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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7873/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Relatore
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/07/2024 da
1) Parte_1
Nata a Rouen (Francia) il 24.08.1973 cittadina francese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Anne Louise Myard, PEC: Email_1 presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 22.11.1964
DI IA
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Michela Iannone, PEC: Email_2 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Barneville-sur-Seine (Francia) il 27 luglio 2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 2002, atto n. 00511, parte II, serie C II); si sono separati consensualmente con sentenza nr. 2483/2024 pubbl. il 30/12/2024 con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino IA e francese, Cod. Fisc. Persona_1
C.F._3
, nata a [...] il [...], cittadina italiana e francese, Cod. Fisc. Parte_3
C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato la propria volontà di divorziare consensualmente alle condizioni qui di seguito riportate - parzialmente modificate rispetto a quanto indicato nel ricorso - ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1) Affidamento figlia minorenne - Collocamento figli
1.1) La figlia minorenne è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori. Pt_3
1.2) La figlia e il figlio maggiorenne non economicamente indipendente Pt_3 Per_1 sono collocati in modo prevalente presso la madre.
La madre si impegna a riferire puntualmente al padre, fino alla maggiore età di Pt_3 le situazioni di criticità che possano investire la figlia in qualsivoglia ambito – a Pt_3 solo titolo esemplificativo ma non esaustivo: scolastico, personale e di salute - quando il padre, a seguito di perdita della quotidianità nella relazione con la figlia per il venir meno della coabitazione, possa non riscontrarle direttamente.
1.3) Con il compimento del 21esimo anno di età andrà a vivere presso il Per_1 padre. 2) Diritto di visita
2.1) Il diritto di visita del padre con la figlia minorenne sarà così regolamentato, Pt_3 fino al raggiungimento della maggiore età di fine settimana alternati dal venerdì Pt_3 all'uscita da scuola fino al sabato alle 19.00.
2.2) Durante le vacanze estive 2025 trascorrerà con il padre un periodo pari ad Pt_3 almeno due settimane, anche non consecutive, le cui date sono state concordate tra i genitori. Tutte le altre festività, compresi i ponti, li trascorrerà con l'uno o con Pt_3
l'altro genitore alternativamente avendo come riferimento il fine settimana compreso nel ponte.
3) Mantenimento dei figli
3.1) Il signor si impegna a versare alla signora la Parte_2 Parte_1 somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento ordinario per la figlia a Pt_3 mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora Pt_1
Con il raggiungimento della maggiore età di ogni genitore verserà direttamente Pt_3
a favore della figlia, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a
[...]
la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento ordinario. Pt_3
3.2) Per il figlio ogni genitore si impegna a versare direttamente allo stesso, Per_1
a mezzo di bonifico su conto corrente intestato al figlio la somma Persona_1 mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento ordinario.
3.3) Le pattuizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 hanno avuto decorrenza dal mese di dicembre 2024. Tutte le somme a titolo di mantenimento ordinario sono corrisposte per dodici mensilità, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3.4) Le parti autorizzano fin da ora:
- l'iscrizione di all'università fino al completamento della laurea magistrale;
Pt_3
- l'iscrizione di all'università fino al completamento della laurea magistrale. Per_1
3.5) Per l'anno scolastico e universitario 2024/25, si rinvia alla sentenza di separazione del Tribunale di Milano n. 2483/2024 per quanto concerne la ripartizione dei costi tra i genitori.
3.6) Per gli anni successivi: • Finché la signora percepirà il contributo “majoration familiale” per un Pt_1 figlio, la medesima presenterà l'ISEE ai fini del calcolo delle tasse universitarie, anticiperà le tasse universitarie fino all'importo di € 2.000,00 e si farà carico delle tasse universitarie del suddetto figlio, fino all'importo annuo di € 2.000,00.
L'eventuale differenza sarà a carico del signor Inoltre, la madre si accollerà Pt_2 interamente i costi di acquisto dei libri di testo universitari.
