TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2130/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2130/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Chito, presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), c.so Matteotti n. 156, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Stefania Casella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), via
Acquacalda n. 54, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Coa di Ravenna del 15/11/2022
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “In via principale e nel merito: - Disporre l'affido condiviso ad entrambi i Parte_1
genitori della figlia minore con collocazione abitativa prevalente presso la Persona_1
madre, nella residenza di costei;
- Definire le modalità di visita della bambina da parte del padre sig. come indicate di Parte_1
seguito: pagina 1 di 9 il padre trascorrerà con la figlia, a settimane alterne, il week end dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola sia il sabato che il lunedì;
nella settimana in cui il padre non avrà con sé la figlia per il week end, egli potrà vedere e tenere con sé la minore dal mercoledì all'uscita della scuola fino al venerdì con riaccompagnamento a scuola;
nella settimana in cui il padre avrà con sé la figlia per il week end, egli potrà vedere e tenere con sé la minore dal lunedì all'uscita dalla scuola fino al mercoledì, con riaccompagnamento a scuola.
disporre che durante il periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere con un Per_1
periodo di tre settimane, anche non consecutive, che dovrà essere concordato tassativamente entro il
30 maggio di ogni anno, per consentire la richiesta ed autorizzazione delle ferie presso i rispettivi datori di lavoro;
disporre che durante le vacanze natalizie e pasquali il padre potrà tenere con sé la figlia, rispettivamente per cinque e tre giorni, comprendenti alternativamente il giorno di Natale e quello di
Capodanno e il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
disporre che il padre possa liberamente telefonare alla figlia;
porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla madre Parte_1 Controparte_1
la somma di €. 200,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
entro il giorno 20 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente in base agli indici Persona_1
Istat, nonché di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla stessa, come da
Protocollo in vigore, con contestuale riconoscimento dell'assegno unico familiare in capo esclusivamente alla madre.
In subordine, nella denegata ipotesi di determinazione dell'assegno di contributo al mantenimento di in misura maggiore ad € 200,00 mensili, disporre che l'assegno unico venga percepito da Per_1
entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- Con vittoria di spese e competenze legali del procedimento”; per “In via definitiva e principale: disporre l'affidamento Controparte_1
della figlia minore in capo ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
presso la residenza della madre;
disporre che il padre possa stare con la figlia a weekend alternati dal sabato al termine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina in cui il padre accompagnerà la figlia a scuola nonché possa vedere il lunedì e mercoledì, dall'uscita di scuola all'indomani mattina nelle settimane in cui la figlia Per_1
trascorre poi il fine settimana con il padre e il mercoledì con relativo pernotto nonché il venerdì dalle
pagina 2 di 9 16,30 quando esce da scuola sino alle 21,30, orario in cui farà rientro presso la mamma, nelle settimane in cui la figlia trascorre il weekend con la stessa;
disporre che trascorrerà le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore Per_2
(la vigilia di Natale, S. Stefano, Vigilia di Capodanno, Epifania, e il giorno di Natale e Capodanno
Pasqua e lunedì di Pasqua) il tutto sempre previo accordo telefonico tra i genitori (anche per ciò che riguarda gli orari) tenuto conto delle esigenze e condizioni di nonché un periodo di 4 giorni Per_1
consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze invernali che i genitori avranno cura di concordare di anno in anno;
disporre che possa trascorrere durante l'estate un periodo di 20 Per_1
giorni – anche non consecutivi- con ciascun genitore, da concordare entro i primi giorni di maggio di ogni anno per consentire una regolata prenotazione delle ferie estive;
disporre che il signor sia tenuto al versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, in Parte_1
favore della signora di un assegno mensile di euro 350,00 Controparte_1
(da rivalutarsi annualmente ex indici istat) a titolo di concorso al mantenimento della figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie;
disporre che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla Sig.ra CP_1
disporre il consenso all'espatrio di unitamente alla madre per trascorrere un periodo di Per_1
vacanza i giorni 20 all'estero compreso il Sudafrica, periodo durante il quale il padre avrà diritto di sentire quotidianamente la figlia in orari da stabilire anche in ordine al fuso orario e con la medesima frequenza di stabilire contatti anche via Skype.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande dispiegate in via principale si chiede disporre l'affidamento della figlia minore in capo ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso la residenza della madre disporre che il padre possa tenere con sé
a fine settimana alterni dal termine delle lezioni scolastiche sino al lunedì mattina successivo, Per_1
ove avrà cura di accompagnarla a scuola, con facoltà di visita alla stessa due pomeriggi la settimana, da stabilire di comune accordo tra i genitori, dal termine delle lezioni scolastiche sino all'indomani che provvederà a riaccompagnarla a scuola (nella settimana che trascorrerà il week end con la Per_1
madre) e per un pomeriggio da stabilire di comune accordo tra i genitori dal termine delle lezioni scolastiche sino all'indomani che provvederà a riaccompagnarla a scuola (nella settimana in cui trascorrerà il week end con il padre). Per_1
disporre che trascorrerà le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore, Per_2
durante le quali potrà stare con il padre per un periodo di cinque giorni a Natale e tre giorni a
Pasqua, sempre nel pieno rispetto dell'alternanza;
pagina 3 di 9 disporre che possa trascorrere durante l'estate un periodo di 20 giorni con ciascun genitore Per_1
anche non consecutivi che dovrà essere concordato entro il mese di maggio di ogni anno. disporre che il signor sia tenuto al versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, in Parte_1
favore della signora di un assegno mensile di euro 350,00 a Controparte_1
titolo di concorso al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla Sig.ra CP_1
disporre il consenso all'espatrio di unitamente alla madre per trascorrere un periodo di Per_1
vacanza di giorni 20 all'estero compreso il Sudafrica, periodo durante il quale il padre avrà diritto di sentire quotidianamente la figlia in orari da stabilire anche in ordine al fuso orario e con la medesima frequenza di stabilire contatti anche via Skype.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 404/2023, pubblicata il 7/6/2023, l'intestato tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo al fine di provvedere alle statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 10/10/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
1. Con riferimento all'affidamento della figlia minore va premesso, in diritto, che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare e, di per sé, la conflittualità tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
Nel caso di specie, in conformità alle domande di entrambe le parti e tenuto conto delle informazioni rese dai servizi sociali con relazione del 16/11/2023, sottoposte al contraddittorio delle parti (cfr., nel fascicolo telematico, decreto - di visto – depositato il 22/11/2023), non v'è ragione di derogare all'applicazione del regime ordinario di affido della figlia minore, che, pertanto, va affidata in via pagina 4 di 9 condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione (art. 337 ter, comma 3, c.c.).
Circa il collocamento della minore va, invece, premesso in diritto che, in tema di affidamento condiviso, la frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr., da ultimo, in motivazione,
Cass. ord. n. 22083/2024).
Ora, nel caso di specie ha richiesto in sede di conclusioni di poter vedere e tenere con Parte_1
sé la figlia in modo sostanzialmente paritario rispetto a e, Controparte_1
dunque, in una misura maggiore rispetto a quanto concordato tra i coniugi in sede di separazione - e successivamente con l'intermediazione dei servizi sociali -, rispetto a quanto richiesto dallo stesso odierno ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio ed infine rispetto a quanto disposto in via provvisoria in sede presidenziale.
Le conclusioni di , tuttavia, seppure comprensibili se intese come manifestazione del Parte_1
fisiologico desiderio genitoriale di trascorrere quanto più tempo possibile con la figlia, devono essere valutate alla luce degl'interessi personali ed organizzativi della minore.
Da questo punto di vista il Collegio osserva, allora, che allo stato degli atti devono prediligersi gl'interessi organizzativi della figlia minore, anche nel rispetto tendenziale della routine acquisita dalla stessa sin dall'adozione dei provvedimenti provvisori assunti nel corso del presente giudizio – rispetto alla quale routine nessuno dei genitori ha evidenziato particolari elementi di frizione con gl'interessi e le esigenze della figlia minore -.
