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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
SECCIA DOMENICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1935/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud GL - 93238890722
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM COOBL SOLID n. 299925 2025 CONTR CONSORTIL 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Nominativo_1 impugnava la comunicazione n. 299925/2025 del 5/5/2025 pervenutagli e notificata da SO.G.E.T. S.p.a. il 24.5.2025 per conto del Consorzio di bonifica centro sud GL (ex
Arneo).
Premetteva:
a) che il de cuius Nominativo_1 era proprietario di una pluralità di immobili ricompresi nei comuni di Brindisi e Mesagne;
b) che lo stesso risulterebbe essere stato asseritamente raggiunto da una “Pratica N.
900.2015.00.75356828” per il pagamento delle somme di euro 3534,00 e 340,00 (oltre interessi di mora e oneri di riscossione) a favore del Consorzio di bonifica centro sud GL (ex Arneo) relativi al contributo
“0630 consorzio bonifica e miglioramento fondiario”, entrambe riferite all'annualità 2014;
c) che il l'odierno ricorrente ha ereditato dal padre, Nominativo_1, deceduto 3.12.2021, varie proprietà immobiliari unitamente agli altri soggetti legittimati;
d) che in data 25.3.2024 si è provveduto alla divisione dell'asse ereditario e che l'atto di divisione è stato registrato l'11.4.2024; e) che al ricorrente era stato notificato tramite PEC il 24.5.2025 l'atto impugnato.
Sulla base di queste premesse , impugnava l'atto che comunque rilevava una pretesa tributaria e pertanto era impugnabile
EC , per la richiesta debenza :
la intervenuta prescrizione della pretesa della quota consortile richiesta la comunicazione impugnata riferita all'annualità 2014;
la carenza assoluta di motivazione e difetto assoluto di allegazione, con violazione dell'art. 7, L. 212/2000
e dell'art. 3 L. 241/1990.
EC anche la carenza assoluta di motivazione e illegittimità/infondatezza della pretesa per inesistenza dei presupposti dell'imposizione, con violazione dell'art. 7, L. 212/2000 e dell'art. 17, L.
Regionale n. 4/2012.
Aggiungeva che la richiesta violava :
la mancata applicazione dell'art. 752 c.c. ed erronea applicazione della solidarietà passiva in relazione ai debiti tributari del de cuius;
nonché il diritto di difesa ex art. 24 Cost. in relazione alla violazione dell'art. 7 co. 2 lett. c) Statuto del contribuente.
Richiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Resisteva la OG come indicata e come rappresentata che offriva controdeduzioni.
Il Consorzio resistente non si costituiva.
Il procedimento era deciso alla udienza del 12 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la impugnabilità dell'atto è correttamente riportata dal ricorrente.
Del resto , si evidenzia la applicazione del principio di diritto traslato da Cass civ. n. 22356 del
15.10.2020 , in quanto “...in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 D.lgs. 546/1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza il contribuente di una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa”.
E' una esegesi sostanzialista della pretesa tributaria, condivisibile per la corretta applicazione dei principi in tema di impugnazione dell'atto tributario ( Cass. Civ., ordd. n. 25297/2014; n. 15957/2015; n.
3315/2016).
Adduceva correttamente a conforto il ricorrente che la comunicazione e l'atto per esso impugnato recava il contenuto concernente la richiesta di “effettuare il pagamento” di quanto già definito “dovuto…entro 30 giorni dalla data della presente”, con avvertimento che “decorso infruttuosamente il suddetto termine e nell'ipotesi che non sia nel frattempo intervenuto un provvedimento di sospensione o di discarico delle somme, saranno avviate le procedure per la riscossione coattive delle somme anche con l'attivazione delle azioni cautelari ed esecutive ai sensi di Legge per il recupero del debito residuo”.
Si trattava pertanto si una debenza tributaria , impugnabile.
Né può valere la controdeduzione della OG come individuata che assicura la mancata impugnazione degli atti prodromici.
A parte la genericità della contestazione, vale qui evidenziare che la comunicazione è la prima ricevuta dal contribuente ricorrente e che il titolo non riporta l'ammontare del contributo preteso, in relazione ai presupposti legali ed al suo calcolo.
