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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/10/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 752/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa NA Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Carolina Elia consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 752 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Alessandro Costa e Giovanna Marasciulo come da procura in atti,
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA: ) in persona del suo procuratore speciale avv. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Parte_2
IA ME, UC OL, FL TE, IM LL, come da procura in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/06/2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
pagina 1 di 8 “Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la al fine di sentir dichiarare la nullità e/o Controparte_2
l'invalidità del contratto di mutuo per illiceità della causa, per l'applicazione di interessi usurari, in quanto superiori al tasso soglia e quant'altro. Concludeva per l'accoglimento delle ragioni esposte, con vittoria di spese e compensi di lite. Deduceva, altresì, che il rapporto bancario era strutturato col metodo di ammortamento alla “francese” e, pertanto, illegittimo;
palesava, dunque, l'esistenza di un credito nei confronti della banca, del quale chiedeva
l'accertamento, con l'utilizzo di apposita consulenza tecnica.
Si costituiva in giudizio la convenuta, a mezzo del suo procuratore, la quale impugnava CP_2
e contestava l'assunto di parte attrice, assolutamente privo di giuridico fondamento e non rispondente ai fatti. Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per la genericità degli assunti formulati, nonché la pretestuosità – nel merito – di quanto dedotto con l'atto introduttivo atteso che nel contratto di mutuo, intercorso tra le parti, non vi era alcun profilo di illegittimità. Concludeva per il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite”.
La causa veniva istruita in via documentale e con CTU tecnico contabile e, discussa dalle parti all'udienza del 16.04.2021, decisa, previa concessione dei termini per note conclusive, con sentenza n. 1874 del 16.06.2021, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Lecce rigettava la domanda attorea, compensando tra le parti le spese di lite e ponendo a carico dell'attore le spese di CTU. In particolare, il Tribunale escludeva che ci fosse stata violazione della normativa antiusura rilevando che, sulla base delle risultanze della CTU, non risultava alcun superamento del tasso soglia di mora.
Avverso la citata sentenza ha proposto il presente appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 23.07.2021, lamentando l'erroneità della sentenza per i motivi che verranno di seguito esaminati, instando per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7.02.2022 si è costituita , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità ed indeterminatezza dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché dell'art. 348 c.p.c. e la prescrizione della domanda di ripetizione formulata dal e, nel merito, chiedendo in subordine il Parte_1 rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza del primo giudice e vittoria di spese del presente grado.
pagina 2 di 8 Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 4.06.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c., poiché infondata.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, sarebbe incorso il Tribunale, consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n.
36481 del 13.12.2022, ha chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Parimenti va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 348 c.p.c., sollevata da L'eccezione resta, invero, assorbita, CP_1 stante la fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c. In ogni caso non si ravvisano i presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c.
Va infine disattesa anche l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca appellata, sul presupposto che il non avrebbe interrotto il termine decennale di prescrizione Parte_1 decorrente dall'estinzione anticipata del contratto di mutuo avvenuto in data 10.01.2005, in quanto infondata, atteso il deposito in atti della lettera raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna all' datata 10.12.2014, che risulta idonea ad interrompere il termine di CP_1 prescrizione.
pagina 3 di 8 1. - Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado, lamentando che il tribunale, con motivazione generica, ha ritenuto non provata l'usurarietà del tasso di interesse, pattuito nel mutuo oggetto del giudizio, riportandosi pedissequamente e “per relationem” alle conclusioni del consulente d'ufficio.
Deduce che il Tribunale avrebbe dovuto approfondire l'istruttoria, verificando l'usurarietà o meno del mutuo contratto dal alla luce del nuovo orientamento della Suprema Parte_1
Corte, intervenuto dopo il conferimento dell'incarico al CTU, ma anche e soprattutto avrebbe dovuto motivare in maniera specifica le argomentazioni per le quali non ha ritenuto di condividere il succitato orientamento ed ha invece avvallato il precedente, ormai superato.
In particolare, l'appellante reputa erronei i criteri indicati dal primo giudice nei quesiti indicati al CTU per la verifica del tasso di mora contrattuale, non essendo l'applicazione di una maggiorazione del 2,1% al T.E.G.M., ai fini dell'ottenimento del tasso soglia di riferimento, unanimemente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità.
Evidenzia, infatti, che in tema di verifica dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori si è registrato un contrasto giurisprudenziale in seno alla Suprema Corte tra l'orientamento rappresentato dalla sentenza n. 27422 del 30 ottobre 2018 (in base al quale il riscontro dell'usurarietà degli interessi moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento) e la sentenza n. 26286 del
17.10.2019 (secondo la quale, al fine di individuare la soglia usuraria degli interessi di mora, al “tasso soglia ordinario” deve essere sommato il “tasso soglia di mora”, da determinarsi con lo stesso criterio, ma previo ulteriore aumento del 2,1% del TEGM di cui all'art. 2 comma 1 della legge n. 108/1996). Detto contrasto giurisprudenziale è stato superato, a seguito di rimessione della questione al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte con ordinanza n.
26946 del 22 ottobre 2019, con la sentenza delle SS.UU. n. 19597 del 18 settembre 2020 che, nel sancire che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ha confermato la formula "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi”, previsti quale ulteriore tolleranza dai predetti decreti, ma ha tuttavia precisato, evidenzia l'appellante, che ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m., con la maggiorazione ivi prevista.
Sulla scorta di tali principi, ritiene l'appellante che nella fattispecie, trattandosi di mutuo stipulato in data 17.09.1998, trovino applicazione i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 pagina 4 di 8 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003), che non indicano la maggiorazione media degli interessi moratori, con la conseguenza di dover ritenere, come per tutti i contratti conclusi fino al 31 marzo 2003, che il “tasso soglia di mora” coincida con il “tasso soglia dei corrispettivi”.
Conclude chiedendo che il tasso soglia di mora sia determinato secondo la formula seguente:
T.E.G.M. x 1,5, ossia: 7,84 (TEGM indicato dalla Banca d'Italia per i contratti di mutuo a tasso fisso conclusi nel terzo trimestre 1998) x 1,5 = 11,76% (corrispondente, peraltro, al valore calcolato anche dal CTU senza applicazione di maggiorazioni).
Secondo l'appellante risulterebbe da ciò provata l'usurarietà del mutuo oggetto di giudizio, avendo lo stesso CTU acclarato che, nella vicenda de qua, il tasso di mora contrattuale risulta del 13,50%.
2. - Con il secondo motivo di appello si deduce che, anche a non voler considerare l'orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, comunque sarebbe stata raggiunta la prova dell'usurarietà del mutuo contratto dal . Parte_1
Lamenta, infatti, l'appellante che il CTU, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, pur essendo tenuto a considerare - sia con riferimento al tasso corrispettivo che al tasso di mora - tutte le spese e commissioni connesse all'erogazione del credito, non avrebbe considerato il costo dell'assicurazione dell'immobile contro i rischi da incendio, deducendo a pag. 2 della CTU che non vi sarebbe stata prova dell'avvenuto pagamento e calcolando, pertanto, il tasso di mora contrattuale nel 13,50%.
Sostiene, invece, l'appellante di aver provveduto in primo grado a depositare la documentazione relativa alla polizza, contenente il riferimento al contestuale mutuo erogato da e peraltro obbligatoria per i mutui ipotecari, per cui chiede di includere il relativo CP_1 costo nel calcolo, pervenendosi così, pur a voler seguire il metodo di calcolo del CTU (con la maggiorazione del 2,1% imposta dal quesito del Tribunale) al tasso di mora contrattuale pari al 16,73% e, quindi, superiore al tasso soglia del 14,91% calcolato dal CTU con la maggiorazione del 2,1%.