• Al venir meno per qualsiasi ragione del contributo “majoration familiale”
(raggiungimento dei 21 anni di età del figlio, soppressione o mancato riconoscimento del contributo da parte dell' , ritorno della signora in Francia), i Pt_4 Pt_1 genitori contribuiranno alle spese universitarie del/i figlio/i in ragione del 50% ciascuno.
3.7) La madre, inoltre, continuerà a sottoscrivere, nell'interesse dei figli, la polizza sanitaria integrativa francese MGEN e si accollerà interamente il costo corrispondente alla quota di e/o finché la medesima percepirà il Per_1 Pt_3 contributo “majoration familiale” per il relativo figlio. Tutte le spese sanitarie dei figli verranno, pertanto, coperte dalla polizza MGEN fino al massimale stabilito dalla suddetta polizza, eventuali eccedenze rimarranno a carico dei genitori in misura del
50% ciascuno. Beneficeranno della copertura assicurativa, fino al massimale stabilito dalla MGEN, anche le spese di cui al punto 3.10 che segue. La signora Parte_1 non può essere ritenuta responsabile del calcolo degli importi rimborsati e/o delle previsioni dei rimborsi e/o delle modifiche delle condizioni di rimborso e/o dei rifiuti e/o ritardi di rimborso da parte della MGEN.
3.8) Al venir meno per qualsiasi ragione del contributo “majoration familiale”
(raggiungimento dei 21 anni di età del figlio, soppressione o mancato riconoscimento del contributo da parte dell' , ritorno della signora in Francia), i Pt_4 Pt_1 genitori contribuiranno alle spese mediche del/i figlio/i in ragione del 50% ciascuno.
3.9) Il signor e la signora si impegnano Parte_2 Parte_1 reciprocamente a rimborsare al genitore anticipatario le spese mediche e/o straordinarie entro sette giorni dalla richiesta, inviata a mezzo e-mail o messaggistica, accompagnata dalla documentazione comprovante l'esborso. Per quanto concerne le spese mediche coperte dalla polizza assicurativa MGEN sarà la signora in Pt_1 qualità di assicurata, ad anticipare la spesa e ad occuparsi dell'intera procedura di rimborso. Nell'eventualità sia necessario un conguaglio del padre, per la mancata copertura totale della spesa, la richiesta verrà formulata dalla madre allegando documentazione comprovante l'importo effettivamente rimborsato dalla compagnia.
3.10) I genitori autorizzano per il proseguimento del percorso di psicoterapia Pt_3 con la Dott.ssa (attualmente 1 seduta ogni 2 settimane). I genitori Persona_2 autorizzano per il proseguimento degli incontri con la psicologa Dott.ssa Per_1
(una seduta a settimana). I genitori si rimettono alla valutazione dei Persona_3 rispettivi professionisti circa la cadenza settimanale degli incontri e si riservano di valutare il proseguimento dei percorsi psicologici, per entrambi i figli, a gennaio
2026.
3.11) Ad esclusione di quanto previsto ai punti nrr. 3.5, 3.6 e 3.7, i genitori contribuiranno al 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti specificano che tutti i costi legati alle vacanze saranno a carico per intero del genitore che ha il figlio e/o la figlia in vacanza con sé, comprensivo di Per_1 Pt_3 quelli di tragitto.
Inoltre, i viaggi dei figli in autonomia saranno convenuti di comune accordo dai genitori che contribuiranno alla spesa in misura pari al 50% ciascuno.
4) Casa coniugale
4.1) L'appartamento di Milano, via Savona n. 123, è rimasto al signor Pt_2 che è diventato proprietario in via esclusiva dal 05/02/2025.
[...]
4.2) Le spese condominiali, la tassa rifiuti, l'assicurazione e, in generale, i costi, sia ordinari che straordinari, relativi all'appartamento di Milano, via Savona n. 123 e dei due box rimangono interamente a carico del signor a partire dal 1° ottobre Pt_2
2024.
