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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/07/2025, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c.1 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 3249/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to FONTANELLA PERLA e dall'avv. Parte_1
CATALANO GIUSEPPE;
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt appresentato e difeso dall'avv. DI MONTE VINCENZO Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.3.2024 . la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di aver prestato la propria attività lavorativa per conto ed alle dipendenze della società presso la sede Controparte_1 operativa sita in Arzano (Na) alla Via Atellana n.1 Ang. Via E. Medi, dal 16/01/2023 al 06/11/2023; che il rapporto era regolato da un contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, poi di fatto prorogato;
che la società resistente svolgeva attività di “bar e altri esercizi simili senza cucina” ed ha il seguente oggetto sociale: “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, vendita di pasti caldi e freddi, bevande analcoliche e alcoliche e superalcoliche, nonché tavola calda, snack, bar, paninoteca, pizzeria, birreria, rosticceria, pasticceria, gelateria, dolciumi e prodotti di gastronomia, la vendita per asporto delle bevande e degli alimenti, ecc...”; che la ricorrente svolgeva il proprio lavoro con la qualifica di “operaio” e la mansione di “cameriera di bar” e andava pertanto inquadrata nell'ambito del livello Quinto del C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi- Confcommercio come da trattamento economico-normativo risultante dal C.C.N.L. in vigore del 18.01.2014 con decorrenza dal primo maggio 2013 al 31 agosto 2016, poi rinnovato;
che la ricorrente aveva svoltola propria attività dal 16 gennaio 2023 al 06 novembre 2023 nei giorni che andavano dal lunedì alla domenica dalle ore 22.00 alle ore 06.30, senza pausa e con un giorno libero a settimana, che non coincideva mai con il sabato o con la domenica;
ciò contrariamente a quanto indicato nel contratto di assunzione che invece riportava degli orari che vanno dalle ore 7.00 alle ore 11.00; che svolgeva la mansione di
“cameriera di bar” tutte le notti - di servire ai tavoli, preparare i caffè, infornare e sfornare i cornetti, preparare i cocktail, fare le pulizie nel bar, ecc., svolgendo diverse mansioni rispetto a quella per cui la stessa veniva assunta, ovvero “cameriera di bar”; che la ricorrente, nello svolgere le mansioni su indicate, riceveva le direttive lavorative dal titolare, che pagava alla ricorrente lo stipendio mensile pari ad euro 1.500,00 in contanti, in maniera dilazionata durante il mese;
che il rapporto di lavoro terminava dopo che in data 04.11.2023 la ricorrente si assentava a causa di malattia certificata (come da certificato medico di malattia telematico del dott. che va dal 02.11.2023 al Persona_1
06.11.2023 e da cert. medico successivo che va dal 07.11.2023 al 12.11.2023), laddove in data
06.11.2023 la ricorrente apprendeva di essere stata licenziata senza giusta causa e durante il periodo di malattia.
Tutto ciò evidenziato le ricorrente esponeva che pur avendo lavorato oltre il normale orario di lavoro, in orario notturno ed effettuando mansioni diverse rispetto a quella per cui veniva assunta, non percepiva il compenso per il mese di ottobre 2023, né per il lavoro straordinario svolto né per il lavoro svolto in giorni festivi, e inoltre non percepiva la 13ª e 14ª mensilità e la retribuzione prevista per le festività come da calendario e per il lavoro notturno, né le veniva corrisposto alla fine del rapporto lavorativo il TRF né un acconto a titolo di TFR;
che pertanto restava debitrice della complessiva somma di euro 11.652,68, di cui €. 1.200,40 a titolo di TFR per il periodo lavorativo svolto, ovvero dal 16.01.2023 al 06.11.2023, come da analitici conteggi allegati.
Tutto ciò premesso chiedeva quindi la condanna della società al pagamento della somma predetta, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio la società resistente chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese.
Disposta ed espletata prova orale, disposta trattazione scritta all'esito delle note depositate la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti di quanto esposto.
In primo luogo va osservato che non è contestato, oltre che provato documentalmente la natura di lavoro subordinato svolto dalla ricorrente in favore della società, (cfr. contratto di assunzione in atti).
Dallo stesso contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente si evince come la stessa sia stata inquadrata nel V livello del CCNL settore turismo pubblici esercizi, con mansioni di “cameriera di bar”. Tutte le rivendicazioni della ricorrente relativamente al livello di inquadramento(superiore) e mansioni svolte risultano pertanto non fondate, posto che nella elencazione dei compiti assegnati al personale inquadrato nel V livello rientrano tutti i compiti che la ricorrente assume di aver svolto, per cui ogni pronuncia risulterebbe ultronea.