3. - L'appello non può essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Va premessa l'esatta delimitazione di petitum e di causa petendi del presente giudizio:
, dopo aver proceduto all'estinzione anticipata del mutuo in questione, Parte_1 chiede a questa Corte testualmente quanto segue: <“1) in via principale dichiarare la nullità del mutuo ipotecario per cui è causa, ricorrendo i presupposti del superamento del tasso
d'usura; 2) in subordine dichiarare l'annullabilità del mutuo ipotecario per cui è causa pagina 5 di 8 ricorrendo i presupposti del superamento del tasso d'usura>> e, <per l'effetto, 3) dichiarare la convenuta , già Credito Italiano, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, obbligata alla restituzione di tutte le somme versate dall'odierno attore in applicazione dell'art. 1815 c.c., dall'art. 644 c.p. e dall'art. 4 della L. 108/96>>.
Nell'ambito di tale petitum l'appellante chiede, in via istruttoria, il rinnovo della CTU contabile <al fine di accertare il superamento del tasso soglia ai sensi della Legge 108/96 nel contratto di mutuo sottoscritto dal sig. , alla luce dell'orientamento Parte_1 giurisprudenziale determinato dalla sentenza della SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione
n. 19597 del 18 settembre 2020>>.
Come noto, con tale sentenza n.19597 del 18 settembre 2020 le Sezioni unite della Cassazione hanno precisato che “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti […] la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ. sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti”.
Da tanto consegue che:
I. - sono infondate, sulla base della stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante, le domande sintetizzate sub n.1 e n.2 che precedono, atteso che, in ogni caso, l'eventuale pattuizione di interessi moratori in misura superiore alla soglia usuraria non comporterebbe alcuna nullità o annullabilità dell'intero contratto di mutuo ipotecario per cui è causa, ma solo la nullità della clausola sugli interessi moratori, fermo restando l'obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi corrispettivi, ove – come nella fattispecie in esame – gli stessi siano stati lecitamente convenuti e siano inferiore alla soglia usuraria;
II. – è infondata altresì la domanda sintetizzata sub n. 3) che precede, peraltro formulata in modo non corretto (viene chiesta la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca quale “l'effetto” della chiesta declaratoria di nullità o annullabilità dell'intero contratto di mutuo ipotecario) e del tutto generica (preteso diritto alla
<restituzione di tutte le somme versate dall'odierno attore in applicazione dell'art. 1815 c.c., dall'art. 644 c.p. e dall'art. 4 della L. 108/96>> mai dall'appellante quantificate); in particolare, premesso che il ha pacificamente proceduto all'estinzione anticipata Parte_1
pagina 6 di 8 del mutuo e che non ha provato (né invero allegato) di aver versato alcuna somma a titolo di interessi di mora (peraltro non dovuti in presenza di estinzione anticipata del mutuo ipotecario) e che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ha accertato – con motivazione tecnicamente ineccepibile e fondata su dati obiettivi - che gli interessi corrispettivi sono stati lecitamente pattuiti e sono inferiori alla soglia usuraria, non vi è all'evidenza alcuna prova del versamento di ulteriori e maggiori importi a titolo di interessi di mora da parte del , con conseguente irrilevanza del supplemento di c.t.u. (chiesto Parte_1 dallo stesso <alla luce dell'orientamento giurisprudenziale determinato dalla sentenza della
SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 19597 del 18 settembre 2020>>), non risultando in ogni caso provato che l'appellata già Credito Italiano, abbia percepito Controparte_2 alcun importo a titolo di interessi di mora.
Pertanto, la critica oggetto del primo motivo di appello, relativa al metodo di calcolo del tasso soglia moratorio utilizzato dal CTU, se pur astrattamente condivisibile alla luce dei principi affermati in materia dalla sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020 a SSUU, richiamata dall'appellante, risulta irrilevante alla luce dell'estinzione anticipata del mutuo da parte del
, che non ha – come detto – provato, né allegato di aver versato importi a titolo di Parte_1 mora. La domanda di ripetizione di indebito è pertanto infondata, attesa l'estinzione anticipata del mutuo e l'assenza di prova dell'applicazione, da parte della Banca mutuante, di interessi di mora.
