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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. IT UL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5149 del RGAC dell'anno 2018 vertente tra
(cod. fisc.: ) rappresentata e difesa dall' avv.to Raffaele Argirò Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ), domicilio digitale: C.F._2 Email_1
- parte attrice - contro
(P.Iva , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Saverio Molica (cf saverio. atanzaro.it, e C.F._3 Email_2 CP_1 [...] cod. fisc. , atanzaro.it, Parte_2 C.F._4 Email_3 Email_4 CP_1
-convenuta – nonchè
SI. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall''Avv. (CF: CP_2 Controparte_3
), domicilio digitale: C.F._5 Email_5
- Terza chiamata in causa -
e
(P.I. , in Controparte_4 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Peppino Mariano (C.F.
domicilio digitale: C.F._6 Email_6
- Terza chiamata in causa -
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare delle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 22.5.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte attrice ha narrato che, in data 10/02/2016 alle ore 8.00 circa, procedeva lungo la via A. TU di alla guida del ciclomotore Kimco People 125 One HONDA SH 125, di proprietà del proprio padre CP_1
; era in procinto di parcheggiare il motociclo all'altezza dei civico 71/75, per poi recarsi Persona_1 nell'istituto scolastico Liceo Scientifico “Siciliani” da ella frequentato, allorquando perdeva l'equilibrio e cadeva a terra in modo repentino e violento, mentre lo scooter rovinava sulla sua gamba sinistra. Resosi conto della gravità dell'infortunio, il personale dello stesso Liceo Scientifico chiedeva l'intervento del
118 per il trasporto della ragazza presso l'Ospedale cittadino Pugliese – Ciaccio, cui seguiva – a seguito della operata diagnosi – un intervento chirurgico all'arto interessato, un successivo percorso riabilitativo ed ulteriori programmi terapici volti a superare i danni subiti.
Collegando causalmente l'evento dannoso al manto stradale ammalorato ed al pietrisco che ricopriva l'asfalto rendendolo assai scivoloso, ha invocato la responsabilità del che, nella qualità di Controparte_1 proprietario della strada del luogo dell'incidente medesimo, aveva omesso la manutenzione della stessa, con violazione della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c.
Ha chiesto pertanto, di accertare e dichiarare che la responsabilità dell'incidente de quo è da attribuirsi in via esclusiva all'Amministrazione del , ai sensi per gli effetti degli artt.2051 e 2043 cc nonché Controparte_1 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), come riformato dalla Legge n.
120 del 29 luglio 2010; di condannare l al pagamento, nei confronti Controparte_5 della sig.ra della somma di € 67.909,00, a titolo di risarcimento del danno biologico subito Parte_1 dalla stessa ed a titolo di rimborso delle spese mediche da ella sostenute.
1.1 Si è costituito il che ha resistito alla domanda, eccependo in via preliminare la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva, stante la vigenza del contratto di appalto per la manutenzione delle Pa strade cittadine a cura della . Nel merito ha rilevato che la responsabilità dell'evento va CP_6 integralmente accollata alla stessa parte attrice, che ha riferito di uno stato di dissesto della pavimentazione stradale che per le dimensioni e data l'ora di piena luce, non poteva non essere visto. Ha rilevato - tra l'altro - che la zona de quo non era adibita a parcheggio e che era ben conosciuta da parte attrice in quanto la stessa frequentava il liceo antistante;
in via estremamente subordinata ha rilevato quanto meno un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento. C 1.2 A seguito di chiamata in causa da parte del , si è costituita la che ha Controparte_1 CP_2 eccepito innanzitutto che il contratto di appalto stipulato con il non aveva ad oggetto la CP_1 manutenzione stradale, bensì il servizio di gestione integrata, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani, assimilati e raccolta differenziata, spazzamento e igiene urbana e servizi complementari.
Ha poi rilevato che parte attrice era a conoscenza dello stato dei luoghi da lei frequentati quotidianamente, e che il manto stradale disconnesso fosse perfettamente visibile, prevedibile e controllabile usando la normale diligenza.
Ha, comunque, chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Zurich Insurance PLC per essere tenuta indenne di ogni eventuale esborso in virtù del contratto RC All a copertura dei rischi responsabilità civile,
Polizza n. 339A8472.
1.3 Si è quindi costituita in giudizio la predetta compagnia assicuratrice, che preliminarmente ha eccepito l'inoperatività della polizza per responsabilità civile, in quanto la garanzia assicurativa prestata da CP_4 attiene solo ed esclusivamente all'oggetto del contratto di appalto e, pertanto, sono esclusi i danni derivanti dalla mancata manutenzione del manto stradale.