Parimenti non è oggetto del giudizio la legittimità del licenziamento, posto che la parte non ha formulato né allegato nulla al riguardo, se non la mera asserzione di essere stata licenziata durante la malattia, senza che sia stata richiesta neppure l'indennità di mancato preavviso.
Pertanto restano in discussione:
a) La richiesta di pagamento per il lavoro straordinario (rectius supplementare, trattandosi di contratto a tempo parziale)
b) La richiesta di pagamento delle indennità per lavoro notturno e festivo (ferie e permessi indicati solo nei conteggi allegati)
c) La richiesta di pagamento della mensilità di ottobre 2023, dei ratei di 13esima e 14esima mensilità e del TFR dovuto al termine del rapporto di lavoro.
Appare utile premettere a questo punto alcuni principi ermeneutici fondamentali in materia di ripartizione dell'onere della prova
Per principio generale, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo - cioè il contratto
Graverà poi sul debitore la prova di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza o che il termine di adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso. Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati.
Va ricordato poi più specificamente che in materia di lavoro straordinario o supplementare la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche- rigorosamente- la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Nel caso di specie l'istruttoria svolta nel corso del giudizio non ha consentito di ritenere provate e quindi fondate le pretese sopra elencate alle lette a e b (lavoro supplementare, notturno e festivo, ferie e permessi)
Di fronte alla netta contestazione da parte della società convenuta sull'orario d lavoro svolto i testi escussi hanno riferito circostanze in contrasto fra loro.
Il teste , della cui attendibilità è lecito dubitare, avendo avuto precedentemente analoga Tes_1 controversia con la società ha effettivamente riferito di aver lavorato con la ricorrente da maggio 2023 al novembre 2023; che il suo orario di lavoro era dalle 19 alle 3 del mattino, mentre la ricorrente lavorava dalle 22,00 e gli aveva riferito di staccare alle 6,30 . Non ha saputo riferire altro di utile ai fini della decisione.
Il teste ha invece riferito di aver lavorato per la società quale barman dal gennaio Testimone_2
2023 all'agosto 2024 e di aver effettuato egli stesso il colloquio di assunzione della . Ha Pt_1 confermato che il lavoro era organizzato in turni e he la ricorrente copriva il turno 10-14, salvo rari casi in cui le veniva richiesto lavoro straordinario, regolarmente retribuito.
La teste ancora una volta non attendibile avendo una causa di impugnazione di Testimone_3 licenziamento ancora in corso con la società resistente, ha confermato che la ricorrente copriva sempre il turno dalle 22,00 alle 6,00.
Infine la teste ha invece smentito la circostanza specificando che la ricorrente Testimone_4 svolgeva o il turno mattutino 10 14 ovvero quello serale dalle 16 alle 20, mentre di notte il turno era coperto sempre dal direttore ed altro dipendente.
Dall'analisi delle testimonianze va quindi rilevato che nella assoluta contraddittorietà delle affermazioni deve riconoscersi maggiore attendibilità ai testi di parte resistente, non più dipendenti della società e senza alcuna controversia in corso.
Non senza evidenziare per quanto attiene all'eventuale turno festivo, anche se infrasettimanali che l'organizzazione su turni non consente al lavoratore di ottenere la maggiorazione, avendo goduto del riposo in altro giorno.
Le domande vanno pertanto rigettate.
Risultano invece fondate le ulteriori istanze
Come noto è costante nell'affermare che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del 1992).
L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass.
n. 1150 del 1994).
Nel caso di specie relativamente alle richieste di pagamento dell' ultima retribuzione della 13 e 14 e del TFR parte resistente ha eccepito da un lato di aver corrisposto precedentemente una retribuzione maggiore del dovuto (pari ad euro 1500,00 mensili come allegato da entrambe le parti) e dall'altro di aver corrisposto in contanti le restanti somme dovute in virtù di un accordo raggiunto con la concessione di acconti alla ricorrente.
La prima allegazione risulta non rilevante a fini della decisione, posto che nulla impedisce alle parti di accordarsi- anche solo per determinati periodi- per una retribuzione maggiore di quella minima prevista dal CCNL, senza che ciò comporti poi il diritto del datore di lavoro a compensare le maggiori somme con altre debenze dovute al lavoratore.
Quanto al pagamento, premesso che le buste paga allegate non risultano sottoscritte dalla lavoratrice, va osservato che in base ai principi summenzionati (Cassazione 10663/24) il pagamento delle retribuzioni non può essere provato per testi ai sensi dell'art. 2721 c.c.
