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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5714 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente a lettura in udienza, della seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 1523 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 con
OGGETTO: risarcimento NN da cose in custodia e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
alla Via Seggio del Popolo n. 22 presso l'avv. FA Di ND (c.f. ) che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Nuvola Controparte_1 P.IVA_1
Di MA (c.f. ) giusta procura generale alle liti per notar del CodiceFiscale_3 Persona_1
15.09.2022 e con lo stesso elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, in Palazzo San Giacomo, CP_1
Piazza Municipio n.1.
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'avv. FA Di ND, procuratore costituito del sig. si riporta Parte_1
integralmente al proprio atto di appello, che abbiasi qui per ripetuto e trascritto senza alcuna omissione, e
pagina 1 di 14 rassegna le seguenti conclusioni:
1. Voglia l'Ill.ma Corte adita ritenere fondati i motivi esposti in appello che
abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare il
[...]
unico e solo responsabile del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in subordine ai CP_1
sensi dell'art. 2043 c.c.; 2. Per l'effetto voglia condannare il in persona del sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore del sig. , che qui, ex art. 14 T.U. Parte_1
Spese di Giustizia, espressamente è dichiarata e quantificata in euro 63.418,30 (come da conteggi dell'atto
introduttivo), anche sulla scorta di c.t.u. medico legale che nuovamente si richiede, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, o a quella somma, maggiore o minore, che questa Ecc.ma Corte
vorrà considerare giusta ed equa nel Suo illuminato apprezzamento;
3. Condannare il in Controparte_1
persona del sindaco p.t., alla refusione di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al
sottoscritto procuratore anticipatario”.
PER L'APPELLATO: “nel reiterare quanto riportato negli atti e nei verbali di causa del primo grado del
giudizio, il in persona del legale rapp.te p.t. appellato, come sopra rapp.to, difeso ed elett.te Controparte_1
dom.to, insiste nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione in appello e alle presenti brevi note”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28.02.2018 ha riferito che alle ore 08,35 circa del Parte_1
28.04.2016 percorreva a piedi via Marchese Campodisola in sul marciapiede destro in direzione di Piazza CP_1
della Borsa quando, giunto all'altezza di via Maio di Porto, era costretto a scendere dal marciapiede per la presenza di una recinzione, dovuta a lavori in corso, che impediva di procedere diritto ed occupava anche parte della sede stradale obbligando, perciò, l'istante ad aggirarla.
Ha ancora riferito l'attore di essere stato costretto, per il sopraggiungere di veicoli in transito sulla sede viaria, a camminare il più vicino possibile alla recinzione da cui sporgeva un ferro che si allungava verso l'esterno, all'altezza dell'asfalto, e che si confondeva cromaticamente con quest'ultimo per cui l'istante, non avvedendosi della sua presenza, vi inciampava rovinando a terra.
Il avvertendo a seguito della caduta un forte dolore al braccio sinistro, si era quindi recato Parte_1
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli dove gli veniva riscontrata una frattura dell'omero sinistro.
Tanto premesso l'istante ha convenuto il innanzi al tribunale partenopeo chiedendone Controparte_1
pagina 2 di 14 la condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in via subordinata ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei NN di ordine biologico e morale patiti in dipendenza del sinistro e quantificati in € 63.418,00.
Il costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che le Controparte_1
condizioni della sede stradale non integravano una situazione di insidia o trabocchetto, ossia di pericolo occulto non avvistabile e non prevedibile con l'ordinaria diligenza, per cui la caduta era imputabile alla condotta distratta ed imprudente del pedone che, prestando maggior attenzione nell'incedere, ben avrebbe potuto evitare l'incidente occorsogli.
La causa, assunta la prova testimoniale capitolata dall'attore, è stata ritenuta matura per la decisione venendo perciò rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisa con sentenza n. 1950/2020, pubblicata il
21.02.2020 e non notificata, la quale ha rigettato la domanda ed ha compensato le spese processuali in forza della seguente motivazione:
“In linea di principio ritiene il Tribunale che, con riguardo ad ogni pubblica strada liberamente
transitabile, manchi in capo alla Pubblica Amministrazione quella materiale potestà di fatto sul bene capace di
giustificare l'applicabilità dell'art. 2051 del Codice Civile in ipotesi di danno ad un passante: tanto giustifica
ampiamente la non riconducibilità della fattispecie dedotta in giudizio alla predetta norma, non ricorrendone
dello stesso il primo e saliente presupposto applicativo (cfr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15384; Cass. 6 luglio 2006,
n. 15383; Cass. 29 aprile 2006, n. 10040)...
