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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1265/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di LATINA;
RICORRENTE
E
, (c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._1
Strada Alta, 2124 - Borgo Sabotino;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: interdizione
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 dicembre 2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 25.03.2024, il Pubblico Ministero chiedeva procedersi alla nomina di un Tutore per nata a [...] il [...] e residente a [...], B.go CP_1
Sabotino, affetta da disturbo psicotico, psicosi residuale e deterioramento cognitivo grave, costretta a vivere in una abitazione in uno stato di totale abbandono e stipata di oggetti vari in pagina 1 di 6 accumulo compulsivo. Esponeva il P.M. che la non riusciva a svolgere anche le più
CP_1 semplici attività del quotidiano come lavarsi, prendersi cura della casa e cucinare, costretta in casa con la presenza del marito che impediva qualunque attività di supporto e assistenza alla stessa. Infatti, nonostante la presenza di personale specializzato in casa e dell'attivazione del servizio di domiciliazione per il marito, i sanitari erano stati impossibilitati a gestire e monitorare la a seguito delle ostilità del marito, . Dall'esame dell'amministranda
CP_1 Persona_1 risultava che la stessa non comprendeva quanto le veniva richiesto e non risultava orientata in termini spazio temporali, pertanto, la nomina di un Amministratore di Sostegno allo stato non risultava idonea a far fronte alle esigenze della In tali premesse e considerato il
CP_1 provvedimento di rigetto del 5.03.2024 emesso in esito all'istanza di nomina di A.d.S., la Pt_1 chiedeva la nomina di un Tutore nella persona del Sindaco p.t. o di altro soggetto estraneo al nucleo familiare con valutazione della collocazione della presso una struttura Socio-
CP_1
Assistenziale, eventualmente previa CTU.
All'udienza di comparizione del 02.07.2024, la dott.ssa , delegata del Sindaco del Testimone_1
Comune di Latina, dichiarava: “Sono a conoscenza dei fatti in quanto delegato del marito Per_2 di il quale non mi vuole parlare, non vuole alcun rapporto con CP_1 Persona_1 me e non sono riuscita a fare niente per lui. Si è offeso dopo che gli ho detto che non gli facevo da badante. Quando andavo a trovarlo a casa, vedevo la moglie in condizioni CP_1 pietose, era ferita e sporca.” Il Giudice, quindi, vista la documentazione medica e la richiesta del
P.M., ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, nominava Tutore provvisorio della CP_1 il Sindaco del Comune di Latina, disponendo la comunicazione al G.T. per l'apertura
[...] urgente della procedura per la nomina di un Tutore. Nel contempo, mandava ai Servizi Sociali in coordinamento dell'ASL di Latina di verificare il contesto abitativo dell'amministranda e le sue attuali condizioni psicofisiche, con richiesta di produrre una relazione aggiornata con documentazione medica aggiornata del medico Asl di riferimento di quindi, CP_1 rinviava la causa per discussione finale all'udienza del 7 gennaio 2025.
[... A tale udienza, la dott.ssa , Tutore delegato da parte del Sindaco di Testimone_1 CP_2
, rilevava l'impedimento del marito dell'interdicenda a consentire le visite mediche sulla Pt_2 persona della moglie, pertanto, il Giudice autorizzava il Tutore provvisorio all'utilizzo della forza pubblica al fine di verificare il contesto abitativo dell'interdicenda e le sue attuali condizioni psicofisiche per valutare la richiesta formulata dalla tutela provvisoria di autorizzare il ricovero in pagina 2 di 6 struttura. Rinviava all'udienza del 4 febbraio 2025 per il deposito della Relazione aggiornata che desse conto della visita domiciliare e degli accertamenti effettuati.
Infine, la causa veniva rinviata per discussione finale, da ultimo, all'udienza del 2 dicembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 – ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di interdizione è fondata.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 414 c.c., ai fini dell'adozione di un provvedimento di interdizione, è necessario che ricorrano cumulativamente i seguenti presupposti di legge: 1) la sussistenza di una condizione di abituale infermità mentale, intesa come alterazione stabile e non transitoria delle facoltà psichiche;
2) l'incapacità della persona di provvedere autonomamente ai propri interessi, in conseguenza diretta della suddetta infermità; 3) la necessità dell'interdizione quale misura di protezione giuridica idonea ed adeguata, rispetto alle esigenze di tutela del soggetto interessato. Ai fini dell'integrazione dei presupposti sopra richiamati, peraltro, non è necessario che l'infermità mentale consista in una forma patologica tipica e definita;
è, infatti, necessario e sufficiente che sussista un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tale da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi. Tale incapacità deve riguardare non solo la gestione degli affari di indole patrimoniale ed economica, ma anche l'adozione consapevole di atti giuridici inerenti alla sfera personale, in relazione ai quali si renda indispensabile l'intervento sostitutivo del tutore, quale figura deputata alla protezione giuridica del soggetto interdetto. Quanto al requisito dell'abitualità, questo ricorre laddove si ravvisi una condizione permanente, anche se non necessariamente continuativa, della persona;
si richiede, inoltre, che la condizione di infermità mentale sia connotata da attualità e gravità, tali da comportare un difetto assoluto di capacità di intendere e di volere.
