CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 394/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
TRONCONE FULVIO, AT
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3881/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18408/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012865436000 IRPEF-ALTRO
- COMUNICA ADR n. 67117014449522003 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7896/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda oggetto di lite.
2. Resistente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Napoli avverso intimazione di pagamento n. 07120249012865436000 notificata in data 5/4/2024 a mezzo raccomandata AR dalla ADER per un importo di € 2.935,94 per omesso pagamento IRPEF, addizionale regionale e comunale oltre sanzioni ed interessi, riferibili all'anno 2011.
3. L'opposizione è altresì rivolta all'avviso di accertamento n. TEPTEMP000247 sotteso all'intimazione asseritamente notificato il 30/6/2017.
4. Ha eccepito:
1- la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti. Non vi è nessuna prova dell'effettiva notifica dell'avviso di accertamento.
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale.
2- la decorrenza dei termini prescrizionali quantomeno delle sanzioni e degli interessi il cui termine prescrizionale quinquennale risulta decorso.
5. Ha chiesto di dichiarare illegittimo l'intimazione di pagamento e per l'effetto l'avviso di accertamento;
in via gradata non dovute le sanzioni e gli interessi;
le spese con attribuzione al difensore.
6. Si è costituita l'AGE Direz. Prov. di Napoli I., che ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 21 del Dlgs 546/92 data la corretta notifica dell'avviso di accertamento nonché la notifica dell'avviso di intimazione n. 07120189036422446000 notificato il 20/12/2018 che ha riportato il medesimo avviso di accertamento. Ha rimarcato la corretta notifica dell'avviso di accertamento avvenuta nelle mani proprie ella parte ricorrente. Il credito erariale si è cristallizzato ed è divenuto irretrattabile per mancata impugnazione nei termini di legge in violazione dell'art. 21 del Dlgs 546/92.
7. Il credito erariale non si è prescritto in quanto non è decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 del c.c. nonché che, anche per le sanzioni e gli interessi correlati alle imposte, vige la prescrizione decennale.
8. Ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso e del rigetto in via gradata le spese.
9. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 18404/2024, depositata in data
13 dicembre 2024, ha accolto il ricorso, limitatamente alle sanzioni e interessi, con compensazione delle spese, sulla base della seguente motivazione: «Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
La pronuncia in esame interviene a dissipare dubbi e confermare l'ormai consolidato principio secondo cui l'intimazione di pagamento, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo
19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr Cassazione, sentenze nn.
16641/2011 e 8704/2013).
Per quanto concerne il caso in commento, si può dunque affermare che la questione della “prescrizione del credito tributario”, avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere dal contribuente con l'impugnazione della cartella esattoriale, ovvero del primo atto con il quale la pretesa impositiva è stata portata alla conoscenza della parte privata.
Soltanto nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'ufficio, il diritto di difesa del contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3.
Da ultimo, si segnala che l'applicazione del principio in argomento, nell'ambito del processo tributario, comporta anche alcune ricadute in materia di ripartizione dell'onere probatorio.
Difatti, nel caso in cui l'Agenzia eccepisca l'inammissibilità del ricorso originariamente proposto dalla parte privata contro il ruolo o l'intimazione di pagamento, in quanto sia stato precedentemente notificato al privato altro atto prodromico, spetta al contribuente dimostrare che ricorre il contestato presupposto della non avvenuta notificazione dell'atto, ovvero al giudice tributario verificare, anche d'ufficio, le condizioni di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento n. TEPTEMP000247 è stato notificato nelle mani proprie del contribuente.
la Corte di Cassazione ha reiteratamente ribadito che la pretesa azionata con la cartella esattoriale “diventa intangibile quando il titolo sia divenuto definitivo per la mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione è stata contestata (S.U. n. 23397/2016 che ha ribadito il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito). ..." ( Cass. civ., sent. n. 25197/2022).
