Ordinanza cautelare 12 gennaio 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 30/04/2026, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02794/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7272 del 2025, integrato da motivi aggiunti, in relazione alla procedura CIG B6D0D9EA59, proposto da Servizi Ecologici Portuali Napoli S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore , in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.t.i con la designata mandante Trirena S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’Avv. Riccardo Paparella e dall’Avv. Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
nei confronti
R.T.I. costituendo tra Ecoffice S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , in qualità di mandataria e Garbage Ancona S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , in qualità di mandante, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Abbamonte e dall’Avv. Eduardo Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia ovvero pronuncia di altra idonea misura cautelare, dei seguenti provvedimenti:
- quanto al ricorso principale ed ai motivi aggiunti depositati il 26 febbraio 2026:
- della Delibera di Aggiudicazione n.354/2025 a firma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, comunicata in data 28 novembre 2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, relativo alla “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 108 e 110 per l’affidamento del Servizio di Raccolta dei rifiuti portuali prodotti nelle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale comprendente i porti di Napoli, NO e Castellammare di Stabia” (CIG: B6D0D9EA59);
- della nota ADSP di comunicazione dell’aggiudicazione Registro Ufficiale.U.0032504 del 28 novembre 2025;
- dei verbali di gara, tutti considerati e ivi inclusi il verbale di seduta riservata del 07/11/2025 con cui la Commissione Giudicatrice ha ritenuto congrue le giustificazioni rese dal RTI controinteressato, nonché i verbali di ammissione alla gara e di formazione della graduatoria finale;
- della nota del RUP prot. n. 28394 del 22/10/2025, nella parte in cui ha limitato la richiesta di chiarimenti ad alcuni profili, omettendo di rilevarne altri di palese criticità, e del conseguente giudizio positivo di congruità;
- ove occorra, del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto, nella parte in cui fossero interpretati in senso ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.
e per la declaratoria
di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per il conseguente subentro del RTI ricorrente nell’appalto, ovvero, in via subordinata, per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno per equivalente.
- quanto al ricorso incidentale depositato il 29 gennaio 2026:
- dei verbali di gara del "Servizio di Raccolta dei rifiuti portuali prodotti nelle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale comprendente i porti di Napoli, NO e Castellammare di Stabia" - segnatamente di: 1. seduta del 07.07.2025; 2. II seduta del 22.07.2025; 3. III seduta del 25.07.2025; 4. IV seduta del 07.11.2025 per la parte in cui non preveda all’esclusione della ricorrente principale; per la parte e le ragioni di cui ai motivi di diritto che seguono;
- in via tuzioristica, se ed in quanto possa occorrere, dell’art. 7.3 del Disciplinare di gara e dell’art. 4.1 Capitolato Speciale d’Appalto, nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso che la iscrizione nel Registro Galleggianti della Capitaneria di Porto dei mezzi nautici (n. 1 mezzo nautico abilitato per il Porto di Castellammare di Stabia e n. 2 mezzi nautici per il Porto di Napoli e NO) costituisca requisito che l’Operatore Economico deve possedere al momento della presentazione della offerta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresa la FAQ n. 5 del 03.06.20225 ove interpretata nel senso che la iscrizione nel Registro Galleggianti della Capitaneria di Porto dei mezzi nautici (n. 1 mezzo nautico abilitato per il Porto di Castellammare di Stabia e n. 2 mezzi nautici per il Porto di Napoli e NO) costituisce requisito di partecipazione