Trib. Trani, sentenza 23/12/2025, n. 1263
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Inammissibilità della domanda per pendenza del giudizio di divorzio

    Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di modifica delle condizioni di separazione poiché è pendente un procedimento per lo scioglimento del matrimonio tra le medesime parti, iscritto anteriormente al presente giudizio. L'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti nel giudizio di divorzio assorbe le statuizioni della separazione. Anche qualora non siano stati ancora adottati provvedimenti interinali nel giudizio di divorzio, la pendenza di tale giudizio, se iscritto prima del ricorso per modifica delle condizioni di separazione, rende la domanda inammissibile, in quanto qualsiasi modifica disposta avrebbe decorrenza dalla data di introduzione del giudizio di divorzio, rendendo priva di effetti la statuizione nel presente procedimento.

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Il Tribunale Ordinario di Trani, Sezione Civile, ha pronunciato sentenza in merito a una domanda di modifica delle condizioni di separazione consensuale. La controversia vedeva contrapposti il ricorrente, un coniuge che lamentava un peggioramento della propria condizione reddituale post-separazione e una sperequazione economica rispetto alla moglie, e la resistente, l'ex coniuge. Il ricorrente chiedeva, in via principale, l'attribuzione di un contributo economico a suo favore da parte della resistente, o in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento per le figlie minori. La resistente si era costituita contestando le deduzioni avversarie e sollevando un'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda, motivata dalla pendenza di un giudizio di divorzio tra le stesse parti, oltre a contestare nel merito l'infondatezza della richiesta. Il Procuratore della Repubblica era intervenuto ex lege.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di modifica delle condizioni di separazione. Il Collegio ha rilevato la pendenza di un procedimento per lo scioglimento del matrimonio tra le medesime parti, iscritto anteriormente al presente giudizio. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti nel giudizio di divorzio assorbe le statuizioni della separazione, rendendo il giudice del divorzio l'unico competente per le modifiche future. Sebbene non vi fosse prova immediata dell'adozione di provvedimenti provvisori nel giudizio di divorzio al momento delle conclusioni, il Tribunale ha considerato che, essendo il giudizio di divorzio stato iscritto prima del presente, qualsiasi modifica disposta in quest'ultimo verrebbe comunque sostituita dai provvedimenti interinali del giudizio di divorzio, con decorrenza dalla data di introduzione di quest'ultimo, rendendo di fatto inefficace la pronuncia sulla modifica delle condizioni di separazione. Pertanto, la domanda è stata dichiarata inammissibile. Le spese di lite sono state integralmente compensate, data la natura della controversia e la rapida definizione con pronuncia di inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trani, sentenza 23/12/2025, n. 1263
    Giurisdizione : Trib. Trani
    Numero : 1263
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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