Ha aggiunto che la perdita di controllo dello scooter e la successiva caduta siano da ricondurre, in via esclusiva, alla condotta negligente di guida posta in essere dall'attrice. In via subordinata ha rilevato la responsabilità CP_ del e non della . Infine ha contestato il quantum come determinato da parte Controparte_1 attrice.
2. Escussi i testi delle parti, espletata una consulenza medico legale sulla persona dell'attrice, precisate -infine- le rispettive conclusioni dalle parti, la causa è stata introitata a sentenza.
3. Nel corso dell'istruttoria, tra i testi escussi, solo ha assistito al sinistro de quo: ella ha Testimone_1 confermato la dinamica ricostruita nell'atto di citazione, confermando i capitoli di prova secondo cui la via
TU presentava tratti di ammaloramento dell'asfalto e che non era segnalato alcun pericolo alla circolazione stradale, che sulla strada era presente terriccio non segnalato e non facilmente visibile, che la cadeva Pt_1
a terra con ulteriore impatto tra lo scooter e la sua gamba sinistra (vedi udienza 26.10.2023).
La teste (sentita alla medesima udienza), pur non avendo visto il sinistro è intervenuta Testimone_2 nell'immediatezza, allertata dalle urla che venivano dalla strada. Ella ha visto la ragazza già per terra e, quindi,
è uscita dalla scuola per soccorrerla. Ha confermato lo stato precario del manto stradale e l'assenza di segnalazione di pericolo.
4. Orbene risulta chiara l'assenza di una adeguata manutenzione della strada, da cui discende la responsabilità extracontrattuale dell'Ente proprietario (o gestore), che - come noto - si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass.
18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
In questo caso è bene precisare che la recente giurisprudenza considera non predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà avere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cc), richiedendosi per l'integrazione del fortuito che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno (cfr Cassazione 4035/2021). Tale valutazione di imprevedibilità è certamente estranea alla dinamica del sinistro.
5. Escluso il carattere di imprevedibilità del comportamento della motociclista, va comunque operato il giudizio in merito all'eventuale concorso di colpa nella caduta.
5.1 Infatti: “In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno” (cfr Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13/1/2005, n.564).
Nel caso di specie si può ragionevolmente ritenere che la , in quanto alunna frequentante l'Istituto Pt_1 scolastico, conoscesse i luoghi e l'anomalia della pavimentazione. Va, quindi, riconosciuto che era esigibile un comportamento più avveduto della motociclista che - sottovalutando le conseguenze della manovra di parcheggio in una zona con manto stradale degradato – ha concorso in modo rilevante alla causazione del danno.
Si può, quindi, riconoscere che la condotta di parte attrice abbia apportato un contributo causale nella determinazione del danno pari al 50%, residuando, quindi una responsabilità - quantificata nel restante 50%
- dell'ente convenuto.
6. Orbene, appurata la sussistenza del cd danno evento, va ora scrutinato il cd danno conseguenza anche in ordine alla sua quantificazione.
6.1 Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, il ctu dott. ha accertato che: “La Sig.na Persona_2
nell'incidente della strada del 10.02.2016 riportò le seguenti lesioni: Frattura scomposta Parte_1 terzo distale della tibia di sinistra con stupor del nervo sciatico popliteo esterno omolaterale.
Sussiste il nesso di causalità materiale tra le circostanze accertate dell'evento traumatico per cui è causa e le lesioni riscontrate con relativi postumi invalidanti a carattere permanente.
A dette lesioni conseguì un periodo di 60 (sessanta) giorni di inabilità temporanea totale. Per altri 30 (trenta) giorni è sussistita una inabilità temporanea parziale valutabile al 75% (settantacinque per cento); per altri 60 (sessanta) giorni è sussistita una inabilità temporanea parziale valutabile al 50% (cinquanta per cento) e, quindi, per altri 120 (centoventi) giorni valutabile al 25% (venticinque per cento).
Per quanto in esito può prospettarsi un tasso del 9% (nove per cento) come solo danno biologico.
Infine, si precisa che nel fascicolo di parte non sono presenti eventuali ricevute per spese mediche sostenute in proprio, dovendosi altresì ritenere che non sono ragionevolmente prevedibili spese mediche e di cura future”.
Tali conclusioni risultano coerenti con gli accertamenti compiuti, sorrette da corretta e congrua motivazione, immuni da vizi logici, e, pertanto, condivisibili.
