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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/05/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2872 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Carmen Trimarchi e dall'avv. Vincenzo Trimarchi, per procura in atti
ATTORE
E nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mazzù e Carmine Lazzaro, per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, rappresentando che quest'ultima, Controparte_1
pagina 1 di 11 proprietaria di una villa a Giardini Naxos, in cui gestisce il , lo aveva Parte_2 incaricato di eseguire la potatura di un albero di chorisia, incarico di giardiniere conferitogli anche in altre occasione, sebbene lo stesso eserciti il mestiere di muratore.
Riferiva di avere chiesto alla proprietaria un camioncino con gru per eseguire il lavoro in sicurezza perché l'albero è molto alto e, poiché aveva acquisito un preventivo di euro 250,00 per il noleggio del mezzo, la proprietaria lo aveva esortato ad eseguire il lavoro utilizzando una scala di legno, autorizzandolo a scegliere come aiutante il sig. Pt_3
Rappresentava che il 5 marzo 2014, mentre si trovava sulla scala, che si rompeva, cadeva per terra e, tramite il 118, veniva trasportato all'ospedale di Taormina, dove gli veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria calcagno sinistro e frattura vertebrale L4”; veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la frattura e successivamente per ernia del disco.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la responsabilità della convenuta nell'incidente e la condanna della stessa al pagamento dei danni non patrimoniali, patrimoniali per lucro cessante, le spese documentate e il risarcimento per il ritardo nell'adempimento, detratta la somma di euro 5.500,00, versatagli dalla in più soluzioni, con distrazione delle spese ed CP_1 onorari in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1 attorea, rappresentando che dal contenuto dell'atto di citazione il lavoro attribuito al Pt_1 aveva le caratteristiche di un lavoro autonomo, evidenziando che il danno si è verificato per la condotta imprudente dell'attore, esperto nel giardinaggio, in quanto svolgeva da decenni l'attività. Contestava, in ogni caso, il nesso eziologico e la valutazione del danno. Chiedeva di decurtare, dall'eventuale importo dovuto, oltre alla somma di euro 5.500,00, l'importo di euro
8.500,00, consegnato in contanti come prestito a sorella dell'attore Testimone_1
e non restituito.
All'udienza del 22.11.2018 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 30.4.2019 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale dell'attore.
All'udienza del 24.9.2019 il Giudice procedeva all'interrogatorio dell'attore.
pagina 2 di 11 Con ordinanza dell'11.11.2020 il Giudice ammetteva le prove orali.
All'udienza del giorno 8 luglio 2021 il Giudice sentiva il teste . Testimone_2
All'udienza del 21 settembre 2021 il Giudice sentiva il teste . Testimone_3
All'udienza del 5 aprile 2022 il Giudice sentiva il teste Testimone_4
All'udienza del 7 marzo 2023 il Giudice sentiva il teste e il teste a Testimone_5 Pt_3 prova contraria.
All'udienza del 10.10.2023 venivano escussi i testi Testimone_6 Testimone_7 sulle circostanze a prova contraria, e Parte_4 Parte_5
Con ordinanza del 31.1.2024 il Giudice ammetteva la consulenza medico – legale sulla persona del Pt_1
All'udienza a trattazione scritta del 23.01.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, evidenziato che l'attore non ha richiamato la responsabilità ex art. 1218 c.c. da contatto sociale, né la responsabilità per attività pericolosa ex art. 2050 c.c., ma la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.
Tuttavia, va evidenziato che spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, pertanto, il Giudice d'ufficio può dare una diversa qualificazione giuridica, senza essere condizionato dalla formula adottata dall'attore, purché rispetti il limite del petitum e della causa petendi.
In particolare, nel caso di specie, l'attore invocava la responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto la scala fornita dalla convenuta era in custodia alla stessa.
Appare, più opportuno, fare rientrare la fattispecie nell'art. 2050 c.c., in quanto la scala ha costituito il mezzo pericoloso attraverso il quale l'attore si è cagionato le lesioni.
Ciò detto, occorre evidenziare che nell'accezione di “attività pericolose” rientrano non solo le attività qualificate pericolose dal T.U.L.P.S. o da altre leggi speciali, ma tutte quelle che pagina 3 di 11 comportano la rilevante possibilità di verificazione del danno, per la loro natura e per le caratteristiche dei mezzi usati.
