Articolo 13 della Legge 19 dicembre 1973, n. 837
Articolo 12Articolo 14
Versione
13 gennaio 1974
Art. 13.
Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per gli anni finanziari 1976 e 1977, le somme che si renderanno necessarie, ai fini del definitivo completamento della ricostruzione nel settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito con l' articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357 .
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974