CASS
Sentenza 27 maggio 2022
Sentenza 27 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2022, n. 20719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20719 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IA nei confronti di HI EA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/04/2021 del Tribunale di IA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 aprile 2021, il Tribunale di IA, accogliendo la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 7 gennaio 2021, ha annullato il predetto decreto, con il quale era stato disposto, nei confronti della società REBECCA s.r.l. ed in Penale Sent. Sez. 3 Num. 20719 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 21/01/2022 subordine nei confronti del rappresentante legale HI EA, un sequestro preventivo per l'importo di euro 63.237,00, quale profitto conseguito dal reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, per effetto di indebite compensazioni poste in essere utilizzando crediti di imposta inesistenti (principalmente di ricerca e sviluppo), acquistati dalla società ECO COMPANY s.r.l. Il Tribunale di IA ha annullato il decreto in questione, in quanto lo stesso avrebbe violato il principio di ne bis in idem, poiché già con altro decreto, emesso dal Gip presso il Tribunale di Milano il 25 Settembre 2020, era stato disposto, nei confronti della stessa società ed in subordine nei confronti del medesimo rappresentante legale, un sequestro preventivo per la diversa somma di euro 60.831,08, quale profitto del reato di cui all'art. 10-quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, ritenendo pertanto che il fatto contestato a HI fosse il medesimo. 2. Avverso l'ordinanza il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di IA ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'inosservanza degli artt. 325, 125, comma 3, e 649 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione nell'ordinanza impugnata. Secondo quanto sostenuto dal pubblico ministero, il giudice del riesame avrebbe determinato l'imposta evasa basandosi esclusivamente su un calcolo aritmetico volto ad escludere dal conteggio i crediti di imposta diversi da quelli di ricerca e sviluppo, nonostante gli stessi fossero comunque inesistenti dato che: A) erano stati ceduti dalla società ECO COMPANY s.r.I alla società REBECCA s.r.I.; B) dalle risultanze investigative era emerso che la società cedente REBECCA s.r.l. era una cartiera e che i crediti da questa ceduta erano da considerarsi veri. Inoltre, il Pubblico Ministero sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, a nulla rileva la circostanza che nel provvisorio capo di imputazione 51 i crediti di imposta inesistenti siano stati ricondotti genericamente nella categoria dei crediti di ricerca e sviluppo, in ragione del fatto che nello stesso capo di imputazione viene fatto integralmente richiamo a tutti i crediti inesistenti, compresi quelli indicati con i codici 1631 e 1655 che il Tribunale ha erroneamente escluso. In aggiunta, il pubblico ministero sostiene che il Tribunale del riesame abbia errato nel ritenere violato, nel caso di specie, il principio del ne bis in idem, a causa di una omessa valutazione, essendo giunto a tale erronea conclusione sulla scorta del solo decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Milano, prodotto dalla difesa di HI EA, senza invece esaminare gli atti di indagine posti alla base di tale provvedimento, da cui emergerebbe come l'attività investigativa svolta dalla Procura di Milano si sia basata su una notizia di reato e su elementi diversi da quelli acquisiti nell'attività di indagine del presente procedimento, che hanno indotto il Gip di IA ad emettere il decreto di sequestro. Il Pubblico Ministero 2 sottolinea, inoltre, che il provvedimento in questione, oltre a fondarsi su un differente quadro probatorio, ha come destinatari anche altri indagati e riguarda un diverso titolo di reato, ovvero quello di cui all'art. 10 -quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 anziché il reato di cui all'art. 10 -quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, indicato nel decreto del Gip di Milano. A tale proposito, si sostiene che tra gli elementi nuovi, oggetto di valutazione del Gip di IA, vi è in particolare il contenuto delle conversazioni intercettate nello studio del professionista FA RI, da cui si ricava, non solo che ad amministrare di fatto la società ECO COMPANY s.r.l. fosse SI BA, ma anche la natura fittizia dei crediti ceduti da questa società e la piena consapevolezza di HI EA di utilizzare indebitamente in compensazione crediti di imposta inesistenti. Nel