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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/10/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1337/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima Sezione – Persone e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RE IG Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. EL ST Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1337 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Lonero, ed elettivamente domiciliata in
Perugia, Via F. Briganti n. 85, presso lo studio del suo difensore (pec:
; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato in [...] Controparte_1 C.F._2
l'11.01.1991, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Cutini, ed elettivamente domiciliato in Perugia, Piazza d'Italia n. 9, presso lo studio del suo difensore
(pec: ; Email_2
Resistente pagina 1 di 9 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza fissata ex art. 473bis.28
c.p.c. che si intende qui interamente richiamato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute fino alla data della camera di consiglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 9.3.2023, volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia minore, la sig.ra ha Parte_1
dedotto: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con il sig. CP_1
da cui è nata il [...] la figlia che a seguito della cessazione
[...] Per_1
della convivenza, avvenuta il 28.2.2022, la figlia ha continuato a vivere con la madre nella casa familiare, di proprietà del padre della ricorrente, mentre il resistente si è trasferito presso l'abitazione dei propri genitori;
di aver lavorato fino al 31.12.2022 presso il negozio MY Time Gluten free, con contratto a termine non rinnovato alla scadenza, mentre il sig. , che lavorava presso CP_1
lo studio commercialista SBP s.r.l., con uno stipendio netto mensile di circa euro 1.100,00, ha comunicato tramite legale il mancato rinnovo del contratto di lavoro;
che la figlia frequentava l'asilo nido in Castel del Piano per un costo di euro 450,00 mensili, coperto parzialmente dall'assegno unico familiare pari a €
175,00, e per il residuo da entrambi i genitori.
La ricorrente ha concluso quindi chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita del padre;
contributo paterno di pagina 2 di 9 mantenimento in favore della figlia pari a € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1
depositata il 21.7.2023, deducendo in particolare: che dopo un'iniziale resistenza della madre a separarsi dalla figlia, la gestione dei tempi di frequentazione con la minore è stata più elastica, tanto che le parti hanno bonariamente concordato tramite legali, e successivamente attuato, la relativa regolamentazione nei medesimi termini riproposti dalla ricorrente nel ricorso introduttivo;
sotto il profilo economico, che il costo dell'asilo nido è coperto con il “bonus asilo” erogato dall' , e non con l'assegno unico (percepito CP_2
interamente dalla ricorrente fino a febbraio 2022, e poi ripartito egualmente tra le parti), e per il residuo dai genitori al 50%; di aver contribuito, dopo la cessazione della convivenza, al mantenimento della figlia con un versamento mensile di € 100,00, oltre al 50% di ogni spesa necessaria;
che la ricorrente è impegnata nell'azienda di mobili di famiglia “HABITAT di RI EL”, quale attività svolta anche durante la convivenza;
di aver percepito da gennaio 2023 il beneficio della NASPI pari a euro 750,00, ed essere stato assunto a maggio
2023 presso lo studio POLO FISCALE s.r.l. STP di Magione, con un reddito netto di circa euro 1.300,00, gravato da ratei di finanziamento pari a € 290,00 mensili, oltre ai costi di studi universitari di economia pari a € 3.000,00 annui.
Ha concluso quindi chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con residenza presso la madre, regolamentazione del diritto di visita, contributo di mantenimento pari a € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 9 All'udienza di comparizione del 21.9.2023, ove venivano sentite le parti che riferivano, tra le altre cose, di non lavorare in quel momento, il giudice sottoponeva proposta conciliativa, accettata provvisoriamente da entrambe, prevedendo il diritto di visita come a pag. 11 della memoria , CP_1
pernottamento da introdurre con gradualità, contributo economico ordinario di euro 200,00 mensili. All'esito, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del
19.10.2023 il giudice adottava i provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui per l'effetto assegnava la casa familiare;
inoltre disponeva che il padre poteva vedere e tenere con sé ogni Per_1
volta che avrebbe voluto, previo accordo con la madre;
in difetto di accordo migliorativo, il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 18.30 circa fino a dopo cena, nonché a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio fino al sabato ad ora di cena (con pernottamento la notte del venerdì); dal compimento del quarto anno di vita della bambina a weekend alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena (con pernottamento le notti del venerdì e del sabato); per quanto riguarda le vacanze natalizie disponeva che la minore avrebbe trascorso con un genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, alternandosi di anno in anno;
per le vacanze pasquali, 3 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori comprendendo nel primo gruppo di tre il giorno di Pasqua e nel secondo gruppo di tre il Lunedì dell'Angelo, e così alternandosi di anno in anno;
per il periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi con il padre;
poneva a carico del padre contributo ordinario di mantenimento della figlia pari a € 200,00 mensili, oltre al 50%
pagina 4 di 9 della retta dell'asilo (qualora non fosse sufficiente a tal fine il bonus erogato dall' ) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal CP_2
“protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato in data 25 maggio
2016; rinviava per rimessione della causa in decisione all'udienza del 5.3.2024 sostituita dal deposito di note scritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c..
