Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 9 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1078 dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] e rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SISTO Sandro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Bari, al corso
Mazzini, n. 72
– Ricorrente –
CONTRO
in persona dell'amministratore delegato e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
AUGUSTO Enzo e dall'avv. D'APRILE Antonello Vito ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Bari, alla via Abate Gimma, n. 147
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.01.2024, , in veste di dipendente Parte_1
della con qualifica di impiegato e mansioni di Controparte_1
infermiere di sala operatoria – cat. D, chiedeva il riconoscimento del diritto al servizio mensa, anche con modalità sostitutive, ed il conseguente risarcimento del danno patito
La si costituiva in giudizio ed eccepiva CP_1 Controparte_1
preliminarmente la prescrizione dei crediti (eventualmente maturati nel periodo anteriore al 05.02.2019) e nel merito la nullità del ricorso per genericità della domanda, nonché l'infondatezza in fatto e diritto della stessa.
All'udienza odierna le parti discutevano la causa ed il Giudice decideva come da sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato.
L'art. 18 C.C.N.L. A.I.O.P. – A.R.I.S. (Sanità Privata) dispone che “l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni”.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003, “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
In materia di vitto e alloggio, poi, l'art. 68 C.C.N.L. A.I.O.P. configura a CP_3 carico delle strutture con più di 160 dipendenti l'obbligo di “istituire il servizio mensa”
(comma 2); laddove i servizi “prevedano particolari articolazioni di orario, il datore provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile” (comma 3).
pag. 2/6 Dal tenore letterale di quest'ultima disposizione emerge che “la componente delle
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“posizione soggettiva dei dipendenti, avente come oggetto la mensa, matura ed è tutelata in ogni caso, divenendo per tal via immanente al rapporto di lavoro subordinato”, potendo “differire le forme dell'adempimento datoriale qualora (e soltanto nei casi in cui) il servizio risulti connotato in concreto da caratteristiche che non permettono al prestatore di interromperlo per recarsi a mensa” (Corte d'Appello di
Bari, n. 615 del 2019 e n. 928 del 2018).
La configurazione del diritto alla mensa come “una componente naturale e stabile dello statuto legale del rapporto di lavoro” si estrinseca anche nell'insussistenza a carico del lavoratore dell'onere di richiedere il servizio di ristorazione, poiché il datore è tenuto ad istituirlo “nel concorso del solo requisito dimensionale ragguagliato a n. 160 dipendenti”, come da art. 68 C.C.N.L.
Si tratta di un'interpretazione coerente con quanto affermato dalla Cassazione nel settore della sanità pubblica, “indubbiamente affine, soprattutto con riferimento all'articolazione dei servizi su turni e sul diritto alla pausa ed alla consumazione del pasto”, la cui disciplina prevede, ai sensi dell'art. 27, comma 1 e 4, C.C.N.L. di settore
2016-2018, che “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 ”. Per_1
Di talché, l'attribuzione del buono pasto, quale agevolazione di carattere assistenziale
“diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa
[…]”, è condizionata all'effettuazione della “pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di
pag. 3/6 lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (Cass. civ., Sez. Lav., n. 8470 del 2023 e n. 5547 del 2021).
Infatti, sebbene l'abitudine sociale e le normali esigenze di vita “inducono a considerare congrua e condivisibile la fascia oraria, tra le ore 12,00 e le ore 16,00, individuata dal Tribunale del lavoro di Bari, in difetto di altre specificazioni desumibili dalla disciplina della mensa, per ancorare e per calcolare il risarcimento riconosciuto ai lavoratori”, la fonte collettiva “tace al riguardo, contenendo esclusivamente la clausola - più ampia - secondo cui non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio” (Corte d'Appello di Bari, n. 615 del 2019).
Anche la Cassazione (sentenza n. 23255 del 2023 e n. 8470 del 2023) ha rimarcato che
“il diritto alla mensa discende direttamente dalla disciplina di fonte collettiva come componente naturale e stabile dello statuto legale del rapporto, con l'unica condizione oggettiva del numero di dipendenti previsto, rimanendo le particolari articolazioni di orario collegate solo alle eventuali modalità sostitutive”. Va, dunque, escluso che “le particolari articolazioni orarie condizionino l'attuazione della disciplina, incidendo esse soltanto sulle modalità di soddisfacimento del diritto dei lavoratori”, precisando che per la sussistenza del diritto alla mensa o alla fruizione delle modalità sostitutive “è sufficiente che il lavoratore osservi un orario di lavoro di almeno sei ore”.
Nel caso di specie, il ricorrente presta attività lavorativa presso un'azienda sanitaria, la presso cui sono impiegati più di 160 dipendenti (circostanza non CP_1 contestata fra le parti) e, dall'esame dei tabulati mensili e delle buste paga versate in atti, ha osservato turni della durata di 7 ore e 12 minuti dal 12.01.2017 (data di assunzione) al 31.03.2019 e della durata di 7 ore dal 01.04.2019.
La pretesa, pertanto, è fondata per ogni giorno di effettiva presenza, in cui il lavoratore ha prestato effettivo servizio per turni giornalieri eccedenti le 6 ore, in quanto, come stabilito dall'art. 68 C.C.N.L., “non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio”.
pag. 4/6 Va, infine, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
Infatti, anche per consolidata giurisprudenza della Cassazione, il diritto alla fruizione
“non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale” ed avente il fine di
“conciliare le esigenze di servizio con le necessità quotidiane” e la tutela del benessere psicofisico dei lavoratori ai sensi dell'art. 2087 c.c. (cfr. Tribunale di Udine, sentenza n.
26 del 2024).
Di conseguenza, le relative pretese risarcitorie soggiacciono al termine di prescrizione decennale (in tal senso, anche Cass. civ., Sez. lav., n. 20250 del 2024), che, nel caso in esame, non risulta decorso, in quanto il dies quo è individuabile nella data di assunzione
(12.01.2017) ed il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 05.02.2024.
La domanda, pertanto, va accolta, condannando la al risarcimento del CP_1
danno in favore del ricorrente per la mancata istituzione del servizio di mensa, anche con modalità sostitutive, per ogni giorno di effettiva presenza, qualora la prestazione ecceda le sei ore, a far data dal 12.01.2017, oltre interessi legali.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i valori minimi, tenuto conto della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 29.01.2024, nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1 Controparte_1
pag. 5/6 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al risarcimento del danno in favore di per mancata fruizione,
[...] Parte_1
anche con modalità sostitutive, del servizio mensa per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, qualora la prestazione ecceda le sei ore, a far data dal 12.01.2017, oltre interessi;
2) condanna la soccombente al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 2.100,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., ed € 118,50 per esborsi, da distrarsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 9 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 6/6