Peraltro l'Agenzia prova altresì la notifica dell'intimazione n.07120189036422446000 notificata in data
20/12/2018 che riporta l'avviso di accertamento come atto prodromico correttamente notificato che ha interrotto i termini prescrizionali decennali ai sensi dell'art. 2946 del c.c.
Per quanto concerne la prescrizione delle sanzioni e degli interessi la Corte ritiene decorso il termine di prescrizione quinquennale;
anche se sono contestate unitamente al credito tributarie e accessorie a crediti tributari decennali ( Cass. Ordinanza n. 11113/2024)».
10. Ha interposto appello l'Ufficio, sostenendo che, erroneamente, il giudice monocratico nella sentenza qui impugnata ha inteso applicare la prescrizione ordinaria decennale solo alle imposte ritenendo invece applicabile per le sanzioni ed interessi il termine quinquennale perché il giudice ha dimenticato di applicare alla scadenza quinquennale originaria le proroghe normative intervenute a seguito dell'emergenza da
Covid-19 che hanno chiaramente posticipato i termini di esecuzione delle attività di ADER e quindi i termini di decadenza e prescrizione. Infatti, per l'Ufficio si deve applicare al termine di prescrizione originario
20/12/2023 (cinque anni dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189036422446000 del
20/12/2018) la normativa emergenziale Covid- 19 e precisamente l'art 68 co. 1 DL 18/2020 con rinvio all'art
12 comma 1 del DLgs n. 159/2015.
Dunque, l'intimazione di pagamento qui impugnata poteva essere notificata entro e non oltre il 14/06/2025 (20/12/2023 + 542 gg).
L'intimazione di pagamento qui impugnata poteva essere notificata entro e non oltre il 14/06/2025, poiché
è stata notificata il 5/4/2024 è del tutto tempestiva;
pertanto, non si sarebbe verificata alcuna prescrizione.
11. Si è costituita la parte privata che si è opposta all'avverso dedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
2. Com'è noto l'art. 68, comma 1, ha espressamente richiamato l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs.
159/2015, che disciplina gli effetti delle sospensioni dei versamenti per eventi eccezionali (come il COVID).
Il comma 1 del detto art. 12 stabilisce il principio di simmetria, per cui: «i termini di prescrizione e i termini di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori... sono sospesi per un periodo corrispondente a quello di sospensione del versamento».
3. Di conseguenza, il periodo di sospensione dei versamenti (542 giorni) è stato "trasferito" come sospensione dei termini di decadenza/prescrizione per gli Enti (Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.) e per l'Agente della Riscossione. Altrimenti detto, quando un termine di decadenza o prescrizione (ad esempio, il 31 dicembre di un anno) ricade dopo il 31 agosto 2021 (fine della sospensione), tale termine viene prorogato di 542 giorni a partire dalla sua scadenza ordinaria.
4. Dunque, essendo il ruolo o il carico stato consegnato prima del 8 marzo 2020 ed il termine prescrizionale scadeva dopo il 31 dicembre 2021, si devono aggiungere 542 gg alla scadenza originaria. Nel caso di specie il ruolo è stato consegnato il 22/11/2017 ( prima del 8 marzo 2020), il termine di prescrizione originario scadeva il 20/12/2023 ( 5 anni dal 20/12/2018) (quindi dopo il 31/12/2021), pertanto si devono aggiungere
542 gg, al 28/12/2023, con nuovo termine per la notifica dell'intimazione scadente il 14/06/2025.
5. Ne segue che l'intimazione di pagamento qui impugnata poteva essere notificata entro e non oltre il
14/06/2025, poiché è stata notificata il 5/4/2024 è del tutto tempestiva;
pertanto non si è verificata alcuna prescrizione.
6. L'appello principale è fondato per cui il ricorso originario va integralmente rigettato.
7. Le spese vanno compensate in ragione della particolare complessità e particolarità della questione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta integralmente il ricorso originario;
Compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
TRONCONE FULVIO, AT
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3881/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18408/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012865436000 IRPEF-ALTRO
- COMUNICA ADR n. 67117014449522003 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7896/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda oggetto di lite.
2. Resistente_1 ha presentato ricorso presso la CGT di I Grado di Napoli avverso intimazione di pagamento n. 07120249012865436000 notificata in data 5/4/2024 a mezzo raccomandata AR dalla ADER per un importo di € 2.935,94 per omesso pagamento IRPEF, addizionale regionale e comunale oltre sanzioni ed interessi, riferibili all'anno 2011.
3. L'opposizione è altresì rivolta all'avviso di accertamento n. TEPTEMP000247 sotteso all'intimazione asseritamente notificato il 30/6/2017.
4. Ha eccepito:
1- la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti. Non vi è nessuna prova dell'effettiva notifica dell'avviso di accertamento.
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale.
2- la decorrenza dei termini prescrizionali quantomeno delle sanzioni e degli interessi il cui termine prescrizionale quinquennale risulta decorso.
5. Ha chiesto di dichiarare illegittimo l'intimazione di pagamento e per l'effetto l'avviso di accertamento;
in via gradata non dovute le sanzioni e gli interessi;
le spese con attribuzione al difensore.
6. Si è costituita l'AGE Direz. Prov. di Napoli I., che ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 21 del Dlgs 546/92 data la corretta notifica dell'avviso di accertamento nonché la notifica dell'avviso di intimazione n. 07120189036422446000 notificato il 20/12/2018 che ha riportato il medesimo avviso di accertamento. Ha rimarcato la corretta notifica dell'avviso di accertamento avvenuta nelle mani proprie ella parte ricorrente. Il credito erariale si è cristallizzato ed è divenuto irretrattabile per mancata impugnazione nei termini di legge in violazione dell'art. 21 del Dlgs 546/92.
7. Il credito erariale non si è prescritto in quanto non è decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 del c.c. nonché che, anche per le sanzioni e gli interessi correlati alle imposte, vige la prescrizione decennale.
8. Ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso e del rigetto in via gradata le spese.
9. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 18404/2024, depositata in data
13 dicembre 2024, ha accolto il ricorso, limitatamente alle sanzioni e interessi, con compensazione delle spese, sulla base della seguente motivazione: «Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
La pronuncia in esame interviene a dissipare dubbi e confermare l'ormai consolidato principio secondo cui l'intimazione di pagamento, che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo
19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr Cassazione, sentenze nn.
16641/2011 e 8704/2013).
Per quanto concerne il caso in commento, si può dunque affermare che la questione della “prescrizione del credito tributario”, avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere dal contribuente con l'impugnazione della cartella esattoriale, ovvero del primo atto con il quale la pretesa impositiva è stata portata alla conoscenza della parte privata.
Soltanto nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'ufficio, il diritto di difesa del contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3.
Da ultimo, si segnala che l'applicazione del principio in argomento, nell'ambito del processo tributario, comporta anche alcune ricadute in materia di ripartizione dell'onere probatorio.
Difatti, nel caso in cui l'Agenzia eccepisca l'inammissibilità del ricorso originariamente proposto dalla parte privata contro il ruolo o l'intimazione di pagamento, in quanto sia stato precedentemente notificato al privato altro atto prodromico, spetta al contribuente dimostrare che ricorre il contestato presupposto della non avvenuta notificazione dell'atto, ovvero al giudice tributario verificare, anche d'ufficio, le condizioni di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento n. TEPTEMP000247 è stato notificato nelle mani proprie del contribuente.
la Corte di Cassazione ha reiteratamente ribadito che la pretesa azionata con la cartella esattoriale “diventa intangibile quando il titolo sia divenuto definitivo per la mancata tempestiva opposizione del soggetto al quale la violazione è stata contestata (S.U. n. 23397/2016 che ha ribadito il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito). ..." ( Cass. civ., sent. n. 25197/2022).
Peraltro l'Agenzia prova altresì la notifica dell'intimazione n.07120189036422446000 notificata in data
20/12/2018 che riporta l'avviso di accertamento come atto prodromico correttamente notificato che ha interrotto i termini prescrizionali decennali ai sensi dell'art. 2946 del c.c.
Per quanto concerne la prescrizione delle sanzioni e degli interessi la Corte ritiene decorso il termine di prescrizione quinquennale;
anche se sono contestate unitamente al credito tributarie e accessorie a crediti tributari decennali ( Cass. Ordinanza n. 11113/2024)».
10. Ha interposto appello l'Ufficio, sostenendo che, erroneamente, il giudice monocratico nella sentenza qui impugnata ha inteso applicare la prescrizione ordinaria decennale solo alle imposte ritenendo invece applicabile per le sanzioni ed interessi il termine quinquennale perché il giudice ha dimenticato di applicare alla scadenza quinquennale originaria le proroghe normative intervenute a seguito dell'emergenza da
Covid-19 che hanno chiaramente posticipato i termini di esecuzione delle attività di ADER e quindi i termini di decadenza e prescrizione. Infatti, per l'Ufficio si deve applicare al termine di prescrizione originario
20/12/2023 (cinque anni dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189036422446000 del
20/12/2018) la normativa emergenziale Covid- 19 e precisamente l'art 68 co. 1 DL 18/2020 con rinvio all'art
12 comma 1 del DLgs n. 159/2015.
Dunque, l'intimazione di pagamento qui impugnata poteva essere notificata entro e non oltre il 14/06/2025 (20/12/2023 + 542 gg).
L'intimazione di pagamento qui impugnata poteva essere notificata entro e non oltre il 14/06/2025, poiché
è stata notificata il 5/4/2024 è del tutto tempestiva;
pertanto, non si sarebbe verificata alcuna prescrizione.
11. Si è costituita la parte privata che si è opposta all'avverso dedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
2. Com'è noto l'art. 68, comma 1, ha espressamente richiamato l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs.
159/2015, che disciplina gli effetti delle sospensioni dei versamenti per eventi eccezionali (come il COVID).
Il comma 1 del detto art. 12 stabilisce il principio di simmetria, per cui: «i termini di prescrizione e i termini di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori... sono sospesi per un periodo corrispondente a quello di sospensione del versamento».
3. Di conseguenza, il periodo di sospensione dei versamenti (542 giorni) è stato "trasferito" come sospensione dei termini di decadenza/prescrizione per gli Enti (Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.) e per l'Agente della Riscossione. Altrimenti detto, quando un termine di decadenza o prescrizione (ad esempio, il 31 dicembre di un anno) ricade dopo il 31 agosto 2021 (fine della sospensione), tale termine viene prorogato di 542 giorni a partire dalla sua scadenza ordinaria.
4. Dunque, essendo il ruolo o il carico stato consegnato prima del 8 marzo 2020 ed il termine prescrizionale scadeva dopo il 31 dicembre 2021, si devono aggiungere 542 gg alla scadenza originaria. Nel caso di specie il ruolo è stato consegnato il 22/11/2017 ( prima del 8 marzo 2020), il termine di prescrizione originario scadeva il 20/12/2023 ( 5 anni dal 20/12/2018) (quindi dopo il 31/12/2021), pertanto si devono aggiungere
542 gg, al 28/12/2023, con nuovo termine per la notifica dell'intimazione scadente il 14/06/2025.
5. Ne segue che l'intimazione di pagamento qui impugnata poteva essere notificata entro e non oltre il
14/06/2025, poiché è stata notificata il 5/4/2024 è del tutto tempestiva;
pertanto non si è verificata alcuna prescrizione.
6. L'appello principale è fondato per cui il ricorso originario va integralmente rigettato.
7. Le spese vanno compensate in ragione della particolare complessità e particolarità della questione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta integralmente il ricorso originario;
Compensa le spese.