Con istanza congiunta del 20.2.2024, le parti, concordando sulla necessità di rivedere il contributo di mantenimento a seguito di un grave incidente subito dal sig. , chiedevano la trattazione in presenza dell'udienza già fissata. CP_1
Accolta l'istanza, all'udienza del 7.3.2024, le parti concordavano per una temporanea riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 100 mensili per il periodo di impossibilità del sig. di lavorare per ragioni sanitarie;
CP_1
all'esito, preso atto di quanto concordato dalle parti, la causa veniva rinviata per la prosecuzione dinnanzi al nuovo Magistrato assegnatario del fascicolo.
All'udienza del 3.10.2024, ove comparivano personalmente le parti rappresentando il miglioramento delle condizioni di salute del sig. che CP_1
da agosto 2024 aveva ripreso a versare la somma di euro 200,00 a favore della figlia, il giudice disponeva l'aggiornamento della documentazione reddituale delle parti e autorizzava il resistente a produrre le contabili di versamento a favore della figlia, nonché copia del contratto di lavoro del resistente con scadenza il 31.12.2024.
pagina 5 di 9 All'udienza del 18.3.2025, ove parte resistente rappresentava il mancato rinnovo del contratto di lavoro, sulle conclusioni sopra riportate, il giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
****
Sull'affidamento e collocamento della figlia minore.
Le parti concordano sulla pronuncia di affidamento condiviso e sul collocamento prevalente presso la madre.
Su tali aspetti il Collegio ritiene di dover provvedere in conformità, trattandosi di assetto conforme al prevalente interesse della minore.
Sulla frequentazione padre-figlia.
Quanto alla disciplina delle occasioni di frequentazione, si confermano i provvedimenti provvisori adottati con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., disponendo che possa vedere e tenere con sé ogni volta Controparte_1 Per_1 che lo vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto delle reciproche esigenze e di quelle della minore;
in difetto di accordo migliorativo, il starà con CP_1 il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 18.30 circa fino a dopo cena;
Per_1 considerando che nelle more del giudizio ha compiuto 5 anni, il padre Per_1 terrà con sé la figlia a weekend alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena (con pernottamento le notti del venerdì e del sabato).
Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con un genitore il periodo dal
24 al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, alternandosi di anno in anno. Per le vacanze pasquali trascorrerà 3 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori comprendendo nel primo gruppo di tre il giorno di Pasqua e nel secondo gruppo di tre il Lunedì dell'Angelo, e così alternandosi di anno in anno. Per il periodo estivo la minore potrà trascorrere pagina 6 di 9 15 giorni anche non consecutivi con il padre, concordando il periodo entro il 31 maggio di ogni anno.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia.
Circa la domanda relativa al contributo a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia merita rilevare quanto segue.
La ricorrente, che al momento dell'introduzione del ricorso ha dichiarato di non lavorare per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 31.12.2022 presso il negozio MY Time Gluten free, ha confermato lo stato di disoccupazione anche nel corso del giudizio, precisando di essere in possesso del titolo di studi di licenza media, di aver svolto in passato lavori nel settore estetico e in uno studio di commercialisti, ed aver ereditato insieme al padre e alla sorella un appartamento concesso in locazione per un canone di €
500,00 mensili (v. verbale udienza di comparizione 21.9.2023); infine, ha depositato documentazione reddituale da cui emergono redditi netti annui pari a € 16.357,00 nel 2020, € 11.859,00 nel 2021, € 12.492,00 nel 2022, €
3.745,00 nel 2023.
Il resistente, che nella propria comparsa di costituzione ha dichiarato di essere stato assunto a maggio 2023 presso lo studio POLO FISCALE s.r.l. STP con un reddito netto di euro 1.300,00, gravato da ratei di finanziamento pari a €
290,00 e dalle spese universitarie per € 3.000,00 annui, all'udienza di comparizione del 21.9.2023 ha dichiarato di essere disoccupato e di percepire la Naspi;
inoltre, dopo aver subito un grave incidente ed essere stato impossibilitato a lavorare, è stato assunto dall'8.7.2024 presso l'Impresa Verde
Umbria srl con contratto a tempo determinato non rinnovato alla scadenza del
31.12.2024, come dichiarato all'udienza del 18.3.2025. Infine, ha prodotto documentazione reddituale da cui risultano redditi netti annui pari a €
pagina 7 di 9 6.750,00 nel 2019, € 12.445,00 nel 2020, € 13.496,00 nel 2021, € 14.854,00 nel 2022, € 13.744,00 nel 2023.