Ciò posto, si reputa come la domanda non possa trovare accoglimento. Ed invero, il teste
[...]
escusso all'udienza del 10.5.2019, ha confermato i capi da a) a j) della memoria istruttoria [che il Tes_1
giorno 28.04.2016, verso le ore 08.35, il sig. , si trovava quale pedone in alla via Parte_1 CP_1
Marchese Campodisola in che la detta via è a senso unico di marcia;
che il sig. percorreva CP_1 Parte_1
la via Campodisola sul marciapiede di destra, in direzione Piazza della Borsa;
che giunto all'incrocio con via
Maio di Porto, dovendo proseguire dritto, si vedeva costretto a scendere dal marciapiede per la presenza di
recinzioni, dovute a lavori in corso, che impedivano l'attraversamento; che le recinzioni si estendevano, inoltre,
anche sulla sede stradale, costringendo il ad aggirarle;
che sopraggiungendo dei veicoli in Parte_1
transito, il era costretto ad accostarsi il più possibile alla recinzione;
che da detta recinzione Parte_1
sporgeva un ferro d'appoggio che si allargava verso l'esterno all'altezza dell'asfalto; che il detto ferro,
cromaticamente, si confondeva con l'asfalto, e con gli altri supporti successivi;
che il sig. Parte_1
pagina 3 di 14 inciampava in codesto ferro rovinando al suolo;
che il sig. avvertiva immediatamente un fortissimo Parte_1
dolore al braccio sinistro], ed ha aggiunto “mi trovavo a circa 20 metri dall'attore; io stavo entrando in ufficio
mentre lui si trovava sul marciapiede e stava attraversando la strada e non poteva percorrere il marciapiede
perché ostruito da alcuni ferri e recinzioni per lavori che stavano eseguendo;
secondo me si confondeva perché
entrambi i materiali erano di colore grigio scuro…anche se mi trovavo a distanza di venti metri ho visto la
dinamica ed il ferro sporgente;
aggiungo che io sapevo del ferro e che altri erano inciampati;
anche io passavo
e facevo attenzione poiché tutti i giorni transitavo da lì”.
Il teste , escusso alla medesima udienza, anche lui ha sostanzialmente confermato le Testimone_2
circostanze ed ha dichiarato: “mi trovavo a circa 15 metri (o anche meno) dall'attore sul marciapiede di fronte
ad un bar….secondo me si confondeva perché non ben segnalato;
era di colore scuro, medesimo a quello della
strada; ho visto l'istante cadere;
mi sono avvicinato ed ho notato il ferro…fu chiamata l'ambulanza…riconosco
nelle foto esibite lo stato dei luoghi nonché il ferro cerchiato...”.
Ebbene, dalla prova testimoniale assunta nel presente giudizio, si reputa non possa considerarsi
sufficientemente dimostrata, in relazione all'esistenza del dedotto pericolo a causa del quale l'attore ha
affermato di essere caduto, la fondatezza della domanda, anche in ragione della mancata adozione, da parte del
danneggiato, delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe a quelle di verificazione del sinistro ed atte
ad evitare l'evento lesivo in concreto verificatosi.
In primo luogo, va detto che l'evento si è verificato alle ore 8.35 (cfr. pag.1 della citazione), e dunque in
condizioni di piena luce, per cui si ritiene che, nonostante le affermazioni in parte valutative dei testi (ad
esempio, in ordine alla circostanza che il ferro d'appoggio si confondeva con l'asfalto e con altri supporti), il
pericolo indicato sia - in tesi - obiettivamente visibile, o comunque visibile ed evitabile con adeguata attenzione.
Si tratta di situazione di fatto, come tale, agevolmente suscettibile di essere percepita e che avrebbe
dovuto indurre l'istante a verificare lo stato dei luoghi.
Inoltre, in relazione all'esistenza di questo ferro, l'attore ben avrebbe potuto, con la normale diligenza,
prestare maggiore attenzione al tratto percorso e ad eventuali intralci presenti sul proprio cammino, riuscendo
così ad evitare l'ostacolo. In altri termini, si richiede all'agente un minimo controllo della via percorsa, con
conseguente valutazione degli ostacoli che si presentano.
