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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1517/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1517 del R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del
14.05.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, rimessa al giudice per la decisione in data 05.09.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F.: ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv.to LUIGI SANTO;
ATTORI
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to EMMA CP_1 C.F._4
ORRICO;
CONVENUTA
Oggetto: azione di scioglimento della comunione ereditaria ex artt. 1111 c.c.;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 03.04.2019, i IGg. e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la IG.ra chiedendo dichiararsi la divisione Parte_3 CP_1
pagina 1 di 22 giudiziale del fondo agricolo sito in UZ, (Cs), alla Loc. “Sbrescia”, (accatastato presso l'UTE di
Cosenza al foglio 64, p.lle 31, 32, 38A, 38B, 40A, 40B; foglio 65, p.lle 25A, 25B, 26, 27, 28, 64 e 74), per una superficie totale pari ad ettari 09.47.30., previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo così agli attori la complessiva giusta metà rappresentante la quota ideale.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che tutte le parti in causa sono contitolari del fondo agricolo di cui sopra, sul quale è inoltre presente un fabbricato rurale, (catastalmente identificato al foglio 65, p.lla 28), avente una superficie di 28 mq e ormai diruto;
che gli attori sono divenuti contitolari del predetto fondo a seguito della successione ereditaria della IG.ra , Persona_1 deceduta in stato di vedovanza, alla quale sono succeduti ex lege l'odierna attrice, IG.ra Parte_1
e il IG. ; che, a seguito della rinuncia da parte del IG.
[...] Controparte_2 Controparte_2 all'eredità della madre, sono succeduti per rappresentazione i IGg. e , figli Parte_2 Parte_3 del IG. ; che le quote ideali di tale fondo, il cui valore complessivo è pari € Controparte_2
105.923,30, (come da perizia di stima redatta dal Dott. in data 25.09.2018; Persona_2
all. 3), consisterebbero in: 4/8 nella titolarità della IG.ra 2/8 nella titolarità della IG.ra CP_1
1/8 nella titolarità della IG.ra ; 1/8 nella titolarità del IG. Parte_1 Parte_2 Pt_3
.
[...]
Gli attori hanno quindi spiegato che la cura e salvaguardia, anche economica, del predetto fondo agricolo sono sempre ricadute sui medesimi attori, atteso il totale disinteresse della convenuta alla gestione del ridetto fondo ed alla partecipazione pro quota alle spese di manutenzione e custodia, tanto da indurre gli odierni attori ad intraprendere azione giudiziale per la riscossione coattiva per la metà degli esborsi sopportati;
che, inoltre, del tutto vani sono stati i tentativi di addivenire ad una divisione negoziale del bene, così come infruttuosa è stata la procedura di mediazione obbligatoria esperita dai
IGg. ; che l'attuale regime di comunione del fondo non è ulteriormente tollerabile, in particolare Pt_1 per il IG. , titolare della ditta individuale “Produzioni Agroartigianali Russo”, ditta Parte_3 vincitrice del bando europeo “P.S.R. 2014-2020” e la cui azienda agricola confina con il fondo per cui
è causa.
Gli attori, evidenziando l'interesse concreto ed attuale a pervenire allo scioglimento della comunione, hanno quindi esposto con l'atto di citazione un'ipotesi di progetto di divisione, che contempla la possibilità di destinare le porzioni di terreno da dividere ad essere fisicamente contigue a quelle già in esclusiva proprietà delle odierne parti in causa e assicurando, così, la continuità dell'estensione dei pagina 2 di 22 rispettivi fondi, con la precisazione che, anche nell'ipotesi di diversa determinazione delle attribuzioni dell'esclusiva proprietà delle porzioni di terreno rispetto a quella prospettata, è volontà dei tre attori di divenire esclusivi proprietari ciascuno della propria quota. Hanno allegato altresì una perizia di parte relativa alla stima del valore del fondo.
Hanno quindi concluso chiedendo di: “A) Dichiarare la divisione giudiziale del fondo agricolo in premessa descritto, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo a parte attrice la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la complessiva giusta metà, secondo un comodo il seguente progetto divisionale: Attribuzione dell'esclusiva proprietà agli attori, IG.ra Parte_1
, IG.ra e IG. , di quanto in appresso: 1) terreno censito presso l'UTE
[...] Parte_2 Parte_3
di Cosenza al Foglio n.64 particella n.25 A, del valore stimato pari ad 30.000 euro;
2) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.64 particella 25 B(124), - nella misura di 12.000 mq nella parte adiacente alle particelle 25A, 26 e 27 (fabbricato rurale), nonché le stesse particelle appena citate ossia 26 e 27 (terreno diviso da strada comunale), del valore complessivo stimato pari ad euro 18.000;
3) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.65 particella 74, del valore stimato pari ad euro 1.200; 4) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.65 particella 64, del valore stimato pari ad euro 3.300 euro. Attribuzione dell'esclusiva proprietà alla convenuta, IG.ra di CP_1 quanto in appresso: 1) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.64 particella n.25 B(124) di estensione pari a di 27.000 mq, del valore stimato pari ad euro 27.000 euro;
2) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.64 particelle n.31, 32, 38A, 38B,40A, 40 B, e 28 (fabbricato rurale di 28mq), del valore stimato pari ad euro 26.000 euro. B) In subordine, dichiarare la divisione giudiziale del fondo agricolo in premessa descritto, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo a parte attrice la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la complessiva giusta metà, secondo un comodo il seguente progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
C) In estremo subordine, laddove nella denegata e remota ipotesi dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a testa); D) Condannare la parte convenuta
- eventualmente resistente e/o opponente - al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario. Ai fini dell'art. 14 del DPR n.
115/2002 (TU spese giustizia) l'attore dichiara che il valore della presente controversia è allo stato è pagina 3 di 22 pari ad euro 105.923,30, sicché il cd “contributo unificato” dovuto è pari ad €. 759,00 che saranno versati all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo”.
La causa è stata iscritta al n. 1517/2019 R.G.
§§§
Parte convenuta, costituitasi in data 06.09.2019, ha preliminarmente impugnato e contestato tutto quanto chiesto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, spiegando di avere sempre partecipato alle spese di manutenzione del fondo nella misura del 50% con il IG. , mentre Controparte_2
sarebbe stata la IG.ra a non contribuire a dette spese di manutenzione. Parte_1
La IG.ra ha inoltre contestato il progetto di divisione presentato dagli odierni attori, atteso che, CP_1
per come formulato, non tiene conto delle caratteristiche fisiche del terreno, che infatti risulta in parte pianeggiante ed in parte scosceso;
così come ripartito, quindi, l'intera parte scoscesa andrebbe a ricadere nella parte attribuita alla convenuta.
Ha quindi concluso chiedendo di: “rigettare la domanda attrice relativamente al progetto di divisione ivi sottoposto. Dichiarare la divisione giudiziale del fondo agricolo sopra descritto, statuita la divisibilità del bene e previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuire alle parti in giudizio la parte corrispondente alle proprie quote ideali secondo il progetto divisionale predisposto dal CTU da nominarsi. In subordine, nell'ipotesi di indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. Con vittoria di spese e competenze difensive”.
§§§
Questo giudice, al quale è stata successivamente assegnata la causa in data 1.10.2019, fissata dinanzi a sé l'udienza del 4.2.2020, ha successivamente differito l'udienza al 5.5.2020, stante il decreto del
Presidente del Tribunale n. 3/2020, con il quale, in dipendenza della costituzione presso questo
Tribunale dell' per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale Controparte_3
della Calabria e del ConIGlio Regionale della Calabria, è stata disposta la sospensione di tutte le udienze civili dal 27 gennaio 2020 al 7 febbraio 2020.
Ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art 83 e s.m.i., con cui è stato disposto il rinvio d'ufficio a data successiva all'11.5.2020 delle cause civili pendenti, la causa è stata quindi fissata per l'udienza dell'01.12.2020.
Alla detta udienza sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. pagina 4 di 22 Con memoria primo termine, gli attori hanno ribadito tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo, precisando le conclusioni come di seguito:
“ 1) Preliminarmente, ribadisce e reitera ogni propria argomentazione, allegazione, difesa e conclusione sin qui articolata nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa che, per amore di brevità, s'intendano in prosieguo pedissequamente riprodotti e trascritti;
2) ancora preliminarmente, impugna e contesta ogni deduzione ex adverso prospettata in contrapposizione al denunciato totale disinteresse palesato negli anni dalla IG.ra per i CP_1 beni immobili per cui è l'odierno giudizio a scapito di parte attrice, giacché non veritiera e speciosa.
Sulla scorta di quanto sopra, la IG.ra , la IG.ra , ed il IG. Parte_1 Parte_2 Pt_3
precisano le proprie conclusioni come segue:
[...]
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
A) Dichiarare la divisione giudiziale del fondo agricolo in premessa descritto, e di quanto su di esso presente, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo a parte attrice la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la complessiva giusta metà, secondo il seguente, comodo, progetto divisionale:
Attribuzione dell'esclusiva proprietà agli attori, IG.ra , IG.ra e Parte_1 Parte_2
IG. , di quanto in appresso: Parte_3
1) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.64 particella n.25 A, del valore stimato pari ad
30.000 euro;
2) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.64 particella 25B (124) - nella misura di
12.000 mq nella parte adiacente alle particelle 25A, 26 e 27 (fabbricato rurale) - nonché le stesse particelle appena citate ossia 26 e 27 (terreno diviso da strada comunale), del valore complessivo stimato pari ad euro 18.000;
3) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.65 particella 74, del valore stimato pari ad euro 1.200;
4) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.65 particella 64, del valore stimato pari ad euro 3.300 euro.
Attribuzione dell'esclusiva proprietà alla convenuta, IG.ra , di quanto in appresso: CP_1
pagina 5 di 22 1) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.64 particella n.25 B(124) di estensione pari a
27.000 mq, del valore stimato pari ad euro 27.000;
2) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.64 particelle n.31, 32, 38A, 38B, 40A, 40B, e
28 (fabbricato rurale di 28mq), del valore stimato pari ad euro 26.000.