Ancora, va precisato che la misura dell'interdizione assume carattere residuale, dovendo essere applicata esclusivamente nei casi in cui non risultino idonee, né sufficienti, altre forme di protezione giuridica previste dall'ordinamento. In particolare, il discrimine con il diverso istituto della inabilitazione si apprezza in relazione alla maggiore o minore gravità della condizione di infermità e della sua interferenza in ordine alla autonoma capacità di attendere ai propri interessi.
Con riferimento, invece, al rapporto tra amministrazione di sostegno ed interdizione (od inabilitazione), il relativo discrimen non va individuato con riferimento allo stato più o meno grave d'incapacità manifestata dal soggetto, secondo un criterio quantitativo, ma alla luce di un criterio funzionale, che tenga conto dell'adeguatezza della misura di protezione alla concreta pagina 3 di 6 situazione in cui versa il soggetto debole, ciò tenuto conto anche della complessità dei rapporti patrimoniali in capo allo stesso, essendo, preferibile, ove adeguata, la misura dell'amministrazione di sostegno, che non priva totalmente l'individuo della capacità d'intendere e volere (v. tra le molte Cass. sent. 13684 del 2006). Pertanto, resta riservata al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle circostanze che militano in favore dell'interdizione in luogo dell'amministrazione di sostegno o della inabilitazione, tenendo conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (cfr., ex multis, Cass. 04.03.2020, n. 6079).
Tanto premesso, nel caso di specie ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per la pronuncia di interdizione, atteso che la gravità della situazione clinica dell'interdicenda, come documentata dalla certificazione medica prodotta, esclude che la stessa abbia mantenuto, anche parzialmente, capacità di intendere o volere, risultando incapace di espletare anche le più CP_1 elementari attività quotidiane, tanto fisiche quanto intellettuali, e non in grado di attendere autonomamente ai propri interessi. In particolare, in merito alle condizioni mediche dell'interdicenda, la relazione psichiatrica redatta dalla Dott.ssa (cfr. Persona_3 documentazione allegata in atti), così descrive la resistente: “La paziente in carico al Csm di
Latina per disturbo Psicotico, cc. n. 3760. Due ricoveri in SPDC nel 1994 in occasione del primo episodio psicotico acuto e nel 1999. Sono descritte in anamnesi sintomi allucinatori e tematiche persecutorie. Nel 1995, le viene diagnosticata una “grave ipoacusia bilaterale di tipo percettivo”. Progressivamente si va delineando un quadro clinico di tipo deficitario, ossia di una psicosi residuale. La paziente coniugata nel 1972 vive con il marito tetraplegico, non hanno figli.
Ha frequentato sino alla II elementare e lavorato per alcuni anni come parrucchiera. La paziente, alla visita domiciliare dello scorso 2 Febbraio 2016, è disorientata nel tempo, risponde
e ripropone continuamente le stesse domande (palilalia), configurando un quadro di deterioramento cognitivo grave, ossia di una Demenza ICD IX 290.0. La signora non è in CP_1 grado di provvedere alla propria igiene personale, deve essere aiutata nel lavarsi e nel vestirsi;
non è in grado di preparare cibi;
o di provvedere alla piccola lavanderia;
né di eseguire lavori domestici, non di usare né di gestire il denaro;
adempiere a piccole commissioni, né di usare il telefono. Il comportamento, seppur inadeguato, è però tranquillo: non sono riferiti episodi e/o fasi di agitazione o di aggressività etero e/o auto diretta;
allontanamenti e/o fughe. Il quadro clinico attuale si è aggravato progressivamente, nel corso degli ultimi dieci anni, evolvendo, il
pagina 4 di 6 quadro psicotico, verso quello della demenza precox. Si ritiene pertanto che la paziente, per il grave quadro di deterioramento cognitivo, necessiti di assistenza e supervisione continua, non essendo in grado, assolutamente di provvedere a sé adeguatamente”.