che l’Operatore Economico deve possedere al momento della presentazione della offerta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e del R.T.I. controinteressato;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla società Ecoffice S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa ER CO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. – Con ricorso notificato e depositato il 23 dicembre 2025, la società ricorrente – seconda classificata (con punti 87,183) nell’ambito della procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n.36/2023, per l’affidamento del “Servizio di Raccolta dei rifiuti portuali prodotti nelle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale comprendente i porti di Napoli, NO e Castellammare di Stabia” (CIG: B6D0D9EA59), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e bandito dall’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – premessa la propria qualità di gestore uscente del servizio relativamente al Porto di Napoli e dedotto di aver partecipato alla gara quale mandataria del gruppo del costituendo R.t.i con la designata mandante Trirena S.r.l., a sua volta assegnataria uscente per il Porto di NO, deduceva, allegando documentazione a sostegno, che:
- con nota prot. n.28394 del 22 ottobre 2025, il R.U.P. aveva avviato, prima dell’aggiudicazione, una verifica di congruità dell’offerta del R.T.I. primo classificato (con punti 91,976), rilevando che “il Piano Economico finanziario, posto a corredo dell’offerta economica, non riporta dettagli descrittivi utili a valutare l’affidabilità e la sostenibilità dell’offerta complessiva”; “nel dettaglio, l’Autorità Portuale aveva sollecitato specifici chiarimenti, tra cui l’allegazione di “una dettagliata relazione descrittiva dei criteri utilizzati nella determinazione delle singole voci del PEF. La relazione dovrà, in particolare, chiarire l’applicazione del ribasso agli importi posti a base di gara in relazione alla quantificazione della voce 'ricavi da commessa' in quanto, prima facie , parrebbe non coerente con l’applicazione dei ribassi stessi agli importi posti a base di gara”;
- ancora, erano stati chiesti chiarimenti in ordine ai criteri di quantificazione dei costi della manodopera, che apparivano discostarsi da quelli stimati dalla Stazione Appaltante unitamente all’analisi dettagliata dei costi derivanti dalle migliorie proposte in sede di offerta tecnica;
- con nota del 4 novembre 2025, il R.T.I. controinteressato aveva fornito le proprie giustificazioni;
- in tale sede, l’operatore economico aveva ammesso espressamente la presenza di un errore nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) allegato all’offerta economica, affermando: “In realtà, la Stazione Appaltante, ha rilevato propriamente questa discrasia al P.E.F. allegato, d’altronde la stessa deriva da un non corretto riporto di formule nei fogli di calcolo prodromici (modelli di foglio informatico excel) utilizzati per la formazione del prospetto finale allegato dalla Scrivente. Trattasi di mero errore formale di riporto dati numerici che in questa relazione verranno indicati correttamente”; l’aggiudicatario, quindi, non si era limitato a giustificare i dati originariamente presentati, ma procedeva a fornire nuove tabelle contenenti valori dei “Ricavi da commessa” differenti rispetto a quelli indicati nel P.E.F. allegato in sede di gara;
- nella seduta riservata del 7 novembre 2025, la Commissione di Gara aveva esaminato la documentazione integrativa e ritenuto, all’unanimità, “accoglibili le giustificazioni trasmesse” e “congrua l’offerta economica formulata in sede di gara”; nel verbale si era dato atto che la relazione “chiarendo persino un errore, rilevato dalla Commissione, specificatamente per quello che riguarda la voce 'ricavi da commessa' del Piano Economico Finanziario” è da ritenersi “sufficientemente esaustiva”;
- sulla base di tale valutazione, con Delibera del Presidente n.354 del 24 novembre 2025 – trasmessa il successivo 28 novembre 2025 – era stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del R.T.I. Ecoffice S.r.l. – Garbage Ancona S.r.l.
