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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2361 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nata il [...], a [...], Stato di Espirito Santo, Brasile, CF-CPF Parte_1
n. 124.524.817-00;
, nata il [...], a [...], Stato di Minas Parte_2
Gerais, Brasile, CF-CPF n. ; C.F._1
nato il [...], a [...], Stato di Espirito Santo, Brasile, CF- Controparte_1
CPF n. ; C.F._2
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale, rispettivamente, dall'Avv. BEATRICE
BIANCHI (C.F.: del Foro di Milano, come da procura in atti C.F._3
- RICORRENTI -
E
(C.F. ) in persona del Ministro in carica, legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
Conclusioni:come da verbale d'udienza del 27 gennaio 2025
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_2
di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di cittadino italiano, nato Persona_1
da genitori italiani, e a OL (CS), in data 31.03.1854 (doc. Persona_2 Persona_3
02);
In data 20.04.1892, presso la città di Dores da Victoria, Stato di Minas Gerais, Brasile, Per_1 contraeva matrimonio con (doc. 03); luogo, quest'ultimo,
[...] Persona_4
ove il sig. decedeva, in data 25.03.1896 (doc. 04). Per_1
Dall'unione dei sopra indicati coniugi nasceva, in data 19.01.1893, presso la città di Dores da
Victoria, Stato di Minas Gerais, Brasile, (doc. 05). Persona_5
In data 14.09.1912, presso la città di Dores da Victoria, Stato di Minas Gerais, Brasile, Per_5
contraeva matrimonio con (doc. 06) in virtù del vincolo coniugale,
[...] Persona_6
la contraente adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in Persona_7
[...]
Dall'unione dei sopra citati contraenti nasceva, in data 23.06.1920, presso la città di Mirahy, Stato di Minas Gerais, Brasile, (doc. 07). Persona_8
In data 15.01.1942, presso la città di Dores da Vitoria, Stato di Minas Gerais, Brasile,
[...]
contraeva matrimonio con (doc. 08); in virtù del vincolo Persona_8 Persona_9
coniugale, la contraente adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in
[...]
Persona_10
Dall'unione matrimoniale nasceva, in data 20.12.1958, presso la città di Manhumirim, Stato di
Minas Gerais, Brasile, (doc. 09) attuale ricorrente. Persona_11
In data 23.11.1985, presso la città di Vitória, Stato di Espirito Santo, Brasile, Persona_11 contraeva matrimonio con da (doc. 10); a seguito dell'unione
[...] Persona_12 Persona_13
coniugale, la contraente adottava il cognome del marito divenendo, così, . Persona_14
Dalla sopra unione coniugale, nascevano, in data 22.03.1989, presso la città di Vitória, Stato di
Espirito Santo, Brasile, (doc. 11) e, in data 26.12.1990, presso la città di Parte_1
Vitória, Stato di Espirito Santo, Brasile, (doc. 12) entrambe odierni Controparte_1
ricorrenti;
2 L'antenato, , era cittadino italiano dalla nascita, e, come risulta dal certificato Persona_1
negativo di naturalizzazione agli atti (doc. 13), non si è mai naturalizzato brasiliano e trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis a , da cui la cittadinanza si è trasmessa iure Persona_5
sanguinis ininterrottamente fino ai ricorrenti;
I ricorrenti, in data 29.05.2023, tentavano l'inoltro dell'istanza telematica, per il tramite del sistema
“prenot@mi”, al a Rio De Janeiro al fine di vedersi riconoscere la Parte_3
cittadinanza italiana iure sanguinis, come da procedura predisposta dal suddetto (doc. Parte_3
14); ad oggi, tuttavia, gli stessi non hanno avuto la possibilità di fissare l'appuntamento telematico ovvero non hanno ricevuto alcuna comunicazione dal in merito all'avvio del rispettivo Parte_3
procedimento.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_2
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2.Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma1, c.c. del 1865).
3 La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo Per_1
prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato
[...] negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (doc. 13).
In merito al riconoscimento dello status richiesto rileva la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009
“tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato
4 da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_3
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_4
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_3
bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
5 La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_2
delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadini italiani di: P_
, nata il [...], a [...], Stato di Espirito Santo, Brasile, CF-CPF n. Parte_1
; C.F._4
, nata il [...], a [...], Stato di Minas Parte_2
Gerais, Brasile, CF-CPF n. ; C.F._1
, nato il [...], a [...], Stato di Espirito Santo, Brasile, CF- Controparte_1
CPF n. ; C.F._2
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 27/01/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro
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