Conclusivamente, quand'anche – per ipotesi - gli interessi di mora dovessero essere stati pattuiti oltre il “tasso soglia” (che, in virtù della succitata sentenza, per i contratti conclusi fino al 31.03.2003, trovando applicazione i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 che non indicano la maggiorazione media degli interessi moratori, coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi” senza, pertanto, la maggiorazione media del 2%), ciò non escluderebbe la debenza degli interessi corrispettivi, come stabilito dalle SS.UU. con la più volte richiamata sentenza n. 19597/2020.
Va infine ricordato che nella fattispecie, in base alle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, il contratto in oggetto prevedeva un tasso del 6,936%%, evidentemente al di sotto della soglia usura dell'11,76% al tempo vigente, con la conseguenza che gli interessi corrispettivi pattuiti in contratto sono dovuti unitamente alla sorte capitale.
Circa, poi, la necessità di includere nei costi del mutuo quello relativo all'assicurazione dell'immobile contro i rischi da incendio, non vi è prova in atti dell'obbligatorietà della pagina 7 di 8 relativa stipulazione, non potendo ovviamente la stessa essere dedotta sic et simpliciter dalla contestualità.
Conclusivamente, attesa l'estinzione anticipata del mutuo da parte del e l'avvenuta Parte_1 restituzione del capitale con pagamento dei soli interessi corrispettivi legittimamente applicati dalla Banca mutuante, la domanda di ripetizione di indebito va rigettata, poiché infondata, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado, liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato il 23.07.2021 nei Parte_1 confronti di in persona del suo procuratore speciale, avverso la sentenza Controparte_1
n. 1874 emessa dal Tribunale di Lecce il 16.06.2021, pubblicata in pari data, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3. dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, il 2 ottobre 2025
Il Presidente rel. ed est.
dr.ssa NA Rita Pasca
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile la Corte, composta dai seguenti magistrati: dr.ssa NA Rita Pasca presidente rel. ed est. dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Carolina Elia consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 752 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Alessandro Costa e Giovanna Marasciulo come da procura in atti,
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA: ) in persona del suo procuratore speciale avv. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Parte_2
IA ME, UC OL, FL TE, IM LL, come da procura in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/06/2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
Svolgimento del procedimento
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
pagina 1 di 8 “Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la al fine di sentir dichiarare la nullità e/o Controparte_2
l'invalidità del contratto di mutuo per illiceità della causa, per l'applicazione di interessi usurari, in quanto superiori al tasso soglia e quant'altro. Concludeva per l'accoglimento delle ragioni esposte, con vittoria di spese e compensi di lite. Deduceva, altresì, che il rapporto bancario era strutturato col metodo di ammortamento alla “francese” e, pertanto, illegittimo;
palesava, dunque, l'esistenza di un credito nei confronti della banca, del quale chiedeva
l'accertamento, con l'utilizzo di apposita consulenza tecnica.
Si costituiva in giudizio la convenuta, a mezzo del suo procuratore, la quale impugnava CP_2
e contestava l'assunto di parte attrice, assolutamente privo di giuridico fondamento e non rispondente ai fatti. Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per la genericità degli assunti formulati, nonché la pretestuosità – nel merito – di quanto dedotto con l'atto introduttivo atteso che nel contratto di mutuo, intercorso tra le parti, non vi era alcun profilo di illegittimità. Concludeva per il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite”.
La causa veniva istruita in via documentale e con CTU tecnico contabile e, discussa dalle parti all'udienza del 16.04.2021, decisa, previa concessione dei termini per note conclusive, con sentenza n. 1874 del 16.06.2021, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Lecce rigettava la domanda attorea, compensando tra le parti le spese di lite e ponendo a carico dell'attore le spese di CTU. In particolare, il Tribunale escludeva che ci fosse stata violazione della normativa antiusura rilevando che, sulla base delle risultanze della CTU, non risultava alcun superamento del tasso soglia di mora.
