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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 12291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12291 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14137/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado, introdotta da:
C.F. E P.I.V.A. , IN PERSONA Parte_1 P.IVA_1
DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, ING. , CON SEDE IN NAPOLI, VIA G. CP_1
PORZIO 4, ISOLA A/7 CENTRO DIREZIONALE, RAPPRESENTATA E DIFESA, ANCHE
DISGIUNTAMENTE, DALL'AVV. C.F. , NONCHÉ Controparte_2 C.F._1
DALL'AVV. GIANLUCA LUZI, C.F. C.F._2 Controparte_3
ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. GIUSEPPE ABENAVOLI, C.F.
, DEL FORO DI NAPOLI, ALLA PIAZZA PIEDIGROTTA N. 9 – 80121 C.F._3
NAPOLI, CHE LO RAPPRESENTANO IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
PARTITA IVA N. , CON SEDE LEGALE IN ERCOLANO, ALLA VIA CP_4 P.IVA_2
TRENTOLA N. 211, IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T. ING. , NATO A TORRE DEL GRECO (NA) IL Controparte_5
31.12.1974, (C.F. ) RAPPRESENTATA E DIFESA DAGLI AVVOCATI C.F._4
AT UO ( ) E C.F._5 Controparte_6
( ) CON STUDIO IN ERCOLANO (NA), ALLA PIAZZA TRIESTE, 4 CHE LA C.F._6
RAPPRESENTANO E DIFENDONO IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
p. 1 CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso monitorio gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito CP_4
Distrettuale Sarnese-Vesuviano, ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2897/2021 per l'importo di euro 149.417,82, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 e spese, a titolo di corrispettivo per lavorazioni consistite nello spostamento provvisorio e definitivo di condotte idriche interferenti con l'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, eseguite nei
Comuni di Torre del Greco, Ercolano e Torre Annunziata, come da fatture elencate in ricorso. concessionaria dell'A3, ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione, deducendo la non debenza degli importi in ragione dell'art. 28, comma
2, del Codice della Strada e affermando che i costi per lo spostamento delle opere interferenti incombono sul gestore del servizio pubblico.
Ha inoltre evidenziato di avere erogato somme solo in via provvisoria, con riserva del loro recupero, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di euro 295.350,21.
Ha, infine, dedotto che non avrebbe decurtato dall'importo monitorio un CP_4
ulteriore pagamento di euro 24.772,09 (bonifico 24.06.2015) riferito alla fattura n.
2015/D2/100. si è costituita chiedendo la conferma del decreto, ha insistito perché fosse CP_4
concessa la provvisoria esecuzione ed ha contestato nel merito la lettura dell'art. 28
C.d.S. offerta da controparte, sottolineando, da un lato, che non vi è contestazione da parte della opposta circa l'effettiva esecuzione della prestazione da parte della CP_4
e, dall'altro, che l'art. 28, comma 2, richiede, per operare, interventi resi necessari
[...] per comprovate esigenze della viabilità con spostamento su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, oneri probatori che graverebbero sull'opponente.
Ha, in aggiunta, sostenuto la preesistenza e la non convenzionata collocazione di vari sottoservizi, provenienti dal compendio dell'Acquedotto Vesuviano, negando la p. 2 qualificazione generalizzata delle opere come “interferenze” ai sensi della norma invocata.
Ebbene, la controversia impone di stabilire se gli importi fatturati da siano CP_4
dovuti da quale corrispettivo di attività commissionate Parte_1
e utilmente eseguite a suo favore ovvero se, in tutto o in parte, trovino applicazione i criteri legali di imputazione dell'onere di cui all'art. 28, comma 2, del Codice della
Strada.
La disposizione, per la parte di interesse, recita che “Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio…”.
Il fatto storico dell'esecuzione delle lavorazioni, desumibile dalle fatture prodotte e, soprattutto, dalla stessa impostazione difensiva dell'opponente, non risulta oggetto di contestazione specifica.
La prospettazione di si fonda sulla traslazione integrale Parte_1 dell'onere economico su n forza dell'art. 28, comma 2, C.d.S.; la norma, tuttavia, CP_4
postula cumulativamente la ricorrenza di “comprovate esigenze della viabilità” che rendano necessario lo spostamento delle opere e la messa a disposizione, da parte dell'ente proprietario, di “apposite sedi” per la ricollocazione.