Peraltro, va aggiunto che il teste , come visto, ha dichiarato: “…anche se mi trovavo a distanza di Tes_1
pagina 4 di 14 venti metri ho visto la dinamica ed il ferro sporgente;
aggiungo che io sapevo del ferro e che altri erano
inciampati; anche io passavo e facevo attenzione poiché tutti i giorni transitavo da lì”.
Dunque, anche se il teste ha dichiarato che era a conoscenza del ferro, ha comunque avuto modo di
vedere questo pericolo a distanza di venti metri.
Ma a ben vedere, si reputa che le cennate argomentazioni assumano rilevanza anche a volere aderire alla
tesi, più favorevole per l'utente della strada, della applicazione dell'art. 2051 cc.
Sul punto vale richiamare il passo motivazionale espresso dalla Suprema Corte: “…Tanto in ipotesi di
responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043
c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando
egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la
responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, come nel caso di specie, il nesso
eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (Cass., 6 luglio 2006, n. 15383)...
Vi è però di più, atteso che, a ben vedere, la zona interessata era stata recintata. Dunque, non solo vi era
una situazione di pericolo obiettivamente presumibile, rappresentata cioè dall'esistenza della zona recintata, ma
l'istante - che, ad avviso del Tribunale, come detto, non ha adeguatamente verificato l'esistenza del ferro, non
potendosi ritenere scusabile (ma neppure legittimamente ipotizzabile) la dedotta identità cromatica - avrebbe
dovuto utilizzare la massima prudenza nel transitare dai luoghi di causa, in ragione appunto del pericolo
assolutamente prevedibile…Pertanto, per tutti i riferiti motivi, complessivamente considerati, la domanda va
rigettata…”.
§§§§§§
Con atto notificato nel rispetto del termine previsto dall'art. 327 co. 1 c.p.c. e iscritto a ruolo il 21.05.2020
ha tempestivamente appellato tale decisione formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“in riforma dell'impugnata sentenza dichiarare il unico e solo responsabile del sinistro Controparte_1
per cui è causa ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.; 2) per l'effetto voglia
condannare il in persona del sindaco p.t. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in Controparte_1
favore del sig. , che qui, ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarato e Parte_1
quantificato in euro 63.418,30 (come da conteggi dell'atto introduttivo), anche sulla scorta di c.t.u. medico
legale che nuovamente si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, o a quella
pagina 5 di 14 somma, maggiore o minore che questa Ecc.ma Corte vorrà considerare giusta ed equa nel Suo illuminato
apprezzamento; 3) Governare le spese di giudizio come da vigente normativa sul gratuito patrocinio”.
Il costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello di cui ha chiesto il rigetto Controparte_1
adducendone l'infondatezza.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza ritualmente comunicata il 18.07.2025, è
stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine in sostituzione dell'udienza per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza da equipararsi alla sua lettura in udienza.
§§§§§§
Con il proposto gravame deduce che il Tribunale di Napoli ha erroneamente Parte_1
rigettato la propria domanda risarcitoria ritenendo erroneamente applicabile alla fattispecie l'art. 2043 c.c.,
anziché l'art. 2051 c.c., ed operando un'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali.
L'appellante, con riferimento alla prima di tali doglianze, deduce che a partire dall'anno 2000 la giurisprudenza di legittimità si è fortemente evoluta ed ha radicalmente mutato il proprio orientamento originario affermando che l'Ente Pubblico proprietario di una strada pubblica, a prescindere dalla sua estensione, è
responsabile ex art. 2051 c.c. dei NN riconducibili alle situazioni di pericolo connesse allo stato in cui versano le sue strutture e le sue pertinenze in quanto l'art. 14 del Codice Stradale prevede che: “Gli enti proprietari delle
strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione,
gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze o arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al
controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della
segnaletica prescritta”. In forza dell'art. 2051 c.c., prosegue l'appellante, la P.A. è esentata da responsabilità
soltanto ove dimostri la ricorrenza del caso fortuito, ossia che l'evento lesivo è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi e non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, mentre il danneggiato è tenuto a provare solo l'evento lesivo e il suo rapporto di causalità col bene in custodia.
Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto sussumere la fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio sotto la previsione dell'art. 2051 c.c., come è ritenuto dalla giurisprudenza ormai assolutamente maggioritaria, piuttosto che restare ancorato ad orientamenti ormai desueti, ed accogliere la domanda risarcitoria.
pagina 6 di 14 Ciò in quanto il ha pienamente assolto il proprio onere probatorio, dimostrando: a) l'esistenza Parte_1
di una caduta correlata alle condizioni del bene in custodia (tramite la prova testimoniale); b) le lesioni sofferte
(a mezzo di documentazione medica proveniente da struttura pubblica); c) il nesso di causalità tra gli stessi (a mezzo di perizia medico-legale).
Il di contro, non ha fornito la benché minima prova di un contegno imprevisto ed imprevedibile CP_1
del danneggiato, del carattere estemporaneo della insidia e della oggettiva impossibilità di intervenire tempestivamente per rimuovere le condizioni di pericolosità della strada.
Erronea ed illogica sarebbe poi anche la valutazione della prova testimoniale che il tribunale ha operato interpretando le dichiarazioni dei testi in modo distorto ed attribuendo alle stesse un significato opposto a quello reale. Il teste non ha infatti dichiarato solo di aver visto il ferro sporgente dalla recinzione ma anche di Tes_1
percorrere quella strada tutti i giorni per recarsi al lavoro e di essere perciò consapevole dell'esistenza del ferro e della sua pericolosità per aver visto già altre persone inciamparvi e cadere.
La sua percezione dell'esistenza e ubicazione del pericolo non può perciò essere parificata a quella del che era invece totalmente inconsapevole dello stato dei luoghi. L'appellante non potrebbe, pertanto, Parte_1
essere accusato di negligenza essendo rimasto acclarato che egli stava regolarmente transitando sul marciapiede quando è stato costretto a scendere dallo stesso, per aggirare il cantiere che lo ostruiva completamente e per poter procedere oltre, camminando il più vicino possibile alla recinzione per non invadere la carreggiata con le auto in transito, e senza potere perciò accorgersi della presenza del ferro in cui aveva ad inciampare. In
conclusione, non vi sarebbe dunque stata alcuna imprudenza o negligenza dell'infortunato né sarebbe dato comprendere perché a quest'ultimo è richiesta la massima attenzione nel percorrere la pubblica via mentre alla
P.A. non si può richiedere neppure una diligenza minima lasciandola esente anche dal minimo concorso di colpa per aver lasciato un sostegno sporgente lungo la strada senza alcuna segnalazione del pericolo.
§§§§§§
L'appello merita di essere accolto perché fondato. E' infatti ormai da tempo superato il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non è ravvisabile rispetto ai NN subiti dagli utenti delle strade pubbliche, in considerazione della notevole estensione di tali beni e del loro assoggettamento ad uso generale, per cui la Pubblica Amministrazione
potrebbe essere chiamata a rispondere dei pregiudizi ricollegati al carente stato manutentivo della sede viaria pagina 7 di 14 solo quando, in violazione del principio generale del neminem laedere dettato dall'art. 2043 c.c., ometta colposamente di intervenire per eliminare situazioni di trabocchetto o di insidia caratterizzate dall'esistenza di uno stato di pericolo occulto ed imprevedibile che induca in inganno il cittadino portandolo a confidare senza sua colpa nelle condizioni di apparente praticabilità della strada.
Tale orientamento è stato invero radicalmente rivisto con affermazione della diversa tesi, appieno condivisa da questa Corte, per la quale anche in presenza di NN originati dalle condizioni manutentive di una strada pubblica il danneggiato può giovarsi della tutela risarcitoria approntata dall'art. 2051 c.c., limitandosi perciò a provare la verificazione dell'evento lesivo e la sua derivazione causale dal bene oggetto di custodia,
poiché occorre aver riguardo non tanto all'estensione della rete viaria ed alle sue modalità d'uso quanto piuttosto alla concreta causa del danno.
Se infatti il sinistro è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, ossia da un vizio costruttivo o manutentivo che rende il rischio di danno fisiologico, l'amministrazione ne risponderà ex art. 2051 c.c.
potendosi pervenire, attraverso la zonizzazione della manutenzione, ad un efficace controllo del territorio idoneo ad impedire l'insorgenza di situazioni di pericolo.