B) In subordine, dichiarare la divisione giudiziale del fondo agricolo in premessa descritto, e di quanto su di esso presente, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo a parte attrice la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la complessiva giusta metà, secondo il progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
C) In estremo subordine, laddove nella denegata e remota ipotesi dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione tra le parti della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
D) Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”. Con la memoria secondo termine hanno chiesto disporsi c.t.u. al fine di predisporre apposito progetto di divisione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.03.2021, ritenuto necessario preliminarmente che la documentazione già prodotta fosse integrata anche ai fini di verifica della integrità del contraddittorio, questo giudice ha invitato parte attrice ad integrare la documentazione anche con riguardo al titolo di provenienza in favore della ed eventuali suoi danti causa;
a CP_1 scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.05.2021, parte attrice è stata ulteriormente invitata ad integrare la documentazione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.07.2021, questo giudice ha disposto procedersi a c.t.u., con il seguente quesito: “Esaminata la documentazione acquisita, nonché la documentazione catastale e urbanistica ritenuta necessaria, alla cui acquisizione il consulente viene espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 213 c.p.c., effettuati gli opportuni sopralluoghi, 1) descriva dettagliatamente i beni facenti parte del compendio ereditario da dividere e ne determini il valore;
2) predisponga un progetto di comoda divisione fra i comunisti ( 2/8, Parte_1 Parte_2
1/8, 1/8 e 4/8) tenendo conto della richiesta formulata con l'atto di citazione Parte_3 CP_1
degli attori , e di vedersi attribuita una unica Parte_1 Parte_2 Parte_3
complessiva quota per un valore corrispondente al 50% del compendio ereditario, verifichi la pagina 6 di 22 necessità di eventuali conguagli in denaro;
3) ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata”.
All'udienza cartolare del 28.06.2022, lette le note di trattazione scritta delle parti, il giudice ha invitato il c.t.u. a fornire chiarimenti, depositati in data 25.07.2022.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.09.2022, il giudice ha ulteriormente invitato il c.t.u. a specificare l'estensione della porzione di terreno di cui alla particella 25 del foglio 65, mediante nota integrativa depositata in data 07.10.2022.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.11.2022, con ordinanza del 5.12.2022, rilevato che, a seguito dell'invito alle parti di verifica di un punto di incontro a fini conciliativi, parte attrice ha dato atto della formulazione di diverse proposte per il componimento della lite, la causa è stata rinviata al fine di “verificare l'eventuale disponibilità delle parti alla assegnazione ad una sola di esse dell'intero fondo, con conguaglio in favore dell'altra parte per un importo pari alla metà del valore stimato per l'intero fondo”; verificata la disponibilità per parte attrice di aderire alla proposta corrispondente alla ipotesi inizialmente formulata dai CCTTPP di parte convenuta nelle osservazioni alla relazione di CTU e preso atto che parte convenuta, rinunziando alla prima proposta elaborata dai suoi CCTTPP, ha formulato una seconda proposta non accettata dagli attori, questo giudice successivamente ha fissato l'udienza del 9.5.2023 disponendo “la convocazione delle parti, del CTU e dei CCTTPP nominati da entrambe le parti per sentire i tecnici d'ufficio e di parte in ordine alla ipotesi di divisione formulata dai CCTTPP di parte convenuta in sede di osservazioni alla bozza di relazione trasmessa dal CTU”; il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.05.2023, ha quindi proposto in via conciliativa, un progetto di divisione con assegnazione della quota 1 agli attori
(secondo le rispettive quote) e della quota 2 alla convenuta, con rinuncia della parte assegnataria della quota 1 al conguaglio di € 5.408,48; ha disposto contestualmente, in mancanza di adesione delle parti alla proposta conciliativa, il deposito di progetto di divisione con attribuzione dei due lotti mediante sorteggio, come ulteriormente precisato con ordinanza del 4.11.2023.
All'udienza del 6.12.2023 il procuratore degli attori ha espresso l'adesione dei suoi assistiti alla proposta conciliativa, salvo verificare l'accettazione della controparte e si è opposto al progetto di pagina 7 di 22 divisione che prevede l'assegnazione mediante sorteggio ed ha chiesto l'attribuzione diretta del lotto 1 ai IGg. , anche con rinuncia al conguaglio. Pt_1
Il procuratore di parte convenuta ha espresso non esservi adesione da parte della propria assistita alla proposta conciliativa e si è opposta al sorteggio previsto sulla base del progetto di divisione, rilevando comunque uno squilibrio nel valore dei due lotti da assegnare.
Questo giudice, rilevata la mancata adesione alla proposta conciliativa di cui all'ordinanza del
4.11.2023 e che non si è raggiunto accordo fra le parti, essendo sorte contestazioni in ordine al progetto di divisione depositato, con ordinanza riservata all'udienza del 06.12.2023, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.05.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi il procuratore degli attori ai propri atti difensivi e verbali di causa e precisando le conclusioni come ivi rassegnate, e segnatamente come precisate nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 cpc n. 1, e riportandosi il procuratore della parte convenuta integralmente ai propri scritti difensivi e a quanto dedotto nei verbali di causa ed ha insistito per il rinnovo della CTU per tutti i motivi già ampiamente esposti negli atti.
Questo giudice quindi ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale;
le parti attrici hanno depositato altresì memorie di replica.
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A) La vicenda successoria.
Oggetto della presente controversia è la domanda di scioglimento della comunione ereditaria in morte di , esistente tra gli attori, IGg. e , e la Persona_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenuta, IG.ra in relazione ad una porzione di fondo agricolo sito in UZ, Loc. CP_1
“Sbrescia”, pari ad ettari 09.47.30, accatastato presso l'UTE di Cosenza al foglio 64, p.lle 31, 32, 38A,
38B, 40A, 40B; foglio 65, p.lle 25A, 25B, 26, 27, 28, 64 e 74.
Come da relazione notarile in Notar del 30.6.2021 prodotta in atti, il fondo agricolo Persona_4
sito in UZ, località Sbrescia accatastato al fg. 64 p.lle 31, 32, 38 e 40 e al foglio 65 p.lle 25, 26, 27,
28, 64 e 74 figurava di proprietà di (n. UZ 13.4.1900 e deceduto in Cosenza il Persona_3
25.5.1979). Al sono succedute ex lege le due figlie (n. UZ Persona_3 Persona_1 pagina 8 di 22 17.7.1925) e (n. UZ 22.7.1928) divenute proprietarie dei detti terreni per la quota CP_4
indivisa ed indistinta di ½ ciascuna. Deceduta in Cosenza in data 15.1.2000 , le sono Persona_1 succeduti ex lege la figlia (n. UZ il 27.8.1950) e stante la rinuncia all'eredità del Parte_1
figlio (n. UZ 13.3.1954), i nipoti (n. Bologna il 2.5.1985) e Controparte_2 Parte_2 Pt_3
(n. a Bologna il 15.4.1987) per rappresentazione, in quanto figli di , con
[...] Controparte_2
conseguente suddivisione delle quote di proprietà dei detti terreni per 4/8 indistinti ed indivisi a CP_4
per 2/8 indistinti ed indivisi a per 1/8 indistinto ed indiviso a
[...] Parte_1 [...]
e per 1/8 indistinto ed indiviso a . Deceduta la IG.ra il 30.4.2014, Parte_2 Parte_3 CP_4
le è succeduta ex lege la figlia (n. Cosenza 26.3.1968), divenuta pertanto proprietaria per CP_1
la quota di 4/8 indistinta ed indivisa dei suddetti terreni, di cui si chiede la divisione.
///
B) Le conclusioni del CTU.
Nella fattispecie in esame, il c.t.u., Ing. ha specificato che i terreni oggetto Persona_5 dell'odierna causa corrispondono ad un'area abbastanza estesa, adibita a seminativo in parte arborato, ad uliveto e a pascolo cespugliato, situati in una zona distante da centri abitati, difficilmente raggiungibili attraverso strade principali ma serviti da strade secondarie. Ha inoltre accertato la sussistenza, su di una porzione di suddetti terreni, di un fabbricato a sé stante, privo di qualsivoglia valore economico, atteso che trattasi di resti di un edificio quasi totalmente diruto e, perciò, definibile come collabente in sede di compravendita/divisione. Infine, il c.t.u. ha accertato, e quindi confermato, che tutti i suddetti immobili sono intestati alle parti in causa, risultando di loro proprietà rispettivamente per: 4/8 a 2/8 a 1/8 a e 1/8 a CP_1 Parte_1 Parte_3 [...]
. Parte_2
Ciò posto, l'Ing. ha accertato che i beni per cui è causa possano essere venduti in più lotti, Per_5
potendosi riassumere le superfici delle diverse tipologie di terreno nel seguente modo: uliveti per una superficie totale di 15.830,00 mq, (valore complessivo di € 31.939,21); pascoli cespugliati per una superficie totale di 4.290,00 mq, (valore complessivo di € 1.811.02); seminativi per una superficie totale 3.640,00 mq, (valore complessivo di € i 3.900,65); e seminativi arborati per una superficie totale di 71.480,00 mq, (valore complessivo di € 78.145,94), per un totale di 95.240 mq, superficie complessiva che, come detto, non tiene conto del fabbricato rurale. Il valore commerciale complessivo del bene è stato quindi stimato in € 115.796,82. A tal fine, il CTU ha elaborato un'ipotesi di progetto pagina 9 di 22 di divisione “Considerate: - le tipologie catastali dei terreni, - la loro estensione, - la conformazione orografica e plano-altimetrica - anche per come evidenziate nelle osservazioni pervenute allo scrivente dalle parti –, -che il IG. ha un'azienda agricola in loco ed è parso opportuno assegnargli le Pt_1
particelle ad essa più prossime garantendo continuità di tali terreni con quelli già di esclusiva proprietà dei medesimi”, assegnando le porzioni di terreno di cui alle p.lle nn. 26, 74 ed una porzione della p.lla n. 25, (pari a 43.260,00 mq), agli attori, per un totale di 47.100,00 mq e un valore complessivo di € 52.489,93; e a parte convenuta, invece, la restante porzione della p.lla n. 25, (pari a
29.220,00 mq, così come chiarito dal c.t.u. con nota integrativa depositata il 07.10.2022), nonché le p.lle nn. 27, 28, 31, 32, 38, 40 e 64, per un totale di 48.140,00 mq e un valore complessivo di €
63.306,89.
///
C) Le osservazioni alla relazione del CTU, valutazione del progetto di divisione da questi proposto con la relazione depositata, criteri da seguire ai fini della assegnazione delle porzioni.
A fronte delle osservazioni e successive contestazioni formulate per parte convenuta circa il fatto che l'ipotesi di divisione elaborata dal CTU sarebbe stata a svantaggio della IG.ra , alla quale Pt_1
sarebbe stato assegnato il lotto comprensivo dei terreni con maggiore pendenza (una parte estesa
36.192,00 mq. con pendenza variabile tra il 35% ed oltre il 50%, e la restante parte di 32.488,00 mq. con pendenza inferiore al 35%), e circa la non esatta valutazione effettuata dal CTU in ordine alle diverse particelle, senza tenere conto delle colture in atto praticate, che sarebbero diverse, per come emerso da sopralluogo, rispetto alle colture riportate nelle visure catastali, e circa la mancata considerazione da parte del CTU della parte occupata dalla strada di circa 3.000,00 mq. e avente valore che sarebbe pari a zero euro, il CTU Ing. con note a chiarimento depositate il 25.7.2022 Per_5
ha esposto di avere elaborato con la relazione definitiva un progetto di divisione parzialmente differente rispetto a quello proposto con la relazione inviata alle parti, e di avere fatto ciò tenendo conto delle osservazioni formulate per parte convenuta alla bozza inviata. Il CTU, quindi, ha confermato le valutazioni espresse nella relazione definitiva, rilevando in particolare che nella proposta di divisione elaborata era stata destinata alla parte convenuta una maggiore quota di terreno (estesa 48.140,00 mq) per un valore economico di euro 63.306,89, superiore alla quota complessivamente assegnata agli attori
(estesa 47.100,00 mq) per un valore economico di euro 52.489,93. Il CTU inoltre con le note a pagina 10 di 22 chiarimento ha evidenziato che i CCTTPP di parte convenuta avevano considerato migliori, in quanto caratterizzate da una pendenza inferiore al 35% le p.lle 27, 64 e 74 del foglio 65 e che infatti nella CTU era stata prevista l'assegnazione alla parte convenuta delle particelle 27 e 64 e l'assegnazione alla parte attrice della particella 74, ed ha concluso che, anche ad utilizzare il parametro di valutazione dei
CCTTPP di parte convenuta, l'attribuzione elaborata nella relazione di CTU rimaneva a vantaggio della parte convenuta.
