TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/12/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4954/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4954/2021 R.G., vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, questi ultimi in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_4 potestà genitoriale sui minori e , Persona_1 Persona_2 elettivamente domiciliati in Pompei (Na), alla via Roma n.121, presso lo studio dell'avvocato Angeloantonio Imperatore, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla Via Giacomo Matteotti n.31, presso lo studio degli avvocati Fabio Barba ed Enrico Alfano, che la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Pompei (NA), alla Via G. Mazzini n. 91, presso lo studio degli pag. 1 avvocati Annamaria Russo e Giovanni Calvanese, che la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla Via Controparte_3
VA IO n.20, presso lo studio dell'avvocato Carmine IO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, Isola F3, Palazzo Edilres, presso lo studio dell'avvocato Teresa Falco che, unitamente all'avvocato VA De Francesco, la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento danni.
Conclusioni: come da note di trattazione depositato per l'udienza cartolare del 18-9-2025.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16-9-2021 ex art. 3 bis legge 53/1994, gli attori evocavano in giudizio dinanzi a questo Tribunale, Controparte_1 [...]
e , per sentirli: a) dichiarare responsabili in via esclusiva Controparte_2 Controparte_3
e/o in via alternativa e/o concorrente in ordine alla causazione dell'evento dannoso ivi descritto;
b) condannare, in loro favore, al risarcimento dei danni ammontanti ad 1) euro
73.067,25. A titolo di danno patrimoniale, in favore di , Parte_3 Parte_1
e , per il ripristino dello status quo ante degli immobili di loro Parte_2 proprietà, ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia;
2) euro 396.000,00, in favore di , e , per i mancati Parte_3 Parte_1 Parte_2 introiti dalla locazione e/o godimento dell'immobile in Pompei alla via Tenente Ravallese n.
2 - angolo via Plinio, riportati in Catasto Fabbricati al foglio 12 p.lla 334 sub 1, ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia;
3) dell'ulteriore somma ritenuta equa di giustizia, per il pagamento delle imposte erariali e comunali sugli immobili di proprietà per pag. 2 l'intero periodo di inutilizzo;
4) euro 4.000,00, a titolo di danno patrimoniale, per i coniugi e in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui Parte_3 Parte_4 minori e , per le spese di vitto e alloggio sostenute e da sostenere fino Per_1 Per_2 all'effettivo rientro nella propria abitazione da quantificarsi in corso di causa, ovvero in quella diversa somma ritenuta equa di giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, incluse le somme per pagamento di tasse ed utenze;
5) euro 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore dei coniugi e , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale Parte_3 Parte_4 sui minori e , maturati fino alla proposizione della domanda, oltre ai Per_1 Per_2 danni non patrimoniali futuri e maturandi da calcolarsi fino all'effettivo rientro nella propria dimora, ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria;
6) ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali, in favore dei , Parte_3 Parte_1
e , nella qualità di comproprietari in parti uguali degli
[...] Parte_2 immobili siti in Pompei alla via Tenente Ravallese n.
2 - angolo via Plinio, riportati in
Catasto Fabbricati al foglio 12 p.lla 334 sub 14 e sub 1, per le ragioni descritte, maturati fino alla proposizione della domanda, oltre ai danni non patrimoniali futuri e maturandi da calcolarsi fino all'effettivo rientro nel possesso dei propri immobili, ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
c) condannare, in loro favore, alla corresponsione degli interessi compensativi su ogni e qualsiasi danno riconosciuto, calcolati dal giorno dell'illecito (20-1- 2021) fino all'effettivo soddisfo;
d) condannare al pagamento delle spese processuali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
A tal fine premettevano che: , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
erano comproprietari in parti uguali dell'appartamento, sito in Pompei alla via
[...]
Tenente Ravallese n.
2 - angolo via Plinio, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 12 p.lla
334 sub 14, e del sottostante locale commerciale, composto da un piano terra e da un piano cantinato, individuato al Catasto di Pompei al foglio 12, particella 334, sub 1; il suindicato appartamento, dall'anno 2010, costituiva la casa familiare di e Parte_3 del di lei coniuge , e, dalla loro nascita, dei loro figli e Parte_4 Persona_1
; il locale commerciale dal 1-2-2021 doveva essere condotto in locazione Persona_2 da “I Mercanti s.r.l.” a fronte del pagamento del canone mensile in favore dei fratelli pag. 3 di euro 5.500,00 ma il rapporto locativo era stato risolto, a causa Parte_3 dell'impossibilità di eseguire la locazione in virtù della ordinanza di sgombero n. 12 del 23-
1-2021 dell'U.T.C. di Pompei;
nella notte del 20-1-2021, alle ore 02:00 circa, la famiglia fu svegliata a causa del grosso frastuono e dei vigorosi scuotimenti Parte_5 provocati dagli improvvisi crolli dei solai voltati sia intermedi che di copertura dell'immobile, di proprietà di che forma un unico corpo fisico di Controparte_1 fabbrica con i beni , sito nella medesima particella catastale n. 334; l'immobile di Parte_3 proprietà della interessato dai crolli, nel gennaio dell'anno 2021 Controparte_1 versava in pessime condizioni ed era sottoposto a manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come da SCIA prot. 18141 del 4-4-
C Controparte_2 Controparte_2
sotto la direzione dei lavori dell'architetto ; i crolli dei solai voltati
[...] Controparte_3 venivano comunicati al Comune di Pompei dal direttore dei lavori, architetto CP_3
, con nota prot. n. 2959 del 20-1-2021; l'U.T.C. e la Polizia Locale di Pompei,
[...] all'esito di sopralluogo accertava “l'effettivo crollo delle volte determinato da cedimento delle murature centrali a sostegno delle stesse”; nei giorni successivi al 20-1-2021, gli attori constatavano il progressivo e costante ampliamento delle fessurazioni e delle lesioni alle pareti ed ai muri portanti dell'appartamento e del locale commerciale, di loro proprietà, originate e causate innanzitutto dai crolli, e aggravate dalle modalità di esecuzione dei lavori e della situazione preesistente in cui versava la proprietà di
[...]
in data 23-1-2021, gli esponenti chiedevano l'intervento dei VV.FF. di Controparte_1
Castellammare di Stabia, i quali, intervenuti prontamente e preso atto della gravità della situazione e delle critiche condizioni statiche della proprietà , allertavano per le vie Parte_3 brevi il Sindaco di Pompei, segnalando una progressiva estensione dello stato fessurativo del fabbricato, le cui lesioni progredivano anche verso la struttura contermine del fabbricato non oggetto dei lavori (ndr. Beni proprietà ) di cui alla SCIA prot. n. Parte_3
18141 del 04.04.2019, immobili siti sulla stessa particella catastale;
il Dirigente dell'U.T.C. di Pompei adottava l'ordinanza di urgenza di messa in sicurezza e di sgombero n. 12 del
23-1-2021, con la quale ordinava agli attori lo sgombero degli immobili di proprietà individuati al foglio n. 12 p.lla 334 nel Comune di Pompei e la sospensione ad horas dei lavori in corso di cui alla SCIA prot. 18141 del 4-4-2019; in data 4-2-2021, l'ingegnere per conto degli , con prot. n. 5722/I, visto il continuo Persona_3 Parte_3
pag. 4 aggravarsi delle fessurazioni, depositava all'U.T.C. di Pompei perizia tecnica asseverata con allegato grafico, ove descriveva le cause e gli effetti dei crolli, ed indicava le opere provvisionali da eseguire;
per il tramite dell'architetto , le parti convenute CP_3 chiedevano un ulteriore termine per completare la messa in sicurezza del fabbricato;
a distanza di tre mesi dai crolli, in data 24-5-2021, l'U.T.C. dava atto della messa in sicurezza de qua dicitur, ma confermava lo sgombero degli immobili di cui all'ordinanza n.12/2021, non ritenendo la proprietà utilizzabile ed idonea all'uso, rigettando Parte_3 quindi la richiesta in senso contrario dell'architetto . CP_3
Instaurato il contraddittorio, contestava nel merito la domanda, Controparte_1 ritenendo che l'evento fosse dovuto al caso fortuito, ovvero alle copiose piogge verificatesi nel periodo in questione, per cui chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Nell'ipotesi di accertamento che il crollo dei solai fosse dipeso da comportamenti di imperizia, negligenza o imprudenza dell'architetto (progettista, direttore Controparte_3 dei lavori e coordinatore per la sicurezza) e/o della appaltatrice C&D Costruzioni s.r.l., a cui aveva affidato (in data 5-4-2019) i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia del proprio immobile, e della specifica clausola di esonero da responsabilità presente nell'art. 10 nel contratto di appalto, chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità dell'evento lesivo in capo ai costoro, con condanna dei medesimi ciascuno per la quota di competenza, al risarcimento dei danni in favore degli attori e, in ogni caso, in ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, di essere
[... manlevata dal pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute agli attori, condannando la con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione. Controparte_2 parimenti contestava la domanda nel merito, assumendo che Controparte_2
l'evento era da attribuire al caso fortuito, avendo svolto il proprio operato osservando le regole dell'arte; deduceva che, comunque, la eventuale responsabilità era del committente, in quanto i danni non erano stati causati dall'attività dell'appaltatore ma direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, in quanto il bene risultava già in condizioni fatiscenti tali da rendere necessari immediati interventi di messa in sicurezza.
Chiedeva, quindi, di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_4
al fine di essere manlevata e rigettare la domanda e formulava, quindi, le seguenti
[...] richieste: accertare che il crollo fosse imputabile al caso fortuito e dichiarare l'insussistenza pag. 5 in capo ad essa di qualsiasi responsabilità per l'evento de quo, con rigetto della domanda;
in subordine, nella ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, accertare l'esclusiva responsabilità della e/o del direttore dei lavori, con Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni subiti dagli attori e alle spese di giudizio;
sempre in caso di riconoscimento della responsabilità della graduare le colpe Controparte_2 dei soggetti responsabili;
dichiarare tenuta a manlevare la Controparte_4 da ogni conseguenza pregiudizievole. Controparte_1
contestava la domanda nel merito, chiedendone il rigetto. Controparte_3
Deduceva che la eventuale responsabilità era della proprietaria del bene, quale custode,
o della appaltatrice, anche ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, e che non aveva mai impartito alcun ordine di servizio contrario alle buone tecniche esecutive dei lavori e/o alle disposizioni prescritte dal d.lgs. 81/2008 al direttore tecnico del cantiere (geometra
), alle relative maestranze, ovvero al titolare dell'impresa appaltatrice ed Controparte_5 esecutrice dei lavori.
Chiedeva, di essere autorizzato a chiamare in causa al Controparte_4 fine di essere manlevato, in caso di condanna, dal pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute alle controparti.
Autorizzata la richiesta ed effettuata la chiamata in causa (il 7-12-2021 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994), contestava le domande, Controparte_4 chiedendone il rigetto.
Eccepiva la improcedibilità della domanda e della chiamata in causa, la inoperatività della polizza assicurativa n. 109232648 stipulata con non Controparte_2 rientrando l'attività di cui al contratto di appalto di opere edili, sottoscritto, in data 5-4-
2019, dalla con la società nel rischio Controparte_2 Controparte_1 garantito dalla polizza n. 109232648, trattandosi di danni esclusi dalle condizioni previste in garanzia (art. 75 delle Condizioni Generali Assicurazione), nonché l'assenza di copertura assicurativa, di cui alla polizza assicurativa n. 105005468 stipulata con , Controparte_3 ai sensi dell'art. 1.6, lettera k), delle condizioni generali di assicurazione.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda proposta dagli attori.
Pertanto, chiedeva il rigetto della richiesta di manleva proposta da Controparte_2
e della domanda degli attori;
in subordine, per il caso di accoglimento della
[...]
pag. 6 domanda, chiedeva di contenerla nei limiti dei massimali di polizza e delle condizioni contrattuali di legge.
2. Infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda e della chiamata in causa, proposta da per non essere stato esperito il procedimento Controparte_4 di mediazione come stabilito, invece, dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 anche in materia di contratti assicurativi.
Invero, le norme che prevedono condizioni di procedibilità devono essere interpretate in maniera restrittiva, senza possibilità di estensione analogica o interpretazioni che vadano al di là del loro tenore letterale;
un'applicazione estensiva di tali disposizioni rischierebbe di comprimere eccessivamente il diritto di agire in giudizio, minando la sua effettività e la sua centralità nel nostro ordinamento.
L'esperimento della mediazione obbligatoria, pertanto, non si estende alle chiamate di terzo in giudizio, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di agire in giudizio, garantito dall'articolo 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo.
Da tale principio, discende che il terzo chiamato in causa non può sollevare l'eccezione di improcedibilità, né può farlo qualsiasi destinatario di una qualunque domanda giudiziale.
L'unico soggetto che può far valere il mancato rispetto dell'obbligo di esperire la negoziazione assistita, nelle materie per le quali la stessa è condizione di procedibilità, è quindi solo quello che riceve la vocatio in jus da parte dell'attore (cfr. in tali termini.
Tribunale Savona, sentenza n. 795 del 3-11-2023, in dejure.it; v. anche, Tribunale
Palermo, ordinanza 27-2-2016, in dejure.it, che afferma: “La mediazione obbligatoria non si estende alle domande nei riguardi di terzi chiamati in causa;
l'espressione “chi intende esercitare in giudizio un'azione” deve essere interpretata come “chi intende instaurare un giudizio”; cfr. anche, analogamente, Tribunale Potenza, sentenza, n. 1022 dell'11-8-2023, in dejure.it, per la chiamata in causa e la negoziazione assistita).
3.1. I fatti allegati dagli attori a fondamento della domanda proposta contro
[...] hanno ad oggetto i danni subiti dall'immobile sito in Pompei (NA) tra la Via Controparte_1
Tenente Ravallese e Via Plinio, riportato in Catasto al Fg. 12 part. 334 sub.
1-14 e 18, a seguito dei crolli dei solai voltati sia intermedi che di copertura dell'immobile di proprietà della convenuta la cui proprietà forma un unico corpo fisico di fabbrica con i beni di proprietà di , e , pertanto, Parte_1 Parte_2 Parte_3
pag. 7 un'interpretazione sostanziale della domanda giudiziale conduce a ritenere la stessa fondata sulla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 3651/2006; 15383 e
15384/2006; 20427/2008; 5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., nn. 1106/2011;
20943/2022).
L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civ., 11016/2011).
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo pag. 8 ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. civ., sez. III, 4-11-2003,
n. 16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
pag. 9 Deve pertanto concludersi che l'art. 2051 c.c. può trovare applicazione soltanto quando il danno sia stato arrecato o dal dinamismo intrinseco della cosa stessa, ovvero da un agente dannoso in essa insorto. Deve invece escludersi l'applicabilità della citata norma nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno, come appunto nel caso di cadute o scivolate sull'altrui pavimento, sulle altrui scale, nell'altrui esercizio commerciale, eccetera.
Ancora, di recente la S.C., sez. III, con ordinanza 8-7-2024, n. 18528, ha ulteriormente ribadito tali concetti affermando testualmente quanto segue: “….Da quanto precede deriva che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). “Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto
(impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del
2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus = non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass.
Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), “secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra pag. 10 la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa
(ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)”.
3.2. La richiesta di risarcimento danni rivolta, invece, nei confronti della impresa appaltatrice e del direttore dei lavori eseguiti nella proprietà della convenuta, è stata proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, nei confronti della prima, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., ravvisando la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, in quella di scavo nel cantinato della proprietà di Controparte_1
4. Nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda, relativi alla verificazione dei fenomeni relativi all'edificio di proprietà degli attori, oltre che documentalmente provati, sono pacifici e riconosciuti dalla proprietaria dell'immobile interessato dai crolli, dalla impresa esecutrice dei lavori e dal direttore dei lavori, i quali hanno contestato la propria responsabilità ritenendo che fosse da attribuire al caso fortuito o agli altri convenuti.
In ogni caso, i danni subiti dall'edificio di proprietà degli attori risultano provati alla luce delle risultanze della c.t.u., a firma dell'architetto (depositata in data 21- Persona_4
11-2023) e della molteplice documentazione versata agli atti, idonea a ricostruire l'origine e lo sviluppo della vicenda (ordinanza del Comune di messa in sicurezza n. 9 del CP_6
20-1-2021; stralcio di articoli giornalistici riportanti l'evento; ordinanza del CP_7 di messa in sicurezza e sgombero n. 12 del 23-1-2021; lettere di costituzione in
[...] mora del 25-1-2021 e del 1°-3-2021; ordinanza del di proroga dei Controparte_7 termini per la messa in sicurezza del 1°-3-2021; perizia tecnica del 3-2-2021 redatta dall'ingegnere documentazione fotografica). Persona_3
L'ausiliario, a seguito di sopralluogo, ha descritto gli immobili di proprietà di Parte_1
, e , e corredando il proprio elaborato di
[...] Parte_2 Parte_3 specifica documentazione fotografica.
Ha, pertanto, riferito quanto segue: “Gli attori ed ed e Parte_1 Parte_2 Pt_3
sono proprietari di un edificio sito in Pompei ad angolo tra la via Tenente Parte_4
pag. 11 Ravallese e Via Plinio, riportato in Catasto al Fg. 12 part. 334 sub.
1-14 e 18. L'edificio degli attori risulta essere confinante con il fabbricato di proprietà della convenuta
[...]