7. Orbene secondo l'oramai consolidata giurisprudenza di legittimità: “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (Cass. Sez. 3, 17/05/2022 n. 15733).
7.1 Nel caso di specie, non si ritiene di dovere procedere né all'aumento per la personalizzazione del danno né all'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
7.2 Il "danno morale", che, come noto, non è suscettibile di accertamento medico-legale, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Come oramai per ogni figura di danno, non può ammettersi – tuttavia - un danno in re ipsa, collegato automaticamente al cd danno evento.
Ciò comporta che, se a livello probatorio è consentito alla parte ricorrere alle presunzioni ed alle massime di esperienza, si richiede -al contrario- un ampio onere allegatorio. In altri termini, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (cfr Cassazione 25164/2020).
Nel caso di specie l'attività assertoria risulta flebile, e quindi la domanda va rigettata.
7.3 Del pari non può esser riconosciuta alcuna "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute, che assume rilevanza solo allorquando incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati (cfr. artt. 138 Codice delle assicurazioni private). In particolare questi ultimi devono concretarsi in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass.
n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).
Anche in tal caso la domanda va rigettata, difettando – già in sede di allegazione – la descrizione delle predette circostanze.
8. Pertanto nel caso di specie si provvederà alla sola liquidazione del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale e della personalizzazione.
8.1 Atteso che il postumo invalidante permanente è pari al 9% e l'età dell'infortunata al tempo del sinistro era di anni 19, l'importo del danno biologico relazionale è di € 19.969,00.
Il danno da invalidità temporanea totale (60 gg) ammonta, invece, ad € 6.900,00.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg) ammonta ad € 2.587,50.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 50% (60 gg) ammonta ad € 3.450,00.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 25% (120 gg) ammonta ad € 3.450,00.
Il danno nel suo complesso ammonta quindi a € 36.356,50.
Tale cifra -decurtata del 50% per il riconosciuto concorso di colpa- ammonta ad € 18.178,25 e rappresenta il danno non patrimoniale da risarcire all'attore da parte dell'Ente convenuto.
8.2 Questa somma va considerata come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il
10/02/2016, ma è stata calcolata sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
Tuttavia “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”
(cfr Cassazione civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Pertanto l'importo, determinato con i valori attuali dovrà dapprima essere devalutato alla data del fatto
(10/02/2016) e poi rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Si procederà alla quantificazione, quindi, secondo il seguente schema:
1. Devalutazione di € 18.178,25 alla data del sinistro (10/02/2016): € 14.863,65;
2. Rivalutazione dell'entità del risarcimento integrale alla data della decisione con applicazione degli interessi sulla somma periodicamente rivalutata: € 20.231,04, che costituisce la somma finale da riconoscere.
9. Va, infine, rigettata la domanda proposta da parte convenuta nei confronti della Infatti è emerso CP_8 che il sinistro de quo è stato causato non tanto dalla mancata opera di pulizia della strada, ma dal degrado del manto stradale la cui manutenzione spetta all'Ente proprietario della strada. C In assenza di responsabilità e quindi di condanna della ECO, viene meno la chiamata in manleva nei confronti della compagnia assicuratrice.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente attribuita
(5.200,01/26.000,00). Tenuto conto della parziale soccombenza, se ne dispone la riduzione del 50%.
Il convenuto viene altresì condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti del terzo CP_1 C Co chiamato , stante l'assenza di responsabilità di quest'ultima. C Co Appare, infine, equo compensare le spese di lite tra la e la compagnia assicuratrice , chiamata CP_4 in giudizio dalla prima sulla base di considerazioni non arbitrarie, stante l'esistenza di una polizza assicurativa che - in caso di condanna - avrebbe coperto il danno.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il , in persona dell'sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 20.231,04 a titolo di danno Parte_1 calcolato alla data della sentenza.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di , che vengono Controparte_1 Parte_1 liquidate - per le ragioni espresse in parte motiva - in € 2.931,50 di cui € 393,00 per spese ed € 2.538,50 oltre rimb. forf, Iva e Cpa, distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc. C Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di che vengono liquidate Controparte_1 CP_2 in € 2.538,50 oltre rimb. forf, Iva e Cpa. Pa Compensa le spese di lite tra la .co e la Zurich Insurance PLC.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Catanzaro, lì 11.11.2025
Il Giudice Onorario
IT UL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. IT UL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5149 del RGAC dell'anno 2018 vertente tra
(cod. fisc.: ) rappresentata e difesa dall' avv.to Raffaele Argirò Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ), domicilio digitale: C.F._2 Email_1
- parte attrice - contro
(P.Iva , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Saverio Molica (cf saverio. atanzaro.it, e C.F._3 Email_2 CP_1 [...] cod. fisc. , atanzaro.it, Parte_2 C.F._4 Email_3 Email_4 CP_1
-convenuta – nonchè
SI. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall''Avv. (CF: CP_2 Controparte_3
), domicilio digitale: C.F._5 Email_5
- Terza chiamata in causa -
e
(P.I. , in Controparte_4 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Peppino Mariano (C.F.