All'udienza del 9.5.2023, tenuta in contraddittorio con i CCTTPP delle rispettive parti, Ing. per Per_6
parte convenuta e Dott. per parte attrice, il CTU ha espresso le sue valutazioni in ordine alla Per_7
contestazione formulata da parte convenuta, la quale ha evidenziato che i terreni che il CTU ha proposto di assegnare alla IG.ra siano caratterizzati da una maggiore pendenza rispetto ai terreni CP_1
con minore pendenza che verrebbero assegnati agli attori in base alla relazione di CTU, terreni questi ultimi sui quali sarebbe possibile realizzare fabbricati agricoli, circostanza che inciderebbe, a parere del
CTP di parte convenuta, sul valore del terreno.
Il CTU in merito ha esposto che il terreno che secondo il progetto presentato con la relazione definitiva dovrebbe essere assegnato alla IG.ra , essendo impiantato prevalentemente ad uliveto, non CP_1 avrebbe un valore ad ettari inferiore all'altra porzione di terreno che, secondo il progetto definitivo da lui elaborato, sarebbe da assegnare a parte attrice, dovendosi valutare il terreno in base alla coltura e non alla pendenza e si è riportato ai chiarimenti depositati in data 25/07/2022 ed ha confermato la sua consulenza.
Alla luce di tanto, deve ritenersi infondata la contestazione di parte convenuta relativa all'assegnazione, ad essa parte, della porzione di terreno di cui alla particella 25, foglio 65, dalla parte medesima ritenuta particolarmente pendente e, perciò, svantaggiosa nell'utilizzo. Devono ritenersi infatti pienamente esaustivi i chiarimenti forniti dal CTU in ordine alle osservazioni svolte da parte convenuta e congruo il valore dei terreni stimato dal CTU sulla base di dati oggettivi e tenuto conto dei valori agricoli medi
(stante la natura agricola dei terreni) diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta (cfr. da ultimo la stima proposta per parte convenuta data 8.5.2023 depositata in data 11.5.2023, secondo cui, in ragione della possibilità di realizzare, sulla parte più pianeggiante, fabbricati agricoli, ritiene doversi procedere ad una stima sulla base dei valori mercato) ed esenti da critica, a nulla rilevando, si aggiunga, che i terreni ricompresi nel lotto da assegnare, secondo la CTU, alle parti attrici, risultano contigui a preesistente proprietà degli attori, atteso che anzi la contiguità dei terreni da dividere con le preesistenti pagina 11 di 22 proprietà delle rispettive parti, insistenti nella medesima zona, integra uno degli elementi da valorizzare, al fine della assegnazione dei lotti.
Giova rilevare in proposito quanto disposto dall'art. 720 c.c., ai sensi del quale la divisione di un immobile deve farsi in via preferenziale in natura, potendosi procedere a vendita del bene, con ripartizione del ricavato, solo se la divisibilità in natura non sia comoda, o se la divisione in natura possa arrecare pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, entrambe ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
Le ipotesi in cui sia possibile ritenere un immobile non comodamente divisibile sono state oggetto di pronuncia della S.C., che ha stabilito che: “l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726
e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero”, (Cass. n. 25888/2016).
Nel caso di specie, i terreni per cui è causa sono da ritenersi beni comodamente divisibili, peraltro opportunamente distribuiti dal c.t.u., il quale, chiamato ad integrare sulle osservazioni di parte convenuta, ha inoltre chiarito anche in merito alla “mancata considerazione delle pendenze dei terreni” nel progetto di divisione, specificando, a conferma della assenza di profili di pregiudizialità nella divisione da lui elaborata, che le particelle con pendenza al di sotto del 35 %, perciò considerate migliori, sono da considerarsi le nn. 27, 64 e 74 del foglio 65, come affermato nella stessa relazione di consulenza di parte convenuta redatta dagli Ing. e così definitivamente distribuite dal Per_6 Per_8
c.t.u.: le particelle n. 27 e 64 assegnate alla convenuta e la n. 74 a parti attrici, potendosi così escludere che il progetto divisionale elaborato costituisca una divisione svantaggiosa per parte convenuta.
Peraltro, si ritiene oramai consolidato il principio di diritto per cui: “Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i pagina 12 di 22 necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere”, (Cass. n. 17862/2020). È quindi oramai cristallizzato il dovere del giudice di accertare se il diritto del condividente sia meglio tutelato e soddisfatto con il frazionamento degli immobili o con l'assegnazione dell'intero ai condividenti medesimi, fatti salvi gli opportuni conguagli.
A fronte delle risultanze emerse dalla c.t.u. effettuata, quindi, del tutto priva di utilità pare l'ipotesi di un rinnovo della medesima, considerando codesto giudice ampiamente esaustivi i riscontri ottenuti ai quesiti posti e ritenendo corretto e condivisibile il progetto di divisione proposto dal CTU Ing.
Per_5
Tale progetto di divisione risulta inoltre affine all'ipotesi di divisione inizialmente formulata per parte convenuta in sede di osservazioni alla CTU (cfr. le osservazioni alla bozza di relazione del CTU formulate dei CCTTPP di parte convenuta e datate 28.1.2022 e la proposta di divisione allegato n. 3 alle dette osservazioni, che sono state allegate dal CTU con i chiarimenti depositati il 25.7.2022) mentre l'ulteriore proposta di parte convenuta, datata 8.5.2023 e depositata l'11.5.2023 che illustra una divisione -ed un frazionamento della p.lla 25- in ragione della diversa pendenza dei vari terreni, differisce integralmente sia dalla proposta elaborata dal CTU sia dalla proposta inizialmente formulata per parte convenuta con le osservazioni mosse alla relazione di CTU inviata alle parti ed infatti prevede una divisione del terreno per buona parte per la lunghezza del fondo, tale che il lotto che con essa si intenderebbe assegnato alle parti attrici comprenderebbe porzioni di terreno (p.lle 32, 38 e 40 del fg.
64), oltre che buona parte della porzione della p.lla 25 del fg. 65) maggiormente distanti rispetto alla preesistente proprietà degli attori (e, quindi, alla contigua azienda agricola di cui, come evidenziato nell'atto di citazione e rilevato dal CTU nella sua relazione, è titolare il ) e che sono invece Parte_3
vicine alla preesistente proprietà della convenuta.
Occorre precisare che l'insistenza di terreni limitrofi di proprietà in comunione fra gli attori è rimasta incontestata, oltre che evidenziata dal CTU nella sua relazione oltre che evidenziata graficamente nella pagina 13 di 22 medesima proposta di divisione dei CCTTPP di parte convenuta allegato n. 3 alle osservazioni alla
CTU datate 28.1.2022, e nelle osservazioni alla relazione del CTU da parte del CTP degli attori, Dott.
. Persona_2
Nella proposta di divisione del Dott. sono segnate, limitrofe alle p.lle 25 e 74, le p.lle 24, 30 e Per_2
65, le quali sono in comproprietà agli attori (cfr. in proposito la documentazione ipocatastale e le denunce di successione allegate); per contro, i medesimi CCTTPP di parte convenuta hanno evidenziato graficamente nella proposta di divisione allegato 3 alle osservazioni del 28.1.2022 alla relazione di CTU l'insistenza, dal lato opposto del fondo da dividere, di terreni di proprietà della convenuta limitrofi alle p.lle 25 del fg. 65 e 31 del fg. 64, quest'ultima a sua volta confinante con le p.lle 32, 38 del fg. 64, alla quale ultima è contigua la p.lla 40 del foglio 64.
Tali essendo le considerazioni sinora svolte, questo giudice osserva che nel procedere alla divisione dell'immobile, deve tenersi conto delle eIGenze specificamente rappresentate dalle parti e di quelle che emergono all'esame degli atti.
Nel caso in esame parte attrice ha evidenziato già nell'atto di citazione l'eIGenza legata all'attività agricola svolta dal sui terreni contigui a quelli da dividere ed alla conseguente opportunità Parte_3
di attribuire alle parti attrici (fra loro in comunione indivisa) le particelle limitrofe all'azienda.
L'ipotesi di divisione prospettata dal CTU nella sua relazione definitiva è tale da tenere conto dell'eIGenza di consentire, non solo nell'interesse di promozione e tutela dell'attività economica enunciata da parte attrice ma anche al fine di congruità della divisione, una continuità fisica con la rispettiva preesistente proprietà di entrambe le parti, attrici e convenuta, ed una più organica concentrazione dei terreni in termini di vicinanza ai rispettivi fondi già di proprietà.
L'ipotesi di divisione da ultimo caldeggiata da parte convenuta (esposta all'udienza del 9.5.2023 e depositata l'11.5.2023) invece risulta contraria a tale interesse, posto che le p.lle 32, 38 e 40 del foglio
64 che essa parte vorrebbe comprese nel lotto da assegnare agli attori ne sono distanti, rimanendo invece vicine alla preesistente proprietà della parte convenuta.
Ed è la stessa Corte di cassazione che evidenzia come il giudice nell'assegnare le porzioni del bene a condividenti possa tenere conto anche degli interessi propri delle parti (Cass. 11641/2010) e la possibilità di derogare alla previsione dell'art. 729 c.c. (esclusa da entrambe le parti che non hanno aderito al progetto di divisione depositato che prevedeva l'estrazione a sorte) in considerazione della funzione economica dei beni (cfr. Cass. 3461/2013 “In tema di scioglimento della comunione pagina 14 di 22 ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 cod. civ. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione”; in senso conforme Cass. 4426/2017; Cass. 11857/2021).
Deve ritenersi, perciò, che possa essere disposto lo scioglimento della comunione sui terreni accatastati presso l'UTE di Cosenza al foglio 64, p.lle 31, 32, 38A, 38B, 40A, 40B, e foglio 65, p.lle 25A, 25B,
26, 27, 28, 64 e 74, siti in UZ, Loc. “Sbrescia” secondo il progetto di divisione già proposto dal CTU
e riportato anche nella proposta conciliativa formulata alle parti (in quel caso si proponeva la rinuncia degli attori al conguaglio), per come di seguito esposto.
