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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16473 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello e in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa UC NI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 18165 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021 assunta in decisione in data 08.07.2025, all'esito dell'udienza cartolare del 02.07.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Viale dei Quattro Venti n. 64, presso lo studio dell'Avv. Diego Vigorita che lo difende e rappresenta giusta delega a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, Via Tacito, 50 presso lo studio dell'Avv. Massimo Romiti che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
NONCHE'
LE Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità ex artt. 2043/2051 c.c.; risarcimento danni.
Conclusioni: come rassegnate dalle parti per l'udienza del 08.07.2025 da intendersi qui richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 26.02.2021, ha proposto Parte_2 gravame avverso la sentenza n. 13478/2020 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma in data
29.07.2020, chiedendone la integrale riforma.
L'appellante ha domandato, previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, che venga accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di in ordine al sinistro oggetto CP_1
1 di causa, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., con conseguente condanna in solido di
[...]
e della compagnia di Roma al risarcimento integrale dei danni CP_1 Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti, unitamente alle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
A fondamento dell'appello ha dedotto l'omessa disamina degli elementi istruttori tempestivamente e ritualmente prodotti da parte appellante, eludendo il dovere di motivazione mediante una valutazione sommaria e non trasparente, che ha condotto a una ingiustificata svalutazione delle prove offerte, inclusi gli atti dotati di efficacia probatoria privilegiata, i quali sono stati immotivatamente disattesi. Sul punto, l'appellante ha evidenziato che dall'istruttoria è rimasto acclarato che la vettura Ford di proprietà di sia finita con la ruota nella buca di dimensioni 30X20X10 cm. posta al centro Parte_1 della corsia percorsa dall'odierno appellante e abbia riportato i danni descritti dai verbalizzanti e perfettamente compatibili con la dinamica descritta dal teste escusso,
(fratello dell'appellante e capace di testimoniare). Testimone_1
Pertanto, il ritiene che il quale proprietario nonché custode, dovrà Pt_1 CP_4 esser chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati agli utenti della strada, avendo soddisfatto l'onere probatorio posto al carico del danneggiato: la prova del fatto storico e il danno patito, spettando invece alla P.A. l'onere di dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. In tal senso, parte appellante ha fornito la piena prova sia del fatto storico – attraverso il verbale dei VV.UU. e la testimonianza di – sia dei Testimone_1 danni patiti (Verbale VV.UU., preventivo e fattura).
Inoltre, ricorrono anche i presupposti, secondo l'appellante, per far valere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. dal momento che la presenza della buca costituisce insidia stradale.
Infine, ha contestato l'omessa disposizione di consulenza tecnica d'ufficio, utile alla determinazione del quantum debeatur, nonostante la documentazione prodotta (verbale, preventivo e fattura) fosse idonea a giustificare la richiesta risarcitoria.
Alla luce delle superiori doglianze il ha chiesto la condanna degli appellati, in solido, Pt_1 al risarcimento dei danni materiali subiti, pari ad € 1.100,00 o altra somma ritenuta equa ex art. 1226 c.c., con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizi.
2. Nel corso del giudizio di appello, si è costituita contestando le allegazioni CP_1 avversarie, ritenute prive di fondamento in fatto e in diritto, e sostenendo la legittimità e correttezza della pronuncia impugnata, in quanto adottata all'esito di una valutazione congrua e coerente delle seguenti risultanze istruttorie:
- il verbale redatto dagli agenti della Polizia di non essendo stato oggetto di CP_1 querela di falso, conserva piena efficacia probatoria in ordine ai fatti direttamente constatati dai pubblici ufficiali. Da tale documento non risulta alcuna indicazione circa la presenza di
2 una buca colma d'acqua, né l'appellante ha fatto riferimento a tale circostanza nella propria dichiarazione;
- gli accertamenti effettuati dagli agenti intervenuti hanno evidenziato che il fondo stradale era asciutto, il cielo sereno e la visibilità ottimale. Tali condizioni escludono la presenza di un'insidia stradale non percepibile, elemento essenziale per configurare la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- la deposizione del fratello dell'attore, resa in assenza di contestualità con i rilievi ufficiali, appare orientata a sostenere la posizione della parte attrice e, pertanto, deve ritenersi priva di attendibilità e non utilizzabile ai fini probatori;
- la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado ha correttamente rilevato la mancanza di un collegamento causale tra l'asserita buca e il danno lamentato, escludendo così la responsabilità dell'amministrazione convenuta;
- considerata la buona visibilità, l'assenza di traffico anomalo e le condizioni meteorologiche favorevoli, non si ravvisano gli elementi dell'imprevedibilità e dell'invisibilità dell'evento dannoso, richiesti per l'applicazione dell'art. 2043 c.c.