L'unico aspetto di rilievo al riguardo è costituito dalla circostanza per cui nel corso del corrente anno scolastico 2024-2025 la figlia ha pacificamente iniziato a frequentare la scuola anche di sabato, in contrasto con quanto accaduto precedentemente.
Tale circostanza, allora, impone un ripensamento della permanenza della figlia presso il padre sin dal venerdì, da compensarsi con l'introduzione di una ulteriore giornata infrasettimanale – rispetto al regime adottato con l'ordinanza del 9/1/2023 – in cui la figlia si tratterrà presso il padre nelle settimane in cui permarrà presso di lui nel fine settimana. E ciò per evitare che la minore debba programmare di portare con sé il venerdì - oltre che il materiale scolastico ad ella occorrente per tale giorno anche – il materiale scolastico ad ella occorrente per due ulteriori giorni (il sabato ed il lunedì).
pagina 5 di 9 Pertanto deve in questa sede disporsi che la minore sia collocata prevalentemente presso la madre;
il padre, tenuto conto del diritto della figlia di mantenere con lui un rapporto equilibrato e continuativo e delle allegazioni delle parti relative alle rispettive disponibilità a tenere con sé la figlia minore, potrà vederla e tenerla con sé, secondo gli accordi dei genitori nell'interesse della figlia minore e, in mancanza, secondo le seguenti modalità:
- a week end alterni, dal sabato all'uscita da scuola fino al lunedì mattino quando la riaccompagnerà a scuola;
- il mercoledì ed il venerdì nelle settimane in cui non avrà con sé la figlia minore nel fine settimana, dall'uscita di scuola fino al giorno seguente, con accompagnamento a scuola;
- il lunedì ed il mercoledì nelle settimane in cui avrà con sé la figlia minore nel fine settimana, dall'uscita di scuola fino al giorno seguente, con accompagnamento a scuola;
- per 5 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di capodanno, nonché per 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
- nel corso delle vacanze estive per 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
Quanto al rapporto tra genitori e la figlia nel periodo in cui questa sarà con l'altro genitore, ciascuno di essi potrà contattare telefonicamente la figlia in orari compatibili con le esigenze della minore e dell'altro genitore, in una fascia oraria da concordare tra i genitori (e in mancanza di accordo da individuarsi nella fascia oraria 18:00-19:00) e con la finalità che tali telefonate siano un complemento utile del rapporto genitore figlia, nonché un supporto al di lei sviluppo ed alla relazione con il genitore distante.
2. Con riferimento al contributo al mantenimento della figlia minore collocata prevalentemente presso la madre va premesso in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
È altresì necessario premettere che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pagina 6 di 9 pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie in sede di separazione le parti concordarono che il marito avrebbe corrisposto alla moglie, per il mantenimento della figlia collocata prevalentemente presso la madre, la somma di euro
250,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, con percezione per l'intero degli assegni familiari da parte della moglie e detrazioni delle spese al 50%.
Dall'esame delle condizioni economiche (reddituali e patrimoniali) delle parti si evince che
[...]
non è proprietario di beni immobili, svolge attività lavorativa subordinata con un reddito Pt_1
annuo netto (reddito complessivo – imposta netta – addizionalie regionale e comunale) pari ad euro
19823,00, oltre ad un'attività per un'associazione sportiva da cui risulta percepire introiti molto modesti (cfr. c.u. 2023) ed è altresì titolare di un c/c bancario privo di accantonamenti rilevati al
6/11/2023 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della parte e documentazione allegata). Non può invece ritenersi riferita specificamente alla posizione di la “comunicazione di rinnovo Parte_1
procedura di cassa integrazione” depositata dalla parte il 23/9/2024, né può ritenersi che tale documentazione comprovi l'attuale vigenza della procedura in discorso.
Per quanto concerne, invece, sulla base della Controparte_1
documentazione in atti si desume che ella non é proprietaria di beni immobili, svolge attività
d'insegnante di inglese madrelingua con un reddito annuo netto (reddito complessivo – imposta netta – addizionale regionale e comunale) pari ad euro 8359,00 nell'ultima annualità documentata (cfr.
730/2024), analogo al reddito dichiarato nelle annualità precedenti ed è altresì titolare di un c/c bancario privo di accantonamenti rilevati al 9/11/2023 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della parte e documentazione allegata).
Pertanto, tenuto conto: a) dei redditi delle parti come sopra riportati, b) dell'allegata sopravvenienza relativa al prezzo della locazione stipulata da al momento in cui ha lasciato la casa dei Parte_1
di lui genitori, c) della verosimile esistenza di redditi occulti da parte della resistente evincibili peraltro, sia pure con portata modesta, dalle dichiarazioni testimoniali del teste escusso nel corso del presente giudizio della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare, d) delle potenzialità reddituali concrete della resistente quale cantante lirica professionista (cfr. doc. 10 di parte ricorrente) ed pagina 7 di 9 insegnante d'inglese madrelingua e dei mercati lavorativi di riferimento, e) delle accresciute esigenze di vita della figlia minore rispetto al tempo della separazione consensuale tra le parti e della rivalutazione monetaria da quel momento verificatasi, il Collegio stima equo porre a carico di
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando a Pt_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 300,00, rivalutabile Controparte_1
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale.
L'assegno unico sarà percepito per l'intero dalla madre quale genitore collocatario in via prevalente ed in continuità con quanto concordato dalle parti rispetto al tempo della separazione consensuale con riferimento agli assegni familiari.
3. Quanto alla domanda di di “disporre il consenso Controparte_1 all'espatrio di unitamente alla madre per trascorrere un periodo di vacanza di giorni 20 Per_1 all'estero compreso il Sudafrica, periodo durante il quale il padre avrà diritto di sentire quotidianamente la figlia in orari da stabilire anche in ordine al fuso orario e con la medesima frequenza di stabilire contatti anche via Skype”, tale domanda deve ritenersi inammissibile per carenza d'interesse attuale e concreto (art. 100 c.p.c.), in mancanza di un comportamento attuale del resistente ostativo all'espatrio della figlia minore, in relazione alla quale, peraltro, il giudice monocratico in data
14/7/2023 ha già autorizzato il rilascio/rinnovo del passaporto (cfr. ordinanza depositata in data
14/7/2023 e relative motivazioni).
4. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2130/2022 RG, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
a) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione
(art. 337 ter, comma 3, c.c.);
b) dispone che la minore sia collocata prevalentemente presso la madre;
il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo gli accordi dei genitori nell'interesse della figlia minore e, in mancanza, secondo le seguenti modalità:
- a week end alterni, dal sabato all'uscita da scuola fino al lunedì mattino quando la riaccompagnerà a scuola;
pagina 8 di 9 - il mercoledì ed il venerdì nelle settimane in cui non avrà con sé la figlia minore nel fine settimana, dall'uscita di scuola fino al giorno seguente, con accompagnamento a scuola;
- il lunedì ed il mercoledì nelle settimane in cui avrà con sé la figlia minore nel fine settimana, dall'uscita di scuola fino al giorno seguente, con accompagnamento a scuola;
- per 5 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di capodanno, nonché per 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
- nel corso delle vacanze estive per 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
c) dispone che ciascuno dei genitori possa contattare telefonicamente la figlia in orari compatibili con le esigenze della minore e dell'altro genitore quando la figlia si trovi con questo, in una fascia oraria da concordare tra i genitori (e in mancanza di accordo da individuarsi nella fascia oraria 18:00-19:00) e con la finalità che tali telefonate siano un complemento utile del rapporto genitore figlia, nonché un supporto al di lei sviluppo ed alla relazione con il genitore distante;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Parte_1
versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di Controparte_1
euro 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
l'assegno unico sarà percepito per l'intero da Controparte_1
;
[...]
e) compensa le spese di lite;
f) provvede come da separato decreto alla liquidazione del compenso al difensore della parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Coa di Ravenna del
15/11/2022.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 28/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2130/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Chito, presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo (RA), c.so Matteotti n. 156, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Stefania Casella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), via
Acquacalda n. 54, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Coa di Ravenna del 15/11/2022
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “In via principale e nel merito: - Disporre l'affido condiviso ad entrambi i Parte_1
genitori della figlia minore con collocazione abitativa prevalente presso la Persona_1
madre, nella residenza di costei;
- Definire le modalità di visita della bambina da parte del padre sig. come indicate di Parte_1
seguito: pagina 1 di 9 il padre trascorrerà con la figlia, a settimane alterne, il week end dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola sia il sabato che il lunedì;
nella settimana in cui il padre non avrà con sé la figlia per il week end, egli potrà vedere e tenere con sé la minore dal mercoledì all'uscita della scuola fino al venerdì con riaccompagnamento a scuola;
nella settimana in cui il padre avrà con sé la figlia per il week end, egli potrà vedere e tenere con sé la minore dal lunedì all'uscita dalla scuola fino al mercoledì, con riaccompagnamento a scuola.
disporre che durante il periodo estivo, entrambi i genitori potranno trascorrere con un Per_1
periodo di tre settimane, anche non consecutive, che dovrà essere concordato tassativamente entro il
30 maggio di ogni anno, per consentire la richiesta ed autorizzazione delle ferie presso i rispettivi datori di lavoro;
disporre che durante le vacanze natalizie e pasquali il padre potrà tenere con sé la figlia, rispettivamente per cinque e tre giorni, comprendenti alternativamente il giorno di Natale e quello di
Capodanno e il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
disporre che il padre possa liberamente telefonare alla figlia;
porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla madre Parte_1 Controparte_1
la somma di €. 200,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
entro il giorno 20 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente in base agli indici Persona_1
Istat, nonché di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alla stessa, come da
Protocollo in vigore, con contestuale riconoscimento dell'assegno unico familiare in capo esclusivamente alla madre.
In subordine, nella denegata ipotesi di determinazione dell'assegno di contributo al mantenimento di in misura maggiore ad € 200,00 mensili, disporre che l'assegno unico venga percepito da Per_1
entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- Con vittoria di spese e competenze legali del procedimento”; per “In via definitiva e principale: disporre l'affidamento Controparte_1
della figlia minore in capo ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Persona_1
presso la residenza della madre;
disporre che il padre possa stare con la figlia a weekend alternati dal sabato al termine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina in cui il padre accompagnerà la figlia a scuola nonché possa vedere il lunedì e mercoledì, dall'uscita di scuola all'indomani mattina nelle settimane in cui la figlia Per_1
trascorre poi il fine settimana con il padre e il mercoledì con relativo pernotto nonché il venerdì dalle
pagina 2 di 9 16,30 quando esce da scuola sino alle 21,30, orario in cui farà rientro presso la mamma, nelle settimane in cui la figlia trascorre il weekend con la stessa;
disporre che trascorrerà le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore Per_2
(la vigilia di Natale, S. Stefano, Vigilia di Capodanno, Epifania, e il giorno di Natale e Capodanno
Pasqua e lunedì di Pasqua) il tutto sempre previo accordo telefonico tra i genitori (anche per ciò che riguarda gli orari) tenuto conto delle esigenze e condizioni di nonché un periodo di 4 giorni Per_1
consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze invernali che i genitori avranno cura di concordare di anno in anno;
disporre che possa trascorrere durante l'estate un periodo di 20 Per_1
giorni – anche non consecutivi- con ciascun genitore, da concordare entro i primi giorni di maggio di ogni anno per consentire una regolata prenotazione delle ferie estive;
disporre che il signor sia tenuto al versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, in Parte_1
favore della signora di un assegno mensile di euro 350,00 Controparte_1
(da rivalutarsi annualmente ex indici istat) a titolo di concorso al mantenimento della figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie;
disporre che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla Sig.ra CP_1
disporre il consenso all'espatrio di unitamente alla madre per trascorrere un periodo di Per_1
vacanza i giorni 20 all'estero compreso il Sudafrica, periodo durante il quale il padre avrà diritto di sentire quotidianamente la figlia in orari da stabilire anche in ordine al fuso orario e con la medesima frequenza di stabilire contatti anche via Skype.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande dispiegate in via principale si chiede disporre l'affidamento della figlia minore in capo ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso la residenza della madre disporre che il padre possa tenere con sé
a fine settimana alterni dal termine delle lezioni scolastiche sino al lunedì mattina successivo, Per_1
ove avrà cura di accompagnarla a scuola, con facoltà di visita alla stessa due pomeriggi la settimana, da stabilire di comune accordo tra i genitori, dal termine delle lezioni scolastiche sino all'indomani che provvederà a riaccompagnarla a scuola (nella settimana che trascorrerà il week end con la Per_1
madre) e per un pomeriggio da stabilire di comune accordo tra i genitori dal termine delle lezioni scolastiche sino all'indomani che provvederà a riaccompagnarla a scuola (nella settimana in cui trascorrerà il week end con il padre). Per_1
disporre che trascorrerà le festività natalizie e pasquali, ad anni alterni, con ciascun genitore, Per_2
durante le quali potrà stare con il padre per un periodo di cinque giorni a Natale e tre giorni a
Pasqua, sempre nel pieno rispetto dell'alternanza;
pagina 3 di 9 disporre che possa trascorrere durante l'estate un periodo di 20 giorni con ciascun genitore Per_1
anche non consecutivi che dovrà essere concordato entro il mese di maggio di ogni anno. disporre che il signor sia tenuto al versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, in Parte_1
favore della signora di un assegno mensile di euro 350,00 a Controparte_1
titolo di concorso al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla Sig.ra CP_1
disporre il consenso all'espatrio di unitamente alla madre per trascorrere un periodo di Per_1
vacanza di giorni 20 all'estero compreso il Sudafrica, periodo durante il quale il padre avrà diritto di sentire quotidianamente la figlia in orari da stabilire anche in ordine al fuso orario e con la medesima frequenza di stabilire contatti anche via Skype.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 404/2023, pubblicata il 7/6/2023, l'intestato tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo al fine di provvedere alle statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 10/10/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
1. Con riferimento all'affidamento della figlia minore va premesso, in diritto, che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare e, di per sé, la conflittualità tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
Nel caso di specie, in conformità alle domande di entrambe le parti e tenuto conto delle informazioni rese dai servizi sociali con relazione del 16/11/2023, sottoposte al contraddittorio delle parti (cfr., nel fascicolo telematico, decreto - di visto – depositato il 22/11/2023), non v'è ragione di derogare all'applicazione del regime ordinario di affido della figlia minore, che, pertanto, va affidata in via pagina 4 di 9 condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione (art. 337 ter, comma 3, c.c.).
Circa il collocamento della minore va, invece, premesso in diritto che, in tema di affidamento condiviso, la frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr., da ultimo, in motivazione,
Cass. ord. n. 22083/2024).
Ora, nel caso di specie ha richiesto in sede di conclusioni di poter vedere e tenere con Parte_1
sé la figlia in modo sostanzialmente paritario rispetto a e, Controparte_1
dunque, in una misura maggiore rispetto a quanto concordato tra i coniugi in sede di separazione - e successivamente con l'intermediazione dei servizi sociali -, rispetto a quanto richiesto dallo stesso odierno ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio ed infine rispetto a quanto disposto in via provvisoria in sede presidenziale.
Le conclusioni di , tuttavia, seppure comprensibili se intese come manifestazione del Parte_1
fisiologico desiderio genitoriale di trascorrere quanto più tempo possibile con la figlia, devono essere valutate alla luce degl'interessi personali ed organizzativi della minore.
Da questo punto di vista il Collegio osserva, allora, che allo stato degli atti devono prediligersi gl'interessi organizzativi della figlia minore, anche nel rispetto tendenziale della routine acquisita dalla stessa sin dall'adozione dei provvedimenti provvisori assunti nel corso del presente giudizio – rispetto alla quale routine nessuno dei genitori ha evidenziato particolari elementi di frizione con gl'interessi e le esigenze della figlia minore -.
