Articolo 1 della Legge 26 ottobre 1962, n. 1594
Articolo 2
Versione
13 dicembre 1962
Art. 1.
Per fronteggiare le particolari esigenze derivanti dai programmi di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo in tema di ricerche, studi, piani e progettazioni, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall' articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775 , personale tecnico di particolare competenza, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con le modalita' previste dalla stessa legge, ad esclusione di quelle del secondo comma del citato articolo 15, fino al numero complessivo di centoventi unita'.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1962