La responsabilità ex art. 2050 c.c. è una forma di responsabilità aggravata, in cui non è il danneggiato a dovere fornire la prova della colpa del danneggiante – come previsto per la responsabilità ex art. 2043 c.c. -, ma è il danneggiante a dovere fornire la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nel mese di febbraio 2014 la aveva incaricato il di eseguire alcuni CP_1 Pt_1 lavori di giardinaggio nella propria villa di Giardini Naxos, in particolare, la potatura di un albero di chorisia (deposizione del teste ). Testimone_7
Il teste ha riferito di avere appreso dal che aveva fatto presente alla Pt_3 Pt_1 che, per eseguire il lavoro in sicurezza, sarebbe stato necessario un camioncino con gru CP_1
e che il si è fatto fare un preventivo dalla Naxos Noleggi ma, avendo chiesto la ditta Pt_1 la somma di euro 250,00 per il noleggio giornaliero, il gli ha riferito che la Pt_1 CP_1 non ha acconsentito, esortandolo ad eseguire il lavoro utilizzando una scala di legno, autorizzandolo ad avere come aiutante . Testimone_7
Il teste peraltro, che ha assistito ai fatti, poiché aiutava il nel lavoro Pt_3 Pt_1 commissionato, occupandosi di caricare la legna nel furgone mentre il tagliava Pt_1
l'albero, ha ricostruito con dovizia di particolari il sinistro: il 5 marzo 2014 il , giunto Pt_1 nella villa della nelle prime ore del pomeriggio, a bordo del furgone Fiorino, condotto CP_1 dal verso le ore 15, mentre era intento a potare l'albero di chorisia su una scala di Pt_3 legno a petto, la scala si è rotta e il è precipitato al suolo ed è stato chiamato il 118, Pt_1 che è giunto sul posto.
Il teste peraltro, ha precisato che la scala è stata fornita dalla in sua presenza ( Pt_3 CP_1
“Quando noi, io e il sig. siamo arrivati sul posto in cui si doveva tagliare l'albero presso il b & B, Pt_1 il sig. ha suonato e la signora ci ha aperto il cancello e ci ha dato la scala e se ne è andata;
la Pt_1 CP_1 signora ci ha detto qui c'è la scala la potete prendere;
eravamo io ed il sig. non c'erano altre CP_1 Pt_1 persone presenti”), negando che sulla questione della scala si sia innescata una discussione tra il e la zia dello stesso, che lavora da anni per la famiglia (“Non è vero che Pt_1 CP_1
pagina 4 di 11 abbia detto alla zia di andare a prendere la scala e che questa si stupiva in quanto convinta che il Pt_1 lavoro dovesse essere fatto con il cestello o con la scala del padre e c'è stata una forte discussione tra i due. Non
c'è stata alcuna discussione.”).
La teste ospite del B & B, ha riferito di avere visto arrivare nella Villa il Testimone_3 [...]
assieme ad un altro signore e che c'è stata una discussione tra il e la zia Pt_1 Pt_1 [...]
che lavora presso la in quanto il aveva chiesto la scala di legno Tes_5 CP_1 Pt_1 invece del cestello, come era stato concordato, prendendola ugualmente nonostante il suo rifiuto.
La stessa, peraltro, ha riferito che la si è affacciata alla veranda e ha chiesto al CP_1 [...]
perché non avesse portato il cestello e tra i due è nata una discussione. Pt_1
Tes_ Parzialmente diverse sono le dichiarazioni dell'altra ospite della struttura, la e della zia del , che mettono in dubbio le propalazioni della Pt_1 Tes_3
La teste zia dell'attore, che vive nei locali del B &B della convenuta dal Testimone_5
1979, ha riferito che il 5 marzo 2014 il le ha ordinato di prendere la scala di legno Pt_1 per eseguire i lavori di potatura, nonostante il suo manifesto dissenso. La stessa ha precisato
“noi, io e non volevamo che lui facesse questo lavoro con la scala;
era Controparte_1 una scala di legno che noi utilizzavamo per raccogliere le nespole, ma non per fare questi lavori;
avevamo concordato con lui un paio di giorni prima che lui doveva portare il cestello….”.
La teste , a differenza di quanto riferito dalla ha ammesso di avere preso Pt_1 Tes_3 la scala al nipote e che la discussione sull'uso della scala non si è svolta solo tra lei ed il nipote, ma ha partecipato alla discussione anche la CP_1
Peraltro, la teste , altra ospite della struttura, ha riferito che, dopo aver Testimone_6 sentito il rumore della motosega, la sig.ra è immediatamente scesa a controllare CP_1 come procedevano i lavori, a differenza della teste la quale ha riferito che la Tes_3 discussione tra il e la si è svolta dalla finestra. La stessa riferiva “Ero in camera Pt_1 CP_1 mia perché sono cliente della signora ed ero presente come ospite della struttura, in affitto, nel momento CP_1 in cui si è verificata la circostanza lettami;
ero ospite pagante;
mi trovavo nella stanza di sopra che si affaccia
pagina 5 di 11 sul vano scala, dove le voci rintuonano;
ricordo la circostanza e ricordo che la signora all'epoca CP_1 era in stato interessante;
ricordo che si discuteva sul fatto che il lavoro non doveva essere fatto senza
l'attrezzatura corretta per questo tipo di lavoro;
il marito della signora non c'era, c'era solo la signora che vive con lei e che l'aiuta, di nome . Io ho sentito confusione, ma non sono scesa in giardino.” Per_1
Nessun rilievo hanno, ai fini della ricostruzione del sinistro, le dichiarazioni rese dalla compagna dell'attore, che è intervenuta dopo il sinistro, all'arrivo Parte_4 dell'ambulanza, e di mamma della convivente del , anche lei assente, Parte_5 Pt_1 che si è recata dopo in ospedale.