caso di specie quindi, ad avviso del Pubblico Ministero, risulterebbe violato l'art. 649 cod. proc. pen., tenuto conto che il principio del ne bis in idem, sancito dalla norma, non dovrebbe trovare applicazione in presenza di elementi nuovi che non siano stati sottoposti alla valutazione del giudice del primo procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso - basato sulla censura di violazione degli artt. 125, comma 3, 325 e 649 cod. proc. pen. e di carenza di motivazione - quanto alla ritenuta violazione del divieto del ne bis in idem nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di IA - è fondato. Va ricordato, preliminarmente, che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003). Dunque, in tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione coà radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017). Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, deve rilevarsi che - come correttamente evidenziato dal pubblico ministero - il Tribunale di IA ha 3 erroneamente ravvisato una violazione del principio del ne bis in idem - ritenendo che il fatto storico posto alla base del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Milano sia il medesimo di quello oggetto del presente procedimento - a causa di una carenza di motivazione sulla valutazione sia del provvisorio capo di imputazione che degli atti di indagine posti alla base dei due provvedimenti di sequestro preventivo, emessi nei confronti di REBECCA s.r.l. ed in subordine nei confronti di HI EA dai Gip di Milano e di IA. Quanto al primo profilo oggetto di mancanza di motivazione, il Tribunale del riesame, ricalcolando il quantum dell'imposta evasa in euro 60.831,08, ha eliminato dal conteggio alcuni crediti di imposta inesistenti, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, asserendo genericamente che non sono oggetto dell'imputazione provvisoria. Contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza impugnata, il pubblico ministero ricorrente evidenzia come a nulla rileva la circostanza che nel provvisorio capo di imputazione 51 i crediti di imposta inesistenti siano stati ricondotti genericamente nella categoria dei crediti di ricerca e sviluppo, in quanto nello stesso capo di imputazione vengono integralmente richiamati tutti i crediti inesistenti, compresi quelli indicati con i codici 1631 e 1655 che il Tribunale ha erroneamente escluso, senza alcuna argomentazione. Quanto al secondo profilo, è sufficiente osservare che il Tribunale è giunto alla conclusione illegittima della violazione del ne bis in idem sulla base di un mero confronto formale dei due decreti di sequestro preventivo emessi dai Gip di IA e di Milano nei confronti di REBECCA s.r.I e di HI, senza compiere alcuna valutazione degli elementi posti a loro fondamento e dei rispettivi atti di indagine. Dunque, ha omesso di motivare le ragioni per cui gli elementi acquisiti nell'attività di indagine compiuta dalla Procura di IA, sulla base dei quali è stato emesso il decreto di sequestro preventivo nel presente procedimento, non debbano considerarsi fatti nuovi e sopravvenuti rispetto a quelli valutati dal Gip del Tribunale di Milano, tali da giustificare un nuovo e diverso provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato; elementi che il pubblico ministero ha specificamente richiamato in sede di ricorso per cassazione, evidenziando anche la diversità del titolo di reato e degli importi oggetto di sequestro. E deve ricordarsi che, in tema di ne bis in idem in materia cautelare, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che tale principio opera anche tra procedimenti e non solo tra provvedimenti, in quanto deve essere tutelato l'interesse dell'indagato a non essere sottoposto a due iniziative cautelari in contemporanea e che la pendenza del primo procedimento cautelare di regola preclude l'avvio del secondo, salvo che quest'ultimo si basi su elementi nuovi;
in tale ultima ipotesi è quest'ultimo a prevalere sul primo, ma in nessun caso il pubblico ministero può coltivare entrambi. Dunque, non è consentita la moltiplicazione dei titoli cautelari relativamente al medesimo oggetto ed all'interno 4 del medesimo procedimento così da avere più decreti di sequestro in contemporanea (ex multis, Sez. 3, n. 16616 del 18/11/2019, dep. 2020, Rv. 278947; Sez. 3, n. 3877 del 06/11/2015, dep. 2016; Sez. 6, n. 21103 del 26/03/2013, Rv. 256439; Sez. 6, n. 16668 dell11/03/2009, Rv. 243533; Sez. 3, n. 42529 del 06/11/2002, Rv. 223353). 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di IA, affinché proceda a nuovo esame, tenuto conto dei principi di diritto suesposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di IA competente ai sensi dell'art. 324, co.5, C.P.P. Così deciso il 21/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 aprile 2021, il Tribunale di IA, accogliendo la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 7 gennaio 2021, ha annullato il predetto decreto, con il quale era stato disposto, nei confronti della società REBECCA s.r.l. ed in Penale Sent. Sez. 3 Num. 20719 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 21/01/2022 subordine nei confronti del rappresentante legale HI EA, un sequestro preventivo per l'importo di euro 63.237,00, quale profitto conseguito dal reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, per effetto di indebite compensazioni poste in essere utilizzando crediti di imposta inesistenti (principalmente di ricerca e sviluppo), acquistati dalla società ECO COMPANY s.r.l. Il Tribunale di IA ha annullato il decreto in questione, in quanto lo stesso avrebbe violato il principio di ne bis in idem, poiché già con altro decreto, emesso dal Gip presso il Tribunale di Milano il 25 Settembre 2020, era stato disposto, nei confronti della stessa società ed in subordine nei confronti del medesimo rappresentante legale, un sequestro preventivo per la diversa somma di euro 60.831,08, quale profitto del reato di cui all'art. 10-quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, ritenendo pertanto che il fatto contestato a HI fosse il medesimo. 2. Avverso l'ordinanza il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di IA ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'inosservanza degli artt. 325, 125, comma 3, e 649 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione nell'ordinanza impugnata. Secondo quanto sostenuto dal pubblico ministero, il giudice del riesame avrebbe determinato l'imposta evasa basandosi esclusivamente su un calcolo aritmetico volto ad escludere dal conteggio i crediti di imposta diversi da quelli di ricerca e sviluppo, nonostante gli stessi fossero comunque inesistenti dato che: A) erano stati ceduti dalla società ECO COMPANY s.r.I alla società REBECCA s.r.I.; B) dalle risultanze investigative era emerso che la società cedente REBECCA s.r.l. era una cartiera e che i crediti da questa ceduta erano da considerarsi veri. Inoltre, il Pubblico Ministero sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, a nulla rileva la circostanza che nel provvisorio capo di imputazione 51 i crediti di imposta inesistenti siano stati ricondotti genericamente nella categoria dei crediti di ricerca e sviluppo, in ragione del fatto che nello stesso capo di imputazione viene fatto integralmente richiamo a tutti i crediti inesistenti, compresi quelli indicati con i codici 1631 e 1655 che il Tribunale ha erroneamente escluso. In aggiunta, il pubblico ministero sostiene che il Tribunale del riesame abbia errato nel ritenere violato, nel caso di specie, il principio del ne bis in idem, a causa di una omessa valutazione, essendo giunto a tale erronea conclusione sulla scorta del solo decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Milano, prodotto dalla difesa di HI EA, senza invece esaminare gli atti di indagine posti alla base di tale provvedimento, da cui emergerebbe come l'attività investigativa svolta dalla Procura di Milano si sia basata su una notizia di reato e su elementi diversi da quelli acquisiti nell'attività di indagine del presente procedimento, che hanno indotto il Gip di IA ad emettere il decreto di sequestro. Il Pubblico Ministero 2 sottolinea, inoltre, che il provvedimento in questione, oltre a fondarsi su un differente quadro probatorio, ha come destinatari anche altri indagati e riguarda un diverso titolo di reato, ovvero quello di cui all'art. 10 -quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 anziché il reato di cui all'art. 10 -quater, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, indicato nel decreto del Gip di Milano. A tale proposito, si sostiene che tra gli elementi nuovi, oggetto di valutazione del Gip di IA, vi è in particolare il contenuto delle conversazioni intercettate nello studio del professionista FA RI, da cui si ricava, non solo che ad amministrare di fatto la società ECO COMPANY s.r.l. fosse SI BA, ma anche la natura fittizia dei crediti ceduti da questa società e la piena consapevolezza di HI EA di utilizzare indebitamente in compensazione crediti di imposta inesistenti. Nel caso di specie quindi, ad avviso del Pubblico Ministero, risulterebbe violato l'art. 649 cod. proc. pen., tenuto conto che il principio del ne bis in idem, sancito dalla norma, non dovrebbe trovare applicazione in presenza di elementi nuovi che non siano stati sottoposti alla valutazione del giudice del primo procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso - basato sulla censura di violazione degli artt. 125, comma 3, 325 e 649 cod. proc. pen. e di carenza di motivazione - quanto alla ritenuta violazione del divieto del ne bis in idem nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di IA - è fondato. Va ricordato, preliminarmente, che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003). Dunque, in tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione coà radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017). Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, deve rilevarsi che - come correttamente evidenziato dal pubblico ministero - il Tribunale di IA ha 3 erroneamente ravvisato una violazione del principio del ne bis in idem - ritenendo che il fatto storico posto alla base del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Milano sia il medesimo di quello oggetto del presente procedimento - a causa di una carenza di motivazione sulla valutazione sia del provvisorio capo di imputazione che degli atti di indagine posti alla base dei due provvedimenti di sequestro preventivo, emessi nei confronti di REBECCA s.r.l. ed in subordine nei confronti di HI EA dai Gip di Milano e di IA. Quanto al primo profilo oggetto di mancanza di motivazione, il Tribunale del riesame, ricalcolando il quantum dell'imposta evasa in euro 60.831,08, ha eliminato dal conteggio alcuni crediti di imposta inesistenti, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, asserendo genericamente che non sono oggetto dell'imputazione provvisoria. Contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza impugnata, il pubblico ministero ricorrente evidenzia come a nulla rileva la circostanza che nel provvisorio capo di imputazione 51 i crediti di imposta inesistenti siano stati ricondotti genericamente nella categoria dei crediti di ricerca e sviluppo, in quanto nello stesso capo di imputazione vengono integralmente richiamati tutti i crediti inesistenti, compresi quelli indicati con i codici 1631 e 1655 che il Tribunale ha erroneamente escluso, senza alcuna argomentazione. Quanto al secondo profilo, è sufficiente osservare che il Tribunale è giunto alla conclusione illegittima della violazione del ne bis in idem sulla base di un mero confronto formale dei due decreti di sequestro preventivo emessi dai Gip di IA e di Milano nei confronti di REBECCA s.r.I e di HI, senza compiere alcuna valutazione degli elementi posti a loro fondamento e dei rispettivi atti di indagine. Dunque, ha omesso di motivare le ragioni per cui gli elementi acquisiti nell'attività di indagine compiuta dalla Procura di IA, sulla base dei quali è stato emesso il decreto di sequestro preventivo nel presente procedimento, non debbano considerarsi fatti nuovi e sopravvenuti rispetto a quelli valutati dal Gip del Tribunale di Milano, tali da giustificare un nuovo e diverso provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato; elementi che il pubblico ministero ha specificamente richiamato in sede di ricorso per cassazione, evidenziando anche la diversità del titolo di reato e degli importi oggetto di sequestro. E deve ricordarsi che, in tema di ne bis in idem in materia cautelare, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che tale principio opera anche tra procedimenti e non solo tra provvedimenti, in quanto deve essere tutelato l'interesse dell'indagato a non essere sottoposto a due iniziative cautelari in contemporanea e che la pendenza del primo procedimento cautelare di regola preclude l'avvio del secondo, salvo che quest'ultimo si basi su elementi nuovi;
in tale ultima ipotesi è quest'ultimo a prevalere sul primo, ma in nessun caso il pubblico ministero può coltivare entrambi. Dunque, non è consentita la moltiplicazione dei titoli cautelari relativamente al medesimo oggetto ed all'interno 4 del medesimo procedimento così da avere più decreti di sequestro in contemporanea (ex multis, Sez. 3, n. 16616 del 18/11/2019, dep. 2020, Rv. 278947; Sez. 3, n. 3877 del 06/11/2015, dep. 2016; Sez. 6, n. 21103 del 26/03/2013, Rv. 256439; Sez. 6, n. 16668 dell11/03/2009, Rv. 243533; Sez. 3, n. 42529 del 06/11/2002, Rv. 223353). 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di IA, affinché proceda a nuovo esame, tenuto conto dei principi di diritto suesposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di IA competente ai sensi dell'art. 324, co.5, C.P.P. Così deciso il 21/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente