Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/07/2025, n. 6504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6504 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06504/2025REG.PROV.COLL.
N. 04636/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4636 del 2022, proposto da
Immobiliare D&G s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Giacon e Nicola Maragna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Laigueglia, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
TO NZ e NT TT, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Pafundi e Michele Carlone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, via Tagliamento n. 14;
IA IC ND e NT TT, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 231/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TO NZ e di NT TT;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Francesca Agostinelli su delega dell'avv. Giuseppe Giacon; Michele Carlone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Immobiliare D&G s.r.l. (di seguito, per brevità: la società) ha impugnato innanzi al TAR Liguria il diniego opposto dal Comune di Laigueglia all’istanza volta al rilascio del permesso di costruire sul fondo di proprietà della società, ubicato a Laigueglia in località Ciazze, censito al CT foglio 4, p.lle 1658 e 2124.
1.1. In punto di fatto, la società ha esposto che:
- l’aspettativa edificatoria derivava dal rogito 17.3.2006 per notaio Raffaele Catri, rep. 629804, racc. 32180, con cui la società ha acquistato il fondo in questione;
- tale fondo era stato oggetto della convenzione lottizzatoria 1.4.1983 a rogito notaio Franz Savastano, registrata a Finale Ligure il 14.4.1983, ai nn. 27243-2177, che ha visto le parti comparenti stipulare con il Comune le modalità con cui sarebbe stato attuato il PRG in relazione, tra gli altri, ai fondi ora di proprietà ricorrente;
- in tale rogito è stato in particolare convenuto che la capacità edificatoria sarebbe stata suddivisa tra un fabbricato A, oggi di pertinenza dei controinteressati, ed un altro denominato B in progetto sul fondo che, dopo alcuni trasferimenti, è pervenuto alla società secondo la modalità indicata in precedenza;
- dopo la stipulazione della convenzione il Comune ha rilasciato i conseguenti titoli edificatori, ma solo i controinteressati hanno dato corso a quanto li abilitava la concessione edilizia 5.10.1983, derivata dalla lottizzazione: oltre a ciò, nel corso delle opere, il lotto A è stato ampliato sino a risultare di volume quasi doppio rispetto a quanto era ammesso dai titoli, e né il Comune né i danti causa della società hanno denunciato tale abuso nel corso degli anni;
- in conseguenza di quanto sopra, l’istanza della società, volta a conseguire il titolo attuativo della risalente convenzione, è stata disattesa dal Comune, sul presupposto dell’avvenuto esaurimento della volumetria ammessa dal fondo lottizzato.
1.2. Avverso tale diniego – nonché avverso i permessi di costruire rilasciati in sanatoria 3.3.2021, nn. 3782 e 3783, con cui i controinteressati signori TT, ZI e IN hanno regolarizzato le rispettive posizioni urbanistiche – la società ha proposto ricorso innanzi al TAR Liguria, affidato ai seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell’art. 6 L.R. n. 5/2004; 2) violazione dell’art. 35 comma 11 l. n. 47/85; 3) violazione dell’art. 39 l. n. 724/94.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
1.3. Costituitisi in giudizio, il Comune di Laigueglia e i controinteressati hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
1.4. Con sentenza n. 231/22 il TAR Liguria ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, scrutinandone comunque il merito, dichiarato infondato.
1.5. Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 32 L.R. n. 29/16; 2) error in iudicando ; violazione dell’art. 6 L.R. n. 5/04; erroneità e illogicità della sentenza; 3) erroneità della sentenza per illogicità e contraddittorietà; 4) erroneità della sentenza per difetto di motivazione e per errata interpretazione dei fatti; violazione dell’art. 39 L.R. n. 724/94; 4) erroneità della sentenza per difetto di motivazione e per mancata pronuncia in relazione agli ulteriori motivi di ricorso; 5) erroneità della sentenza; 6) mancato esame della domanda risarcitoria.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati, con ulteriore condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni da essa subiti nella vicenda in esame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.6. Costituitisi in giudizio, i controinteressati TO NZ e NT TT hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello. Nel merito, ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
1.7. All’udienza di smaltimento del 4.6.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame delle preliminari censure di inammissibilità dell’appello dedotte dagli appellati costituiti.
3. Con il primo motivo di gravame, la società si duole del fatto che: “ Immobiliare D&G S.r.l. non aveva affatto chiesto il rilascio di PdC in virtù della convenzione di lottizzazione del 1983, ma bensì aveva chiesto di ottenere un Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell’art. 32 della L.R. 29/2016 ” (atto di appello, pp. 8-9).
L’assunto è infondato.
