Art. 13.
Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per gli anni finanziari 1976 e 1977, le somme che si renderanno necessarie, ai fini del definitivo completamento della ricostruzione nel settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito con l' articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357 .
Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per gli anni finanziari 1976 e 1977, le somme che si renderanno necessarie, ai fini del definitivo completamento della ricostruzione nel settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito con l' articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357 .