2. - Tanto premesso in fatto, la ricorrente impugnava, unitamente agli atti della procedura, l’aggiudicazione da ultimo menzionata, articolando, a sostegno, quattro motivi di censura, con cui, premettendo che “i chiarimenti […] muovono le mosse da un grave e rilevante errore nella stima dei ricavi al netto dei ribassi offerti e prospettano stime dei costi e degli ammortamenti platealmente inferiori a quelli documentalmente prodotti dal medesimo R.t.i., sì da inferirne la comprova della formulazione di un’offerta in significativa e irrimediabile perdita”, rilevava: 1) l’assenza del requisito in capo all’aggiudicataria, da possedere a pena di esclusione, di cui al par. 7.3 del Disciplinare di gara, i.e. della dichiarazione (mediante Allegato 9) relativa alla disponibilità (e relativo titolo) dei mezzi ivi indicati, con specifico riferimento a “n. 2 Mezzo nautico per i Porti di Napoli e NO abilitato alla navigazione nazionale locale mediante iscrizione nel Registro Galleggianti della Capitaneria di Porto”, posto che da accertamenti effettuati “I due mezzi nautici destinati ai porti di Napoli e NO risultavano essere imbarcazioni ancora “in costruzione” e, pertanto, non erano - e non sono - né “abilitati alla navigazione” né, conseguentemente, iscritti nel “Registro Galleggianti della Capitaneria di Porto”; tale circostanza sarebbe stata rilevante anche ai fini della configurabilità della “fattispecie espulsiva di cui al combinato disposto degli epigrafati artt. 95 (comma 1 lettera e), 98 (comma 3 lettera b) e 96 (comma 15) del d. lgs. n.36/2023, in relazione all’art.7.6 del Disciplinare, per aver reso false informazioni che hanno inevitabilmente influenzato la S.A. nel non provvedere all’immediata esclusione e addirittura pervenire all’aggiudicazione del servizio, omettendo la doverosa segnalazione all’ANAC”; 2) l’anomalia ed insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, in quanto fondata su una “rappresentazione dei ricavi e dei costi manifestamente erronea e irrealistica”, sotto i distinti profili: 2.1.) della sovrastima dei ricavi per erronea interpretazione della disciplina sul costo della manodopera (“ha errato nel non applicare la percentuale di ribasso offerta anche alla componente relativa al costo della manodopera. E ciò, in violazione, tra l’altro, dell’art. 3 del C.S.A., il quale ha espressamente previsto che "L'importo del Servizio a carico dell’AdSP TC (A) corrisponde a € 2.258.851,06 annue al loro del ribasso d'asta che verrà offerto dal Concorrente sul suddetto importo COMPRENSIVO dei costi della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso […] L'aver considerato l'importo della manodopera come un ricavo fisso e non intaccato dal ribasso ha portato l’aggiudicatario a sovrastimare i ricavi totali”; 2.2.) dell’omesso computo dei costi relativi all’ammortamento dei mezzi nautici; 2.3.) dell’omesso computo dei costi per il noleggio; 2.4.) della sottostima del costo del personale e conseguente rideterminazione secondo legge; 3) la violazione dei principi di immodificabilità e segretezza dell'offerta. violazione della par condicio tra i partecipanti; 4) l’illegittima attribuzione di un punteggio premiante per l’offerta tecnica, sotto il profilo dei mezzi tecnici a disposizione.
3.- Si costituivano in giudizio la Stazione appaltante (2 gennaio 2026) ed il controinteressato (3 gennaio 2026), quest’ultimo depositando documenti (3- 5 gennaio 2026). Il 5 gennaio 2026, l’Amministrazione resistente ed il RTI controinteressato depositavano memoria. La SA depositava anche documenti.
4. – In esito alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 121 del 12 gennaio 2026, era respinta l’istanza di tutela cautelare, con contestuale fissazione dell’udienza pubblica al successivo 9 aprile 2026.
5. - Il 29 gennaio 2026 la controinteressata depositava ricorso incidentale, impugnando gli atti di gara nella parte in cui non avevano disposto l’esclusione della ricorrente per: a) non aver presentato il Progetto di riassorbimento del personale che andava allegato all’Offerta Tecnica, quale elemento costitutivo della stessa; b) non aver dimostrato, al momento della presentazione della offerta, il possesso della dotazione minima di mezzi richiesta dalla normativa di gara; in particolare, dei “ventuno Automezzi a noleggio” di cui al Contratto di Locazione Autoveicoli senza Conducente stipulato in data 24 giugno 2025 con il locatore ECO SERVICE S.p.A.; c) inidoneità di una delle tre imbarcazioni offerte in gara a svolgere il servizio; d) insostenibilità, sotto vari profili, dell’offerta (sottostima dei costi di noleggio degli automezzi; sottostima del costo del personale). La ricorrente incidentale impugnava quindi, in via subordinata, gli atti di gara (artt. 7.3 del Disciplinare di gara e 4.1 del Capitolato Speciale di Appalto), laddove interpretati (come ritenuto dalla ricorrente principale con il primo motivo di ricorso) nel senso di individuare, quale requisito di partecipazione (anziché di esecuzione), l’iscrizione dei natanti utilizzati per l’esecuzione dell’appalto nel Registro Galleggianti della Capitaneria di Porto.