, ovvero con la parte residuata dall'avvenuto parziale crollo e successiva Controparte_1 parziale demolizione, di cui si dirà più avanti. L'edificio degli attori è composto da un piano interrato adibito a cantina, un piano terra a destinazione commerciale, ed un primo piano a destinazione abitativa. L'edificio è costituito da una struttura in muratura portante in pietrame non squadrato al piano interrato ed al piano terra, ed in conci di pietra più regolari al primo piano, con solai di piano realizzati prevalentemente a volte in muratura al piano interrato ed al piano terra, e con solai di tipo piano in copertura. Il piano terra si sviluppa su di una superficie di circa 120 mq ed è suddiviso in quattro vani principali e tre piccoli ambienti posizionati sul lato sud destinati a servizi wc/deposito/disimpegno, che, vista la diversa tipologia strutturale realizzata con struttura mista in c.a., si ritiene sia stata realizzata in epoca successiva alla realizzazione dell'edificio principale, in contiguità ed ampliamento della preesistente struttura in muratura portante realizzata in epoca remota.
Dal piano terra è possibile accedere ai locali al piano interrato attraverso l'utilizzo di una scala interna presente nel vano prospiciente l'angolo sud/est del fabbricato.
L'appartamento al primo piano dell'edificio degli attori è raggiungibile mediante l'utilizzo di una scala esterna che conduce su di un terrazzo a livello su cui prospetta la porta di ingresso a detto appartamento. Tale appartamento al primo piano è costituito da due vani principali con solai di copertura di tipo piano, posti al di sopra ed in corrispondenza dei due vani terranei “voltati” prospicienti la via Plinio lato Nord/Est, oltre che da una retrostante zona destinata a servizi wc, ripostiglio, cucina ed ingresso, posta al di sopra ed in corrispondenza di una porzione dei due vani terranei “voltati” lato Sud.
Il menzionato terrazzo a livello del primo piano ricopre invece sia la restante parte dei locali terranei “voltati” lato sud, sia la contigua zona al piano terra adibita a servizi che appare realizzata con struttura mista in c.a… Il fabbricato di proprietà della convenuta
, oggetto del crollo e della successiva parziale demolizione, è Controparte_1 confinante con quello degli attori innanzi descritto. Entrambi gli edifici, ricadenti sulla stessa particella catastale n. 334, risultano edificati su lotti contigui, in linea e senza soluzione di continuità, e per l'intero sviluppo lineare sul fronte della strada pubblica via
Plinio. La muratura portante di separazione tra i due edifici risulta poi essere anch'essa comune ad entrambi, in quanto sulla stessa gravano sia i solai dell'edificio “Iervolino” sia i pag. 12 solai (oggi crollati e demoliti) dell'edificio Per quanto innanzi si rileva che Controparte_1 gli edifici in questione formano un “aggregato edilizio” e sono parte di una unica “cortina edilizia”.
L'edificio della convenuta ad oggi in parte crollato ed in parte Controparte_1 parzialmente demolito, è costituito da un piano interrato, un piano terra, un piano primo con antistante terrazzo a livello lato sud, ed è riportato in Catasto al Fg. 12 part. 334 sub.
13-11-15-16-17-101-102. Ad oggi il piano interrato è prevalentemente occupato dalle macerie delle fabbriche in elevazione crollate e/o demolite. Infatti le murature portanti e di controvento interne dei piani superiori ed i rispettivi solai, sono prevalentemente tutti crollati e/o demoliti, così come risulta crollata e/o demolita la muratura perimetrale di facciata al primo piano lato interno, e parzialmente demolita la parte alta della muratura perimetrale di facciata al primo piano lato via Plinio” (pagg.
4-6 della c.t.u.).
In ordine alla descrizione dei danni lamentati dagli attori, ha illustrato quanto di seguito riportato: “A seguito delle ispezioni sopralluogo e dei rilievi condotti sui luoghi di causa si è riscontrata una situazione di dissesto strutturale, evidenziata da un diffuso quadro fessurativo delle fabbriche in muratura dell'edificio di proprietà degli attori sig.ri , Parte_3 localizzato prevalentemente in corrispondenza ed in prossimità della muratura di separazione ed in comunione con il confinante edificio della convenuta Controparte_1
, oggetto dei lavori di “ristrutturazione” appaltati alla ditta C&D COSTRUZIONI, con
[...] la direzione lavori affidata all'arch. , nonché oggetto del concomitante Controparte_3 crollo con successiva parziale demolizione. Si premette che le lesioni/fessure/fratture sono la manifestazione esteriore, in linea di principio percepibile e permanente, del dissesto statico che le hanno provocate. Durante gli accessi sui luoghi di causa è stato definito il quadro fessurativo riscontrato presso l'edificio degli attori, rilevandosi la posizione e la forma delle lesioni, con riferimento anche alla loro ampiezza ed estensione. Le lesioni rilevate sembrano recenti in quanto si sono presentate prive di polvere, chiare e con superfici di rottura di tipo cristallino e con bordi taglienti, contrariamente alle lesioni di vecchia data che avrebbero dovuto presentarsi annerite dal tempo, polverose, con bordi delle ciglia arrotondati e, non raramente, con residui di ragnatele….Conoscendo l'aspetto della lesione caratteristica di un certo dissesto, quando essa si individua su di un solido murario, si può generalmente risalire al dissesto che l'ha provocata” (pagg. 10-11 della c.t.u.).
pag. 13 “I dissesti riscontrati durante gli accessi e lamentati dagli attori in citazione sono i seguenti: - Nei locali n. 1 e n. 2 al piano terra dell'edificio degli attori, confinanti con l'edificio della convenuta lesioni/fessure n.1 (vedasi foto n.13-16-17 in all. Controparte_1
3) di tipo sub verticale, presente sulla muratura di separazione con il fabbricato della convenuta, sono rilevate in corrispondenza della muratura di chiusura di un vecchio vano di passaggio. Tali lesioni sono tipiche conseguenze di un avvenuto assestamento della muratura di chiusura del vano di passaggio, che possono essere successive ad una perturbazione esterna quale ad esempio una sopravvenuta vibrazione e/o scuotimento della struttura. Lesioni/fessure/fratture n.2-3 (Foto n.13-14-15-18-19) sulla muratura ortogonale al muro di confine, di tipo passante e con andamento obliquo in prossimità del vano di passaggio. Tali lesioni si presentano sottoforma di “fessure/fratture” e si verificano generalmente in quelle parti della muratura dove insorge una tensione di trazione, alla quale la muratura non è in grado di resistere. Queste “fessure/fratture” hanno un andamento obliquo con inclinazioni massime di circa 45°, e sono tipica conseguenza di sollecitazioni di taglio che possono essere causate anche da spostamenti relativi tra due elementi murari dovuti ad un cedimento traslativo o di rotazione di fondazione.
Lesioni/fessure n.4 (foto n.20) di tipo sub verticale, presente sulla muratura di separazione con il fabbricato della convenuta, sono rilevate in corrispondenza della muratura di chiusura di un vecchio vano di passaggio. Tali lesioni sono tipiche conseguenze di un avvenuto assestamento della muratura di chiusura del vano di passaggio, che possono essere successive ad una perturbazione esterna quale ad esempio una sopravvenuta vibrazione e/o scuotimento della struttura. Lesioni/fessure n.5-6 (Foto n.21-22) sulla muratura ortogonale al muro di confine, in parte di tipo passante e con andamento inclinato, in prossimità del vano di passaggio. Tali lesioni si presentano sottoforma di
“fessure” e si verificano generalmente in quelle parti della muratura dove insorge una tensione di trazione, alla quale la muratura non è in grado di resistere. Queste “fessure” con inclinazioni massime di circa 45° sono tipica conseguenza di sollecitazioni di taglio e possono essere causate anche da spostamenti relativi tra due elementi murari dovuti ad un cedimento traslativo o di rotazione di fondazione. - Nei locale WC al piano primo dell'edificio degli attori, confinante con la proprietà della convenuta Nel Controparte_1 bagno di pertinenza dell'appartamento al primo piano, e con ingresso dalla camera da letto, sono presenti : una lesione verticale in corrispondenza dell'incrocio tra la muratura di pag. 14 chiusura perimetrale del bagno e la muratura ortogonale portante del fabbricato (lesione n.7 – Foto n.27), sintomo di una tensione di trazione indotta dall'insorgenza di una fase di distacco tra i due elementi murari, realizzati presumibilmente in epoche diverse e con materiali e tecnologie differenti, oltre che lesioni di distacco tra soffitto e pareti (Foto n.28)
e lesioni capillari sulla pavimentazione (Foto n. 29-30) , sintomo di sollecitazioni indotte da vibrazioni e/o scuotimenti della struttura.” (pagg. 11-13 dell'elaborato peritale).
Quanto alla sussistenza del nesso causale tra i lavori descritti in citazione e i danni lamentati, l'ausiliario ha evidenziato: “A seguito dello studio degli atti e della documentazione descritta in precedenza, è stato possibile accertare che al momento del crollo parziale dell'edificio della convenuta , avvenuto in data Controparte_1
20/01/2021, erano in corso lavori di ristrutturazione edilizia di tale edificio, denunciati al
Comune di Pompei con SCIA prot. 18141 del 04/04/2019 e successiva integrazione/variante assunta al protocollo dell'ente al n. 24070/I del 20/05/2020… Da tutta la documentazione che si è avuto modo di esaminare, lo scrivente CTU ha pertanto riscontrato che il crollo dell'edificio della convenuta ha interessato Controparte_1 una consistente porzione delle volte in muratura di calpestio del piano terra e del primo piano, poste nella zona centrale dell'edificio, coinvolgendo anche la muratura portante centrale ed ortogonale alla strada che nel progetto doveva essere in gran parte demolita per realizzare dei vani di passaggio, e coinvolgendo altresì anche la muratura di delimitazione dell'edificio al primo piano prospiciente il terrazzo lato interno, anch'essa parzialmente crollata e fortemente instabile. Dalle richiamate fotografie dei luoghi si rileva poi che, al momento del crollo, l'impresa C&D COSTRUZIONI aveva già provveduto a demolire l'intero solaio piano di copertura dell'edificio al primo piano e la relativa muratura portante centrale e ortogonale alla strada, oltre a rimuovere gran parte delle pavimentazioni e dei sottostanti massi di ricoprimento e riempimento dei solai a volta di calpestio del piano terra e primo. Dalle fotografie riprese subito dopo il crollo si rileva altresì che i solai a volta non risultavano essere stati puntellati prima dei lavori di
“svuotamento” delle stesse volte, e che gli stessi solai a volta risultavano essere esposti alle piogge senza alcuna protezione. Sempre dalle stesse foto, ed in particolare dalla foto n.4 allegata alla richiamata nota della Soprintendenza Archeologica di Pompei, si rileva, tra le macerie, la presenza di un escavatore al piano interrato, in prossimità della muratura di confine ed in comunione con l'edificio degli attori . La presenza di tale Parte_5
pag. 15 escavatore, a parere dello scrivente, era dovuta alla presumibile necessità di movimentare il materiale proveniente dalle demolizioni ai piani superiori per trasportarlo all'esterno, oltre che per effettuare le previste “opere di consolidamento fondazione”, nonché per eseguire le opere di scavo necessarie per realizzare le fondazioni dei nuovi pilastri in c.a. della nuova struttura a telai da inserire nelle murature portanti, così come previsto nell'intervento di progetto oggetto della menzionata SCIA di variante del 20/05/2020.
L'esposizione diretta delle volte “svuotate” agli agenti atmosferici ha consentito alle acque di pioggia, in funzione della curvatura delle stesse volte, di accumularsi in maniera asimmetrica ed incontrollata sull'estradosso delle medesime volte, appesantendone in maniera sensibile il tessuto murario. La rimozione anche parziale dei massi e dei riempimenti dei rinfianchi delle volte, che costituivano un elemento “stabilizzante” delle stesse, eseguita dall'impresa in assenza di una preliminare puntellatura delle stesse volte, sommata all'incremento di carico “asimmetrico” derivante dalle infiltrazioni ed accumulo delle acque di pioggia ai lati delle volte, esposte a loro volta direttamente agli agenti atmosferici senza alcuna protezione adottata dall'impresa nei confronti delle piogge, hanno verosimilmente provocato un meccanismo di collasso attraverso la formazione di tre cerniere plastiche, con conseguente determinazione di un cinematismo che ha causato il crollo verso il basso delle volte, con la rotazione verso linterno del piedritto di sostegno delle stesse volte. Il crollo delle volte di copertura del piano terra ha poi determinato la perdita del “vincolo di base” per la sovrastante muratura perimetrale del primo piano prospiciente il terrazzo lato interno che, in aggiunta alla condizione di precaria stabilità
“fuori dal piano”, generatasi a seguito della demolizione della muratura centrale di controvento, si è fortemente “instabilizzata” ed è anch'essa parzialmente crollata. Per quanto innanzi si ritiene che il “crollo” dell'edificio della convenuta Controparte_1 sia avvenuto per diretta conseguenza della tipologia e delle modalità operative adottate nel corso di esecuzione dei lavori effettuati dalla impresa appaltatrice C&D COSTRUZIONI
s.r.l., sotto la direzione dei lavori dell'arch .” (pagg. 28-31 della c.t.u.). Controparte_3
Per quanto concerne l'indagine circa il nesso causale tra gli interventi di demolizione eseguiti dalla impresa appaltatrice dopo l'avvenuto crollo, sotto la direzione dello stesso tecnico, con i danni lamentati dagli attori, l'ausiliario ha affermato: “… Il fabbricato di proprietà della convenuta , oggetto del crollo e della successiva Controparte_1 parziale demolizione, è confinante con quello degli attori sig.ri . Tali edifici Parte_3
pag. 16 ricadenti sulla stessa particella catastale n. 334, risultano edificati su lotti contigui, posizionati in linea e senza soluzione di continuità per l'intero sviluppo lineare sul fronte della strada pubblica via Plinio su cui presentano una unica muratura di cortina. La muratura portante di separazione tra detti edifici risulta poi essere anch'essa comune ad entrambi, in quanto sulla stessa gravano sia i solai dell'edificio “Iervolino” sia i solai (oggi crollati e/o demoliti) dell'edificio . Formando un unico “aggregato Controparte_1 edilizio”, è evidente che gli edifici in questione interagivano tra di loro anche sotto l'effetto delle azioni sismiche…. Orbene, prendendo a riferimento le indicazioni delle NTC 2018
(8.7.1) e della circolare 2019 (C.8.7.1.3.2), si rileva che tali due edifici, oltre a rappresentare un aggregato edilizio, compongono anche una unica unità strutturale (US) che deve essere opportunamente valutata per intero ai fini dell'analisi di vulnerabilità sismica in caso di interventi strutturali… Per quanto innanzi risulta evidente che allorquando si realizzino interventi strutturali su di un edificio in aggregato, così come avvenuto per l'edificio della convenuta , tali interventi non devono Controparte_1 comunque essere tali da peggiorare le condizioni di sicurezza delle restanti unità dell'aggregato che, nel caso in questione, sono rappresentate dall'edificio degli attori. Nel caso in esame le lavorazioni eseguite sull'edificio della convenuta Controparte_1 che costituiva una unica Unità Strutturale con l'edificio degli attori, hanno determinato: a) il crollo parziale e la successiva demolizione delle volte di calpestio del piano terra e primo dell'edificio della convenuta, i cui carichi e le relative spinte gravavano sul muro portante in comune con l'edificio degli attori;
b) la parziale demolizione delle murature ortogonali di controvento della muratura in comune tra i due edifici in conseguenza del crollo;
c) la demolizione del solaio piano di copertura che scaricava parte delle proprie azioni sul muro in comune tra i due edifici eseguita già prima del crollo;
Per quanto innanzi si ritiene che tali lavorazioni, eseguite sull'edificio della convenuta
, hanno potuto influire negativamente sulla statica del fabbricato Controparte_1 degli attori, e ciò per le motivazioni di seguito riportate:
Il muro in comune tra i due edifici, prima del crollo e dei successivi lavori di demolizione, risultava soggetto ai carichi ed alle spinte dei solai a volta dei rispettivi edifici e da entrambi i lati, in una condizione di sostanziale equilibrio.
La stessa muratura in comune era poi “stabilizzata”, nei confronti dei fenomeni di ribaltamento per azioni “fuori dal piano”, anche grazie alla presenza delle murature pag. 17 ortogonali di “controvento” parallele alla strada via Plinio, anch'esse oggetto del crollo e della successiva parziale demolizione.
A seguito del “crollo” e dei successivi lavori di demolizione, la muratura già in comune tra i due edifici è oggi soggetta unicamente ai carichi ed alle spinte dei solai a volta del solo edificio degli attori, avendo sostanzialmente perduto sia l'effetto equilibrante dei carichi e delle “controspinte” dei solai a volta del fabbricato della convenuta già crollati e demoliti, sia l'effetto “stabilizzante” delle murature ortogonali di controvento anch'esse già parzialmente crollate e demolite.
Detta situazione ha determinato una mutazione delle condizioni di equilibrio della struttura nel suo complesso, ed una variazione della distribuzione dei carichi e delle sollecitazioni in detta muratura già in comune tra i due edifici, determinandosi anche una eccentricità di carico che ha evidentemente spostato il centro delle pressioni verso l'esterno del nocciolo di inerzia della sezione della muratura in comune tra i due edifici, con conseguenti maggiori sollecitazioni da pressoflessione.
I crolli e le demolizioni delle fabbriche della società convenuta, conseguenti alle lavorazioni eseguite su detto fabbricato, hanno quindi generato una ridistribuzione delle sollecitazioni all'interno della muratura già in comune tra i due edifici, con una più che probabile iniziale lieve rotazione della stessa verso il fabbricato parzialmente crollato, ed un conseguente assestamento di tale muratura nelle nuova condizione di equilibrio ritrovata.
Tale situazione di fatto è del tutto compatibile con i fenomeni di dissesto lamentati dagli attori, e riscontrati e descritti dal sottoscritto in risposta al precedente quesito.
L'intero quadro fessurativo rilevato, così come descritto in risposta al precedente quesito, è diretta conseguenza dei fenomeni di “assestamento” della muratura già in comune tra i due edifici, nonché di possibili rotazioni di tale muratura e lievi cedimenti differenziali, la cui “espressione” è palesata dalle tipiche lesioni da pressoflessione e taglio già rilevate e descritte (cfr. pagg. 32/34 della c.t.u.).
Il c.t.u., inoltre, ha sottolineato che: 1) a testimonianza fatto che prima del “crollo” del
20-1-2021, e delle successive lavorazioni di parziale demolizione dell'edificio della società convenuta, l'edificio degli attori era privo di evidenti dissesti strutturali, era stata prodotta la perizia tecnica di parte attrice, a firma del geometra , recante la data Controparte_8 dell'8-5-2019, in cui era descritto lo stato dei luoghi dell'edificio degli attori poco dopo pag. 18 l'inizio dei lavori al fabbricato confinante di cui alla del 4-4-2019, e sicuramente CP_9 prima del crollo del 20-1-2020, da cui risulta che il tecnico, a seguito di sopralluogo del 6-
5-2019, dichiara che il locale commerciale al piano terra ed interrato “risulta in buono stato di conservazione, non risultano crepe e tantomeno segni di imperfezioni strutturali” e l'immobile al primo piano “risulta in buono stato di conservazione, risulta altresì una recente attività manutentiva, infatti anche in questo caso è privo di crepe o altri segni di insofferenza strutturale”; 2) a testimonianza che le lesioni alle strutture del fabbricato degli attori si sono formate a seguito delle lavorazioni e del conseguente parziale crollo dell'edificio confinante avvenuto il 20-1-2021, vi è il fatto che “così come riportato nell'ordinanza Comunale n. 12 del 23/01/2021 (Allegato n.18), i Vigili del Fuoco segnalavano una progressiva estensione dello stato fessurativo del fabbricato, le cui lesioni progredivano anche verso la struttura contermine del fabbricato non oggetto dei lavori ….,
A seguito di detta segnalazione dei VV.F., il lo sgombero degli immobili di CP_10 proprietà degli odierni attori sig.ri , ed alla sig.ra , quale Parte_3 CP_10 Parte_6 amm.re della società convenuta , “di provvedere ad horas previa Controparte_1 comunicazione per competenza al Settore V del Comune di Pompei, all'esecuzione di tutte le opere necessarie , utili e immediate e comunque idonee per mettere in sicurezza tutte le parti di edificio danneggiate….”, ivi compreso, evidentemente, l'edificio di proprietà dei sig.r ”. Parte_3
Per tutto quanto illustrato innanzi si ritiene pertanto accertato il nesso causale tra i lavori descritti in citazione e i danni lamentati (pagg. 31-35 della c.t.u.).
Le conclusioni dell'ausiliario, invero, sono pienamente condivise dal Tribunale e appaiono immuni da censure, viste anche le dettagliate e analitiche ulteriori argomentazioni che lo stesso ha esposto nel proprio elaborato e nei chiarimenti depositati in data 12-4-2024 – da intendersi qui richiamate -, confermando le proprie conclusioni, in risposta alle osservazioni che i consulenti di parte hanno ampiamente formulato dopo la redazione della consulenza ad essi inviata e anche dopo il deposito della consulenza.
5. Sulla scorta di quanto emerso, deve ritenersi che l'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori siano responsabili dell'evento verificatosi e dei danni subiti dagli attori, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c., mentre sia esente da responsabilità. Controparte_1
La responsabilità da articolo 2051 c.c. presuppone che il danno sia causato dalla cosa per via, come si suol dire, del suo dinamismo, mentre una responsabilità ex articolo 2043
pag. 19 c.c. presuppone che la cosa sia azionata dall'uomo, ossia che il danno derivi dalla cosa in quanto utilizzata in quel momento dall'uomo, e dunque, in ultima analisi, che il danno derivi più che dalla cosa dalla condotta di chi la utilizza, o di chi sulla cosa interviene.
Nella specie, per come è stato chiarito dall'ausiliario, il danno agli attori è stato causato da una errata esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatrice, le cui operazioni erano dirette dall'architetto , e dunque è derivato non già dal dinamismo in sé Controparte_3 della cosa, ma da una condotta colpevole dell'uomo, vale a dire dalla condotta dell'appaltatrice che non ha utilizzato le adeguate cautele nella realizzazione dei lavori;
non danno da cosa in custodia, ma danno da attività imprudente o imperita: la cosa ha provocato danno in quanto utilizzata in quel momento da un agente, e non per il suo intrinseco dinamismo. Con la conseguenza che è da escludersi del tutto il riferimento alla responsabilità da cose in custodia e con la ulteriore conseguenza, dunque, che il committente non risponde per un danno causato da una cosa che ha affidato ad altri, e della quale abbia dunque ha perso la custodia, ma semmai risponde per fatto altrui, cioè per il danno causato a terzi da un soggetto a cui lui ha affidato, nel suo interesse,
l'esecuzione di determinati lavori.
Per cui, nella specie, si verte in ipotesi di danno causato a terzi dall'appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto, e del ruolo che, rispetto a tale condotta, abbia il committente e in tale situazione è principio di diritto che “poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta “culpa in eligendo”), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive. L'accertamento della sussistenza di tali circostanze costituisce una indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata (cfr. Cass. civ., 10588/2008, Cass. civ.,
36399/2023, Cass. civ., 17801/2024).
Ancora, secondo la giurisprudenza, in tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, si applica il principio per cui risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di nudus minister, mentre rispondono entrambi, in pag. 20 solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore (Cass. civ., n. 11194 del 24-4-2019) – (in motivazione di Cass. civ., ordinanza n. 27526 del 23-10-2024); perché l'appaltatore sia degradato a nudus minister del committente (o del progettista/direttore dei lavori) è necessario che il committente, da lui reso edotto di eventuali carenze ed errori di progettazione, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto (Cass. civ., n. 15732 del 15-6-2018; v. anche, Cass. civ., n. 34530 dell'11-12-2023).
Infine, deve sottolinearsi che “La natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell'appaltatore - da valutare alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile - per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall'esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell'appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte” (Cass. civ., sentenza n. 15789 del 22-10-2003).
Nella specie: alcuna prova è emersa che l'impresa appaltatrice sia risultata inidonea all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la quale deve presuntivamente escludersi, tenuto conto della consistenza della impresa, costituita in s.r.l., emergente dalla visura camerale depositata da quest'ultima (da cui risulta possedere un capitale sociale di euro
100.000,00, che è attiva dal 23-6-2005 e che le categorie di opere specializzate rientranti nella propria attività sono “edifici civili e industriali” fino ad euro 1.500.000,00 euro e
“acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” fino ad euro
516.000,00); l'appaltatrice non ha allegato, né provato, che avesse avvertito il committente che l'esecuzione dell'opera non rispettava le regole della tecnica o che non era conforme al progetto né è emerso che vi sia stata ingerenza del committente nei lavori o che abbia impartito direttive di sorta;
il direttore dei lavori non ha allegato, né provato, di aver impartito le necessarie direttive per evitare l'evento o di aver manifestato il proprio dissenso alla loro prosecuzione.
pag. 21 È, invece, risultato che il crollo dell'edificio della convenuta “ è Controparte_1 avvenuto per diretta conseguenza della errata tipologia e modalità operative adottate nel corso di esecuzione dei lavori effettuati dalla impresa appaltatrice, sotto la direzione dei lavori dell'architetto – ovvero la mancata adozione di elementi Controparte_3 provvisori di protezione dell'edificio dalle piogge, specie a seguito della demolizione del solaio di copertura e la mancata puntellatura provvisionale di sostegno degli orizzontamenti a volte: cfr. pag. 31 della c.t.u. e dettagli ivi precisati – e che esso ha poi causato i danni ai beni degli attori (cfr. pag. 35 della c.t.u.).
Conseguentemente, mentre risulta provata la responsabilità dell'appaltatrice e del direttore dei lavori, ex artt. 2043 e 2055 c.c., deve escludersi quella della committente ex artt. 2043 e 2051 c.c..
La responsabilità dei convenuti, invece, deve escludersi in riferimento all'art. 2050 c.c. che, secondo gli attori, si configurerebbe per l'esecuzione di lavori di scavo nel piano cantinato dell'immobile degli . Parte_3
Invero, secondo la giurisprudenza, si ritiene che costituiscono attività pericolose, ai sensi dell'art. 2050 del c.c. non solo le attività qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno come conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata, alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Ne deriva che l'attività edilizia, quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree va considerata attività pericolosa (cfr. Cass. civ., n.
8688 del 9-4-2009 e Trib. Milano sez. X, 18/11/2020, n.7377, in dejure.it, relativa a fattispecie in cui l'attività pericolosa consisteva in lavori di scavo per una profondità di circa due metri ed una estensione di circa sedici metri quadrati, funzionali alla realizzazione di una nuova piattaforma ferroviaria).
Nella specie non è emersa la prova che i lavori di scavo che doveva eseguire l'appaltatrice avessero le caratteristiche evidenziate, avendo accertato il c.t.u. che l'escavatore presente sul posto aveva la “presumibile necessità di movimentare il materiale proveniente dalle demolizioni ai piani superiori per trasportarlo all'esterno, oltre che per pag. 22 effettuare le previste “opere di consolidamento fondazione”, nonché per eseguire le opere di scavo necessarie per realizzare le fondazioni dei nuovi pilastri in c.a.”.
Ma in ogni caso, dalla c.t.u. espletata non è emersa la prova che i danni lamentati siano stati causati dall'attività di scavo bensì dalle descritte inidonee modalità di esecuzione dei lavori.
6.1. In ordine ai danni patrimoniali subiti da , Parte_1 Parte_2
e al proprio immobile, il c.t.u. ha descritto analiticamente gli interventi Parte_3 necessari da eseguire al fine di eliminare i danni subiti dall'edificio degli attori e ripristinare le condizioni di agibilità e sicurezza sussistenti prima che avvenisse il crollo, ed ha elaborato un computo metrico estimativo (da intendersi in questa sede per intero richiamato), relativo al costo delle opere ammontante a complessivi 75.300,36 oltre i.v.a., ovvero euro 76.053,36, a cui deve essere aggiunta la somma di euro 18.825,09, oltre i.v.a e c.p.a., ovvero euro 23.885,26, per competenze tecniche per le attività professionali necessarie per la progettazione, direzione, coordinamento per la sicurezza, relazione geologica e sismica, collaudo statico, etc..), per un importo complessivo di euro 99.938,62
(pag. 41 della c.t.u.), rivalutato in attuali euro 102.237,21.
In particolare, il c.t.u. ha precisato che gli interventi edilizi necessari a tal fine sono i seguenti: Realizzazione di una palificata di contenimento al piano terra dell'edificio crollato dei convenuti, e lungo il confine con l'edificio dei sig.ri , al fine di “riequilibrare” ed Parte_3 assorbire le azioni spingenti delle volte di calpestio del piano terra dell'edificio “ ” Parte_3 che, prima del crollo e delle successive demolizioni, erano “contrastate” dai solai a volta dell'edificio dei convenuti;
Riparazione delle lesioni delle murature danneggiate, ortogonali alla muratura comune tra i due edifici dal lato interno al fabbricato degli attori al piano terra (lesioni n. 2-3-4-5-6), mediante opera di scuci e cuci con malta a base di pura calce idraulica naturale e inserimento diffuso di connessioni trasversali;
Rinforzo a pressoflessione e taglio dei maschi murari dell'edificio degli attori (muro comune e muri ortogonali), interessati dai fenomeni di dissesto al piano terra in conseguenza delle maggiori sollecitazioni a cui sono stati sottoposti a causa del crollo con successiva demolizione delle volte e delle murature di controvento stabilizzanti del confinante edificio della società convenuta, mediante placcaggio diffuso su entrambi i lati con rete in fibra naturale di basalto e acciaio Inox e geomalta a base di pura calce idraulica naturale
(sistema composito a matrice inorganica FRCM); Consolidamento e rinforzo della porzione pag. 23 di fabbricato degli attori a confine con l'edificio della società convenuta, mediante placcaggio con fasce di tessuto in fibra di acciaio galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale (sistema composito a matrice inorganica SRG), in abbinamento all'incatenamento della muratura di facciata già in comune tra i due edifici, sempre mediante sistema SRG. Tale cerchiatura con fasce di piano della porzione di edificio degli attori confinante con l'edificio dei convenuti, consente di favorire il comportamento di insieme, migliorare il collegamento delle pareti ortogonali tra di loro ed incrementare la resistenza flessionale delle pareti perpendicolari all'azione sismica. L'intervento di incatenamento della muratura, abbinato alla “cerchiatura” con fasce di piano consente anche il trasferimento ai muri trasversali della forza che avrebbe provocato il ribaltamento della parete esterna. Il tutto al fine di “compensare”, la oramai perduta azione di “spinta equilibrante” delle volte di piano dell'edificio dei convenuti, nonché l'azione stabilizzante delle preesistenti murature ortogonali di controvento della muratura comune tra i due edifici;
Ripristino del locale wc al primo piano, mediante rifacimento dei pavimenti e rivestimenti, impianti idrosanitari e relative opere di rifinitura;
Ripristino degli ambienti interessati dalle lavorazioni mediante ritinteggiatura.
6.2. Non avendo provato alcun esborso (nessun documento è stato prodotto al riguardo, né sono stati articolati capitoli di prova sul punto), non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente) per il pagamento di imposte dovute da , e per gli Parte_1 Parte_2 Parte_3 immobili in discorso.
6.3. Per quanto concerne, invece, la richiesta di risarcimento del danno subito da
, il coniuge e i figli minori, e Parte_3 Parte_4 Persona_1 Per_2
, per il mancato godimento dell'immobile conseguente all'accertata impossibilità di
[...] normale fruizione e godimento dell'appartamento di loro proprietà e per le spese sostenute per l'utilizzo di strutture ricettive e per il pagamento di utenze, la richiesta deve essere accolta nei limiti che seguono.
Al riguardo, la S.C. ha definito che il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa pag. 24 della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 33645 del 15-11-2022 in motivazione).
Tale principio è stato ribadito ed è stato affermato che “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (Cass. civ., n. 14947 del 29-5-2023; Cass. civ., n.
8868 del 3-4-2025).
Ciò posto, nel caso di specie gli attori hanno dedotto un danno di tipo patrimoniale, rappresentato dall'impossibilità di godere, usufruire o locare l'immobile oggetto di causa, a causa delle sue condizioni di inagibilità.
Il pregiudizio lamentato trova riscontro nella istruttoria svolta, dalla quale è risultato incontroverso che gli attori si sono dovuti trasferire e lasciare l'appartamento in cui abitavano, prima dei crolli descritti e dei danni conseguenti subiti da esso, risultando la loro abitazione danneggiata ed essendo stato ordinato lo sgombero con l'ordinanza
Comunale 12/2021.
La richiesta, quindi, deve essere accolta solo in favore di , risultando Parte_3 proprietaria e nel godimento di fatto dell'immobile, al contrario degli altri comproprietari
(che non erano nel godimento di fatto dell'immobile) e dei suoi familiari (non comproprietari di esso).
In merito alla quantificazione del danno, può quindi farsi riferimento al valore locativo dell'immobile - che nella perizia di parte depositata dagli attori (in data 4-7-2022, a firma dell'architetto ) è stato indicato in quello di euro 750,00 mensile - tenuto Persona_5 conto delle caratteristiche dell'immobile, della sua ubicazione e metratura in euro 700,00 mensili.
Ne consegue che l'importo a tale titolo dovuto ammonta a complessivi euro 39.900,00
(euro 700,00 mensili per 57 mensilità da febbraio 2022 a novembre 2025).
pag. 25 A tale importo deve essere aggiunto quello di complessivi 12.500,00, liquidato all'attualità, per le somme sborsate per l'alloggio sino al mese di maggio 2021 (come da ricevute in atti) e per le ulteriori spese presuntivamente dovute sostenere.
6.4. , e hanno chiesto il Parte_1 Parte_2 Parte_3 risarcimento dei danni patrimoniali subiti per il mancato guadagno derivante dalla mancata locazione del locale commerciale (di cui al foglio 12, particella 334, sub 1) e/o del mancato godimento dell'immobile stesso da parte di “I Mercanti s.r.l.”, all'esito del venir meno del rapporto locativo decorrente dall'1-2-2021 per impossibilità della conduttrice di godere del bene per effetto della ordinanza di sgombero del n. 12 del 23-1-2021. Controparte_7
Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il debitore è tenuto al risarcimento del danno derivante dal suo inadempimento o per il ritardo;
risarcimento che deve comprendere così la perdita subita dal creditore - il c.d. danno emergente - come il mancato guadagno - il c.d. lucro cessante – in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Il danno risarcibile, pertanto, non è circoscritto alle perdite immediatamente patite, ma si estende anche al profitto che il creditore avrebbe potuto realizzare se avesse potuto utilizzare il bene o il servizio che il debitore non ha prestato, purché sussista un nesso di causalità tra l'evento e il danno di cui si chiede il risarcimento.
È altresì noto come tale disposizione si applica tanto in ipotesi di responsabilità cd.
“contrattuale” quanto, grazie al richiamo di cui all'art. 2056, c. 1 c.c., in ipotesi di responsabilità aquilana.
Ancora, rilevante appare il dettato dell'art. 2056, c. 2, c.c., che prevede che il lucro cessante venga valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Ciò non deve comportare una relevatio ab onere probandi quanto alla concreta esistenza del pregiudizio patrimoniale, riguardando il giudizio di equità un posterius logico, ossia l'entità di tale pregiudizio, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne l'esatta misura.
Ciò detto, è indubbio che gli attori abbiano subito un nocumento, dovuto all'impossibilità di stipulare un contratto di locazione-conduzione avente ad oggetto l'immobile in questione, dal momento che gli attori hanno provato il bene, prima dell'evento, era stato in precedenza locato ad uso commerciale a terzi (per un canone mensile di euro 3.500,00 con contratto del 29-5-2014 e poi di euro 3.600,00 con contratto del 24-9-2019, crescente nel corso degli anni); gli attori hanno, inoltre, prodotto contratto pag. 26 preliminare del 14-12-2020 da cui risulta che gli si erano obbligati di concedere in Parte_3 locazione l'immobile a “I Mercanti s.r.l.”, per il canone mensile di euro 5.500,00.
La convenuta ha contestato la domanda, producendo relazione investigativa a dimostrazione che la società “I Mercanti s.r.l.” non aveva intenzione di locare l'immobile, assumendo che nessun lavoro di adeguamento dei locali era stato fatto sebbene mancassero pochi giorni alla data di inizio del contratto (1-2-2021)
Tali argomentazioni non sono idonee a scalfire la prova del danno subito dagli attori, atteso che le circostanze risultanti dalla relazione investigativa sono meri indizi e la mancata esecuzione di opere di adeguamento non dimostra che gli attori non avessero la seria volontà di cedere in locazione l'immobile a terzi.
Sulla scorta di tali circostanze, risulta altamente probabile che, a causa dell'evento dannoso, che ha determinato l'indisponibilità dell'immobile, non hanno potuto cederlo in locazione e che non hanno percepito il canone relativo.
In ogni caso, occorre tener presente che nella specie ricorrono gli stessi presupposti descritti al precedente punto 6.3. che la giurisprudenza ha individuato per il riconoscimento del danno risarcibile in caso di mancato godimento di un immobile.
Pertanto, ricorrendo ad una valutazione inevitabilmente equitativa vertendosi in materia di lucro cessante, risulta equo riconoscere agli attori la somma di euro 192.000,00, ossia una somma pari ai canoni che avrebbe verosimilmente incamerato (di euro 4.000,00 mensili) per una durata di cinque anni, tenuto conto dell'ammontare del canone e della durata inferiore ad anni sei dei due precedenti contratti prodotti.
6.5. Alcuna somma può essere liquidata, in favore di , e Parte_3 Parte_4 dei figli minori, e , neppure a titolo di risarcimento del Persona_1 Persona_2 danno non patrimoniale per la allegata sofferenza interiore, patema d'animo e per il perturbamento psichico per gli improvvisi crolli del 20-1-2021 e per gli effetti ed eventi successivi, nonché per il danno morale ed esistenziale per lo stravolgimento delle vite e del normale svolgimento della vita familiare a seguito dello sgombero e per i danni derivanti dalla lesione del diritto di proprietà.
In punto di diritto, quanto alla prova del danno, va ricordato che grava sul creditore danneggiato dimostrare di aver subito, quale “conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento” (art. 1223 c.c.), una perdita patrimoniale (danno emergente), un mancato guadagno (lucro cessante) o un danno non patrimoniale (cioè una lesione di pag. 27 interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica); con la precisazione che quest'ultimo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è risarcibile solo nei seguenti casi: quando sussiste un fatto-reato (art. 185 c.p.) e negli altri casi stabiliti espressamente dalla legge;
quando sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza), e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass. civ., sez. un.,
26972/2008).
Il danno non patrimoniale, così come quello patrimoniale, quali danni-conseguenza, devono essere allegati e provati dall'attore, dovendo essere disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso (cd. danno-evento), non essendo ammissibile la sussistenza di danni “in re ipsa” (salvo il ricorso alla prova presuntiva, che comunque non esonera il danneggiato da una puntuale allegazione dei fatti da cui il giudice possa presuntivamente desumere la sussistenza di danni-conseguenza).
Se il danneggiato prova il danno - legato da un nesso di regolarità causale con l'inadempimento -, ma non è in grado di dare la prova del suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice, anche d'ufficio, secondo equità (art. 1226 c.c.).
Per quanto concerne il danno “esistenziale” o danno per le ripercussioni negative sulla serenità personale o danno da stress in generale, si ritiene che: non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella sola modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute che sia eziologicamente riconducibile al fatto illecito e documentalmente dimostrabile;
la categoria del c.d. danno esistenziale non ha ragione di esistere ed ove si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa deve ormai ritenersi illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua dell'art. 2059 c.c. nell'esegesi datane dalla giurisprudenza.
Tanto illustrato, nella specie, non è stata offerta alcuna prova della concreta esistenza di una lesione di valori costituzionalmente tutelati meritevole di risarcimento per effetto delle condotte addebitate ai convenuti.
pag. 28 7.1. Oltre agli importi sopra riconosciuti (di complessivi euro 294.237,21 in favore di
, e e di euro 52.400,00 in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3 di ), ai danneggiati va attribuita l'ulteriore somma di euro 30.274,70 in Parte_3 favore di , e e di euro 5.388,40 Parte_1 Parte_2 Parte_3 in favore di , a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il Parte_3 mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca dell'evento e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Pertanto, i convenuti devono essere condannati a corrispondere, in solido, in favore di
, e la somma di euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
324.511,91, e in favore di la somma di euro 57.788,40, oltre interessi legali Parte_3 ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
7.2. Avendo l'impresa appaltatrice richiesto di accertare la Controparte_2 graduazione della responsabilità dei responsabili, occorre graduare le colpe di costoro.
Invero, il Tribunale condivide la tesi giurisprudenziale secondo la quale “nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone (nel caso di specie, incidente stradale), il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso verso gli altri, o se comunque abbia chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso” (Cass. civ., sentenza n. 13063 del 16-5-2025).
Poiché l'evento è stato causato dalla esecuzione dei lavori posta in essere dalla impresa appaltatrice, i quali erano diretti dall'architetto , in mancanza di parametri che CP_3 giustifichino un diverso riparto di responsabilità, si ritiene che essi siano da ripartire in parti uguali tra costoro.
8. ha chiesto, in caso di condanna, di essere garantita e Controparte_2 manlevata da in forza del contratto assicurativo n. Controparte_4
109232648, polizza “Dinamica Plus Impresa”, in caso di condanna.
pag. 29 ha contestato la domanda eccependo che l'attività svolta Controparte_4 dalla assicurata in esecuzione del contratto di appalto di opere edili, sottoscritto in data 5-
4-2019, dalla con la società non era Controparte_2 Controparte_11 compresa nel rischio garantito dalla polizza.
Dall'art. 75 delle Condizioni Generali Assicurazione, risulta che la polizza, per la Sezione
RCT, è stata stipulata a copertura “…di quanto questi (assicurato) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa”.
La chiamata in causa ha sottolineato che dal contratto assicurativo erano esclusi i rischi della responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio di interventi edilizi strutturali, in fabbricati non occupati, che coinvolgano anche le strutture portanti dell'immobile; in particolare, dal contratto assicurativo risultava che era stato assicurato il seguente rischio: “266 - Manutenzione e riparazione di fabbricati senza interessamento di strutture portanti compresi lavori di rifinitura e di abbellimento, decorazioni di muti, soffitti ed infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazione di tappezzerie e posa in opera di pavimentazioni, escluse impermeabilizzazioni: effettuati in fabbricati occupati”.
Nella specie, invece, per come risultava dagli elaborati progettuali, dalla SCIA, dal contratto di appalto di opere edili e da tutta la documentazione in atti, alla
[...] sono stati appaltati i “lavori di manutenzione straordinaria (Pesante), Controparte_2 restauro e risanamento conservativo (Pesante) dell'immobile sito in Pompei (NA) alla via
Tenente Ravallese n. 2”, che comprendevano, demolizioni e ricostruzioni di travi, solai, muri portanti ecc. ovvero attività tutte comportanti il completo riassetto dell'immobile della committente.
Nello stesso modulo di Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA), presentato al
Comune di Pompei, ancora, evidenziata che era specificato quanto segue: in calce alla lettera c.1 “Qualificazione dell'intervento” che: sono “interventi edilizi soggetti a SCIA: interventi di manutenzione straordinaria “pesante” (riguardanti parti strutturali dell'edificio), di restauro e risanamento conservativo “pesante” (riguardanti parti strutturali dell'edificio) …” (cfr. doc. n. 3 ); a pag. 18 che gli interventi “consistono in: CP_1 sostituzione dei solai, consolidamento strutturale di fondazione, pareti, consolidamento pag. 30 pareti mediante l'inserimento di telai in cemento armato. Rifacimento divisori interni…”
(cfr. doc. n. 3 ); a pag. 18, nelle dichiarazioni del progettista Arch. CP_1 [...]
che “le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio CP_3
Attività in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento:
1.1 interventi di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del D.P.R.”.
L'eccezione è fondata.
I danni subiti dagli attori sono stati causati dall'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, da parte della appaltatrice, che hanno interessato anche le strutture portanti;
invero, erano previste, tra l'altro, “opere di consolidamento fondazione e tagli sulle murature per l'alloggiamento pilastri in c.a. ove necessario” (cfr. pag. 28 della c.t.u.).
Per cui la domanda di manleva non può essere accolta in quanto l'attività svolta non era tra quelle incluse nel rischio assicurato.
Ogni altra questione relativa a tale richiesta resta assorbita.
9. ha chiesto, in caso di condanna, di essere garantita e manlevata Controparte_3 da in forza della polizza assicurativa n. 105005468, in caso Controparte_4 di condanna.
Ha inoltre sottolineato che, in caso di condanna, occorre tener conto che la polizza
“Tutela professione area progettuale edile” n. 10500546 prevede: la limitazione dell'impegno assicurativo della Compagnia alla sola quota parte di responsabilità eventualmente attribuita all'Arch. , senza vincolo di solidarietà con le Controparte_3 altre parti (art. 1.8 - “Vincolo di solidarietà” delle Condizioni Generali di Assicurazione); un massimale pari ad 1/3 del massimale RCT indicato in polizza, per sinistro ed anno assicurativo e, quindi, nel limite massimo di Euro 333.333,33 (“Condizione Aggiuntiva B -
Attività previste dai D.lgs 626/94 e 494/96” delle Condizioni Particolari di Polizza); uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00 (“Condizione
Aggiuntiva B - Attività previste dai D.lgs 626/94 e 494/96” delle Condizioni Particolari di
Polizza); l'esclusione dalla copertura di tutti i danni non patrimoniali (cfr. art. art. 1
Condizioni Particolari di Polizza); l'applicazione di tutti i limiti del massimale e/o sottomassimale di polizza e delle franchigie/scoperti di polizza.
La chiamata in causa si è opposta alla domanda, eccependo l'assenza di copertura assicurativa per il sinistro de quo sensi dell'art. 1.6 - “Rischi esclusi dall'assicurazione” delle
Condizioni Generali di Polizza n. 105005468, in base alla quale, a delimitazione dell'oggetto pag. 31 dell'assicurazione, era stato convenuto che “l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni derivanti da: …k) inosservanza di quanto previsto dal D.lgs 626 del
19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni”;
L'assicurato ha contestato tale rilievo, evidenziando che nella polizza sono espressamente pattuite e richiamate le seguenti due estensioni di garanzia: 1) -condizione aggiuntiva A) “relativa ai Danni alle opere” (di cui all'art. 19 lettera X delle Condizioni
Generali di Assicurazione Mod. 11.14 - Ed. 12/2019); 2) -condizione aggiuntiva B) “relativa alle attività previste dal Dlgs. 626/1994 e Dlgs 494/1996 (entrambe sostituiti dal D. lgvo n.
81/2008) (di cui all'art. 19 lettera K delle Condizioni Generali di Assicurazione Mod. 11.14 -
Ed. 12/2019).
Ne consegue, che l'eccezione di inoperatività deve essere respinta, atteso che – per quanto evidenziato - l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali ed i danni derivanti da esercizio delle attività e figure professionali previste dai Decreti Legislativi 19 settembre 1994 n. 626 e 14 agosto 1996 n. 494.
Pertanto, in accoglimento della domanda di manleva, tenuto conto dei limiti assicurativi evidenziati, la chiamata in causa deve essere condannata a manlevare l'assicurato per tutti quanto dovuto in favore degli attori escluso lo scoperto del 10 %.
10. Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, tra gli attori e i convenuti soccombenti, queste devono essere compensate per la metà, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e seguono per la restante parte il regime della soccombenza e si liquidano – in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c.
– di ufficio, con applicazione dei parametri medi disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 260.000,01 ad euro
520.000,00: fase studio, euro 3.544,00; fase introduttiva, euro 2.338,00; fase istruttoria: euro 10.411,00; fase decisoria, euro 6.164,00. Il tutto ridotto della metà), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
La compensazione nella misura della metà è dovuta al fatto che le domande proposte dai tre comproprietari dell'immobile danneggiato sono state in parte accolte mentre le pag. 32 ulteriori proposte dal nucleo familiare di sono state respinte salvo una, Parte_3 accolta in favore della sola comproprietaria dell'immobile.
L'importo complessivo deve essere aumentato del 60%, ai sensi dell'art. 4 comma 2
d.m. 55/2014, avendo il difensore assistito tre diversi attori aventi diverse pretese.
Invero, “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 10367 del 17-4-2024; Cass. civ., ordinanza n. 24592 del 5-9-2025; Cass. civ., ordinanza n. 28396 del 27-10-2025).
Per quanto riguarda il resto, in applicazione del regime della soccombenza (art. 91
c.p.c.), tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, le spese di lite vanno poste: a carico degli attori nei confronti della convenuta a carico di Controparte_1 [...] nei confronti di e, infine, a carico di Controparte_2 Controparte_4 quest'ultima nei confronti di , con applicazione dei parametri minimi Controparte_3 disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13-8-2022, (scaglione di riferimento, da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00: fase studio, euro 1.772,00; fase introduttiva, euro 1.169,00; fase istruttoria: euro 5.206,00; fase decisoria, euro 3.082,00), da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va rammentato che, in applicazione del criterio del “disputatum”, questo è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è
pag. 33 rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. civ., ordinanza n. 13145 del 17-5-
2025).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della e Controparte_2 [...]
, in solido. CP_3
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
, , , questi ultimi in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e quali esercenti responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1 Per_2
, nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra Controparte_4 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda e dichiara in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., e , corresponsabili dei danni riconosciuti Controparte_3 in favore degli attori nella misura del 50 % ciascuno;
C in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2 Controparte_2
, al pagamento, in solido, in favore di , Controparte_3 Parte_1 [...]
e - per i danni di cui ai punti 6.1. e 6.4. della motivazione Parte_2 Parte_3
- della somma di euro 324.511,91, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1
c.c. dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2
, al pagamento, in solido, in favore di - per i danni di Controparte_3 Parte_3 cui al punto 6.3. della motivazione -, della somma di euro 57.788,40, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
D) rigetta per il resto le domande proposte dagli attori;
E) accoglie la domanda di manleva e per l'effetto condanna Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne
[...] Controparte_3 da tutto quanto dovuto in favore degli attori escluso lo scoperto del 10 %;
F) rigetta la domanda di manleva proposta da in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., nei confronti di in persona Controparte_4 del legale rappresentante p.t.;
pag. 34 G) compensa le spese processuali per la metà e condanna in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., e , in solido, al pagamento Controparte_3 della residua parte in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, che liquida in euro 272,50 per esborsi ed euro 17.956,60 per compenso
[...] professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Angelantonio Imperatore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
H) condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, questi ultimi in proprio e quali esercenti responsabilità genitoriale sui minori
[...]
e , in solido, al pagamento delle spese processuali Persona_1 Persona_2 in favore di in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_1 liquida in euro 11.229,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie,
i.v.a. e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Fabio Barba ed Enrico
Alfano, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
I) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese processuali in favore di in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 11.229,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
J) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_4 pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in euro Controparte_3
11.229,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Carmine IO, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
K) pone le spese di c.t.u., definitivamente a carico di in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., e , in solido. Controparte_3
Torre Annunziata, 1° dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 35
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4954/2021 R.G., vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, questi ultimi in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_4 potestà genitoriale sui minori e , Persona_1 Persona_2 elettivamente domiciliati in Pompei (Na), alla via Roma n.121, presso lo studio dell'avvocato Angeloantonio Imperatore, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla Via Giacomo Matteotti n.31, presso lo studio degli avvocati Fabio Barba ed Enrico Alfano, che la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Pompei (NA), alla Via G. Mazzini n. 91, presso lo studio degli pag. 1 avvocati Annamaria Russo e Giovanni Calvanese, che la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla Via Controparte_3
VA IO n.20, presso lo studio dell'avvocato Carmine IO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, Isola F3, Palazzo Edilres, presso lo studio dell'avvocato Teresa Falco che, unitamente all'avvocato VA De Francesco, la rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento danni.