Tali presupposti non risultano comprovati in atti in modo puntuale e riferibile ai singoli interventi posti a base delle fatture azionate. La mera circostanza, allegata dall'opponente, che i lavori si inserissero nel più ampio cantiere di realizzazione della terza corsia non consente, di per sé, di qualificare ogni spostamento di sottoservizio come conseguenza di “comprovate esigenze di viabilità” in senso tecnico-funzionale, né di ritenere dimostrata la messa a disposizione delle “apposite sedi” da parte dell'ente proprietario della strada. In mancanza di prova adeguata su tali elementi costitutivi del precetto speciale, non può operare la regola legale di automatica imputazione della spesa al gestore del pubblico servizio.
p. 3 Resta allora dirimente la relazione sinallagmatica intercorsa tra le parti. Dalla documentazione emerge che a sottoposto preventivi di spesa, che CP_4 [...] ha “firmato per accettazione, seppur con riserva”, specificando di Parte_1
provvedere alle erogazioni “solo in via provvisoria, con riserva del loro recupero”.
Tale riserva, di natura unilaterale, a fronte dell'esecuzione dei lavori e della successiva emissione e ricezione delle fatture, non elide la causa corrispettiva del rapporto instaurato tra imprese;
essa manifesta l'intento di di Parte_1
tenere impregiudicata la futura discussione sull'allocazione definitiva dei costi, ma non si traduce, in difetto della dimostrazione dei presupposti dell'art. 28 C.d.S., in un titolo idoneo a sottrarsi al pagamento del prezzo pattuito per le prestazioni commissionate e utilmente eseguite.
In relazione al quantum, occorre considerare l'eccezione di pagamento sollevata da con riferimento alla fattura n. 2015/D2/100 per euro Parte_1
24.772,09, asseritamente saldata con bonifico del 24.06.2015.
La circostanza è stata specificamente allegata e documentata dall'opponente già nell'atto introduttivo e ripresa nelle successive difese;
on ha fornito elementi CP_4 idonei a inficiarla, né ha dato conto dell'avvenuta detrazione di tale posta nella somma monitoriamente azionata. Pertanto, l'importo di euro 24.772,09 va detratto dal credito richiesto, con corrispondente parziale revoca del decreto ingiuntivo.
In ordine agli interessi moratori, la domanda di fondata, poiché le lavorazioni CP_4
sono state svolte nell'ambito di un rapporto tra imprese e si atteggiano quali prestazioni di servizi contro pagamento di un prezzo, sicché ricorre la nozione di transazione commerciale. L'argomento opposto da che Parte_1
qualifica le somme come pagamenti “a titolo di risarcimento del danno”, non trova riscontro nell'assetto sostanziale accertato, risultando invece integrato un credito corrispettivo per opere richieste e rese, con conseguente applicabilità degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo.
Da ultimo, la domanda riconvenzionale di per la Parte_1
restituzione di euro 295.350,21 non può essere accolta.
p. 4 È principio consolidato che nella ripetizione d'indebito l'attore debba provare l'avvenuto pagamento e la mancanza di causa debendi. Nel caso di specie, per le somme corrisposte a fronte dei preventivi accettati “con riserva”, la causa dell'attribuzione si rinviene nel rapporto sinallagmatico che ha giustificato le corrispondenti fatture;
difettando la prova dei presupposti dell'art. 28 C.d.S. idonei a sottrarre tali prestazioni alla regola corrispettiva, non è dimostrata l'assenza di causa e la pretesa restitutoria, in quanto tale, resta priva di fondamento.
Quanto, poi, alla posta di euro 168.559,20 richiamata nella diffida del 27.06.2009, la riconvenzionale si scontra anche contro l'eccezione di prescrizione sollevata da CP_4
a fronte di un atto di opposizione del 21.05.2021 e in difetto di allegazioni interruttive idonee riferite a tale specifica dazione, l'eventuale diritto alla ripetizione risulta, in ogni caso, prescritto.