5) Comodato d'uso gratuito a favore della moglie e dei figli di un nuovo immobile 5.1) Il sig. ha acquistato un appartamento bilocale sito in Milano Via Pellizza Pt_2 da Volpedo n. 8 (di seguito denominato “Bilocale”) per destinarlo, in conseguenza della separazione, ad abitazione dei figli e della moglie A tale scopo le Parti Pt_1 hanno stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito a termine avente ad oggetto il Bilocale, con decorrenza dal 1° luglio 2024 e durata fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e, in ogni caso, almeno fino al 31.07.2027. Il contratto di comodato potrà risolversi anticipatamente, ipso jure, nel caso in cui il
Bilocale non venisse più utilizzato, in modo definitivo, ai fini abitativi né da
[...] né da né da e Pt_1 Per_1 Parte_3 Parte_1 Pt_3 Persona_1 stabiliscono la loro residenza anagrafica presso il Bilocale ed ivi la signora Pt_1 può viverci da sola o insieme ai figli. Le parti concordano che con il raggiungimento della maggiore età di il contratto verrà cointestato anche ai figli, con Parte_3 spese di registrazione a carico delle parti.
5.2) La signora si fa interamente carico, a partire dal 1° luglio 2024, Parte_1 delle spese condominiali ordinarie, delle spese di uso e di manutenzione di modesta entità economica, delle utenze, della tassa rifiuti e dei costi di assicurazione del
Bilocale. E' inteso che se tornasse ad abitare in Francia dopo il Parte_1 raggiungimento della maggiore età di e/o potranno continuare a Pt_3 Pt_3 Per_1 vivere nel Bilocale finché non saranno economicamente autosufficienti e la madre continuerà a rimanere obbligata, in via esclusiva o congiuntamente con il padre a seconda della soluzione abitativa di ogni figlio, a sostenerne le relative spese.
5.3) In caso di modifica del domicilio di uno dei figli e Parte_1 Parte_2 stabiliranno nuove condizioni al fine di provvedere congiuntamente, in modo paritario, al mantenimento ordinario dei figli - o del figlio - non ancora economicamente autosufficienti.
• PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Le parti hanno concordato che la sig.ra non rinnova l'iscrizione alla Pt_1
MGEN per il sig. con decorrenza dal 01/10/2024. Pt_2
7) I coniugi si sono accordati per la ripartizione delle stoviglie, della biancheria per la casa, dei piccoli oggetti di arredo, dei ricordi, ecc… presenti nell'appartamento di
Via Savona n. 123. L'elenco dei beni assegnati alla signora sin dal 1° ottobre Pt_1
2024 è depositato nel fascicolo informatico del presente procedimento. 8) Il sig. ha provveduto a sue spese ad arredare il Bilocale con cucina, bagno, Pt_2 elettrodomestici, armadi e aria condizionata. L'ulteriore mobilio indispensabile per viverci (ad esempio letti, sedie, tavolo, divano, libreria, zanzariere, lampade, ecc…) è stato acquistato dai coniugi con suddivisione del 50% dei costi, nulla necessita più di essere integrato.
9) ha completato il trasloco degli effetti personali dall'appartamento Parte_1 di Milano, Via Savona n. 123 al Bilocale.
10) Alla signora rimane in uso, fino al 31 luglio 2027, uno dei due box di Pt_1 pertinenza dell'appartamento di Milano, Via Savona n. 123, quello ubicato nel cosiddetto “corpo D”.
11) Con atto di adempimento di accordi di separazione consensuale tra coniugi n.
19774 di repertorio e n. 14079 di raccolta in data 5 febbraio 2025, a ministero della
Dottoressa , Notaio residente in [...], iscritta presso il Collegio Persona_4
Notarile di Milano, la signora ha trasferito, a fronte dell'incasso della Parte_1 somma complessiva di € 88.000,00 (ottantottomila/00), la propria quota di proprietà pari a ½ (un mezzo) dell'immobile sito in Milano, via Savona n. 123, con pertinenziali due vani ad uso autorimessa, meglio identificati nel suddetto atto notarile, in favore del signor che ha accettato. Le spese e le tasse eventuali, relative al Parte_2 trasferimento, ivi compresi gli onorari del Notaio, per le quali tutte si invoca il beneficio dell'esenzione previsto ex lege, sono rimaste a carico del signor Pt_2 come previsto negli accordi di separazione.