Avverso la citata sentenza ha proposto il presente appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 23.07.2021, lamentando l'erroneità della sentenza per i motivi che verranno di seguito esaminati, instando per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7.02.2022 si è costituita , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità ed indeterminatezza dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché dell'art. 348 c.p.c. e la prescrizione della domanda di ripetizione formulata dal e, nel merito, chiedendo in subordine il Parte_1 rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza del primo giudice e vittoria di spese del presente grado.
pagina 2 di 8 Precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 4.06.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c., poiché infondata.
Ed invero, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, sarebbe incorso il Tribunale, consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n.
36481 del 13.12.2022, ha chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Parimenti va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 348 c.p.c., sollevata da L'eccezione resta, invero, assorbita, CP_1 stante la fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c. In ogni caso non si ravvisano i presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c.
Va infine disattesa anche l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca appellata, sul presupposto che il non avrebbe interrotto il termine decennale di prescrizione Parte_1 decorrente dall'estinzione anticipata del contratto di mutuo avvenuto in data 10.01.2005, in quanto infondata, atteso il deposito in atti della lettera raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna all' datata 10.12.2014, che risulta idonea ad interrompere il termine di CP_1 prescrizione.
pagina 3 di 8 1. - Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado, lamentando che il tribunale, con motivazione generica, ha ritenuto non provata l'usurarietà del tasso di interesse, pattuito nel mutuo oggetto del giudizio, riportandosi pedissequamente e “per relationem” alle conclusioni del consulente d'ufficio.
Deduce che il Tribunale avrebbe dovuto approfondire l'istruttoria, verificando l'usurarietà o meno del mutuo contratto dal alla luce del nuovo orientamento della Suprema Parte_1
Corte, intervenuto dopo il conferimento dell'incarico al CTU, ma anche e soprattutto avrebbe dovuto motivare in maniera specifica le argomentazioni per le quali non ha ritenuto di condividere il succitato orientamento ed ha invece avvallato il precedente, ormai superato.
In particolare, l'appellante reputa erronei i criteri indicati dal primo giudice nei quesiti indicati al CTU per la verifica del tasso di mora contrattuale, non essendo l'applicazione di una maggiorazione del 2,1% al T.E.G.M., ai fini dell'ottenimento del tasso soglia di riferimento, unanimemente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità.
Evidenzia, infatti, che in tema di verifica dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori si è registrato un contrasto giurisprudenziale in seno alla Suprema Corte tra l'orientamento rappresentato dalla sentenza n. 27422 del 30 ottobre 2018 (in base al quale il riscontro dell'usurarietà degli interessi moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento) e la sentenza n. 26286 del
17.10.2019 (secondo la quale, al fine di individuare la soglia usuraria degli interessi di mora, al “tasso soglia ordinario” deve essere sommato il “tasso soglia di mora”, da determinarsi con lo stesso criterio, ma previo ulteriore aumento del 2,1% del TEGM di cui all'art. 2 comma 1 della legge n. 108/1996). Detto contrasto giurisprudenziale è stato superato, a seguito di rimessione della questione al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte con ordinanza n.
26946 del 22 ottobre 2019, con la sentenza delle SS.UU. n. 19597 del 18 settembre 2020 che, nel sancire che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ha confermato la formula "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi”, previsti quale ulteriore tolleranza dai predetti decreti, ma ha tuttavia precisato, evidenzia l'appellante, che ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m., con la maggiorazione ivi prevista.
Sulla scorta di tali principi, ritiene l'appellante che nella fattispecie, trattandosi di mutuo stipulato in data 17.09.1998, trovino applicazione i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 pagina 4 di 8 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003), che non indicano la maggiorazione media degli interessi moratori, con la conseguenza di dover ritenere, come per tutti i contratti conclusi fino al 31 marzo 2003, che il “tasso soglia di mora” coincida con il “tasso soglia dei corrispettivi”.
