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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/11/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1692/2023 R.A.C.L., promossa da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valeria Atzeri, dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv. Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'Avv.
NA NO e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 maggio 2023, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' deducendo: CP_1
- di essere coniuge superstite di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Villa San Pietro il 20 maggio 2019;
- che aveva lavorato come tubista alle dipendenze di diverse società presso lo Persona_1 stabilimento della Saras Raffinerie, sito in Sarroch;
- che nel procedimento giudiziario conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.
363/2007, a seguito di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, è stato accertato che fosse stato esposto all'amianto per un periodo lavorativo di oltre dieci anni, con un Persona_1 livello di esposizione superiore ai valori indicati dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/91
(superamento del valore dello 0,1 ff/cm3);
- di aver inutilmente presentato all' in data 6 maggio 2022, domanda per ottenere l'assegno CP_1 funerario e la rendita ai superstiti;
- che anche la successiva opposizione non è stata accolta.
pagina 1 di 5 La ricorrente, ritenuto che il decesso del coniuge fosse stato determinato dalla malattia professionale contratta a causa dall'attività lavorativa da esso svolta, ha quindi domandato il riconoscimento in giudizio del diritto alla rendita e l'assegno funerario spettante ai superstiti e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento degli importi dovuti e scaduti dal primo giorno del CP_1 mese successivo alla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2.1. La sentenza n. 363/2007 emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari ha accertato, in relazione al periodo compreso tra il 1981 e il 1991, che a causa dell'attività lavorativa svolta come Persona_1 tubista presso lo stabilimento della Saras, alle dipendenze della società Cemis S.r.l., è stato esposto
– nel suddetto periodo – in modo continuativo, all'inalazione di polveri contenenti fibre di amianto, presente con una concentrazione media annuale superiore al valore di 0,1 ff/cm³ su 8 ore di lavoro giornaliere (cfr. doc. 27 fascicolo della ricorrente, sentenza Corte d'Appello di Cagliari n.
363/2007, e doc. n. 28, consulenza tecnica d'ufficio resa in quel procedimento dal dott. Avataneo).
Tuttavia, stante la delimitazione del periodo lavorativo già accertato agli anni compresi tra il 1981
e il 1991, si è ritenuto opportuno ammettere la prova testimoniale al fine di verificare le modalità di svolgimento delle mansioni così come rappresentate nel ricorso introduttivo, nonché l'eventuale esposizione del de cuius agli agenti morbigeni per un arco temporale più ampio, tale da poter incidere sull'insorgenza del nesso causale con la patologia denunciata.
All'udienza del 2 ottobre 2024 sono dunque stati escussi i testimoni e Testimone_1
, entrambi colleghi di lavoro di per circa 20 anni, alle dipendenze di Testimone_2 Persona_1 diverse società operanti nello stabilimento della Saras. Per_ I testimoni hanno riferito di aver lavorato nella medesima squadra del il quale svolgeva l'attività di tubista. Hanno evidenziato come quest'ultimo, durante lo svolgimento della propria attività, entrasse in contatto con materiali realizzati in amianto, come le coperte di protezione usate per ripararsi dalle scintille provocate dalle lavorazioni, e utilizzasse indumenti protettivi, quali guanti, grembiuli e ghette, anch'essi realizzati in amianto.
Entrambi i testi hanno riferito che l'ambiente di lavoro era polveroso e che vi erano fumi dovuti alle opere di molatura e saldatura.
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo un attento esame della documentazione prodotta, con relazione depositata il 9 settembre 2025, ha accertato che il decesso dell'assicurato è stato concausato dalla tecnopatia di cui egli soffriva.
pagina 2 di 5 L'ausiliario ha precisato che “dall'esame della documentazione sanitaria è possibile affermare che il Sig. presentasse, a livello polmonare, un quadro clinico/strumentale Persona_1 compatibile con una condizione di BPCO ad impronta enfisematosa associata a pneumopatia da esposizione asbesto-correlabile; mentre la morte è avvenuta, presso il proprio domicilio, per una asistolia non trattabile”.
Secondo il consulente, la documentazione sanitaria evidenzia che il de cuius presentava un quadro clinico e strumentale compatibile con una “condizione di BPCO ad impronta enfisematosa associata a pneumopatia da esposizione asbesto-correlabile”.
Il c.t.u. ha inoltre richiamato la dottrina medico-legale in tema di nesso causale tra silicosi o asbestosi e decesso, la quale contempla – tra le varie ipotesi – quella in cui la morte sia determinata da una patologia cardiaca o circolatoria rispetto alla quale la silicosi/asbestosi rivesta comunque un ruolo causale o concausale, anche minimo, in ragione dei rapporti anatomo- funzionali con il sistema respiratorio.
A giudizio del consulente, proprio tale dinamica si è verificata nel caso in esame. Egli ha infatti ritenuto “estremamente probabile, che la morte del Sig. sia stata causata da un Persona_1 quadro patologico piuttosto complesso ma certamente caratterizzato da un interessamento dell'apparato cardio-circolatorio; infatti già nel marzo 2019, in occasione dell'intervento di resezione endoscopica della neoplasia vescicale e della postata, è andato incontro ad un arresto cardiaco con successivo impianto provvisorio di un PM. In data 08.05.19 è stato consigliato di programmare l'esecuzione di un ECG secondo Holter;
ma tale accertamento non è mai stato eseguito a causa del decesso in data 20.05.19”.
Il consulente tecnico di parte resistente, nelle osservazioni alla bozza peritale, ha contestato le conclusioni dello specialista incaricato dal Tribunale. A suo avviso, il c.t.u. avrebbe erroneamente ritenuto che l'asistolia abbia inciso su un apparato verosimilmente interessato da una patologia non diagnosticata e non riconosciuta né dall' né dalla sentenza della Corte d'Appello. In CP_1 particolare, il c.t.p. sostiene che nel caso in esame non emergerebbe alcun dato oggettivo o strumentale idoneo a dimostrare un deficit ostruttivo, sicché sarebbe inverosimile ipotizzare che un'asistolia abbia potuto concorrere con una patologia non diagnosticata né riconosciuta (cfr. osservazioni del c.t.p. riportate a pag. 29 della perizia).
Il c.t.u. ha replicato evidenziando che dagli atti di causa risultano molteplici elementi, sia sanitari sia anamnestici, che confermano la presenza, in di un quadro polmonare compatibile Persona_1 con una BPCO ad impronta enfisematosa associata a pneumopatia da esposizione asbesto- correlabile. pagina 3 di 5 In particolare, l'ausiliario ha richiamato la seguente documentazione:
– “dal referto TC torace eseguita il 01.02.16, presso il P.O. di Cagliari da cui si legge: Per_2
'Non si apprezzano significative modificazioni dei reperti densitometrici rispetto al precedente esame HRCT di riferimento del 26.05.15, se si eccettua la comparsa di alcuni aspetti fìbrotici parascissurali associati modiche bronchiectasie da trazione a livello del segmento basale anteriore del lobo inferiore polmonare dx. Tali riscontri appaiono riferibili a una condizione di BPCO ad impronta enfisematosa associata a pneumopatia da esposizione asbesto-correlabile […]”;
– “dalle conclusioni della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Dott. Persona_3
(Corte d'Appello di Cagliari R.G. n. 642/2005 del 06.06.2007) da cui si legge: '(..) sulla base degli elementi acquisiti ed in seguito alle considerazioni riportate nella presente relazione è possibile affermare con un criterio di ragionevole probabilità che il sig. è stato esposto in modo Persona_1 continuativo all'inalazione di polveri contenenti fibre di amianto ad una concentrazione media annuale superiore a 0,1 ff/cm 3 come valore medio su 8 ore al giorno nel corso dell'attività svolta alle dipendenze della CEMIS S.r.l. a partire dal 2 marzo 1981. Come termine per il periodo di esposizione a valori medi superiori al limite si suggerisce di considerare l'anno 1991 (par. 5.5) per una durata complessiva dell'esposizione continuativa di dieci anni e dieci mesi”.
Il c.t.u. ha quindi ritenuto che tali esami strumentali, unitamente alle risultanze probatorie acquisite, siano pienamente idonei a sostenere l'esistenza di un quadro polmonare patologico
“compatibile con una condizione di BPCO ad impronta enfisematosa associata a pneumopatia da esposizione asbesto-correlabile”.
Sulla base di tali elementi, il consulente ha concluso, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la patologia cardiocircolatoria da cui era affetto abbia agito in sinergia con la Persona_1 condizione di BPCO ad impronta enfisematosa associata a pneumopatia da esposizione asbesto- correlabile, concorrendo con essa a determinare l'asistolia responsabile dell'exitus.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio risultano convincenti per il giudicante, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
2.3. Per tali ragioni, l' deve essere condannato a costituire la rendita richiesta in favore della CP_1 ricorrente, nonché a corrisponderle l'assegno funerario, con la decorrenza e nella misura previste dalla legge, ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
L'ente deve inoltre essere condannato al pagamento dei ratei già maturati, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali con decorso dalla data del decesso del de cuius.
pagina 4 di 5 3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).
A tal riguardo, si precisa che la liquidazione del Tribunale tiene conto della tabella per la materia previdenziale, e lo scaglione di valore di riferimento è quello per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 e euro 260.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara l' tenuto a costituire in favore della ricorrente quale coniuge CP_1 Parte_1 superstite di la rendita prevista dall'art. 85 d.P.R. n. 1124/1965, nonché a Persona_1 corrisponderle l'assegno funerario, e lo condanna al pagamento dei ratei già maturati oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, con la decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 6.593,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 17 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1692/2023 R.A.C.L., promossa da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Valeria Atzeri, dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv. Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'Avv.
NA NO e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 maggio 2023, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' deducendo: CP_1
- di essere coniuge superstite di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Villa San Pietro il 20 maggio 2019;
- che aveva lavorato come tubista alle dipendenze di diverse società presso lo Persona_1 stabilimento della Saras Raffinerie, sito in Sarroch;
- che nel procedimento giudiziario conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.
363/2007, a seguito di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, è stato accertato che fosse stato esposto all'amianto per un periodo lavorativo di oltre dieci anni, con un Persona_1 livello di esposizione superiore ai valori indicati dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277/91
(superamento del valore dello 0,1 ff/cm3);
- di aver inutilmente presentato all' in data 6 maggio 2022, domanda per ottenere l'assegno CP_1 funerario e la rendita ai superstiti;
- che anche la successiva opposizione non è stata accolta.
pagina 1 di 5 La ricorrente, ritenuto che il decesso del coniuge fosse stato determinato dalla malattia professionale contratta a causa dall'attività lavorativa da esso svolta, ha quindi domandato il riconoscimento in giudizio del diritto alla rendita e l'assegno funerario spettante ai superstiti e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento degli importi dovuti e scaduti dal primo giorno del CP_1 mese successivo alla domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2.1. La sentenza n. 363/2007 emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari ha accertato, in relazione al periodo compreso tra il 1981 e il 1991, che a causa dell'attività lavorativa svolta come Persona_1 tubista presso lo stabilimento della Saras, alle dipendenze della società Cemis S.r.l., è stato esposto
– nel suddetto periodo – in modo continuativo, all'inalazione di polveri contenenti fibre di amianto, presente con una concentrazione media annuale superiore al valore di 0,1 ff/cm³ su 8 ore di lavoro giornaliere (cfr. doc. 27 fascicolo della ricorrente, sentenza Corte d'Appello di Cagliari n.
363/2007, e doc. n. 28, consulenza tecnica d'ufficio resa in quel procedimento dal dott. Avataneo).
Tuttavia, stante la delimitazione del periodo lavorativo già accertato agli anni compresi tra il 1981
e il 1991, si è ritenuto opportuno ammettere la prova testimoniale al fine di verificare le modalità di svolgimento delle mansioni così come rappresentate nel ricorso introduttivo, nonché l'eventuale esposizione del de cuius agli agenti morbigeni per un arco temporale più ampio, tale da poter incidere sull'insorgenza del nesso causale con la patologia denunciata.
All'udienza del 2 ottobre 2024 sono dunque stati escussi i testimoni e Testimone_1
, entrambi colleghi di lavoro di per circa 20 anni, alle dipendenze di Testimone_2 Persona_1 diverse società operanti nello stabilimento della Saras. Per_ I testimoni hanno riferito di aver lavorato nella medesima squadra del il quale svolgeva l'attività di tubista. Hanno evidenziato come quest'ultimo, durante lo svolgimento della propria attività, entrasse in contatto con materiali realizzati in amianto, come le coperte di protezione usate per ripararsi dalle scintille provocate dalle lavorazioni, e utilizzasse indumenti protettivi, quali guanti, grembiuli e ghette, anch'essi realizzati in amianto.
Entrambi i testi hanno riferito che l'ambiente di lavoro era polveroso e che vi erano fumi dovuti alle opere di molatura e saldatura.
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo un attento esame della documentazione prodotta, con relazione depositata il 9 settembre 2025, ha accertato che il decesso dell'assicurato è stato concausato dalla tecnopatia di cui egli soffriva.
pagina 2 di 5 L'ausiliario ha precisato che “dall'esame della documentazione sanitaria è possibile affermare che il Sig. presentasse, a livello polmonare, un quadro clinico/strumentale Persona_1 compatibile con una condizione di BPCO ad impronta enfisematosa associata a pneumopatia da esposizione asbesto-correlabile; mentre la morte è avvenuta, presso il proprio domicilio, per una asistolia non trattabile”.
Secondo il consulente, la documentazione sanitaria evidenzia che il de cuius presentava un quadro clinico e strumentale compatibile con una “condizione di BPCO ad impronta enfisematosa associata a pneumopatia da esposizione asbesto-correlabile”.
Il c.t.u. ha inoltre richiamato la dottrina medico-legale in tema di nesso causale tra silicosi o asbestosi e decesso, la quale contempla – tra le varie ipotesi – quella in cui la morte sia determinata da una patologia cardiaca o circolatoria rispetto alla quale la silicosi/asbestosi rivesta comunque un ruolo causale o concausale, anche minimo, in ragione dei rapporti anatomo- funzionali con il sistema respiratorio.
A giudizio del consulente, proprio tale dinamica si è verificata nel caso in esame. Egli ha infatti ritenuto “estremamente probabile, che la morte del Sig. sia stata causata da un Persona_1 quadro patologico piuttosto complesso ma certamente caratterizzato da un interessamento dell'apparato cardio-circolatorio; infatti già nel marzo 2019, in occasione dell'intervento di resezione endoscopica della neoplasia vescicale e della postata, è andato incontro ad un arresto cardiaco con successivo impianto provvisorio di un PM. In data 08.05.19 è stato consigliato di programmare l'esecuzione di un ECG secondo Holter;
ma tale accertamento non è mai stato eseguito a causa del decesso in data 20.05.19”.
Il consulente tecnico di parte resistente, nelle osservazioni alla bozza peritale, ha contestato le conclusioni dello specialista incaricato dal Tribunale. A suo avviso, il c.t.u. avrebbe erroneamente ritenuto che l'asistolia abbia inciso su un apparato verosimilmente interessato da una patologia non diagnosticata e non riconosciuta né dall' né dalla sentenza della Corte d'Appello. In CP_1 particolare, il c.t.p. sostiene che nel caso in esame non emergerebbe alcun dato oggettivo o strumentale idoneo a dimostrare un deficit ostruttivo, sicché sarebbe inverosimile ipotizzare che un'asistolia abbia potuto concorrere con una patologia non diagnosticata né riconosciuta (cfr. osservazioni del c.t.p. riportate a pag. 29 della perizia).
Il c.t.u. ha replicato evidenziando che dagli atti di causa risultano molteplici elementi, sia sanitari sia anamnestici, che confermano la presenza, in di un quadro polmonare compatibile Persona_1 con una BPCO ad impronta enfisematosa associata a pneumopatia da esposizione asbesto- correlabile. pagina 3 di 5 In particolare, l'ausiliario ha richiamato la seguente documentazione:
– “dal referto TC torace eseguita il 01.02.16, presso il P.O. di Cagliari da cui si legge: Per_2
'Non si apprezzano significative modificazioni dei reperti densitometrici rispetto al precedente esame HRCT di riferimento del 26.05.15, se si eccettua la comparsa di alcuni aspetti fìbrotici parascissurali associati modiche bronchiectasie da trazione a livello del segmento basale anteriore del lobo inferiore polmonare dx. Tali riscontri appaiono riferibili a una condizione di BPCO ad impronta enfisematosa associata a pneumopatia da esposizione asbesto-correlabile […]”;
– “dalle conclusioni della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Dott. Persona_3
(Corte d'Appello di Cagliari R.G. n. 642/2005 del 06.06.2007) da cui si legge: '(..) sulla base degli elementi acquisiti ed in seguito alle considerazioni riportate nella presente relazione è possibile affermare con un criterio di ragionevole probabilità che il sig. è stato esposto in modo Persona_1 continuativo all'inalazione di polveri contenenti fibre di amianto ad una concentrazione media annuale superiore a 0,1 ff/cm 3 come valore medio su 8 ore al giorno nel corso dell'attività svolta alle dipendenze della CEMIS S.r.l. a partire dal 2 marzo 1981. Come termine per il periodo di esposizione a valori medi superiori al limite si suggerisce di considerare l'anno 1991 (par. 5.5) per una durata complessiva dell'esposizione continuativa di dieci anni e dieci mesi”.
Il c.t.u. ha quindi ritenuto che tali esami strumentali, unitamente alle risultanze probatorie acquisite, siano pienamente idonei a sostenere l'esistenza di un quadro polmonare patologico
“compatibile con una condizione di BPCO ad impronta enfisematosa associata a pneumopatia da esposizione asbesto-correlabile”.
Sulla base di tali elementi, il consulente ha concluso, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la patologia cardiocircolatoria da cui era affetto abbia agito in sinergia con la Persona_1 condizione di BPCO ad impronta enfisematosa associata a pneumopatia da esposizione asbesto- correlabile, concorrendo con essa a determinare l'asistolia responsabile dell'exitus.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio risultano convincenti per il giudicante, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
2.3. Per tali ragioni, l' deve essere condannato a costituire la rendita richiesta in favore della CP_1 ricorrente, nonché a corrisponderle l'assegno funerario, con la decorrenza e nella misura previste dalla legge, ai sensi dell'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
L'ente deve inoltre essere condannato al pagamento dei ratei già maturati, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali con decorso dalla data del decesso del de cuius.
pagina 4 di 5 3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).
A tal riguardo, si precisa che la liquidazione del Tribunale tiene conto della tabella per la materia previdenziale, e lo scaglione di valore di riferimento è quello per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 e euro 260.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara l' tenuto a costituire in favore della ricorrente quale coniuge CP_1 Parte_1 superstite di la rendita prevista dall'art. 85 d.P.R. n. 1124/1965, nonché a Persona_1 corrisponderle l'assegno funerario, e lo condanna al pagamento dei ratei già maturati oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, con la decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 6.593,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 17 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 5 di 5