Orbene, dall'istruttoria espletata, pur nel contrasto tra le diverse deposizioni testimoniali, è emerso che: - il non svolgeva la professione di giardiniere, sebbene fosse stato Pt_1 incaricato anche in precedenza di curare il giardino della ma era muratore (teste CP_1 [...] che ha fatto il preventivo per il cestello e teste ); - il , Tes_4 Testimone_7 Pt_1 non avendo a disposizione un cestello, per tagliare un albero di alto fusto, ha utilizzato una scala in legno presente nella villa;
- la si è accorta dell'uso della scala in legno, a CP_1 prescindere se da questo utilizzo ne sia derivata una discussione;
- la scala è stata consegnata al alla presenza della e non risulta che la proprietaria abbia vietato al Pt_1 CP_1 [...]
l'uso della scala, facendolo allontanare dalla sua proprietà. Pt_1
Tanto basta per ravvisare la responsabilità della convenuta, titolare di una specifica posizione di garanzia, che ha affidato l'incarico in nero a un muratore, senza preoccuparsi di affidarlo a un professionista giardiniere, avente specifiche competenze tecnico-professionali e l'attrezzatura necessaria per affrontare in sicurezza il lavoro, essendo, peraltro, tenuto a dimostrare, ai sensi dell'art. 2050 c.c., di avere adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno, onere della prova che non risulta assolto.
E i rapporti familiari intrattenuti dalla con il e la sua famiglia non CP_1 Pt_1 consentono neanche di prospettare che la convenuta ignorasse il mestiere principale del
[...]
. Pt_1
Peraltro, la circostanza che il danno sia stato causato da una scelta gestionale autonoma dell'attore, in contrasto con le direttive della committente, non trova riscontro nelle pagina 6 di 11 deposizioni testimoniali e, in ogni caso, non fa venir meno la responsabilità dell'attrice, in quanto il si è procurato la scala nella villa della Lanza e non l'ha portata da casa, né è Pt_1 emerso che il abbia utilizzato la scala nonostante l'espresso divieto della Lanza. Pt_1
Dal canto suo, il è stato negligente, non opponendosi all'esecuzione dei lavori in Pt_1 assenza del noleggio del cestello, concorrendo nella causazione del danno e, in base alle dichiarazioni dei testi escussi, deve attribuirsi un concorso di responsabilità del danneggiato nella misura del 50%.
Peraltro, il teste ha riferito di essere stato incaricato di caricare la legna nel furgone Pt_3
e non già di tenere la scala, per cui, nel caso di rottura della scala, sarebbe stato pronto ad aiutarlo, riducendo quantomeno i danni.
Ritenuta, pertanto, la responsabilità della convenuta nei termini indicati, occorre procedere alla quantificazione dei danni.
L'attore ha riportato “frattura pluriframmentaria del calcagno sn e frattura della vertebra lombare L4”, lesioni che il CTU nominato, dott. ha valutato certamente Persona_2 compatibili, sotto il profilo meccanico, con la dinamica del sinistro, caratterizzata da caduta dall'alto.
Il consulente, peraltro, ha ravvisato, a livello calcaneare, un significativo deficit funzionale algico del complesso caviglia-piede, con una limitazione di circa ½ della flesso estensione della tibia tarsica, con deficit della sottoastrangalica, con secondaria zoppia antalgica. Inoltre, a carico del rachide, ha evidenziato un deficit flessorio nei gradi medio-estremi e una correlazione tra l'ernia discale e la caduta.
Il consulente, pertanto, ha concluso che a causa della caduta il ha riportato: Pt_1
-un'inabilità temporanea assoluta di gg.31 (in relazione ai due ricoveri dal 5 al 28.3.2014 e dal 28.4 al 6.4.2014);
-un'inabilità temporanea parziale di gg.60 al 75% (riconducibile al periodo di tempo compreso tra i due ricoveri e il periodo successivo al secondo ricovero, fino alla concessione del carico graduale progressivo sull'arto anteriore sinistro);
-un'inabilità temporanea parziale di gg.60 al 50% (per convalescenza e riabilitazione)
pagina 7 di 11 -un'inabilità temporanea parziale di gg.70 al 30% (per convalescenza e riabilitazione)
-un danno biologico permanente nella misura del 22%, i cui esiti, a distanza di dieci anni dall'evento, sono ormai stabilizzati e non suscettibili di sostanziali modifiche
Sono, peraltro, congrue le spese documentate per il consulente, ammontanti ad euro
368,00.
Il consulente di parte convenuta, dott. , ha argomentato che la carenza Per_3 documentale non consente di ascrivere con certezza il danno biologico permanente riscontrato alla caduta, potendo ascriversi anche alla trascuratezza dell'attore nel sottoporsi ai controlli e terapie ovvero ad eventi non riferiti e ritenendo compatibile un danno biologico nella misura del 4%.