Se invece il dimostra che il danno è stato determinato da cause estrinseche o estemporanee, CP_1
create da terzi e non conoscibili né eliminabili con immediatezza anche attraverso la più diligente attività
manutentiva, l'Ente sarà a questo punto liberato dalla responsabilità per cose in custodia (cfr. tra tante cass. n.
15042/08, cass. n. 6101/2013 e cass. n. 16295/2019).
Chi agisce per il risarcimento dei NN subiti a causa di un dissesto stradale è dunque tenuto a provare la sola verificazione dell'evento dannoso e la sua derivazione causale da un vizio costruttivo o manutentivo della cosa e non anche l'esistenza di una situazione di “insidia o trabocchetto” caratterizzata dall'esistenza di un pericolo occulto oggettivamente non visibile nonché imprevedibile (cfr. ex multis cass. n. 11802/2016).
La presenza di un'insidia ha invero il solo effetto di escludere del tutto un eventuale concorso di colpa del pedone infortunato valutabile ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. Quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione delle normali cautele, tanto più rilevante deve infatti considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del pedone nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa del tutto il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'Ente proprietario della strada e l'evento pagina 8 di 14 dannoso (cfr. così cass. n. 287/2015 e cass. n. 23919/2013).
È tuttavia sempre il a dover dimostrare che il danneggiato ha tenuto, nel caso concreto, una CP_1
condotta connotata da tale eccezionale imprudenza e oggettiva imprevedibilità da interrompere il nesso eziologico, ponendosi quale causa esclusiva dell'evento e riducendo la cosa a mera occasione della sua verificazione, così fornendo la prova della ricorrenza dell'esimente del fortuito. È inoltre sempre dall'istruttoria svolta che deve emergere la prova in concreto dell'esistenza di un concorso di colpa del danneggiato, idoneo a ridurre l'entità del risarcimento a lui spettante ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., non esistendo a suo carico alcuna presunzione di colpa da dover superare per ottenere il risarcimento.
Nel caso di specie il non ha assolto agli oneri probatori a suo carico attraverso Controparte_1
l'allegazione e dimostrazione che la situazione di pericolo all'origine del danno si è creata in modo così
improvviso ed imprevedibile da rendere del tutto impossibile la sua tempestiva eliminazione anche con la più
attenta attività di manutenzione e vigilanza sul territorio.
Resta dunque da stabilire se ed in quale misura, alla luce dell'istruttoria svolta, possa dirsi che l'appellante ha concorso con la sua condotta colposa alla verificazione dell'evento lesivo, avuto riguardo all'apparenza o meno del pericolo, e se tale condotta possa individuarsi quale causa esclusiva del danno,
integrando l'esimente del caso fortuito, così come ritenuto in prime cure.
A tal proposito giova anzitutto evidenziare come, per giurisprudenza ormai risalente, il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 cod. civ. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo interno che, in determinati contesti ambientali, ben possono risultare idonee a cagionare
NN (cfr. in tal senso già cass. n. 11264/1995, n. 10015/1996 e n. 16527/2003).
Va poi considerato che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare,
qualora la cosa sia inerte e priva di intrinseca attitudine al nocumento, che lo stato dei luoghi era tale da comportare un'obiettiva situazione di pericolosità e da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr. così cass. n. 11526/2017). In altri termini, qualora all'origine del danno vi sia una cosa di per sé statica e inerte - la quale richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa al fine di produrre il nocumento - per fornire la prova del nesso causale occorre pagina 9 di 14 dimostrare che lo stato dei luoghi presentava delle peculiarità tali da rendere la cosa potenzialmente dannosa nella sua normale utilizzazione (così cass. n. 6306/2013).
Quanto, infine, alla condotta del danneggiato che entra in relazione con la cosa, essa può atteggiarsi in modi diversi a seconda del suo grado di incidenza causale sull'evento dannoso, con applicabilità anche ufficiosa dell'art. 1227 co. 1 c.c., occorrendo procedere ad una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., per cui quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento umano imprudente nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che esso interrompa il nesso eziologico tra cosa e danno quando sia da escludere che il comportamento tenuto costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. in termini cass. n.
34886/2021, n. 9315/2019 e n. 2480/2018).