Conclude chiedendo che il tasso soglia di mora sia determinato secondo la formula seguente:
T.E.G.M. x 1,5, ossia: 7,84 (TEGM indicato dalla Banca d'Italia per i contratti di mutuo a tasso fisso conclusi nel terzo trimestre 1998) x 1,5 = 11,76% (corrispondente, peraltro, al valore calcolato anche dal CTU senza applicazione di maggiorazioni).
Secondo l'appellante risulterebbe da ciò provata l'usurarietà del mutuo oggetto di giudizio, avendo lo stesso CTU acclarato che, nella vicenda de qua, il tasso di mora contrattuale risulta del 13,50%.
2. - Con il secondo motivo di appello si deduce che, anche a non voler considerare l'orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, comunque sarebbe stata raggiunta la prova dell'usurarietà del mutuo contratto dal . Parte_1
Lamenta, infatti, l'appellante che il CTU, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, pur essendo tenuto a considerare - sia con riferimento al tasso corrispettivo che al tasso di mora - tutte le spese e commissioni connesse all'erogazione del credito, non avrebbe considerato il costo dell'assicurazione dell'immobile contro i rischi da incendio, deducendo a pag. 2 della CTU che non vi sarebbe stata prova dell'avvenuto pagamento e calcolando, pertanto, il tasso di mora contrattuale nel 13,50%.
Sostiene, invece, l'appellante di aver provveduto in primo grado a depositare la documentazione relativa alla polizza, contenente il riferimento al contestuale mutuo erogato da e peraltro obbligatoria per i mutui ipotecari, per cui chiede di includere il relativo CP_1 costo nel calcolo, pervenendosi così, pur a voler seguire il metodo di calcolo del CTU (con la maggiorazione del 2,1% imposta dal quesito del Tribunale) al tasso di mora contrattuale pari al 16,73% e, quindi, superiore al tasso soglia del 14,91% calcolato dal CTU con la maggiorazione del 2,1%.
3. - L'appello non può essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Va premessa l'esatta delimitazione di petitum e di causa petendi del presente giudizio:
, dopo aver proceduto all'estinzione anticipata del mutuo in questione, Parte_1 chiede a questa Corte testualmente quanto segue: <“1) in via principale dichiarare la nullità del mutuo ipotecario per cui è causa, ricorrendo i presupposti del superamento del tasso
d'usura; 2) in subordine dichiarare l'annullabilità del mutuo ipotecario per cui è causa pagina 5 di 8 ricorrendo i presupposti del superamento del tasso d'usura>> e, <per l'effetto, 3) dichiarare la convenuta , già Credito Italiano, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, obbligata alla restituzione di tutte le somme versate dall'odierno attore in applicazione dell'art. 1815 c.c., dall'art. 644 c.p. e dall'art. 4 della L. 108/96>>.
Nell'ambito di tale petitum l'appellante chiede, in via istruttoria, il rinnovo della CTU contabile <al fine di accertare il superamento del tasso soglia ai sensi della Legge 108/96 nel contratto di mutuo sottoscritto dal sig. , alla luce dell'orientamento Parte_1 giurisprudenziale determinato dalla sentenza della SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione
n. 19597 del 18 settembre 2020>>.
Come noto, con tale sentenza n.19597 del 18 settembre 2020 le Sezioni unite della Cassazione hanno precisato che “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti […] la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ. sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti”.