4. Ai sensi dell’art. 32 L.R. n. 29/16: “ Le previsioni contenute in piani regolatori generali (PRG) o programmi di fabbricazione (Pdf) approvati ai sensi della legislazione previgente alla l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, che subordinano l'attuazione degli interventi urbanistico-edilizi all'obbligo di preventiva approvazione di strumento urbanistico attuativo (SUA) possono essere attuate mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato avente i contenuti di cui all'articolo 49, comma 2, della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle previsioni relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica e ad interventi soggetti ad obbligo di SUA di approvazione regionale in base al vigente PTCP e ad altri piani territoriali di coordinamento ”.
5. Pertanto, ai sensi della previsione normativa invocata dall’appellante, il permesso di costruire convenzionato è subordinato alla “ preventiva approvazione di strumento urbanistico attuativo ”.
Senonché, nella fattispecie in esame, il Piano di Lottizzazione approvato nel 1982 (giuridicamente equiparabile ad un piano particolareggiato) aveva ampiamente cessato di esplicare la propria efficacia, essendo abbondantemente decorso oltre un decennio dalla relativa approvazione.
Ne consegue che, avendo il piano particolareggiato (i.e: il Piano di Lottizzazione approvato nel 1982) esaurito la propria efficacia già nel 1992, al momento di acquisto del compendio immobiliare da parte dell’appellante (2016) non poteva in alcun modo dirsi realizzata la condizione posta dall’art. 32 L.R. n. 29/16 a fondamento dell’aspettativa edificatoria da essa invocata.
6. Ne consegue, per tale assorbente motivazione, l’infondatezza del proposto appello, il quale si fonda su una previsione normativa (l’art. 32 L.R. n. 29/16) non applicabile nella fattispecie in esame, per carenza di un suo elemento costitutivo.
7. Premesse tali assorbenti considerazioni, già di per sé idonee al rigetto dell’appello, reputa il Collegio, per ragioni di completezza espositiva, di esaminare anche gli ulteriori motivi di gravame, con il quale l’appellante deduce che “ nell’ipotesi di annullamento dei Permessi di Costruire in Sanatoria per condono rilasciati ai sig.ri TT, NZ e ND – del tutto fondata vista la palese illegittimità degli stessi – la domanda di rilascio di Permesso di Costruire convenzionato formulato da Immobiliare D&G S.r.l. verrebbe accolta, in quanto l’unica ragione di rigetto della stessa è stato proprio l’accoglimento delle istanze di condono dei controinteressati che hanno esaurito la capacità edificatoria prevista per l’area in parola ” (atto di appello, p. 10, con considerazioni sviluppate alle successive pp. 11-19, sulle quali v. infra ).
Le censure sono infondate.
8. Ai sensi dell’art. 35 co. 3 l. n. 47/85, all’istanza di rilascio del titolo in sanatoria devono essere allegati:
“ a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 36;
d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 34 ”.
9. Dispone poi l’art. 6 L.R. n. 5/06 che: “ Le istanze di rilascio di titoli edilizi in sanatoria presentate, ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della l. 47/1985 e successive modificazioni … il cui iter istruttorio non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione essenziale da produrre a carico degli interessati, devono essere integrate dagli stessi entro il 31 marzo 2012, pena l'inammissibilità della sanatoria … ”.
10. Dunque, unica documentazione necessaria ai fini dell’esame dell’istanza di sanatoria – la cui mancata produzione entro il termine del 31.3.2012 determina l’inammissibilità della domanda – è quella prescritta dall’art. 35 co. 3 l. n. 47/85.
11. Tanto premesso, rileva il Collegio che l’appellante non ha in alcun modo provato che alla data del 31.3.2012 i controinteressati non avessero prodotto la documentazione “necessaria” di cui alla citata previsione dell’art. 35 co. 3 L.R. n. 47/85.
Già soltanto per tali ragioni, la relativa censura non coglie nel segno, riposando su un assunto (l’asserita incompletezza della documentazione) non provato da alcun elemento documentale.
12. Tali conclusioni non sono in alcun modo smentite dalle considerazioni di parte appellante, secondo cui “ ai controinteressati sono state richieste numerosissime integrazioni, di cui ben tre successive al 31.03.2012 ” (atto di appello, p. 11).
Sul punto, è sufficiente osservare che nessuna delle integrazioni richieste dal Comune successivamente al 31.3.2012 riguarda la documentazione “necessaria” prescritta dall’art. 35 co. 3 l. n. 47/85, l’unica la cui mancanza poteva essere sanzionata con la declaratoria di inammissibilità della relativa istanza.
Piuttosto, ciò che il Comune ha richiesto successivamente ai controinteressati è una documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella “necessaria” ex art. 35 co. 3 L.R. n. 47/85, talché giammai l’istanza dei controinteressati avrebbe potuto essere considerata tardiva, e dunque inammissibile ex art. 6 L.R. n. 5/06, dovendo piuttosto la stessa essere esaminata nel merito.