[...]
12) Con riferimento alla società C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 alla qualifica di socia accomandataria rivestita dalla signora in tale Parte_1 società dal 22.10.2009 al 28.06.2022, alle unità immobiliari site in Milano, via Savona
n. 123 di cui al precedente art. 11 che erano ricomprese nel patrimonio della suddetta società e all'atto di scioglimento ed assegnazione di beni immobili ai soci di società in accomandita semplice in data 28.06.2022, il signor si impegna a Parte_2 manlevare la signora da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi Parte_1 ed enti pubblici, quali l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e il Comune, e si impegna a pagare ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta, a titolo esemplificativo tasse, imposte, sanzioni, oneri, contributi, tassazione di plusvalenze e in genere qualsiasi passività, relativamente alla suddetta società, alla carica di socia accomandataria ivi rivestita dalla signora e alle unità immobiliari che erano ricomprese nel patrimonio Pt_1 sociale.
13) Il signor si impegna a rilasciare ogni dichiarazione e a sottoscrivere ogni Pt_2 modulo necessario affinché la signora e/o e/o possano Pt_1 Per_1 Pt_3 beneficiare dell'integralità di indennità, contributi, allocazioni, assegni, bonus, rimborsi, in generale di qualsiasi somma, provenienti da un ente pubblico francese o da un'assicurazione privata.
14) I coniugi si danno espressa preventiva autorizzazione al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti, rilasciandosi, fin d'ora, reciproco assenso all'espatrio.
15) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto nessun assegno divorzile viene pattuito a favore di uno o l'altro coniuge. Dichiarano di aver risolto in separata sede ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione, ad eccezione delle obbligazioni reciprocamente assunte nel presente atto.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Barneville-sur-Seine (Francia) il 27 luglio 2002 tra e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 23.7.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Relatore
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/07/2024 da
1) Parte_1
Nata a Rouen (Francia) il 24.08.1973 cittadina francese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Anne Louise Myard, PEC: Email_1 presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 22.11.1964
DI IA
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Michela Iannone, PEC: Email_2 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Barneville-sur-Seine (Francia) il 27 luglio 2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 2002, atto n. 00511, parte II, serie C II); si sono separati consensualmente con sentenza nr. 2483/2024 pubbl. il 30/12/2024 con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], cittadino IA e francese, Cod. Fisc. Persona_1
C.F._3
, nata a [...] il [...], cittadina italiana e francese, Cod. Fisc. Parte_3
C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 luglio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato la propria volontà di divorziare consensualmente alle condizioni qui di seguito riportate - parzialmente modificate rispetto a quanto indicato nel ricorso - ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1) Affidamento figlia minorenne - Collocamento figli
1.1) La figlia minorenne è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori. Pt_3
1.2) La figlia e il figlio maggiorenne non economicamente indipendente Pt_3 Per_1 sono collocati in modo prevalente presso la madre.
La madre si impegna a riferire puntualmente al padre, fino alla maggiore età di Pt_3 le situazioni di criticità che possano investire la figlia in qualsivoglia ambito – a Pt_3 solo titolo esemplificativo ma non esaustivo: scolastico, personale e di salute - quando il padre, a seguito di perdita della quotidianità nella relazione con la figlia per il venir meno della coabitazione, possa non riscontrarle direttamente.
1.3) Con il compimento del 21esimo anno di età andrà a vivere presso il Per_1 padre. 2) Diritto di visita
2.1) Il diritto di visita del padre con la figlia minorenne sarà così regolamentato, Pt_3 fino al raggiungimento della maggiore età di fine settimana alternati dal venerdì Pt_3 all'uscita da scuola fino al sabato alle 19.00.
