'affidamento” e “l'effettiva incidenza dell'azione ban- caria sulla situazione contabile della società”, ricordando come il CTU, quanto alla prima parte del quesito, aveva rilevato “che gli ultimi dati disponibili relativi alla situazione con- tabile della erano riferiti al bilancio dell'esercizio 2007, ovvero ad un pe- Controparte_3 riodo antecedente ai fatti di cui è causa” e aveva concluso “nel senso di non poter analiz- zare la situazione contabile della società al momento del protesto degli assegni” e, quanto alla seconda parte del quesito, aveva evidenziato il succedersi dei seguenti accadimenti: “- in data 17.03.2009 era presentata istanza di cancellazione dal registro delle imprese di Pi-
6 sa con la causale “trasferimento della sede all'estero”, previa delibera dell'assemblea straordinaria assunta in data 10.03.2009; - in data 16.03.2010 interveniva il fallimento della su istanza della società che vantava un credito di euro Controparte_3 Parte_5
124.046,66, cui poi si aggiungeva la Banca BNL che vantava un credito di euro
461.698,07; - all'apertura della procedura fallimentare il Curatore non rinveniva alcun bene da acquisire al fallimento, anche in considerazione del mancato deposito della docu- mentazione contabile della società da parte dell'amministratore, sig.ra - il Parte_6
passivo accertato in sede di prima udienza di verifica ammontava a euro 840.603,49 di cui euro 678.268,19 in via chirografaria ed euro 162.335,30 in via privilegiata”. Per poi con- cludere che “in considerazione dell'inevitabile protesto dei tre summenzionati assegni – che in ogni caso sarebbero rimasti scoperti –nessuna effettiva incidenza dell'azione banca- ria poteva ravvisarsi sulle vicende societarie in questione e che, pertanto, nessun danno sa- rebbe quantificabile”.
Il tribunale ha fatto proprie le conclusioni del c.t.u., dopo averle vagliate anche alla luce dei rilievi dei CTP, e in forza delle stesse ha respinto la domanda di risarcimento dan- ni.
L'appello.
2. ha proposto appello, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiu- Parte_1
sta, formulando un unico motivo di impugnazione, rubricato “Contraddittorietà e illogicità della motivazione. Errata e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze tecniche contenute nella CTU. Difetto di motivazione. Difetto di valutazione del materiale probato- rio. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”, e articolato in plurimi profili di cen- sura, così sintetizzabili:
(a) L'appellante assume, anzitutto, che il tribunale ha affidato “la valutazione della fondatezza o meno della domanda avanzata dalla Sig.ra alle risultanze della Pt_1
CTU, attribuendo alla stessa un valore probatorio che non ha ed omettendo di indicare quale sarebbero le ragioni logico giuridiche che imporrebbero l'adesione completa all'elaborato dell'ausiliare tecnico”.
7 Segnala che il CTU e, conseguentemente, il giudice, che al CTU si è affidato, “non hanno però colto alcuni particolari di fondamentale importanza che emergono dalla lettura dei documenti da 9 a 14 prodotti da controparte nel corso del giudizio di primo grado”.
Tali documenti, secondo l'assunto dell'appellante, dimostrano come “la Banca
[avesse] concesso l'anticipo generalmente per la durata di 90- 120 giorni, ed [avesse] più volte acconsentito, “dando corso” (come riportato a mano nei suddetti documenti), che il cliente consegnasse alcuni assegni esteri, che avrebbero dovuto essere destinati ad estin- guere, sul conto anticipi, gli anticipi inizialmente concessi, estinguendoli anticipatamente rispetto alla scadenza originaria dei 90-120 giorni. A fronte della consegna di tali assegni, la direzione della filiale [aveva] quindi acconsentito di erogare nuovi anticipi su nuove fat- ture estere e, così facendo - confidando sul certo incasso degli assegni consegnati- [ave- va]di fatto ampliato il credito per anticipo fatture concesso che, nelle more del buon fine degli assegni consegnati (non accreditati sul conto corrente ordinario, non essendovene traccia), [aveva] di gran lunga superato l'importo iniziale di € 60.000,00 contrattualizzato.
La in poche parole, [aveva] ampliato il fido concesso al cliente sul conto anticipi e CP_4
messo a disposizione sul conto ordinario, come risulta in maniera inequivocabile dall'estratto conto del 28/02/2009 dal quale emerge che la tra il 5/02/2009 ed il CP_4
10/02/2009 [aveva] concesso nuovi anticipi di fatture per complessivi € 60.000,00- quale anticipazione delle fatture n. 10 e n. 9 rispettivamente di € 20.000,00 ed € 40.000,00- in- nalzando il saldo del conto ad importi considerevoli. La documentazione sopra richiamata, colpevolmente non considerata dal Giudice e dal suo ausiliare, dimostra inoltre che la
Banca “dava corso” e quindi autorizzava l'anticipazione circa una decina di giorni prima della sua effettiva erogazione, tempo questo che è intercorso proprio tra la richiesta del
29.01.2009 di anticipazione di € 40.000,00 a fronte della fattura n. 9/2009, e la sua effetti- va erogazione avvenuta in data 10.02.2009 (Cfr. doc.n. 11 fascicolo di primo grado di con- troparte ed All.ti 5, 6 e 7 alla CTU).
Tali documenti, secondo l'appellante, sono di particolare importanza perché consen- tono “di svelare l'illegittimità dell'operato della Banca, come evidenziato sia dal CTP
con osservazioni rimaste prive di riscontro e replica da parte del CTU (versate in Per_2
atti), sia da questa difesa, nei propri scritti difensivi. Risulta infatti pacifico, in quanto non
8 contestato ed anche accertato dal CTU che: (i) quando i fornitori della , tra il 6 CP_3 ed il 9 febbraio 2009, hanno portato all'incasso i 3 assegni oggetto di contestazione (e che il CTU ha ritenuto legittimamente stornati) con n. finali 015 – 018 -867 (per l'importo complessivo di € 36.722,64), la aveva già concesso, tra il 5 e 10 febbraio 2009, nuo- CP_4 vi anticipi di fatture per complessivi € 60.000,00 e comunque aveva già autorizzato, in data
10/02/2009, l'anticipazione di € 40.000,00 di cui alla fattura 9/2009 (Cfr. doc.n. 11 fasci- colo di primo grado di controparte ed All.ti 5, 6 e 7 alla CTU); (ii) in data 5 e 6 febbraio
2009, la disponeva di un saldo attivo per valuta di € 37.292,31, ed aveva Controparte_3
comunque un saldo attivo contabile di ben 95.314,83 (cfr. pg. 5 relazione CTP e Per_2
soprattutto all.ti 5 e 7 CTU); (iii) solo in data 11/02/2009 (cfr. mail interna della banca delle ore 16.01 di mercoledì 11/02/2009 inviata da
[...]
– DOC. 4 fascicolo di primo grado di controparte) l'ufficio esteri Email_2 della Banca ha contattato la filiale per rappresentare l'esistenza di insoluti esteri. Tale comunicazione, è, quindi, successiva sia alla concessione ed erogazione del finanziamento anticipi di € 40.000,00, sia all'addebito degli assegni in uscita con data di valuta tra il
6/02/2009 ed il 10/02/2009, successivamente stornati. Appare quindi oltre modo evidente la illegittimità dello storno e del conseguente protesto degli assegni di cui si discute, conside- rato che il medesimo CTU ha confermato che alla data del 10/02/2009 “il saldo per valuta ammontava a euro 43.309,71, già rinvenibile nell'allegato 7” ed il saldo contabile ad €.
84.184,06 (Cfr.All. 5 alla CTU) . E ciò anche in quanto, solo una minima parte degli asse- gni esteri consegnati da Sky Identity alla sono confluiti sul conto corrente orinario CP_4
(€. 480,00 il 21/01/2009 ed €. 17.472,00 il 26/01/2009) mentre gli altri assegni non sono stati oggetto di accredito sul conto corrente ordinario n. 102 (Cfr. pag.7 ed All.ti 5 e 6 alla
CTU). Gli assegni erano pertanto adeguatamente coperti, tanto è vero che sono stati adde- bitati su quel conto, ma, anche laddove la quota insoluta degli assegni esteri già accredita- ta sul conto corrente fosse stata riaddebitata in pari data della venuta a conoscenza del mancato buon fine di quegli assegni, cioè al più presto l'11/02/2009, vi sarebbero state comunque risorse per coprirli, in quanto già dopo l'addebito degli assegni tratti dal conto successivamente stornati, sarebbe residuata una disponibilità liquida di € 6.575,81 (cioè
43.309,71 il saldo per valuta alla data del 10/02/2009 detratti gli importi degli assegni n.
9 8134546015 di €. 11.922,64 il 6/02/2009, n. 8134545867 di €. 4.800,00 il 6/02/2009 e n.
8134546018 di €. 20.000,00 il 9/02/2009). La era quindi obbligata a pagare tali as- CP_4
segni, essendoci fondi disponibili (cfr. Cass. N. 2711/2007; Collegio di Roma, decisione n.