Durante l'audizione della tenutasi all'udienza del 5.03.2024 (cfr. verbale in atti) svoltasi CP_1 nell'ambito della procedura dell' è emerso come la stessa non fosse in grado di Per_2 comprendere le domande che le venivano poste anche le più semplici, apparendo verosimile che la stessa fosse incapace di intendere e di volere.
La Procura ha altresì depositato la Relazione di aggiornamento del 11.03.2024, a firma del dott.
, sull'andamento del processo assistenziale alla in carico al SAD Persona_4 CP_1 anziani, dalla quale emerge che l'interdicenda vive con il marito, anch'egli in carico al Servizio
Domiciliare in quanto affetto da una importante disabilità motoria e per il quale è stato nominato un Amministratore di Sostegno nella persona della dott.ssa dell'Ufficio Tutele e AdS del Tes_1
Comune di Latina. L'ambiente in cui i coniugi vivono risulta estremamente fatiscente e malsano;
le condizioni igieniche risultano molto carenti e critiche in tutta la casa, caratterizzata da disordine diffuso e accatastamento di oggetti vari nelle varie pareti. La evidenzia un CP_1 grave deterioramento cognitivo che si manifesta con un linguaggio talvolta senza alcun contenuto logico e comunque con la tendenza a ripetere la medesima domanda con un tono stereotipato. La relazione evidenzia inoltre la tendenza della a ingurgitare con modalità compulsive CP_1 qualunque oggetto commestibile senza alcuna distinzione tra i cibi, tanto che il marito aveva apposto una catena con lucchetto al frigo.
Risulta, ancora, agli atti un'istanza del 12.05.2025 dei SS. del Comune di Latina con la quale si richiedeva l'autorizzazione al Giudice Tutelare per l'ausilio delle Forze dell'Ordine finalizzato al ricovero della presso una Struttura socio-assistenziale di protezione e cura che era CP_1 stata sempre impedita dal marito dell'interdicenda, il quale più volte aveva ostacolato la possibilità di avvicinamento alla moglie e l'esercizio delle funzioni tutelari anche con riferimento all'apertura di un conto corrente e all'iscrizione della presso un medico di base. A tale CP_1
Pers proposito, infatti, va rilevato che dalla Relazione espletata dall'Ufficio Tutele, Curatele e del
Comune di Latina del 27.02.2024 (allegata in atti), è emerso che il (marito Persona_1 della è titolare del conto corrente n. 000400171479 cointestato con la moglie sul CP_1 quale risulta depositata la somma di € 25.500,00 e dal quale risulta che lo stesso effettui consistenti prelievi -anche fino all'importo di € 3.000,00- non autorizzati.
pagina 5 di 6 In definitiva, appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi, situazione che impone, ai sensi dell'art. 414 c.c., la dichiarazione d'interdizione della parte interessata, in quanto unico strumento di tutela adeguato al caso di specie, in considerazione della gravità dell'infermità mentale e della totale incapacità di attendere ai propri interessi. Alla stregua delle risultanze istruttorie, infatti, si ritiene che la sig.ra non sia in grado di compiere CP_1 alcun atto, sia di natura patrimoniale che personale, senza l'intervento o l'assistenza di un terzo.
Risulta pertanto necessaria, per la sua tutela, una rappresentanza integrale da parte di un tutore, che la sostituisca stabilmente nella gestione del patrimonio e nelle decisioni concernenti il proprio stato di salute.
Si dispone, a tutela dell'interdicenda, la nomina a tutore provvisorio di del Sindaco CP_1
p.t. del Comune di Latina, tenuto conto degli elementi emersi dagli atti e della situazione di conflittualità sussistente con il marito, a sua volta beneficiario di La Persona_1 Per_2 nomina del tutore definitivo e del protutore sono atti di competenza del Giudice Tutelare.
Nulla sulle spese, considerata la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa RG n. 1265/2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara l'interdizione di (C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e residente in [...] Borgo Sabotino.
Nomina quale tutore provvisorio il Sindaco p.t. del Comune di Latina.
Manda al Giudice Tutelare per quanto di relativa competenza.
Manda alla cancelleria per la pubblicità e per le comunicazioni degli artt. 423 c.c. e 42 disp. att.
c.c.