///
D) La divisione mediante assegnazione.
Deve procedersi pertanto alla divisione della comunione ereditaria in morte di , nato in Persona_3
UZ il 13.4.1900 e deceduto in Cosenza il 25.5.1979, precisando che:
Al sono succedute ex lege le due figlie (n. UZ 17.7.1925) e Persona_3 Persona_1 CP_4
(n. UZ 22.7.1928).
[...]
A in data 15.1.2000 sono succeduti ex lege la figlia (n. UZ il Persona_1 Parte_1
27.8.1950) e, stante la rinuncia all'eredità del figlio (n. UZ 13.3.1954), i nipoti Controparte_2
(n. Bologna il 2.5.1985) e (n. a Bologna il 15.4.1987) per Parte_2 Parte_3
rappresentazione, in quanto figli di . Controparte_2
A in data 30.4.2014 è succeduta ex lege la figlia . CP_4 CP_1
Gli immobili da dividere sono attualmente intestati alle parti in causa per le rispettive seguenti quote indistinte ed indivise: 4/8 a 2/8 a 1/8 a e 1/8 a CP_1 Parte_1 Parte_3 [...]
. Parte_2
Deve tenersi conto della richiesta degli attori di vedersi attribuire un'unica complessiva quota, pari al
50% del compendio ereditario, dovendosi tenere conto, in ogni caso, della consistenza delle rispettive quote spettanti agli attori;
pertanto, si procede alla divisione come di seguito:
Il valore della massa ereditaria è pari ad euro € 115.796,82. pagina 15 di 22 Il valore delle quote è pari a:
Quota 1
-euro 57.898,41 alle parti attrici: (per la quota pari ad 2/4 del diritto di proprietà Parte_1
per un valore pari a euro 28.949,21), (per la quota pari ad ¼ del diritto di proprietà per Parte_2
un valore pari a euro 14.474,60) e (per la quota pari a ¼ del diritto di proprietà per un Parte_3
valore pari a euro 14.474,60);
Quota 2
-euro 57.898,41 a parte convenuta: . CP_1
Quota 1:
ASSEGNAZIONE alle parti attrici (per la quota indistinta ed indivisa pari a Parte_1
2/4), (per la quota indistinta ed indivisa pari a 1/4), (per la quota Parte_2 Parte_3
indistinta ed indivisa pari a 1/4), della Piena proprietà dei seguenti terreni costituenti il Lotto n. 1 individuato con campitura verde nella planimetria allegato n. 5 (intitolato planimetria/proposta di divisione), alla relazione del CTU depositata il 16 marzo 2022 e sotto riportata:
• Terreno di 2.560,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 26 del Comune di UZ (CS);
• Terreno di 1.280,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 74 del Comune di UZ (CS);
• Porzione della particella 25 (43.260 mq seminativo arborato), del foglio 65, per come segnata nella planimetria allegato 5 (nella campitura verde), alla relazione del CTU depositata il 16.3.2022 e sotto riportata;
per una superficie totale di 47.100,00 mq.
Valore quota € 52.489,93.
///
Quota 2:
ASSEGNAZIONE a parte convenuta : CP_1
1/1 della Proprietà dei seguenti terreni costituenti il Lotto n. 2 individuato con campitura rossa Pt_4
nella planimetria allegato n. 5 (intitolato planimetria/proposta di divisione) alla relazione del CTU depositata il 16 marzo 2022 e sotto riportata:
pagina 16 di 22 • la restante porzione della particella 25 (29.220 mq seminativo arborato e uliveto), del foglio 65, per come segnata nella planimetria allegato 5 (nella campitura rossa), alla relazione del CTU depositata il 16.3.2022 e sotto riportata;
• Terreno di 7.610,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 31 del Comune di UZ (CS), derivante da frazionamento del 25.01.1972 in atti dal
27.09.1995, MOD. 51 9/72 (n.169.900.1972);
• Terreno di 2.160,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 32 del Comune di UZ (CS), derivante da tabella di variazione del 10.12.2010 prot. n° CS
0420354 in atti dal 10/12/2010;
• Terreno di 500,00 mq (uliveto) identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 38AA del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS
0126394 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 3.640,00 mq (seminativo) identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 38AB del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n.
CS 0126394 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 300,00 mq (uliveto) identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 40AA del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS
0126395 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 850,00 mq (pascolo cespugliato) identificato al Catasto Terreni della Provincia di
Cosenza al foglio 64, particella 40AB del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS 0126395 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 510,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 27 del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS 0126448 in atti dal 09/03/2017;
• Fabbricato rurale, completamente diruto e impraticabile, come descritto nella CTU depositata il
16.3.2022, identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 28 del
Comune di UZ (CS);
• Terreno di 3.350,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 64 del Comune di UZ (CS), impianto meccanografico del 16/04/1985; per una superficie totale di 48.140,00 mq pagina 17 di 22 Valore quota € 63.306,89;
dovrà dare, a titolo di conguaglio agli assegnatari del lotto n. 1 (Quota 1), a CP_1 Parte_1
la somma di euro 2.704,24 a la somma di euro 1.352,12 e a la
[...] Parte_2 Parte_3
somma di euro 1.352,12;
Le spese di frazionamento della p.lla 25 del foglio 65, da eseguire per come rappresentato graficamente nella planimetria allegato n. 5 alla relazione del CTU depositata il 16 marzo 2022 e che qui sotto si riporta, vanno poste a carico dei singoli condividenti in proporzione alle quote di loro rispettiva spettanza.
La divisione testé esposta è graficamente rappresentata nella planimetria allegato n. 5, alla relazione del
CTU depositata il 16 marzo 2022 che qui sotto si riporta.
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/// pagina 18 di 22 PLANIMTERIA allegato n. 5 alla relazione del CTU depositata il 16 marzo 2022
E) Le spese di lite.
Si ritiene equo, in considerazione della natura della controversia avente ad oggetto divisione ereditaria, compensare interamente fra le parti le spese di lite. Non emergono inoltre profili di temerarietà, cosicché la domanda attorea di condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deve essere rigettata.
pagina 19 di 22 Le spese di CTU liquidate con il provvedimento del 18.3.2022 (€ 1.450,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge) vanno poste definitivamente a carico dei singoli condividenti in proporzione alle quote di loro rispettiva spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-accoglie la domanda di divisione della comunione ereditaria formulata da parte attrice e dalla convenuta e per l'effetto dispone la divisione del compendio ereditario in morte di , nato Persona_3
in UZ il 13.4.1900 e deceduto in Cosenza il 25.5.1979, devoluto ex lege, come di seguito:
Quota 1:
ASSEGNA alle parti attrici (per la quota indistinta ed indivisa pari a 2/4), Parte_1
(per la quota indistinta ed indivisa pari a 1/4), (per la quota indistinta ed Parte_2 Parte_3
indivisa pari a 1/4), la Piena proprietà dei seguenti terreni costituenti il Lotto n. 1 individuato con campitura verde nella planimetria allegato n. 5 (intitolato planimetria/proposta di divisione) alla relazione del CTU depositata il 16 marzo 2022 e riportata nella parte motiva al paragrafo sub D):
• Terreno di 2.560,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 26 del Comune di UZ (CS);
• Terreno di 1.280,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 74 del Comune di UZ (CS);
• Porzione della particella 25 (43.260 mq seminativo arborato), del foglio 65, per come segnata nella planimetria allegato 5 (nella campitura verde) alla relazione del CTU depositata il 16.3.2022 e sopra riportata al paragrafo sub D); per una superficie totale di 47.100,00 mq.
Valore quota € 52.489,93.
Conguaglio avere da Quota 2: in favore di euro 2.704,24, di la Parte_1 Parte_2
somma di euro 1.352,12, di la somma di euro 1.352,12; Parte_3
///
Quota 2:
ASSEGNA a parte convenuta 1/1 della Proprietà dei seguenti terreni costituenti il CP_1 Pt_4
Lotto n. 2 individuato con campitura rossa nella planimetria allegato n. 5 (intitolato pagina 20 di 22 planimetria/proposta di divisione) alla relazione del CTU depositata il 16 marzo 2022 e riportata nella parte motiva al paragrafo sub D):
• la restante porzione della particella 25 (29.220 mq seminativo arborato e uliveto), del foglio 65, per come segnata nella planimetria allegato 5 (nella campitura rossa) alla relazione del CTU depositata il 16.3.2022 e sopra riportata al paragrafo sub D);
• Terreno di 7.610,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 31 del Comune di UZ (CS), derivante da frazionamento del 25.01.1972 in atti dal
27.09.1995, MOD. 51 9/72 (n.169.900.1972);
• Terreno di 2.160,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 32 del Comune di UZ (CS), derivante da tabella di variazione del 10.12.2010 prot. n° CS
0420354 in atti dal 10/12/2010
• Terreno di 500,00 mq (uliveto) identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 38AA del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS
0126394 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 3.640,00 mq (seminativo) identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 38AB del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n.
CS 0126394 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 300,00 mq (uliveto) identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 40AA del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS
0126395 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 850,00 mq (pascolo cespugliato) identificato al Catasto Terreni della Provincia di
Cosenza al foglio 64, particella 40AB del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS 0126395 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 510,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 27 del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS 0126448 in atti dal 09/03/2017;
• Fabbricato rurale, completamente diruto e impraticabile, come descritto nella CTU depositata il
16.3.2022, identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 28 del
Comune di UZ (CS);
pagina 21 di 22 • Terreno di 3.350,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 64 del Comune di UZ (CS), impianto meccanografico del 16/04/1985; per una superficie totale di 48.140,00 mq
Valore quota € 63.306,89;
Pone a carico della convenuta l'obbligo di corrispondere, a titolo di conguaglio, alla CP_1
Quota 1 le seguenti somme: in favore di euro 2.704,24, in favore di Parte_1 [...]
euro 1.352,12, in favore di euro 1.352,12. Parte_2 Parte_3
Pone a carico dei singoli condividenti, in proporzione alle quote di loro rispettiva spettanza, le spese di frazionamento della p.lla 25 del foglio 65, da eseguire per come rappresentato graficamente nella planimetria allegato n. 5 alla relazione del CTU depositata il 16 marzo 2022 e sopra riportata al paragrafo sub D).
Compensa interamente fra le parti le spese di lite;
Rigetta la domanda attorea di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.;
Pone definitivamente a carico dei singoli condividenti in proporzione alle quote di loro rispettiva spettanza le spese di CTU liquidate con il provvedimento del 18.3.2022.