Orbene, le risultanze della consulenza, nonostante le generiche censure, sono state rese all'esito di un attento esame degli atti di causa e di un percorso argomentativo supportato da specifici riscontri documentali e sono pienamente condivise da questo Giudice.
Il dott. infatti, ha evidenziato che la valutazione del danno effettuata nei confronti Per_2 del tiene conto dei valori tabellari massimi dei range e dell'esito cicatriziale Pt_1 operatorio al calcagno e dell'attendibile artrosi post-traumatica (documentata).
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr.
C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Il danno biologico - risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica - patito dall'attore, viene liquidato in base alle Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024.
Nessun ulteriore personalizzazione può essere effettuata, nonostante il CTU abbia concluso che il danno riportato può avere inciso sulla sua capacità lavorativa, in mancanza di una prova specifica su tale aspetto fornita da parte attrice.
pagina 8 di 11 Pertanto, tenuto conto che all'epoca del sinistro il aveva 42 anni, va liquidata, Pt_1 per il danno biologico permanente (22%), i cui esiti, a distanza di dieci anni dall'evento, sono ormai stabilizzati e non suscettibili di sostanziali modifiche, la somma di euro 70.821,00.
Per il periodo di inabilità va liquidata la somma di euro 14.605,00, importo così determinato:
-per l'inabilità temporanea assoluta di gg.31 (€ 115,00 x 31), la somma di euro 3.565,00
-per l'inabilità temporanea parziale di gg.60 al 75% (€ 86,25 x 60), la somma di euro
5.175,00
-per l'inabilità temporanea parziale di gg.60 al 50% (€ 57,50 x 60), la somma di euro
3.450,00
-per l'inabilità temporanea parziale di gg.70 al 30% (34,50 x 70), la somma di euro 2.415,00
Sono, peraltro, congrue le spese documentate per il consulente, ammontanti ad euro 368,00.
Pertanto, il danno alla persona ammonta complessivamente ad euro 85.794,00, importo aggiornato all'attualità che, in considerazione del concorso di colpa va dimezzato ed ammonta, pertanto, ad euro 42.897,00. Da tale somma va detratto l'importo di euro 5.500,00 versato dalla convenuta a titolo risarcitorio, importo non contestato dall'attore. L'ammontare residuo, spettante all'attrice, ammonta, pertanto, ad euro 37.397,00.
Non può, di contro, essere decurtata l'ulteriore somma di euro 8.500,00, in quanto contestata e non provata e, in ogni caso, secondo lo stesso assunto di parte convenuta consegnata alla sorella dell'attore e non già all'attore.
In sede di interrogatorio l'attore ha riferito di percepire l'assegno ordinario di invalidità triennale dell'INPS, soggetto a revisione triennale. Tale assegno non può essere decurtato dall'importo liquidato a titolo di danno biologico, come anche recentemente affermato dalla
Suprema Corte (ordinanza 6031/25) e ciò in quanto le somme riconosciute dall'ente previdenziale mirano a ristorare il pregiudizio patrimoniale subito dalla perdita della capacità lavorativa (che nel caso di specie non è riconosciuto). Non si verifica, pertanto, una duplicazione con la liquidazione del danno biologico.
pagina 9 di 11 L'importo di euro 37.397,00 va devalutato al momento del sinistro (al 5 marzo 2014) ed ammonta ad euro 30.830,17, in modo da applicare gli interessi sulla somma via via rivalutata, stante la richiesta di rivalutazione monetaria che, in mancanza di prove specifiche, va parametrata al tasso di interessi legale.
Sulla somma di euro 30.830,17 va applicata la rivalutazione e sulla somma rivalutata anno per anno si computano gli interessi legali.
L'importo, comprensivo di interessi legali e rivalutazione, ammonta ad euro 41.667,52 (di cui euro 4.270,61 per interessi ed euro 6.566,81 per rivalutazione).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta.
Tenuto conto della natura e del valore della causa (in base al decisum), applicando i valori medi per la fase studio, introduttiva e istruttoria e i valori minimi per la fase decisionale, le spese processuali vanno liquidate complessivamente in euro 6.960,53 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dei difensori, importo così determinato: 796,53 per spese (euro
27,00 per marca, euro 759,00 contributo, euro 10,53), euro 1.701.00 per studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 1.453,00 per la fase decisionale
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- dichiara responsabile del sinistro per cui è causa nella misura del 50% Controparte_1
e, per l'effetto, la condanna a risarcire a la somma di euro Parte_1
41.667,52, aggiornata all'attualità;
-condanna a pagare le spese processuali, che liquida in euro 6.960,53 Controparte_1 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore degli avv.ti Carmen Trimarchi e Vincenzo
Trimarchi;
-le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Messina il 10 maggio 2025
Il Giudice pagina 10 di 11 Maria Militello
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2872 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Carmen Trimarchi e dall'avv. Vincenzo Trimarchi, per procura in atti
ATTORE
E nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mazzù e Carmine Lazzaro, per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2043 e 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, rappresentando che quest'ultima, Controparte_1
pagina 1 di 11 proprietaria di una villa a Giardini Naxos, in cui gestisce il , lo aveva Parte_2 incaricato di eseguire la potatura di un albero di chorisia, incarico di giardiniere conferitogli anche in altre occasione, sebbene lo stesso eserciti il mestiere di muratore.
