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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2779/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL SORBO VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8007/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Argia Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00084100 29 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3071/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 28.4.2025, la Ricorrente_1 srl proponeva opposizione avverso:
- CARTELLA di PAGAMENTO n. 097 2025 00084100 29 000--
- Ufficio impositore: REGIONE CAMPANIA--
- Ufficio esattore/notificatore: Agenzia delle Entrate e Riscossione--
- Data di notifica: 6.3.2025--
- Oggetto: TASSA AUTO--
- Anno d'imposta: 2019--
- Importo: € 540,32--
Eccepiva la mancata notifica di atti pregressi e l'intervenuta prescrizione
Si costituiva ADER, depositando fascicolo e controdeduzioni conktestando la propria carenza di legittimazione
Con Ordinanza in data 15.10.2025 questo giudice, evidenziato che il ricorso era stato notificato alla
Regione Campania (non costituitasi) ad indirizzo PEC non risultante dal Registro I.P.A. ha disposto il rinnovo della notifica alla stessa entro il termine di gg. 40
Effettuata la notifica come prescritto, si è costituita anche la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso ed esibendo documentazione circa l'avvenuta notifica dell'Avviso di Accertamento
Fissata l'udienza per la trattazione la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la cartella impugnata si riferisce anche sanzioni del Codice della
Strada, che però non risultano impugnate con il presente ricorso e quindi non concernono la presente decisione che lascia intata la pretesa di ADER per quel che concerne dette sanzioni
Per quel che concerne la Tassa auto di cui in epigrafe, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La fattispecie in esame (che differisce dalle notifiche telematiche che non trovano qui applicazione ) rientra in quella che viene definita “irreperibilità relativa” che si ha quando la notifica non può perfezionarsi immediatamente per l'assenza temporanea del destinatario ed in mancanza di altre persone cui può consegnarsi l'atto da notificare (ovvero loro rifiuti alla ricezione)
La fattispecie è regolata dall'art. 140 cpc (per quel che concerne le notifiche effettuate con accesso sul loco da parte dell'Ufficiale Giudiziario o altro Pubblico Ufficiale autorizzato) e dall'art. 8 L. 890/1982 (per le notifiche postali).
Su tale tipo di notifica sono intervenuti sia la Corte Costituzionale sia il Legislatore ed alla luce dei più recenti arresti della S.C. attualmente è pressoché pacifico che in caso di irreperibilità relativa occorre non solo l'invio di Avviso Raccomandato con A.R., ma anche l'esibizione di tale A.R. in giudizio per consentire il più ampio controllo da parte del giudice a garanzia dell'effettività del diritto di difesa del destinatario
Nominativo_1 (ma solo in parte) è il discorso a farsi per la c.d. “notifica diretta” che l'Ufficio Finanziario (ed il Concessionario, almeno sino alla riforma del 2025) esegue in proprio.
In tali casi la giurisprudenza è costante nel ritenere che non occorrano le formalità che sono richieste dall'Ordinamento per le notifiche di atti giudiziari: non è necessaria apposita relata;
non è necessaria l'indicazione (da parte dell'Banca_1) della qualità della persona cui viene consegnato l'atto ; e quando l'atto venga comunque consegnato all'indirizzo non è necessario l'invio di raccomandata informativa al destinatario (c.d. C.A.N.: comunicazione di avvenuta notifica).
Per quel che concerne invece l'ipotesi di “irreperibilità relativa” in cui l'atto non viene per nulla consegnato per l'assenza temporanea del destinatario si discuteva in giurisprudenza della necessità o meno della C.
A.D raccomandata con A.R.
Ad un primo indirizzo che anche in tale ipotesi riteneva non necessarie le formalità delle notifiche giudiziarie (indirizzo inizialmente adottato dalla maggioranza delle pronunce, fra cui anche questo giudice) si è contrapposto un indirizzo più garantista, che in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, ha ritenuto che l'art. 8 citato costituisce espressione di un principio generale e fondamentale dell'Ordinamento Giuridico, posto a salvaguardia del diritto di Difesa e di parità delle parti nel processo ed ha quindi ritenuto necessaria per tali ipotesi l'invio di CAD raccomandata e la produzione del relativo A.R. in giudizio.
Tale indirizzo è stato fatto proprio dalle SS.UU. (10012/2021) e confermato nelle successive pronunce della S.C. (cfr. Cass. n. 34346/2021 - 36562/2021 - 26593/2024 - 28618/24).
A tale mutato indirizzo ritiene questo giudice di dover prestare ossequio onde evitare una pronuncia che non garantendo “una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo” adotti un'interpretazione della norma non aderente al dettato Costituzionale.
-------------------
Passando all'esame del merito va evidenziato che l'Avviso di Accertamento esibito dalla Regione risulta notificato con raccomandata “ordinaria” per compita giacenza in data 18.8.2022, ma l'Ufficio non ha dato prova alcuna dell'invio della racc.ta C.A.D. (anzi, dall'esame della documentazione esibita si ricava che non è stata spedita nessun avviso con racc.ta A.R.).
Pertanto non resta che dichiarare nulla l'avvenuta notifica dell'Accertamento esibito e quindi non produttiva di effetti.