Cosenza, 7 marzo 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1517 del R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del
14.05.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, rimessa al giudice per la decisione in data 05.09.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F.: ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avv.to LUIGI SANTO;
ATTORI
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to EMMA CP_1 C.F._4
ORRICO;
CONVENUTA
Oggetto: azione di scioglimento della comunione ereditaria ex artt. 1111 c.c.;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 03.04.2019, i IGg. e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la IG.ra chiedendo dichiararsi la divisione Parte_3 CP_1
pagina 1 di 22 giudiziale del fondo agricolo sito in UZ, (Cs), alla Loc. “Sbrescia”, (accatastato presso l'UTE di
Cosenza al foglio 64, p.lle 31, 32, 38A, 38B, 40A, 40B; foglio 65, p.lle 25A, 25B, 26, 27, 28, 64 e 74), per una superficie totale pari ad ettari 09.47.30., previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo così agli attori la complessiva giusta metà rappresentante la quota ideale.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che tutte le parti in causa sono contitolari del fondo agricolo di cui sopra, sul quale è inoltre presente un fabbricato rurale, (catastalmente identificato al foglio 65, p.lla 28), avente una superficie di 28 mq e ormai diruto;
che gli attori sono divenuti contitolari del predetto fondo a seguito della successione ereditaria della IG.ra , Persona_1 deceduta in stato di vedovanza, alla quale sono succeduti ex lege l'odierna attrice, IG.ra Parte_1
e il IG. ; che, a seguito della rinuncia da parte del IG.
[...] Controparte_2 Controparte_2 all'eredità della madre, sono succeduti per rappresentazione i IGg. e , figli Parte_2 Parte_3 del IG. ; che le quote ideali di tale fondo, il cui valore complessivo è pari € Controparte_2
105.923,30, (come da perizia di stima redatta dal Dott. in data 25.09.2018; Persona_2
all. 3), consisterebbero in: 4/8 nella titolarità della IG.ra 2/8 nella titolarità della IG.ra CP_1
1/8 nella titolarità della IG.ra ; 1/8 nella titolarità del IG. Parte_1 Parte_2 Pt_3
.
[...]
Gli attori hanno quindi spiegato che la cura e salvaguardia, anche economica, del predetto fondo agricolo sono sempre ricadute sui medesimi attori, atteso il totale disinteresse della convenuta alla gestione del ridetto fondo ed alla partecipazione pro quota alle spese di manutenzione e custodia, tanto da indurre gli odierni attori ad intraprendere azione giudiziale per la riscossione coattiva per la metà degli esborsi sopportati;
che, inoltre, del tutto vani sono stati i tentativi di addivenire ad una divisione negoziale del bene, così come infruttuosa è stata la procedura di mediazione obbligatoria esperita dai
IGg. ; che l'attuale regime di comunione del fondo non è ulteriormente tollerabile, in particolare Pt_1 per il IG. , titolare della ditta individuale “Produzioni Agroartigianali Russo”, ditta Parte_3 vincitrice del bando europeo “P.S.R. 2014-2020” e la cui azienda agricola confina con il fondo per cui
è causa.
Gli attori, evidenziando l'interesse concreto ed attuale a pervenire allo scioglimento della comunione, hanno quindi esposto con l'atto di citazione un'ipotesi di progetto di divisione, che contempla la possibilità di destinare le porzioni di terreno da dividere ad essere fisicamente contigue a quelle già in esclusiva proprietà delle odierne parti in causa e assicurando, così, la continuità dell'estensione dei pagina 2 di 22 rispettivi fondi, con la precisazione che, anche nell'ipotesi di diversa determinazione delle attribuzioni dell'esclusiva proprietà delle porzioni di terreno rispetto a quella prospettata, è volontà dei tre attori di divenire esclusivi proprietari ciascuno della propria quota. Hanno allegato altresì una perizia di parte relativa alla stima del valore del fondo.
Hanno quindi concluso chiedendo di: “A) Dichiarare la divisione giudiziale del fondo agricolo in premessa descritto, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo a parte attrice la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la complessiva giusta metà, secondo un comodo il seguente progetto divisionale: Attribuzione dell'esclusiva proprietà agli attori, IG.ra Parte_1
, IG.ra e IG. , di quanto in appresso: 1) terreno censito presso l'UTE
[...] Parte_2 Parte_3
di Cosenza al Foglio n.64 particella n.25 A, del valore stimato pari ad 30.000 euro;
2) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.64 particella 25 B(124), - nella misura di 12.000 mq nella parte adiacente alle particelle 25A, 26 e 27 (fabbricato rurale), nonché le stesse particelle appena citate ossia 26 e 27 (terreno diviso da strada comunale), del valore complessivo stimato pari ad euro 18.000;
3) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.65 particella 74, del valore stimato pari ad euro 1.200; 4) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.65 particella 64, del valore stimato pari ad euro 3.300 euro. Attribuzione dell'esclusiva proprietà alla convenuta, IG.ra di CP_1 quanto in appresso: 1) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.64 particella n.25 B(124) di estensione pari a di 27.000 mq, del valore stimato pari ad euro 27.000 euro;
2) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.64 particelle n.31, 32, 38A, 38B,40A, 40 B, e 28 (fabbricato rurale di 28mq), del valore stimato pari ad euro 26.000 euro. B) In subordine, dichiarare la divisione giudiziale del fondo agricolo in premessa descritto, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo a parte attrice la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la complessiva giusta metà, secondo un comodo il seguente progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
C) In estremo subordine, laddove nella denegata e remota ipotesi dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a testa); D) Condannare la parte convenuta
- eventualmente resistente e/o opponente - al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario. Ai fini dell'art. 14 del DPR n.
115/2002 (TU spese giustizia) l'attore dichiara che il valore della presente controversia è allo stato è pagina 3 di 22 pari ad euro 105.923,30, sicché il cd “contributo unificato” dovuto è pari ad €. 759,00 che saranno versati all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo”.
La causa è stata iscritta al n. 1517/2019 R.G.
§§§
Parte convenuta, costituitasi in data 06.09.2019, ha preliminarmente impugnato e contestato tutto quanto chiesto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, spiegando di avere sempre partecipato alle spese di manutenzione del fondo nella misura del 50% con il IG. , mentre Controparte_2
sarebbe stata la IG.ra a non contribuire a dette spese di manutenzione. Parte_1
La IG.ra ha inoltre contestato il progetto di divisione presentato dagli odierni attori, atteso che, CP_1
per come formulato, non tiene conto delle caratteristiche fisiche del terreno, che infatti risulta in parte pianeggiante ed in parte scosceso;
così come ripartito, quindi, l'intera parte scoscesa andrebbe a ricadere nella parte attribuita alla convenuta.
Ha quindi concluso chiedendo di: “rigettare la domanda attrice relativamente al progetto di divisione ivi sottoposto. Dichiarare la divisione giudiziale del fondo agricolo sopra descritto, statuita la divisibilità del bene e previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuire alle parti in giudizio la parte corrispondente alle proprie quote ideali secondo il progetto divisionale predisposto dal CTU da nominarsi. In subordine, nell'ipotesi di indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. Con vittoria di spese e competenze difensive”.
§§§
Questo giudice, al quale è stata successivamente assegnata la causa in data 1.10.2019, fissata dinanzi a sé l'udienza del 4.2.2020, ha successivamente differito l'udienza al 5.5.2020, stante il decreto del
Presidente del Tribunale n. 3/2020, con il quale, in dipendenza della costituzione presso questo
Tribunale dell' per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale Controparte_3
della Calabria e del ConIGlio Regionale della Calabria, è stata disposta la sospensione di tutte le udienze civili dal 27 gennaio 2020 al 7 febbraio 2020.
Ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art 83 e s.m.i., con cui è stato disposto il rinvio d'ufficio a data successiva all'11.5.2020 delle cause civili pendenti, la causa è stata quindi fissata per l'udienza dell'01.12.2020.
Alla detta udienza sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. pagina 4 di 22 Con memoria primo termine, gli attori hanno ribadito tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo, precisando le conclusioni come di seguito:
“ 1) Preliminarmente, ribadisce e reitera ogni propria argomentazione, allegazione, difesa e conclusione sin qui articolata nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa che, per amore di brevità, s'intendano in prosieguo pedissequamente riprodotti e trascritti;
2) ancora preliminarmente, impugna e contesta ogni deduzione ex adverso prospettata in contrapposizione al denunciato totale disinteresse palesato negli anni dalla IG.ra per i CP_1 beni immobili per cui è l'odierno giudizio a scapito di parte attrice, giacché non veritiera e speciosa.
Sulla scorta di quanto sopra, la IG.ra , la IG.ra , ed il IG. Parte_1 Parte_2 Pt_3
precisano le proprie conclusioni come segue:
[...]
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così disporre:
A) Dichiarare la divisione giudiziale del fondo agricolo in premessa descritto, e di quanto su di esso presente, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo a parte attrice la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la complessiva giusta metà, secondo il seguente, comodo, progetto divisionale:
Attribuzione dell'esclusiva proprietà agli attori, IG.ra , IG.ra e Parte_1 Parte_2
IG. , di quanto in appresso: Parte_3
1) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.64 particella n.25 A, del valore stimato pari ad
30.000 euro;
2) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.64 particella 25B (124) - nella misura di
12.000 mq nella parte adiacente alle particelle 25A, 26 e 27 (fabbricato rurale) - nonché le stesse particelle appena citate ossia 26 e 27 (terreno diviso da strada comunale), del valore complessivo stimato pari ad euro 18.000;
3) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.65 particella 74, del valore stimato pari ad euro 1.200;
4) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.65 particella 64, del valore stimato pari ad euro 3.300 euro.
Attribuzione dell'esclusiva proprietà alla convenuta, IG.ra , di quanto in appresso: CP_1
pagina 5 di 22 1) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.64 particella n.25 B(124) di estensione pari a
27.000 mq, del valore stimato pari ad euro 27.000;
2) terreno censito presso l'UTE di Cosenza al Foglio n.64 particelle n.31, 32, 38A, 38B, 40A, 40B, e
28 (fabbricato rurale di 28mq), del valore stimato pari ad euro 26.000.
B) In subordine, dichiarare la divisione giudiziale del fondo agricolo in premessa descritto, e di quanto su di esso presente, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo a parte attrice la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la complessiva giusta metà, secondo il progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
C) In estremo subordine, laddove nella denegata e remota ipotesi dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione tra le parti della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
D) Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”. Con la memoria secondo termine hanno chiesto disporsi c.t.u. al fine di predisporre apposito progetto di divisione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.03.2021, ritenuto necessario preliminarmente che la documentazione già prodotta fosse integrata anche ai fini di verifica della integrità del contraddittorio, questo giudice ha invitato parte attrice ad integrare la documentazione anche con riguardo al titolo di provenienza in favore della ed eventuali suoi danti causa;
a CP_1 scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.05.2021, parte attrice è stata ulteriormente invitata ad integrare la documentazione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.07.2021, questo giudice ha disposto procedersi a c.t.u., con il seguente quesito: “Esaminata la documentazione acquisita, nonché la documentazione catastale e urbanistica ritenuta necessaria, alla cui acquisizione il consulente viene espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 213 c.p.c., effettuati gli opportuni sopralluoghi, 1) descriva dettagliatamente i beni facenti parte del compendio ereditario da dividere e ne determini il valore;
2) predisponga un progetto di comoda divisione fra i comunisti ( 2/8, Parte_1 Parte_2
1/8, 1/8 e 4/8) tenendo conto della richiesta formulata con l'atto di citazione Parte_3 CP_1
degli attori , e di vedersi attribuita una unica Parte_1 Parte_2 Parte_3
complessiva quota per un valore corrispondente al 50% del compendio ereditario, verifichi la pagina 6 di 22 necessità di eventuali conguagli in denaro;
3) ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata”.
All'udienza cartolare del 28.06.2022, lette le note di trattazione scritta delle parti, il giudice ha invitato il c.t.u. a fornire chiarimenti, depositati in data 25.07.2022.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.09.2022, il giudice ha ulteriormente invitato il c.t.u. a specificare l'estensione della porzione di terreno di cui alla particella 25 del foglio 65, mediante nota integrativa depositata in data 07.10.2022.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08.11.2022, con ordinanza del 5.12.2022, rilevato che, a seguito dell'invito alle parti di verifica di un punto di incontro a fini conciliativi, parte attrice ha dato atto della formulazione di diverse proposte per il componimento della lite, la causa è stata rinviata al fine di “verificare l'eventuale disponibilità delle parti alla assegnazione ad una sola di esse dell'intero fondo, con conguaglio in favore dell'altra parte per un importo pari alla metà del valore stimato per l'intero fondo”; verificata la disponibilità per parte attrice di aderire alla proposta corrispondente alla ipotesi inizialmente formulata dai CCTTPP di parte convenuta nelle osservazioni alla relazione di CTU e preso atto che parte convenuta, rinunziando alla prima proposta elaborata dai suoi CCTTPP, ha formulato una seconda proposta non accettata dagli attori, questo giudice successivamente ha fissato l'udienza del 9.5.2023 disponendo “la convocazione delle parti, del CTU e dei CCTTPP nominati da entrambe le parti per sentire i tecnici d'ufficio e di parte in ordine alla ipotesi di divisione formulata dai CCTTPP di parte convenuta in sede di osservazioni alla bozza di relazione trasmessa dal CTU”; il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.05.2023, ha quindi proposto in via conciliativa, un progetto di divisione con assegnazione della quota 1 agli attori
(secondo le rispettive quote) e della quota 2 alla convenuta, con rinuncia della parte assegnataria della quota 1 al conguaglio di € 5.408,48; ha disposto contestualmente, in mancanza di adesione delle parti alla proposta conciliativa, il deposito di progetto di divisione con attribuzione dei due lotti mediante sorteggio, come ulteriormente precisato con ordinanza del 4.11.2023.
All'udienza del 6.12.2023 il procuratore degli attori ha espresso l'adesione dei suoi assistiti alla proposta conciliativa, salvo verificare l'accettazione della controparte e si è opposto al progetto di pagina 7 di 22 divisione che prevede l'assegnazione mediante sorteggio ed ha chiesto l'attribuzione diretta del lotto 1 ai IGg. , anche con rinuncia al conguaglio. Pt_1
Il procuratore di parte convenuta ha espresso non esservi adesione da parte della propria assistita alla proposta conciliativa e si è opposta al sorteggio previsto sulla base del progetto di divisione, rilevando comunque uno squilibrio nel valore dei due lotti da assegnare.
Questo giudice, rilevata la mancata adesione alla proposta conciliativa di cui all'ordinanza del
4.11.2023 e che non si è raggiunto accordo fra le parti, essendo sorte contestazioni in ordine al progetto di divisione depositato, con ordinanza riservata all'udienza del 06.12.2023, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.05.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi il procuratore degli attori ai propri atti difensivi e verbali di causa e precisando le conclusioni come ivi rassegnate, e segnatamente come precisate nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 cpc n. 1, e riportandosi il procuratore della parte convenuta integralmente ai propri scritti difensivi e a quanto dedotto nei verbali di causa ed ha insistito per il rinnovo della CTU per tutti i motivi già ampiamente esposti negli atti.
Questo giudice quindi ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale;
le parti attrici hanno depositato altresì memorie di replica.
*********************************
A) La vicenda successoria.
Oggetto della presente controversia è la domanda di scioglimento della comunione ereditaria in morte di , esistente tra gli attori, IGg. e , e la Persona_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenuta, IG.ra in relazione ad una porzione di fondo agricolo sito in UZ, Loc. CP_1
“Sbrescia”, pari ad ettari 09.47.30, accatastato presso l'UTE di Cosenza al foglio 64, p.lle 31, 32, 38A,
38B, 40A, 40B; foglio 65, p.lle 25A, 25B, 26, 27, 28, 64 e 74.
Come da relazione notarile in Notar del 30.6.2021 prodotta in atti, il fondo agricolo Persona_4
sito in UZ, località Sbrescia accatastato al fg. 64 p.lle 31, 32, 38 e 40 e al foglio 65 p.lle 25, 26, 27,
28, 64 e 74 figurava di proprietà di (n. UZ 13.4.1900 e deceduto in Cosenza il Persona_3
25.5.1979). Al sono succedute ex lege le due figlie (n. UZ Persona_3 Persona_1 pagina 8 di 22 17.7.1925) e (n. UZ 22.7.1928) divenute proprietarie dei detti terreni per la quota CP_4
indivisa ed indistinta di ½ ciascuna. Deceduta in Cosenza in data 15.1.2000 , le sono Persona_1 succeduti ex lege la figlia (n. UZ il 27.8.1950) e stante la rinuncia all'eredità del Parte_1
figlio (n. UZ 13.3.1954), i nipoti (n. Bologna il 2.5.1985) e Controparte_2 Parte_2 Pt_3
(n. a Bologna il 15.4.1987) per rappresentazione, in quanto figli di , con
[...] Controparte_2
conseguente suddivisione delle quote di proprietà dei detti terreni per 4/8 indistinti ed indivisi a CP_4
per 2/8 indistinti ed indivisi a per 1/8 indistinto ed indiviso a
[...] Parte_1 [...]
e per 1/8 indistinto ed indiviso a . Deceduta la IG.ra il 30.4.2014, Parte_2 Parte_3 CP_4
le è succeduta ex lege la figlia (n. Cosenza 26.3.1968), divenuta pertanto proprietaria per CP_1
la quota di 4/8 indistinta ed indivisa dei suddetti terreni, di cui si chiede la divisione.
///
B) Le conclusioni del CTU.
Nella fattispecie in esame, il c.t.u., Ing. ha specificato che i terreni oggetto Persona_5 dell'odierna causa corrispondono ad un'area abbastanza estesa, adibita a seminativo in parte arborato, ad uliveto e a pascolo cespugliato, situati in una zona distante da centri abitati, difficilmente raggiungibili attraverso strade principali ma serviti da strade secondarie. Ha inoltre accertato la sussistenza, su di una porzione di suddetti terreni, di un fabbricato a sé stante, privo di qualsivoglia valore economico, atteso che trattasi di resti di un edificio quasi totalmente diruto e, perciò, definibile come collabente in sede di compravendita/divisione. Infine, il c.t.u. ha accertato, e quindi confermato, che tutti i suddetti immobili sono intestati alle parti in causa, risultando di loro proprietà rispettivamente per: 4/8 a 2/8 a 1/8 a e 1/8 a CP_1 Parte_1 Parte_3 [...]
. Parte_2
Ciò posto, l'Ing. ha accertato che i beni per cui è causa possano essere venduti in più lotti, Per_5
potendosi riassumere le superfici delle diverse tipologie di terreno nel seguente modo: uliveti per una superficie totale di 15.830,00 mq, (valore complessivo di € 31.939,21); pascoli cespugliati per una superficie totale di 4.290,00 mq, (valore complessivo di € 1.811.02); seminativi per una superficie totale 3.640,00 mq, (valore complessivo di € i 3.900,65); e seminativi arborati per una superficie totale di 71.480,00 mq, (valore complessivo di € 78.145,94), per un totale di 95.240 mq, superficie complessiva che, come detto, non tiene conto del fabbricato rurale. Il valore commerciale complessivo del bene è stato quindi stimato in € 115.796,82. A tal fine, il CTU ha elaborato un'ipotesi di progetto pagina 9 di 22 di divisione “Considerate: - le tipologie catastali dei terreni, - la loro estensione, - la conformazione orografica e plano-altimetrica - anche per come evidenziate nelle osservazioni pervenute allo scrivente dalle parti –, -che il IG. ha un'azienda agricola in loco ed è parso opportuno assegnargli le Pt_1
particelle ad essa più prossime garantendo continuità di tali terreni con quelli già di esclusiva proprietà dei medesimi”, assegnando le porzioni di terreno di cui alle p.lle nn. 26, 74 ed una porzione della p.lla n. 25, (pari a 43.260,00 mq), agli attori, per un totale di 47.100,00 mq e un valore complessivo di € 52.489,93; e a parte convenuta, invece, la restante porzione della p.lla n. 25, (pari a
29.220,00 mq, così come chiarito dal c.t.u. con nota integrativa depositata il 07.10.2022), nonché le p.lle nn. 27, 28, 31, 32, 38, 40 e 64, per un totale di 48.140,00 mq e un valore complessivo di €
63.306,89.
///
C) Le osservazioni alla relazione del CTU, valutazione del progetto di divisione da questi proposto con la relazione depositata, criteri da seguire ai fini della assegnazione delle porzioni.
A fronte delle osservazioni e successive contestazioni formulate per parte convenuta circa il fatto che l'ipotesi di divisione elaborata dal CTU sarebbe stata a svantaggio della IG.ra , alla quale Pt_1
sarebbe stato assegnato il lotto comprensivo dei terreni con maggiore pendenza (una parte estesa
36.192,00 mq. con pendenza variabile tra il 35% ed oltre il 50%, e la restante parte di 32.488,00 mq. con pendenza inferiore al 35%), e circa la non esatta valutazione effettuata dal CTU in ordine alle diverse particelle, senza tenere conto delle colture in atto praticate, che sarebbero diverse, per come emerso da sopralluogo, rispetto alle colture riportate nelle visure catastali, e circa la mancata considerazione da parte del CTU della parte occupata dalla strada di circa 3.000,00 mq. e avente valore che sarebbe pari a zero euro, il CTU Ing. con note a chiarimento depositate il 25.7.2022 Per_5
ha esposto di avere elaborato con la relazione definitiva un progetto di divisione parzialmente differente rispetto a quello proposto con la relazione inviata alle parti, e di avere fatto ciò tenendo conto delle osservazioni formulate per parte convenuta alla bozza inviata. Il CTU, quindi, ha confermato le valutazioni espresse nella relazione definitiva, rilevando in particolare che nella proposta di divisione elaborata era stata destinata alla parte convenuta una maggiore quota di terreno (estesa 48.140,00 mq) per un valore economico di euro 63.306,89, superiore alla quota complessivamente assegnata agli attori
(estesa 47.100,00 mq) per un valore economico di euro 52.489,93. Il CTU inoltre con le note a pagina 10 di 22 chiarimento ha evidenziato che i CCTTPP di parte convenuta avevano considerato migliori, in quanto caratterizzate da una pendenza inferiore al 35% le p.lle 27, 64 e 74 del foglio 65 e che infatti nella CTU era stata prevista l'assegnazione alla parte convenuta delle particelle 27 e 64 e l'assegnazione alla parte attrice della particella 74, ed ha concluso che, anche ad utilizzare il parametro di valutazione dei
CCTTPP di parte convenuta, l'attribuzione elaborata nella relazione di CTU rimaneva a vantaggio della parte convenuta.
All'udienza del 9.5.2023, tenuta in contraddittorio con i CCTTPP delle rispettive parti, Ing. per Per_6
parte convenuta e Dott. per parte attrice, il CTU ha espresso le sue valutazioni in ordine alla Per_7
contestazione formulata da parte convenuta, la quale ha evidenziato che i terreni che il CTU ha proposto di assegnare alla IG.ra siano caratterizzati da una maggiore pendenza rispetto ai terreni CP_1
con minore pendenza che verrebbero assegnati agli attori in base alla relazione di CTU, terreni questi ultimi sui quali sarebbe possibile realizzare fabbricati agricoli, circostanza che inciderebbe, a parere del
CTP di parte convenuta, sul valore del terreno.
Il CTU in merito ha esposto che il terreno che secondo il progetto presentato con la relazione definitiva dovrebbe essere assegnato alla IG.ra , essendo impiantato prevalentemente ad uliveto, non CP_1 avrebbe un valore ad ettari inferiore all'altra porzione di terreno che, secondo il progetto definitivo da lui elaborato, sarebbe da assegnare a parte attrice, dovendosi valutare il terreno in base alla coltura e non alla pendenza e si è riportato ai chiarimenti depositati in data 25/07/2022 ed ha confermato la sua consulenza.
Alla luce di tanto, deve ritenersi infondata la contestazione di parte convenuta relativa all'assegnazione, ad essa parte, della porzione di terreno di cui alla particella 25, foglio 65, dalla parte medesima ritenuta particolarmente pendente e, perciò, svantaggiosa nell'utilizzo. Devono ritenersi infatti pienamente esaustivi i chiarimenti forniti dal CTU in ordine alle osservazioni svolte da parte convenuta e congruo il valore dei terreni stimato dal CTU sulla base di dati oggettivi e tenuto conto dei valori agricoli medi
(stante la natura agricola dei terreni) diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta (cfr. da ultimo la stima proposta per parte convenuta data 8.5.2023 depositata in data 11.5.2023, secondo cui, in ragione della possibilità di realizzare, sulla parte più pianeggiante, fabbricati agricoli, ritiene doversi procedere ad una stima sulla base dei valori mercato) ed esenti da critica, a nulla rilevando, si aggiunga, che i terreni ricompresi nel lotto da assegnare, secondo la CTU, alle parti attrici, risultano contigui a preesistente proprietà degli attori, atteso che anzi la contiguità dei terreni da dividere con le preesistenti pagina 11 di 22 proprietà delle rispettive parti, insistenti nella medesima zona, integra uno degli elementi da valorizzare, al fine della assegnazione dei lotti.
Giova rilevare in proposito quanto disposto dall'art. 720 c.c., ai sensi del quale la divisione di un immobile deve farsi in via preferenziale in natura, potendosi procedere a vendita del bene, con ripartizione del ricavato, solo se la divisibilità in natura non sia comoda, o se la divisione in natura possa arrecare pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, entrambe ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
Le ipotesi in cui sia possibile ritenere un immobile non comodamente divisibile sono state oggetto di pronuncia della S.C., che ha stabilito che: “l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726
e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero”, (Cass. n. 25888/2016).
Nel caso di specie, i terreni per cui è causa sono da ritenersi beni comodamente divisibili, peraltro opportunamente distribuiti dal c.t.u., il quale, chiamato ad integrare sulle osservazioni di parte convenuta, ha inoltre chiarito anche in merito alla “mancata considerazione delle pendenze dei terreni” nel progetto di divisione, specificando, a conferma della assenza di profili di pregiudizialità nella divisione da lui elaborata, che le particelle con pendenza al di sotto del 35 %, perciò considerate migliori, sono da considerarsi le nn. 27, 64 e 74 del foglio 65, come affermato nella stessa relazione di consulenza di parte convenuta redatta dagli Ing. e così definitivamente distribuite dal Per_6 Per_8
c.t.u.: le particelle n. 27 e 64 assegnate alla convenuta e la n. 74 a parti attrici, potendosi così escludere che il progetto divisionale elaborato costituisca una divisione svantaggiosa per parte convenuta.
Peraltro, si ritiene oramai consolidato il principio di diritto per cui: “Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i pagina 12 di 22 necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere”, (Cass. n. 17862/2020). È quindi oramai cristallizzato il dovere del giudice di accertare se il diritto del condividente sia meglio tutelato e soddisfatto con il frazionamento degli immobili o con l'assegnazione dell'intero ai condividenti medesimi, fatti salvi gli opportuni conguagli.
A fronte delle risultanze emerse dalla c.t.u. effettuata, quindi, del tutto priva di utilità pare l'ipotesi di un rinnovo della medesima, considerando codesto giudice ampiamente esaustivi i riscontri ottenuti ai quesiti posti e ritenendo corretto e condivisibile il progetto di divisione proposto dal CTU Ing.
Per_5
Tale progetto di divisione risulta inoltre affine all'ipotesi di divisione inizialmente formulata per parte convenuta in sede di osservazioni alla CTU (cfr. le osservazioni alla bozza di relazione del CTU formulate dei CCTTPP di parte convenuta e datate 28.1.2022 e la proposta di divisione allegato n. 3 alle dette osservazioni, che sono state allegate dal CTU con i chiarimenti depositati il 25.7.2022) mentre l'ulteriore proposta di parte convenuta, datata 8.5.2023 e depositata l'11.5.2023 che illustra una divisione -ed un frazionamento della p.lla 25- in ragione della diversa pendenza dei vari terreni, differisce integralmente sia dalla proposta elaborata dal CTU sia dalla proposta inizialmente formulata per parte convenuta con le osservazioni mosse alla relazione di CTU inviata alle parti ed infatti prevede una divisione del terreno per buona parte per la lunghezza del fondo, tale che il lotto che con essa si intenderebbe assegnato alle parti attrici comprenderebbe porzioni di terreno (p.lle 32, 38 e 40 del fg.
64), oltre che buona parte della porzione della p.lla 25 del fg. 65) maggiormente distanti rispetto alla preesistente proprietà degli attori (e, quindi, alla contigua azienda agricola di cui, come evidenziato nell'atto di citazione e rilevato dal CTU nella sua relazione, è titolare il ) e che sono invece Parte_3
vicine alla preesistente proprietà della convenuta.
Occorre precisare che l'insistenza di terreni limitrofi di proprietà in comunione fra gli attori è rimasta incontestata, oltre che evidenziata dal CTU nella sua relazione oltre che evidenziata graficamente nella pagina 13 di 22 medesima proposta di divisione dei CCTTPP di parte convenuta allegato n. 3 alle osservazioni alla
CTU datate 28.1.2022, e nelle osservazioni alla relazione del CTU da parte del CTP degli attori, Dott.
. Persona_2
Nella proposta di divisione del Dott. sono segnate, limitrofe alle p.lle 25 e 74, le p.lle 24, 30 e Per_2
65, le quali sono in comproprietà agli attori (cfr. in proposito la documentazione ipocatastale e le denunce di successione allegate); per contro, i medesimi CCTTPP di parte convenuta hanno evidenziato graficamente nella proposta di divisione allegato 3 alle osservazioni del 28.1.2022 alla relazione di CTU l'insistenza, dal lato opposto del fondo da dividere, di terreni di proprietà della convenuta limitrofi alle p.lle 25 del fg. 65 e 31 del fg. 64, quest'ultima a sua volta confinante con le p.lle 32, 38 del fg. 64, alla quale ultima è contigua la p.lla 40 del foglio 64.
Tali essendo le considerazioni sinora svolte, questo giudice osserva che nel procedere alla divisione dell'immobile, deve tenersi conto delle eIGenze specificamente rappresentate dalle parti e di quelle che emergono all'esame degli atti.
Nel caso in esame parte attrice ha evidenziato già nell'atto di citazione l'eIGenza legata all'attività agricola svolta dal sui terreni contigui a quelli da dividere ed alla conseguente opportunità Parte_3
di attribuire alle parti attrici (fra loro in comunione indivisa) le particelle limitrofe all'azienda.
L'ipotesi di divisione prospettata dal CTU nella sua relazione definitiva è tale da tenere conto dell'eIGenza di consentire, non solo nell'interesse di promozione e tutela dell'attività economica enunciata da parte attrice ma anche al fine di congruità della divisione, una continuità fisica con la rispettiva preesistente proprietà di entrambe le parti, attrici e convenuta, ed una più organica concentrazione dei terreni in termini di vicinanza ai rispettivi fondi già di proprietà.
L'ipotesi di divisione da ultimo caldeggiata da parte convenuta (esposta all'udienza del 9.5.2023 e depositata l'11.5.2023) invece risulta contraria a tale interesse, posto che le p.lle 32, 38 e 40 del foglio
64 che essa parte vorrebbe comprese nel lotto da assegnare agli attori ne sono distanti, rimanendo invece vicine alla preesistente proprietà della parte convenuta.
Ed è la stessa Corte di cassazione che evidenzia come il giudice nell'assegnare le porzioni del bene a condividenti possa tenere conto anche degli interessi propri delle parti (Cass. 11641/2010) e la possibilità di derogare alla previsione dell'art. 729 c.c. (esclusa da entrambe le parti che non hanno aderito al progetto di divisione depositato che prevedeva l'estrazione a sorte) in considerazione della funzione economica dei beni (cfr. Cass. 3461/2013 “In tema di scioglimento della comunione pagina 14 di 22 ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 cod. civ. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione”; in senso conforme Cass. 4426/2017; Cass. 11857/2021).
Deve ritenersi, perciò, che possa essere disposto lo scioglimento della comunione sui terreni accatastati presso l'UTE di Cosenza al foglio 64, p.lle 31, 32, 38A, 38B, 40A, 40B, e foglio 65, p.lle 25A, 25B,
26, 27, 28, 64 e 74, siti in UZ, Loc. “Sbrescia” secondo il progetto di divisione già proposto dal CTU
e riportato anche nella proposta conciliativa formulata alle parti (in quel caso si proponeva la rinuncia degli attori al conguaglio), per come di seguito esposto.