Riferiva di avere chiesto alla proprietaria un camioncino con gru per eseguire il lavoro in sicurezza perché l'albero è molto alto e, poiché aveva acquisito un preventivo di euro 250,00 per il noleggio del mezzo, la proprietaria lo aveva esortato ad eseguire il lavoro utilizzando una scala di legno, autorizzandolo a scegliere come aiutante il sig. Pt_3
Rappresentava che il 5 marzo 2014, mentre si trovava sulla scala, che si rompeva, cadeva per terra e, tramite il 118, veniva trasportato all'ospedale di Taormina, dove gli veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria calcagno sinistro e frattura vertebrale L4”; veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la frattura e successivamente per ernia del disco.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la responsabilità della convenuta nell'incidente e la condanna della stessa al pagamento dei danni non patrimoniali, patrimoniali per lucro cessante, le spese documentate e il risarcimento per il ritardo nell'adempimento, detratta la somma di euro 5.500,00, versatagli dalla in più soluzioni, con distrazione delle spese ed CP_1 onorari in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1 attorea, rappresentando che dal contenuto dell'atto di citazione il lavoro attribuito al Pt_1 aveva le caratteristiche di un lavoro autonomo, evidenziando che il danno si è verificato per la condotta imprudente dell'attore, esperto nel giardinaggio, in quanto svolgeva da decenni l'attività. Contestava, in ogni caso, il nesso eziologico e la valutazione del danno. Chiedeva di decurtare, dall'eventuale importo dovuto, oltre alla somma di euro 5.500,00, l'importo di euro
8.500,00, consegnato in contanti come prestito a sorella dell'attore Testimone_1
e non restituito.
All'udienza del 22.11.2018 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 30.4.2019 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale dell'attore.
All'udienza del 24.9.2019 il Giudice procedeva all'interrogatorio dell'attore.
pagina 2 di 11 Con ordinanza dell'11.11.2020 il Giudice ammetteva le prove orali.
All'udienza del giorno 8 luglio 2021 il Giudice sentiva il teste . Testimone_2
All'udienza del 21 settembre 2021 il Giudice sentiva il teste . Testimone_3
All'udienza del 5 aprile 2022 il Giudice sentiva il teste Testimone_4
All'udienza del 7 marzo 2023 il Giudice sentiva il teste e il teste a Testimone_5 Pt_3 prova contraria.
All'udienza del 10.10.2023 venivano escussi i testi Testimone_6 Testimone_7 sulle circostanze a prova contraria, e Parte_4 Parte_5
Con ordinanza del 31.1.2024 il Giudice ammetteva la consulenza medico – legale sulla persona del Pt_1
All'udienza a trattazione scritta del 23.01.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, evidenziato che l'attore non ha richiamato la responsabilità ex art. 1218 c.c. da contatto sociale, né la responsabilità per attività pericolosa ex art. 2050 c.c., ma la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.
Tuttavia, va evidenziato che spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, pertanto, il Giudice d'ufficio può dare una diversa qualificazione giuridica, senza essere condizionato dalla formula adottata dall'attore, purché rispetti il limite del petitum e della causa petendi.
In particolare, nel caso di specie, l'attore invocava la responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto la scala fornita dalla convenuta era in custodia alla stessa.
Appare, più opportuno, fare rientrare la fattispecie nell'art. 2050 c.c., in quanto la scala ha costituito il mezzo pericoloso attraverso il quale l'attore si è cagionato le lesioni.
Ciò detto, occorre evidenziare che nell'accezione di “attività pericolose” rientrano non solo le attività qualificate pericolose dal T.U.L.P.S. o da altre leggi speciali, ma tutte quelle che pagina 3 di 11 comportano la rilevante possibilità di verificazione del danno, per la loro natura e per le caratteristiche dei mezzi usati.
La responsabilità ex art. 2050 c.c. è una forma di responsabilità aggravata, in cui non è il danneggiato a dovere fornire la prova della colpa del danneggiante – come previsto per la responsabilità ex art. 2043 c.c. -, ma è il danneggiante a dovere fornire la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nel mese di febbraio 2014 la aveva incaricato il di eseguire alcuni CP_1 Pt_1 lavori di giardinaggio nella propria villa di Giardini Naxos, in particolare, la potatura di un albero di chorisia (deposizione del teste ). Testimone_7
Il teste ha riferito di avere appreso dal che aveva fatto presente alla Pt_3 Pt_1 che, per eseguire il lavoro in sicurezza, sarebbe stato necessario un camioncino con gru CP_1
e che il si è fatto fare un preventivo dalla Naxos Noleggi ma, avendo chiesto la ditta Pt_1 la somma di euro 250,00 per il noleggio giornaliero, il gli ha riferito che la Pt_1 CP_1 non ha acconsentito, esortandolo ad eseguire il lavoro utilizzando una scala di legno, autorizzandolo ad avere come aiutante . Testimone_7
Il teste peraltro, che ha assistito ai fatti, poiché aiutava il nel lavoro Pt_3 Pt_1 commissionato, occupandosi di caricare la legna nel furgone mentre il tagliava Pt_1
l'albero, ha ricostruito con dovizia di particolari il sinistro: il 5 marzo 2014 il , giunto Pt_1 nella villa della nelle prime ore del pomeriggio, a bordo del furgone Fiorino, condotto CP_1 dal verso le ore 15, mentre era intento a potare l'albero di chorisia su una scala di Pt_3 legno a petto, la scala si è rotta e il è precipitato al suolo ed è stato chiamato il 118, Pt_1 che è giunto sul posto.
Il teste peraltro, ha precisato che la scala è stata fornita dalla in sua presenza ( Pt_3 CP_1
“Quando noi, io e il sig. siamo arrivati sul posto in cui si doveva tagliare l'albero presso il b & B, Pt_1 il sig. ha suonato e la signora ci ha aperto il cancello e ci ha dato la scala e se ne è andata;
la Pt_1 CP_1 signora ci ha detto qui c'è la scala la potete prendere;
eravamo io ed il sig. non c'erano altre CP_1 Pt_1 persone presenti”), negando che sulla questione della scala si sia innescata una discussione tra il e la zia dello stesso, che lavora da anni per la famiglia (“Non è vero che Pt_1 CP_1
pagina 4 di 11 abbia detto alla zia di andare a prendere la scala e che questa si stupiva in quanto convinta che il Pt_1 lavoro dovesse essere fatto con il cestello o con la scala del padre e c'è stata una forte discussione tra i due. Non
c'è stata alcuna discussione.”).
La teste ospite del B & B, ha riferito di avere visto arrivare nella Villa il Testimone_3 [...]
assieme ad un altro signore e che c'è stata una discussione tra il e la zia Pt_1 Pt_1 [...]
che lavora presso la in quanto il aveva chiesto la scala di legno Tes_5 CP_1 Pt_1 invece del cestello, come era stato concordato, prendendola ugualmente nonostante il suo rifiuto.
La stessa, peraltro, ha riferito che la si è affacciata alla veranda e ha chiesto al CP_1 [...]
perché non avesse portato il cestello e tra i due è nata una discussione. Pt_1
Tes_ Parzialmente diverse sono le dichiarazioni dell'altra ospite della struttura, la e della zia del , che mettono in dubbio le propalazioni della Pt_1 Tes_3
La teste zia dell'attore, che vive nei locali del B &B della convenuta dal Testimone_5
1979, ha riferito che il 5 marzo 2014 il le ha ordinato di prendere la scala di legno Pt_1 per eseguire i lavori di potatura, nonostante il suo manifesto dissenso. La stessa ha precisato
“noi, io e non volevamo che lui facesse questo lavoro con la scala;
era Controparte_1 una scala di legno che noi utilizzavamo per raccogliere le nespole, ma non per fare questi lavori;
avevamo concordato con lui un paio di giorni prima che lui doveva portare il cestello….”.
La teste , a differenza di quanto riferito dalla ha ammesso di avere preso Pt_1 Tes_3 la scala al nipote e che la discussione sull'uso della scala non si è svolta solo tra lei ed il nipote, ma ha partecipato alla discussione anche la CP_1
Peraltro, la teste , altra ospite della struttura, ha riferito che, dopo aver Testimone_6 sentito il rumore della motosega, la sig.ra è immediatamente scesa a controllare CP_1 come procedevano i lavori, a differenza della teste la quale ha riferito che la Tes_3 discussione tra il e la si è svolta dalla finestra. La stessa riferiva “Ero in camera Pt_1 CP_1 mia perché sono cliente della signora ed ero presente come ospite della struttura, in affitto, nel momento CP_1 in cui si è verificata la circostanza lettami;
ero ospite pagante;
mi trovavo nella stanza di sopra che si affaccia
pagina 5 di 11 sul vano scala, dove le voci rintuonano;
ricordo la circostanza e ricordo che la signora all'epoca CP_1 era in stato interessante;
ricordo che si discuteva sul fatto che il lavoro non doveva essere fatto senza
l'attrezzatura corretta per questo tipo di lavoro;
il marito della signora non c'era, c'era solo la signora che vive con lei e che l'aiuta, di nome . Io ho sentito confusione, ma non sono scesa in giardino.” Per_1
Nessun rilievo hanno, ai fini della ricostruzione del sinistro, le dichiarazioni rese dalla compagna dell'attore, che è intervenuta dopo il sinistro, all'arrivo Parte_4 dell'ambulanza, e di mamma della convivente del , anche lei assente, Parte_5 Pt_1 che si è recata dopo in ospedale.