In particolare, la resistente ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto CP_4 azionato in via riconvenzionale da valorizzando il Parte_1
riferimento, contenuto nell'atto di opposizione e nei successivi scritti difensivi di parte convenuta, ad una diffida del 27 giugno 2009 nella quale si menzionava l'anticipazione dell'importo di € 168.559,20 “per gli oneri relativi allo spostamento delle interferenze in occasione dell'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'autostrada”.
L'eccezione, tuttavia, non è decisiva per delimitare il thema decidendum della domanda riconvenzionale, in quanto la diffida risulta inconferente rispetto all'oggetto della pretesa restitutoria concretamente proposta in questo giudizio.
In primo luogo, va chiarito l'oggetto della domanda riconvenzionale, poiché come ha specificato elle proprie memorie ex art. 183, 6° comma, Parte_1
la riconvenzionale è circospetta ai pagamenti eseguiti “a far data dall'8.05.2014”, documentati mediante le distinte di bonifico richiamate sin dal ricorso monitorio e riprodotte in atti: € 90.983,14 (bonifico 08.05.2014, causale “spostamento condotte”), €
3.261,29 (bonifico 25.09.2014, “Allaccio Via del Monte”, riferibile alla fattura n.
2012/D2/48), € 7.774,49 (bonifico successivo) e € 24.772,09 (bonifico 24.06.2015, saldo fattura n. 2015/D2/100).
p. 5 La stessa impostazione difensiva di dunque, confina Parte_1
l'ambito della propria pretesa restitutoria alle anticipazioni del 2014-2015, non includendo la posta del 2009; da ciò consegue che la diffida del 2009 non incide sul perimetro oggettivo della domanda riconvenzionale attuale.
In secondo luogo, anche ove si volesse attribuire rilievo alla diffida del 2009 quale indice di una distinta pretesa restitutoria relativa alla somma di € 168.559,20, occorre constatare che non ha dedotto né provato nel giudizio Parte_1
l'avvenuto pagamento di tale specifico importo né ha formulato domanda di ripetizione riferita ad esso.
In termini di diritto sostanziale, la ripetizione d'indebito impone all'attore la duplice prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi;
la difesa a CP_4
correttamente precisato che il pagamento di una somma di danaro non vale ex se a fondare la richiesta di restituzione poiché la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa.
Inoltre, la domanda riconvenzionale di relativa a tali Parte_1 Parte_1
somme deve comunque essere rigettata per difetto di prova della mancanza di causa debendi, atteso che le dazioni trovano giustificazione nella causa corrispettiva del rapporto intercorso con (preventivi, esecuzione, fatture), e la “riserva” non CP_4 integra, da sola, un titolo giustificativo di ripetizione.
Resta infine fermo che, ove avesse inteso azionare la Parte_1
posta del 2009 di € 168.559,20, essa risulterebbe, allo stato degli atti, prescritta
(decennio decorso tra 27.06.2009 e 21.05.2021) e non provata nella sua datio;
ma, poiché tale posta non rientra nell'oggetto dell'odierna riconvenzionale, la relativa diffida è inconferente e irrilevante ai fini della decisione sulle somme del 2014-2015.
Residualmente, le tre erogazioni del 2014 (euro 90.983,14; euro 3.261,29; euro 7.774,49) risultano già scomputate da nella quantificazione del residuo monitorio e, CP_4 dunque, non sono suscettibili di autonoma ripetizione.
La somma di euro 24.772,09 del 2015, come precisato, è stata effettivamente corrisposta in conto della correlata fattura e produce effetto estintivo pro quota del credito, ma p. 6 non genera, per converso, un credito restitutorio in capo ad Parte_1
[...]
Le spese seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e vanno poste a suo carico, con attribuzione al procuratore antistatario della parte opposta, avuto riguardo sia alla fase monitoria sia alla fase di opposizione.
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca parzialmente il decreto ingiuntivo n.