Latina, 3 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1265/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di LATINA;
RICORRENTE
E
, (c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1 C.F._1
Strada Alta, 2124 - Borgo Sabotino;
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: interdizione
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 dicembre 2025, parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 25.03.2024, il Pubblico Ministero chiedeva procedersi alla nomina di un Tutore per nata a [...] il [...] e residente a [...], B.go CP_1
Sabotino, affetta da disturbo psicotico, psicosi residuale e deterioramento cognitivo grave, costretta a vivere in una abitazione in uno stato di totale abbandono e stipata di oggetti vari in pagina 1 di 6 accumulo compulsivo. Esponeva il P.M. che la non riusciva a svolgere anche le più
CP_1 semplici attività del quotidiano come lavarsi, prendersi cura della casa e cucinare, costretta in casa con la presenza del marito che impediva qualunque attività di supporto e assistenza alla stessa. Infatti, nonostante la presenza di personale specializzato in casa e dell'attivazione del servizio di domiciliazione per il marito, i sanitari erano stati impossibilitati a gestire e monitorare la a seguito delle ostilità del marito, . Dall'esame dell'amministranda
CP_1 Persona_1 risultava che la stessa non comprendeva quanto le veniva richiesto e non risultava orientata in termini spazio temporali, pertanto, la nomina di un Amministratore di Sostegno allo stato non risultava idonea a far fronte alle esigenze della In tali premesse e considerato il
CP_1 provvedimento di rigetto del 5.03.2024 emesso in esito all'istanza di nomina di A.d.S., la Pt_1 chiedeva la nomina di un Tutore nella persona del Sindaco p.t. o di altro soggetto estraneo al nucleo familiare con valutazione della collocazione della presso una struttura Socio-
CP_1
Assistenziale, eventualmente previa CTU.
All'udienza di comparizione del 02.07.2024, la dott.ssa , delegata del Sindaco del Testimone_1
Comune di Latina, dichiarava: “Sono a conoscenza dei fatti in quanto delegato del marito Per_2 di il quale non mi vuole parlare, non vuole alcun rapporto con CP_1 Persona_1 me e non sono riuscita a fare niente per lui. Si è offeso dopo che gli ho detto che non gli facevo da badante. Quando andavo a trovarlo a casa, vedevo la moglie in condizioni CP_1 pietose, era ferita e sporca.” Il Giudice, quindi, vista la documentazione medica e la richiesta del
P.M., ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza, nominava Tutore provvisorio della CP_1 il Sindaco del Comune di Latina, disponendo la comunicazione al G.T. per l'apertura
[...] urgente della procedura per la nomina di un Tutore. Nel contempo, mandava ai Servizi Sociali in coordinamento dell'ASL di Latina di verificare il contesto abitativo dell'amministranda e le sue attuali condizioni psicofisiche, con richiesta di produrre una relazione aggiornata con documentazione medica aggiornata del medico Asl di riferimento di quindi, CP_1 rinviava la causa per discussione finale all'udienza del 7 gennaio 2025.
[... A tale udienza, la dott.ssa , Tutore delegato da parte del Sindaco di Testimone_1 CP_2
, rilevava l'impedimento del marito dell'interdicenda a consentire le visite mediche sulla Pt_2 persona della moglie, pertanto, il Giudice autorizzava il Tutore provvisorio all'utilizzo della forza pubblica al fine di verificare il contesto abitativo dell'interdicenda e le sue attuali condizioni psicofisiche per valutare la richiesta formulata dalla tutela provvisoria di autorizzare il ricovero in pagina 2 di 6 struttura. Rinviava all'udienza del 4 febbraio 2025 per il deposito della Relazione aggiornata che desse conto della visita domiciliare e degli accertamenti effettuati.
Infine, la causa veniva rinviata per discussione finale, da ultimo, all'udienza del 2 dicembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 – ter c.p.c., e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di interdizione è fondata.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 414 c.c., ai fini dell'adozione di un provvedimento di interdizione, è necessario che ricorrano cumulativamente i seguenti presupposti di legge: 1) la sussistenza di una condizione di abituale infermità mentale, intesa come alterazione stabile e non transitoria delle facoltà psichiche;
2) l'incapacità della persona di provvedere autonomamente ai propri interessi, in conseguenza diretta della suddetta infermità; 3) la necessità dell'interdizione quale misura di protezione giuridica idonea ed adeguata, rispetto alle esigenze di tutela del soggetto interessato. Ai fini dell'integrazione dei presupposti sopra richiamati, peraltro, non è necessario che l'infermità mentale consista in una forma patologica tipica e definita;
è, infatti, necessario e sufficiente che sussista un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tale da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi. Tale incapacità deve riguardare non solo la gestione degli affari di indole patrimoniale ed economica, ma anche l'adozione consapevole di atti giuridici inerenti alla sfera personale, in relazione ai quali si renda indispensabile l'intervento sostitutivo del tutore, quale figura deputata alla protezione giuridica del soggetto interdetto. Quanto al requisito dell'abitualità, questo ricorre laddove si ravvisi una condizione permanente, anche se non necessariamente continuativa, della persona;
si richiede, inoltre, che la condizione di infermità mentale sia connotata da attualità e gravità, tali da comportare un difetto assoluto di capacità di intendere e di volere.
Ancora, va precisato che la misura dell'interdizione assume carattere residuale, dovendo essere applicata esclusivamente nei casi in cui non risultino idonee, né sufficienti, altre forme di protezione giuridica previste dall'ordinamento. In particolare, il discrimine con il diverso istituto della inabilitazione si apprezza in relazione alla maggiore o minore gravità della condizione di infermità e della sua interferenza in ordine alla autonoma capacità di attendere ai propri interessi.
Con riferimento, invece, al rapporto tra amministrazione di sostegno ed interdizione (od inabilitazione), il relativo discrimen non va individuato con riferimento allo stato più o meno grave d'incapacità manifestata dal soggetto, secondo un criterio quantitativo, ma alla luce di un criterio funzionale, che tenga conto dell'adeguatezza della misura di protezione alla concreta pagina 3 di 6 situazione in cui versa il soggetto debole, ciò tenuto conto anche della complessità dei rapporti patrimoniali in capo allo stesso, essendo, preferibile, ove adeguata, la misura dell'amministrazione di sostegno, che non priva totalmente l'individuo della capacità d'intendere e volere (v. tra le molte Cass. sent. 13684 del 2006). Pertanto, resta riservata al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle circostanze che militano in favore dell'interdizione in luogo dell'amministrazione di sostegno o della inabilitazione, tenendo conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (cfr., ex multis, Cass. 04.03.2020, n. 6079).
Tanto premesso, nel caso di specie ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per la pronuncia di interdizione, atteso che la gravità della situazione clinica dell'interdicenda, come documentata dalla certificazione medica prodotta, esclude che la stessa abbia mantenuto, anche parzialmente, capacità di intendere o volere, risultando incapace di espletare anche le più CP_1 elementari attività quotidiane, tanto fisiche quanto intellettuali, e non in grado di attendere autonomamente ai propri interessi. In particolare, in merito alle condizioni mediche dell'interdicenda, la relazione psichiatrica redatta dalla Dott.ssa (cfr. Persona_3 documentazione allegata in atti), così descrive la resistente: “La paziente in carico al Csm di
Latina per disturbo Psicotico, cc. n. 3760. Due ricoveri in SPDC nel 1994 in occasione del primo episodio psicotico acuto e nel 1999. Sono descritte in anamnesi sintomi allucinatori e tematiche persecutorie. Nel 1995, le viene diagnosticata una “grave ipoacusia bilaterale di tipo percettivo”. Progressivamente si va delineando un quadro clinico di tipo deficitario, ossia di una psicosi residuale. La paziente coniugata nel 1972 vive con il marito tetraplegico, non hanno figli.
Ha frequentato sino alla II elementare e lavorato per alcuni anni come parrucchiera. La paziente, alla visita domiciliare dello scorso 2 Febbraio 2016, è disorientata nel tempo, risponde
e ripropone continuamente le stesse domande (palilalia), configurando un quadro di deterioramento cognitivo grave, ossia di una Demenza ICD IX 290.0. La signora non è in CP_1 grado di provvedere alla propria igiene personale, deve essere aiutata nel lavarsi e nel vestirsi;
non è in grado di preparare cibi;
o di provvedere alla piccola lavanderia;
né di eseguire lavori domestici, non di usare né di gestire il denaro;
adempiere a piccole commissioni, né di usare il telefono. Il comportamento, seppur inadeguato, è però tranquillo: non sono riferiti episodi e/o fasi di agitazione o di aggressività etero e/o auto diretta;
allontanamenti e/o fughe. Il quadro clinico attuale si è aggravato progressivamente, nel corso degli ultimi dieci anni, evolvendo, il
pagina 4 di 6 quadro psicotico, verso quello della demenza precox. Si ritiene pertanto che la paziente, per il grave quadro di deterioramento cognitivo, necessiti di assistenza e supervisione continua, non essendo in grado, assolutamente di provvedere a sé adeguatamente”.
