Art. 47. (Articolazione del primo programma quinquennale)
Il programma quinquennale di cui al secondo comma dell'articolo 34 sara' articolato in due distinte fasi: la prima per il biennio 1967-68, la seconda per il triennio 1969-71.
I piani relativi al biennio dovranno essere presentati al Ministro per la pubblica istruzione dalle Universita' e dagli Istituti di istruzione universitaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per tali piani non si applicano le norme previste nei primi tre commi dell'articolo 33 e, per i progetti gia' approvati, le norme previste nell'articolo 39.
Sono ammissibili a contributo e possono essere inclusi nei piani di cui al secondo comma del presente articolo i completamenti di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, compresi nei piani di sistemazione edilizia precedentemente approvati dal Ministero della pubblica istruzione, che siano stati parzialmente finanziati e progettati, nonche' opere gia' realizzate o in corso di realizzazione con anticipazioni autorizzate dal Ministero medesimo. Per tali opere, le istituzioni di cui all'articolo 42 possono essere altresi' autorizzate dal Ministro a compiere operazioni di anticipazione in attesa della erogazione dei contributi di cui all'articolo 43, anche ai fini dell'articolo 40.
Per la formazione del programma relativo al triennio la Commissione prevista dall'articolo 33 entrera' in funzione entro il 31 marzo 1968; entro tale termine le Universita' dovranno presentare i rispettivi piani.
Ai fini previsti dal presente titolo II ed in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti universitari, il Consiglio di amministrazione delle Universita' e Istituti di istruzione universitaria viene integrato con due professori di ruolo di Facolta' non rappresentate nel Consiglio stesso designati dal Collegio dei presidi di Facolta', su terne indicate dalla associazione dei professori di ruolo, nonche' con un rappresentante dei professori aggregati, uno dei professori incaricati, uno degli assistenti di ruolo, uno degli studenti regolarmente iscritti ad uno dei due ultimi anni di corso, designati dalle rispettive associazioni. Per la formazione del programma di cui al comma quarto del presente articolo, il Consiglio di amministrazione perverra' alle sue decisioni dopo aver sentito i Consigli delle varie Facolta' per le questioni di loro interesse. A tale fine e in attesa dell'entrata in vigore di nuovi ordinamenti universitari, i Consigli di facolta' saranno integrati da un rappresentante rispettivamente dei professori incaricati, che sia provvisto di libera docenza, degli assistenti di ruolo e degli studenti della Facolta', designati dalle rispettive associazioni.
I contributi previsti per il triennio dovranno essere destinati, per almeno due quinti, per le esigenze edilizie dei Dipartimenti.
Il programma quinquennale di cui al secondo comma dell'articolo 34 sara' articolato in due distinte fasi: la prima per il biennio 1967-68, la seconda per il triennio 1969-71.
I piani relativi al biennio dovranno essere presentati al Ministro per la pubblica istruzione dalle Universita' e dagli Istituti di istruzione universitaria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per tali piani non si applicano le norme previste nei primi tre commi dell'articolo 33 e, per i progetti gia' approvati, le norme previste nell'articolo 39.
Sono ammissibili a contributo e possono essere inclusi nei piani di cui al secondo comma del presente articolo i completamenti di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, compresi nei piani di sistemazione edilizia precedentemente approvati dal Ministero della pubblica istruzione, che siano stati parzialmente finanziati e progettati, nonche' opere gia' realizzate o in corso di realizzazione con anticipazioni autorizzate dal Ministero medesimo. Per tali opere, le istituzioni di cui all'articolo 42 possono essere altresi' autorizzate dal Ministro a compiere operazioni di anticipazione in attesa della erogazione dei contributi di cui all'articolo 43, anche ai fini dell'articolo 40.
Per la formazione del programma relativo al triennio la Commissione prevista dall'articolo 33 entrera' in funzione entro il 31 marzo 1968; entro tale termine le Universita' dovranno presentare i rispettivi piani.
Ai fini previsti dal presente titolo II ed in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi ordinamenti universitari, il Consiglio di amministrazione delle Universita' e Istituti di istruzione universitaria viene integrato con due professori di ruolo di Facolta' non rappresentate nel Consiglio stesso designati dal Collegio dei presidi di Facolta', su terne indicate dalla associazione dei professori di ruolo, nonche' con un rappresentante dei professori aggregati, uno dei professori incaricati, uno degli assistenti di ruolo, uno degli studenti regolarmente iscritti ad uno dei due ultimi anni di corso, designati dalle rispettive associazioni. Per la formazione del programma di cui al comma quarto del presente articolo, il Consiglio di amministrazione perverra' alle sue decisioni dopo aver sentito i Consigli delle varie Facolta' per le questioni di loro interesse. A tale fine e in attesa dell'entrata in vigore di nuovi ordinamenti universitari, i Consigli di facolta' saranno integrati da un rappresentante rispettivamente dei professori incaricati, che sia provvisto di libera docenza, degli assistenti di ruolo e degli studenti della Facolta', designati dalle rispettive associazioni.
I contributi previsti per il triennio dovranno essere destinati, per almeno due quinti, per le esigenze edilizie dei Dipartimenti.