6. – Il 26 febbraio 2026 la ricorrente depositava motivi aggiunti, evidenziando, a sostegno delle argomentazioni di cui al ricorso principale, l’omessa ulteriore considerazione di “una voce di costo essenziale, certa e direttamente funzionale all'espletamento del servizio: i canoni per la concessione di beni demaniali marittimi (uffici, capannoni e specchi d'acqua) indispensabili per l'allestimento del cantiere e per la gestione operativa delle attività portuali” (ulteriori costi per €.71.873,44).
7. – In vista dell’udienza pubblica (6 marzo, 16 e 17, 18 e 19 marzo 2026), le parti depositavano documenti e memorie (20, 23, 24 e 27 marzo 2026).
8. – All’udienza pubblica dell’8 aprile 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
9.- Vengono all’esame del Collegio gli atti della procedura aperta indetta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n.36/2023, per l’affidamento del “Servizio di Raccolta dei rifiuti portuali prodotti nelle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale comprendente i porti di Napoli, NO e Castellammare di Stabia” (CIG: B6D0D9EA59), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; atti impugnati dalla seconda classificata con punti 87,183 (già gestore uscente del servizio relativamente al Porto di Napoli) quale mandataria del gruppo del costituendo r.t.i con la designata mandante Trirena S.r.l., (già gestore uscente Servizi Ecologici Portuali Napoli S.r.l.) ed in via incidentale dalla controinteressata Ecoffice S.r.l., mandataria del R.T.I. costituendo con Garbage Ancona S.r.l. nonché aggiudicataria e prima classificata con punti 91,976.
10. – In tali termini sinteticamente riepilogato il thema decidendum (e rinviando, per una più analitica ricostruzione, alla trattazione dei singoli motivi di ricorso, di cui infra ), “considerato che sia il ricorso principale che quello incidentale contengono cause reciprocamente escludenti, si impone, in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali, la prioritaria trattazione del gravame principale poiché mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale (in termini, tra le più recenti, Cons. Stato sez. V, 3 marzo 2022, n.1536) […]. Ciò in coerenza anche con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza 5 settembre 2019 (causa C-333/18) secondo cui “l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi”. (cfr., ex plurimis , T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18/06/2024, n. 12448; vd. anche T.A.R. Roma Lazio sez. V, 13/06/2024, n. 11928; TAR Roma, nn. 16401/2023, 6258/2023, 5663/2023, TAR Napoli, n. 4723/2023).
10.1. - Si procede dunque con l’esame del ricorso principale, per come integrato dai motivi aggiunti depositati il 26 febbraio 2026.
10.2.- Orbene, con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’assenza, in capo all’aggiudicataria, del requisito, in tesi da possedere a pena di esclusione (e rilevante anche ai fini dell’ipotesi escludente di cui agli artt. 95, comma 1 lettera e), 98, comma 3 lettera b) e 96, comma 15 del d. lgs. n.36/2023), di cui al par. 7.3 del Disciplinare di gara, i.e. della dichiarazione (mediante Allegato 9) relativa alla disponibilità (e relativo titolo) dei mezzi ivi indicati, con specifico riferimento a “n. 2 Mezzo nautico per i Porti di Napoli e NO abilitato alla navigazione nazionale locale mediante iscrizione nel Registro Galleggianti della Capitaneria di Porto”, posto che da accertamenti all’uopo effettuati “I due mezzi nautici destinati ai porti di Napoli e NO risultavano essere imbarcazioni ancora “in costruzione” e, pertanto, non erano - e non sono - né “abilitati alla navigazione” né, conseguentemente, iscritti nel “Registro Galleggianti della Capitaneria di Porto”. Il motivo, nei termini ora riportati, non convince. Occorre anzitutto rilevare che a quanto consta dagli atti di causa ed in effetti non contestato dalla ricorrente nelle successive difese, i mezzi controversi, al momento della