Con il che, trattandosi di prescrizione triennale (Tasse Auto) il tributo deve dichiararsi prescritto
Le altre censure restano assorbite
Ricorrono giusti motivi, a parere del giudicante per l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali solo di recente composta dall'intervento delle
SS.UU.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, così decide;
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Napoli il 18/02/2026 il Presidente
(Vincenzo Del Sorbo)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL SORBO VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8007/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Argia Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00084100 29 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3071/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 28.4.2025, la Ricorrente_1 srl proponeva opposizione avverso:
- CARTELLA di PAGAMENTO n. 097 2025 00084100 29 000--
- Ufficio impositore: REGIONE CAMPANIA--
- Ufficio esattore/notificatore: Agenzia delle Entrate e Riscossione--
- Data di notifica: 6.3.2025--
- Oggetto: TASSA AUTO--
- Anno d'imposta: 2019--
- Importo: € 540,32--
Eccepiva la mancata notifica di atti pregressi e l'intervenuta prescrizione
Si costituiva ADER, depositando fascicolo e controdeduzioni conktestando la propria carenza di legittimazione
Con Ordinanza in data 15.10.2025 questo giudice, evidenziato che il ricorso era stato notificato alla
Regione Campania (non costituitasi) ad indirizzo PEC non risultante dal Registro I.P.A. ha disposto il rinnovo della notifica alla stessa entro il termine di gg. 40
Effettuata la notifica come prescritto, si è costituita anche la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso ed esibendo documentazione circa l'avvenuta notifica dell'Avviso di Accertamento
Fissata l'udienza per la trattazione la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la cartella impugnata si riferisce anche sanzioni del Codice della
Strada, che però non risultano impugnate con il presente ricorso e quindi non concernono la presente decisione che lascia intata la pretesa di ADER per quel che concerne dette sanzioni
Per quel che concerne la Tassa auto di cui in epigrafe, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La fattispecie in esame (che differisce dalle notifiche telematiche che non trovano qui applicazione ) rientra in quella che viene definita “irreperibilità relativa” che si ha quando la notifica non può perfezionarsi immediatamente per l'assenza temporanea del destinatario ed in mancanza di altre persone cui può consegnarsi l'atto da notificare (ovvero loro rifiuti alla ricezione)
La fattispecie è regolata dall'art. 140 cpc (per quel che concerne le notifiche effettuate con accesso sul loco da parte dell'Ufficiale Giudiziario o altro Pubblico Ufficiale autorizzato) e dall'art. 8 L. 890/1982 (per le notifiche postali).
Su tale tipo di notifica sono intervenuti sia la Corte Costituzionale sia il Legislatore ed alla luce dei più recenti arresti della S.C. attualmente è pressoché pacifico che in caso di irreperibilità relativa occorre non solo l'invio di Avviso Raccomandato con A.R., ma anche l'esibizione di tale A.R. in giudizio per consentire il più ampio controllo da parte del giudice a garanzia dell'effettività del diritto di difesa del destinatario
Nominativo_1 (ma solo in parte) è il discorso a farsi per la c.d. “notifica diretta” che l'Ufficio Finanziario (ed il Concessionario, almeno sino alla riforma del 2025) esegue in proprio.
In tali casi la giurisprudenza è costante nel ritenere che non occorrano le formalità che sono richieste dall'Ordinamento per le notifiche di atti giudiziari: non è necessaria apposita relata;
non è necessaria l'indicazione (da parte dell'Banca_1) della qualità della persona cui viene consegnato l'atto ; e quando l'atto venga comunque consegnato all'indirizzo non è necessario l'invio di raccomandata informativa al destinatario (c.d. C.A.N.: comunicazione di avvenuta notifica).
Per quel che concerne invece l'ipotesi di “irreperibilità relativa” in cui l'atto non viene per nulla consegnato per l'assenza temporanea del destinatario si discuteva in giurisprudenza della necessità o meno della C.
A.D raccomandata con A.R.
Ad un primo indirizzo che anche in tale ipotesi riteneva non necessarie le formalità delle notifiche giudiziarie (indirizzo inizialmente adottato dalla maggioranza delle pronunce, fra cui anche questo giudice) si è contrapposto un indirizzo più garantista, che in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, ha ritenuto che l'art. 8 citato costituisce espressione di un principio generale e fondamentale dell'Ordinamento Giuridico, posto a salvaguardia del diritto di Difesa e di parità delle parti nel processo ed ha quindi ritenuto necessaria per tali ipotesi l'invio di CAD raccomandata e la produzione del relativo A.R. in giudizio.
Tale indirizzo è stato fatto proprio dalle SS.UU. (10012/2021) e confermato nelle successive pronunce della S.C. (cfr. Cass. n. 34346/2021 - 36562/2021 - 26593/2024 - 28618/24).
A tale mutato indirizzo ritiene questo giudice di dover prestare ossequio onde evitare una pronuncia che non garantendo “una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo” adotti un'interpretazione della norma non aderente al dettato Costituzionale.
-------------------
Passando all'esame del merito va evidenziato che l'Avviso di Accertamento esibito dalla Regione risulta notificato con raccomandata “ordinaria” per compita giacenza in data 18.8.2022, ma l'Ufficio non ha dato prova alcuna dell'invio della racc.ta C.A.D. (anzi, dall'esame della documentazione esibita si ricava che non è stata spedita nessun avviso con racc.ta A.R.).
Pertanto non resta che dichiarare nulla l'avvenuta notifica dell'Accertamento esibito e quindi non produttiva di effetti.
Con il che, trattandosi di prescrizione triennale (Tasse Auto) il tributo deve dichiararsi prescritto
Le altre censure restano assorbite
Ricorrono giusti motivi, a parere del giudicante per l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali solo di recente composta dall'intervento delle
SS.UU.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, così decide;
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Napoli il 18/02/2026 il Presidente
(Vincenzo Del Sorbo)