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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 341 /2024 R.G.L. promossa da:
C.F. , residente in Controparte_1 C.F._1
Trecate (NO), Piazza Cattaneo n. 10, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.Pietro Ichino e Fatima Serrar del
Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in
Milano, Via Lorenzo Mascheroni 31, in forza di procura alle liti inserita nella busta telematica contenente il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio.
APPELLANTE
CONTRO
( ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Torino, Via
CP_ Arcivescovado n. 9 nell'ufficio legale dell' presso l'Avv. Tommaso
Parisi che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Franco Pasut lo difende in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio
1 n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Persona_1
Roma.
APPELLATO
Oggetto: reddito di cittadinanza- indebito
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 18.07.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata in data 23.09.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 3.7.2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Novara, l al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto a CP_3
percepire il reddito di cittadinanza in base alla domanda del 4.7.2020
e, di conseguenza, l'annullamento del provvedimento di revoca datato 2.3.2023 e della conseguente azione di ripetizione dell'indebito avviata dall' con comunicazione del 21.3.2023 con CP_3
la quale le era stata chiesta la restituzione del reddito di cittadinanza percepito, nella misura di € 8.944,50, per il periodo agosto 2020 - aprile 2021.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti e all'udienza del 18.01.2024 è stata discussa e decisa con la sentenza n.15/2024 (pubblicata in pari data) con la quale è stato respinto il ricorso introduttivo con compensazione delle spese di lite.
Ricorre in appello chiedendo la riforma Controparte_1 dell'impugnata sentenza e l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Resiste l'appellato, nel costituirsi a sua volta nel presente grado di giudizio, chiedendo in via preliminare che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello. Nel merito insta per la reiezione dell'appello e per la conferma della gravata sentenza.
2 All'udienza dell'8 gennaio 2025, all'esito della istruttoria, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Prima di ricostruire i fatti di causa, al fine di inquadrare correttamente l'odierna vicenda processuale, bisogna esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Parte appellata ha evidenziato che l'appello risulta essere stato iscritto a ruolo il giorno 19.07.2024 ovvero oltre il termine di cui all'articolo 327 c.p.c. essendo stata la sentenza pubblicata il 18.01.2024.
Ora, l'eccezione è infondata essendo stato il ricorso in appello depositato in via telematica il 18.07.2024 alle ore 16.56, la
Cancelleria ha poi provveduto il giorno successivo ad iscriverlo.
Il ricorso è, pertanto, tempestivo essendo stato rispettato il termine di sei mesi.
2.
La ricorrente ha allegato, e documentato: di essere cittadina marocchina, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, e di essere arrivata in Italia nel luglio 2010; di essere attualmente residente in [...]con i due figli minori di anni 10 e 12; di avere presentato domanda di reddito di cittadinanza in data 4.7.2020
Contr tramite il patronato e che la domanda era stata inizialmente accolta con erogazione del reddito di cittadinanza dal mese di agosto
2020 ma che il beneficio era stato poi revocato dall' con CP_3 comunicazione del 2.3.2023 per “mancanza del requisito della residenza (art. 2 co. 1, a), 2 L. 26/2019) – non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni” (doc. 4 ric.) in quanto iscritta all'anagrafe solo dal 26.7.2010; di avere ricevuto richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte nel periodo luglio 2020 – aprile 2021 per €
8.944,50; di avere presentato nuova domanda di reddito di
3 cittadinanza in data 22.2.2023 che veniva respinta in data 28.4.2023, perché “presentata prima dello spirare del termine di 6 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019” (doc. 6 ric.).
Sul presupposto di possedere i requisiti anagrafici e reddituali per ottenere la prestazione richiesta, ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso insistendo, in subordine, per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a) D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevede il requisito di 10 anni di residenza nello Stato italiano, in aggiunta ai 2 anni continuativi antecedenti la domanda finalizzata alla percezione del reddito di cittadinanza.
Si è costituito in giudizio l concludendo per il rigetto della CP_3
domanda.
L' , in particolare, richiamati i requisiti previsti dall'art. 2 del d.l. CP_3
4/2019 per il riconoscimento del beneficio e la previsione di cui all'art. 7 co. 11 d.l. 4/2019 nonché le attribuzioni demandate ai comuni in punto di controlli sul requisito della residenza, ha sostenuto la correttezza del proprio operato ribadendo l'insussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda.
3.
Il primo Giudice ha respinto la domanda con le seguenti considerazioni (come sintetizzate nell'atto di appello).
1) Ha ritenuto “pacifico che, al momento della presentazione della domanda (4.7.2020), la ricorrente non aveva ancora maturato il requisito della residenza decennale in Italia. Infatti, come espressamente allegato dalla ricorrente, ella è giunta in Italia il
18.7.2010, ha ottenuto il permesso di soggiorno in data 20.7.2010 ed
è iscritta all'anagrafe del comune di Novara dal 26.7.2010”.