Da tanto consegue che:
I. - sono infondate, sulla base della stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante, le domande sintetizzate sub n.1 e n.2 che precedono, atteso che, in ogni caso, l'eventuale pattuizione di interessi moratori in misura superiore alla soglia usuraria non comporterebbe alcuna nullità o annullabilità dell'intero contratto di mutuo ipotecario per cui è causa, ma solo la nullità della clausola sugli interessi moratori, fermo restando l'obbligo del mutuatario di corrispondere gli interessi corrispettivi, ove – come nella fattispecie in esame – gli stessi siano stati lecitamente convenuti e siano inferiore alla soglia usuraria;
II. – è infondata altresì la domanda sintetizzata sub n. 3) che precede, peraltro formulata in modo non corretto (viene chiesta la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca quale “l'effetto” della chiesta declaratoria di nullità o annullabilità dell'intero contratto di mutuo ipotecario) e del tutto generica (preteso diritto alla
<restituzione di tutte le somme versate dall'odierno attore in applicazione dell'art. 1815 c.c., dall'art. 644 c.p. e dall'art. 4 della L. 108/96>> mai dall'appellante quantificate); in particolare, premesso che il ha pacificamente proceduto all'estinzione anticipata Parte_1
pagina 6 di 8 del mutuo e che non ha provato (né invero allegato) di aver versato alcuna somma a titolo di interessi di mora (peraltro non dovuti in presenza di estinzione anticipata del mutuo ipotecario) e che la consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ha accertato – con motivazione tecnicamente ineccepibile e fondata su dati obiettivi - che gli interessi corrispettivi sono stati lecitamente pattuiti e sono inferiori alla soglia usuraria, non vi è all'evidenza alcuna prova del versamento di ulteriori e maggiori importi a titolo di interessi di mora da parte del , con conseguente irrilevanza del supplemento di c.t.u. (chiesto Parte_1 dallo stesso <alla luce dell'orientamento giurisprudenziale determinato dalla sentenza della
SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 19597 del 18 settembre 2020>>), non risultando in ogni caso provato che l'appellata già Credito Italiano, abbia percepito Controparte_2 alcun importo a titolo di interessi di mora.
Pertanto, la critica oggetto del primo motivo di appello, relativa al metodo di calcolo del tasso soglia moratorio utilizzato dal CTU, se pur astrattamente condivisibile alla luce dei principi affermati in materia dalla sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020 a SSUU, richiamata dall'appellante, risulta irrilevante alla luce dell'estinzione anticipata del mutuo da parte del
, che non ha – come detto – provato, né allegato di aver versato importi a titolo di Parte_1 mora. La domanda di ripetizione di indebito è pertanto infondata, attesa l'estinzione anticipata del mutuo e l'assenza di prova dell'applicazione, da parte della Banca mutuante, di interessi di mora.
Conclusivamente, quand'anche – per ipotesi - gli interessi di mora dovessero essere stati pattuiti oltre il “tasso soglia” (che, in virtù della succitata sentenza, per i contratti conclusi fino al 31.03.2003, trovando applicazione i DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 che non indicano la maggiorazione media degli interessi moratori, coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi” senza, pertanto, la maggiorazione media del 2%), ciò non escluderebbe la debenza degli interessi corrispettivi, come stabilito dalle SS.UU. con la più volte richiamata sentenza n. 19597/2020.
Va infine ricordato che nella fattispecie, in base alle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, il contratto in oggetto prevedeva un tasso del 6,936%%, evidentemente al di sotto della soglia usura dell'11,76% al tempo vigente, con la conseguenza che gli interessi corrispettivi pattuiti in contratto sono dovuti unitamente alla sorte capitale.
Circa, poi, la necessità di includere nei costi del mutuo quello relativo all'assicurazione dell'immobile contro i rischi da incendio, non vi è prova in atti dell'obbligatorietà della pagina 7 di 8 relativa stipulazione, non potendo ovviamente la stessa essere dedotta sic et simpliciter dalla contestualità.
Conclusivamente, attesa l'estinzione anticipata del mutuo da parte del e l'avvenuta Parte_1 restituzione del capitale con pagamento dei soli interessi corrispettivi legittimamente applicati dalla Banca mutuante, la domanda di ripetizione di indebito va rigettata, poiché infondata, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado, liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato il 23.07.2021 nei Parte_1 confronti di in persona del suo procuratore speciale, avverso la sentenza Controparte_1
n. 1874 emessa dal Tribunale di Lecce il 16.06.2021, pubblicata in pari data, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3. dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico degli appellanti di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, il 2 ottobre 2025
Il Presidente rel. ed est.
dr.ssa NA Rita Pasca
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