Nel caso di specie l'appellante risulta essersi limitato a percorrere una strada cittadina, venendo obbligato a scendere dal marciapiede totalmente occupato da un cantiere stradale per poter proseguire, e di conseguenza va esclusa una sua condotta abnorme, tale da interrompere il nesso eziologico tra la fonte di pericolo esistente in loco ed il danno sofferto, non potendosi ravvisare alcun uso improprio del bene pubblico,
privo di ogni ragionevolezza e accettabilità secondo un criterio di regolarità causale, e perciò tale da integrare l'esimente del caso fortuito.
Allo stesso modo va escluso che ricorressero in concreto le condizioni per poter avvistare ed evitare in tempo utile il pericolo, rappresentato dalla presenza di un ferro della recinzione del cantiere proteso verso la sede stradale, con conseguente ravvisabilità di un concorso di colpa del danneggiato idoneo a diminuire l'ammontare del risarcimento ex art. 1227 c.c.
L'istante, costretto a camminare radente alla recinzione per non essere investito dai veicoli in transito sulla sede stradale, provenienti dalle sue spalle, si è infatti visto costretto a focalizzare la propria attenzione tu tale fonte di pericolo immediato e, al contempo, non ha potuto fruire di una visione prospettica che gli consentisse di accorgersi del ferro della recinzione sporgente verso la sede stradale. In altri termini il era troppo vicino alla recinzione per potersi rendere conto dell'esistenza di un ferro sporgente nella Parte_1
pagina 10 di 14 sua parte bassa e, al contempo, è pienamente giustificato che egli abbia concentrato la sua attenzione sui veicoli che gli transitavano accanto non essendo logico ed esigibile che guardasse a terra piuttosto che preoccuparsi di quanto gli accadeva intorno.
Non resta a questo punto che procedere alla liquidazione del danno subito dall'appellante,
quarantaquattrenne al momento del fatto, che da quanto risulta dalla documentazione medica in atti riportò alla spalla sinistra una “frattura scomposta diafisaria prossimale dell'omero, con interessamento del collo
chirurgico e del trochite” trattata con mezzi di sintesi e, precisamente, ricorrendo ad una “riduzione incruenta
della frattura ed osteosintesi con fissatore esterno mono-assiale”. È stata inoltre prodotta una consulenza tecnica di parte, redatta per conto dell'istante dal dr. , la quale, in aderenza a quanto emerge dalla Controparte_2
documentazione medica in atti, ha ricondotto alla lesione in parola un periodo di inabilità temporanea totale di
40 gg. seguito da un periodo di inabilità temporanea parziale di 53 gg. al 75% e di ulteriori 30 gg. al 50% a cui faceva seguito la guarigione con accreditabili postumi permanenti costituiti da “esiti cicatriziali in numero di 8
da F.E., ovolari, discromici con limitazione funzionale antalgica ridotta di oltre 1/3 della intra ed
extrarotazione, ai gradi estremi dei restanti movimenti. Deficit di forza prensile”.
È tuttavia sovrastimata la riconduzione a tali postumi di un'invalidità del 12% operata dal perito di parte. I
principali barèmes medico-legali riconducono infatti alle fratture omerali diafisarie, ossia che interessano la parte centrale ed allungata dell'osso, un'invalidità permanente del 3% mentre ad una frattura prossimale superiore,
ossia che interessa la parte adiacente al collo chirurgico, è generalmente riconosciuta un'invalidità del 6%. Solo
per fratture particolarmente gravi, a quatto o più frammenti, sono infine riconosciuti postumi del 10-12% ma una tale evenienza è da ritenersi estranea all'ipotesi di specie dal momento che la riduzione incruenta, praticata nel caso in esame, non è indicata per le fratture gravi venendo utilizzata solo per fratture scomposte o minimamente scomposte che non sono instabili e che si possono riallineare senza ricorrere a un'incisione chirurgica.
In tale ottica, considerato che la frattura in esame ha avuto un andamento “spiroide” (a spirale),
interessando sia la parte diafisaria che quella prossimale dell'osso, appare congruo il riconoscimento di postumi permanenti del 7%.
Di tali emergenze occorre tener conto ai fini della liquidazione del pregiudizio subito dall'appellante attenendosi agli importanti principi dettati in materia dalla Suprema Corte la quale, con la sentenza a S.U. n.