presentazione delle offerte, non solo erano esistenti e nella disponibilità dell’aggiudicataria, ma, muniti del certificato RINA (certificato di sicurezza) e del certificato di navigabilità a febbraio 2023, erano altresì, per come si legge chiaramente nel contrato prodotto in atti “in mare presso il cantiere CPN di Ancona” e “pronti per l’immatricolazione”, i.e. pronti per l’iscrizione presso il Registro della Capitaneria di Porto, che determina, come noto, l’attribuzione di un numero identificativo dell’unità e, per l’effetto, la sua legittimazione all’utilizzo operativo (vd. contratto di vendita e documentazione allegata, all. 15 dep. 5 gennaio 2026). L’affermazione che i mezzi fossero ancora in costruzione è pertanto smentita per tabulas . Quanto, invece, alla mancanza dell’ iscrizione dei natanti nel Registro della Capitaneria di Porto al momento della presentazione dell’offerta (pacifica, in quanto ottenuta dalla controinteressata solo nel 2026, pendente il presente giudizio) e che la ricorrente riconduce alla carenza di un requisito di partecipazione con efficacia escludente in capo all’aggiudicataria e non anche ad un requisito di esecuzione, come invece ritenuto dalla SA e dalla stessa controinteressata, va anzitutto richiamata la distinzione, in via generale, tra i “requisiti di partecipazione” ed i “requisiti di esecuzione”: come noto, i primi “attengono all’operatore economico e sono necessari per accedere alla procedura di gara, mentre i requisiti di esecuzione attengono all’oggetto dell’appalto, rilevando quanto alle modalità di esecuzione del servizio ed agli obiettivi che con esso persegue la Stazione appaltante. Tra i requisiti di esecuzione vanno collocati gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio così distinguendoli dai primi, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità ( ex art. 80, D.Lgs. n. 50 del 2016) e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione ( ex art. 83, D.Lgs. n. 50 del 2016) […] merita evidenziare che i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, Sez. III, 20-10-2024, n. 8443). Tanto chiarito osserva anzitutto il Collegio che la parte del punto 7.3. del Disciplinare (quarto capoverso) indicata dalla ricorrente e che richiama per esteso il paragrafo 4.1. del Capitolato Speciale d’Appalto, non qualifica espressamente come “di partecipazione” l’iscrizione nel Registro, né la sua assenza viene menzionata, expressis verbis , ai fini di una possibile esclusione. Tali elementi di segno negativo, unitamente ad una lettura sistematica della norma che, al capoverso immediatamente precedente identifica chiaramente i requisiti di cui al “Capitolato Speciale, al paragrafo 4” come “requisiti di esecuzione che l’aggiudicatario dovrà dimostrare di possedere alla data di avvio del servizio”, inducono a ritenere che, ed a dispetto dell’operato rinvio al par. 4.1. del CSA, all’atto della partecipazione, non potesse che essere richiesto – come in effetti avvenuto ed accertato in capo all’aggiudicataria – che le ditte avessero la disponibilità dei mezzi minimi indicati dal capitolato, non necessariamente immatricolati, non rivenendosi in effetti indici idonei a far traslare un requisito naturaliter esecutivo (quale è, all’evidenza, l’iscrizione nel Registro della Capitaneria o “immatricolazione” che logicamente attiene alla concreta operatività dei mezzi), nel novero dei requisiti di partecipazione, per di più a pena di esclusione. Del resto, indici di una connotazione operativa dell’Iscrizione nel Registro si rinvengono nella stessa giurisprudenza citata da parte ricorrente (T.A.R. Toscana – Firenze, sez. I n. 580 del 18 aprile 2017), laddove si afferma che “L’iscrizione nel registro italiano è, in conclusione, funzionale a sottoporre l’imbarcazione alla specifica normativa dello Stato italiano, la quale rileva ai fini dell’esecuzione dell’appalto de quo ”. Il primo motivo di ricorso si palesa pertanto infondato e va respinto.