1775/2017); avrebbe casomai dovuto addebitare successivamente eventuali insoluti regi- strati sul conto anticipi, addebitando al cliente, laddove si fossero verificati giorni di sfasa- tura di valuta (2/3 giorni valuta nel secondo prospetto del CTU) sul conto corrente n. 102 interessi passivi sui numeri negativi originatesi al tasso del 14,5 % contrattualmente previ- sto oltre eventuale commissione di massimo scoperto dello 0,95. La oltre ad aver CP_4
agito in violazione delle disposizioni di legge e dei rapporti contrattuali pattuiti con il cliente – stornando, illegittimamente, degli assegni addebitati e debitamente coperti - ha anche violato tutte le regole di correttezza e buona fede che informano i rapporti con i propri clienti, se si considera che la prassi operativa e bancaria vede in continuazione si- tuazioni in cui il direttore di filiale, appreso che il cliente è chiamato a pagare alcuni asse- gni da addebitare sul suo conto, lo convoca al fine di permettere eventualmente il versa- mento di nuove somme per coprire assegni che altrimenti rimarrebbero scoperti. Nel caso di specie invece la ha ben pensato di stornare con valuta antergata e retroattiva as- CP_4 segni già pagati ed addebitati sul c/c, senza contattare il cliente e sebbene quest'ultimo avesse già una disponibilità liquida per valuta di oltre €. 40.000,00. Senza tenere di conto, inoltre, che la Società aveva negoziato sul conto, assegni esteri in data 5/02/2009 per €
29.972,00 ed in data 10/02/2009 per € 9.980,00 che risultano accreditati per valuta rispet- tivamente il 16/02/2009 ed il 19/02/2009 (Cfr. All.ti 5 e 6 alla CTU), il cui controvalore ben poteva essere eventualmente utilizzato per il pagamento degli assegni invece stornati.
Così facendo la ha inopinatamente causato il protesto degli assegni ed il conseguen- CP_4 te dissesto finanziario della Società”.
In sintesi, con questo primo profilo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che al momento dell'incasso sul conto non vi fosse la provvista necessaria al pagamento degli assegni.
(b) L'appellante assume poi che all'errore di cui sopra ha concorso l'erronea valuta- zione in punto di retrodatazione della valuta degli assegni esteri non andati a buon fine alla data di negoziazione degli stessi, che viene contestata in quanto illegittima perché contraria
10 alle disposizioni di legge ed alla prassi che disciplina i rapporti bancari, e che non ha trova- to alcuna valida e logica giustificazione.
Sul punto, secondo l'appellante, il CTU, nelle proprie repliche alle osservazioni del
CTP aveva omesso di fornire una qualsiasi motivazione tecnica, limitandosi a ri- Per_2 ferire che “tuttavia non concorda con il CTP in riferimento alla presenza di fondi sufficien- ti per il pagamento degli assegni in quanto tre di questi riportano data di valuta precedente al 10.02.2009 (si veda tabella a pagina n.9) e quindi precedente all'accredito di €.
40.000,00”.
Tuttavia, per l'appellante simile motivazione è del tutto tautologica e il tribunale, nella sentenza impugnata, non considera affatto la questione, omettendo di fornire una mo- tivazione giuridica logica, limitandosi a riportare le “condivisibili” considerazioni del CTU.
(c) Con un terzo profilo, l'appellante assume che sia il Giudice che il CTU avevano
“inoltre omesso, colpevolmente, di considerare – senza fornire alcuna valida motivazione logica – che al di là della questione formale sulla data di valuta, ciò che conta è che quei tre assegni erano coperti sia al momento del loro incasso – anche in forza dell'anticipazione di €. 40.000,00 già autorizzata – sia al momento in cui sono stati nego- ziati – considerato che il saldo per valuta alla data del 10/02/2009 ammontava ad €.
43.309,71 – (Cfr. All.ti 5,6 e 7 alla CTU), sia a maggior ragione quando l'11/02/2009
l'ufficio esteri della ha contattato la filiale per rappresentare l'esistenza di insolu- CP_4
ti”.
(d) Secondo l'appellante, inoltre, anche a voler ritenere che non vi fosse disponibili- tà per il pagamento degli assegni, in ogni caso il loro storno sarebbe da considerare ugual- mente illegittimo considerato che, secondo il costante ed uniforme orientamento giurispru- denziale, “il pagamento di un assegno bancario da parte della Banca trattaria sull'erroneo presupposto dell'esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi indebito e non è quindi suscettibile di ripetizione perché la Banca solvente, che riveste la qualità di delega- to al pagamento del correntista-traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio er- rore ostandovi la disposizione dell'art. 1271 comma 2 c.c. che non consente al delegato di
11 opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante” (ex multis Cass.
Sez. III 19/1/2000 N.535; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2014, n.4426).
(e) Infine, quanto ai danni e alla loro prova, secondo l'appellante il comportamento illegittimo serbato dalla banca al correntista aveva, evidentemente, arrecato ingenti danni a questo ultimo. Il protesto degli assegni comporta, per legge, la impossibilità di intrattenere rapporti con gli istituti bancari, circostanza questa di per sé in grado di determinare la “mor- te giuridica” di qualsiasi società, che non può vivere in assenza di tali rapporti. Ciò vale, per l'appellante, a maggior ragione nel caso di specie ove, dalla documentazione depositata e dalle operazioni peritali svolte dal CTU, emerge che la Società effettuava “le proprie ope- razioni di gestione” esclusivamente in forza dei rapporti bancari e della linea di credito concessa, e poi illegittimamente revocata. Il protesto e la revoca della linea di credito ave- vano di fatto impedito alla società di svolgere la propria attività commerciale, provocando altresì un ulteriore danno, di immagine, che aveva contribuito alla sua estinzione.
Ha errato, pertanto, il giudice di primo grado quando ha sostenuto, confidando anco- ra una volta esclusivamente nelle risultanze della relazione integrativa del CTU, che i danni non sarebbero quantificabili, potendo, in ogni caso, trovare applicazione l'art.1226 c.c.
In ogni caso, secondo l'appellante, essa ha diritto al risarcimento dei danni anche laddove venisse condivisa la tesi del giudice in merito all'illegittimità dello storno e del protesto di uno solo dei quattro assegni oggetto di causa. Sul punto, per l'appellante, la giu- risprudenza di legittimità e di merito è pacifica nel ritenere che in caso di un protesto ille- gittimo (ovviamente non ha alcuna rilevanza se uno o più assegni protestati), il danneggiato soffre un duplice danno: il discredito commerciale ed il discredito personale.
Per tali ragioni l'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, con vit- toria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le difese dell'appellata.
3. Si è costituita in giudizio l'appellata, contestando le censure mosse dall'appellan- te nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
12 Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 10-4-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con la concessio- ne di termini per conclusionali e repliche (D55+20).
Motivi della decisione
5. L'appello è complessivamente infondato.
5.1.- La censura sub b), secondo cui il giudice avrebbe errato “nella valutazione in punto di retrodatazione della valuta degli assegni esteri non andati a buon fine alla data di negoziazione degli stessi, [valutazione] che viene contestata in quanto illegittima perché contraria alle disposizioni di legge ed alla prassi che disciplina i rapporti bancari, e che non ha trovato alcuna valida e logica giustificazione”, concreta un motivo d'appello inammissibile per violazione dell'art.342 cpc, non correlandosi con la motivazione della sentenza di primo grado.
A pag.
9-11 della sentenza di primo grado, dopo avere descritto i risultati cui era pervenuto il CTU e prima di esprimere la propria adesione a tali risultati, il tribunale così argomenta: “La questione oggetto del presente procedimento verte intorno alla legittimità dell'operazione di storno in conto corrente effettuata da Parte convenuta, a seguito della quale Parte attrice lamenta di avere subito un danno patrimoniale ed un danno non patri- moniale. Ai sensi dell'art. 1829 c.c., l'inclusione in un conto corrente di un credito verso terzi si presume fatta con clausola “salvo incasso”, se non risulta una diversa volontà delle parti. In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la ri- scossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Nel caso di specie, la banca ha scelto di eliminare la partita dal conto at- traverso uno storno, ovvero un'operazione meramente contabile con cui l'istituto, non es- sendo andato a buon fine l'assegno versatogli per l'incasso dal correntista, elimina dal conto di costui l'accreditamento, in precedenza annotatovi, dell'importo dell'assegno stes- so, così ripristinando la situazione originaria (Cass., 16.11.1967, n. 2759). Tale elimina- zione può ben avvenire anche mediante la neutralizzazione dell'accreditamento, attraverso
13 l'addebitamento di somma corrispondente a quella accredita (Cass., 06.12.1969, n. 3897).
La clausola “salvo incasso”, o quella equivalente “salvo buon fine” (Cass., 25.10.1977, n.
4563), ricollegandosi ad un mandato conferito alla banca per la realizzazione del credito portato dal titolo, ha effetto sospensivo dell'accreditamento, dunque il correntista acquista la disponibilità della somma soltanto dopo che il titolo sia stato pagato: prima dell'incasso, l'importo del titolo non può considerarsi a disposizione del correntista, quindi a questi non è consentita l'emissione dei corrispondenti assegni e la banca non è tenuta a mettere a disposizione del cliente la relativa somma (Cass. 08.03.1999, n. 1946). Il contrat- to di conto corrente sottoscritto tra le parti stabilisce – come ricostruito dal c.t.u. – che, in merito al versamento in conto di assegni e altri titoli, gli assegni tratti o emessi sull'estero, gli effetti, le ricevute bancarie e i documenti similari, sono accreditati con riserva di verifi- ca e salvo buon fine;
il relativo importo è disponibile solo dopo che la banca ne abbia ef- fettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante. Per gli assegni tratti o emessi sull'estero, la banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare – in ca- so di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c. e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. Il testo contrattuale in forza tra le parti, dunque, conferma il diritto della banca di stornare gli assegni esteri rimasti insoluti, nel limite degli importi accreditati al salvo buon fine sul conto corrente ordinario”.