V'è una violazione della chiarezza della pretesa impositiva che ha effetti diretti sul diritto di difesa.
Tali rilievi sono collegati con la verifica del secondo , composito, motivo di ricorso.
Che ha quale suo presupposto, la prova della debenza dell'obbligo tributario.
Che , ancora, nella specie, non è verificata.
Difatti, già la pretesa ed il suo atto tributario non riportano le indicazioni catastali degli immobili assoggettati alla contribuzione (partita, Comune, foglio, numero, superficie, rendita, imponibile, imposta, ecc.); le opere compiute da cui si è generata la spesa;
il computo della spesa di essa;
il totale lordo della spesa sostenuta;
la quota parte a carico del contribuente sulla base dell'indice riferito ai suoi immobili.
L'Ente , titolare della pretesa tributaria, avrebbe dovuto informare e partecipare dell'attività a monte del tributo il contribuente.
Né emerge dagli atti una idonea motivazione sulla debenza del tributo ex art. 7, co. 1 Statuto del
Contribuente (Cass. civ., Sez. V, n. 2029/2024).
E questo anche in virtù dell'applicazione di quanto espresso dalla L.R. n. 4 del 13.3.2012 che all'art. 17 obbliga al pagamento dei contributi “i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra-agricoli…che traggano un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio”.
Né rappresenta idonea motivazione o presupposto costitutivo dell'obbligo di debenza la indicazione , generica e non dettagliata, dell'approvazione di un piano di classificazione che ricomprenda il terreno del contribuente , ma che non spiega l'effettivo vantaggio ottenuto dal contribuente da quel piano.
E' carente l'atto circa i presupposti dell'imposizione e per i fatti ed i suoi presupposti applicativi.
Nulla dice l'atto in merito. Violando l'art. 7 dello Statuto del contribuente non spiegando e non evidenziando i presupposti di fatto alla base della richiesta , sì da soddisfare i principi di tutela del diritto a difendersi.
Deve precisarsi che il Il contributo di bonifica è un onere reale, non personale. Il beneficio nasce dal rapporto inscindibile tra l'opera e il fondo, che deve trarre giovamento dalle opere svolte.
Prova di esse che matura il diritto al contribuente e che in assenza o in caso di incompletezza e mancata soddisfazione dell'onere probatorio, partecipa della impossibilità di gravare il presunto obbligato alla contribuzione richiesta.
E' un principio questo, accolto dalla esegesi del Giudice di legittimità che ha sostenuto tra le tante che i beni , oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica (Cass. Civ., n. 7511/1993 e n.
8960/1996).
In proposito , non vi è tale congiunzione probatoria, né in tema di prova dell'incremento di valore per le opere di bonifica attuate.
Il riferimento alle opere svolte non può risiedere in un richiamo generico ma deve essere soddisfatto concretamente .
E nella specie questo non è stato fatto.
Vantaggio o beneficio che deve essere provato anno per anno per i reali incrementi di valore del fondo determinati dalle opere di bonifica o dalla loro manutenzione ( Corte Cost. 188/2018).
Non vi è prova dell'inerenza di alcun beneficio al fondo in oggetto che non può solo nella sua indicazione nel comprensorio di bonifica o quale fruitore degli interventi del piano di classifica.
Appare evidente che in assenza di “perimetro di contribuenza” e di mancata valutazione nell'ambito del
“piano di classifica” grava sul consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2967 c.c., l'onere di provare la qualità del contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell'immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio (cfr. Cass. ss. uu.
26009/08, 19509/04, 8960/96).
Del resto, anche la generica inerenza dell'immobile in tali piani o contesti non esonera l'Ente dal provare che vi sia stato un beneficio e che l'obbligato ne abbia fruito.
Diversamente, l'onere probatorio si risolverebbe in una inammissibile petizione di principio.
La domanda è fondata.