Orbene, dall'istruttoria espletata, pur nel contrasto tra le diverse deposizioni testimoniali, è emerso che: - il non svolgeva la professione di giardiniere, sebbene fosse stato Pt_1 incaricato anche in precedenza di curare il giardino della ma era muratore (teste CP_1 [...] che ha fatto il preventivo per il cestello e teste ); - il , Tes_4 Testimone_7 Pt_1 non avendo a disposizione un cestello, per tagliare un albero di alto fusto, ha utilizzato una scala in legno presente nella villa;
- la si è accorta dell'uso della scala in legno, a CP_1 prescindere se da questo utilizzo ne sia derivata una discussione;
- la scala è stata consegnata al alla presenza della e non risulta che la proprietaria abbia vietato al Pt_1 CP_1 [...]
l'uso della scala, facendolo allontanare dalla sua proprietà. Pt_1
Tanto basta per ravvisare la responsabilità della convenuta, titolare di una specifica posizione di garanzia, che ha affidato l'incarico in nero a un muratore, senza preoccuparsi di affidarlo a un professionista giardiniere, avente specifiche competenze tecnico-professionali e l'attrezzatura necessaria per affrontare in sicurezza il lavoro, essendo, peraltro, tenuto a dimostrare, ai sensi dell'art. 2050 c.c., di avere adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno, onere della prova che non risulta assolto.
E i rapporti familiari intrattenuti dalla con il e la sua famiglia non CP_1 Pt_1 consentono neanche di prospettare che la convenuta ignorasse il mestiere principale del
[...]
. Pt_1
Peraltro, la circostanza che il danno sia stato causato da una scelta gestionale autonoma dell'attore, in contrasto con le direttive della committente, non trova riscontro nelle pagina 6 di 11 deposizioni testimoniali e, in ogni caso, non fa venir meno la responsabilità dell'attrice, in quanto il si è procurato la scala nella villa della Lanza e non l'ha portata da casa, né è Pt_1 emerso che il abbia utilizzato la scala nonostante l'espresso divieto della Lanza. Pt_1
Dal canto suo, il è stato negligente, non opponendosi all'esecuzione dei lavori in Pt_1 assenza del noleggio del cestello, concorrendo nella causazione del danno e, in base alle dichiarazioni dei testi escussi, deve attribuirsi un concorso di responsabilità del danneggiato nella misura del 50%.
Peraltro, il teste ha riferito di essere stato incaricato di caricare la legna nel furgone Pt_3
e non già di tenere la scala, per cui, nel caso di rottura della scala, sarebbe stato pronto ad aiutarlo, riducendo quantomeno i danni.
Ritenuta, pertanto, la responsabilità della convenuta nei termini indicati, occorre procedere alla quantificazione dei danni.
L'attore ha riportato “frattura pluriframmentaria del calcagno sn e frattura della vertebra lombare L4”, lesioni che il CTU nominato, dott. ha valutato certamente Persona_2 compatibili, sotto il profilo meccanico, con la dinamica del sinistro, caratterizzata da caduta dall'alto.
Il consulente, peraltro, ha ravvisato, a livello calcaneare, un significativo deficit funzionale algico del complesso caviglia-piede, con una limitazione di circa ½ della flesso estensione della tibia tarsica, con deficit della sottoastrangalica, con secondaria zoppia antalgica. Inoltre, a carico del rachide, ha evidenziato un deficit flessorio nei gradi medio-estremi e una correlazione tra l'ernia discale e la caduta.
Il consulente, pertanto, ha concluso che a causa della caduta il ha riportato: Pt_1
-un'inabilità temporanea assoluta di gg.31 (in relazione ai due ricoveri dal 5 al 28.3.2014 e dal 28.4 al 6.4.2014);
-un'inabilità temporanea parziale di gg.60 al 75% (riconducibile al periodo di tempo compreso tra i due ricoveri e il periodo successivo al secondo ricovero, fino alla concessione del carico graduale progressivo sull'arto anteriore sinistro);
-un'inabilità temporanea parziale di gg.60 al 50% (per convalescenza e riabilitazione)
pagina 7 di 11 -un'inabilità temporanea parziale di gg.70 al 30% (per convalescenza e riabilitazione)
-un danno biologico permanente nella misura del 22%, i cui esiti, a distanza di dieci anni dall'evento, sono ormai stabilizzati e non suscettibili di sostanziali modifiche
Sono, peraltro, congrue le spese documentate per il consulente, ammontanti ad euro
368,00.
Il consulente di parte convenuta, dott. , ha argomentato che la carenza Per_3 documentale non consente di ascrivere con certezza il danno biologico permanente riscontrato alla caduta, potendo ascriversi anche alla trascuratezza dell'attore nel sottoporsi ai controlli e terapie ovvero ad eventi non riferiti e ritenendo compatibile un danno biologico nella misura del 4%.