Conclusioni: come da note di trattazione depositato per l'udienza cartolare del 18-9-2025.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16-9-2021 ex art. 3 bis legge 53/1994, gli attori evocavano in giudizio dinanzi a questo Tribunale, Controparte_1 [...]
e , per sentirli: a) dichiarare responsabili in via esclusiva Controparte_2 Controparte_3
e/o in via alternativa e/o concorrente in ordine alla causazione dell'evento dannoso ivi descritto;
b) condannare, in loro favore, al risarcimento dei danni ammontanti ad 1) euro
73.067,25. A titolo di danno patrimoniale, in favore di , Parte_3 Parte_1
e , per il ripristino dello status quo ante degli immobili di loro Parte_2 proprietà, ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia;
2) euro 396.000,00, in favore di , e , per i mancati Parte_3 Parte_1 Parte_2 introiti dalla locazione e/o godimento dell'immobile in Pompei alla via Tenente Ravallese n.
2 - angolo via Plinio, riportati in Catasto Fabbricati al foglio 12 p.lla 334 sub 1, ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia;
3) dell'ulteriore somma ritenuta equa di giustizia, per il pagamento delle imposte erariali e comunali sugli immobili di proprietà per pag. 2 l'intero periodo di inutilizzo;
4) euro 4.000,00, a titolo di danno patrimoniale, per i coniugi e in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui Parte_3 Parte_4 minori e , per le spese di vitto e alloggio sostenute e da sostenere fino Per_1 Per_2 all'effettivo rientro nella propria abitazione da quantificarsi in corso di causa, ovvero in quella diversa somma ritenuta equa di giustizia, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, incluse le somme per pagamento di tasse ed utenze;
5) euro 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore dei coniugi e , in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale Parte_3 Parte_4 sui minori e , maturati fino alla proposizione della domanda, oltre ai Per_1 Per_2 danni non patrimoniali futuri e maturandi da calcolarsi fino all'effettivo rientro nella propria dimora, ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, il tutto oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria;
6) ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali, in favore dei , Parte_3 Parte_1
e , nella qualità di comproprietari in parti uguali degli
[...] Parte_2 immobili siti in Pompei alla via Tenente Ravallese n.
2 - angolo via Plinio, riportati in
Catasto Fabbricati al foglio 12 p.lla 334 sub 14 e sub 1, per le ragioni descritte, maturati fino alla proposizione della domanda, oltre ai danni non patrimoniali futuri e maturandi da calcolarsi fino all'effettivo rientro nel possesso dei propri immobili, ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
c) condannare, in loro favore, alla corresponsione degli interessi compensativi su ogni e qualsiasi danno riconosciuto, calcolati dal giorno dell'illecito (20-1- 2021) fino all'effettivo soddisfo;
d) condannare al pagamento delle spese processuali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
A tal fine premettevano che: , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
erano comproprietari in parti uguali dell'appartamento, sito in Pompei alla via
[...]
Tenente Ravallese n.
2 - angolo via Plinio, riportato in Catasto Fabbricati al foglio 12 p.lla
334 sub 14, e del sottostante locale commerciale, composto da un piano terra e da un piano cantinato, individuato al Catasto di Pompei al foglio 12, particella 334, sub 1; il suindicato appartamento, dall'anno 2010, costituiva la casa familiare di e Parte_3 del di lei coniuge , e, dalla loro nascita, dei loro figli e Parte_4 Persona_1
; il locale commerciale dal 1-2-2021 doveva essere condotto in locazione Persona_2 da “I Mercanti s.r.l.” a fronte del pagamento del canone mensile in favore dei fratelli pag. 3 di euro 5.500,00 ma il rapporto locativo era stato risolto, a causa Parte_3 dell'impossibilità di eseguire la locazione in virtù della ordinanza di sgombero n. 12 del 23-
1-2021 dell'U.T.C. di Pompei;
nella notte del 20-1-2021, alle ore 02:00 circa, la famiglia fu svegliata a causa del grosso frastuono e dei vigorosi scuotimenti Parte_5 provocati dagli improvvisi crolli dei solai voltati sia intermedi che di copertura dell'immobile, di proprietà di che forma un unico corpo fisico di Controparte_1 fabbrica con i beni , sito nella medesima particella catastale n. 334; l'immobile di Parte_3 proprietà della interessato dai crolli, nel gennaio dell'anno 2021 Controparte_1 versava in pessime condizioni ed era sottoposto a manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come da SCIA prot. 18141 del 4-4-
C Controparte_2 Controparte_2
sotto la direzione dei lavori dell'architetto ; i crolli dei solai voltati
[...] Controparte_3 venivano comunicati al Comune di Pompei dal direttore dei lavori, architetto CP_3
, con nota prot. n. 2959 del 20-1-2021; l'U.T.C. e la Polizia Locale di Pompei,
[...] all'esito di sopralluogo accertava “l'effettivo crollo delle volte determinato da cedimento delle murature centrali a sostegno delle stesse”; nei giorni successivi al 20-1-2021, gli attori constatavano il progressivo e costante ampliamento delle fessurazioni e delle lesioni alle pareti ed ai muri portanti dell'appartamento e del locale commerciale, di loro proprietà, originate e causate innanzitutto dai crolli, e aggravate dalle modalità di esecuzione dei lavori e della situazione preesistente in cui versava la proprietà di
[...]
in data 23-1-2021, gli esponenti chiedevano l'intervento dei VV.FF. di Controparte_1
Castellammare di Stabia, i quali, intervenuti prontamente e preso atto della gravità della situazione e delle critiche condizioni statiche della proprietà , allertavano per le vie Parte_3 brevi il Sindaco di Pompei, segnalando una progressiva estensione dello stato fessurativo del fabbricato, le cui lesioni progredivano anche verso la struttura contermine del fabbricato non oggetto dei lavori (ndr. Beni proprietà ) di cui alla SCIA prot. n. Parte_3
18141 del 04.04.2019, immobili siti sulla stessa particella catastale;
il Dirigente dell'U.T.C. di Pompei adottava l'ordinanza di urgenza di messa in sicurezza e di sgombero n. 12 del
23-1-2021, con la quale ordinava agli attori lo sgombero degli immobili di proprietà individuati al foglio n. 12 p.lla 334 nel Comune di Pompei e la sospensione ad horas dei lavori in corso di cui alla SCIA prot. 18141 del 4-4-2019; in data 4-2-2021, l'ingegnere per conto degli , con prot. n. 5722/I, visto il continuo Persona_3 Parte_3
pag. 4 aggravarsi delle fessurazioni, depositava all'U.T.C. di Pompei perizia tecnica asseverata con allegato grafico, ove descriveva le cause e gli effetti dei crolli, ed indicava le opere provvisionali da eseguire;
per il tramite dell'architetto , le parti convenute CP_3 chiedevano un ulteriore termine per completare la messa in sicurezza del fabbricato;
a distanza di tre mesi dai crolli, in data 24-5-2021, l'U.T.C. dava atto della messa in sicurezza de qua dicitur, ma confermava lo sgombero degli immobili di cui all'ordinanza n.12/2021, non ritenendo la proprietà utilizzabile ed idonea all'uso, rigettando Parte_3 quindi la richiesta in senso contrario dell'architetto . CP_3
Instaurato il contraddittorio, contestava nel merito la domanda, Controparte_1 ritenendo che l'evento fosse dovuto al caso fortuito, ovvero alle copiose piogge verificatesi nel periodo in questione, per cui chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Nell'ipotesi di accertamento che il crollo dei solai fosse dipeso da comportamenti di imperizia, negligenza o imprudenza dell'architetto (progettista, direttore Controparte_3 dei lavori e coordinatore per la sicurezza) e/o della appaltatrice C&D Costruzioni s.r.l., a cui aveva affidato (in data 5-4-2019) i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia del proprio immobile, e della specifica clausola di esonero da responsabilità presente nell'art. 10 nel contratto di appalto, chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità dell'evento lesivo in capo ai costoro, con condanna dei medesimi ciascuno per la quota di competenza, al risarcimento dei danni in favore degli attori e, in ogni caso, in ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, di essere
[... manlevata dal pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute agli attori, condannando la con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione. Controparte_2 parimenti contestava la domanda nel merito, assumendo che Controparte_2
l'evento era da attribuire al caso fortuito, avendo svolto il proprio operato osservando le regole dell'arte; deduceva che, comunque, la eventuale responsabilità era del committente, in quanto i danni non erano stati causati dall'attività dell'appaltatore ma direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, in quanto il bene risultava già in condizioni fatiscenti tali da rendere necessari immediati interventi di messa in sicurezza.
Chiedeva, quindi, di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_4
al fine di essere manlevata e rigettare la domanda e formulava, quindi, le seguenti
[...] richieste: accertare che il crollo fosse imputabile al caso fortuito e dichiarare l'insussistenza pag. 5 in capo ad essa di qualsiasi responsabilità per l'evento de quo, con rigetto della domanda;
in subordine, nella ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, accertare l'esclusiva responsabilità della e/o del direttore dei lavori, con Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni subiti dagli attori e alle spese di giudizio;
sempre in caso di riconoscimento della responsabilità della graduare le colpe Controparte_2 dei soggetti responsabili;
dichiarare tenuta a manlevare la Controparte_4 da ogni conseguenza pregiudizievole. Controparte_1
contestava la domanda nel merito, chiedendone il rigetto. Controparte_3
Deduceva che la eventuale responsabilità era della proprietaria del bene, quale custode,
o della appaltatrice, anche ai sensi dell'art. 10 del contratto di appalto, e che non aveva mai impartito alcun ordine di servizio contrario alle buone tecniche esecutive dei lavori e/o alle disposizioni prescritte dal d.lgs. 81/2008 al direttore tecnico del cantiere (geometra
), alle relative maestranze, ovvero al titolare dell'impresa appaltatrice ed Controparte_5 esecutrice dei lavori.
Chiedeva, di essere autorizzato a chiamare in causa al Controparte_4 fine di essere manlevato, in caso di condanna, dal pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute alle controparti.
Autorizzata la richiesta ed effettuata la chiamata in causa (il 7-12-2021 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994), contestava le domande, Controparte_4 chiedendone il rigetto.
Eccepiva la improcedibilità della domanda e della chiamata in causa, la inoperatività della polizza assicurativa n. 109232648 stipulata con non Controparte_2 rientrando l'attività di cui al contratto di appalto di opere edili, sottoscritto, in data 5-4-
2019, dalla con la società nel rischio Controparte_2 Controparte_1 garantito dalla polizza n. 109232648, trattandosi di danni esclusi dalle condizioni previste in garanzia (art. 75 delle Condizioni Generali Assicurazione), nonché l'assenza di copertura assicurativa, di cui alla polizza assicurativa n. 105005468 stipulata con , Controparte_3 ai sensi dell'art. 1.6, lettera k), delle condizioni generali di assicurazione.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda proposta dagli attori.
Pertanto, chiedeva il rigetto della richiesta di manleva proposta da Controparte_2
e della domanda degli attori;
in subordine, per il caso di accoglimento della
[...]
pag. 6 domanda, chiedeva di contenerla nei limiti dei massimali di polizza e delle condizioni contrattuali di legge.
2. Infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda e della chiamata in causa, proposta da per non essere stato esperito il procedimento Controparte_4 di mediazione come stabilito, invece, dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 anche in materia di contratti assicurativi.
Invero, le norme che prevedono condizioni di procedibilità devono essere interpretate in maniera restrittiva, senza possibilità di estensione analogica o interpretazioni che vadano al di là del loro tenore letterale;
un'applicazione estensiva di tali disposizioni rischierebbe di comprimere eccessivamente il diritto di agire in giudizio, minando la sua effettività e la sua centralità nel nostro ordinamento.
L'esperimento della mediazione obbligatoria, pertanto, non si estende alle chiamate di terzo in giudizio, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di agire in giudizio, garantito dall'articolo 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo.
Da tale principio, discende che il terzo chiamato in causa non può sollevare l'eccezione di improcedibilità, né può farlo qualsiasi destinatario di una qualunque domanda giudiziale.
L'unico soggetto che può far valere il mancato rispetto dell'obbligo di esperire la negoziazione assistita, nelle materie per le quali la stessa è condizione di procedibilità, è quindi solo quello che riceve la vocatio in jus da parte dell'attore (cfr. in tali termini.
Tribunale Savona, sentenza n. 795 del 3-11-2023, in dejure.it; v. anche, Tribunale
Palermo, ordinanza 27-2-2016, in dejure.it, che afferma: “La mediazione obbligatoria non si estende alle domande nei riguardi di terzi chiamati in causa;
l'espressione “chi intende esercitare in giudizio un'azione” deve essere interpretata come “chi intende instaurare un giudizio”; cfr. anche, analogamente, Tribunale Potenza, sentenza, n. 1022 dell'11-8-2023, in dejure.it, per la chiamata in causa e la negoziazione assistita).
3.1. I fatti allegati dagli attori a fondamento della domanda proposta contro
[...] hanno ad oggetto i danni subiti dall'immobile sito in Pompei (NA) tra la Via Controparte_1
Tenente Ravallese e Via Plinio, riportato in Catasto al Fg. 12 part. 334 sub.
1-14 e 18, a seguito dei crolli dei solai voltati sia intermedi che di copertura dell'immobile di proprietà della convenuta la cui proprietà forma un unico corpo fisico di fabbrica con i beni di proprietà di , e , pertanto, Parte_1 Parte_2 Parte_3
pag. 7 un'interpretazione sostanziale della domanda giudiziale conduce a ritenere la stessa fondata sulla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 3651/2006; 15383 e
15384/2006; 20427/2008; 5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., nn. 1106/2011;
20943/2022).
L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civ., 11016/2011).
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo pag. 8 ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. civ., sez. III, 4-11-2003,
n. 16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
pag. 9 Deve pertanto concludersi che l'art. 2051 c.c. può trovare applicazione soltanto quando il danno sia stato arrecato o dal dinamismo intrinseco della cosa stessa, ovvero da un agente dannoso in essa insorto. Deve invece escludersi l'applicabilità della citata norma nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno, come appunto nel caso di cadute o scivolate sull'altrui pavimento, sulle altrui scale, nell'altrui esercizio commerciale, eccetera.
Ancora, di recente la S.C., sez. III, con ordinanza 8-7-2024, n. 18528, ha ulteriormente ribadito tali concetti affermando testualmente quanto segue: “….Da quanto precede deriva che “presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia”, sicché essi, “in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). “Incombe, invece, sul custode”, si è del pari ribadito, “la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto
(impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita”, da intendersi quale “fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del
2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di “caso fortuito”, diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus = non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass.
Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), “secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dunque, “la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra pag. 10 la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa
(ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)”.
3.2. La richiesta di risarcimento danni rivolta, invece, nei confronti della impresa appaltatrice e del direttore dei lavori eseguiti nella proprietà della convenuta, è stata proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, nei confronti della prima, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., ravvisando la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, in quella di scavo nel cantinato della proprietà di Controparte_1
4. Nel merito, i fatti posti a fondamento della domanda, relativi alla verificazione dei fenomeni relativi all'edificio di proprietà degli attori, oltre che documentalmente provati, sono pacifici e riconosciuti dalla proprietaria dell'immobile interessato dai crolli, dalla impresa esecutrice dei lavori e dal direttore dei lavori, i quali hanno contestato la propria responsabilità ritenendo che fosse da attribuire al caso fortuito o agli altri convenuti.
In ogni caso, i danni subiti dall'edificio di proprietà degli attori risultano provati alla luce delle risultanze della c.t.u., a firma dell'architetto (depositata in data 21- Persona_4
11-2023) e della molteplice documentazione versata agli atti, idonea a ricostruire l'origine e lo sviluppo della vicenda (ordinanza del Comune di messa in sicurezza n. 9 del CP_6
20-1-2021; stralcio di articoli giornalistici riportanti l'evento; ordinanza del CP_7 di messa in sicurezza e sgombero n. 12 del 23-1-2021; lettere di costituzione in
[...] mora del 25-1-2021 e del 1°-3-2021; ordinanza del di proroga dei Controparte_7 termini per la messa in sicurezza del 1°-3-2021; perizia tecnica del 3-2-2021 redatta dall'ingegnere documentazione fotografica). Persona_3
L'ausiliario, a seguito di sopralluogo, ha descritto gli immobili di proprietà di Parte_1
, e , e corredando il proprio elaborato di
[...] Parte_2 Parte_3 specifica documentazione fotografica.
Ha, pertanto, riferito quanto segue: “Gli attori ed ed e Parte_1 Parte_2 Pt_3
sono proprietari di un edificio sito in Pompei ad angolo tra la via Tenente Parte_4
pag. 11 Ravallese e Via Plinio, riportato in Catasto al Fg. 12 part. 334 sub.
1-14 e 18. L'edificio degli attori risulta essere confinante con il fabbricato di proprietà della convenuta
[...]
, ovvero con la parte residuata dall'avvenuto parziale crollo e successiva Controparte_1 parziale demolizione, di cui si dirà più avanti. L'edificio degli attori è composto da un piano interrato adibito a cantina, un piano terra a destinazione commerciale, ed un primo piano a destinazione abitativa. L'edificio è costituito da una struttura in muratura portante in pietrame non squadrato al piano interrato ed al piano terra, ed in conci di pietra più regolari al primo piano, con solai di piano realizzati prevalentemente a volte in muratura al piano interrato ed al piano terra, e con solai di tipo piano in copertura. Il piano terra si sviluppa su di una superficie di circa 120 mq ed è suddiviso in quattro vani principali e tre piccoli ambienti posizionati sul lato sud destinati a servizi wc/deposito/disimpegno, che, vista la diversa tipologia strutturale realizzata con struttura mista in c.a., si ritiene sia stata realizzata in epoca successiva alla realizzazione dell'edificio principale, in contiguità ed ampliamento della preesistente struttura in muratura portante realizzata in epoca remota.
Dal piano terra è possibile accedere ai locali al piano interrato attraverso l'utilizzo di una scala interna presente nel vano prospiciente l'angolo sud/est del fabbricato.
L'appartamento al primo piano dell'edificio degli attori è raggiungibile mediante l'utilizzo di una scala esterna che conduce su di un terrazzo a livello su cui prospetta la porta di ingresso a detto appartamento. Tale appartamento al primo piano è costituito da due vani principali con solai di copertura di tipo piano, posti al di sopra ed in corrispondenza dei due vani terranei “voltati” prospicienti la via Plinio lato Nord/Est, oltre che da una retrostante zona destinata a servizi wc, ripostiglio, cucina ed ingresso, posta al di sopra ed in corrispondenza di una porzione dei due vani terranei “voltati” lato Sud.
Il menzionato terrazzo a livello del primo piano ricopre invece sia la restante parte dei locali terranei “voltati” lato sud, sia la contigua zona al piano terra adibita a servizi che appare realizzata con struttura mista in c.a… Il fabbricato di proprietà della convenuta
, oggetto del crollo e della successiva parziale demolizione, è Controparte_1 confinante con quello degli attori innanzi descritto. Entrambi gli edifici, ricadenti sulla stessa particella catastale n. 334, risultano edificati su lotti contigui, in linea e senza soluzione di continuità, e per l'intero sviluppo lineare sul fronte della strada pubblica via
Plinio. La muratura portante di separazione tra i due edifici risulta poi essere anch'essa comune ad entrambi, in quanto sulla stessa gravano sia i solai dell'edificio “Iervolino” sia i pag. 12 solai (oggi crollati e demoliti) dell'edificio Per quanto innanzi si rileva che Controparte_1 gli edifici in questione formano un “aggregato edilizio” e sono parte di una unica “cortina edilizia”.
L'edificio della convenuta ad oggi in parte crollato ed in parte Controparte_1 parzialmente demolito, è costituito da un piano interrato, un piano terra, un piano primo con antistante terrazzo a livello lato sud, ed è riportato in Catasto al Fg. 12 part. 334 sub.
13-11-15-16-17-101-102. Ad oggi il piano interrato è prevalentemente occupato dalle macerie delle fabbriche in elevazione crollate e/o demolite. Infatti le murature portanti e di controvento interne dei piani superiori ed i rispettivi solai, sono prevalentemente tutti crollati e/o demoliti, così come risulta crollata e/o demolita la muratura perimetrale di facciata al primo piano lato interno, e parzialmente demolita la parte alta della muratura perimetrale di facciata al primo piano lato via Plinio” (pagg.
4-6 della c.t.u.).
In ordine alla descrizione dei danni lamentati dagli attori, ha illustrato quanto di seguito riportato: “A seguito delle ispezioni sopralluogo e dei rilievi condotti sui luoghi di causa si è riscontrata una situazione di dissesto strutturale, evidenziata da un diffuso quadro fessurativo delle fabbriche in muratura dell'edificio di proprietà degli attori sig.ri , Parte_3 localizzato prevalentemente in corrispondenza ed in prossimità della muratura di separazione ed in comunione con il confinante edificio della convenuta Controparte_1
, oggetto dei lavori di “ristrutturazione” appaltati alla ditta C&D COSTRUZIONI, con
[...] la direzione lavori affidata all'arch. , nonché oggetto del concomitante Controparte_3 crollo con successiva parziale demolizione. Si premette che le lesioni/fessure/fratture sono la manifestazione esteriore, in linea di principio percepibile e permanente, del dissesto statico che le hanno provocate. Durante gli accessi sui luoghi di causa è stato definito il quadro fessurativo riscontrato presso l'edificio degli attori, rilevandosi la posizione e la forma delle lesioni, con riferimento anche alla loro ampiezza ed estensione. Le lesioni rilevate sembrano recenti in quanto si sono presentate prive di polvere, chiare e con superfici di rottura di tipo cristallino e con bordi taglienti, contrariamente alle lesioni di vecchia data che avrebbero dovuto presentarsi annerite dal tempo, polverose, con bordi delle ciglia arrotondati e, non raramente, con residui di ragnatele….Conoscendo l'aspetto della lesione caratteristica di un certo dissesto, quando essa si individua su di un solido murario, si può generalmente risalire al dissesto che l'ha provocata” (pagg. 10-11 della c.t.u.).
pag. 13 “I dissesti riscontrati durante gli accessi e lamentati dagli attori in citazione sono i seguenti: - Nei locali n. 1 e n. 2 al piano terra dell'edificio degli attori, confinanti con l'edificio della convenuta lesioni/fessure n.1 (vedasi foto n.13-16-17 in all. Controparte_1
3) di tipo sub verticale, presente sulla muratura di separazione con il fabbricato della convenuta, sono rilevate in corrispondenza della muratura di chiusura di un vecchio vano di passaggio. Tali lesioni sono tipiche conseguenze di un avvenuto assestamento della muratura di chiusura del vano di passaggio, che possono essere successive ad una perturbazione esterna quale ad esempio una sopravvenuta vibrazione e/o scuotimento della struttura. Lesioni/fessure/fratture n.2-3 (Foto n.13-14-15-18-19) sulla muratura ortogonale al muro di confine, di tipo passante e con andamento obliquo in prossimità del vano di passaggio. Tali lesioni si presentano sottoforma di “fessure/fratture” e si verificano generalmente in quelle parti della muratura dove insorge una tensione di trazione, alla quale la muratura non è in grado di resistere. Queste “fessure/fratture” hanno un andamento obliquo con inclinazioni massime di circa 45°, e sono tipica conseguenza di sollecitazioni di taglio che possono essere causate anche da spostamenti relativi tra due elementi murari dovuti ad un cedimento traslativo o di rotazione di fondazione.
Lesioni/fessure n.4 (foto n.20) di tipo sub verticale, presente sulla muratura di separazione con il fabbricato della convenuta, sono rilevate in corrispondenza della muratura di chiusura di un vecchio vano di passaggio. Tali lesioni sono tipiche conseguenze di un avvenuto assestamento della muratura di chiusura del vano di passaggio, che possono essere successive ad una perturbazione esterna quale ad esempio una sopravvenuta vibrazione e/o scuotimento della struttura. Lesioni/fessure n.5-6 (Foto n.21-22) sulla muratura ortogonale al muro di confine, in parte di tipo passante e con andamento inclinato, in prossimità del vano di passaggio. Tali lesioni si presentano sottoforma di
“fessure” e si verificano generalmente in quelle parti della muratura dove insorge una tensione di trazione, alla quale la muratura non è in grado di resistere. Queste “fessure” con inclinazioni massime di circa 45° sono tipica conseguenza di sollecitazioni di taglio e possono essere causate anche da spostamenti relativi tra due elementi murari dovuti ad un cedimento traslativo o di rotazione di fondazione. - Nei locale WC al piano primo dell'edificio degli attori, confinante con la proprietà della convenuta Nel Controparte_1 bagno di pertinenza dell'appartamento al primo piano, e con ingresso dalla camera da letto, sono presenti : una lesione verticale in corrispondenza dell'incrocio tra la muratura di pag. 14 chiusura perimetrale del bagno e la muratura ortogonale portante del fabbricato (lesione n.7 – Foto n.27), sintomo di una tensione di trazione indotta dall'insorgenza di una fase di distacco tra i due elementi murari, realizzati presumibilmente in epoche diverse e con materiali e tecnologie differenti, oltre che lesioni di distacco tra soffitto e pareti (Foto n.28)
e lesioni capillari sulla pavimentazione (Foto n. 29-30) , sintomo di sollecitazioni indotte da vibrazioni e/o scuotimenti della struttura.” (pagg. 11-13 dell'elaborato peritale).
Quanto alla sussistenza del nesso causale tra i lavori descritti in citazione e i danni lamentati, l'ausiliario ha evidenziato: “A seguito dello studio degli atti e della documentazione descritta in precedenza, è stato possibile accertare che al momento del crollo parziale dell'edificio della convenuta , avvenuto in data Controparte_1
20/01/2021, erano in corso lavori di ristrutturazione edilizia di tale edificio, denunciati al
Comune di Pompei con SCIA prot. 18141 del 04/04/2019 e successiva integrazione/variante assunta al protocollo dell'ente al n. 24070/I del 20/05/2020… Da tutta la documentazione che si è avuto modo di esaminare, lo scrivente CTU ha pertanto riscontrato che il crollo dell'edificio della convenuta ha interessato Controparte_1 una consistente porzione delle volte in muratura di calpestio del piano terra e del primo piano, poste nella zona centrale dell'edificio, coinvolgendo anche la muratura portante centrale ed ortogonale alla strada che nel progetto doveva essere in gran parte demolita per realizzare dei vani di passaggio, e coinvolgendo altresì anche la muratura di delimitazione dell'edificio al primo piano prospiciente il terrazzo lato interno, anch'essa parzialmente crollata e fortemente instabile. Dalle richiamate fotografie dei luoghi si rileva poi che, al momento del crollo, l'impresa C&D COSTRUZIONI aveva già provveduto a demolire l'intero solaio piano di copertura dell'edificio al primo piano e la relativa muratura portante centrale e ortogonale alla strada, oltre a rimuovere gran parte delle pavimentazioni e dei sottostanti massi di ricoprimento e riempimento dei solai a volta di calpestio del piano terra e primo. Dalle fotografie riprese subito dopo il crollo si rileva altresì che i solai a volta non risultavano essere stati puntellati prima dei lavori di
“svuotamento” delle stesse volte, e che gli stessi solai a volta risultavano essere esposti alle piogge senza alcuna protezione. Sempre dalle stesse foto, ed in particolare dalla foto n.4 allegata alla richiamata nota della Soprintendenza Archeologica di Pompei, si rileva, tra le macerie, la presenza di un escavatore al piano interrato, in prossimità della muratura di confine ed in comunione con l'edificio degli attori . La presenza di tale Parte_5
pag. 15 escavatore, a parere dello scrivente, era dovuta alla presumibile necessità di movimentare il materiale proveniente dalle demolizioni ai piani superiori per trasportarlo all'esterno, oltre che per effettuare le previste “opere di consolidamento fondazione”, nonché per eseguire le opere di scavo necessarie per realizzare le fondazioni dei nuovi pilastri in c.a. della nuova struttura a telai da inserire nelle murature portanti, così come previsto nell'intervento di progetto oggetto della menzionata SCIA di variante del 20/05/2020.
L'esposizione diretta delle volte “svuotate” agli agenti atmosferici ha consentito alle acque di pioggia, in funzione della curvatura delle stesse volte, di accumularsi in maniera asimmetrica ed incontrollata sull'estradosso delle medesime volte, appesantendone in maniera sensibile il tessuto murario. La rimozione anche parziale dei massi e dei riempimenti dei rinfianchi delle volte, che costituivano un elemento “stabilizzante” delle stesse, eseguita dall'impresa in assenza di una preliminare puntellatura delle stesse volte, sommata all'incremento di carico “asimmetrico” derivante dalle infiltrazioni ed accumulo delle acque di pioggia ai lati delle volte, esposte a loro volta direttamente agli agenti atmosferici senza alcuna protezione adottata dall'impresa nei confronti delle piogge, hanno verosimilmente provocato un meccanismo di collasso attraverso la formazione di tre cerniere plastiche, con conseguente determinazione di un cinematismo che ha causato il crollo verso il basso delle volte, con la rotazione verso linterno del piedritto di sostegno delle stesse volte. Il crollo delle volte di copertura del piano terra ha poi determinato la perdita del “vincolo di base” per la sovrastante muratura perimetrale del primo piano prospiciente il terrazzo lato interno che, in aggiunta alla condizione di precaria stabilità
“fuori dal piano”, generatasi a seguito della demolizione della muratura centrale di controvento, si è fortemente “instabilizzata” ed è anch'essa parzialmente crollata. Per quanto innanzi si ritiene che il “crollo” dell'edificio della convenuta Controparte_1 sia avvenuto per diretta conseguenza della tipologia e delle modalità operative adottate nel corso di esecuzione dei lavori effettuati dalla impresa appaltatrice C&D COSTRUZIONI
s.r.l., sotto la direzione dei lavori dell'arch .” (pagg. 28-31 della c.t.u.). Controparte_3
Per quanto concerne l'indagine circa il nesso causale tra gli interventi di demolizione eseguiti dalla impresa appaltatrice dopo l'avvenuto crollo, sotto la direzione dello stesso tecnico, con i danni lamentati dagli attori, l'ausiliario ha affermato: “… Il fabbricato di proprietà della convenuta , oggetto del crollo e della successiva Controparte_1 parziale demolizione, è confinante con quello degli attori sig.ri . Tali edifici Parte_3
pag. 16 ricadenti sulla stessa particella catastale n. 334, risultano edificati su lotti contigui, posizionati in linea e senza soluzione di continuità per l'intero sviluppo lineare sul fronte della strada pubblica via Plinio su cui presentano una unica muratura di cortina. La muratura portante di separazione tra detti edifici risulta poi essere anch'essa comune ad entrambi, in quanto sulla stessa gravano sia i solai dell'edificio “Iervolino” sia i solai (oggi crollati e/o demoliti) dell'edificio . Formando un unico “aggregato Controparte_1 edilizio”, è evidente che gli edifici in questione interagivano tra di loro anche sotto l'effetto delle azioni sismiche…. Orbene, prendendo a riferimento le indicazioni delle NTC 2018
(8.7.1) e della circolare 2019 (C.8.7.1.3.2), si rileva che tali due edifici, oltre a rappresentare un aggregato edilizio, compongono anche una unica unità strutturale (US) che deve essere opportunamente valutata per intero ai fini dell'analisi di vulnerabilità sismica in caso di interventi strutturali… Per quanto innanzi risulta evidente che allorquando si realizzino interventi strutturali su di un edificio in aggregato, così come avvenuto per l'edificio della convenuta , tali interventi non devono Controparte_1 comunque essere tali da peggiorare le condizioni di sicurezza delle restanti unità dell'aggregato che, nel caso in questione, sono rappresentate dall'edificio degli attori. Nel caso in esame le lavorazioni eseguite sull'edificio della convenuta Controparte_1 che costituiva una unica Unità Strutturale con l'edificio degli attori, hanno determinato: a) il crollo parziale e la successiva demolizione delle volte di calpestio del piano terra e primo dell'edificio della convenuta, i cui carichi e le relative spinte gravavano sul muro portante in comune con l'edificio degli attori;
b) la parziale demolizione delle murature ortogonali di controvento della muratura in comune tra i due edifici in conseguenza del crollo;
c) la demolizione del solaio piano di copertura che scaricava parte delle proprie azioni sul muro in comune tra i due edifici eseguita già prima del crollo;
Per quanto innanzi si ritiene che tali lavorazioni, eseguite sull'edificio della convenuta
, hanno potuto influire negativamente sulla statica del fabbricato Controparte_1 degli attori, e ciò per le motivazioni di seguito riportate:
Il muro in comune tra i due edifici, prima del crollo e dei successivi lavori di demolizione, risultava soggetto ai carichi ed alle spinte dei solai a volta dei rispettivi edifici e da entrambi i lati, in una condizione di sostanziale equilibrio.
La stessa muratura in comune era poi “stabilizzata”, nei confronti dei fenomeni di ribaltamento per azioni “fuori dal piano”, anche grazie alla presenza delle murature pag. 17 ortogonali di “controvento” parallele alla strada via Plinio, anch'esse oggetto del crollo e della successiva parziale demolizione.
A seguito del “crollo” e dei successivi lavori di demolizione, la muratura già in comune tra i due edifici è oggi soggetta unicamente ai carichi ed alle spinte dei solai a volta del solo edificio degli attori, avendo sostanzialmente perduto sia l'effetto equilibrante dei carichi e delle “controspinte” dei solai a volta del fabbricato della convenuta già crollati e demoliti, sia l'effetto “stabilizzante” delle murature ortogonali di controvento anch'esse già parzialmente crollate e demolite.
Detta situazione ha determinato una mutazione delle condizioni di equilibrio della struttura nel suo complesso, ed una variazione della distribuzione dei carichi e delle sollecitazioni in detta muratura già in comune tra i due edifici, determinandosi anche una eccentricità di carico che ha evidentemente spostato il centro delle pressioni verso l'esterno del nocciolo di inerzia della sezione della muratura in comune tra i due edifici, con conseguenti maggiori sollecitazioni da pressoflessione.