2897/2021 nella misura di euro 24.772,09 a valere sulla fattura n. 2015/D2/100, confermandolo per il residuo;
− in conseguenza, condanna a pagare in favore di Parte_1
a somma di euro 124.645,73, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.lgs. CP_4
231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo;
− rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
− condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_4
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro
5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 28/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado, introdotta da:
C.F. E P.I.V.A. , IN PERSONA Parte_1 P.IVA_1
DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, ING. , CON SEDE IN NAPOLI, VIA G. CP_1
PORZIO 4, ISOLA A/7 CENTRO DIREZIONALE, RAPPRESENTATA E DIFESA, ANCHE
DISGIUNTAMENTE, DALL'AVV. C.F. , NONCHÉ Controparte_2 C.F._1
DALL'AVV. GIANLUCA LUZI, C.F. C.F._2 Controparte_3
ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. GIUSEPPE ABENAVOLI, C.F.
, DEL FORO DI NAPOLI, ALLA PIAZZA PIEDIGROTTA N. 9 – 80121 C.F._3
NAPOLI, CHE LO RAPPRESENTANO IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
PARTITA IVA N. , CON SEDE LEGALE IN ERCOLANO, ALLA VIA CP_4 P.IVA_2
TRENTOLA N. 211, IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T. ING. , NATO A TORRE DEL GRECO (NA) IL Controparte_5
31.12.1974, (C.F. ) RAPPRESENTATA E DIFESA DAGLI AVVOCATI C.F._4
AT UO ( ) E C.F._5 Controparte_6
( ) CON STUDIO IN ERCOLANO (NA), ALLA PIAZZA TRIESTE, 4 CHE LA C.F._6
RAPPRESENTANO E DIFENDONO IN FORZA DI PROCURA IN ATTI;
p. 1 CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso monitorio gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito CP_4
Distrettuale Sarnese-Vesuviano, ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2897/2021 per l'importo di euro 149.417,82, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 e spese, a titolo di corrispettivo per lavorazioni consistite nello spostamento provvisorio e definitivo di condotte idriche interferenti con l'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, eseguite nei
Comuni di Torre del Greco, Ercolano e Torre Annunziata, come da fatture elencate in ricorso. concessionaria dell'A3, ha proposto tempestiva Parte_1
opposizione, deducendo la non debenza degli importi in ragione dell'art. 28, comma
2, del Codice della Strada e affermando che i costi per lo spostamento delle opere interferenti incombono sul gestore del servizio pubblico.
Ha inoltre evidenziato di avere erogato somme solo in via provvisoria, con riserva del loro recupero, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di euro 295.350,21.
Ha, infine, dedotto che non avrebbe decurtato dall'importo monitorio un CP_4
ulteriore pagamento di euro 24.772,09 (bonifico 24.06.2015) riferito alla fattura n.
2015/D2/100. si è costituita chiedendo la conferma del decreto, ha insistito perché fosse CP_4
concessa la provvisoria esecuzione ed ha contestato nel merito la lettura dell'art. 28
C.d.S. offerta da controparte, sottolineando, da un lato, che non vi è contestazione da parte della opposta circa l'effettiva esecuzione della prestazione da parte della CP_4
e, dall'altro, che l'art. 28, comma 2, richiede, per operare, interventi resi necessari
[...] per comprovate esigenze della viabilità con spostamento su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, oneri probatori che graverebbero sull'opponente.
Ha, in aggiunta, sostenuto la preesistenza e la non convenzionata collocazione di vari sottoservizi, provenienti dal compendio dell'Acquedotto Vesuviano, negando la p. 2 qualificazione generalizzata delle opere come “interferenze” ai sensi della norma invocata.
Ebbene, la controversia impone di stabilire se gli importi fatturati da siano CP_4
dovuti da quale corrispettivo di attività commissionate Parte_1
e utilmente eseguite a suo favore ovvero se, in tutto o in parte, trovino applicazione i criteri legali di imputazione dell'onere di cui all'art. 28, comma 2, del Codice della
Strada.
La disposizione, per la parte di interesse, recita che “Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio…”.
Il fatto storico dell'esecuzione delle lavorazioni, desumibile dalle fatture prodotte e, soprattutto, dalla stessa impostazione difensiva dell'opponente, non risulta oggetto di contestazione specifica.
La prospettazione di si fonda sulla traslazione integrale Parte_1 dell'onere economico su n forza dell'art. 28, comma 2, C.d.S.; la norma, tuttavia, CP_4
postula cumulativamente la ricorrenza di “comprovate esigenze della viabilità” che rendano necessario lo spostamento delle opere e la messa a disposizione, da parte dell'ente proprietario, di “apposite sedi” per la ricollocazione.