2.2) Durante le vacanze estive 2025 trascorrerà con il padre un periodo pari ad Pt_3 almeno due settimane, anche non consecutive, le cui date sono state concordate tra i genitori. Tutte le altre festività, compresi i ponti, li trascorrerà con l'uno o con Pt_3
l'altro genitore alternativamente avendo come riferimento il fine settimana compreso nel ponte.
3) Mantenimento dei figli
3.1) Il signor si impegna a versare alla signora la Parte_2 Parte_1 somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento ordinario per la figlia a Pt_3 mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora Pt_1
Con il raggiungimento della maggiore età di ogni genitore verserà direttamente Pt_3
a favore della figlia, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a
[...]
la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento ordinario. Pt_3
3.2) Per il figlio ogni genitore si impegna a versare direttamente allo stesso, Per_1
a mezzo di bonifico su conto corrente intestato al figlio la somma Persona_1 mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento ordinario.
3.3) Le pattuizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 hanno avuto decorrenza dal mese di dicembre 2024. Tutte le somme a titolo di mantenimento ordinario sono corrisposte per dodici mensilità, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3.4) Le parti autorizzano fin da ora:
- l'iscrizione di all'università fino al completamento della laurea magistrale;
Pt_3
- l'iscrizione di all'università fino al completamento della laurea magistrale. Per_1
3.5) Per l'anno scolastico e universitario 2024/25, si rinvia alla sentenza di separazione del Tribunale di Milano n. 2483/2024 per quanto concerne la ripartizione dei costi tra i genitori.
3.6) Per gli anni successivi: • Finché la signora percepirà il contributo “majoration familiale” per un Pt_1 figlio, la medesima presenterà l'ISEE ai fini del calcolo delle tasse universitarie, anticiperà le tasse universitarie fino all'importo di € 2.000,00 e si farà carico delle tasse universitarie del suddetto figlio, fino all'importo annuo di € 2.000,00.
L'eventuale differenza sarà a carico del signor Inoltre, la madre si accollerà Pt_2 interamente i costi di acquisto dei libri di testo universitari.
• Al venir meno per qualsiasi ragione del contributo “majoration familiale”
(raggiungimento dei 21 anni di età del figlio, soppressione o mancato riconoscimento del contributo da parte dell' , ritorno della signora in Francia), i Pt_4 Pt_1 genitori contribuiranno alle spese universitarie del/i figlio/i in ragione del 50% ciascuno.
3.7) La madre, inoltre, continuerà a sottoscrivere, nell'interesse dei figli, la polizza sanitaria integrativa francese MGEN e si accollerà interamente il costo corrispondente alla quota di e/o finché la medesima percepirà il Per_1 Pt_3 contributo “majoration familiale” per il relativo figlio. Tutte le spese sanitarie dei figli verranno, pertanto, coperte dalla polizza MGEN fino al massimale stabilito dalla suddetta polizza, eventuali eccedenze rimarranno a carico dei genitori in misura del
50% ciascuno. Beneficeranno della copertura assicurativa, fino al massimale stabilito dalla MGEN, anche le spese di cui al punto 3.10 che segue. La signora Parte_1 non può essere ritenuta responsabile del calcolo degli importi rimborsati e/o delle previsioni dei rimborsi e/o delle modifiche delle condizioni di rimborso e/o dei rifiuti e/o ritardi di rimborso da parte della MGEN.
3.8) Al venir meno per qualsiasi ragione del contributo “majoration familiale”
(raggiungimento dei 21 anni di età del figlio, soppressione o mancato riconoscimento del contributo da parte dell' , ritorno della signora in Francia), i Pt_4 Pt_1 genitori contribuiranno alle spese mediche del/i figlio/i in ragione del 50% ciascuno.
3.9) Il signor e la signora si impegnano Parte_2 Parte_1 reciprocamente a rimborsare al genitore anticipatario le spese mediche e/o straordinarie entro sette giorni dalla richiesta, inviata a mezzo e-mail o messaggistica, accompagnata dalla documentazione comprovante l'esborso. Per quanto concerne le spese mediche coperte dalla polizza assicurativa MGEN sarà la signora in Pt_1 qualità di assicurata, ad anticipare la spesa e ad occuparsi dell'intera procedura di rimborso. Nell'eventualità sia necessario un conguaglio del padre, per la mancata copertura totale della spesa, la richiesta verrà formulata dalla madre allegando documentazione comprovante l'importo effettivamente rimborsato dalla compagnia.