10.3. – Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce, in sintesi, l’inattendibilità, sotto vari profili, dell’offerta del RTI aggiudicatario, tenuto conto, in primis che quest’ultimo, “nel calcolare i propri ricavi di commessa, [avrebbe] errato nel non applicare la percentuale di ribasso offerta anche alla componente relativa al costo della manodopera”: tale circostanza avrebbe infatti comportato una sovrastima dei ricavi. La doglianza si assesta, in effetti sul fatto che l’offerta dell’aggiudicataria – contrariamente all’impostazione da ultimo emersa nella giurisprudenza amministrativa, in ragione della rinnovata disciplina in materia dettata nel Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n. 36 del 2023 – avrebbe escluso dal ribasso i costi della manodopera. Il motivo, in tali termini riassunto, non merita accoglimento. Premesso che “il giudizio di congruità [dell’offerta], espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, restando preclusa una autonoma rimodulazione delle voci di costo e una verifica sostitutiva sulla sussistenza dell'anomalia”, (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sentenza, 23/03/2026, n. 5378), osserva il Collegio che i recenti e citati approdi della giurisprudenza amministrativa, peraltro ancora non univoci, non sono infatti in grado di elidere il dato dirimente ed oggettivo – specificato dall’Amministrazione nelle proprie difese e riscontrato in atti - per cui è stata la stessa legge di gara (Disciplinare di gara, p. 12, art. 4 e art. 3, C.S.A.) a specificare che il costo della manodopera non fosse soggetto a ribasso, sicché nessun rilievo può essere mosso all’Amministrazione per non aver escluso dalla procedura la controinteressata (così come le altre partecipanti, inclusa la ricorrente, che si sono adeguate, senza tempestiva contestazione delle relative clausole), tenuto conto dei parametri contenuti nella lex specialis (e che la ricorrente, di fatto, nello sviluppare i diversi conteggi alla base della censura, in chiave sostitutiva rispetto alle valutazioni della S.A., omette del tutto di considerare).
10.4. – Quanto al mancato computo dei costi di ammortamento dei mezzi nautici, con significativo decremento dei ricavi, richiamati i limiti del giudizio di questo giudice amministrativo in ordine alle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione di cui al paragrafo precedente (cui, per brevità si rinvia), osserva invece il Collegio che – tenuto conto del fisiologico utilizzo pluriennale e nell’ambito di diverse commesse dei mezzi impiegati, per come ragionevolmente argomentati e documentati dalla controinteressata e dall’Amministrazione nelle rispettive difese – non possano ravvisarsi indici di illogicità e/o irragionevolezza nel complessivo giudizio di attendibilità operato dalla S.A., tanto più in considerazione dell’evidente arbitrarietà del computo, in proposito operato dalla ricorrente, con applicazione dei “principi contabili ordinariamente adottati per tale tipologia di beni strumentali, che prevedono una aliquota di ammortamento pari al 20% annuo del costo storico, il costo di ammortamento è pari a euro 140.000,00 annui” e con rinvio a disposizioni di natura e rilievo prettamente fiscale (conteggi, anche in questo caso, operati con finalità sostitutiva del giudizio dell’Amministrazione).
10.5. – Considerazioni analoghe devono svolgersi con riferimento ai costi di noleggio (in ipotesi non computati o computati parzialmente) e relativi ad uno dei due “autoveicoli per trasporto specifico per rifiuti urbani con portata min. 5000 kg, n. 1” (targa GR503DJ euro 6/E), ai due mezzi targati GK615PJ eGH494DH (con omissione di costi per complessivi euro 40.800,00 ed euro 84.000,00) ed ai costi per il noleggio di n. 2 canaljet per lavaggio professionale, (con omissione, quantomeno, di canoni per euro 11.600). La censura – in disparte ogni ulteriore considerazione - non convince, avendo preso a riferimento, per come evidenziato dalla SA nelle proprie difese, la dichiarazione di disponibilità presentata dall’aggiudicataria ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione e non anche il PEF (documento, come noto, da porsi al centro della valutazione di equilibrio e sostenibilità dell’offerta, in quanto contenente la quantificazione e articolazione dei costi rilevanti ai fini dell’esecuzione del servizio in concreto).