Alla luce della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, ritiene congruo il
Collegio confermare la somma di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a cui deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, necessarie per la figlia minore, tenendo anche conto che, di fatto, la situazione economica delle parti (entrambe prive di occupazione) non risulta aver subito sostanziali modifiche dall'epoca dei provvedimenti provvisori, i quali pertanto meritano di essere confermati.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Va confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, in ragione del rapporto di convivenza con la figlia minore.
Sulle spese.
Le spese di lite tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così decide:
1) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, alla quale per Per_1
l'effetto assegna la casa familiare.
2) Dispone che possa vedere e tenere con sé ogni volta Controparte_1 Per_1 che lo vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto delle reciproche esigenze e di quelle della minore;
in difetto di accordo migliorativo, il starà con CP_1
pagina 8 di 9 il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 18.30 circa fino a dopo cena;
Per_1 considerando che nelle more del giudizio ha compiuto 5 anni, il padre Per_1 terrà con sé la figlia a weekend alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena (con pernottamento le notti del venerdì e del sabato).
Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con un genitore il periodo dal
24 al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, alternandosi di anno in anno. Per le vacanze pasquali trascorrerà 3 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori comprendendo nel primo gruppo di tre il giorno di Pasqua e nel secondo gruppo di tre il Lunedì dell'Angelo, e così alternandosi di anno in anno. Per il periodo estivo la minore potrà trascorrere
15 giorni anche non consecutivi con il padre, concordando il periodo entro il 31 maggio di ogni anno.
3) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile Per_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da sostenersi nel suo interesse.
4) Spese di lite interamente compensate.
Perugia, 16.5.2025-15.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
EL ST RE IG
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima Sezione – Persone e Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RE IG Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. EL ST Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1337 del Ruolo Generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Lonero, ed elettivamente domiciliata in
Perugia, Via F. Briganti n. 85, presso lo studio del suo difensore (pec:
; Email_1
Ricorrente
Contro
, C.F. , nato in [...] Controparte_1 C.F._2
l'11.01.1991, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Cutini, ed elettivamente domiciliato in Perugia, Piazza d'Italia n. 9, presso lo studio del suo difensore
(pec: ; Email_2
Resistente pagina 1 di 9 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza fissata ex art. 473bis.28
c.p.c. che si intende qui interamente richiamato.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non pervenute fino alla data della camera di consiglio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 9.3.2023, volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia minore, la sig.ra ha Parte_1
dedotto: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con il sig. CP_1
da cui è nata il [...] la figlia che a seguito della cessazione
[...] Per_1
della convivenza, avvenuta il 28.2.2022, la figlia ha continuato a vivere con la madre nella casa familiare, di proprietà del padre della ricorrente, mentre il resistente si è trasferito presso l'abitazione dei propri genitori;
di aver lavorato fino al 31.12.2022 presso il negozio MY Time Gluten free, con contratto a termine non rinnovato alla scadenza, mentre il sig. , che lavorava presso CP_1
lo studio commercialista SBP s.r.l., con uno stipendio netto mensile di circa euro 1.100,00, ha comunicato tramite legale il mancato rinnovo del contratto di lavoro;
che la figlia frequentava l'asilo nido in Castel del Piano per un costo di euro 450,00 mensili, coperto parzialmente dall'assegno unico familiare pari a €
175,00, e per il residuo da entrambi i genitori.
