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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/12/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dr. Francesco Pellecchia Presidente
- Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dr.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3612/ 2024 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Lemma, ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in Barletta, Via Ospedale dei Pellegrini n. 62, giusta procura in atti;
-RICORRENTE- E
, rappresentata e difesa dall' avv. Francesco M. Mazzola, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Barletta, Via Imbriani n. 150, giusta procura in atti;
-RESISTENTE - NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE- CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 di separazione oggetto dell'accordo di separazione consensuale raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita ed autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 30.11.2023, con il quale i coniugi hanno consensualmente determinato le condizioni relative alla separazione personale. A sostegno della richiesta di modifica, il ricorrente ha dedotto di non poter più adempiere alle obbligazioni economiche poste a suo carico in sede di negoziazione assistita, a causa di un peggioramento della propria condizione reddituale, conseguente alla separazione, evidenziando l'esistenza di una sperequazione economica tra le parti, essendo nelle more migliorata la condizione reddituale e patrimoniale della moglie. Ciò posto, il ricorrente ha chiesto di onerare la resistente della corresponsione di un contributo economico in suo favore o, in subordine, di disporre la riduzione dell'assegno versato a titolo di mantenimento delle figlie minori ed adottare ogni altra misura necessaria. Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, in data 31.01.2025, si è costituita Controparte_1 contestando le avverse deduzioni ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda di modifica delle condizioni di separazione proposta dal ricorrente, attesa la pendenza del giudizio di divorzio tra le parti, e nel merito l'infondatezza della domanda per carenza dei presupposti. Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 07.11.2024 come da attestazione di Cancelleria. Alla prima udienza di comparizione, i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio al fine di dedurre sulla questione di ammissibilità. Depositate le note in sostituzione dell'udienza con le quali le parti hanno concluso in ordine alla predetta questione, la causa è stata riservata in decisione al Collegio. Orbene, come emerge dalle stesse allegazioni della resistente e dai provvedimenti emessi dal Tribunale di Trani, depositati dalla , pende innanzi a questo Tribunale tra le medesime parti il CP_1 procedimento per lo scioglimento del matrimonio, iscritto al registro generale degli affari contenziosi al n. 3552/2024. L'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. nel procedimento relativo al divorzio assorbe le statuizioni della separazione, poiché introdotto il giudizio di divorzio ed assunte le statuizioni interinali, l'unico giudice competente per la modifica dei provvedimenti è il giudice del procedimento instaurato per lo scioglimento del matrimonio. Così come, nelle ipotesi di contemporanea pendenza dei giudizi di separazione e divorzio, la potestas decidendi del giudice della separazione è fisiologicamente limitata da un punto di vista temporale al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per la separazione e la data di emissione dei provvedimenti interinali nel giudizio di divorzio, allo stesso modo le statuizioni già ottenute all'esito del giudizio di separazione, con valenza pro futuro nella regolamentazione dei rapporti tra le pari e i figli, una volta introdotto il giudizio di divorzio ed emessi i provvedimenti interinali in quel giudizio, cessano la loro efficacia essendo sostituiti dalle nuove determinazioni, che sono dotate di proiettività per l'avvenire. I provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, cioè, si sostituiscono a quelli adottati nel giudizio di separazione (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3852 del 15.2.2021). Sul punto va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi è ammissibile anche qualora risulti pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27205 del 23.10.2019). Tanto premesso, nel caso in esame non v'è evidenza dell'adozione dei provvedimenti provvisori nell'ambito del giudizio di divorzio al momento in cui le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni con riguardo all'ammissibilità del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione. Tuttavia, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, il procedimento di divorzio è stato iscritto anteriormente al presente giudizio (“omette di riferire la parte resistente che se è pur vero che la pendenza del procedimento che sarà chiamato in data 05.06.2025 era stato iscritto a ruolo prima del presente giudizio è altrettanto vero che il ricorrente non poteva né saperlo e né scoprirlo atteso che i due giudizi ed i correlati atti introduttivi si sono
“letteralmente” incrociati impedendo così – al ricorrente – alcuna intellegibilità e conoscenza dello stesso” cfr. note del 10.6.2025), sicché quand'anche venisse disposta la modifica delle condizioni di separazione mediante l'adozione dei provvedimenti interinali del giudizio di divorzio, la decorrenza della modifica alla data di introduzione del giudizio, renderebbe priva di ogni effetto qualsiasi statuizione adottata nel presente procedimento, iscritto successivamente al giudizio per lo scioglimento del matrimonio. La domanda del va, dunque, dichiarata inammissibile. Pt_1
Quanto alle spese di lite, atteso che è documentalmente provato che la notifica del ricorso al Pt_1 per lo scioglimento del matrimonio è avvenuta in seguito all'iscrizione del presente giudizio, tenuto conto della natura della controversia e della celere definizione con pronuncia di inammissibilità, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 31.10.2024, da nei confronti di consentito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del P.M., così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Concetta Race dr. Francesco Pellecchia