4 2) La sentenza impugnata ha statuito che “i requisiti previsti dal d.l. n.
4/2019, compreso quello della residenza in Italia per almeno dieci anni, devono sussistere tutti al momento della prestazione della domanda”, negando ogni rilievo alla circostanza che “il requisito sia maturato entro l'agosto 2020 in cui la prestazione ha iniziato ad essere erogata”. (sottolineature dell'estensore della presente sentenza).
3) Secondo la prospettazione del primo Giudice “Una diversa interpretazione, che consenta di presentare la domanda prima dell'integrazione del requisito della residenza decennale sul presupposto che altrimenti si escluderebbe la possibilità di percepire il beneficio quantomeno nel primo mese di possesso dei requisiti non
è sostenibile in quanto, da un lato, consentirebbe, irragionevolmente, il generalizzato inoltro di istanze previdenziali e assistenziali in carenza dei prescritti requisiti (quand'essi maturassero in epoca successiva, potenzialmente anche lontana da quella della domanda)
e, dall'altro non sarebbe conforme alla previsione dell'art. 3 co. 5 del
D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 che prevede “Il Reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello della richiesta” e non dalla maturazione in sé del requisito”.
4) Il Tribunale non ha, inoltre, ravvisato “i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 4
Cost. in relazione agli artt. 31 e 38 Cost. e con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 14 CEDU, come richiesto in via di subordine della difesa della ricorrente” ritenendo ragionevole la riserva del beneficio del Reddito di cittadinanza “agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato e, aggiungiamo, agli stranieri per i quali è possibile affermare un concreto e stabile radicamento nel territorio italiano in quanto residenti da almeno un decennio”.
4.
5 Fonda il suo appello la difesa della Signora su sei Controparte_1
motivi.
Con il primo motivo viene sostenuto che la sentenza è errata per avere dato della norma che disciplina la materia una interpretazione irragionevole con conseguente azzeramento di un diritto assistenziale previsto dalla legge stessa.
Questo nonostante la sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa fin dalla data inziale di decorrenza del beneficio.
4.1
Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato e meriti accoglimento.
Si rammenta, che dal punto di vista normativo, l'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 prevede, ai fini che qui rilevano, che:
“Il Reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell''erogazione del beneficio, in modo continuativo.”
I requisiti di cittadinanza sono quindi riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere: cittadino italiano o dell'Unione
Europea; cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di
6 soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide;
cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea. È cumulativamente necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza, e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.
Ora, come evidenziato nell'atto di appello, la ricorrente ha maturato i dieci anni di residenza e lavoro regolare in Italia non “entro l'agosto
2020” bensì il 26 luglio 2020 (data dalla quale risultano decorsi i 10 anni dalla iscrizione alla anagrafe dei residenti del Comune di
Novara). Quindi, il 1° agosto 2020 il requisito dei dieci anni di residenza in Italia doveva considerarsi pacificamente sussistente da almeno quattro giorni.
Se si condividesse l'interpretazione data dal primo Giudice della norma che regola la materia (valore decisivo alla data di presentazione della domanda invece che a quella della maturazione del diritto) deriverebbe l'inevitabile perdita da parte del richiedente del primo mese di sostegno del reddito, pur avendone maturato i requisiti proprio nel mese in cui è stata presentata la domanda con diritto alla prestazione, comunque, sempre dal primo giorno del mese successivo (agosto 2020)
5.
L'accoglimento dell'appello comporta la dichiarazione del diritto della appellante al beneficio del reddito di cittadinanza con decorrenza dal
1° agosto 2020 e per l'effetto deve essere annullato il provvedimento
7 di revoca della prestazione emesso dall' il 23 marzo 2023 e, CP_3 conseguentemente, deve essere dichiarato che l'appellante nulla deve restituire all' . CP_3
In base al principio della soccombenza l deve essere CP_2 condannato a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate come da dispositivo (in relazione allo scaglione di valore fino ad € 52.000,00 senza lo svolgimento di attività istruttoria).
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello, dichiara il diritto dell'appellante al beneficio del reddito di cittadinanza con decorrenza dal 1° agosto 2020 e per l'effetto annulla il CP_ provvedimento di revoca della prestazione emesso dall' il
2.3.2023 e dichiara che l'appellante nulla deve restituire all' ; CP_3 condanna l a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i CP_3
gradi liquidate per il primo in euro 3.500,00 e per il presente in euro
3.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.
Così deciso all'udienza del 8 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE est. LA PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti Dott. Clotilde Fierro
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