Non è vero pertanto che il tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali è avvenu- to “lo storno” degli assegni esteri, tratti da clienti esteri della società cedente il credito e versati sul conto di quest'ultima intrattenuto con l'appellata. Il tribunale ha offerto sul pun- to ampia motivazione con richiamo a specifiche diposizioni del codice civile e del contratto di conto corrente bancario concluso dalle parti. E va da sé che lo storno non può che elimi- nare l'operazione di accredito (versamento assegni esteri) sin dal momento dell'accredita- mento perché tale credito non è mai esistito.
E' pertanto l'atto di appello ad essere immotivato non correlandosi con la chiara de- cisione di primo grado.
14 5.2.- Le censure sub a), c) e d), afferendo al medesimo tema dell'illegittimità del mancato pagamento degli assegni per mancanza di provvista, possono essere esaminate congiuntamente.
5.2.1.- La censura sub a) è infondata.
Non può assumersi che in base ai documenti interni, prodotti in giudizio dalla banca in primo grado, di non facile lettura (trattasi di fotocopie di stampe interne, con sovrascritte a mano espressioni non sempre leggibili o di agevole comprensione), la banca (che ha con- testato specificamente l'assunto) avesse ampliato il credito per anticipo fatture concesso ben oltre l'importo contrattualizzato di € 60.000,00.
In relazione a tale addebito va ricordato che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che conteneva anche la riproduzione di quello introdotto nel 2009 direttamen- te dalla società non si fa mai menzione di un aumento dell'importo affidato Controparte_3
con il conto anticipi fatture che avrebbe avuto effetti sulla provvista del conto corrente or- dinario, che invece non era affidato. Il tema non era posto nemmeno con la memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc. Veniva trattato, invece, dal CTP di parte attrice/appellante nel corso delle operazioni peritali e poi ripreso dal difensore con gli scritti conclusionali nel giudizio di primo grado, e infine riproposto con l'atto d'appello.
Ora, tale comportamento processuale denota per ciò stesso l'inesistenza di un am- pliamento dell'importo contrattualizzato sul conto anticipi. Se fosse stato diversamente, il tema sarebbe stato posto direttamente dalla società cedente il credito litigioso nell'atto di citazione del 2009 introduttivo del giudizio nel quale era poi intervenuta l'attuale appellan- te, atto di citazione poi ripreso e richiamato in quello del 2014 direttamente introdotto dall'appellante: il tema aveva natura dirimente e di immediata percezione.
In ogni caso, i documenti richiamati da controparte non provano affatto l'esistenza sul conto corrente alla data dell'incasso degli assegni emessi a favore dei propri fornitori dalla (avvenuta tra il 6 e il 9 febbraio 2009) di una provvista sufficiente a pa- CP_3 gare i tre assegni oggetto di contestazione. Tanto l'appellante può sostenere soltanto assu- mendo che lo storno dell'accredito degli assegni esteri emessi dai clienti della CP_3
non dovesse avvenire con effetto sin dalla data di versamento. Ma, come sopra si è detto esaminando la censura sub b) dell'appello, il capo della decisione di primo grado che ha ri-
15 tenuto che lo storno dovesse avere con simili modalità, non è stato impugnato in maniera ammissibile.
Pertanto, come esattamente ricostruito nella CTU espletata in primo grado, nel pe- riodo dal 6 al 9 febbraio 2009 sul conto corrente ordinario non vi era la provvista sufficien- te al pagamento di tre dei quattro assegni rimasti non pagati.
Vero è che in data 10/02/2009 la banca aveva autorizzato l'anticipazione di €
40.000,00 di cui alla fattura 9/2009, ma è altrettanto vero che tale somma era disponibile sul conto corrente ordinario in data successiva a quella dell'incasso dei tre assegni sopra considerati. Proprio la disponibilità di questa somma alla data del 10.2.2009 ha portato il
CTU, con soluzione condivisa dal giudice di primo grado, a ritenere che non fosse legittimo il comportamento della banca in ordine al mancato pagamento del quarto assegno, posto all'incasso in data 10.2.2009, dell'importo di euro 5.452,80.
Poiché rileva la provvista disponibile al momento della presentazione dell'assegno per il pagamento, è chiaro che, diversamente da quanto reputato dall'appellante, la banca non ha agito in violazione di disposizioni di legge e dei rapporti contrattuali pattuiti con il cliente.
Quanto alla riferita prassi operativa e bancaria secondo cui, in situazioni quale quel- la in esame, il direttore di filiale, “appreso che il cliente è chiamato a pagare alcuni assegni da addebitare sul suo conto, lo convoca al fine di permettere eventualmente il versamento di nuove somme per coprire assegni che altrimenti rimarrebbero scoperti”, al di là dell'irrilevanza giuridica di simili prassi nei termini generali proposti dall'appellante, di es- sa non è stata in ogni caso offerta alcuna prova e, soprattutto, non è stata offerta alcuna prova che questa era stata la condotta tenuta dalla banca convenuta in relazione a tale clien- te in precedenti occasioni.
5.2.2.- Anche la censura sub c), secondo cui il giudice aveva “inoltre omesso, col- pevolmente, di considerare – senza fornire alcuna valida motivazione logica – che al di là della questione formale sulla data di valuta, ciò che conta è che quei tre assegni erano co- perti sia al momento del loro incasso – anche in forza dell'anticipazione di €. 40.000,00 già autorizzata – sia al momento in cui sono stati negoziati – considerato che il saldo per valuta alla data del 10/02/2009 ammontava ad €. 43.309,71 – (Cfr. All.ti 5,6 e 7 alla CTU),
16 sia a maggior ragione quando l'11/02/2009 l'ufficio esteri della Banca ha contattato la fi- liale per rappresentare l'esistenza di insoluti”, è infondata.
Tali assunti sono infatti privi di pregio alla luce degli argomenti svolti sulla censura sub a). Si ripete: ciò che conta è la provvista esistente al momento della presentazione per il pagamento degli assegni e, nel caso di spese, questa era insufficiente al pagamento dei pri- mi tre assegni oggetto di contestazione.
5.2.3.- Secondo l'appellante, inoltre, anche a voler ritenere che non vi fosse dispo- nibilità per il pagamento degli assegni, in ogni caso il loro storno sarebbe da considerare ugualmente illegittimo considerato che, secondo il costante ed uniforme orientamento giu- risprudenziale, “il pagamento di un assegno bancario da parte della Banca trattaria sull'erroneo presupposto dell'esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi inde- bito e non è quindi suscettibile di ripetizione perché la , che riveste la quali- CP_4 CP_6
tà di delegato al pagamento del correntista-traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio errore ostandovi la disposizione dell'art. 1271 comma 2 c.c. che non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante” (ex multis Cass. Sez. III 19/1/2000 N.535; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2014, n.4426).
Tali precedenti non sono richiamati correttamente perché essi riguardano la diversa fattispecie in cui la banca delegata abbia provveduto al pagamento degli assegni al terzo presentatore in assenza di provvista e poi abbia agito nei confronti del terzo per l'indebito.
Nel caso di specie, è pacifico che gli assegni non siano stati pagati ai terzi presentatori. Più correttamente furono oggetto di registrazione in conto ma la relativa scritturazione fu im- mediatamente rettificata con un'operazione di storno.
6.- Infine, anche la censura sub e), relativa ai danni e alla loro prova, è destituita di fondamento.
Nell'esaminare la censura occorre ricordare alcuni fatti di rilievo.
La cessione del credito richiamata dall'attrice/appellante per legittimare la propria iniziativa fu conclusa in data 9-3-2009. La scrittura di cessione ha un duplice contenuto: la società cede i propri crediti litigiosi nei confronti di AN EN SpA e Controparte_3
AU s.a.s (causa rg 2075/2005 – Tribunale di Pisa) e di Controparte_5
17 (causa n.628/09 – Tribunale di Pisa) al proprio socio e legale rappresentante la Parte_6
causa della cessione di credito è indicata nel rimborso di spese (non meglio precisate) anti- cipate dalla per la società; a questa prima cessione segue quella contestuale, contenuta Pt_6
nello stesso atto, dalla a favore della degli stessi crediti litigiosi, in questo ca- Pt_6 Pt_1
so la causa della cessione del credito è individuata nel pagamento del prezzo di cessione delle quote di che la aveva acquistato dalla stessa in data Controparte_3 Pt_6 Pt_1
13.2.2009 (v. visura CCIAA in atti) per un valore di euro 52.000,00.
In data 10.03.2009 l'assemblea straordinaria di trasferì la propria Controparte_3
sede legale all'estero.
In data 17.03.2009 fu presentata istanza di cancellazione dal registro delle imprese di Pisa con la causale “trasferimento della sede all'estero”.
In data 12/5/2009 recedeva dai rapporti, chiedendo a Controparte_2 CP_3
[... di pagare la somma di euro 120.685,98 di cui al conto corrente bancario ordinario e di euro 60.000,00 per anticipi all'esportazione.
In data 16.3.2010 il tribunale di Pisa dichiarò il fallimento di su Controparte_3
istanza della società che vantava un credito di euro 124.046,66. Parte_5
Dalla relazione 33 LF, acquisita in primo grado in forma parzialmente omissata, ri- sulta: (i) che, a seguito della verifica del passivo delle domande tempestive, il passivo era di euro 840.603,49 (salvo l'esito delle tardive, ad esempio non si era ancora Controparte_2
insinuata, mentre si era già insinuata BNL per oltre 461.000,00); (ii) che l'amministratore non aveva consegnato i documenti contabili;
(iii) che nessun attivo era stata acquisito alla procedura. La relazione risulta omissata, fra l'altro, nelle parti relative alla responsabilità dei soci e degli amministratori nella causazione del fallimento.
Non risulta depositato il bilancio 2008 della società né una situa- Controparte_3
zione patrimoniale aggiornata all'anno 2009.