L'accoglimento del motivo assorbe gli altri.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della corte di giustizia tributaria provinciale di Bari accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e quelli ad esso conseguenti. Condanna le parti resistenti in solido a rifondere le spese processuali che liquida in assenza di nota spese in E. 350,00, oltre accessori se dovuti ( anche contributo unificato) se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
SECCIA DOMENICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1935/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud GL - 93238890722
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM COOBL SOLID n. 299925 2025 CONTR CONSORTIL 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Nominativo_1 impugnava la comunicazione n. 299925/2025 del 5/5/2025 pervenutagli e notificata da SO.G.E.T. S.p.a. il 24.5.2025 per conto del Consorzio di bonifica centro sud GL (ex
Arneo).
Premetteva:
a) che il de cuius Nominativo_1 era proprietario di una pluralità di immobili ricompresi nei comuni di Brindisi e Mesagne;
b) che lo stesso risulterebbe essere stato asseritamente raggiunto da una “Pratica N.
900.2015.00.75356828” per il pagamento delle somme di euro 3534,00 e 340,00 (oltre interessi di mora e oneri di riscossione) a favore del Consorzio di bonifica centro sud GL (ex Arneo) relativi al contributo
“0630 consorzio bonifica e miglioramento fondiario”, entrambe riferite all'annualità 2014;
c) che il l'odierno ricorrente ha ereditato dal padre, Nominativo_1, deceduto 3.12.2021, varie proprietà immobiliari unitamente agli altri soggetti legittimati;
d) che in data 25.3.2024 si è provveduto alla divisione dell'asse ereditario e che l'atto di divisione è stato registrato l'11.4.2024; e) che al ricorrente era stato notificato tramite PEC il 24.5.2025 l'atto impugnato.
Sulla base di queste premesse , impugnava l'atto che comunque rilevava una pretesa tributaria e pertanto era impugnabile
EC , per la richiesta debenza :
la intervenuta prescrizione della pretesa della quota consortile richiesta la comunicazione impugnata riferita all'annualità 2014;
la carenza assoluta di motivazione e difetto assoluto di allegazione, con violazione dell'art. 7, L. 212/2000
e dell'art. 3 L. 241/1990.
EC anche la carenza assoluta di motivazione e illegittimità/infondatezza della pretesa per inesistenza dei presupposti dell'imposizione, con violazione dell'art. 7, L. 212/2000 e dell'art. 17, L.
Regionale n. 4/2012.
Aggiungeva che la richiesta violava :
la mancata applicazione dell'art. 752 c.c. ed erronea applicazione della solidarietà passiva in relazione ai debiti tributari del de cuius;
nonché il diritto di difesa ex art. 24 Cost. in relazione alla violazione dell'art. 7 co. 2 lett. c) Statuto del contribuente.
Richiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Resisteva la OG come indicata e come rappresentata che offriva controdeduzioni.
Il Consorzio resistente non si costituiva.
Il procedimento era deciso alla udienza del 12 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la impugnabilità dell'atto è correttamente riportata dal ricorrente.
Del resto , si evidenzia la applicazione del principio di diritto traslato da Cass civ. n. 22356 del
15.10.2020 , in quanto “...in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 D.lgs. 546/1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza il contribuente di una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa”.
E' una esegesi sostanzialista della pretesa tributaria, condivisibile per la corretta applicazione dei principi in tema di impugnazione dell'atto tributario ( Cass. Civ., ordd. n. 25297/2014; n. 15957/2015; n.
3315/2016).
Adduceva correttamente a conforto il ricorrente che la comunicazione e l'atto per esso impugnato recava il contenuto concernente la richiesta di “effettuare il pagamento” di quanto già definito “dovuto…entro 30 giorni dalla data della presente”, con avvertimento che “decorso infruttuosamente il suddetto termine e nell'ipotesi che non sia nel frattempo intervenuto un provvedimento di sospensione o di discarico delle somme, saranno avviate le procedure per la riscossione coattive delle somme anche con l'attivazione delle azioni cautelari ed esecutive ai sensi di Legge per il recupero del debito residuo”.
Si trattava pertanto si una debenza tributaria , impugnabile.
Né può valere la controdeduzione della OG come individuata che assicura la mancata impugnazione degli atti prodromici.
A parte la genericità della contestazione, vale qui evidenziare che la comunicazione è la prima ricevuta dal contribuente ricorrente e che il titolo non riporta l'ammontare del contributo preteso, in relazione ai presupposti legali ed al suo calcolo.
