Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 139 del 2025, proposto da
- Ministero della difesa, Comando raggruppamento carabinieri biodiversità, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Potenza, al corso XVIII Agosto n. 46 è domiciliato;
contro
- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Carmen Possidente, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4, e domicilio digitale in atti di causa;
nei confronti
- ID NE & C. s.n.c. di ZZ MA Immacolata, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento di valutazione di incidenza ambientale (CA). della Regione Basilicata di cui alla determinazione dirigenziale dell’Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata n. 23BD.2025/D.00462 del 9 aprile 2025;
- di ogni altro atto presupposto e successivo, anche ove non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026 il Consigliere avv. NE PI;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della difesa, Raggruppamento carabinieri biodiversità, Reparto biodiversità di RA (di seguito anche solo “Reparto biodiversità”), con ricorso notificato in data 8 maggio 2025 e depositato in pari data, è insorto avverso la determinazione dirigenziale in epigrafe, recante il parere favorevole di CA in relazione al progetto di ripristino dello stato dei luoghi dello stabilimento balneare "ID NE", sito in ME, frazione di Bernalda.
1.1. In fatto emerge quanto segue:
- il Reparto biodiversità svolge le funzioni di Ente di Gestione della Riserva naturale statale "ME" (istituita con D.M. del 29 marzo 1972) e della Riserva naturale statale "Marinella di Stornara" (istituita con D.M. del 6 luglio 1977), entrambe in conformità all'art. 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, intitolata “Legge quadro sulle aree protette”;
- la società "ID NE di ZZ MA & C. s.n.c." ha presentato istanza per la CA, fase di screening , ai sensi del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), relativa al "progetto di ripristino dello stato dei luoghi come da P.d.C. 99/2011 del ID NE sul lungomare Nettuno a ME ID (DPR 380/2001 art. 36)";
- è necessario subito evidenziare che lo stabilimento balneare "ID NE" è situato all'esterno del perimetro delle riserve naturali statali, a circa 110 metri dalla zona speciale di conservazione (ZSC) "Costa Ionica Foce Bradano" e a circa un chilometro e mezzo dalla ZSC "Costa Ionica Foce Basento";
- con nota protocollo n. 51030/23BD del 4 marzo 2025, l'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata, in qualità di unità organizzativa competente al rilascio della CA, ha chiesto all'Ufficio parchi, biodiversità e tutela della natura della stessa Amministrazione, in qualità di soggetto gestore, di esplicitare il preventivo parere ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.P.R. n. 357 del 1997;
- con determinazione dirigenziale n. 23BD.2025/D.00462 del 9 aprile 2025, l'Ufficio compatibilità ambientale rilasciava parere favorevole di CA;
- nelle more, il Reparto biodiversità, con nota n. 56/75 del 2 aprile 2025, comunicava all'Ufficio compatibilità ambientale di aver riscontrato, consultando il portale regionale "Valutazione Ambientale", almeno n. 4 procedimenti di CA (tra cui quello relativo a "ID NE") per i quali risultava omessa l’acquisizione del c.d. "sentito" del Reparto, chiedendo delucidazioni in merito;
- con nota protocollo regionale n. 83683/23BD del 4 aprile 2025, qui in contestazione, l'Ufficio compatibilità ambientale ha rappresentato che la mancata richiesta di tale "sentito" fosse dovuta all’essere situati gli interventi in questione all'esterno delle riserve statali "Marinella Stornara" e "ME", e di aver dato applicazione a quanto statuito al punto 3 della DGR n. 748 del 10 dicembre 2024;
- in particolare, con tale deliberazione giuntale la Regione Basilicata ha istituito una nuova ZPS, denominata "Corridoio Ionico di migrazione" nel territorio dei Comuni di Bernalda, Pisticci, Scanzano Ionico e Policoro;
- per quanto qui rileva, il punto 3 della suddetta deliberazione dispone: «di individuare la Regione Basilicata quale Ente Gestore della ZPS 'Corridoio Ionico di migrazione' e delle ZSC in essa ricomprese, fermo restando che solo per le porzioni dei siti ZSC e ZPS ricadenti all'interno delle riserve statali “Marinella Stornara” e “ME” e della riserva regionale “Bosco Pantano di Policoro” la gestione rimanga in capo agli Enti gestori delle riserve stesse ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell’art. 3, comma 4, del DM MATTM del 17ottobre 2007, recante “'Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di tutela e conservazione relative a zone speciali di conservazione (e a zone di protezione speciale”.
1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo, così rubricato:
- I. Violazione dell'art. 5, commi 7 e 8 del D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e dell'art. 5 del Regolamento recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e dell'art. 6 direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche. Violazione dell'art. 5 lett. b-ter D.lgs. n. 152/2006. Violazione dell'art. 32 l. n. 394 del 1991. Violazione degli artt. 16, comma 3 e 17, comma 2 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.lnc.A) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate con Intesa del 28.11.2019, pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28.12.2019 (recepite dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 473/2021).
2. La Regione Basilicata si è ritualmente costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito del ricorso.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi l’11 giugno 2025, con ordinanza n. 45 del 2025, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza degli attributi del fumus boni iuris e del periculum in mora .
4. Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 i procuratori delle parti presenti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. Coglie nel segno la conforme eccezione dell’Ente regionale intimato, ovverosia che parte ricorrente ha omesso di impugnare la DGR n. 748 del 10 dicembre 2024, la quale costituisce atto presupposto della determinazione dirigenziale impugnata.
5.1.1. In effetti, la DGR n. 748 del 2024 ha: a ) istituito la ZPS "Corridoio Ionico di migrazione" nel cui perimetro ricade lo stabilimento balneare "ID NE"; b ) individuato la Regione Basilicata quale ente gestore della ZPS e delle ZSC in essa ricomprese; - c ) delimitato la competenza del Reparto biodiversità alle sole porzioni dei siti ricadenti all'interno delle riserve statali.