Secondo l'appellata la domanda attorea è infondata in quanto la condotta del danneggiato, che ha omesso di adottare le normali cautele necessarie nel percorrere la strada, tenendo un comportamento distratto e negligente, tale da non accorgersi dell'asserita buca, ha determinato l'interruzione del nesso causale tra il bene in custodia e il danno subito.
Infatti, l'agevole evitabilità del sinistro, la buona visibilità della pavimentazione, costituiscono inequivocabili elementi che avvalorano la tesi della disattenzione dell'attore e specularmente escludono il carico di responsabilità di considerando anche il fatto che quel CP_1 giorno o nei giorni antecedenti nessun altro sinistro si è verificato in tal punto.
A ciò si aggiunge che alcuna prova è stata fornita, ai fini della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., della condotta colpevole dell'ente proprietario, occorrendo a tal fine dimostrare l'esistenza sulla sede stradale di un trabocchetto o insidia non visibile e imprevedibile, che invece è rimasta indimostrata.
In subordine ha richiesto di ridurre l'importo preteso ridotta secondo la gravità della colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3. , ancorché ritualmente evocata in Controparte_5 Controparte_2 giudizio, non si è costituita.
4. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con provvedimento pubblicato in data 08.07.2025 reso all'esito dell'udienza cartolare del 02.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 5. Preliminarmente si impone la dichiarazione di contumacia di
[...]
che ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_2 costituita.
6. L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
7. In base al contenuto dell'atto di appello e dei suoi motivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità di convenuta in relazione al CP_1 sinistro occorso all'attore in data 06.02.2015 alle ore 08.30 su via Goffredo Mameli allorquando, giunto all'altezza del palo luce n. 11, con la ruota anteriore destra andava a finire su una buca presente sul manto stradale con conseguente rottura del cerchione della ruota anteriore destra e il relativo pneumatico.
Con riferimento alla natura dell'azione, si osserva che ha ritenuto Parte_1 responsabile dell'accaduto, ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., riconducendo CP_1 la caduta, e perciò i conseguenti danni, alla presenza di una buca, peraltro scarsamente visibile in quanto piena di acqua piovana e non segnalata.
8. In via preliminare occorre esaminare le prove in ordine alla dinamica del sinistro e la relazione tra la rovinosa caduta e la presenza della buca sull'asfalto, a fronte della contestazione di parte convenuta secondo cui non è stata fornita la prova che l'evento si sia verificato secondo la prospettazione fornita da parte attrice.
9. In via preliminare, va evidenziato che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, secondo un'espressione felicemente incisiva rinvenibile nella formulazione utilizzata dall'art. 1384 (ora 1242) codice francese (on est responsable... .. qui est CP_6 causé par le fait... des choses que l'on a sous sa garde...), ma il cui contenuto precettivo, nella sostanza, deve ritenersi coincidente con quello dell'omologa norma del codice italiano
(Cass.01/02/2018, n. 2480).
L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass.
01/02/2018, n. 2480, cit.).
4 Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
In particolare, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami;
ma da ultimo v. anche Cass. n. 1404/2025):
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito";
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d") valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela";
d"') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale";
d"'') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res (da ultimo Cass. civ. 22242/2025).
È peraltro evidente che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. lo scoppio di una caldaia), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In particolare, si è osservato che, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il
5 danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Nel solco tracciato dalla richiamata giurisprudenza, ancor più di recente è stato statuito (Cass.
n. 11152 e n. 33074/2023; n. 8346/2024) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; n.
2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
9. Nel corso dell'istruttoria è stato prodotto il verbale di Polizia Municipale arrivata sul posto dopo circa due ore e quarantacinque minuti dall'incidente occorso alle ore 08.30 del
06.02.2015 dal quale emerge che lungo via Goffredo Mameli in prossimità del palo della luce n. 11
- la visibilità era buona;
- vi era l'illuminazione delle ore diurne;
- il terreno era asciutto;
- il cielo era sereno;
- la carreggiata era a doppio senso;
- il sinistro era avvenuto in un tratto di strada rettilineo;
- il traffico era normale;
- il proprietario e conducente del veicolo Ford Fiesta, tg CE829SL, poi identificato in
[...]
, in merito all'accaduto forniva spontaneamente la seguente dichiarazione, "Alle ore Parte_1
08,30 circa precorrevo via Goffredo Mameli proveniente da via Morosini in direzione via Garibaldi.
Giunto all'altezza del palo luce n° 11 con la ruota anteriore destra andavo a finire su una buca presente sul manto stradale. A seguito di ciò si spaccava il cerchione della ruota anteriore destra ed il relativo pneumatico ma, riuscivo comunque a conservare il controllo del veicolo, spostandolo poi più avanti sul fato della strada. A bordo del veicolo sul quale viaggiavo eravamo in due, io e mio fratello signor Tes_1
allontanatosi poco dopo per impegni lavorativi. Lo stesso non lamentava alcun dolore in
[...] seguito all'evento. Io accuso dolore al ginocchio destro che ho sbattuto a seguito dell'impatto sulla parte inferiore del volante. Non necessito dell'intervento dell'ambulanza e mi riservo di farmi refertare successivamente presso un pronto soccorso.”;
- sul posto non venivano rinvenute persone in grado di testimoniare l'accaduto;
6 - su suolo asciutto non erano visibili tracce di frenata e non vi erano elementi sufficienti per la localizzazione del punto d'urto;
- all'altezza del palo della luce n.11 vi era una buca di circa 10 cm di profondità per una lunghezza di circa 30 cm e una larghezza di circa 20 cm;
- veniva richiesto l'intervento della ditta “manutenzione strade” per ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione”.
Nel corso del giudizio di primo grado è stato escusso il teste fratello Testimone_1 dell'appellante e anche lui a bordo dell'autovettura in occasione del sinistro per cui è causa, il quale ha così dichiarato “Preciso che il veicolo è finito dentro la buca, la quale era scarsamente visibile perché sommersa d'acqua… (..) Mi trovavo come trasportato nell'auto di mio fratello che mi accompagnava, a causa dell'indisponibilità della mia auto per un guasto meccanico”.
10. Alla luce delle risultanze istruttorie, si può ritenere provato che in data Parte_1
06.02.2015 alle ore 08.30 stava percorrendo via Goffredo Mameli allorquando, giunto all'altezza del palo luce n. 11, con la ruota anteriore destra andava a finire su una buca presente sul manto stradale con conseguente rottura del cerchione della ruota anteriore destra e il relativo pneumatico.
Ritenuta quindi la sussistenza del nesso causale tra la res e l'evento, deve ora esaminarsi se detto nesso sia stato o no eliso dalla condotta colposa del soggetto danneggiato.
In tale prospettiva, deve considerarsi che: a) l'incidente era avvenuto alle ore 08.30 del mese di febbraio in condizioni di illuminazione naturale e giornata serena, quindi in buone condizioni di visibilità; b) il tratto di strada, interessato dal sinistro, era rettilineo;
c) il traffico era normale;
d) la buca non era ricoperta d'acqua. Sul punto, infatti, le dichiarazioni rese dal teste, non trovano riscontro né nelle dichiarazioni rese alla Polizia Locale Testimone_2 dall'appellante il quale non aveva mai dedotto circa la presenza di acqua nella buca (v. sopra), né negli accertamenti espletati dai vigili urbani, i quali nel descrivere la buca non hanno segnalato la presenza di acqua, riferendo invece che il suolo era asciutto e che le condizioni metereologiche erano serene. Né parte appellante ha prodotto le fotografie inerenti alla buca in questione da cui poter evincere la presenza di acqua.
In definitiva, il danneggiato non ha adottato la necessaria diligenza normalmente esigibile in relazione allo stato dei luoghi dal momento che le condizioni dei luoghi, la intrinseca staticità dell'anomalia, le buone condizioni di visibilità, la assenza di ostacoli e di ingombri, sono tutti elementi che imponevano al danneggiato quel dovere di ragionevole cautela.
In dette condizioni, quindi, è evidente che se l'appellante avesse prestato la necessaria attenzione, il sinistro non si sarebbe verificato, a nulla rilevando - nella prospettiva del custode - la astratta prevedibilità della condotta del danneggiato stesso.
7 Pertanto, può dirsi che la caduta sia occorsa a causa della mera imprudenza del danneggiato e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta risultata da sola idonea a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento lesivo, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La colpevole inavvedutezza comportamentale è la causa esclusiva dello stesso;
in altri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve imputare a sé stessa le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua condotta.
11. Pertanto, la domanda proposta da parte attrice non merita accoglimento, sia in relazione alla responsabilità della convenuta per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., sia in relazione all'art. 2043 c.c., posto che la stessa è rimasta sfornita di prova sul solo onere probatorio gravante sul danneggiato che si sostanzia che nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i valori medi tenuto conto del valore della causa (sino ad euro 1.100,00).
Tra parte appellante e le spese di lite Controparte_7 possono essere interamente compensate, stante la contumacia di quest'ultima.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_7
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere le spese di lite alla convenuta Parte_1 che liquida in euro 662,00 per onorario di avvocato, oltre a spese CP_1 forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A;
- compensa interamente le spese di lite tra parte appellante e
[...]
. Controparte_7
Così deciso in Roma, 24.11.2025
Il Giudice
UC NI
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