Ancora in via preliminare va ricordato che anche i danni in esame (da asserito illeci- to mancato pagamento di assegni bancari) non sono danni in re ipsa, e ciò tanto per i danni patrimoniali, quanto per quelli non patrimoniali (c.d. danni all'immagine, alla reputazione, alla reputazione commerciale). Il che richiede che la parte danneggiata alleghi il danno e ne fornisca prova (cfr., fra tante, Cass. civ. 7594-18, 31357-2018; 6580-23; 2203-24).
18 Ciò premesso, la sentenza di primo grado è stata confermata quanto alla ritenuta le- gittimità del mancato pagamento di tre (dei quattro) assegni bancari. Questa conclusione basta al rigetto della censura in esame perché, se anche il comportamento della banca, circa il mancato pagamento del quarto e ultimo assegno dell'importo di euro 5.242,80, fosse sta- to illecito, certo sarebbe che, se un danno si fosse verificato, questo sarebbe da porre in cor- relazione causale con il legittimo (e perciò lecito) mancato pagamento dei tre precedenti as- segni di importo superiore (euro 36.722,64).
Può aggiungersi, in ogni caso, che nessuna prova dei danni è stata offerta.
Tali danni sono prospettati nell'atto di citazione del 2014, diversamente da quello del 2009, come danno catastrofale, da cessazione/estinzione dell'attività d'impresa. Ma di tali danni si ripete nessuna prova è stata offerta.
Non vi è prova, in particolare, che l'insolvenza che ha portato al fallimento della so- cietà sia stata originata dai fatti di causa. Anzi, gli elementi in fatto sopra Controparte_3
riportati sembrano evidenziare semmai il contrario.
Infatti, la cessione delle quote sociali maggioritarie nella da Controparte_3 [...]
a in data 13.2.2009, la contestuale assunzione della qualità di ammini- CP_7 Parte_6
stratore da parte di quest'ultima, la successiva cessione dopo pochi giorni, in data 9-3-2009, dei crediti litigiosi da a per non meglio precisate spese che la Controparte_3 Parte_6
socia (dal 13.2.2009) avrebbe sostenuto per la società e la contestuale cessione degli stessi crediti dalla alla per il pagamento del corrispettivo del prezzo di cessione (in Pt_6 Pt_1
questo modo la non ha pagato il prezzo di cessione e in questo modo sono stati sottrat- Pt_6
ti alla società possibili crediti), il trasferimento della sede sociale all'estero in data
10.3.2009, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese, il mancato deposito dei bilanci 2008 e 2009, il successivo fallimento entro l'anno dal trasferimento della sede all'estero, la mancata consegna al curatore di ogni documento contabile (circostanza che consente di mettere in dubbio anche la veridicità dei bilanci 2006 e 2007), sono tutti fatti che fanno supporre che la società fosse già in stato di insolvenza alla data dei fatti di causa, perché operazioni quali quelle testé descritte, come l'esperienza giurisprudenziale insegna, sono tipiche di società in stato di dissesto che per sottrarsi al fallimento cercano di spostare
19 la sede all'estero sperando che l'iniziativa dei creditori e la dichiarazione di fallimento non intervengano entro l'anno.
7. In conclusione, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in difetto di notula (DM 55/14, e succ. mod.; scaglione da euro 520.000,01 a 1.000.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2, 4, parametro minimo per la fase 3, essendo stata svolta la sola trattazione e non anche l'istruttoria).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, dando atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato;
- condanna a pagare in favore di le spese Parte_1 Controparte_5
d'appello, che liquida in complessivi euro € 22.333,00, oltre al rimborso (15%) delle spese generali e dell'IVA e CPA, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 1-7-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1210/2022, promossa
DA residente in [...] Parte_1
(cod.fisc. ), elettivamente domiciliata per la lite in Firenze in Via CodiceFiscale_1
Pier Capponi n. 21, presso l'Avv. Gabriele Martelli del Foro di Firenze (
[...]
), che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._2
Sergio Martelli (cod.fisc. del Foro di Pisa, come da delega allegata C.F._3 all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO
, con sede in Torino, Piazza AN Carlo n. 156, Partita Controparte_1
IVA , in persona del procuratore speciale, Avv. Ciro Manzo, a tanto abilitato P.IVA_1
in forza di procura conferitagli con atto notaio Dr. di Milano in data Persona_1
1 27.09.2022, Repertorio n. 16835, Raccolta n. 8973, rappresentata e difesa dall'Avv. Livio
Baglini (C.F. pec ed elet- C.F._4 Email_1
tivamente domiciliata nel suo studio in Pisa, Via Cavour, 27, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 1655/2021 del Tribunale di Pisa pubblicata il 22/12/2021.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzioni, in accoglimento dell'appello pro- posto dalla Sig.ra avverso la sentenza N. 1655/2021 del Tribunale di Pisa, Parte_1
In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e comunque l'arbitrarietà dello storno e del conseguente protesto dei n. 4 assegni, oggetto di causa, e per l'effetto, con- dannare l'Istituto Bancario convenuto al risarcimento dei danni tutti patiti dalla Sig.ra per le causali espresse in narrativa, mediante il pagamento della somma Parte_1 complessiva pari ad €. 759.338,71 come sopra determinata, ovvero di quella diversa, mag- giore o minore somma determinata secondo equità e/o secondo valutazioni prognostiche,
e/o sulla base di massima esperienza comune, quale principio dell'”id quod plerumque ac- cidit. In subordine, in via istruttoria, si chiede il rinnovo della C.T.U. al fine di verificare la illegittimità dello storno e del protesto degli assegni oggetto di causa e quindi quantificare tutti i danni patiti dall'odierna appellante e conseguenti all'illegittimo ed arbitrario com- portamento assunto dall'istituto Bancario. Sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari, e con rimborso delle spese di CTU e CTP”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello proposto dal- la la Sig.ra avverso la Sentenza n. 1655 emessa dal Tribunale di Pisa in da- Parte_1
ta 22.12.2021 e pubblicata in data 23.12.2021, con sua conferma integrale. Con vittoria di competenze e spese legali”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
2 Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Pisa l'istituto bancario Parte_1 [...]
(causa n.1308/2014 RG), esponendo: Controparte_2
(i) che in data 09.03.2009 si era resa cessionaria dei crediti litigiosi appartenenti alla nei confronti di di cui al giudizio pendente Controparte_3 Controparte_4
presso il tribunale di Pisa n.628/09;
(ii) che, in particolare, tale giudizio aveva ad oggetto un'azione di risarcimento dei danni subiti dalla società in conseguenza della condotta illecita della banca Controparte_3
che, secondo la prospettazione dell'attrice, in relazione a rapporto di conto corrente banca- rio intercorrente tra le parti, aveva stornato arbitrariamente il pagamento di n.4 assegni (N.
8134546015 di €. 11.922,64; N. 8134546018 di €. 20.000,00; N. 8134546020 di €.
5.452,80; N. 8134545867 di €. 4.800,00), emessi dalla negoziati dai por- Controparte_3
tatori e, successivamente, pervenuti presso la banca trattaria, sebbene sul conto vi fossero somme disponibili per il pagamento;
la banca aveva successivamente inviato alla società i preavvisi di revoca dal rapporto, revoca poi intervenuta;
per effetto di tali accadimenti,
[...]
, avendo dovuto pagare i suddetti assegni con altre risorse, aveva subito un danno CP_3
patrimoniale a causa della diminuzione del fatturato annuo, nonché un danno non patrimo- niale derivante dalla lesione alla propria immagine commerciale;
(iii) che, nella sopraindicata qualità di cessionaria, era intervenuta volontariamente nella predetta controversia tra e;
Controparte_3 Controparte_4
(iv) che il suddetto processo era stato dapprima dichiarato interrotto, a seguito del
Con fallimento della dichiarato dal Tribunale di Pisa con sentenza N. 15/10 Controparte_3
del 16/03/2010, e successivamente era stato dichiarato estinto con ordinanza del 15/07/2011 in ragione della tardiva riassunzione della causa;
(v) che con racc.ta a.r. del 14/1/2014 aveva invitato nuovamente Controparte_5
al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito della predetta condotta illecita e,
[...]
quindi, aveva introdotto il procedimento di mediazione, poi conclusosi con esito negativo.
In forza di tali assunti concludeva: “Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare l'illecito comportamento della Società convenuta in ordine al rap- porto di conto corrente intercorso con la con conseguente condanna del- Controparte_3
3 la medesima a risarcire all'odierna attrice ogni e qualsiasi danno, patrimoniale ed extra patrimoniale subito, nella misura che risulterà provata all'esito dell'istruttoria, ovvero in quella eventuale diversa somma che sarà ritenuta di giustizia o comunque secondo equità.
Con sentenza a favore dell'odierna attrice cessionaria . Il tutto, con vittoria Parte_1 di spese ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, per mezzo del mandatario con rappresentanza
, opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto. Parte_2
Istruita la causa con CTU, con sentenza n.1655/2021, pubblicata il 22/12/2021, il
Tribunale di Pisa respingeva la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
In sentenza il Tribunale ha ricostruito i rapporti tra le parti in questi termini: “La so- cietà intratteneva con un rapporto di con- Controparte_3 Controparte_5 to corrente ordinario (n. 102) e una linea di credito per anticipi all'esportazione con affi- damento fino a euro 60.000,00. In virtù di tali rapporti contrattuali, la entro il limi- CP_4 te dell'affidamento concesso, effettuava operazioni di anticipo mediante la presentazione a garanzia di fatture, cui seguiva l'addebito nel rapporto di anticipo e l'accredito nel conto corrente ordinario con la dicitura “accensione finanziamento export”. Nel caso di specie, la richiedeva alla banca di estinguere anticipatamente i finanziamenti ex- Controparte_3
port presentando i seguenti assegni tratti su banche estere al fine di ricevere nuovi finan- ziamenti: - in data 16.01.2009 l'assegno estero n. 360, pari a euro 18.000,00, veniva ac- creditato sul conto n. 6738 ad estinzione di un precedente finanziamento all'esportazione.
Contestualmente e con pari valuta era erogato sul conto corrente ordinario n. 102 un fi- nanziamento export per euro 18.000,00; - in data 21.01.2009 (con valuta 30.01.2009)
l'assegno estero n. 362, pari a euro 25.000,00, veniva accreditato, al netto delle spese, sul conto corrente ordinario con la dicitura “controvalore sbf assegno estero” per euro
480,00 e per la differenza (Euro 24.500,00) veniva accreditato sul conto n. 6738 ad estin- zione di un precedente finanziamento all'esportazione, come da richiesta della . CP_3
Contestualmente e con pari valuta era erogato sul conto corrente ordinario n. 102 un fi- nanziamento export per euro 24.500,00; - in data 26.01.2009 (con valuta 04.02.2009)
l'assegno estero n. 363, pari a euro 35.000,00, veniva accreditato, al netto delle spese, sul
4 conto corrente ordinario con la dicitura “controvalore sbf assegno estero” per euro
17.472,00 e per la differenza, euro 17.500,00 veniva accreditato sul conto n. 6738 ad estin- Con zione di due precedenti finanziamenti all'esportazione, come da richiesta della Identi- P
. Contestualmente e con pari valuta era erogato sul conto corrente ordinario n. 102 un finanziamento export per euro 17.500,00; - in data 30.01.2009 l'assegno estero n. 366, pari a euro 40.000,00, veniva accreditato sul conto n. 6738 ad estinzione di due precedenti fi- nanziamenti all'esportazione, come da richiesta della . Contestualmente e con CP_3
pari valuta era erogato sul conto corrente ordinario n. 102 un finanziamento export per euro 40.000,00. Tali assegni, per un valore totale di euro 118.000,00, sono stati quindi uti- lizzati dalla per estinguere anticipatamente i finanziamenti export già ri- Controparte_3
cevuti e per poterne ottenere immediatamente di nuovi, entro il limite massimo dell'affidamento, senza dovere attendere i giorni di valuta altrimenti necessari per avere la Part disponibilità dell'accredito dell'assegno estero sul conto: in particolare, l'erogazione dei nuovi finanziamenti ammontava ad euro 100.000,00, mentre l'ammontare residuo di euro 18.000,00, al netto delle spese, era accreditato sul conto ordinario. La società
[...] utilizzava, poi, parte dei nuovi finanziamenti ricevuti per l'emissione di asse- Controparte_3 gni bancari destinati al pagamento di propri fornitori”.
Così ricostruiti i fatti di rilievo, il tribunale ha richiamato poi la c.t.u., la quale aveva osservato che “[…] la constatava il mancato incasso degli assegni esteri che aveva- CP_4 no permesso di ottenere l'erogazione di nuova finanza, quindi procedeva con il loro storno e successivo riaddebito dell'intero valore sul conto ordinario, con valuta pari all'operazione di accredito. Per effetto dell'operazione di storno degli assegni esteri, il saldo conto ordinato per valuta risultava scoperto quindi la banca non procedeva con il pagamento degli assegni, emessi a favore di alcuni fornitori, mandandoli insoluti. In parti- colare, il totale degli assegni non pagati, perché scoperti secondo la banca, ammontava ad euro 41.965,44, così ripartiti: - assegno n. 8134546015 emesso in data 10/02/2009 con va- luta 06/02/2009, per un ammontare pari a euro 11.922,64; - assegno n. 8134545867 emes- so in data 10/02/2009 con valuta 06/02/2009, per un ammontare pari a euro 4.800,00; - assegno n. 8134546018 emesso in data 11/02/2009 con valuta 09/02/2009, per un ammon-
5 tare pari a euro 20.000,00; - assegno n. 8134546020 emesso in data 12/02/2009 con valuta
10/02/2009, per un ammontare pari a euro 5.242,80”.
Passando poi alla valutazione della conformità dell'operato della rispetto alle CP_4
pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente stipulato con la il Controparte_3
tribunale ha richiamato, anzitutto, il giudizio espresso dal CTU, secondo cui era “ corretta la scelta della banca di procedere allo storno degli assegni esteri degli importi accreditati al salvo buon fine sul conto corrente ordinario” ma era censurabile la condotta tenuta dalla banca “nell'operazione di estinzione anticipata dei finanziamenti cui è stato dato corso dalla banca mediante l'accredito nel conto anticipi degli assegni esteri: per procedere allo storno integrale del valore degli assegni esteri insoluti, la banca avrebbe dovuto procedere con il loro accredito integrale sul conto ordinario per poi, decorsi i giorni di valuta, per- mettere al cliente di utilizzare, con riserva di verifica del salvo buon fine, tali somme per le proprie operazioni di gestione”.
Così come ancora ha condiviso l'ulteriore passaggio della relazione peritale in cui il
CTU aveva evidenziato che, se anche la banca “avesse avuto un comportamento maggior- mente conforme alle pattuizioni, “soltanto l'assegno n. 8134546020 sarebbe stato emesso con un saldo rideterminato positivo e, quindi, non scoperto mentre gli altri sarebbero risul- tati comunque scoperti e, il saldo del conto corrente al momento dell'emissione dei primi tre assegni non sarebbe stato sufficiente a evitare l'esito insoluto e, in tal caso, neppure le eventuali conseguenze lamentate da parte attrice”.
Il tribunale ha richiamato ancora gli esiti della CTU in relazione al quesito integrati- vo, avente ad oggetto l'esame delle “vicende societarie incorse al momento in cui furono protestati gli assegni e fu revocato l'affidamento” e “l'effettiva incidenza dell'azione ban- caria sulla situazione contabile della società”, ricordando come il CTU, quanto alla prima parte del quesito, aveva rilevato “che gli ultimi dati disponibili relativi alla situazione con- tabile della erano riferiti al bilancio dell'esercizio 2007, ovvero ad un pe- Controparte_3 riodo antecedente ai fatti di cui è causa” e aveva concluso “nel senso di non poter analiz- zare la situazione contabile della società al momento del protesto degli assegni” e, quanto alla seconda parte del quesito, aveva evidenziato il succedersi dei seguenti accadimenti: “- in data 17.03.2009 era presentata istanza di cancellazione dal registro delle imprese di Pi-
6 sa con la causale “trasferimento della sede all'estero”, previa delibera dell'assemblea straordinaria assunta in data 10.03.2009; - in data 16.03.2010 interveniva il fallimento della su istanza della società che vantava un credito di euro Controparte_3 Parte_5
124.046,66, cui poi si aggiungeva la Banca BNL che vantava un credito di euro
461.698,07; - all'apertura della procedura fallimentare il Curatore non rinveniva alcun bene da acquisire al fallimento, anche in considerazione del mancato deposito della docu- mentazione contabile della società da parte dell'amministratore, sig.ra - il Parte_6
passivo accertato in sede di prima udienza di verifica ammontava a euro 840.603,49 di cui euro 678.268,19 in via chirografaria ed euro 162.335,30 in via privilegiata”. Per poi con- cludere che “in considerazione dell'inevitabile protesto dei tre summenzionati assegni – che in ogni caso sarebbero rimasti scoperti –nessuna effettiva incidenza dell'azione banca- ria poteva ravvisarsi sulle vicende societarie in questione e che, pertanto, nessun danno sa- rebbe quantificabile”.
Il tribunale ha fatto proprie le conclusioni del c.t.u., dopo averle vagliate anche alla luce dei rilievi dei CTP, e in forza delle stesse ha respinto la domanda di risarcimento dan- ni.
L'appello.
2. ha proposto appello, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiu- Parte_1
sta, formulando un unico motivo di impugnazione, rubricato “Contraddittorietà e illogicità della motivazione. Errata e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze tecniche contenute nella CTU. Difetto di motivazione. Difetto di valutazione del materiale probato- rio. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”, e articolato in plurimi profili di cen- sura, così sintetizzabili:
(a) L'appellante assume, anzitutto, che il tribunale ha affidato “la valutazione della fondatezza o meno della domanda avanzata dalla Sig.ra alle risultanze della Pt_1
CTU, attribuendo alla stessa un valore probatorio che non ha ed omettendo di indicare quale sarebbero le ragioni logico giuridiche che imporrebbero l'adesione completa all'elaborato dell'ausiliare tecnico”.
7 Segnala che il CTU e, conseguentemente, il giudice, che al CTU si è affidato, “non hanno però colto alcuni particolari di fondamentale importanza che emergono dalla lettura dei documenti da 9 a 14 prodotti da controparte nel corso del giudizio di primo grado”.
Tali documenti, secondo l'assunto dell'appellante, dimostrano come “la Banca
[avesse] concesso l'anticipo generalmente per la durata di 90- 120 giorni, ed [avesse] più volte acconsentito, “dando corso” (come riportato a mano nei suddetti documenti), che il cliente consegnasse alcuni assegni esteri, che avrebbero dovuto essere destinati ad estin- guere, sul conto anticipi, gli anticipi inizialmente concessi, estinguendoli anticipatamente rispetto alla scadenza originaria dei 90-120 giorni. A fronte della consegna di tali assegni, la direzione della filiale [aveva] quindi acconsentito di erogare nuovi anticipi su nuove fat- ture estere e, così facendo - confidando sul certo incasso degli assegni consegnati- [ave- va]di fatto ampliato il credito per anticipo fatture concesso che, nelle more del buon fine degli assegni consegnati (non accreditati sul conto corrente ordinario, non essendovene traccia), [aveva] di gran lunga superato l'importo iniziale di € 60.000,00 contrattualizzato.
