TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
PU n. 878-1/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Claudio Tedeschi giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di on sede Controparte_1 legale in Roma VIA CO TT 8- Codice fiscale/P.IVA :
- P.IVA_1
Premesso che
-) ( di Parte_1 seguito anche ) e con successivo ricorso hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale società indicata in epigrafe, allegando e deducendo quanto a Parte_1
-) di essere titolare nei suoi confronti di crediti per contributi non pagati del complessivo importo di euro 34.599,79, di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando i decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma n. 1213/2025 per euro 11.833,56 oltre interessi e spese, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art 642 c.p.c. e n. 1527/2025 per euro 20.403,82 oltre interessi e spese, dichiarato definitivamente esecutivo ex art 647 c.p.c. in data
20.05.2025, nonché i correlativi precetti;
-) l'esito negativo del pignoramento presso terzi;
quanto a Parte_2
-) di essere titolare nei suoi confronti di crediti per forniture di merci non pagate del complessivo importo di euro 248.517,65 di cui invano le ha ingiunto il pagamento
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 4 PU n. 878-1/2025
notificando il DI del Tribunale di Roma n. 10815/2024 dichiarato definitivamente esecutivo ex art 647 c.p.c. ed il correlativo precetto;
-) l'esito negativo del pignoramento tentato presso diversi istituti di credito;
***
-) il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati correttamente e tempestivamente notificati presso il domicilio digitale della debitrice a cura della cancelleria;
***
-) sono pervenute dall' da Agenzia delle Entrate Riscossione le informazioni CP_2 richieste ex art 42 e 367 CCII le quali documentano per la società in epigrafe l'esistenza di debiti di varia natura iscritti a ruolo per complessivi euro 339.000,00 .
***
Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” .
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio appaia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) infatti, l'ubicazione in luoghi diversi, appartenenti a circondari di diversi Tribunali, da un canto della sede ' sociale' presso la quale, come emerso dall'istruttoria compiuta d'ufficio, sono stati approvati gli ultimi bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023 – Fiano
Romano, appartenente al circondario del Tribunale di Rieti – e dall'altro la sede operativa
– Bellegra, appartenente al circondario del Tribunale di Tivoli – induce a considerare insufficiente, in tale specifica circostanza, la sola non coincidenza della sede legale con il luogo in cui sono stati approvati i bilanci , quale indice di ubicazione presso quest'ultimo del centro degli interessi principali dell'impresa – cd COMI ex art 2 lett. m)
e 27 co 3 CCII - ;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 4 PU n. 878-1/2025
-) i ricorrenti abbiano dimostrato la legittimazione all'istanza proposta quali beneficiari di titoli giudiziari esecutivi che hanno ingiunto alla società in epigrafe il pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria sono di importo complessivo superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII;
-) la società debitrice ha la forma – – e l'oggetto – attività edilizia - rientrante tra Pt_2 quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• la pluralità, etereogeneità, non irrisoria entità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, risalendo in particolare quelli iscritti a ruolo anche al
2017;
• l'esito negativo dei molteplici tentativi di esecuzione mobiliare ancorchè esperiti presso diversi istituti bancari;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di on sede legale in Roma VIA Controparte_1
CO TT 8- Codice fiscale/P.IVA : - P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore l'avv. David Giuseppe Apolloni
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 25 02 2026 h 11,30 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 4 PU n. 878-1/2025
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 10 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Claudio Tedeschi giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di on sede Controparte_1 legale in Roma VIA CO TT 8- Codice fiscale/P.IVA :
- P.IVA_1
Premesso che
-) ( di Parte_1 seguito anche ) e con successivo ricorso hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale società indicata in epigrafe, allegando e deducendo quanto a Parte_1
-) di essere titolare nei suoi confronti di crediti per contributi non pagati del complessivo importo di euro 34.599,79, di cui invano le ha ingiunto il pagamento notificando i decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma n. 1213/2025 per euro 11.833,56 oltre interessi e spese, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art 642 c.p.c. e n. 1527/2025 per euro 20.403,82 oltre interessi e spese, dichiarato definitivamente esecutivo ex art 647 c.p.c. in data
20.05.2025, nonché i correlativi precetti;
-) l'esito negativo del pignoramento presso terzi;
quanto a Parte_2
-) di essere titolare nei suoi confronti di crediti per forniture di merci non pagate del complessivo importo di euro 248.517,65 di cui invano le ha ingiunto il pagamento
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 4 PU n. 878-1/2025
notificando il DI del Tribunale di Roma n. 10815/2024 dichiarato definitivamente esecutivo ex art 647 c.p.c. ed il correlativo precetto;
-) l'esito negativo del pignoramento tentato presso diversi istituti di credito;
***
-) il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati correttamente e tempestivamente notificati presso il domicilio digitale della debitrice a cura della cancelleria;
***
-) sono pervenute dall' da Agenzia delle Entrate Riscossione le informazioni CP_2 richieste ex art 42 e 367 CCII le quali documentano per la società in epigrafe l'esistenza di debiti di varia natura iscritti a ruolo per complessivi euro 339.000,00 .
***
Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ <
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio appaia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) infatti, l'ubicazione in luoghi diversi, appartenenti a circondari di diversi Tribunali, da un canto della sede ' sociale' presso la quale, come emerso dall'istruttoria compiuta d'ufficio, sono stati approvati gli ultimi bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023 – Fiano
Romano, appartenente al circondario del Tribunale di Rieti – e dall'altro la sede operativa
– Bellegra, appartenente al circondario del Tribunale di Tivoli – induce a considerare insufficiente, in tale specifica circostanza, la sola non coincidenza della sede legale con il luogo in cui sono stati approvati i bilanci , quale indice di ubicazione presso quest'ultimo del centro degli interessi principali dell'impresa – cd COMI ex art 2 lett. m)
e 27 co 3 CCII - ;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 4 PU n. 878-1/2025
-) i ricorrenti abbiano dimostrato la legittimazione all'istanza proposta quali beneficiari di titoli giudiziari esecutivi che hanno ingiunto alla società in epigrafe il pagamento di somme;
-) i crediti insoluti emersi dall'istruttoria sono di importo complessivo superiore a quello di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CCII;
-) la società debitrice ha la forma – – e l'oggetto – attività edilizia - rientrante tra Pt_2 quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• la pluralità, etereogeneità, non irrisoria entità e risalenza nel tempo dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, risalendo in particolare quelli iscritti a ruolo anche al
2017;
• l'esito negativo dei molteplici tentativi di esecuzione mobiliare ancorchè esperiti presso diversi istituti bancari;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di on sede legale in Roma VIA Controparte_1
CO TT 8- Codice fiscale/P.IVA : - P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore l'avv. David Giuseppe Apolloni
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE il giorno 25 02 2026 h 11,30 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 4 PU n. 878-1/2025
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 10 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 4