Durante l'audizione della tenutasi all'udienza del 5.03.2024 (cfr. verbale in atti) svoltasi CP_1 nell'ambito della procedura dell' è emerso come la stessa non fosse in grado di Per_2 comprendere le domande che le venivano poste anche le più semplici, apparendo verosimile che la stessa fosse incapace di intendere e di volere.
La Procura ha altresì depositato la Relazione di aggiornamento del 11.03.2024, a firma del dott.
, sull'andamento del processo assistenziale alla in carico al SAD Persona_4 CP_1 anziani, dalla quale emerge che l'interdicenda vive con il marito, anch'egli in carico al Servizio
Domiciliare in quanto affetto da una importante disabilità motoria e per il quale è stato nominato un Amministratore di Sostegno nella persona della dott.ssa dell'Ufficio Tutele e AdS del Tes_1
Comune di Latina. L'ambiente in cui i coniugi vivono risulta estremamente fatiscente e malsano;
le condizioni igieniche risultano molto carenti e critiche in tutta la casa, caratterizzata da disordine diffuso e accatastamento di oggetti vari nelle varie pareti. La evidenzia un CP_1 grave deterioramento cognitivo che si manifesta con un linguaggio talvolta senza alcun contenuto logico e comunque con la tendenza a ripetere la medesima domanda con un tono stereotipato. La relazione evidenzia inoltre la tendenza della a ingurgitare con modalità compulsive CP_1 qualunque oggetto commestibile senza alcuna distinzione tra i cibi, tanto che il marito aveva apposto una catena con lucchetto al frigo.
Risulta, ancora, agli atti un'istanza del 12.05.2025 dei SS. del Comune di Latina con la quale si richiedeva l'autorizzazione al Giudice Tutelare per l'ausilio delle Forze dell'Ordine finalizzato al ricovero della presso una Struttura socio-assistenziale di protezione e cura che era CP_1 stata sempre impedita dal marito dell'interdicenda, il quale più volte aveva ostacolato la possibilità di avvicinamento alla moglie e l'esercizio delle funzioni tutelari anche con riferimento all'apertura di un conto corrente e all'iscrizione della presso un medico di base. A tale CP_1
Pers proposito, infatti, va rilevato che dalla Relazione espletata dall'Ufficio Tutele, Curatele e del
Comune di Latina del 27.02.2024 (allegata in atti), è emerso che il (marito Persona_1 della è titolare del conto corrente n. 000400171479 cointestato con la moglie sul CP_1 quale risulta depositata la somma di € 25.500,00 e dal quale risulta che lo stesso effettui consistenti prelievi -anche fino all'importo di € 3.000,00- non autorizzati.
pagina 5 di 6 In definitiva, appare conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi, situazione che impone, ai sensi dell'art. 414 c.c., la dichiarazione d'interdizione della parte interessata, in quanto unico strumento di tutela adeguato al caso di specie, in considerazione della gravità dell'infermità mentale e della totale incapacità di attendere ai propri interessi. Alla stregua delle risultanze istruttorie, infatti, si ritiene che la sig.ra non sia in grado di compiere CP_1 alcun atto, sia di natura patrimoniale che personale, senza l'intervento o l'assistenza di un terzo.
Risulta pertanto necessaria, per la sua tutela, una rappresentanza integrale da parte di un tutore, che la sostituisca stabilmente nella gestione del patrimonio e nelle decisioni concernenti il proprio stato di salute.
Si dispone, a tutela dell'interdicenda, la nomina a tutore provvisorio di del Sindaco CP_1
p.t. del Comune di Latina, tenuto conto degli elementi emersi dagli atti e della situazione di conflittualità sussistente con il marito, a sua volta beneficiario di La Persona_1 Per_2 nomina del tutore definitivo e del protutore sono atti di competenza del Giudice Tutelare.
Nulla sulle spese, considerata la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa RG n. 1265/2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara l'interdizione di (C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e residente in [...] Borgo Sabotino.
Nomina quale tutore provvisorio il Sindaco p.t. del Comune di Latina.
Manda al Giudice Tutelare per quanto di relativa competenza.
Manda alla cancelleria per la pubblicità e per le comunicazioni degli artt. 423 c.c. e 42 disp. att.
c.c.
Latina, 3 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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