3.10) I genitori autorizzano per il proseguimento del percorso di psicoterapia Pt_3 con la Dott.ssa (attualmente 1 seduta ogni 2 settimane). I genitori Persona_2 autorizzano per il proseguimento degli incontri con la psicologa Dott.ssa Per_1
(una seduta a settimana). I genitori si rimettono alla valutazione dei Persona_3 rispettivi professionisti circa la cadenza settimanale degli incontri e si riservano di valutare il proseguimento dei percorsi psicologici, per entrambi i figli, a gennaio
2026.
3.11) Ad esclusione di quanto previsto ai punti nrr. 3.5, 3.6 e 3.7, i genitori contribuiranno al 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti specificano che tutti i costi legati alle vacanze saranno a carico per intero del genitore che ha il figlio e/o la figlia in vacanza con sé, comprensivo di Per_1 Pt_3 quelli di tragitto.
Inoltre, i viaggi dei figli in autonomia saranno convenuti di comune accordo dai genitori che contribuiranno alla spesa in misura pari al 50% ciascuno.
4) Casa coniugale
4.1) L'appartamento di Milano, via Savona n. 123, è rimasto al signor Pt_2 che è diventato proprietario in via esclusiva dal 05/02/2025.
[...]
4.2) Le spese condominiali, la tassa rifiuti, l'assicurazione e, in generale, i costi, sia ordinari che straordinari, relativi all'appartamento di Milano, via Savona n. 123 e dei due box rimangono interamente a carico del signor a partire dal 1° ottobre Pt_2
2024.
5) Comodato d'uso gratuito a favore della moglie e dei figli di un nuovo immobile 5.1) Il sig. ha acquistato un appartamento bilocale sito in Milano Via Pellizza Pt_2 da Volpedo n. 8 (di seguito denominato “Bilocale”) per destinarlo, in conseguenza della separazione, ad abitazione dei figli e della moglie A tale scopo le Parti Pt_1 hanno stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito a termine avente ad oggetto il Bilocale, con decorrenza dal 1° luglio 2024 e durata fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e, in ogni caso, almeno fino al 31.07.2027. Il contratto di comodato potrà risolversi anticipatamente, ipso jure, nel caso in cui il
Bilocale non venisse più utilizzato, in modo definitivo, ai fini abitativi né da
[...] né da né da e Pt_1 Per_1 Parte_3 Parte_1 Pt_3 Persona_1 stabiliscono la loro residenza anagrafica presso il Bilocale ed ivi la signora Pt_1 può viverci da sola o insieme ai figli. Le parti concordano che con il raggiungimento della maggiore età di il contratto verrà cointestato anche ai figli, con Parte_3 spese di registrazione a carico delle parti.
5.2) La signora si fa interamente carico, a partire dal 1° luglio 2024, Parte_1 delle spese condominiali ordinarie, delle spese di uso e di manutenzione di modesta entità economica, delle utenze, della tassa rifiuti e dei costi di assicurazione del
Bilocale. E' inteso che se tornasse ad abitare in Francia dopo il Parte_1 raggiungimento della maggiore età di e/o potranno continuare a Pt_3 Pt_3 Per_1 vivere nel Bilocale finché non saranno economicamente autosufficienti e la madre continuerà a rimanere obbligata, in via esclusiva o congiuntamente con il padre a seconda della soluzione abitativa di ogni figlio, a sostenerne le relative spese.
5.3) In caso di modifica del domicilio di uno dei figli e Parte_1 Parte_2 stabiliranno nuove condizioni al fine di provvedere congiuntamente, in modo paritario, al mantenimento ordinario dei figli - o del figlio - non ancora economicamente autosufficienti.
• PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) Le parti hanno concordato che la sig.ra non rinnova l'iscrizione alla Pt_1
MGEN per il sig. con decorrenza dal 01/10/2024. Pt_2
7) I coniugi si sono accordati per la ripartizione delle stoviglie, della biancheria per la casa, dei piccoli oggetti di arredo, dei ricordi, ecc… presenti nell'appartamento di
Via Savona n. 123. L'elenco dei beni assegnati alla signora sin dal 1° ottobre Pt_1
2024 è depositato nel fascicolo informatico del presente procedimento. 8) Il sig. ha provveduto a sue spese ad arredare il Bilocale con cucina, bagno, Pt_2 elettrodomestici, armadi e aria condizionata. L'ulteriore mobilio indispensabile per viverci (ad esempio letti, sedie, tavolo, divano, libreria, zanzariere, lampade, ecc…) è stato acquistato dai coniugi con suddivisione del 50% dei costi, nulla necessita più di essere integrato.
9) ha completato il trasloco degli effetti personali dall'appartamento Parte_1 di Milano, Via Savona n. 123 al Bilocale.
10) Alla signora rimane in uso, fino al 31 luglio 2027, uno dei due box di Pt_1 pertinenza dell'appartamento di Milano, Via Savona n. 123, quello ubicato nel cosiddetto “corpo D”.
11) Con atto di adempimento di accordi di separazione consensuale tra coniugi n.
19774 di repertorio e n. 14079 di raccolta in data 5 febbraio 2025, a ministero della
Dottoressa , Notaio residente in [...], iscritta presso il Collegio Persona_4
Notarile di Milano, la signora ha trasferito, a fronte dell'incasso della Parte_1 somma complessiva di € 88.000,00 (ottantottomila/00), la propria quota di proprietà pari a ½ (un mezzo) dell'immobile sito in Milano, via Savona n. 123, con pertinenziali due vani ad uso autorimessa, meglio identificati nel suddetto atto notarile, in favore del signor che ha accettato. Le spese e le tasse eventuali, relative al Parte_2 trasferimento, ivi compresi gli onorari del Notaio, per le quali tutte si invoca il beneficio dell'esenzione previsto ex lege, sono rimaste a carico del signor Pt_2 come previsto negli accordi di separazione.
[...]
12) Con riferimento alla società C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 alla qualifica di socia accomandataria rivestita dalla signora in tale Parte_1 società dal 22.10.2009 al 28.06.2022, alle unità immobiliari site in Milano, via Savona
n. 123 di cui al precedente art. 11 che erano ricomprese nel patrimonio della suddetta società e all'atto di scioglimento ed assegnazione di beni immobili ai soci di società in accomandita semplice in data 28.06.2022, il signor si impegna a Parte_2 manlevare la signora da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi Parte_1 ed enti pubblici, quali l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e il Comune, e si impegna a pagare ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta, a titolo esemplificativo tasse, imposte, sanzioni, oneri, contributi, tassazione di plusvalenze e in genere qualsiasi passività, relativamente alla suddetta società, alla carica di socia accomandataria ivi rivestita dalla signora e alle unità immobiliari che erano ricomprese nel patrimonio Pt_1 sociale.
13) Il signor si impegna a rilasciare ogni dichiarazione e a sottoscrivere ogni Pt_2 modulo necessario affinché la signora e/o e/o possano Pt_1 Per_1 Pt_3 beneficiare dell'integralità di indennità, contributi, allocazioni, assegni, bonus, rimborsi, in generale di qualsiasi somma, provenienti da un ente pubblico francese o da un'assicurazione privata.
14) I coniugi si danno espressa preventiva autorizzazione al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti, rilasciandosi, fin d'ora, reciproco assenso all'espatrio.
15) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto nessun assegno divorzile viene pattuito a favore di uno o l'altro coniuge. Dichiarano di aver risolto in separata sede ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione, ad eccezione delle obbligazioni reciprocamente assunte nel presente atto.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Barneville-sur-Seine (Francia) il 27 luglio 2002 tra e Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 23.7.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG