Decreto cautelare 30 luglio 2022
Ordinanza cautelare 13 settembre 2022
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Di Giovanni e Fabrizio Colasurdo, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria locale di ES, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Bigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di ES, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L’Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
Comune di Montesilvano (PE), non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L’Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento n. 1 del 1° luglio 2022 dell’ASL di ES di chiusura immediata dell’attività di preparazione di alimenti e bevande e dell’utilizzo del locale autoclave come deposito alimentare;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di ES e dell’A.S.L. di ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 il dott. RE VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1.- Impugnava la ricorrente il provvedimento di chiusura immediata, con cui l’A.S.L. di ES, Dipartimento di prevenzione, UOC Igiene degli alimenti e della nutrizione, ha disposto la sospensione, ex art. 138, comma 2, lett. h) , Regolamento UE n. 625/2017, dell’attività di preparazione degli alimenti, con il divieto di utilizzo del locale autoclave quale deposito alimentare, relativo alla struttura a carattere comunitario per accoglienza minori -OMISSIS-
In fatto, deduceva di svolgere il servizio educativo-assistenziale, con il compito di accogliere minori in stato di difficoltà, senza erogare servizi sanitari; indi, lamentava di aver subito in data 27 giugno 2022 un’ispezione ordinaria, ai sensi dell’art. 9 legge 4 maggio 1983, n. 183, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; conseguiva l’intervento dei NAS Carabinieri e del Dipartimento di prevenzione dell’A.S.L., che riscontrava anomalie amministrative, d’igiene e di sicurezza degli ambienti; all’esito di ulteriori riscontri amministrativi, seguiva il provvedimento di sospensione immediata, ex art. 138, comma 2, lett. h), Reg. UE n. 625/2017.
In diritto, censurava i vizi di seguito così riassumibili: violazione degli artt. 3, 12 e 14 della legge reg. 4 gennaio 2005, n. 2 (“Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona”), dell’art. 21- septies legge n. 241/1990, dell’art. 138, comma 2, Reg. UE n. 65 del 2017; dell’art. 6 Reg. UE n. 852 del 2004; dell’art. 2, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché la nullità per difetto assoluto di attribuzione; eccesso di potere per carenza e/o sviamento di potere, ingiustizia grave e manifesta, illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto istruttorio; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di logicità ed adeguatezza dell’azione amministrativa.
2.- Si costituiva l’intimata A.S.L., la quale contestava funditus le tesi avverse e depositava gli atti del procedimento; altresì si costituiva solo formalmente il Ministero della difesa.
3.- La domanda cautelare veniva respinta, data la precaria situazione igienico-sanitaria, in cui versano i locali della struttura, come evidenziata anche dalla documentazione fotografica versata in atti dagli organi del NAS Carabinieri intervenuti.
4.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica di smaltimento, dopo breve discussione in forma telematica, la causa veniva introitata in decisione.
5.- Il ricorso è infondato.
La comunità -OMISSIS-non è una semplice casa-famiglia, ma è una struttura a carattere comunitario e, in quanto tale, deve rispondere dei requisiti previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, ovverosia dal regolamento che ha definito i " Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 " e, in particolare, quelli di cui all’Allegato A
Peraltro, l’autorizzazione rilasciata dalla Città di Montesilvano, atto n. 2 adottata in data 26.6.2000 prot. n. 33735, è stata espressamente subordinata ad una valutazione igienico-sanitaria dell’A.S.L. Inoltre, va ricordato che, nelle strutture inquadrabili quali “casa famiglia”, il limite massimo di utenti è fissato in n. 6, mentre, nel caso di specie sono presenti n. 9 utenti.
Pertanto, la struttura non può essere considerata una mera “casa famiglia”. La struttura in questione deve esser invece ricondotta all’interno della categoria delle strutture a carattere comunitario, soggette dunque ad autorizzazione e a NIAs (notifica di inizio attività), nel rispetto e in applicazione delle disposizioni di cui al citato D.M. 308/2000 e del regolamento UE n. 852 del 2004.
Invero, l’A.S.L. di ES, Dipartimento di prevenzione, ha disposto la “ la chiusura immediata dell'attività di preparazione di alimenti e il divieto di utilizzo del locale autoclave quale deposito alimentare lino all'ottemperanza delle disposizioni impartite e comunque all'esito di sopralluogo-verifica del Servizio procedente per l’eventuale revoca del presente provvedimento ”, ex art. 138, co. 2, Reg. UE n. 625/2017, relativo alla struttura a carattere comunitario per accoglienza minori-OMISSIS-, per accertata “ non conformità alla normativa vigente relativamente allo stato di igiene del locale cucina e del locale autoclave, impropriamente adibito a deposito alimentare, nonché la mancata presentazione della NIAs ai sensi del Reg. (CE) 852/2004, così come descritto nel Verbale di ispezione del 29/0&/2022 in Vs. possesso ”.
L’art. 138 (Azioni in caso di accertata non conformità) del Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 “relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti […]” prevede che: “ 1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti: a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l’origine e l’entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell’operatore; e b) adottano le misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi. […] / 2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti adottano ogni provvedimento che ritengono opportuno per garantire la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, tra cui i seguenti: […] h) dispongono l’isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali; i) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza. / 4. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico degli operatori responsabili ”.
La funzione ispettiva della Provincia di cui alla legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2005, n. 2 non esclude la potestà di controllo degli organi dello Stato (NAS Carabinieri) e degli organi dell’ASL.
La struttura in parola ha evidenziato illo tempore tutte le carenze come indicate nei verbali redatti da pubblici ufficiali e nel provvedimento finale adottato, che peraltro ha disposto la misura mitior della sola sospensione dell’attività.
Non trapelano dall’azione amministrativa alcun vizio d’illegittimità tra quelli contestati.
6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va nel complesso respinto.
7.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore dell’A.S.L.; spese compensate per il Ministero costituito, che non ha articolato specifiche difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di ES (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’ASL di ES, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge. Spese compensate per il Ministero della Difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI BA AV, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
RE VA, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RE VA | RI BA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.