domicilio digitale: C.F._6 Email_6
- Terza chiamata in causa -
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare delle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 22.5.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte attrice ha narrato che, in data 10/02/2016 alle ore 8.00 circa, procedeva lungo la via A. TU di alla guida del ciclomotore Kimco People 125 One HONDA SH 125, di proprietà del proprio padre CP_1
; era in procinto di parcheggiare il motociclo all'altezza dei civico 71/75, per poi recarsi Persona_1 nell'istituto scolastico Liceo Scientifico “Siciliani” da ella frequentato, allorquando perdeva l'equilibrio e cadeva a terra in modo repentino e violento, mentre lo scooter rovinava sulla sua gamba sinistra. Resosi conto della gravità dell'infortunio, il personale dello stesso Liceo Scientifico chiedeva l'intervento del
118 per il trasporto della ragazza presso l'Ospedale cittadino Pugliese – Ciaccio, cui seguiva – a seguito della operata diagnosi – un intervento chirurgico all'arto interessato, un successivo percorso riabilitativo ed ulteriori programmi terapici volti a superare i danni subiti.
Collegando causalmente l'evento dannoso al manto stradale ammalorato ed al pietrisco che ricopriva l'asfalto rendendolo assai scivoloso, ha invocato la responsabilità del che, nella qualità di Controparte_1 proprietario della strada del luogo dell'incidente medesimo, aveva omesso la manutenzione della stessa, con violazione della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c.
Ha chiesto pertanto, di accertare e dichiarare che la responsabilità dell'incidente de quo è da attribuirsi in via esclusiva all'Amministrazione del , ai sensi per gli effetti degli artt.2051 e 2043 cc nonché Controparte_1 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), come riformato dalla Legge n.
120 del 29 luglio 2010; di condannare l al pagamento, nei confronti Controparte_5 della sig.ra della somma di € 67.909,00, a titolo di risarcimento del danno biologico subito Parte_1 dalla stessa ed a titolo di rimborso delle spese mediche da ella sostenute.
1.1 Si è costituito il che ha resistito alla domanda, eccependo in via preliminare la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva, stante la vigenza del contratto di appalto per la manutenzione delle Pa strade cittadine a cura della . Nel merito ha rilevato che la responsabilità dell'evento va CP_6 integralmente accollata alla stessa parte attrice, che ha riferito di uno stato di dissesto della pavimentazione stradale che per le dimensioni e data l'ora di piena luce, non poteva non essere visto. Ha rilevato - tra l'altro - che la zona de quo non era adibita a parcheggio e che era ben conosciuta da parte attrice in quanto la stessa frequentava il liceo antistante;
in via estremamente subordinata ha rilevato quanto meno un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento. C 1.2 A seguito di chiamata in causa da parte del , si è costituita la che ha Controparte_1 CP_2 eccepito innanzitutto che il contratto di appalto stipulato con il non aveva ad oggetto la CP_1 manutenzione stradale, bensì il servizio di gestione integrata, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani, assimilati e raccolta differenziata, spazzamento e igiene urbana e servizi complementari.
Ha poi rilevato che parte attrice era a conoscenza dello stato dei luoghi da lei frequentati quotidianamente, e che il manto stradale disconnesso fosse perfettamente visibile, prevedibile e controllabile usando la normale diligenza.
Ha, comunque, chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Zurich Insurance PLC per essere tenuta indenne di ogni eventuale esborso in virtù del contratto RC All a copertura dei rischi responsabilità civile,
Polizza n. 339A8472.
1.3 Si è quindi costituita in giudizio la predetta compagnia assicuratrice, che preliminarmente ha eccepito l'inoperatività della polizza per responsabilità civile, in quanto la garanzia assicurativa prestata da CP_4 attiene solo ed esclusivamente all'oggetto del contratto di appalto e, pertanto, sono esclusi i danni derivanti dalla mancata manutenzione del manto stradale.