V'è una violazione della chiarezza della pretesa impositiva che ha effetti diretti sul diritto di difesa.
Tali rilievi sono collegati con la verifica del secondo , composito, motivo di ricorso.
Che ha quale suo presupposto, la prova della debenza dell'obbligo tributario.
Che , ancora, nella specie, non è verificata.
Difatti, già la pretesa ed il suo atto tributario non riportano le indicazioni catastali degli immobili assoggettati alla contribuzione (partita, Comune, foglio, numero, superficie, rendita, imponibile, imposta, ecc.); le opere compiute da cui si è generata la spesa;
il computo della spesa di essa;
il totale lordo della spesa sostenuta;
la quota parte a carico del contribuente sulla base dell'indice riferito ai suoi immobili.
L'Ente , titolare della pretesa tributaria, avrebbe dovuto informare e partecipare dell'attività a monte del tributo il contribuente.
Né emerge dagli atti una idonea motivazione sulla debenza del tributo ex art. 7, co. 1 Statuto del
Contribuente (Cass. civ., Sez. V, n. 2029/2024).
E questo anche in virtù dell'applicazione di quanto espresso dalla L.R. n. 4 del 13.3.2012 che all'art. 17 obbliga al pagamento dei contributi “i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra-agricoli…che traggano un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio”.
Né rappresenta idonea motivazione o presupposto costitutivo dell'obbligo di debenza la indicazione , generica e non dettagliata, dell'approvazione di un piano di classificazione che ricomprenda il terreno del contribuente , ma che non spiega l'effettivo vantaggio ottenuto dal contribuente da quel piano.
E' carente l'atto circa i presupposti dell'imposizione e per i fatti ed i suoi presupposti applicativi.
Nulla dice l'atto in merito. Violando l'art. 7 dello Statuto del contribuente non spiegando e non evidenziando i presupposti di fatto alla base della richiesta , sì da soddisfare i principi di tutela del diritto a difendersi.
Deve precisarsi che il Il contributo di bonifica è un onere reale, non personale. Il beneficio nasce dal rapporto inscindibile tra l'opera e il fondo, che deve trarre giovamento dalle opere svolte.
Prova di esse che matura il diritto al contribuente e che in assenza o in caso di incompletezza e mancata soddisfazione dell'onere probatorio, partecipa della impossibilità di gravare il presunto obbligato alla contribuzione richiesta.
E' un principio questo, accolto dalla esegesi del Giudice di legittimità che ha sostenuto tra le tante che i beni , oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica (Cass. Civ., n. 7511/1993 e n.
8960/1996).
In proposito , non vi è tale congiunzione probatoria, né in tema di prova dell'incremento di valore per le opere di bonifica attuate.
Il riferimento alle opere svolte non può risiedere in un richiamo generico ma deve essere soddisfatto concretamente .
E nella specie questo non è stato fatto.
Vantaggio o beneficio che deve essere provato anno per anno per i reali incrementi di valore del fondo determinati dalle opere di bonifica o dalla loro manutenzione ( Corte Cost. 188/2018).
Non vi è prova dell'inerenza di alcun beneficio al fondo in oggetto che non può solo nella sua indicazione nel comprensorio di bonifica o quale fruitore degli interventi del piano di classifica.
Appare evidente che in assenza di “perimetro di contribuenza” e di mancata valutazione nell'ambito del
“piano di classifica” grava sul consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2967 c.c., l'onere di provare la qualità del contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell'immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio (cfr. Cass. ss. uu.
26009/08, 19509/04, 8960/96).
Del resto, anche la generica inerenza dell'immobile in tali piani o contesti non esonera l'Ente dal provare che vi sia stato un beneficio e che l'obbligato ne abbia fruito.
Diversamente, l'onere probatorio si risolverebbe in una inammissibile petizione di principio.
La domanda è fondata.
L'accoglimento del motivo assorbe gli altri.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della corte di giustizia tributaria provinciale di Bari accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e quelli ad esso conseguenti. Condanna le parti resistenti in solido a rifondere le spese processuali che liquida in assenza di nota spese in E. 350,00, oltre accessori se dovuti ( anche contributo unificato) se dovuti.