///
D) La divisione mediante assegnazione.
Deve procedersi pertanto alla divisione della comunione ereditaria in morte di , nato in Persona_3
UZ il 13.4.1900 e deceduto in Cosenza il 25.5.1979, precisando che:
Al sono succedute ex lege le due figlie (n. UZ 17.7.1925) e Persona_3 Persona_1 CP_4
(n. UZ 22.7.1928).
[...]
A in data 15.1.2000 sono succeduti ex lege la figlia (n. UZ il Persona_1 Parte_1
27.8.1950) e, stante la rinuncia all'eredità del figlio (n. UZ 13.3.1954), i nipoti Controparte_2
(n. Bologna il 2.5.1985) e (n. a Bologna il 15.4.1987) per Parte_2 Parte_3
rappresentazione, in quanto figli di . Controparte_2
A in data 30.4.2014 è succeduta ex lege la figlia . CP_4 CP_1
Gli immobili da dividere sono attualmente intestati alle parti in causa per le rispettive seguenti quote indistinte ed indivise: 4/8 a 2/8 a 1/8 a e 1/8 a CP_1 Parte_1 Parte_3 [...]
. Parte_2
Deve tenersi conto della richiesta degli attori di vedersi attribuire un'unica complessiva quota, pari al
50% del compendio ereditario, dovendosi tenere conto, in ogni caso, della consistenza delle rispettive quote spettanti agli attori;
pertanto, si procede alla divisione come di seguito:
Il valore della massa ereditaria è pari ad euro € 115.796,82. pagina 15 di 22 Il valore delle quote è pari a:
Quota 1
-euro 57.898,41 alle parti attrici: (per la quota pari ad 2/4 del diritto di proprietà Parte_1
per un valore pari a euro 28.949,21), (per la quota pari ad ¼ del diritto di proprietà per Parte_2
un valore pari a euro 14.474,60) e (per la quota pari a ¼ del diritto di proprietà per un Parte_3
valore pari a euro 14.474,60);
Quota 2
-euro 57.898,41 a parte convenuta: . CP_1
Quota 1:
ASSEGNAZIONE alle parti attrici (per la quota indistinta ed indivisa pari a Parte_1
2/4), (per la quota indistinta ed indivisa pari a 1/4), (per la quota Parte_2 Parte_3
indistinta ed indivisa pari a 1/4), della Piena proprietà dei seguenti terreni costituenti il Lotto n. 1 individuato con campitura verde nella planimetria allegato n. 5 (intitolato planimetria/proposta di divisione), alla relazione del CTU depositata il 16 marzo 2022 e sotto riportata:
• Terreno di 2.560,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 26 del Comune di UZ (CS);
• Terreno di 1.280,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 74 del Comune di UZ (CS);
• Porzione della particella 25 (43.260 mq seminativo arborato), del foglio 65, per come segnata nella planimetria allegato 5 (nella campitura verde), alla relazione del CTU depositata il 16.3.2022 e sotto riportata;
per una superficie totale di 47.100,00 mq.
Valore quota € 52.489,93.
///
Quota 2:
ASSEGNAZIONE a parte convenuta : CP_1
1/1 della Proprietà dei seguenti terreni costituenti il Lotto n. 2 individuato con campitura rossa Pt_4
nella planimetria allegato n. 5 (intitolato planimetria/proposta di divisione) alla relazione del CTU depositata il 16 marzo 2022 e sotto riportata:
pagina 16 di 22 • la restante porzione della particella 25 (29.220 mq seminativo arborato e uliveto), del foglio 65, per come segnata nella planimetria allegato 5 (nella campitura rossa), alla relazione del CTU depositata il 16.3.2022 e sotto riportata;
• Terreno di 7.610,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 31 del Comune di UZ (CS), derivante da frazionamento del 25.01.1972 in atti dal
27.09.1995, MOD. 51 9/72 (n.169.900.1972);
• Terreno di 2.160,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 32 del Comune di UZ (CS), derivante da tabella di variazione del 10.12.2010 prot. n° CS
0420354 in atti dal 10/12/2010;
• Terreno di 500,00 mq (uliveto) identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 38AA del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS
0126394 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 3.640,00 mq (seminativo) identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 38AB del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n.
CS 0126394 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 300,00 mq (uliveto) identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 40AA del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS
0126395 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 850,00 mq (pascolo cespugliato) identificato al Catasto Terreni della Provincia di
Cosenza al foglio 64, particella 40AB del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS 0126395 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 510,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 27 del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS 0126448 in atti dal 09/03/2017;
• Fabbricato rurale, completamente diruto e impraticabile, come descritto nella CTU depositata il
16.3.2022, identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 28 del
Comune di UZ (CS);
• Terreno di 3.350,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 64 del Comune di UZ (CS), impianto meccanografico del 16/04/1985; per una superficie totale di 48.140,00 mq pagina 17 di 22 Valore quota € 63.306,89;
dovrà dare, a titolo di conguaglio agli assegnatari del lotto n. 1 (Quota 1), a CP_1 Parte_1
la somma di euro 2.704,24 a la somma di euro 1.352,12 e a la
[...] Parte_2 Parte_3
somma di euro 1.352,12;
Le spese di frazionamento della p.lla 25 del foglio 65, da eseguire per come rappresentato graficamente nella planimetria allegato n. 5 alla relazione del CTU depositata il 16 marzo 2022 e che qui sotto si riporta, vanno poste a carico dei singoli condividenti in proporzione alle quote di loro rispettiva spettanza.
La divisione testé esposta è graficamente rappresentata nella planimetria allegato n. 5, alla relazione del
CTU depositata il 16 marzo 2022 che qui sotto si riporta.
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/// pagina 18 di 22 PLANIMTERIA allegato n. 5 alla relazione del CTU depositata il 16 marzo 2022
E) Le spese di lite.
Si ritiene equo, in considerazione della natura della controversia avente ad oggetto divisione ereditaria, compensare interamente fra le parti le spese di lite. Non emergono inoltre profili di temerarietà, cosicché la domanda attorea di condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deve essere rigettata.
pagina 19 di 22 Le spese di CTU liquidate con il provvedimento del 18.3.2022 (€ 1.450,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge) vanno poste definitivamente a carico dei singoli condividenti in proporzione alle quote di loro rispettiva spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-accoglie la domanda di divisione della comunione ereditaria formulata da parte attrice e dalla convenuta e per l'effetto dispone la divisione del compendio ereditario in morte di , nato Persona_3
in UZ il 13.4.1900 e deceduto in Cosenza il 25.5.1979, devoluto ex lege, come di seguito:
Quota 1:
ASSEGNA alle parti attrici (per la quota indistinta ed indivisa pari a 2/4), Parte_1
(per la quota indistinta ed indivisa pari a 1/4), (per la quota indistinta ed Parte_2 Parte_3
indivisa pari a 1/4), la Piena proprietà dei seguenti terreni costituenti il Lotto n. 1 individuato con campitura verde nella planimetria allegato n. 5 (intitolato planimetria/proposta di divisione) alla relazione del CTU depositata il 16 marzo 2022 e riportata nella parte motiva al paragrafo sub D):
• Terreno di 2.560,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 26 del Comune di UZ (CS);
• Terreno di 1.280,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 74 del Comune di UZ (CS);
• Porzione della particella 25 (43.260 mq seminativo arborato), del foglio 65, per come segnata nella planimetria allegato 5 (nella campitura verde) alla relazione del CTU depositata il 16.3.2022 e sopra riportata al paragrafo sub D); per una superficie totale di 47.100,00 mq.
Valore quota € 52.489,93.
Conguaglio avere da Quota 2: in favore di euro 2.704,24, di la Parte_1 Parte_2
somma di euro 1.352,12, di la somma di euro 1.352,12; Parte_3
///
Quota 2:
ASSEGNA a parte convenuta 1/1 della Proprietà dei seguenti terreni costituenti il CP_1 Pt_4
Lotto n. 2 individuato con campitura rossa nella planimetria allegato n. 5 (intitolato pagina 20 di 22 planimetria/proposta di divisione) alla relazione del CTU depositata il 16 marzo 2022 e riportata nella parte motiva al paragrafo sub D):
• la restante porzione della particella 25 (29.220 mq seminativo arborato e uliveto), del foglio 65, per come segnata nella planimetria allegato 5 (nella campitura rossa) alla relazione del CTU depositata il 16.3.2022 e sopra riportata al paragrafo sub D);
• Terreno di 7.610,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 31 del Comune di UZ (CS), derivante da frazionamento del 25.01.1972 in atti dal
27.09.1995, MOD. 51 9/72 (n.169.900.1972);
• Terreno di 2.160,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 32 del Comune di UZ (CS), derivante da tabella di variazione del 10.12.2010 prot. n° CS
0420354 in atti dal 10/12/2010
• Terreno di 500,00 mq (uliveto) identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 38AA del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS
0126394 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 3.640,00 mq (seminativo) identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 38AB del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n.
CS 0126394 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 300,00 mq (uliveto) identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 64, particella 40AA del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS
0126395 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 850,00 mq (pascolo cespugliato) identificato al Catasto Terreni della Provincia di
Cosenza al foglio 64, particella 40AB del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS 0126395 in atti dal 09/03/2007;
• Terreno di 510,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 27 del Comune di UZ (CS), tabella di variazione del 09/03/2007 prot. n. CS 0126448 in atti dal 09/03/2017;
• Fabbricato rurale, completamente diruto e impraticabile, come descritto nella CTU depositata il
16.3.2022, identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 28 del
Comune di UZ (CS);
pagina 21 di 22 • Terreno di 3.350,00 mq identificato al Catasto Terreni della Provincia di Cosenza al foglio 65, particella 64 del Comune di UZ (CS), impianto meccanografico del 16/04/1985; per una superficie totale di 48.140,00 mq
Valore quota € 63.306,89;
Pone a carico della convenuta l'obbligo di corrispondere, a titolo di conguaglio, alla CP_1
Quota 1 le seguenti somme: in favore di euro 2.704,24, in favore di Parte_1 [...]
euro 1.352,12, in favore di euro 1.352,12. Parte_2 Parte_3
Pone a carico dei singoli condividenti, in proporzione alle quote di loro rispettiva spettanza, le spese di frazionamento della p.lla 25 del foglio 65, da eseguire per come rappresentato graficamente nella planimetria allegato n. 5 alla relazione del CTU depositata il 16 marzo 2022 e sopra riportata al paragrafo sub D).
Compensa interamente fra le parti le spese di lite;
Rigetta la domanda attorea di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.;
Pone definitivamente a carico dei singoli condividenti in proporzione alle quote di loro rispettiva spettanza le spese di CTU liquidate con il provvedimento del 18.3.2022.
Cosenza, 7 marzo 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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