Ha aggiunto che la perdita di controllo dello scooter e la successiva caduta siano da ricondurre, in via esclusiva, alla condotta negligente di guida posta in essere dall'attrice. In via subordinata ha rilevato la responsabilità CP_ del e non della . Infine ha contestato il quantum come determinato da parte Controparte_1 attrice.
2. Escussi i testi delle parti, espletata una consulenza medico legale sulla persona dell'attrice, precisate -infine- le rispettive conclusioni dalle parti, la causa è stata introitata a sentenza.
3. Nel corso dell'istruttoria, tra i testi escussi, solo ha assistito al sinistro de quo: ella ha Testimone_1 confermato la dinamica ricostruita nell'atto di citazione, confermando i capitoli di prova secondo cui la via
TU presentava tratti di ammaloramento dell'asfalto e che non era segnalato alcun pericolo alla circolazione stradale, che sulla strada era presente terriccio non segnalato e non facilmente visibile, che la cadeva Pt_1
a terra con ulteriore impatto tra lo scooter e la sua gamba sinistra (vedi udienza 26.10.2023).
La teste (sentita alla medesima udienza), pur non avendo visto il sinistro è intervenuta Testimone_2 nell'immediatezza, allertata dalle urla che venivano dalla strada. Ella ha visto la ragazza già per terra e, quindi,
è uscita dalla scuola per soccorrerla. Ha confermato lo stato precario del manto stradale e l'assenza di segnalazione di pericolo.
4. Orbene risulta chiara l'assenza di una adeguata manutenzione della strada, da cui discende la responsabilità extracontrattuale dell'Ente proprietario (o gestore), che - come noto - si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass.
18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
In questo caso è bene precisare che la recente giurisprudenza considera non predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà avere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cc), richiedendosi per l'integrazione del fortuito che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno (cfr Cassazione 4035/2021). Tale valutazione di imprevedibilità è certamente estranea alla dinamica del sinistro.
5. Escluso il carattere di imprevedibilità del comportamento della motociclista, va comunque operato il giudizio in merito all'eventuale concorso di colpa nella caduta.
5.1 Infatti: “In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno” (cfr Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13/1/2005, n.564).
Nel caso di specie si può ragionevolmente ritenere che la , in quanto alunna frequentante l'Istituto Pt_1 scolastico, conoscesse i luoghi e l'anomalia della pavimentazione. Va, quindi, riconosciuto che era esigibile un comportamento più avveduto della motociclista che - sottovalutando le conseguenze della manovra di parcheggio in una zona con manto stradale degradato – ha concorso in modo rilevante alla causazione del danno.
Si può, quindi, riconoscere che la condotta di parte attrice abbia apportato un contributo causale nella determinazione del danno pari al 50%, residuando, quindi una responsabilità - quantificata nel restante 50%
- dell'ente convenuto.
6. Orbene, appurata la sussistenza del cd danno evento, va ora scrutinato il cd danno conseguenza anche in ordine alla sua quantificazione.
6.1 Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, il ctu dott. ha accertato che: “La Sig.na Persona_2
nell'incidente della strada del 10.02.2016 riportò le seguenti lesioni: Frattura scomposta Parte_1 terzo distale della tibia di sinistra con stupor del nervo sciatico popliteo esterno omolaterale.
Sussiste il nesso di causalità materiale tra le circostanze accertate dell'evento traumatico per cui è causa e le lesioni riscontrate con relativi postumi invalidanti a carattere permanente.
A dette lesioni conseguì un periodo di 60 (sessanta) giorni di inabilità temporanea totale. Per altri 30 (trenta) giorni è sussistita una inabilità temporanea parziale valutabile al 75% (settantacinque per cento); per altri 60 (sessanta) giorni è sussistita una inabilità temporanea parziale valutabile al 50% (cinquanta per cento) e, quindi, per altri 120 (centoventi) giorni valutabile al 25% (venticinque per cento).
Per quanto in esito può prospettarsi un tasso del 9% (nove per cento) come solo danno biologico.
Infine, si precisa che nel fascicolo di parte non sono presenti eventuali ricevute per spese mediche sostenute in proprio, dovendosi altresì ritenere che non sono ragionevolmente prevedibili spese mediche e di cura future”.
Tali conclusioni risultano coerenti con gli accertamenti compiuti, sorrette da corretta e congrua motivazione, immuni da vizi logici, e, pertanto, condivisibili.
7. Orbene secondo l'oramai consolidata giurisprudenza di legittimità: “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (Cass. Sez. 3, 17/05/2022 n. 15733).
7.1 Nel caso di specie, non si ritiene di dovere procedere né all'aumento per la personalizzazione del danno né all'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
7.2 Il "danno morale", che, come noto, non è suscettibile di accertamento medico-legale, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Come oramai per ogni figura di danno, non può ammettersi – tuttavia - un danno in re ipsa, collegato automaticamente al cd danno evento.
Ciò comporta che, se a livello probatorio è consentito alla parte ricorrere alle presunzioni ed alle massime di esperienza, si richiede -al contrario- un ampio onere allegatorio. In altri termini, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (cfr Cassazione 25164/2020).
Nel caso di specie l'attività assertoria risulta flebile, e quindi la domanda va rigettata.
7.3 Del pari non può esser riconosciuta alcuna "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute, che assume rilevanza solo allorquando incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati (cfr. artt. 138 Codice delle assicurazioni private). In particolare questi ultimi devono concretarsi in circostanze eccezionali e specifiche, sicchè non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass.
n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).
Anche in tal caso la domanda va rigettata, difettando – già in sede di allegazione – la descrizione delle predette circostanze.
8. Pertanto nel caso di specie si provvederà alla sola liquidazione del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale e della personalizzazione.
8.1 Atteso che il postumo invalidante permanente è pari al 9% e l'età dell'infortunata al tempo del sinistro era di anni 19, l'importo del danno biologico relazionale è di € 19.969,00.
Il danno da invalidità temporanea totale (60 gg) ammonta, invece, ad € 6.900,00.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg) ammonta ad € 2.587,50.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 50% (60 gg) ammonta ad € 3.450,00.
Il danno da invalidità temporanea parziale al 25% (120 gg) ammonta ad € 3.450,00.
Il danno nel suo complesso ammonta quindi a € 36.356,50.
Tale cifra -decurtata del 50% per il riconosciuto concorso di colpa- ammonta ad € 18.178,25 e rappresenta il danno non patrimoniale da risarcire all'attore da parte dell'Ente convenuto.
8.2 Questa somma va considerata come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il
10/02/2016, ma è stata calcolata sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
Tuttavia “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”
(cfr Cassazione civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Pertanto l'importo, determinato con i valori attuali dovrà dapprima essere devalutato alla data del fatto
(10/02/2016) e poi rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Si procederà alla quantificazione, quindi, secondo il seguente schema:
1. Devalutazione di € 18.178,25 alla data del sinistro (10/02/2016): € 14.863,65;
2. Rivalutazione dell'entità del risarcimento integrale alla data della decisione con applicazione degli interessi sulla somma periodicamente rivalutata: € 20.231,04, che costituisce la somma finale da riconoscere.
9. Va, infine, rigettata la domanda proposta da parte convenuta nei confronti della Infatti è emerso CP_8 che il sinistro de quo è stato causato non tanto dalla mancata opera di pulizia della strada, ma dal degrado del manto stradale la cui manutenzione spetta all'Ente proprietario della strada. C In assenza di responsabilità e quindi di condanna della ECO, viene meno la chiamata in manleva nei confronti della compagnia assicuratrice.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente attribuita
(5.200,01/26.000,00). Tenuto conto della parziale soccombenza, se ne dispone la riduzione del 50%.
Il convenuto viene altresì condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti del terzo CP_1 C Co chiamato , stante l'assenza di responsabilità di quest'ultima. C Co Appare, infine, equo compensare le spese di lite tra la e la compagnia assicuratrice , chiamata CP_4 in giudizio dalla prima sulla base di considerazioni non arbitrarie, stante l'esistenza di una polizza assicurativa che - in caso di condanna - avrebbe coperto il danno.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il , in persona dell'sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 20.231,04 a titolo di danno Parte_1 calcolato alla data della sentenza.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di , che vengono Controparte_1 Parte_1 liquidate - per le ragioni espresse in parte motiva - in € 2.931,50 di cui € 393,00 per spese ed € 2.538,50 oltre rimb. forf, Iva e Cpa, distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc. C Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di che vengono liquidate Controparte_1 CP_2 in € 2.538,50 oltre rimb. forf, Iva e Cpa. Pa Compensa le spese di lite tra la .co e la Zurich Insurance PLC.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Catanzaro, lì 11.11.2025
Il Giudice Onorario
IT UL