La DGR n. 748 del 2024, quindi, reca in modo chiaro, diretto e completo la lamentata lesione della posizione giuridica del ricorrente, disponendo la sostanza della decisione avversata e costituendo il fondamento disciplinare e motivazionale della scelta dell'Ufficio compatibilità Ambientale di richiedere il "sentito" ad altro Ufficio regionale anziché al Reparto biodiversità.
La determinazione dirigenziale impugnata, pertanto, si configura come atto meramente applicativo ed esecutivo della DGR n. 748 del 2024, privo di autonoma lesività.
5.1.2. Nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti amministrativi, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, salvo che non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2024, n. 4137).
5.1.2.1. Nel caso di specie, va ribadito come la ripetuta DGR n. 748 del 2024 non sia stata impugnata. Inoltre, vi è prova della sua conoscenza da parte del Reparto biodiversità dal 4 aprile 2025, in quanto è citata espressamente nella nota regionale prot. n. 83683, e risulta a essa allegata; soprattutto, la DGR è testualmente richiamata e costituisce sostrato motivazione della determinazione dirigenziale n. 23BD.2025/D.00462 del 9 aprile 2025 che invece è stata qui avversata.
Il Reparto ricorrente, d’altro canto, non ha dedotto alcun vizio proprio della presupponente determinazione dirigenziale impugnata, limitandosi a contestare la mancata acquisizione del suo parere obbligatorio, ossia una carenza che, per quanto sin qui si è diffusamente osservato, rimonta alla presupposta DGR 748 del 2024.
5.1.3. Non è fondata l’obiezione sollevata al riguardo dal Raggruppamento biodiversità, nel senso che la ripetuta deliberazione giuntale costituirebbe un atto amministrativo generale, non immediatamente lesivo, e che la lesione si sarebbe concretizzata solo con l'adozione della determinazione dirigenziale impugnata.
Si è infatti già rilevato ampiamente supra al § 5.1.1. come tale provvedimento della Giunta regionale abbia portata immediatamente lesiva della posizione giuridica del ricorrente. Qui basti aggiungere che tale lesività è confermata dalla circostanza che, nella nota n. 56/75 del 2 aprile 2025, il Reparto biodiversità ha comunicato al competente Ufficio regionale di aver riscontrato «almeno n. 4 procedimenti di CA che interessano i due Siti Natura 2000 sopra citati, per cui codesto Ufficio ha omesso di richiedere al Reparto in intestazione il 'sentito' previsto dalla norma sopra citata». Ciò dimostra che la D.G.R. n. 748/2024 ha avuto immediata applicazione in una pluralità di procedimenti di CA, incidendo direttamente sulle competenze degli enti di gestione delle aree protette, con conseguente esclusione sistematica del Reparto biodiversità dalla fase istruttoria.
5.1.4. Da altra angolazione, occorre considerare che la nota della Regione Basilicata del 4 aprile 2025 non costituisca un atto con cui l’Ente regionale avrebbe tentato di acquisire a posteriori il parere del Reparto odierno deducente, così da dare luogo a una sorta di CA postuma. In particolare, nella nota si legge: "Dalla documentazione progettuale presentata relativa agli stabilimenti balneari sopra menzionati, emerge che tutti gli interventi ricadono all'esterno delle Riserve Statali 'Marinella Stornara' e 'ME', di cui Codesto Reparto CC è ad oggi Ente Gestore. Alla luce di ciò ed in risposta a Codesto Reparto CC, l'Ufficio Scrivente comunica che non ha richiesto alcun 'sentito', ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.) per gli interventi di che trattasi, perché l'Ufficio si è attenuto a quanto statuito al punto 3 sopra citato [della D.G.R. n. 748/2024], in quanto gli stessi sono localizzati esternamente alle Riserve di competenza di Codesto Reparto e per questo di competenza dell'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura".
La nota, pertanto, non costituisce un atto autonomamente lesivo, ma si limita a esplicitare le ragioni per le quali l'Ufficio compatibilità ambientale ha applicato la DGR n. 748/2024, costituendo ulteriore conferma di come la lesione lamentata vada ascritta direttamente a tale (qui non impugnato) ultimo provvedimento.
Peraltro, neppure tale nota è stata impugnata dal Reparto biodiversità, sicché non può costituire oggetto del presente giudizio.
5.1.5. Va peraltro osservato come, in linea generale, la determinazione dirigenziale qui impugnata abbia a oggetto un "progetto di ripristino dello stato dei luoghi" ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, finalizzato alla rimozione di manufatti abusivi e al ripristino della legalità. Si tratta quindi
di un'attività volta a rimuovere abusi e ripristinare la legalità che appare logicamente e intrinsecamente finalizzata al miglioramento o alla salvaguardia dell'area, nel senso che il ripristino dello stato dei luoghi è esso stesso un atto di tutela ambientale; e ciò a maggior ragione ove si consideri che le ulteriori (e allo stato del tutto eventuali) attività antropiche di modificazione dei luoghi necessitano della previa acquisizione di titoli autorizzativi edilizi e ambientali ad hoc .
Tale considerazione colora ulteriormente la valutazione in ordine all’assenza di un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto impugnato, in quanto il progetto di ripristino dello stato dei luoghi è finalizzato alla tutela ambientale e non alla realizzazione di nuove opere potenzialmente impattanti.
6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
7. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e della definizione in rito del giudizio, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, coll'intervento dei magistrati:
EF ER, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
NE PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NE PI | EF ER |
IL SEGRETARIO