13. E nel merito, con nota prot. 2184 del 08.02.2021 l’Amministrazione Comunale ha comunicato quale motivo ostativo all’accoglimento del condono la mancata proposta di atto convenzionale di aggiornamento di quello al tempo stipulato. Atto, quest’ultimo, che attiene al merito dell’istanza, ma non certo alla documentazione da depositarsi a pena di inammissibilità della domanda, essendo di intuitiva evidenza che giammai potrebbe pretendersi dall’istante – a pena di inammissibilità – un atto che fuoriesca dalla propria sfera di controllo, come appunto un atto convenzionale, che come tale richiede il consenso anche della parte pubblica.
14. Ciò chiarito, rileva ulteriormente il Collegio che in data 3.3.2021 il Comune di Laigueglia ha rilasciato i permessi di costruire in sanatoria nn. 3782 e 3783, sospensivamente condizionati alla proposta di convenzione urbanistica e alla stipula della stessa. Al qual riguardo, è irrilevante in questa sede indagare se sia ammissibile il rilascio del titolo in sanatoria sospensivamente condizionato alla stipula di una convenzione (cfr. censure articolate dall’appellante alle pp. 13 e ss. dell’atto di appello), atteso che quest’ultima è stata comunque sottoscritta in data 9.2.2022, la qual cosa assorbe e supera la relativa eccezione di parte appellante.
15. Nel merito, poi, l’assunto di parte appellante, secondo cui gli immobili oggetto di istanza di sanatoria presenterebbero comunque abusi non sanabili, non essendo state “ considerate le due scale laterali a fianco delle autorimesse, i muri di contenimento della terra, i terrazzamenti e il camino/barbecue, elementi comunque difformi dal titolo edilizio rilasciato ” (atto di appello, p. 17) è rimasto al rango di mera affermazione di principio, non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo.
Alla stessa stregua, è rimasto privo di fondamento probatorio l’ulteriore assunto di parte appellante, secondo cui “ i volumi oggetto di istanza di condono non possedevano caratteristiche tali da poter ottenere l’agibilità, non essendo rispondenti alle norme igienico sanitarie ” (atto di appello, p. 17). Invero, trattasi di argomentazioni meramente “esplorative”, non essendo accompagnate da alcun elemento concreto idoneo a consentirne il vaglio in sede giurisdizionale. Il tutto senza sottacere che, ai sensi dell’art. 15, penultimo comma, L. n. 47/85: “ A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b ) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni ”.
Se ne deduce che il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità è successivo al rilascio del titolo in sanatoria, e non un presupposto richiesto ai fini della sua emanazione.
16. Pertanto, concludendo, reputa il Collegio che l’infondatezza delle ragioni poste dall’appellante a fondamento dell’appello, e segnatamente:
a) l’inconferenza del richiamo alla previsione di cui all’art. 32 L.R. n. 29/16, di cui non ricorrono i presupposti, stante la perdita di efficacia (e dunque l’insussistenza) del piano particolareggiato, quale elemento propedeutico al rilascio del titolo chiesto dalla società,
b) la legittimità del rilascio del titolo in sanatoria, sia per la tempestività della relativa istanza, e sia in quanto non risultano provate le circostanze poste dall’appellante a fondamento della dedotta illegittimità,
escludono in radice la legittimità di qualsivoglia aspettativa edificatoria in capo all’appellante, a prescindere dal nomen iuris (diritto; interesse legittimo) utilizzabile a tal riguardo.
17. Da ultimo, va rigettata l’ulteriore istanza risarcitoria proposta dall’appellante ai sensi dell’art. 2-bis l. n. 241/90. Sul punto, è sufficiente osservare che la durata del procedimento in esame (circa due anni e mezzo) è dipesa dalla decisione del Comune di sospendere lo stesso, in attesa della conclusione dei procedimenti volti al rilascio dei titoli in sanatoria chiesti dai controinteressati.
Orbene, tale scelta è frutto di un ragionevole bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, e si giustifica in ragione del fatto che l’aspettativa edificatoria di parte appellante era strettamente legata alle vicende relative al rilascio, in favore dei controinteressati, dei titoli in sanatoria.
Ne consegue l’assenza di qualsivoglia negligenza imputabile al Comune nella fattispecie in esame, la qual cosa esclude la sussistenza dell’elemento psicologico richiesto ai fini dell’operare della fattispecie risarcitoria.
18. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
19. Le spese di lite nei confronti dei controinteressati seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
20. Nulla va invece dichiarato nei confronti del Comune di Laigueglia, stante la sua mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dagli appellati costituiti, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese di lite nei confronti del Comune di Laigueglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO