Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00425/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01770/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno, e del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lidia Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda USL Toscana -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Liliana Molesti, Claudio Fantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Quarrata, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento della -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “Adeguamento retta -OMISSIS- Diurno”, non notificato e conosciuto in data 23 aprile 2025;
- dell'atto della -OMISSIS-, senza numero di protocollo, né data, avente ad oggetto “Calcolo compartecipazione per centro diurno”, non notificato e conosciuto in data 24 aprile 2025;
- in parte qua , dell'art. 11 del “Regolamento delle Prestazioni Sociali e Sociosanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in condizione di non autosufficienza e limitata autonomia”, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci della -OMISSIS- n. 16 del 26 aprile 2016;
- in parte qua , dell'incognito atto della Giunta Esecutiva della -OMISSIS-, di numero protocollo e data sconosciuti, con cui è stato definito l'importo giornaliero a carico dell'utente che si somma alla Quota utente giornaliera in caso di titolarità da parte della persona assistita, alla data di presentazione dell'istanza di calcolo, di indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013, emesso ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento delle Prestazioni Sociali e Sociosanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in condizione di non autosufficienza e limitata autonomia, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci della -OMISSIS- n. 16 del 26 aprile 2016;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ove esistente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- e dell’Azienda Usl Toscana -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa SI De IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’odierno ricorso l’avvocato -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di amministratrice di sostegno del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- – persona ultrasessantacinquenne con disabilità grave ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3 della l. n. 104/1992 – impugna, chiedendone l’annullamento, gli atti indicati in epigrafe, sulla base dei quali, a far data dal primo marzo 2025, la -OMISSIS- ha calcolato e chiesto la corresponsione di una quota giornaliera di € 13,00 a titolo di compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari di cui la persona invalida usufruisce, consistenti nella frequentazione di un centro diurno.
1.1. Con una prima censura parte ricorrente lamenta, in estrema sintesi, la violazione degli artt. 2 del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e 2 sexies del d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con l. 26 maggio 2016, n. 89.
La -OMISSIS-, infatti, per il calcolo della quota giornaliera di compartecipazione al servizio socio-sanitario erogato, non avrebbe tenuto conto del solo ISEE dell’assistito, come stabilito dalle norme citate, ma anche dell’indennità di accompagnamento prevista dalla l. 11 febbraio 1980, n. 18, percepita in ragione della situazione di grave disabilità accertata nei riguardi dell’interessato.
1.2. Con una seconda censura parte ricorrente sostiene che gli atti impugnati, attraverso i quali la -OMISSIS- ha previsto le modalità per il calcolo della quota di compartecipazione da porre a carico degli utenti per la fruizione dei servizi socio-sanitari, sarebbero stati adottati in violazione della riserva di legge in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere delineati e garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale.
2. Si è costituita l’Azienda USL Toscana -OMISSIS- che, in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio, atteso che la controversia attiene al calcolo della sola quota sociale del costo per la fruizione dei servizi socio-sanitari, di esclusiva competenza del Comune di residenza dell’assistito.
L’Azienda ha inoltre eccepito la carenza di legittimazione in capo all’amministratrice di sostegno del sig. -OMISSIS-, in quanto priva della necessaria autorizzazione da parte del giudice tutelare ex art. 374 c.c..
Nel merito, l’Azienda evidenzia che la quota di compartecipazione a carico dell’utente sarebbe stata legittimamente calcolata in base al regolamento della -OMISSIS-, tenendo conto anche dell’indennità di accompagnamento percepita dall’interessato, assegnata proprio per far fronte alle esigenze di supporto e assistenza del soggetto dichiarato non autosufficiente al 100%.
3. Si è costituita anche la -OMISSIS- per chiedere il rigetto del ricorso.
La stessa sostiene, in sintesi, che la quota giornaliera di € 13,00 posta a carico del sig. -OMISSIS-, calcolata tenendo conto dell’indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980, costituirebbe una voce aggiuntiva, ulteriore, rispetto alla quota sociale in senso stretto, calcolata sulla base del solo ISEE; attraverso di essa, nel pieno rispetto delle finalità cui la stessa è preordinata, non si farebbe altro che destinare una parte dell’indennità di accompagnamento alla parziale copertura delle prestazioni assistenziali assicurate dalla struttura che accoglie la persona invalida.
4. Nell’udienza pubblica del 22 gennaio 2026, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie e repliche, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni in rito sollevate dall’Azienda USL Toscana -OMISSIS-.
1.1. E’ infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, posto che l’Azienda, pur non avendo adottato gli atti oggetto di impugnazione, è parte della -OMISSIS-, consorzio costituito assieme ai Comuni dell’area pistoiese, ed è comunque coinvolta nell’esercizio delle funzioni socio-sanitarie, ai sensi della legge regionale n. 40/2005.
Pertanto, la notificazione del ricorso nei suoi riguardi opera come mera denuntiatio litis e ha lo scopo di sollecitare l’eventuale intervento dell’intimato, che rimane libero di valutare se ha interesse a contraddire al ricorso e opporsi al suo accoglimento, senza che da ciò possano derivare a suo carico conseguenze negative.
1.2. E’ infondata anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all’amministratrice di sostegno del sig. -OMISSIS-, che risulta ritualmente autorizzata dal giudice tutelare a promuovere il presente giudizio, come da decreto del 16 giugno 2025 versato in atti, emesso in data antecedente alla notifica e al deposito del ricorso (cfr. doc. 22 di parte ricorrente).
2. Nel merito, le due censure formulate nel ricorso, che possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate.
Si osserva innanzi tutto che, per consolidata giurisprudenza, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - disciplinato dal d.p.c.m. n. 159/2013, atto regolamentare emanato in base all'art. 5 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214 e concernente la revisione delle modalità per la determinazione ed i campi d'applicazione dello stesso - costituisce lo strumento per individuare tanto a chi spetta la prestazione assistenziale, quanto la misura del livello di compartecipazione alla spesa a carico dell'assistito (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2023, n. 3072).
All’art. 2, comma 1 del citato d.p.c.m. si stabilisce infatti che “L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE”.
Tra le prestazioni economiche agevolate cui l'ISEE si riferisce, l'art. 1, comma 1 lettera e) richiama le “Prestazioni sociali agevolate” e la successiva lett. f) annovera, tra le altre, le “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi”.
Il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 838, 841 e 842 del 2016 ha dichiarato illegittimo il regolamento in argomento nella parte in cui computava, nella definizione di reddito imponibile, anche voci aventi natura indennitaria o compensativa, erogate al fine di attenuare una situazione di svantaggio (indennità di accompagnamento o misure risarcitorie per inabilità che prescindono dal reddito).
Il legislatore, pertanto, con l'art. 2 sexies , comma 3 del d.l. n. 42/2016, ha previsto, per quanto qui interessa, che “Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF…”.
2.1. Se questo è il quadro normativo di riferimento, occorre altresì evidenziare che, in base all’art. 11, comma 1 del “Regolamento delle Prestazioni Sociali e Sociosanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in condizione di non autosufficienza e limitata autonomia”, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci della -OMISSIS- n. 16 del 26 aprile 2016, “Il valore economico della prestazione è determinato con riferimento alla quota sociale delle rette giornaliere, i cui importi sono definiti con apposito atto della Giunta Esecutiva. L'importo della quota sanitaria della retta giornaliera, laddove previsto, è interamente a carico dell'Azienda Sanitaria o di eventuali fondi sociosanitari integrati, mentre per il pagamento della quota sociale l'utente può beneficiare di un intervento economico integrativo o di un abbattimento della quota sociale, il cui importo è calcolato sulla base della sua situazione economica e del conseguente livello di concorso a carico dell'utente, secondo le modalità di cui agli articoli 21 e seguenti”.
Il successivo comma 2 precisa poi che “In caso di titolarità da parte della persona assistita, alla data di presentazione dell'istanza di calcolo, di indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013, alla Quota utente giornaliera, calcolata ai sensi degli articoli 21 e seguenti, si somma un importo giornaliero definito con apposito atto della Giunta Esecutiva” (cfr. doc. 2 della -OMISSIS-).
Con deliberazione della Giunta Esecutiva della -OMISSIS- n. 2 del primo giugno 2018 è stato approvato il “Disciplinare per la definizione dei valori economici delle prestazioni sociali e sociosanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in condizione di non autosufficienza e limitata autonomia” (cfr. doc. 9 della -OMISSIS-).
Alla lettera d) si prevede che “L’importo giornaliero, di cui all’art. 11 punto 2 del suddetto regolamento, da sommare alla Quota utente giornaliera del centro diurno per anziani e per adulti disabili (con esclusione dei centri a gestione diretta SdS) in caso di titolarità da parte della persona assistita, alla data di presentazione dell’istanza di calcolo, di indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna «Non autosufficienza» della tabella rappresentata all’allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013 è stabilito in € 13,00”.
2.2. Ebbene, la previsione di una quota fissa di compartecipazione al costo del servizio socio-sanitario erogato a favore della persona invalida, totalmente svincolata dal parametro dell'indicatore ISEE, si pone in evidente contrasto con la disciplina dettata dal legislatore nazionale.
Per tale via, infatti, “viene nuovamente assegnato un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle indicate sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente "protetti" e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell'ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6708).
L’ISEE, invece, non può che costituire “l'indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati in conformità alle prescrizioni delle indicate norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia per la tutela delle persone con disabilità gravi, e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate al fine di garantire, in particolare, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e sanitaria ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere alla stregua degli artt. 32,38 e 53 della Costituzione, non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall'ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva” (cfr. Cons. Stato n. 6708/2018 cit.).
Per tali motivi non assume alcuna rilevanza il richiamo in via analogica, operato dalle parti resistenti, alla previsione contenuta nell’art. 1, comma 3 della l. n. 18/1980, che esclude l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento ai soggetti invalidi “ricoverati gratuitamente in istituto”.
Né possono assumere rilievo ostativo le esigenze di equilibrio di bilancio, solo genericamente richiamate negli scritti difensivi della -OMISSIS- (senza contare che, come evidenziato dalla giurisprudenza, “la sostenibilità finanziaria dei relativi costi andrebbe prudentemente evocata tenendo conto della strumentalità del servizio de quo rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incomprimibile secondo i principi più volte affermati dalla Consulta”, cfr. Cons. Stato, n. 6708/2018 cit.).
Giova peraltro precisare che, sebbene nell’ultima parte dell’art. 2, comma 1 del d.p.c.m. n. 159/2013 si preveda la possibilità per la Regione e i Comuni di stabilire “criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari”, nella stessa disposizione, come visto, si fa espressamente “salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE”.
Diversamente, si rischierebbe infatti di stravolgere i criteri dettati dalla legge nazionale che - in quanto funzionali alla determinazione del livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione - debbono trovare uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2019, n. 1458; id., 13 ottobre 2015, n. 4742; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna. Sez. II, 27 maggio 2025, n. 558; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 19 novembre 2024, n. 922; T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 15 maggio 2018, n. 94; id., 23 marzo 2017, n. 617; id. 12 settembre 2013, n. 2139).
3. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti con i quali la -OMISSIS- ha chiesto al sig. -OMISSIS- il pagamento della quota giornaliera di compartecipazione al costo sostenuto per la frequentazione del centro diurno.
Sempre per l’effetto, vanno altresì annullati il “Regolamento delle Prestazioni Sociali e Sociosanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in condizione di non autosufficienza e limitata autonomia” e il “Disciplinare per la definizione dei valori economici delle prestazioni sociali e sociosanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in condizione di non autosufficienza e limitata autonomia”, nella parte in cui hanno previsto che al titolare di indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna “Non autosufficienza” rappresentata all'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013 debba applicarsi una quota giornaliera di € 13,00.
4. Le spese di lite sono poste a carico della -OMISSIS-, secondo il criterio della soccombenza, e sono liquidate a favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
Le stesse, invece, possono essere compensate nei riguardi dell’Azienda USL Toscana -OMISSIS-, che non ha adottato gli atti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la -OMISSIS- a rifondere ai ricorrenti, in solido tra loro, le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.
Spese compensate nei riguardi dall’Azienda USL Toscana -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SI La DI, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
SI De IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De IC | SI La DI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.