I crolli e le demolizioni delle fabbriche della società convenuta, conseguenti alle lavorazioni eseguite su detto fabbricato, hanno quindi generato una ridistribuzione delle sollecitazioni all'interno della muratura già in comune tra i due edifici, con una più che probabile iniziale lieve rotazione della stessa verso il fabbricato parzialmente crollato, ed un conseguente assestamento di tale muratura nelle nuova condizione di equilibrio ritrovata.
Tale situazione di fatto è del tutto compatibile con i fenomeni di dissesto lamentati dagli attori, e riscontrati e descritti dal sottoscritto in risposta al precedente quesito.
L'intero quadro fessurativo rilevato, così come descritto in risposta al precedente quesito, è diretta conseguenza dei fenomeni di “assestamento” della muratura già in comune tra i due edifici, nonché di possibili rotazioni di tale muratura e lievi cedimenti differenziali, la cui “espressione” è palesata dalle tipiche lesioni da pressoflessione e taglio già rilevate e descritte (cfr. pagg. 32/34 della c.t.u.).
Il c.t.u., inoltre, ha sottolineato che: 1) a testimonianza fatto che prima del “crollo” del
20-1-2021, e delle successive lavorazioni di parziale demolizione dell'edificio della società convenuta, l'edificio degli attori era privo di evidenti dissesti strutturali, era stata prodotta la perizia tecnica di parte attrice, a firma del geometra , recante la data Controparte_8 dell'8-5-2019, in cui era descritto lo stato dei luoghi dell'edificio degli attori poco dopo pag. 18 l'inizio dei lavori al fabbricato confinante di cui alla del 4-4-2019, e sicuramente CP_9 prima del crollo del 20-1-2020, da cui risulta che il tecnico, a seguito di sopralluogo del 6-
5-2019, dichiara che il locale commerciale al piano terra ed interrato “risulta in buono stato di conservazione, non risultano crepe e tantomeno segni di imperfezioni strutturali” e l'immobile al primo piano “risulta in buono stato di conservazione, risulta altresì una recente attività manutentiva, infatti anche in questo caso è privo di crepe o altri segni di insofferenza strutturale”; 2) a testimonianza che le lesioni alle strutture del fabbricato degli attori si sono formate a seguito delle lavorazioni e del conseguente parziale crollo dell'edificio confinante avvenuto il 20-1-2021, vi è il fatto che “così come riportato nell'ordinanza Comunale n. 12 del 23/01/2021 (Allegato n.18), i Vigili del Fuoco segnalavano una progressiva estensione dello stato fessurativo del fabbricato, le cui lesioni progredivano anche verso la struttura contermine del fabbricato non oggetto dei lavori ….,
A seguito di detta segnalazione dei VV.F., il lo sgombero degli immobili di CP_10 proprietà degli odierni attori sig.ri , ed alla sig.ra , quale Parte_3 CP_10 Parte_6 amm.re della società convenuta , “di provvedere ad horas previa Controparte_1 comunicazione per competenza al Settore V del Comune di Pompei, all'esecuzione di tutte le opere necessarie , utili e immediate e comunque idonee per mettere in sicurezza tutte le parti di edificio danneggiate….”, ivi compreso, evidentemente, l'edificio di proprietà dei sig.r ”. Parte_3
Per tutto quanto illustrato innanzi si ritiene pertanto accertato il nesso causale tra i lavori descritti in citazione e i danni lamentati (pagg. 31-35 della c.t.u.).
Le conclusioni dell'ausiliario, invero, sono pienamente condivise dal Tribunale e appaiono immuni da censure, viste anche le dettagliate e analitiche ulteriori argomentazioni che lo stesso ha esposto nel proprio elaborato e nei chiarimenti depositati in data 12-4-2024 – da intendersi qui richiamate -, confermando le proprie conclusioni, in risposta alle osservazioni che i consulenti di parte hanno ampiamente formulato dopo la redazione della consulenza ad essi inviata e anche dopo il deposito della consulenza.
5. Sulla scorta di quanto emerso, deve ritenersi che l'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori siano responsabili dell'evento verificatosi e dei danni subiti dagli attori, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c., mentre sia esente da responsabilità. Controparte_1
La responsabilità da articolo 2051 c.c. presuppone che il danno sia causato dalla cosa per via, come si suol dire, del suo dinamismo, mentre una responsabilità ex articolo 2043
pag. 19 c.c. presuppone che la cosa sia azionata dall'uomo, ossia che il danno derivi dalla cosa in quanto utilizzata in quel momento dall'uomo, e dunque, in ultima analisi, che il danno derivi più che dalla cosa dalla condotta di chi la utilizza, o di chi sulla cosa interviene.
Nella specie, per come è stato chiarito dall'ausiliario, il danno agli attori è stato causato da una errata esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatrice, le cui operazioni erano dirette dall'architetto , e dunque è derivato non già dal dinamismo in sé Controparte_3 della cosa, ma da una condotta colpevole dell'uomo, vale a dire dalla condotta dell'appaltatrice che non ha utilizzato le adeguate cautele nella realizzazione dei lavori;
non danno da cosa in custodia, ma danno da attività imprudente o imperita: la cosa ha provocato danno in quanto utilizzata in quel momento da un agente, e non per il suo intrinseco dinamismo. Con la conseguenza che è da escludersi del tutto il riferimento alla responsabilità da cose in custodia e con la ulteriore conseguenza, dunque, che il committente non risponde per un danno causato da una cosa che ha affidato ad altri, e della quale abbia dunque ha perso la custodia, ma semmai risponde per fatto altrui, cioè per il danno causato a terzi da un soggetto a cui lui ha affidato, nel suo interesse,
l'esecuzione di determinati lavori.
Per cui, nella specie, si verte in ipotesi di danno causato a terzi dall'appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto, e del ruolo che, rispetto a tale condotta, abbia il committente e in tale situazione è principio di diritto che “poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta “culpa in eligendo”), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive. L'accertamento della sussistenza di tali circostanze costituisce una indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata (cfr. Cass. civ., 10588/2008, Cass. civ.,
36399/2023, Cass. civ., 17801/2024).
Ancora, secondo la giurisprudenza, in tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, si applica il principio per cui risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di nudus minister, mentre rispondono entrambi, in pag. 20 solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore (Cass. civ., n. 11194 del 24-4-2019) – (in motivazione di Cass. civ., ordinanza n. 27526 del 23-10-2024); perché l'appaltatore sia degradato a nudus minister del committente (o del progettista/direttore dei lavori) è necessario che il committente, da lui reso edotto di eventuali carenze ed errori di progettazione, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto (Cass. civ., n. 15732 del 15-6-2018; v. anche, Cass. civ., n. 34530 dell'11-12-2023).
Infine, deve sottolinearsi che “La natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell'appaltatore - da valutare alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile - per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall'esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell'appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte” (Cass. civ., sentenza n. 15789 del 22-10-2003).
Nella specie: alcuna prova è emersa che l'impresa appaltatrice sia risultata inidonea all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la quale deve presuntivamente escludersi, tenuto conto della consistenza della impresa, costituita in s.r.l., emergente dalla visura camerale depositata da quest'ultima (da cui risulta possedere un capitale sociale di euro
100.000,00, che è attiva dal 23-6-2005 e che le categorie di opere specializzate rientranti nella propria attività sono “edifici civili e industriali” fino ad euro 1.500.000,00 euro e
“acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” fino ad euro
516.000,00); l'appaltatrice non ha allegato, né provato, che avesse avvertito il committente che l'esecuzione dell'opera non rispettava le regole della tecnica o che non era conforme al progetto né è emerso che vi sia stata ingerenza del committente nei lavori o che abbia impartito direttive di sorta;
il direttore dei lavori non ha allegato, né provato, di aver impartito le necessarie direttive per evitare l'evento o di aver manifestato il proprio dissenso alla loro prosecuzione.
pag. 21 È, invece, risultato che il crollo dell'edificio della convenuta “ è Controparte_1 avvenuto per diretta conseguenza della errata tipologia e modalità operative adottate nel corso di esecuzione dei lavori effettuati dalla impresa appaltatrice, sotto la direzione dei lavori dell'architetto – ovvero la mancata adozione di elementi Controparte_3 provvisori di protezione dell'edificio dalle piogge, specie a seguito della demolizione del solaio di copertura e la mancata puntellatura provvisionale di sostegno degli orizzontamenti a volte: cfr. pag. 31 della c.t.u. e dettagli ivi precisati – e che esso ha poi causato i danni ai beni degli attori (cfr. pag. 35 della c.t.u.).
Conseguentemente, mentre risulta provata la responsabilità dell'appaltatrice e del direttore dei lavori, ex artt. 2043 e 2055 c.c., deve escludersi quella della committente ex artt. 2043 e 2051 c.c..
La responsabilità dei convenuti, invece, deve escludersi in riferimento all'art. 2050 c.c. che, secondo gli attori, si configurerebbe per l'esecuzione di lavori di scavo nel piano cantinato dell'immobile degli . Parte_3
Invero, secondo la giurisprudenza, si ritiene che costituiscono attività pericolose, ai sensi dell'art. 2050 del c.c. non solo le attività qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno come conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata, alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Ne deriva che l'attività edilizia, quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree va considerata attività pericolosa (cfr. Cass. civ., n.
8688 del 9-4-2009 e Trib. Milano sez. X, 18/11/2020, n.7377, in dejure.it, relativa a fattispecie in cui l'attività pericolosa consisteva in lavori di scavo per una profondità di circa due metri ed una estensione di circa sedici metri quadrati, funzionali alla realizzazione di una nuova piattaforma ferroviaria).
Nella specie non è emersa la prova che i lavori di scavo che doveva eseguire l'appaltatrice avessero le caratteristiche evidenziate, avendo accertato il c.t.u. che l'escavatore presente sul posto aveva la “presumibile necessità di movimentare il materiale proveniente dalle demolizioni ai piani superiori per trasportarlo all'esterno, oltre che per pag. 22 effettuare le previste “opere di consolidamento fondazione”, nonché per eseguire le opere di scavo necessarie per realizzare le fondazioni dei nuovi pilastri in c.a.”.
Ma in ogni caso, dalla c.t.u. espletata non è emersa la prova che i danni lamentati siano stati causati dall'attività di scavo bensì dalle descritte inidonee modalità di esecuzione dei lavori.
6.1. In ordine ai danni patrimoniali subiti da , Parte_1 Parte_2
e al proprio immobile, il c.t.u. ha descritto analiticamente gli interventi Parte_3 necessari da eseguire al fine di eliminare i danni subiti dall'edificio degli attori e ripristinare le condizioni di agibilità e sicurezza sussistenti prima che avvenisse il crollo, ed ha elaborato un computo metrico estimativo (da intendersi in questa sede per intero richiamato), relativo al costo delle opere ammontante a complessivi 75.300,36 oltre i.v.a., ovvero euro 76.053,36, a cui deve essere aggiunta la somma di euro 18.825,09, oltre i.v.a e c.p.a., ovvero euro 23.885,26, per competenze tecniche per le attività professionali necessarie per la progettazione, direzione, coordinamento per la sicurezza, relazione geologica e sismica, collaudo statico, etc..), per un importo complessivo di euro 99.938,62
(pag. 41 della c.t.u.), rivalutato in attuali euro 102.237,21.
In particolare, il c.t.u. ha precisato che gli interventi edilizi necessari a tal fine sono i seguenti: Realizzazione di una palificata di contenimento al piano terra dell'edificio crollato dei convenuti, e lungo il confine con l'edificio dei sig.ri , al fine di “riequilibrare” ed Parte_3 assorbire le azioni spingenti delle volte di calpestio del piano terra dell'edificio “ ” Parte_3 che, prima del crollo e delle successive demolizioni, erano “contrastate” dai solai a volta dell'edificio dei convenuti;
Riparazione delle lesioni delle murature danneggiate, ortogonali alla muratura comune tra i due edifici dal lato interno al fabbricato degli attori al piano terra (lesioni n. 2-3-4-5-6), mediante opera di scuci e cuci con malta a base di pura calce idraulica naturale e inserimento diffuso di connessioni trasversali;
Rinforzo a pressoflessione e taglio dei maschi murari dell'edificio degli attori (muro comune e muri ortogonali), interessati dai fenomeni di dissesto al piano terra in conseguenza delle maggiori sollecitazioni a cui sono stati sottoposti a causa del crollo con successiva demolizione delle volte e delle murature di controvento stabilizzanti del confinante edificio della società convenuta, mediante placcaggio diffuso su entrambi i lati con rete in fibra naturale di basalto e acciaio Inox e geomalta a base di pura calce idraulica naturale
(sistema composito a matrice inorganica FRCM); Consolidamento e rinforzo della porzione pag. 23 di fabbricato degli attori a confine con l'edificio della società convenuta, mediante placcaggio con fasce di tessuto in fibra di acciaio galvanizzato e geomalta a base di pura calce idraulica naturale (sistema composito a matrice inorganica SRG), in abbinamento all'incatenamento della muratura di facciata già in comune tra i due edifici, sempre mediante sistema SRG. Tale cerchiatura con fasce di piano della porzione di edificio degli attori confinante con l'edificio dei convenuti, consente di favorire il comportamento di insieme, migliorare il collegamento delle pareti ortogonali tra di loro ed incrementare la resistenza flessionale delle pareti perpendicolari all'azione sismica. L'intervento di incatenamento della muratura, abbinato alla “cerchiatura” con fasce di piano consente anche il trasferimento ai muri trasversali della forza che avrebbe provocato il ribaltamento della parete esterna. Il tutto al fine di “compensare”, la oramai perduta azione di “spinta equilibrante” delle volte di piano dell'edificio dei convenuti, nonché l'azione stabilizzante delle preesistenti murature ortogonali di controvento della muratura comune tra i due edifici;
Ripristino del locale wc al primo piano, mediante rifacimento dei pavimenti e rivestimenti, impianti idrosanitari e relative opere di rifinitura;
Ripristino degli ambienti interessati dalle lavorazioni mediante ritinteggiatura.
6.2. Non avendo provato alcun esborso (nessun documento è stato prodotto al riguardo, né sono stati articolati capitoli di prova sul punto), non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente) per il pagamento di imposte dovute da , e per gli Parte_1 Parte_2 Parte_3 immobili in discorso.
6.3. Per quanto concerne, invece, la richiesta di risarcimento del danno subito da
, il coniuge e i figli minori, e Parte_3 Parte_4 Persona_1 Per_2
, per il mancato godimento dell'immobile conseguente all'accertata impossibilità di
[...] normale fruizione e godimento dell'appartamento di loro proprietà e per le spese sostenute per l'utilizzo di strutture ricettive e per il pagamento di utenze, la richiesta deve essere accolta nei limiti che seguono.
Al riguardo, la S.C. ha definito che il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa pag. 24 della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 33645 del 15-11-2022 in motivazione).
Tale principio è stato ribadito ed è stato affermato che “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (Cass. civ., n. 14947 del 29-5-2023; Cass. civ., n.
8868 del 3-4-2025).
Ciò posto, nel caso di specie gli attori hanno dedotto un danno di tipo patrimoniale, rappresentato dall'impossibilità di godere, usufruire o locare l'immobile oggetto di causa, a causa delle sue condizioni di inagibilità.
Il pregiudizio lamentato trova riscontro nella istruttoria svolta, dalla quale è risultato incontroverso che gli attori si sono dovuti trasferire e lasciare l'appartamento in cui abitavano, prima dei crolli descritti e dei danni conseguenti subiti da esso, risultando la loro abitazione danneggiata ed essendo stato ordinato lo sgombero con l'ordinanza
Comunale 12/2021.
La richiesta, quindi, deve essere accolta solo in favore di , risultando Parte_3 proprietaria e nel godimento di fatto dell'immobile, al contrario degli altri comproprietari
(che non erano nel godimento di fatto dell'immobile) e dei suoi familiari (non comproprietari di esso).
In merito alla quantificazione del danno, può quindi farsi riferimento al valore locativo dell'immobile - che nella perizia di parte depositata dagli attori (in data 4-7-2022, a firma dell'architetto ) è stato indicato in quello di euro 750,00 mensile - tenuto Persona_5 conto delle caratteristiche dell'immobile, della sua ubicazione e metratura in euro 700,00 mensili.
Ne consegue che l'importo a tale titolo dovuto ammonta a complessivi euro 39.900,00
(euro 700,00 mensili per 57 mensilità da febbraio 2022 a novembre 2025).
pag. 25 A tale importo deve essere aggiunto quello di complessivi 12.500,00, liquidato all'attualità, per le somme sborsate per l'alloggio sino al mese di maggio 2021 (come da ricevute in atti) e per le ulteriori spese presuntivamente dovute sostenere.