La in poche parole, [aveva] ampliato il fido concesso al cliente sul conto anticipi e CP_4
messo a disposizione sul conto ordinario, come risulta in maniera inequivocabile dall'estratto conto del 28/02/2009 dal quale emerge che la tra il 5/02/2009 ed il CP_4
10/02/2009 [aveva] concesso nuovi anticipi di fatture per complessivi € 60.000,00- quale anticipazione delle fatture n. 10 e n. 9 rispettivamente di € 20.000,00 ed € 40.000,00- in- nalzando il saldo del conto ad importi considerevoli. La documentazione sopra richiamata, colpevolmente non considerata dal Giudice e dal suo ausiliare, dimostra inoltre che la
Banca “dava corso” e quindi autorizzava l'anticipazione circa una decina di giorni prima della sua effettiva erogazione, tempo questo che è intercorso proprio tra la richiesta del
29.01.2009 di anticipazione di € 40.000,00 a fronte della fattura n. 9/2009, e la sua effetti- va erogazione avvenuta in data 10.02.2009 (Cfr. doc.n. 11 fascicolo di primo grado di con- troparte ed All.ti 5, 6 e 7 alla CTU).
Tali documenti, secondo l'appellante, sono di particolare importanza perché consen- tono “di svelare l'illegittimità dell'operato della Banca, come evidenziato sia dal CTP
con osservazioni rimaste prive di riscontro e replica da parte del CTU (versate in Per_2
atti), sia da questa difesa, nei propri scritti difensivi. Risulta infatti pacifico, in quanto non
8 contestato ed anche accertato dal CTU che: (i) quando i fornitori della , tra il 6 CP_3 ed il 9 febbraio 2009, hanno portato all'incasso i 3 assegni oggetto di contestazione (e che il CTU ha ritenuto legittimamente stornati) con n. finali 015 – 018 -867 (per l'importo complessivo di € 36.722,64), la aveva già concesso, tra il 5 e 10 febbraio 2009, nuo- CP_4 vi anticipi di fatture per complessivi € 60.000,00 e comunque aveva già autorizzato, in data
10/02/2009, l'anticipazione di € 40.000,00 di cui alla fattura 9/2009 (Cfr. doc.n. 11 fasci- colo di primo grado di controparte ed All.ti 5, 6 e 7 alla CTU); (ii) in data 5 e 6 febbraio
2009, la disponeva di un saldo attivo per valuta di € 37.292,31, ed aveva Controparte_3
comunque un saldo attivo contabile di ben 95.314,83 (cfr. pg. 5 relazione CTP e Per_2
soprattutto all.ti 5 e 7 CTU); (iii) solo in data 11/02/2009 (cfr. mail interna della banca delle ore 16.01 di mercoledì 11/02/2009 inviata da
[...]
– DOC. 4 fascicolo di primo grado di controparte) l'ufficio esteri Email_2 della Banca ha contattato la filiale per rappresentare l'esistenza di insoluti esteri. Tale comunicazione, è, quindi, successiva sia alla concessione ed erogazione del finanziamento anticipi di € 40.000,00, sia all'addebito degli assegni in uscita con data di valuta tra il
6/02/2009 ed il 10/02/2009, successivamente stornati. Appare quindi oltre modo evidente la illegittimità dello storno e del conseguente protesto degli assegni di cui si discute, conside- rato che il medesimo CTU ha confermato che alla data del 10/02/2009 “il saldo per valuta ammontava a euro 43.309,71, già rinvenibile nell'allegato 7” ed il saldo contabile ad €.
84.184,06 (Cfr.All. 5 alla CTU) . E ciò anche in quanto, solo una minima parte degli asse- gni esteri consegnati da Sky Identity alla sono confluiti sul conto corrente orinario CP_4
(€. 480,00 il 21/01/2009 ed €. 17.472,00 il 26/01/2009) mentre gli altri assegni non sono stati oggetto di accredito sul conto corrente ordinario n. 102 (Cfr. pag.7 ed All.ti 5 e 6 alla
CTU). Gli assegni erano pertanto adeguatamente coperti, tanto è vero che sono stati adde- bitati su quel conto, ma, anche laddove la quota insoluta degli assegni esteri già accredita- ta sul conto corrente fosse stata riaddebitata in pari data della venuta a conoscenza del mancato buon fine di quegli assegni, cioè al più presto l'11/02/2009, vi sarebbero state comunque risorse per coprirli, in quanto già dopo l'addebito degli assegni tratti dal conto successivamente stornati, sarebbe residuata una disponibilità liquida di € 6.575,81 (cioè
43.309,71 il saldo per valuta alla data del 10/02/2009 detratti gli importi degli assegni n.
9 8134546015 di €. 11.922,64 il 6/02/2009, n. 8134545867 di €. 4.800,00 il 6/02/2009 e n.
8134546018 di €. 20.000,00 il 9/02/2009). La era quindi obbligata a pagare tali as- CP_4
segni, essendoci fondi disponibili (cfr. Cass. N. 2711/2007; Collegio di Roma, decisione n.
1775/2017); avrebbe casomai dovuto addebitare successivamente eventuali insoluti regi- strati sul conto anticipi, addebitando al cliente, laddove si fossero verificati giorni di sfasa- tura di valuta (2/3 giorni valuta nel secondo prospetto del CTU) sul conto corrente n. 102 interessi passivi sui numeri negativi originatesi al tasso del 14,5 % contrattualmente previ- sto oltre eventuale commissione di massimo scoperto dello 0,95. La oltre ad aver CP_4
agito in violazione delle disposizioni di legge e dei rapporti contrattuali pattuiti con il cliente – stornando, illegittimamente, degli assegni addebitati e debitamente coperti - ha anche violato tutte le regole di correttezza e buona fede che informano i rapporti con i propri clienti, se si considera che la prassi operativa e bancaria vede in continuazione si- tuazioni in cui il direttore di filiale, appreso che il cliente è chiamato a pagare alcuni asse- gni da addebitare sul suo conto, lo convoca al fine di permettere eventualmente il versa- mento di nuove somme per coprire assegni che altrimenti rimarrebbero scoperti. Nel caso di specie invece la ha ben pensato di stornare con valuta antergata e retroattiva as- CP_4 segni già pagati ed addebitati sul c/c, senza contattare il cliente e sebbene quest'ultimo avesse già una disponibilità liquida per valuta di oltre €. 40.000,00. Senza tenere di conto, inoltre, che la Società aveva negoziato sul conto, assegni esteri in data 5/02/2009 per €
29.972,00 ed in data 10/02/2009 per € 9.980,00 che risultano accreditati per valuta rispet- tivamente il 16/02/2009 ed il 19/02/2009 (Cfr. All.ti 5 e 6 alla CTU), il cui controvalore ben poteva essere eventualmente utilizzato per il pagamento degli assegni invece stornati.
Così facendo la ha inopinatamente causato il protesto degli assegni ed il conseguen- CP_4 te dissesto finanziario della Società”.
In sintesi, con questo primo profilo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che al momento dell'incasso sul conto non vi fosse la provvista necessaria al pagamento degli assegni.
(b) L'appellante assume poi che all'errore di cui sopra ha concorso l'erronea valuta- zione in punto di retrodatazione della valuta degli assegni esteri non andati a buon fine alla data di negoziazione degli stessi, che viene contestata in quanto illegittima perché contraria
10 alle disposizioni di legge ed alla prassi che disciplina i rapporti bancari, e che non ha trova- to alcuna valida e logica giustificazione.
Sul punto, secondo l'appellante, il CTU, nelle proprie repliche alle osservazioni del
CTP aveva omesso di fornire una qualsiasi motivazione tecnica, limitandosi a ri- Per_2 ferire che “tuttavia non concorda con il CTP in riferimento alla presenza di fondi sufficien- ti per il pagamento degli assegni in quanto tre di questi riportano data di valuta precedente al 10.02.2009 (si veda tabella a pagina n.9) e quindi precedente all'accredito di €.
40.000,00”.
Tuttavia, per l'appellante simile motivazione è del tutto tautologica e il tribunale, nella sentenza impugnata, non considera affatto la questione, omettendo di fornire una mo- tivazione giuridica logica, limitandosi a riportare le “condivisibili” considerazioni del CTU.
(c) Con un terzo profilo, l'appellante assume che sia il Giudice che il CTU avevano
“inoltre omesso, colpevolmente, di considerare – senza fornire alcuna valida motivazione logica – che al di là della questione formale sulla data di valuta, ciò che conta è che quei tre assegni erano coperti sia al momento del loro incasso – anche in forza dell'anticipazione di €. 40.000,00 già autorizzata – sia al momento in cui sono stati nego- ziati – considerato che il saldo per valuta alla data del 10/02/2009 ammontava ad €.
43.309,71 – (Cfr. All.ti 5,6 e 7 alla CTU), sia a maggior ragione quando l'11/02/2009
l'ufficio esteri della ha contattato la filiale per rappresentare l'esistenza di insolu- CP_4
ti”.
(d) Secondo l'appellante, inoltre, anche a voler ritenere che non vi fosse disponibili- tà per il pagamento degli assegni, in ogni caso il loro storno sarebbe da considerare ugual- mente illegittimo considerato che, secondo il costante ed uniforme orientamento giurispru- denziale, “il pagamento di un assegno bancario da parte della Banca trattaria sull'erroneo presupposto dell'esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi indebito e non è quindi suscettibile di ripetizione perché la Banca solvente, che riveste la qualità di delega- to al pagamento del correntista-traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio er- rore ostandovi la disposizione dell'art. 1271 comma 2 c.c. che non consente al delegato di
11 opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante” (ex multis Cass.
Sez. III 19/1/2000 N.535; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2014, n.4426).
(e) Infine, quanto ai danni e alla loro prova, secondo l'appellante il comportamento illegittimo serbato dalla banca al correntista aveva, evidentemente, arrecato ingenti danni a questo ultimo. Il protesto degli assegni comporta, per legge, la impossibilità di intrattenere rapporti con gli istituti bancari, circostanza questa di per sé in grado di determinare la “mor- te giuridica” di qualsiasi società, che non può vivere in assenza di tali rapporti. Ciò vale, per l'appellante, a maggior ragione nel caso di specie ove, dalla documentazione depositata e dalle operazioni peritali svolte dal CTU, emerge che la Società effettuava “le proprie ope- razioni di gestione” esclusivamente in forza dei rapporti bancari e della linea di credito concessa, e poi illegittimamente revocata. Il protesto e la revoca della linea di credito ave- vano di fatto impedito alla società di svolgere la propria attività commerciale, provocando altresì un ulteriore danno, di immagine, che aveva contribuito alla sua estinzione.
Ha errato, pertanto, il giudice di primo grado quando ha sostenuto, confidando anco- ra una volta esclusivamente nelle risultanze della relazione integrativa del CTU, che i danni non sarebbero quantificabili, potendo, in ogni caso, trovare applicazione l'art.1226 c.c.
In ogni caso, secondo l'appellante, essa ha diritto al risarcimento dei danni anche laddove venisse condivisa la tesi del giudice in merito all'illegittimità dello storno e del protesto di uno solo dei quattro assegni oggetto di causa. Sul punto, per l'appellante, la giu- risprudenza di legittimità e di merito è pacifica nel ritenere che in caso di un protesto ille- gittimo (ovviamente non ha alcuna rilevanza se uno o più assegni protestati), il danneggiato soffre un duplice danno: il discredito commerciale ed il discredito personale.
Per tali ragioni l'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado, con vit- toria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le difese dell'appellata.
3. Si è costituita in giudizio l'appellata, contestando le censure mosse dall'appellan- te nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
12 Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 10-4-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con la concessio- ne di termini per conclusionali e repliche (D55+20).
Motivi della decisione
5. L'appello è complessivamente infondato.
5.1.- La censura sub b), secondo cui il giudice avrebbe errato “nella valutazione in punto di retrodatazione della valuta degli assegni esteri non andati a buon fine alla data di negoziazione degli stessi, [valutazione] che viene contestata in quanto illegittima perché contraria alle disposizioni di legge ed alla prassi che disciplina i rapporti bancari, e che non ha trovato alcuna valida e logica giustificazione”, concreta un motivo d'appello inammissibile per violazione dell'art.342 cpc, non correlandosi con la motivazione della sentenza di primo grado.
A pag.
9-11 della sentenza di primo grado, dopo avere descritto i risultati cui era pervenuto il CTU e prima di esprimere la propria adesione a tali risultati, il tribunale così argomenta: “La questione oggetto del presente procedimento verte intorno alla legittimità dell'operazione di storno in conto corrente effettuata da Parte convenuta, a seguito della quale Parte attrice lamenta di avere subito un danno patrimoniale ed un danno non patri- moniale. Ai sensi dell'art. 1829 c.c., l'inclusione in un conto corrente di un credito verso terzi si presume fatta con clausola “salvo incasso”, se non risulta una diversa volontà delle parti. In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la ri- scossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Nel caso di specie, la banca ha scelto di eliminare la partita dal conto at- traverso uno storno, ovvero un'operazione meramente contabile con cui l'istituto, non es- sendo andato a buon fine l'assegno versatogli per l'incasso dal correntista, elimina dal conto di costui l'accreditamento, in precedenza annotatovi, dell'importo dell'assegno stes- so, così ripristinando la situazione originaria (Cass., 16.11.1967, n. 2759). Tale elimina- zione può ben avvenire anche mediante la neutralizzazione dell'accreditamento, attraverso
13 l'addebitamento di somma corrispondente a quella accredita (Cass., 06.12.1969, n. 3897).
La clausola “salvo incasso”, o quella equivalente “salvo buon fine” (Cass., 25.10.1977, n.
4563), ricollegandosi ad un mandato conferito alla banca per la realizzazione del credito portato dal titolo, ha effetto sospensivo dell'accreditamento, dunque il correntista acquista la disponibilità della somma soltanto dopo che il titolo sia stato pagato: prima dell'incasso, l'importo del titolo non può considerarsi a disposizione del correntista, quindi a questi non è consentita l'emissione dei corrispondenti assegni e la banca non è tenuta a mettere a disposizione del cliente la relativa somma (Cass. 08.03.1999, n. 1946). Il contrat- to di conto corrente sottoscritto tra le parti stabilisce – come ricostruito dal c.t.u. – che, in merito al versamento in conto di assegni e altri titoli, gli assegni tratti o emessi sull'estero, gli effetti, le ricevute bancarie e i documenti similari, sono accreditati con riserva di verifi- ca e salvo buon fine;
il relativo importo è disponibile solo dopo che la banca ne abbia ef- fettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante. Per gli assegni tratti o emessi sull'estero, la banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare – in ca- so di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c. e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. Il testo contrattuale in forza tra le parti, dunque, conferma il diritto della banca di stornare gli assegni esteri rimasti insoluti, nel limite degli importi accreditati al salvo buon fine sul conto corrente ordinario”.
Non è vero pertanto che il tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali è avvenu- to “lo storno” degli assegni esteri, tratti da clienti esteri della società cedente il credito e versati sul conto di quest'ultima intrattenuto con l'appellata. Il tribunale ha offerto sul pun- to ampia motivazione con richiamo a specifiche diposizioni del codice civile e del contratto di conto corrente bancario concluso dalle parti. E va da sé che lo storno non può che elimi- nare l'operazione di accredito (versamento assegni esteri) sin dal momento dell'accredita- mento perché tale credito non è mai esistito.
E' pertanto l'atto di appello ad essere immotivato non correlandosi con la chiara de- cisione di primo grado.
14 5.2.- Le censure sub a), c) e d), afferendo al medesimo tema dell'illegittimità del mancato pagamento degli assegni per mancanza di provvista, possono essere esaminate congiuntamente.
5.2.1.- La censura sub a) è infondata.
Non può assumersi che in base ai documenti interni, prodotti in giudizio dalla banca in primo grado, di non facile lettura (trattasi di fotocopie di stampe interne, con sovrascritte a mano espressioni non sempre leggibili o di agevole comprensione), la banca (che ha con- testato specificamente l'assunto) avesse ampliato il credito per anticipo fatture concesso ben oltre l'importo contrattualizzato di € 60.000,00.
In relazione a tale addebito va ricordato che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che conteneva anche la riproduzione di quello introdotto nel 2009 direttamen- te dalla società non si fa mai menzione di un aumento dell'importo affidato Controparte_3
con il conto anticipi fatture che avrebbe avuto effetti sulla provvista del conto corrente or- dinario, che invece non era affidato. Il tema non era posto nemmeno con la memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc. Veniva trattato, invece, dal CTP di parte attrice/appellante nel corso delle operazioni peritali e poi ripreso dal difensore con gli scritti conclusionali nel giudizio di primo grado, e infine riproposto con l'atto d'appello.
Ora, tale comportamento processuale denota per ciò stesso l'inesistenza di un am- pliamento dell'importo contrattualizzato sul conto anticipi. Se fosse stato diversamente, il tema sarebbe stato posto direttamente dalla società cedente il credito litigioso nell'atto di citazione del 2009 introduttivo del giudizio nel quale era poi intervenuta l'attuale appellan- te, atto di citazione poi ripreso e richiamato in quello del 2014 direttamente introdotto dall'appellante: il tema aveva natura dirimente e di immediata percezione.
In ogni caso, i documenti richiamati da controparte non provano affatto l'esistenza sul conto corrente alla data dell'incasso degli assegni emessi a favore dei propri fornitori dalla (avvenuta tra il 6 e il 9 febbraio 2009) di una provvista sufficiente a pa- CP_3 gare i tre assegni oggetto di contestazione. Tanto l'appellante può sostenere soltanto assu- mendo che lo storno dell'accredito degli assegni esteri emessi dai clienti della CP_3
non dovesse avvenire con effetto sin dalla data di versamento. Ma, come sopra si è detto esaminando la censura sub b) dell'appello, il capo della decisione di primo grado che ha ri-
15 tenuto che lo storno dovesse avere con simili modalità, non è stato impugnato in maniera ammissibile.
Pertanto, come esattamente ricostruito nella CTU espletata in primo grado, nel pe- riodo dal 6 al 9 febbraio 2009 sul conto corrente ordinario non vi era la provvista sufficien- te al pagamento di tre dei quattro assegni rimasti non pagati.
Vero è che in data 10/02/2009 la banca aveva autorizzato l'anticipazione di €
40.000,00 di cui alla fattura 9/2009, ma è altrettanto vero che tale somma era disponibile sul conto corrente ordinario in data successiva a quella dell'incasso dei tre assegni sopra considerati. Proprio la disponibilità di questa somma alla data del 10.2.2009 ha portato il
CTU, con soluzione condivisa dal giudice di primo grado, a ritenere che non fosse legittimo il comportamento della banca in ordine al mancato pagamento del quarto assegno, posto all'incasso in data 10.2.2009, dell'importo di euro 5.452,80.
Poiché rileva la provvista disponibile al momento della presentazione dell'assegno per il pagamento, è chiaro che, diversamente da quanto reputato dall'appellante, la banca non ha agito in violazione di disposizioni di legge e dei rapporti contrattuali pattuiti con il cliente.
Quanto alla riferita prassi operativa e bancaria secondo cui, in situazioni quale quel- la in esame, il direttore di filiale, “appreso che il cliente è chiamato a pagare alcuni assegni da addebitare sul suo conto, lo convoca al fine di permettere eventualmente il versamento di nuove somme per coprire assegni che altrimenti rimarrebbero scoperti”, al di là dell'irrilevanza giuridica di simili prassi nei termini generali proposti dall'appellante, di es- sa non è stata in ogni caso offerta alcuna prova e, soprattutto, non è stata offerta alcuna prova che questa era stata la condotta tenuta dalla banca convenuta in relazione a tale clien- te in precedenti occasioni.
5.2.2.- Anche la censura sub c), secondo cui il giudice aveva “inoltre omesso, col- pevolmente, di considerare – senza fornire alcuna valida motivazione logica – che al di là della questione formale sulla data di valuta, ciò che conta è che quei tre assegni erano co- perti sia al momento del loro incasso – anche in forza dell'anticipazione di €. 40.000,00 già autorizzata – sia al momento in cui sono stati negoziati – considerato che il saldo per valuta alla data del 10/02/2009 ammontava ad €. 43.309,71 – (Cfr. All.ti 5,6 e 7 alla CTU),
16 sia a maggior ragione quando l'11/02/2009 l'ufficio esteri della Banca ha contattato la fi- liale per rappresentare l'esistenza di insoluti”, è infondata.
Tali assunti sono infatti privi di pregio alla luce degli argomenti svolti sulla censura sub a). Si ripete: ciò che conta è la provvista esistente al momento della presentazione per il pagamento degli assegni e, nel caso di spese, questa era insufficiente al pagamento dei pri- mi tre assegni oggetto di contestazione.
5.2.3.- Secondo l'appellante, inoltre, anche a voler ritenere che non vi fosse dispo- nibilità per il pagamento degli assegni, in ogni caso il loro storno sarebbe da considerare ugualmente illegittimo considerato che, secondo il costante ed uniforme orientamento giu- risprudenziale, “il pagamento di un assegno bancario da parte della Banca trattaria sull'erroneo presupposto dell'esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi inde- bito e non è quindi suscettibile di ripetizione perché la , che riveste la quali- CP_4 CP_6
tà di delegato al pagamento del correntista-traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio errore ostandovi la disposizione dell'art. 1271 comma 2 c.c. che non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante” (ex multis Cass. Sez. III 19/1/2000 N.535; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2014, n.4426).
Tali precedenti non sono richiamati correttamente perché essi riguardano la diversa fattispecie in cui la banca delegata abbia provveduto al pagamento degli assegni al terzo presentatore in assenza di provvista e poi abbia agito nei confronti del terzo per l'indebito.
Nel caso di specie, è pacifico che gli assegni non siano stati pagati ai terzi presentatori. Più correttamente furono oggetto di registrazione in conto ma la relativa scritturazione fu im- mediatamente rettificata con un'operazione di storno.
6.- Infine, anche la censura sub e), relativa ai danni e alla loro prova, è destituita di fondamento.
Nell'esaminare la censura occorre ricordare alcuni fatti di rilievo.
La cessione del credito richiamata dall'attrice/appellante per legittimare la propria iniziativa fu conclusa in data 9-3-2009. La scrittura di cessione ha un duplice contenuto: la società cede i propri crediti litigiosi nei confronti di AN EN SpA e Controparte_3
AU s.a.s (causa rg 2075/2005 – Tribunale di Pisa) e di Controparte_5
17 (causa n.628/09 – Tribunale di Pisa) al proprio socio e legale rappresentante la Parte_6
causa della cessione di credito è indicata nel rimborso di spese (non meglio precisate) anti- cipate dalla per la società; a questa prima cessione segue quella contestuale, contenuta Pt_6
nello stesso atto, dalla a favore della degli stessi crediti litigiosi, in questo ca- Pt_6 Pt_1
so la causa della cessione del credito è individuata nel pagamento del prezzo di cessione delle quote di che la aveva acquistato dalla stessa in data Controparte_3 Pt_6 Pt_1
13.2.2009 (v. visura CCIAA in atti) per un valore di euro 52.000,00.
In data 10.03.2009 l'assemblea straordinaria di trasferì la propria Controparte_3
sede legale all'estero.
In data 17.03.2009 fu presentata istanza di cancellazione dal registro delle imprese di Pisa con la causale “trasferimento della sede all'estero”.
In data 12/5/2009 recedeva dai rapporti, chiedendo a Controparte_2 CP_3
[... di pagare la somma di euro 120.685,98 di cui al conto corrente bancario ordinario e di euro 60.000,00 per anticipi all'esportazione.
In data 16.3.2010 il tribunale di Pisa dichiarò il fallimento di su Controparte_3
istanza della società che vantava un credito di euro 124.046,66. Parte_5
Dalla relazione 33 LF, acquisita in primo grado in forma parzialmente omissata, ri- sulta: (i) che, a seguito della verifica del passivo delle domande tempestive, il passivo era di euro 840.603,49 (salvo l'esito delle tardive, ad esempio non si era ancora Controparte_2
insinuata, mentre si era già insinuata BNL per oltre 461.000,00); (ii) che l'amministratore non aveva consegnato i documenti contabili;
(iii) che nessun attivo era stata acquisito alla procedura. La relazione risulta omissata, fra l'altro, nelle parti relative alla responsabilità dei soci e degli amministratori nella causazione del fallimento.
Non risulta depositato il bilancio 2008 della società né una situa- Controparte_3
zione patrimoniale aggiornata all'anno 2009.
Ancora in via preliminare va ricordato che anche i danni in esame (da asserito illeci- to mancato pagamento di assegni bancari) non sono danni in re ipsa, e ciò tanto per i danni patrimoniali, quanto per quelli non patrimoniali (c.d. danni all'immagine, alla reputazione, alla reputazione commerciale). Il che richiede che la parte danneggiata alleghi il danno e ne fornisca prova (cfr., fra tante, Cass. civ. 7594-18, 31357-2018; 6580-23; 2203-24).
18 Ciò premesso, la sentenza di primo grado è stata confermata quanto alla ritenuta le- gittimità del mancato pagamento di tre (dei quattro) assegni bancari. Questa conclusione basta al rigetto della censura in esame perché, se anche il comportamento della banca, circa il mancato pagamento del quarto e ultimo assegno dell'importo di euro 5.242,80, fosse sta- to illecito, certo sarebbe che, se un danno si fosse verificato, questo sarebbe da porre in cor- relazione causale con il legittimo (e perciò lecito) mancato pagamento dei tre precedenti as- segni di importo superiore (euro 36.722,64).
Può aggiungersi, in ogni caso, che nessuna prova dei danni è stata offerta.
Tali danni sono prospettati nell'atto di citazione del 2014, diversamente da quello del 2009, come danno catastrofale, da cessazione/estinzione dell'attività d'impresa. Ma di tali danni si ripete nessuna prova è stata offerta.
Non vi è prova, in particolare, che l'insolvenza che ha portato al fallimento della so- cietà sia stata originata dai fatti di causa. Anzi, gli elementi in fatto sopra Controparte_3
riportati sembrano evidenziare semmai il contrario.
Infatti, la cessione delle quote sociali maggioritarie nella da Controparte_3 [...]
a in data 13.2.2009, la contestuale assunzione della qualità di ammini- CP_7 Parte_6
stratore da parte di quest'ultima, la successiva cessione dopo pochi giorni, in data 9-3-2009, dei crediti litigiosi da a per non meglio precisate spese che la Controparte_3 Parte_6
socia (dal 13.2.2009) avrebbe sostenuto per la società e la contestuale cessione degli stessi crediti dalla alla per il pagamento del corrispettivo del prezzo di cessione (in Pt_6 Pt_1
questo modo la non ha pagato il prezzo di cessione e in questo modo sono stati sottrat- Pt_6
ti alla società possibili crediti), il trasferimento della sede sociale all'estero in data
10.3.2009, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese, il mancato deposito dei bilanci 2008 e 2009, il successivo fallimento entro l'anno dal trasferimento della sede all'estero, la mancata consegna al curatore di ogni documento contabile (circostanza che consente di mettere in dubbio anche la veridicità dei bilanci 2006 e 2007), sono tutti fatti che fanno supporre che la società fosse già in stato di insolvenza alla data dei fatti di causa, perché operazioni quali quelle testé descritte, come l'esperienza giurisprudenziale insegna, sono tipiche di società in stato di dissesto che per sottrarsi al fallimento cercano di spostare
19 la sede all'estero sperando che l'iniziativa dei creditori e la dichiarazione di fallimento non intervengano entro l'anno.
7. In conclusione, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in difetto di notula (DM 55/14, e succ. mod.; scaglione da euro 520.000,01 a 1.000.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2, 4, parametro minimo per la fase 3, essendo stata svolta la sola trattazione e non anche l'istruttoria).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, dando atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato;
- condanna a pagare in favore di le spese Parte_1 Controparte_5
d'appello, che liquida in complessivi euro € 22.333,00, oltre al rimborso (15%) delle spese generali e dell'IVA e CPA, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 1-7-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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