10.6. – Quanto alla ritenuta sottostima del costo del personale sotto il profilo degli incrementi “fisiologici” (incrementi dei minimi retributivi, riduzione della “decontribuzione sud”, aumento degli oneri di welfare contrattuale, aumento dei permessi retribuiti dal 1° gennaio 2027), osserva il Collegio – nuovamente richiamati i parametri del giudizio di legittimità da effettuarsi in questa sede (vd. supra , par. 10.3) – che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l’offerta non evidenzia alcuna effettiva sottostima. In proposito deve rilevarsi che il costo del personale di cui al PEF del R.T.I. aggiudicatario si colloca su valori (euro 1.847.736,44 annui) significativamente superiori (di circa l’80%) all’importo a base d’asta, non soggetto a ribasso, proposto dalla S.A. (euro 1.024.000,00), anche in ragione del piano di riassorbimento del personale, che contempla il passaggio di cantiere di n. 40 unità (vd. perizia in atti). A fronte di un siffatto incremento e rilevato che la ricostruzione offerta dalla ricorrente si pone in termini meramente astratti, senza tener conto dell’organizzazione aziendale e delle specifiche modalità di esecuzione del servizio, il profilo di censura – con la relativa “Rielaborazione del costo del personale” non è condivisibile. Vale la pena osservare, in aggiunta, che il costo della manodopera ricalcolato dalla ricorrente con incremento di 203.000,00 è, comunque, di gran lunga superiore anche allo stesso costo dalla stessa riportato nel PEF di quest’ultima, pari ad euro 1.780.000 annui.
10.7. – Alla luce di quanto sin qui esposto ed in relazione a tutti i profili di censura sin qui esaminati, il secondo motivo di ricorso va respinto.
10.8. – Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il RTI aggiudicatario, in sede di giustificazioni, ha presentato un Piano Economico Finanziario con valori radicalmente diversi da quelli contenuti nel PEF originariamente allegato all’offerta economica. Le discrepanze riguarderebbero il margine operativo lordo e la ripartizione dei costi: “tali modifiche non costitui[rebbero] un “banale errore” o un “chiarimento”, ma una vera e propria riscrittura ex post di un documento essenziale dell’offerta. Ciò [avrebbe] consentito al controinteressato di “aggiustare” la propria offerta dopo aver conosciuto i ribassi degli altri concorrenti, in palese violazione del principio di immodificabilità dell'offerta e della par condicio . Tale circostanza, di per sé, costitui[rebbe] un’autonoma e dirimente causa di esclusione dalla procedura”. Il motivo, in termini riepilogato, non convince: esaminata la documentazione agli atti del giudizio e, in particolare, la richiesta di chiarimenti della SA ed il riscontro a tale nota (all. 7 e 8 al ricorso) è evidente come, in realtà, lungi dal modificare l’offerta, la controinteressata si sia limitata a chiarire i motivi di disallineamento dei ricavi con il ribasso offerto in ossequio alla specifica richiesta, in proposito, della S.A., così formulata “La relazione dovrà, in particolare, chiarire l’applicazione del ribasso agli importi posti a base di gara in relazione alla quantificazione della voce “ricavi da commessa” in quanto, prima facie , parrebbe non coerente con l’applicazione dei ribassi stessi agli importi posti a base di gara”. Più nello specifico, il R.T.I. ha spiegato che la discrepanza, peraltro in difetto, di euro 170.765,57 relativo alla voce “ricavi da commessa” doveva ricondursi ad un errore materiale contenuto nei documenti di calcolo preparatori (fogli excel). Considerato inoltre che la discrepanza era originariamente a svantaggio dell’equilibrio economico finanziario (con ricavi inferiori rispetto a quelli poi indicati in sede di chiarimenti) non v’è dubbio che la S.A. abbia correttamente valutato – ai fini del giudizio di anomalia - la sostenibilità dell’offerta.