La ricorrente ha concluso quindi chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
regolamentazione del diritto di visita del padre;
contributo paterno di pagina 2 di 9 mantenimento in favore della figlia pari a € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1
depositata il 21.7.2023, deducendo in particolare: che dopo un'iniziale resistenza della madre a separarsi dalla figlia, la gestione dei tempi di frequentazione con la minore è stata più elastica, tanto che le parti hanno bonariamente concordato tramite legali, e successivamente attuato, la relativa regolamentazione nei medesimi termini riproposti dalla ricorrente nel ricorso introduttivo;
sotto il profilo economico, che il costo dell'asilo nido è coperto con il “bonus asilo” erogato dall' , e non con l'assegno unico (percepito CP_2
interamente dalla ricorrente fino a febbraio 2022, e poi ripartito egualmente tra le parti), e per il residuo dai genitori al 50%; di aver contribuito, dopo la cessazione della convivenza, al mantenimento della figlia con un versamento mensile di € 100,00, oltre al 50% di ogni spesa necessaria;
che la ricorrente è impegnata nell'azienda di mobili di famiglia “HABITAT di RI EL”, quale attività svolta anche durante la convivenza;
di aver percepito da gennaio 2023 il beneficio della NASPI pari a euro 750,00, ed essere stato assunto a maggio
2023 presso lo studio POLO FISCALE s.r.l. STP di Magione, con un reddito netto di circa euro 1.300,00, gravato da ratei di finanziamento pari a € 290,00 mensili, oltre ai costi di studi universitari di economia pari a € 3.000,00 annui.
Ha concluso quindi chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con residenza presso la madre, regolamentazione del diritto di visita, contributo di mantenimento pari a € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 9 All'udienza di comparizione del 21.9.2023, ove venivano sentite le parti che riferivano, tra le altre cose, di non lavorare in quel momento, il giudice sottoponeva proposta conciliativa, accettata provvisoriamente da entrambe, prevedendo il diritto di visita come a pag. 11 della memoria , CP_1
pernottamento da introdurre con gradualità, contributo economico ordinario di euro 200,00 mensili. All'esito, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del
19.10.2023 il giudice adottava i provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, cui per l'effetto assegnava la casa familiare;
inoltre disponeva che il padre poteva vedere e tenere con sé ogni Per_1
volta che avrebbe voluto, previo accordo con la madre;
in difetto di accordo migliorativo, il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 18.30 circa fino a dopo cena, nonché a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio fino al sabato ad ora di cena (con pernottamento la notte del venerdì); dal compimento del quarto anno di vita della bambina a weekend alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena (con pernottamento le notti del venerdì e del sabato); per quanto riguarda le vacanze natalizie disponeva che la minore avrebbe trascorso con un genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, alternandosi di anno in anno;
per le vacanze pasquali, 3 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori comprendendo nel primo gruppo di tre il giorno di Pasqua e nel secondo gruppo di tre il Lunedì dell'Angelo, e così alternandosi di anno in anno;
per il periodo estivo, 15 giorni anche non consecutivi con il padre;
poneva a carico del padre contributo ordinario di mantenimento della figlia pari a € 200,00 mensili, oltre al 50%
pagina 4 di 9 della retta dell'asilo (qualora non fosse sufficiente a tal fine il bonus erogato dall' ) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal CP_2
“protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato in data 25 maggio
2016; rinviava per rimessione della causa in decisione all'udienza del 5.3.2024 sostituita dal deposito di note scritte, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c..
Con istanza congiunta del 20.2.2024, le parti, concordando sulla necessità di rivedere il contributo di mantenimento a seguito di un grave incidente subito dal sig. , chiedevano la trattazione in presenza dell'udienza già fissata. CP_1
Accolta l'istanza, all'udienza del 7.3.2024, le parti concordavano per una temporanea riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 100 mensili per il periodo di impossibilità del sig. di lavorare per ragioni sanitarie;
CP_1
all'esito, preso atto di quanto concordato dalle parti, la causa veniva rinviata per la prosecuzione dinnanzi al nuovo Magistrato assegnatario del fascicolo.
All'udienza del 3.10.2024, ove comparivano personalmente le parti rappresentando il miglioramento delle condizioni di salute del sig. che CP_1
da agosto 2024 aveva ripreso a versare la somma di euro 200,00 a favore della figlia, il giudice disponeva l'aggiornamento della documentazione reddituale delle parti e autorizzava il resistente a produrre le contabili di versamento a favore della figlia, nonché copia del contratto di lavoro del resistente con scadenza il 31.12.2024.
pagina 5 di 9 All'udienza del 18.3.2025, ove parte resistente rappresentava il mancato rinnovo del contratto di lavoro, sulle conclusioni sopra riportate, il giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
****
Sull'affidamento e collocamento della figlia minore.
Le parti concordano sulla pronuncia di affidamento condiviso e sul collocamento prevalente presso la madre.
Su tali aspetti il Collegio ritiene di dover provvedere in conformità, trattandosi di assetto conforme al prevalente interesse della minore.
Sulla frequentazione padre-figlia.