L'unico aspetto di rilievo al riguardo è costituito dalla circostanza per cui nel corso del corrente anno scolastico 2024-2025 la figlia ha pacificamente iniziato a frequentare la scuola anche di sabato, in contrasto con quanto accaduto precedentemente.
Tale circostanza, allora, impone un ripensamento della permanenza della figlia presso il padre sin dal venerdì, da compensarsi con l'introduzione di una ulteriore giornata infrasettimanale – rispetto al regime adottato con l'ordinanza del 9/1/2023 – in cui la figlia si tratterrà presso il padre nelle settimane in cui permarrà presso di lui nel fine settimana. E ciò per evitare che la minore debba programmare di portare con sé il venerdì - oltre che il materiale scolastico ad ella occorrente per tale giorno anche – il materiale scolastico ad ella occorrente per due ulteriori giorni (il sabato ed il lunedì).
pagina 5 di 9 Pertanto deve in questa sede disporsi che la minore sia collocata prevalentemente presso la madre;
il padre, tenuto conto del diritto della figlia di mantenere con lui un rapporto equilibrato e continuativo e delle allegazioni delle parti relative alle rispettive disponibilità a tenere con sé la figlia minore, potrà vederla e tenerla con sé, secondo gli accordi dei genitori nell'interesse della figlia minore e, in mancanza, secondo le seguenti modalità:
- a week end alterni, dal sabato all'uscita da scuola fino al lunedì mattino quando la riaccompagnerà a scuola;
- il mercoledì ed il venerdì nelle settimane in cui non avrà con sé la figlia minore nel fine settimana, dall'uscita di scuola fino al giorno seguente, con accompagnamento a scuola;
- il lunedì ed il mercoledì nelle settimane in cui avrà con sé la figlia minore nel fine settimana, dall'uscita di scuola fino al giorno seguente, con accompagnamento a scuola;
- per 5 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di capodanno, nonché per 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
- nel corso delle vacanze estive per 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno.
Quanto al rapporto tra genitori e la figlia nel periodo in cui questa sarà con l'altro genitore, ciascuno di essi potrà contattare telefonicamente la figlia in orari compatibili con le esigenze della minore e dell'altro genitore, in una fascia oraria da concordare tra i genitori (e in mancanza di accordo da individuarsi nella fascia oraria 18:00-19:00) e con la finalità che tali telefonate siano un complemento utile del rapporto genitore figlia, nonché un supporto al di lei sviluppo ed alla relazione con il genitore distante.
2. Con riferimento al contributo al mantenimento della figlia minore collocata prevalentemente presso la madre va premesso in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
È altresì necessario premettere che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pagina 6 di 9 pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie in sede di separazione le parti concordarono che il marito avrebbe corrisposto alla moglie, per il mantenimento della figlia collocata prevalentemente presso la madre, la somma di euro
250,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, con percezione per l'intero degli assegni familiari da parte della moglie e detrazioni delle spese al 50%.
Dall'esame delle condizioni economiche (reddituali e patrimoniali) delle parti si evince che
[...]
non è proprietario di beni immobili, svolge attività lavorativa subordinata con un reddito Pt_1
annuo netto (reddito complessivo – imposta netta – addizionalie regionale e comunale) pari ad euro
19823,00, oltre ad un'attività per un'associazione sportiva da cui risulta percepire introiti molto modesti (cfr. c.u. 2023) ed è altresì titolare di un c/c bancario privo di accantonamenti rilevati al
6/11/2023 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della parte e documentazione allegata). Non può invece ritenersi riferita specificamente alla posizione di la “comunicazione di rinnovo Parte_1
procedura di cassa integrazione” depositata dalla parte il 23/9/2024, né può ritenersi che tale documentazione comprovi l'attuale vigenza della procedura in discorso.
Per quanto concerne, invece, sulla base della Controparte_1
documentazione in atti si desume che ella non é proprietaria di beni immobili, svolge attività
d'insegnante di inglese madrelingua con un reddito annuo netto (reddito complessivo – imposta netta – addizionale regionale e comunale) pari ad euro 8359,00 nell'ultima annualità documentata (cfr.
730/2024), analogo al reddito dichiarato nelle annualità precedenti ed è altresì titolare di un c/c bancario privo di accantonamenti rilevati al 9/11/2023 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della parte e documentazione allegata).
Pertanto, tenuto conto: a) dei redditi delle parti come sopra riportati, b) dell'allegata sopravvenienza relativa al prezzo della locazione stipulata da al momento in cui ha lasciato la casa dei Parte_1
di lui genitori, c) della verosimile esistenza di redditi occulti da parte della resistente evincibili peraltro, sia pure con portata modesta, dalle dichiarazioni testimoniali del teste escusso nel corso del presente giudizio della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare, d) delle potenzialità reddituali concrete della resistente quale cantante lirica professionista (cfr. doc. 10 di parte ricorrente) ed pagina 7 di 9 insegnante d'inglese madrelingua e dei mercati lavorativi di riferimento, e) delle accresciute esigenze di vita della figlia minore rispetto al tempo della separazione consensuale tra le parti e della rivalutazione monetaria da quel momento verificatasi, il Collegio stima equo porre a carico di
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando a Pt_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 300,00, rivalutabile Controparte_1
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale.
L'assegno unico sarà percepito per l'intero dalla madre quale genitore collocatario in via prevalente ed in continuità con quanto concordato dalle parti rispetto al tempo della separazione consensuale con riferimento agli assegni familiari.
3. Quanto alla domanda di di “disporre il consenso Controparte_1 all'espatrio di unitamente alla madre per trascorrere un periodo di vacanza di giorni 20 Per_1 all'estero compreso il Sudafrica, periodo durante il quale il padre avrà diritto di sentire quotidianamente la figlia in orari da stabilire anche in ordine al fuso orario e con la medesima frequenza di stabilire contatti anche via Skype”, tale domanda deve ritenersi inammissibile per carenza d'interesse attuale e concreto (art. 100 c.p.c.), in mancanza di un comportamento attuale del resistente ostativo all'espatrio della figlia minore, in relazione alla quale, peraltro, il giudice monocratico in data
14/7/2023 ha già autorizzato il rilascio/rinnovo del passaporto (cfr. ordinanza depositata in data
14/7/2023 e relative motivazioni).
4. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2130/2022 RG, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
a) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione
(art. 337 ter, comma 3, c.c.);
b) dispone che la minore sia collocata prevalentemente presso la madre;
il padre potrà vederla e tenerla con sé secondo gli accordi dei genitori nell'interesse della figlia minore e, in mancanza, secondo le seguenti modalità:
- a week end alterni, dal sabato all'uscita da scuola fino al lunedì mattino quando la riaccompagnerà a scuola;
pagina 8 di 9 - il mercoledì ed il venerdì nelle settimane in cui non avrà con sé la figlia minore nel fine settimana, dall'uscita di scuola fino al giorno seguente, con accompagnamento a scuola;
- il lunedì ed il mercoledì nelle settimane in cui avrà con sé la figlia minore nel fine settimana, dall'uscita di scuola fino al giorno seguente, con accompagnamento a scuola;
- per 5 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di capodanno, nonché per 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
- nel corso delle vacanze estive per 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
c) dispone che ciascuno dei genitori possa contattare telefonicamente la figlia in orari compatibili con le esigenze della minore e dell'altro genitore quando la figlia si trovi con questo, in una fascia oraria da concordare tra i genitori (e in mancanza di accordo da individuarsi nella fascia oraria 18:00-19:00) e con la finalità che tali telefonate siano un complemento utile del rapporto genitore figlia, nonché un supporto al di lei sviluppo ed alla relazione con il genitore distante;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Parte_1
versando a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di Controparte_1
euro 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
l'assegno unico sarà percepito per l'intero da Controparte_1
;
[...]
e) compensa le spese di lite;
f) provvede come da separato decreto alla liquidazione del compenso al difensore della parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Coa di Ravenna del
15/11/2022.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 28/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 9 di 9