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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/11/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 797/2024 R.G. promosso
DA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
) e ) quali eredi di
[...] Parte_4 C.F._4 Persona_1
( ), ( ),
[...] C.F._5 Parte_5 C.F._6
( ), ( Parte_6 CodiceFiscale_7 Parte_7 [...]
), ( ), C.F._8 Parte_8 CodiceFiscale_9 Parte_9
( , ( C.F._10 Parte_10 C.F._11
), ( ),
[...] Parte_11 C.F._12 Parte_12
( ), ), C.F._13 Parte_13 C.F._14
), Parte_14 C.F._15 Parte_15
( ), (
[...] C.F._16 Parte_16 C.F._17
), , tutti
[...] Parte_17 C.F._18
rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Papotto;
Appellanti CONTRO
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa
Morina;
Appellata
OGGETTO: crediti di lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2782/2024 del 20 maggio 2024, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con cui gli appellanti in epigrafe – dipendenti dell' con la qualifica di dirigenti Controparte_1
medici operanti presso il dipartimento di prevenzione – chiedevano l'accertamento del diritto alla corresponsione degli incentivi agli stessi spettanti, ai sensi di quanto previsto dal D.A. n. 1273 del 4.7.2003 (modificato con D.A. del 4.6.2004 e recepito con la deliberazione n. 2220 del 10.10.2003 del direttore generale dell , in CP_1
ragione della ripartizione del 70% dei proventi incassati dai servizi del Dipartimento di prevenzione per le prestazioni rese, relativamente agli anni 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 e 2015, e la conseguente condanna dell' l pagamento degli importi indicati CP_2
in domanda, anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del debito all'effettivo soddisfo.
Il Tribunale, dando atto delle oscillazioni giurisprudenziali verificatesi in materia e delle precedenti pronunce rese del medesimo ufficio (sentenza n. 3091/2022), rilevava che i decreti assessoriali richiamati a fondamento della domanda, nel rinviare a “quanto stabilito e concordato in sede di contrattazione”, avevano inteso rimettere le specifiche determinazioni in ordine all'utilizzo delle somme in questione alla sede contrattuale;
che in mancanza di tali accordi non era possibile accertare un diritto soggettivo dei dipendenti alla maturazione degli incentivi richiesti;
che neppure era ravvisabile una responsabilità ex art. 1218 c.c. dell attesa la genericità delle CP_2 allegazioni di inadempimento formulate dai ricorrenti e non potendo rimettersi alla sola amministrazione la responsabilità per non aver raggiunto accordi con i soggetti preposti in sede contrattuale;
che nulla provava la deliberazione n. 513 del 3.9.2009 - con la quale l'azienda aveva ripartito, in misura del 70%, i proventi del 2008 e 2009, posto che tale delibera provava - in ordine al raggiungimento degli accordi contrattuali previsti nei D.A.
Rilevava inoltre il Tribunale, quale ulteriore motivo di rigetto della domanda, che la tabella A allegata al D.A. del 7.6.2004, nell'indicare i limiti massimi del riparto (30% per aggiornamento, 30% per incentivazioni e 40% per attrezzature), specifica che la quota incentivante deve essere determinata in modo proporzionale al personale dei vari servizi, in relazione all'indice di flessibilità stipendiale (K) ed in funzione di progetti obiettivi regionali e/o aziendali miranti a migliorare l'efficienza e l'innovazione dei protocolli e delle linee guida di nuove competenze. Riteneva, pertanto, che la fruizione degli incentivi economici non derivasse dalla mera esistenza delle risorse derivanti dal nuovo piano tariffario, ma fosse legata a specifici progetti obiettivi regionali o aziendali, che, nel caso di specie, non erano stati in alcun modo menzionati dai ricorrenti.
Avverso la sentenza, con ricorso del 7 novembre 2024, hanno proposto appello i lavoratori indicati in epigrafe. Contr Costituendosi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del gravame.
Compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche, la causa
è stata decisa all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo gli appellanti ribadiscono il loro diritto a percepire gli incentivi di cui ai decreti assessoriali del 4.7.2003 e del 4.6.2004, posto che tali decreti prevedono espressamente che i ricavi del Dipartimento di prevenzione per gli anni dal
2010 al 2015 debbono essere ripartiti anche al personale operante nel citato dipartimento. Rilevano, in particolare, che i direttori generali avevano l'obbligo di dare Contr immediata esecuzione ai citati decreti;
che con delibera n. 513 del 30.9.2009 l' ha ripartito i proventi del 2008 e 2009, rimanendo inadempiente per i periodi precedenti e successivi;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, alla contrattazione collettiva spetta non l'individuazione della disponibilità dei proventi dovuti, peraltro incassati dall'azienda, ma le modalità di ripartizione delle somme;
che la citata delibera Contr del 2009 è stata adottata dall solo dopo l'approvazione in sede sindacale della relativa proposta, risultando erroneo l'assunto del giudice circa il mancato ricorso alla contrattazione;
che, pertanto, i dipendenti in epigrafe hanno maturato il diritto al pagamento degli incentivi de quo per gli anni sopra indicati.
1.2. Con il secondo e il terzo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della Contr sentenza nella parte in cui esclude la responsabilità ex art. 1218 c.c. dell
Sostengono, invero, che il Tribunale avrebbe dovuto quantomeno condannare la datrice di lavoro al pagamento del risarcimento del danno, utilizzando come riferimento quantitativo i criteri indicati nella delibera del 2009.
Segnatamente, deducono che quest'ultima delibera prova che non ci sono stati ostacoli di ordine giuridico sul riparto, mentre, se fossero ritenuti necessari ulteriori adempimenti, l' datrice di lavoro sarebbe comunque responsabile ex art. 1218 CP_1
cit. e, quindi, tenuta a risarcire il danno che ne è derivato. Contr Evidenziano, infine, che l non ha censurato in primo grado l'inadempimento della stessa in merito agli ulteriori interventi (oltre quello di cui alla delibera del 2009) volti a consentire la concreta ripartizione dei proventi, né in merito alla individuazione e alla valutazione, circa il loro raggiungimento, degli ulteriori progetti obiettivi.
2. L'appello è fondato.
Stante la stretta connessione tra i motivi di gravame, gli stessi possono esaminarsi congiuntamente.
2.1. Il presente giudizio ha ad oggetto i crediti da lavoro maturati, ai sensi del D.A.
n. 1273 del 4.7.2003, a titolo di incentivo per gli anni 2010 - 2015, dai dirigenti medici Contr del dipartimento di prevenzione dell CP_1 La questione è stata più volte esaminata da questa Corte, che su casi del tutto sovrapponibili si è pronunciata con le sentenze nn. 183/2025 e 243/2025, ai cui principi il Collegio intende dare continuità, richiamandone i passaggi rilevanti ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
2.2. Il decreto dell'assessore alla sanità della regione siciliana del 4 luglio 2003 ha approvato il tariffario unico regionale delle prestazioni da rendere a pagamento da parte del dipartimento su richiesta dei privati e ha stabilito la Parte_18
destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe, disponendo che una quota pari al 70% dovesse essere utilizzata esclusivamente a favore del personale che opera nel dipartimento di prevenzione per la formazione continua, per l'aggiornamento, e/o l'ulteriore ammodernamento della strumentazione, per incentivi al personale e comunque per il miglioramento continuo della qualità dei servizi secondo quanto stabilito e concordato in sede di contrattazione. L'art. 1 del decreto ha stabilito espressamente “l'obbligo dei direttori generali di dare immediata attuazione ed esecuzione al presente decreto”.
Con deliberazione del 10 ottobre 2003 l ha preso atto di tale destinazione CP_1
vincolata di una quota dei proventi incassati.
Con successivo D.A. del 4 giugno 2004 sono stati aggiornati i tariffari e sono stati indicati i criteri di riparto dei proventi derivanti dall'attività svolta su richiesta dei privati in conto terzi. La tabella A allegata al citato decreto ha previsto che “sul 100% dell'incasso il 30% va all'azienda e il 70% va all'area che lo ha prodotto. Ogni area partecipa per il portafoglio del dipartimento con il 30% del proprio fatturato. Il restante
70% di ogni area verrà suddiviso in tre quote così distinte: 1) quota per l'aggiornamento professionale in modo proporzionale al personale di ogni servizio. 2) Quota per l'acquisto delle attrezzature in relazione alle necessità effettive di ogni servizio afferente all'area; 3) Quota incentivante in modo proporzionale al personale dei vari servizi in relazione all'indice di flessibilità stipendiale (K) di ogni dipendente ed in funzione di progetti obiettivi regionali e/o aziendali miranti a migliorare l'efficienza e l'innovazione dei protocolli o linee guida di nuove competenze”. Rileva il collegio, in conformità ai citati precedenti di questa Corte, che da tali norme deriva un obbligo attuale, non rimesso a un successivo accordo, di destinare la quota del 70% dei proventi incassati dai servizi del dipartimento di prevenzione esclusivamente a favore del personale che opera nel dipartimento con le specifiche finalità indicate nel decreto stesso, tra cui il fine di incentivo al personale. Ciò che non era stato determinato dal decreto assessoriale e che era rimesso alla contrattazione successiva era la modalità concreta di ripartizione di tale quota del 70% tra le diverse finalità previste dal decreto. L'amministrazione ha adottato il regolamento interno per la ripartizione del 70% dei proventi incassati dai servizi del Controparte_3
Prevenzione con la delibera n. 513 del 30 settembre 2009 e vi ha dato applicazione esclusivamente per i proventi acquisiti nell'anno 2008, negando ogni ripartizione per fini incentivanti del personale per gli anni successivi, oltre che per gli anni precedenti come emerge dagli accordi transattivi in atti. A fondamento del rifiuto ha dedotto che in virtù del decreto assessoriale non vi era un obbligo immediato di erogare il compenso incentivante, ma era necessario un ulteriore passaggio in sede di contrattazione collettiva: il decreto imponeva una serie di adempimenti per accedere ai benefici economici previsti dal decreto escludendo l'immediato diritto dei dipendenti.
Osserva il collegio che il decreto assessoriale prevedeva che i criteri di riparto della quota del 70%, vincolata a favore del personale, dovessero essere concordati in sede di contrattazione e, dunque, i dipendenti non potevano azionare il diritto prima della concreta determinazione dei criteri di riparto.
Tuttavia, il D.A. del 4 luglio 2003 prevedeva un espresso obbligo dei direttori generali di dare immediata attuazione ed esecuzione al decreto stesso e stabiliva una destinazione vincolata del 70% delle somme riscosse in favore del personale.
L non ha allegato e documentato di essersi tempestivamente attivata per CP_1
dare attuazione alle disposizioni del decreto né ha indicato alcun elemento che possa giustificare il ritardo.
La statuizione contenuta nella sentenza appellata secondo cui non vi è una responsabilità del datore di lavoro per il danno derivato in quanto i lavoratori avrebbero potuto sollecitare gli organi competenti non appare condivisibile: l'onere di provvedere era a carico dell'amministrazione e gli appellanti hanno più volte sollecitato l'amministrazione al pagamento.
Va disatteso anche il secondo motivo posto a fondamento della decisione di rigetto, secondo cui in mancanza di prova della realizzazione degli specifici progetti richiamati nel decreto, i dipendenti non possono vantare alcun diritto al godimento degli incentivi. Il regolamento prevede la ripartizione degli incentivi “da progetto oggettivo”. La delibera del 10.10.2003 ha previsto: “risulta necessario istituire due progetti, di cui uno comune alle due Aree Dipartimentali di Igiene e Sanità Pubblica e di Tutela della salute e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro ed uno per l'Area
Dipartimentale di Sanità pubblica Veterinaria ove far confluire rispettivamente i proventi delle prestazioni rese dalle sopra citate Aree Dipartimentali, decurtati di
I.V.A., ENPAM ed EMPAV, qualora dovuti e del 30% della quota spettante all' dando mandato al Settore Economico Finanziario di introitare i proventi CP_1
di che trattassi e di curare tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e quant'altro connesso all'introito delle somme di cui al tariffario di che trattasi approvato con D.A. n. 1273 del 04.07.2003, e dallo stesso previsti, procedendo a rendicontare semestralmente alle Aree Dipartimentali interessate quanto introitato nei progetti in parola con l'indicazione della somma disponibile (70%) al netto dell'IVA e dell , qualora dovute”. CP_4
La documentazione prodotta dagli odierni appellanti (doc. 14) indica gli incassi effettuati negli anni dal 2004 al 2015 per diversi progetti e, per quanto qui interessa, per il progetto 2003 A06 facente capo al dipartimento di prevenzione.
E dunque, premesso che il regolamento approvato con delibera del 2009 non subordinava l'erogazione dell'incentivo alla partecipazione a un diverso specifico progetto, ma unicamente all'orario di servizio effettivamente prestato, rilevato comunque che un progetto era in esecuzione e che l'azienda aveva incassato delle somme in relazione al progetto del dipartimento presso il quale prestano servizio gli odierni appellati, la stessa era tenuta ad attivarsi per consentire la ripartizione degli incentivi.
Dal ritardo non giustificato nell'adozione del regolamento deriva l'obbligo dell'azienda di risarcire il danno per perdita di chance conseguente al mancato godimento degli incentivi per gli anni dal 2010 al 2015: se l'amministrazione si fosse attivata tempestivamente gli odierni appellanti certamente avrebbero avuto diritto alla percezione di incentivi e in ordine alla misura degli stessi, in mancanza di elementi diversi, deve ritenersi altamente probabile che la ripartizione sarebbe avvenuta con i medesimi criteri stabiliti per il passato.
In ordine alla quantificazione del danno, nel ricorso introduttivo del giudizio gli appellanti hanno riportato dei conteggi elaborati applicando i criteri di riparto indicati nel regolamento del 2009. Tale quantificazione appare congrua e non è stata contestata in modo specifico dall'azienda appellata.
2.3. In definitiva, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, l deve essere condannata al pagamento dei seguenti importi CP_5
a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.:
- € 14.653,86 in favore di;
Parte_1
- € 12.808,21 in favore degli eredi di Persona_1 Controparte_6
e ;
[...] Parte_4
- € 9.991,17, in favore di ciascuno degli appellanti , , Parte_2 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , e .
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
Contr Sugli importi di cui sopra, l è tenuta a corrispondere la maggior somma tra interessi e rivalutazione (cfr. Cass Civ., sez. lav., n. 13624/2020) dalla maturazione del credito per ciascun anno e, quindi, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui il credito si riferisce.
3. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l' a pagare: CP_5
- la somma di € 14.653,86 in favore di , oltre alla maggior somma Parte_1
tra interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito;
- la somma di € 12.808,21 in favore degli eredi di ( Persona_1 [...]
e , oltre alla maggior somma tra interessi e Controparte_6 Parte_4
rivalutazione dalla maturazione del credito;
- la somma di € 9.991,17, per ciascuno, in favore di , , Parte_2 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , e , oltre
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito. Contr Condanna l' al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese processuali di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in € 8.200,00, e per il secondo grado in € 8.800,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa Elvira Maltese
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Ettore Timpanaro.