6.4. , e hanno chiesto il Parte_1 Parte_2 Parte_3 risarcimento dei danni patrimoniali subiti per il mancato guadagno derivante dalla mancata locazione del locale commerciale (di cui al foglio 12, particella 334, sub 1) e/o del mancato godimento dell'immobile stesso da parte di “I Mercanti s.r.l.”, all'esito del venir meno del rapporto locativo decorrente dall'1-2-2021 per impossibilità della conduttrice di godere del bene per effetto della ordinanza di sgombero del n. 12 del 23-1-2021. Controparte_7
Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il debitore è tenuto al risarcimento del danno derivante dal suo inadempimento o per il ritardo;
risarcimento che deve comprendere così la perdita subita dal creditore - il c.d. danno emergente - come il mancato guadagno - il c.d. lucro cessante – in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Il danno risarcibile, pertanto, non è circoscritto alle perdite immediatamente patite, ma si estende anche al profitto che il creditore avrebbe potuto realizzare se avesse potuto utilizzare il bene o il servizio che il debitore non ha prestato, purché sussista un nesso di causalità tra l'evento e il danno di cui si chiede il risarcimento.
È altresì noto come tale disposizione si applica tanto in ipotesi di responsabilità cd.
“contrattuale” quanto, grazie al richiamo di cui all'art. 2056, c. 1 c.c., in ipotesi di responsabilità aquilana.
Ancora, rilevante appare il dettato dell'art. 2056, c. 2, c.c., che prevede che il lucro cessante venga valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Ciò non deve comportare una relevatio ab onere probandi quanto alla concreta esistenza del pregiudizio patrimoniale, riguardando il giudizio di equità un posterius logico, ossia l'entità di tale pregiudizio, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne l'esatta misura.
Ciò detto, è indubbio che gli attori abbiano subito un nocumento, dovuto all'impossibilità di stipulare un contratto di locazione-conduzione avente ad oggetto l'immobile in questione, dal momento che gli attori hanno provato il bene, prima dell'evento, era stato in precedenza locato ad uso commerciale a terzi (per un canone mensile di euro 3.500,00 con contratto del 29-5-2014 e poi di euro 3.600,00 con contratto del 24-9-2019, crescente nel corso degli anni); gli attori hanno, inoltre, prodotto contratto pag. 26 preliminare del 14-12-2020 da cui risulta che gli si erano obbligati di concedere in Parte_3 locazione l'immobile a “I Mercanti s.r.l.”, per il canone mensile di euro 5.500,00.
La convenuta ha contestato la domanda, producendo relazione investigativa a dimostrazione che la società “I Mercanti s.r.l.” non aveva intenzione di locare l'immobile, assumendo che nessun lavoro di adeguamento dei locali era stato fatto sebbene mancassero pochi giorni alla data di inizio del contratto (1-2-2021)
Tali argomentazioni non sono idonee a scalfire la prova del danno subito dagli attori, atteso che le circostanze risultanti dalla relazione investigativa sono meri indizi e la mancata esecuzione di opere di adeguamento non dimostra che gli attori non avessero la seria volontà di cedere in locazione l'immobile a terzi.
Sulla scorta di tali circostanze, risulta altamente probabile che, a causa dell'evento dannoso, che ha determinato l'indisponibilità dell'immobile, non hanno potuto cederlo in locazione e che non hanno percepito il canone relativo.
In ogni caso, occorre tener presente che nella specie ricorrono gli stessi presupposti descritti al precedente punto 6.3. che la giurisprudenza ha individuato per il riconoscimento del danno risarcibile in caso di mancato godimento di un immobile.
Pertanto, ricorrendo ad una valutazione inevitabilmente equitativa vertendosi in materia di lucro cessante, risulta equo riconoscere agli attori la somma di euro 192.000,00, ossia una somma pari ai canoni che avrebbe verosimilmente incamerato (di euro 4.000,00 mensili) per una durata di cinque anni, tenuto conto dell'ammontare del canone e della durata inferiore ad anni sei dei due precedenti contratti prodotti.
6.5. Alcuna somma può essere liquidata, in favore di , e Parte_3 Parte_4 dei figli minori, e , neppure a titolo di risarcimento del Persona_1 Persona_2 danno non patrimoniale per la allegata sofferenza interiore, patema d'animo e per il perturbamento psichico per gli improvvisi crolli del 20-1-2021 e per gli effetti ed eventi successivi, nonché per il danno morale ed esistenziale per lo stravolgimento delle vite e del normale svolgimento della vita familiare a seguito dello sgombero e per i danni derivanti dalla lesione del diritto di proprietà.
In punto di diritto, quanto alla prova del danno, va ricordato che grava sul creditore danneggiato dimostrare di aver subito, quale “conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento” (art. 1223 c.c.), una perdita patrimoniale (danno emergente), un mancato guadagno (lucro cessante) o un danno non patrimoniale (cioè una lesione di pag. 27 interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica); con la precisazione che quest'ultimo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è risarcibile solo nei seguenti casi: quando sussiste un fatto-reato (art. 185 c.p.) e negli altri casi stabiliti espressamente dalla legge;
quando sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza), e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass. civ., sez. un.,
26972/2008).
Il danno non patrimoniale, così come quello patrimoniale, quali danni-conseguenza, devono essere allegati e provati dall'attore, dovendo essere disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso (cd. danno-evento), non essendo ammissibile la sussistenza di danni “in re ipsa” (salvo il ricorso alla prova presuntiva, che comunque non esonera il danneggiato da una puntuale allegazione dei fatti da cui il giudice possa presuntivamente desumere la sussistenza di danni-conseguenza).
Se il danneggiato prova il danno - legato da un nesso di regolarità causale con l'inadempimento -, ma non è in grado di dare la prova del suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice, anche d'ufficio, secondo equità (art. 1226 c.c.).
Per quanto concerne il danno “esistenziale” o danno per le ripercussioni negative sulla serenità personale o danno da stress in generale, si ritiene che: non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella sola modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute che sia eziologicamente riconducibile al fatto illecito e documentalmente dimostrabile;
la categoria del c.d. danno esistenziale non ha ragione di esistere ed ove si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa deve ormai ritenersi illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua dell'art. 2059 c.c. nell'esegesi datane dalla giurisprudenza.
Tanto illustrato, nella specie, non è stata offerta alcuna prova della concreta esistenza di una lesione di valori costituzionalmente tutelati meritevole di risarcimento per effetto delle condotte addebitate ai convenuti.
pag. 28 7.1. Oltre agli importi sopra riconosciuti (di complessivi euro 294.237,21 in favore di
, e e di euro 52.400,00 in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3 di ), ai danneggiati va attribuita l'ulteriore somma di euro 30.274,70 in Parte_3 favore di , e e di euro 5.388,40 Parte_1 Parte_2 Parte_3 in favore di , a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il Parte_3 mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca dell'evento e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Pertanto, i convenuti devono essere condannati a corrispondere, in solido, in favore di
, e la somma di euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
324.511,91, e in favore di la somma di euro 57.788,40, oltre interessi legali Parte_3 ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
7.2. Avendo l'impresa appaltatrice richiesto di accertare la Controparte_2 graduazione della responsabilità dei responsabili, occorre graduare le colpe di costoro.
Invero, il Tribunale condivide la tesi giurisprudenziale secondo la quale “nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone (nel caso di specie, incidente stradale), il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso verso gli altri, o se comunque abbia chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso” (Cass. civ., sentenza n. 13063 del 16-5-2025).
Poiché l'evento è stato causato dalla esecuzione dei lavori posta in essere dalla impresa appaltatrice, i quali erano diretti dall'architetto , in mancanza di parametri che CP_3 giustifichino un diverso riparto di responsabilità, si ritiene che essi siano da ripartire in parti uguali tra costoro.
8. ha chiesto, in caso di condanna, di essere garantita e Controparte_2 manlevata da in forza del contratto assicurativo n. Controparte_4
109232648, polizza “Dinamica Plus Impresa”, in caso di condanna.
pag. 29 ha contestato la domanda eccependo che l'attività svolta Controparte_4 dalla assicurata in esecuzione del contratto di appalto di opere edili, sottoscritto in data 5-
4-2019, dalla con la società non era Controparte_2 Controparte_11 compresa nel rischio garantito dalla polizza.
Dall'art. 75 delle Condizioni Generali Assicurazione, risulta che la polizza, per la Sezione
RCT, è stata stipulata a copertura “…di quanto questi (assicurato) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa”.
La chiamata in causa ha sottolineato che dal contratto assicurativo erano esclusi i rischi della responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio di interventi edilizi strutturali, in fabbricati non occupati, che coinvolgano anche le strutture portanti dell'immobile; in particolare, dal contratto assicurativo risultava che era stato assicurato il seguente rischio: “266 - Manutenzione e riparazione di fabbricati senza interessamento di strutture portanti compresi lavori di rifinitura e di abbellimento, decorazioni di muti, soffitti ed infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazione di tappezzerie e posa in opera di pavimentazioni, escluse impermeabilizzazioni: effettuati in fabbricati occupati”.
Nella specie, invece, per come risultava dagli elaborati progettuali, dalla SCIA, dal contratto di appalto di opere edili e da tutta la documentazione in atti, alla
[...] sono stati appaltati i “lavori di manutenzione straordinaria (Pesante), Controparte_2 restauro e risanamento conservativo (Pesante) dell'immobile sito in Pompei (NA) alla via
Tenente Ravallese n. 2”, che comprendevano, demolizioni e ricostruzioni di travi, solai, muri portanti ecc. ovvero attività tutte comportanti il completo riassetto dell'immobile della committente.
Nello stesso modulo di Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA), presentato al
Comune di Pompei, ancora, evidenziata che era specificato quanto segue: in calce alla lettera c.1 “Qualificazione dell'intervento” che: sono “interventi edilizi soggetti a SCIA: interventi di manutenzione straordinaria “pesante” (riguardanti parti strutturali dell'edificio), di restauro e risanamento conservativo “pesante” (riguardanti parti strutturali dell'edificio) …” (cfr. doc. n. 3 ); a pag. 18 che gli interventi “consistono in: CP_1 sostituzione dei solai, consolidamento strutturale di fondazione, pareti, consolidamento pag. 30 pareti mediante l'inserimento di telai in cemento armato. Rifacimento divisori interni…”
(cfr. doc. n. 3 ); a pag. 18, nelle dichiarazioni del progettista Arch. CP_1 [...]
che “le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio CP_3
Attività in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento:
1.1 interventi di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del D.P.R.”.
L'eccezione è fondata.
I danni subiti dagli attori sono stati causati dall'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, da parte della appaltatrice, che hanno interessato anche le strutture portanti;
invero, erano previste, tra l'altro, “opere di consolidamento fondazione e tagli sulle murature per l'alloggiamento pilastri in c.a. ove necessario” (cfr. pag. 28 della c.t.u.).
Per cui la domanda di manleva non può essere accolta in quanto l'attività svolta non era tra quelle incluse nel rischio assicurato.
Ogni altra questione relativa a tale richiesta resta assorbita.
9. ha chiesto, in caso di condanna, di essere garantita e manlevata Controparte_3 da in forza della polizza assicurativa n. 105005468, in caso Controparte_4 di condanna.
Ha inoltre sottolineato che, in caso di condanna, occorre tener conto che la polizza
“Tutela professione area progettuale edile” n. 10500546 prevede: la limitazione dell'impegno assicurativo della Compagnia alla sola quota parte di responsabilità eventualmente attribuita all'Arch. , senza vincolo di solidarietà con le Controparte_3 altre parti (art. 1.8 - “Vincolo di solidarietà” delle Condizioni Generali di Assicurazione); un massimale pari ad 1/3 del massimale RCT indicato in polizza, per sinistro ed anno assicurativo e, quindi, nel limite massimo di Euro 333.333,33 (“Condizione Aggiuntiva B -
Attività previste dai D.lgs 626/94 e 494/96” delle Condizioni Particolari di Polizza); uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 5.000,00 (“Condizione
Aggiuntiva B - Attività previste dai D.lgs 626/94 e 494/96” delle Condizioni Particolari di
Polizza); l'esclusione dalla copertura di tutti i danni non patrimoniali (cfr. art. art. 1
Condizioni Particolari di Polizza); l'applicazione di tutti i limiti del massimale e/o sottomassimale di polizza e delle franchigie/scoperti di polizza.
La chiamata in causa si è opposta alla domanda, eccependo l'assenza di copertura assicurativa per il sinistro de quo sensi dell'art. 1.6 - “Rischi esclusi dall'assicurazione” delle
Condizioni Generali di Polizza n. 105005468, in base alla quale, a delimitazione dell'oggetto pag. 31 dell'assicurazione, era stato convenuto che “l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni derivanti da: …k) inosservanza di quanto previsto dal D.lgs 626 del
19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni”;
L'assicurato ha contestato tale rilievo, evidenziando che nella polizza sono espressamente pattuite e richiamate le seguenti due estensioni di garanzia: 1) -condizione aggiuntiva A) “relativa ai Danni alle opere” (di cui all'art. 19 lettera X delle Condizioni
Generali di Assicurazione Mod. 11.14 - Ed. 12/2019); 2) -condizione aggiuntiva B) “relativa alle attività previste dal Dlgs. 626/1994 e Dlgs 494/1996 (entrambe sostituiti dal D. lgvo n.
81/2008) (di cui all'art. 19 lettera K delle Condizioni Generali di Assicurazione Mod. 11.14 -
Ed. 12/2019).
Ne consegue, che l'eccezione di inoperatività deve essere respinta, atteso che – per quanto evidenziato - l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali ed i danni derivanti da esercizio delle attività e figure professionali previste dai Decreti Legislativi 19 settembre 1994 n. 626 e 14 agosto 1996 n. 494.
Pertanto, in accoglimento della domanda di manleva, tenuto conto dei limiti assicurativi evidenziati, la chiamata in causa deve essere condannata a manlevare l'assicurato per tutti quanto dovuto in favore degli attori escluso lo scoperto del 10 %.
10. Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, tra gli attori e i convenuti soccombenti, queste devono essere compensate per la metà, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e seguono per la restante parte il regime della soccombenza e si liquidano – in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c.
– di ufficio, con applicazione dei parametri medi disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 260.000,01 ad euro
520.000,00: fase studio, euro 3.544,00; fase introduttiva, euro 2.338,00; fase istruttoria: euro 10.411,00; fase decisoria, euro 6.164,00. Il tutto ridotto della metà), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
La compensazione nella misura della metà è dovuta al fatto che le domande proposte dai tre comproprietari dell'immobile danneggiato sono state in parte accolte mentre le pag. 32 ulteriori proposte dal nucleo familiare di sono state respinte salvo una, Parte_3 accolta in favore della sola comproprietaria dell'immobile.
L'importo complessivo deve essere aumentato del 60%, ai sensi dell'art. 4 comma 2
d.m. 55/2014, avendo il difensore assistito tre diversi attori aventi diverse pretese.
Invero, “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 10367 del 17-4-2024; Cass. civ., ordinanza n. 24592 del 5-9-2025; Cass. civ., ordinanza n. 28396 del 27-10-2025).
Per quanto riguarda il resto, in applicazione del regime della soccombenza (art. 91
c.p.c.), tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, le spese di lite vanno poste: a carico degli attori nei confronti della convenuta a carico di Controparte_1 [...] nei confronti di e, infine, a carico di Controparte_2 Controparte_4 quest'ultima nei confronti di , con applicazione dei parametri minimi Controparte_3 disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13-8-2022, (scaglione di riferimento, da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00: fase studio, euro 1.772,00; fase introduttiva, euro 1.169,00; fase istruttoria: euro 5.206,00; fase decisoria, euro 3.082,00), da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va rammentato che, in applicazione del criterio del “disputatum”, questo è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è
pag. 33 rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. civ., ordinanza n. 13145 del 17-5-
2025).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della e Controparte_2 [...]
, in solido. CP_3
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
, , , questi ultimi in
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio e quali esercenti responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1 Per_2
, nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra Controparte_4 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda e dichiara in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., e , corresponsabili dei danni riconosciuti Controparte_3 in favore degli attori nella misura del 50 % ciascuno;
C in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2 Controparte_2
, al pagamento, in solido, in favore di , Controparte_3 Parte_1 [...]
e - per i danni di cui ai punti 6.1. e 6.4. della motivazione Parte_2 Parte_3
- della somma di euro 324.511,91, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1
c.c. dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2
, al pagamento, in solido, in favore di - per i danni di Controparte_3 Parte_3 cui al punto 6.3. della motivazione -, della somma di euro 57.788,40, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
D) rigetta per il resto le domande proposte dagli attori;
E) accoglie la domanda di manleva e per l'effetto condanna Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne
[...] Controparte_3 da tutto quanto dovuto in favore degli attori escluso lo scoperto del 10 %;
F) rigetta la domanda di manleva proposta da in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., nei confronti di in persona Controparte_4 del legale rappresentante p.t.;
pag. 34 G) compensa le spese processuali per la metà e condanna in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., e , in solido, al pagamento Controparte_3 della residua parte in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, che liquida in euro 272,50 per esborsi ed euro 17.956,60 per compenso
[...] professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Angelantonio Imperatore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
H) condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, questi ultimi in proprio e quali esercenti responsabilità genitoriale sui minori
[...]
e , in solido, al pagamento delle spese processuali Persona_1 Persona_2 in favore di in persona del legale rappresentante p.t., che Controparte_1 liquida in euro 11.229,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie,
i.v.a. e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore degli avvocati Fabio Barba ed Enrico
Alfano, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
I) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese processuali in favore di in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 11.229,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
J) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_4 pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida in euro Controparte_3
11.229,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Carmine IO, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
K) pone le spese di c.t.u., definitivamente a carico di in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., e , in solido. Controparte_3
Torre Annunziata, 1° dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 35