10.9. – Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente, richiamati i punti 7.3., 19.1 del Disciplinare di Gara del Disciplinare e gli artt. 4.1. e 12.2 del Capitolato contesta, in estrema sintesi, la presenza di veicoli con classe di emissione inferiore a Euro 6 nel parco mezzi dell’impresa aggiudicataria, a fronte di una offerta migliorativa che prevede il 100% di automezzi con motorizzazione euro 6; circostanza, questa che avrebbe dovuto comportare l’esclusione o, quantomeno, la non attribuzione del punteggio premiale aggiuntivo. In proposito, va anzitutto chiarito che non è revocabile in dubbio la conformità del parco mezzi dell’aggiudicataria al requisito minimo di partecipazione alla gara, circostanza chiaramente evincibile anche dalla ricostruzione operata in ricorso (su 21 mezzi complessivi, 9 di essi possiedono infatti una classe di emissioni inferiore a Euro 6 e 12 una classe di emissioni superiore, in conformità al punto 7.3. del Disciplinare di gara, a mente del quale: “almeno il 50% del numero complessivo dei mezzi effettivamente e complessivamente utilizzati deve avere motorizzazione non inferiore ad Euro 6, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl. La mancata disponibilità come sopra specificata di detti mezzi comporta la impossibilità di partecipazione alla procedura”). Quanto alla non conformità dei mezzi alle disposizioni (più stringenti) di cui al CSA (punto 12.2), trattasi, all’evidenza, di requisito di esecuzione, attinente alla fase di esecuzione dell’appalto, verificabile successivamente all’aggiudicazione e, comunque, prima dell’avvio del servizio, in conformità alla previsione di cui al punto 4.1 del CSA relativo ai Mezzi minimi richiesti per la esecuzione del servizio, a mente del quale “i mezzi di trasporto, nonché tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera in genere che sono impiegati, comunque, per l’esecuzione del servizio, devono essere in ottimo stato di funzionamento, omologati e collaudati secondo quanto previsto dai “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio dei rifiuti urbani” e dalle norme specifiche, nelle migliori condizioni d’uso, nonché provvisti di tutti i necessari documenti ed autorizzazioni, in regola ed in corso di validità”. Ne consegue che – contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, il R.T.I. aggiudicatario non avrebbe dovuto essere escluso dalla gara e correttamente è stato ammesso alle fasi successive della procedura. Quanto all’attribuzione del punteggio migliorativo, rileva il Collegio la carenza di prova di resistenza in ordine al profilo di doglianza: anche azzerando il punteggio migliorativo (pari a 3,92 e quindi, inferiore a quello ottenuto da parte ricorrente, pari a complessivi punti 4,08, cfr., all. 6 dep. Amministrazione resistente del 5 gennaio 2026), il punteggio ottenuto dall’aggiudicataria sarebbe superiore (88,056) a quello complessivamente ottenuto dalla società ricorrente, pari a complessivi punti 87,183. Il motivo di doglianza va quindi respinto.
10.10. – Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso principale va quindi respinto.
11.- Con il gravame aggiunto, infine, la ricorrente sostiene l’omessa indicazione, nell’offerta, dei canoni per “la concessione di beni demaniali marittimi (uffici, capannoni e specchi d'acqua) indispensabili per l'allestimento del cantiere e per la gestione operativa delle attività portuali”, per complessivi oltre settantamila euro, incidenti, in peius , sui ricavi della commessa. Il motivo – che non tiene conto del fatto che - negli atti di gara - non è previsto alcun obbligo in capo ai concorrenti di possedere una sede operativa all’interno del Porto sicché tali ulteriori ed eventuali spese, non potevano essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice – è infondato e come tale va respinto.
12. – Conclusivamente, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.
13.- Dal rigetto del gravame principale discende, come sopra anticipato (par.10), l’improcedibilità del ricorso incidentale, dal cui esame il controinteressato R.T.I. non potrebbe più trarre alcuna ulteriore utilità.
14. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso ed i motivi aggiunti, per l’effetto confermando gli atti impugnati;
- condanna parte ricorrente alla refusione, in favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata delle spese di lite, da liquidarsi in euro 4.000,00 (quattromila/00) ciascuno, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
ER CO IN, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| ER CO IN | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO