CASS
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2025, n. 19500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19500 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lettelseRtitP—Le-c-eftc4estefirele4416 " Penale Sent. Sez. 4 Num. 19500 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di GO RI ha proposto ricorso, in data 20 febbraio 2024, avverso l'ordinanza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, nell'interesse dell'imputato, contro la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 12 settembre 2023, perché privo della dichiarazione o della elezione di domicilio dell'imputato di cui all'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen. 1.2. Con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e chiede che sia rimessa alla Corte la questione sulla eventuale illegittimità dell'anzidetta disposizione. Evidenzia che l'imputato era presente al processo di primo grado ed anche all'udienza di discussione, così non rilevando la 'firma' del ricorrente su atto separato. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Sono pervenute memorie (il 20 settembre 2024 e il 10 gennaio 2025) del difensore dell'imputato, avv. Luigi Ciccarese. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Con notizia di decisione del 24/10/24, RG. 6578/24, le Sezioni Unite hanno affermato che "la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024- continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione". Nel caso di specie, pur essendo la dichiarazione di domicilio già presente in atti, non risulta che l'impugnazione contenesse un richiamo esplicito tale da consentirne la precisa individuazione nel fascicolo processuale, non potendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, come correttamente osservato dalla Corte di appello alla luce della giurisprudenza richiamata, la mera indicazione dell'indirizzo dì residenza contenuta nell'atto di nomina dei difensori. Né alcuna rilevanza, rispetto alla ratio della norma, assume la circostanza, sottolineata dalla difesa, della presenza dell'imputato nel giudizio di primo grado. 2 Manifestamente infondata è poi la doglianza sulla legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., su cui già questa Corte era intervenuta, rilevandone (anche con riguardo al comma 1-quater, cod. proc. pen.) la manifesta infondatezza, in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi Salvatore, Rv. 285900). La questione deve peraltro ritenersi superata, e dunque non rilevante, a seguito della citata interpretazione costituzionalmente orientata della norma da parte della Corte di Cassazione. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
lettelseRtitP—Le-c-eftc4estefirele4416 " Penale Sent. Sez. 4 Num. 19500 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 22/01/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di GO RI ha proposto ricorso, in data 20 febbraio 2024, avverso l'ordinanza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, nell'interesse dell'imputato, contro la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 12 settembre 2023, perché privo della dichiarazione o della elezione di domicilio dell'imputato di cui all'art. 581, comma I- ter, cod. proc. pen. 1.2. Con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e chiede che sia rimessa alla Corte la questione sulla eventuale illegittimità dell'anzidetta disposizione. Evidenzia che l'imputato era presente al processo di primo grado ed anche all'udienza di discussione, così non rilevando la 'firma' del ricorrente su atto separato. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Sono pervenute memorie (il 20 settembre 2024 e il 10 gennaio 2025) del difensore dell'imputato, avv. Luigi Ciccarese. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Con notizia di decisione del 24/10/24, RG. 6578/24, le Sezioni Unite hanno affermato che "la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024- continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione". Nel caso di specie, pur essendo la dichiarazione di domicilio già presente in atti, non risulta che l'impugnazione contenesse un richiamo esplicito tale da consentirne la precisa individuazione nel fascicolo processuale, non potendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, come correttamente osservato dalla Corte di appello alla luce della giurisprudenza richiamata, la mera indicazione dell'indirizzo dì residenza contenuta nell'atto di nomina dei difensori. Né alcuna rilevanza, rispetto alla ratio della norma, assume la circostanza, sottolineata dalla difesa, della presenza dell'imputato nel giudizio di primo grado. 2 Manifestamente infondata è poi la doglianza sulla legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., su cui già questa Corte era intervenuta, rilevandone (anche con riguardo al comma 1-quater, cod. proc. pen.) la manifesta infondatezza, in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi Salvatore, Rv. 285900). La questione deve peraltro ritenersi superata, e dunque non rilevante, a seguito della citata interpretazione costituzionalmente orientata della norma da parte della Corte di Cassazione. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore