Art. 3.
Gli atti inerenti ai procedimenti per la dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-1945, sono esenti da ogni spesa nonche' da tasse ed imposte indirette sugli affari.
I diritti spettanti agli uffici di cancelleria ed agli ufficiali giudiziari sono ridotti a meta'.
Gli atti inerenti ai procedimenti per la dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-1945, sono esenti da ogni spesa nonche' da tasse ed imposte indirette sugli affari.
I diritti spettanti agli uffici di cancelleria ed agli ufficiali giudiziari sono ridotti a meta'.