Articolo 1 della Legge 18 ottobre 1955, n. 967
Articolo 2
Versione
15 novembre 1955
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1955