Quanto alla disciplina delle occasioni di frequentazione, si confermano i provvedimenti provvisori adottati con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., disponendo che possa vedere e tenere con sé ogni volta Controparte_1 Per_1 che lo vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto delle reciproche esigenze e di quelle della minore;
in difetto di accordo migliorativo, il starà con CP_1 il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 18.30 circa fino a dopo cena;
Per_1 considerando che nelle more del giudizio ha compiuto 5 anni, il padre Per_1 terrà con sé la figlia a weekend alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena (con pernottamento le notti del venerdì e del sabato).
Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con un genitore il periodo dal
24 al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, alternandosi di anno in anno. Per le vacanze pasquali trascorrerà 3 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori comprendendo nel primo gruppo di tre il giorno di Pasqua e nel secondo gruppo di tre il Lunedì dell'Angelo, e così alternandosi di anno in anno. Per il periodo estivo la minore potrà trascorrere pagina 6 di 9 15 giorni anche non consecutivi con il padre, concordando il periodo entro il 31 maggio di ogni anno.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia.
Circa la domanda relativa al contributo a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia merita rilevare quanto segue.
La ricorrente, che al momento dell'introduzione del ricorso ha dichiarato di non lavorare per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 31.12.2022 presso il negozio MY Time Gluten free, ha confermato lo stato di disoccupazione anche nel corso del giudizio, precisando di essere in possesso del titolo di studi di licenza media, di aver svolto in passato lavori nel settore estetico e in uno studio di commercialisti, ed aver ereditato insieme al padre e alla sorella un appartamento concesso in locazione per un canone di €
500,00 mensili (v. verbale udienza di comparizione 21.9.2023); infine, ha depositato documentazione reddituale da cui emergono redditi netti annui pari a € 16.357,00 nel 2020, € 11.859,00 nel 2021, € 12.492,00 nel 2022, €
3.745,00 nel 2023.
Il resistente, che nella propria comparsa di costituzione ha dichiarato di essere stato assunto a maggio 2023 presso lo studio POLO FISCALE s.r.l. STP con un reddito netto di euro 1.300,00, gravato da ratei di finanziamento pari a €
290,00 e dalle spese universitarie per € 3.000,00 annui, all'udienza di comparizione del 21.9.2023 ha dichiarato di essere disoccupato e di percepire la Naspi;
inoltre, dopo aver subito un grave incidente ed essere stato impossibilitato a lavorare, è stato assunto dall'8.7.2024 presso l'Impresa Verde
Umbria srl con contratto a tempo determinato non rinnovato alla scadenza del
31.12.2024, come dichiarato all'udienza del 18.3.2025. Infine, ha prodotto documentazione reddituale da cui risultano redditi netti annui pari a €
pagina 7 di 9 6.750,00 nel 2019, € 12.445,00 nel 2020, € 13.496,00 nel 2021, € 14.854,00 nel 2022, € 13.744,00 nel 2023.
Alla luce della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, ritiene congruo il
Collegio confermare la somma di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a cui deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, necessarie per la figlia minore, tenendo anche conto che, di fatto, la situazione economica delle parti (entrambe prive di occupazione) non risulta aver subito sostanziali modifiche dall'epoca dei provvedimenti provvisori, i quali pertanto meritano di essere confermati.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
Va confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, in ragione del rapporto di convivenza con la figlia minore.
Sulle spese.
Le spese di lite tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così decide:
1) Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, alla quale per Per_1
l'effetto assegna la casa familiare.
2) Dispone che possa vedere e tenere con sé ogni volta Controparte_1 Per_1 che lo vorrà, previo accordo con la madre, nel rispetto delle reciproche esigenze e di quelle della minore;
in difetto di accordo migliorativo, il starà con CP_1
pagina 8 di 9 il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 18.30 circa fino a dopo cena;
Per_1 considerando che nelle more del giudizio ha compiuto 5 anni, il padre Per_1 terrà con sé la figlia a weekend alternati dal venerdì pomeriggio fino alla domenica dopo cena (con pernottamento le notti del venerdì e del sabato).
Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con un genitore il periodo dal
24 al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, alternandosi di anno in anno. Per le vacanze pasquali trascorrerà 3 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori comprendendo nel primo gruppo di tre il giorno di Pasqua e nel secondo gruppo di tre il Lunedì dell'Angelo, e così alternandosi di anno in anno. Per il periodo estivo la minore potrà trascorrere
15 giorni anche non consecutivi con il padre, concordando il periodo entro il 31 maggio di ogni anno.
3) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile Per_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da sostenersi nel suo interesse.
4) Spese di lite interamente compensate.
Perugia, 16.5.2025-15.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
EL ST RE IG
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