Orbene, le risultanze della consulenza, nonostante le generiche censure, sono state rese all'esito di un attento esame degli atti di causa e di un percorso argomentativo supportato da specifici riscontri documentali e sono pienamente condivise da questo Giudice.
Il dott. infatti, ha evidenziato che la valutazione del danno effettuata nei confronti Per_2 del tiene conto dei valori tabellari massimi dei range e dell'esito cicatriziale Pt_1 operatorio al calcagno e dell'attendibile artrosi post-traumatica (documentata).
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr.
C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
Il danno biologico - risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica - patito dall'attore, viene liquidato in base alle Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024.
Nessun ulteriore personalizzazione può essere effettuata, nonostante il CTU abbia concluso che il danno riportato può avere inciso sulla sua capacità lavorativa, in mancanza di una prova specifica su tale aspetto fornita da parte attrice.
pagina 8 di 11 Pertanto, tenuto conto che all'epoca del sinistro il aveva 42 anni, va liquidata, Pt_1 per il danno biologico permanente (22%), i cui esiti, a distanza di dieci anni dall'evento, sono ormai stabilizzati e non suscettibili di sostanziali modifiche, la somma di euro 70.821,00.
Per il periodo di inabilità va liquidata la somma di euro 14.605,00, importo così determinato:
-per l'inabilità temporanea assoluta di gg.31 (€ 115,00 x 31), la somma di euro 3.565,00
-per l'inabilità temporanea parziale di gg.60 al 75% (€ 86,25 x 60), la somma di euro
5.175,00
-per l'inabilità temporanea parziale di gg.60 al 50% (€ 57,50 x 60), la somma di euro
3.450,00
-per l'inabilità temporanea parziale di gg.70 al 30% (34,50 x 70), la somma di euro 2.415,00
Sono, peraltro, congrue le spese documentate per il consulente, ammontanti ad euro 368,00.
Pertanto, il danno alla persona ammonta complessivamente ad euro 85.794,00, importo aggiornato all'attualità che, in considerazione del concorso di colpa va dimezzato ed ammonta, pertanto, ad euro 42.897,00. Da tale somma va detratto l'importo di euro 5.500,00 versato dalla convenuta a titolo risarcitorio, importo non contestato dall'attore. L'ammontare residuo, spettante all'attrice, ammonta, pertanto, ad euro 37.397,00.
Non può, di contro, essere decurtata l'ulteriore somma di euro 8.500,00, in quanto contestata e non provata e, in ogni caso, secondo lo stesso assunto di parte convenuta consegnata alla sorella dell'attore e non già all'attore.
In sede di interrogatorio l'attore ha riferito di percepire l'assegno ordinario di invalidità triennale dell'INPS, soggetto a revisione triennale. Tale assegno non può essere decurtato dall'importo liquidato a titolo di danno biologico, come anche recentemente affermato dalla
Suprema Corte (ordinanza 6031/25) e ciò in quanto le somme riconosciute dall'ente previdenziale mirano a ristorare il pregiudizio patrimoniale subito dalla perdita della capacità lavorativa (che nel caso di specie non è riconosciuto). Non si verifica, pertanto, una duplicazione con la liquidazione del danno biologico.
pagina 9 di 11 L'importo di euro 37.397,00 va devalutato al momento del sinistro (al 5 marzo 2014) ed ammonta ad euro 30.830,17, in modo da applicare gli interessi sulla somma via via rivalutata, stante la richiesta di rivalutazione monetaria che, in mancanza di prove specifiche, va parametrata al tasso di interessi legale.
Sulla somma di euro 30.830,17 va applicata la rivalutazione e sulla somma rivalutata anno per anno si computano gli interessi legali.
L'importo, comprensivo di interessi legali e rivalutazione, ammonta ad euro 41.667,52 (di cui euro 4.270,61 per interessi ed euro 6.566,81 per rivalutazione).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta.
Tenuto conto della natura e del valore della causa (in base al decisum), applicando i valori medi per la fase studio, introduttiva e istruttoria e i valori minimi per la fase decisionale, le spese processuali vanno liquidate complessivamente in euro 6.960,53 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dei difensori, importo così determinato: 796,53 per spese (euro
27,00 per marca, euro 759,00 contributo, euro 10,53), euro 1.701.00 per studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase istruttoria e trattazione, euro 1.453,00 per la fase decisionale
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- dichiara responsabile del sinistro per cui è causa nella misura del 50% Controparte_1
e, per l'effetto, la condanna a risarcire a la somma di euro Parte_1
41.667,52, aggiornata all'attualità;
-condanna a pagare le spese processuali, che liquida in euro 6.960,53 Controparte_1 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore degli avv.ti Carmen Trimarchi e Vincenzo
Trimarchi;
-le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Messina il 10 maggio 2025
Il Giudice pagina 10 di 11 Maria Militello
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