26972/08, ha chiarito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, diritto inviolabile della pagina 11 di 14 persona fruente di protezione costituzionale, costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva che non si presta ad essere suddivisa in sottocategorie variamente denominate ed in cui il riferimento a vari tipi di pregiudizio in vario modo etichettati (danno biologico, danno estetico, danno alla vita di relazione, etc.) assolve solo a finalità descrittive senza implicare il riconoscimento di distinte poste di danno.
Di tali principi si è reso interprete il tribunale ambrosiano elaborando delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale le quali, in relazione all'età del leso ed all'entità dei postumi riportati, individuano il valore di ciascun punto di invalidità tenendo conto non soltanto della lesione permanente dell'integrità psico-
fisica della persona nei suoi risvolti anatomo-funzionali e dinamico-relazionali medi, ma anche della sofferenza soggettiva presumibilmente ricollegabile a quei postumi, per poi suggerire delle percentuali di aumento di tali valori medi da utilizzare per la personalizzazione del risarcimento quando la fattispecie esaminata presenti delle peculiarità che valgono a rendere inadeguati rispetto al caso concreto i valori tabellarmente determinati.
È a tali parametri che occorre rifarsi per la liquidazione del danno in esame anche alla luce delle pronunzie della Suprema Corte n. 12408/11 e n. 28290/11. Tale decisioni, muovendo dal rilievo che l'equità a cui la liquidazione deve ispirarsi va intesa anche come parità di trattamento, hanno infatti affermato che la quantificazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi i quali, in assenza di diverse previsioni normative,
devono individuarsi in quelli elaborati dal Tribunale di Milano che sono i più diffusi sul territorio nazionale e che appaiono caratterizzati da plausibilità ed attendibilità sotto ogni punto di vista.
Il danno non patrimoniale di natura permanente subito dall'appellante, sulla scorta delle più recenti tabelle milanesi, risalenti all'anno scorso, va dunque liquidato nella somma all'attualità di € 14.355,00 (di cui €
11.484,00 per il danno biologico di natura dinamico-relazionale ed € 2.871,00 per il danno da sofferenza interiore media presumibile) che non è suscettibile di incremento in mancanza di allegazione e prova della sussistenza di particolari circostanze destinate a rendere le risultanze del calcolo tabellare inadeguate rispetto al caso concreto. Per quanto attiene poi al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea,
attenendosi ancora al valore base di € 115,00 individuato dal tribunale ambrosiano per il ristoro di un giorno di invalidità temporanea al 100%, andrà riconosciuta all'appellante l'ulteriore somma di € 10.896,25 (€ 115,00 x 40
gg. = 4.600,00 + € 86,25 x 53 gg. = € 4.571,25 + € 57,50 x 30 gg. = 1.725,00).
Il non esiguo ammontare del credito risarcitorio, complessivamente pari a € 25.251,25, ed il notevole lasso pagina 12 di 14 temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano infine ragionevolmente presumere che, se l'importo dovuto fosse stato corrisposto senza ritardo, esso non sarebbe stato destinato al consumo immediato bensì impiegato in modo fruttifero.
L'appellante ha dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995,
è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale pronunzia gli interessi, onde evitare di incorrere in una sovra-compensazione,
non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento devalutato, in base agli indici Istat, alla data del 28.04.2016 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto.
Dalla presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo effettivo.
L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i compensi medi previsti in relazione al decisum dal D.M. 13.08.2022 n. 147 e distraendo la somma in favore dell'avv.
FA Di ND per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Dette spese vengono liquidate all'istante e non in favore dell'ER in quanto l'originaria richiesta,
contenuta nell'atto di appello, di “governare le spese di giudizio come da vigente normativa sul gratuito
patrocinio” deve ritenersi frutto di un refuso non avendo la parte mai affermato né provato di aver richiesto ed ottenuto dal locale Consiglio dell'Ordine una delibera di ammissione provvisoria al suddetto beneficio indicandone gli estremi.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
pagina 13 di 14 1) Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1950/2020 Parte_1
pubblicata il 21.02.2020 e per l'effetto, in totale riforma di tale decisione, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore del della somma a titolo di risarcimento NN di € 25.251,25 oltre interessi Parte_1
legali da computare sulle somme, con le modalità e con la decorrenza indicate in motivazione.
2) Condanna il al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute da Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 794,00 per esborsi vivi ed in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. FA Di ND per dichiarato anticipo.
3) Condanna il al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 1.166,00 per esborsi vivi ed in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. FA Di ND per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 14.11.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_3
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