Tali presupposti non risultano comprovati in atti in modo puntuale e riferibile ai singoli interventi posti a base delle fatture azionate. La mera circostanza, allegata dall'opponente, che i lavori si inserissero nel più ampio cantiere di realizzazione della terza corsia non consente, di per sé, di qualificare ogni spostamento di sottoservizio come conseguenza di “comprovate esigenze di viabilità” in senso tecnico-funzionale, né di ritenere dimostrata la messa a disposizione delle “apposite sedi” da parte dell'ente proprietario della strada. In mancanza di prova adeguata su tali elementi costitutivi del precetto speciale, non può operare la regola legale di automatica imputazione della spesa al gestore del pubblico servizio.
p. 3 Resta allora dirimente la relazione sinallagmatica intercorsa tra le parti. Dalla documentazione emerge che a sottoposto preventivi di spesa, che CP_4 [...] ha “firmato per accettazione, seppur con riserva”, specificando di Parte_1
provvedere alle erogazioni “solo in via provvisoria, con riserva del loro recupero”.
Tale riserva, di natura unilaterale, a fronte dell'esecuzione dei lavori e della successiva emissione e ricezione delle fatture, non elide la causa corrispettiva del rapporto instaurato tra imprese;
essa manifesta l'intento di di Parte_1
tenere impregiudicata la futura discussione sull'allocazione definitiva dei costi, ma non si traduce, in difetto della dimostrazione dei presupposti dell'art. 28 C.d.S., in un titolo idoneo a sottrarsi al pagamento del prezzo pattuito per le prestazioni commissionate e utilmente eseguite.
In relazione al quantum, occorre considerare l'eccezione di pagamento sollevata da con riferimento alla fattura n. 2015/D2/100 per euro Parte_1
24.772,09, asseritamente saldata con bonifico del 24.06.2015.
La circostanza è stata specificamente allegata e documentata dall'opponente già nell'atto introduttivo e ripresa nelle successive difese;
on ha fornito elementi CP_4 idonei a inficiarla, né ha dato conto dell'avvenuta detrazione di tale posta nella somma monitoriamente azionata. Pertanto, l'importo di euro 24.772,09 va detratto dal credito richiesto, con corrispondente parziale revoca del decreto ingiuntivo.
In ordine agli interessi moratori, la domanda di fondata, poiché le lavorazioni CP_4
sono state svolte nell'ambito di un rapporto tra imprese e si atteggiano quali prestazioni di servizi contro pagamento di un prezzo, sicché ricorre la nozione di transazione commerciale. L'argomento opposto da che Parte_1
qualifica le somme come pagamenti “a titolo di risarcimento del danno”, non trova riscontro nell'assetto sostanziale accertato, risultando invece integrato un credito corrispettivo per opere richieste e rese, con conseguente applicabilità degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo.
Da ultimo, la domanda riconvenzionale di per la Parte_1
restituzione di euro 295.350,21 non può essere accolta.
p. 4 È principio consolidato che nella ripetizione d'indebito l'attore debba provare l'avvenuto pagamento e la mancanza di causa debendi. Nel caso di specie, per le somme corrisposte a fronte dei preventivi accettati “con riserva”, la causa dell'attribuzione si rinviene nel rapporto sinallagmatico che ha giustificato le corrispondenti fatture;
difettando la prova dei presupposti dell'art. 28 C.d.S. idonei a sottrarre tali prestazioni alla regola corrispettiva, non è dimostrata l'assenza di causa e la pretesa restitutoria, in quanto tale, resta priva di fondamento.
Quanto, poi, alla posta di euro 168.559,20 richiamata nella diffida del 27.06.2009, la riconvenzionale si scontra anche contro l'eccezione di prescrizione sollevata da CP_4
a fronte di un atto di opposizione del 21.05.2021 e in difetto di allegazioni interruttive idonee riferite a tale specifica dazione, l'eventuale diritto alla ripetizione risulta, in ogni caso, prescritto.
In particolare, la resistente ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto CP_4 azionato in via riconvenzionale da valorizzando il Parte_1
riferimento, contenuto nell'atto di opposizione e nei successivi scritti difensivi di parte convenuta, ad una diffida del 27 giugno 2009 nella quale si menzionava l'anticipazione dell'importo di € 168.559,20 “per gli oneri relativi allo spostamento delle interferenze in occasione dell'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'autostrada”.
L'eccezione, tuttavia, non è decisiva per delimitare il thema decidendum della domanda riconvenzionale, in quanto la diffida risulta inconferente rispetto all'oggetto della pretesa restitutoria concretamente proposta in questo giudizio.
In primo luogo, va chiarito l'oggetto della domanda riconvenzionale, poiché come ha specificato elle proprie memorie ex art. 183, 6° comma, Parte_1
la riconvenzionale è circospetta ai pagamenti eseguiti “a far data dall'8.05.2014”, documentati mediante le distinte di bonifico richiamate sin dal ricorso monitorio e riprodotte in atti: € 90.983,14 (bonifico 08.05.2014, causale “spostamento condotte”), €
3.261,29 (bonifico 25.09.2014, “Allaccio Via del Monte”, riferibile alla fattura n.
2012/D2/48), € 7.774,49 (bonifico successivo) e € 24.772,09 (bonifico 24.06.2015, saldo fattura n. 2015/D2/100).
p. 5 La stessa impostazione difensiva di dunque, confina Parte_1
l'ambito della propria pretesa restitutoria alle anticipazioni del 2014-2015, non includendo la posta del 2009; da ciò consegue che la diffida del 2009 non incide sul perimetro oggettivo della domanda riconvenzionale attuale.
In secondo luogo, anche ove si volesse attribuire rilievo alla diffida del 2009 quale indice di una distinta pretesa restitutoria relativa alla somma di € 168.559,20, occorre constatare che non ha dedotto né provato nel giudizio Parte_1
l'avvenuto pagamento di tale specifico importo né ha formulato domanda di ripetizione riferita ad esso.
In termini di diritto sostanziale, la ripetizione d'indebito impone all'attore la duplice prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi;
la difesa a CP_4
correttamente precisato che il pagamento di una somma di danaro non vale ex se a fondare la richiesta di restituzione poiché la contestazione impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa.
Inoltre, la domanda riconvenzionale di relativa a tali Parte_1 Parte_1
somme deve comunque essere rigettata per difetto di prova della mancanza di causa debendi, atteso che le dazioni trovano giustificazione nella causa corrispettiva del rapporto intercorso con (preventivi, esecuzione, fatture), e la “riserva” non CP_4 integra, da sola, un titolo giustificativo di ripetizione.
Resta infine fermo che, ove avesse inteso azionare la Parte_1
posta del 2009 di € 168.559,20, essa risulterebbe, allo stato degli atti, prescritta
(decennio decorso tra 27.06.2009 e 21.05.2021) e non provata nella sua datio;
ma, poiché tale posta non rientra nell'oggetto dell'odierna riconvenzionale, la relativa diffida è inconferente e irrilevante ai fini della decisione sulle somme del 2014-2015.
Residualmente, le tre erogazioni del 2014 (euro 90.983,14; euro 3.261,29; euro 7.774,49) risultano già scomputate da nella quantificazione del residuo monitorio e, CP_4 dunque, non sono suscettibili di autonoma ripetizione.
La somma di euro 24.772,09 del 2015, come precisato, è stata effettivamente corrisposta in conto della correlata fattura e produce effetto estintivo pro quota del credito, ma p. 6 non genera, per converso, un credito restitutorio in capo ad Parte_1
[...]
Le spese seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e vanno poste a suo carico, con attribuzione al procuratore antistatario della parte opposta, avuto riguardo sia alla fase monitoria sia alla fase di opposizione.
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca parzialmente il decreto ingiuntivo n.
2897/2021 nella misura di euro 24.772,09 a valere sulla fattura n. 2015/D2/100, confermandolo per il residuo;
− in conseguenza, condanna a pagare in favore di Parte_1
a somma di euro 124.645,73, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.lgs. CP_4
231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo effettivo;
− rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
− condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_4
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro
5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 28/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
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