La domanda va quindi accolta
Per quanto attiene al quantum tenuto conto delle risultanze può essere preso a base la busta paga di chiusura del rapporto allegata dalla stessa resistente, per un importo totale di euro 3287,20, comprensivo di TFR considerando che in caso di condanna giudiziale le somme vanno corrisposte al lordo e non al netto.
A tale somma va aggiunta quella della retribuzione per la mensilità di ottobre 2023 pari come da contratto e buste paga ad euro 933,00, per un totale di 4220,20
Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla maturazione al soddisfo, ma non la rivalutazione in assenza di allegazioni sull'eventuale maggior danno subito. Le spese tenuto conto della parziale reciproca soccombenza vanno compensate per la metà, ponendo la restante parte a carico della società resistente, liquidate al netto della compensazione in euro
1400,00 oltre accessori
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in parziale accoglimento del ricorso condanna la in persona CP_2 del lrpt al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 4220,20 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso
Compensa per la metà le spese del giudizio fra le parti e pone la restante parte a carico della resistente, liquidata, al netto della compensazione in complessivi euro 1400,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione
Aversa 9.7.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c.1 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 3249/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to FONTANELLA PERLA e dall'avv. Parte_1
CATALANO GIUSEPPE;
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt appresentato e difeso dall'avv. DI MONTE VINCENZO Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.3.2024 . la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di aver prestato la propria attività lavorativa per conto ed alle dipendenze della società presso la sede Controparte_1 operativa sita in Arzano (Na) alla Via Atellana n.1 Ang. Via E. Medi, dal 16/01/2023 al 06/11/2023; che il rapporto era regolato da un contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, poi di fatto prorogato;
che la società resistente svolgeva attività di “bar e altri esercizi simili senza cucina” ed ha il seguente oggetto sociale: “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, vendita di pasti caldi e freddi, bevande analcoliche e alcoliche e superalcoliche, nonché tavola calda, snack, bar, paninoteca, pizzeria, birreria, rosticceria, pasticceria, gelateria, dolciumi e prodotti di gastronomia, la vendita per asporto delle bevande e degli alimenti, ecc...”; che la ricorrente svolgeva il proprio lavoro con la qualifica di “operaio” e la mansione di “cameriera di bar” e andava pertanto inquadrata nell'ambito del livello Quinto del C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi- Confcommercio come da trattamento economico-normativo risultante dal C.C.N.L. in vigore del 18.01.2014 con decorrenza dal primo maggio 2013 al 31 agosto 2016, poi rinnovato;
che la ricorrente aveva svoltola propria attività dal 16 gennaio 2023 al 06 novembre 2023 nei giorni che andavano dal lunedì alla domenica dalle ore 22.00 alle ore 06.30, senza pausa e con un giorno libero a settimana, che non coincideva mai con il sabato o con la domenica;
ciò contrariamente a quanto indicato nel contratto di assunzione che invece riportava degli orari che vanno dalle ore 7.00 alle ore 11.00; che svolgeva la mansione di
“cameriera di bar” tutte le notti - di servire ai tavoli, preparare i caffè, infornare e sfornare i cornetti, preparare i cocktail, fare le pulizie nel bar, ecc., svolgendo diverse mansioni rispetto a quella per cui la stessa veniva assunta, ovvero “cameriera di bar”; che la ricorrente, nello svolgere le mansioni su indicate, riceveva le direttive lavorative dal titolare, che pagava alla ricorrente lo stipendio mensile pari ad euro 1.500,00 in contanti, in maniera dilazionata durante il mese;
che il rapporto di lavoro terminava dopo che in data 04.11.2023 la ricorrente si assentava a causa di malattia certificata (come da certificato medico di malattia telematico del dott. che va dal 02.11.2023 al Persona_1
06.11.2023 e da cert. medico successivo che va dal 07.11.2023 al 12.11.2023), laddove in data
06.11.2023 la ricorrente apprendeva di essere stata licenziata senza giusta causa e durante il periodo di malattia.
Tutto ciò evidenziato le ricorrente esponeva che pur avendo lavorato oltre il normale orario di lavoro, in orario notturno ed effettuando mansioni diverse rispetto a quella per cui veniva assunta, non percepiva il compenso per il mese di ottobre 2023, né per il lavoro straordinario svolto né per il lavoro svolto in giorni festivi, e inoltre non percepiva la 13ª e 14ª mensilità e la retribuzione prevista per le festività come da calendario e per il lavoro notturno, né le veniva corrisposto alla fine del rapporto lavorativo il TRF né un acconto a titolo di TFR;
che pertanto restava debitrice della complessiva somma di euro 11.652,68, di cui €. 1.200,40 a titolo di TFR per il periodo lavorativo svolto, ovvero dal 16.01.2023 al 06.11.2023, come da analitici conteggi allegati.
Tutto ciò premesso chiedeva quindi la condanna della società al pagamento della somma predetta, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio la società resistente chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese.
Disposta ed espletata prova orale, disposta trattazione scritta all'esito delle note depositate la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti di quanto esposto.
In primo luogo va osservato che non è contestato, oltre che provato documentalmente la natura di lavoro subordinato svolto dalla ricorrente in favore della società, (cfr. contratto di assunzione in atti).
Dallo stesso contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente si evince come la stessa sia stata inquadrata nel V livello del CCNL settore turismo pubblici esercizi, con mansioni di “cameriera di bar”. Tutte le rivendicazioni della ricorrente relativamente al livello di inquadramento(superiore) e mansioni svolte risultano pertanto non fondate, posto che nella elencazione dei compiti assegnati al personale inquadrato nel V livello rientrano tutti i compiti che la ricorrente assume di aver svolto, per cui ogni pronuncia risulterebbe ultronea.
Parimenti non è oggetto del giudizio la legittimità del licenziamento, posto che la parte non ha formulato né allegato nulla al riguardo, se non la mera asserzione di essere stata licenziata durante la malattia, senza che sia stata richiesta neppure l'indennità di mancato preavviso.
Pertanto restano in discussione:
a) La richiesta di pagamento per il lavoro straordinario (rectius supplementare, trattandosi di contratto a tempo parziale)
b) La richiesta di pagamento delle indennità per lavoro notturno e festivo (ferie e permessi indicati solo nei conteggi allegati)
c) La richiesta di pagamento della mensilità di ottobre 2023, dei ratei di 13esima e 14esima mensilità e del TFR dovuto al termine del rapporto di lavoro.
Appare utile premettere a questo punto alcuni principi ermeneutici fondamentali in materia di ripartizione dell'onere della prova
Per principio generale, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo - cioè il contratto
Graverà poi sul debitore la prova di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza o che il termine di adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso. Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. lavoro straordinario e/o supplementare;
2. maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. permessi retribuiti non goduti e non pagati.
Va ricordato poi più specificamente che in materia di lavoro straordinario o supplementare la prova deve essere 'piena e rigorosa' nel senso che il lavoratore, attore in giudizio, deve provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche- rigorosamente- la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Nel caso di specie l'istruttoria svolta nel corso del giudizio non ha consentito di ritenere provate e quindi fondate le pretese sopra elencate alle lette a e b (lavoro supplementare, notturno e festivo, ferie e permessi)
Di fronte alla netta contestazione da parte della società convenuta sull'orario d lavoro svolto i testi escussi hanno riferito circostanze in contrasto fra loro.
Il teste , della cui attendibilità è lecito dubitare, avendo avuto precedentemente analoga Tes_1 controversia con la società ha effettivamente riferito di aver lavorato con la ricorrente da maggio 2023 al novembre 2023; che il suo orario di lavoro era dalle 19 alle 3 del mattino, mentre la ricorrente lavorava dalle 22,00 e gli aveva riferito di staccare alle 6,30 . Non ha saputo riferire altro di utile ai fini della decisione.
Il teste ha invece riferito di aver lavorato per la società quale barman dal gennaio Testimone_2
2023 all'agosto 2024 e di aver effettuato egli stesso il colloquio di assunzione della . Ha Pt_1 confermato che il lavoro era organizzato in turni e he la ricorrente copriva il turno 10-14, salvo rari casi in cui le veniva richiesto lavoro straordinario, regolarmente retribuito.
La teste ancora una volta non attendibile avendo una causa di impugnazione di Testimone_3 licenziamento ancora in corso con la società resistente, ha confermato che la ricorrente copriva sempre il turno dalle 22,00 alle 6,00.
Infine la teste ha invece smentito la circostanza specificando che la ricorrente Testimone_4 svolgeva o il turno mattutino 10 14 ovvero quello serale dalle 16 alle 20, mentre di notte il turno era coperto sempre dal direttore ed altro dipendente.
Dall'analisi delle testimonianze va quindi rilevato che nella assoluta contraddittorietà delle affermazioni deve riconoscersi maggiore attendibilità ai testi di parte resistente, non più dipendenti della società e senza alcuna controversia in corso.
Non senza evidenziare per quanto attiene all'eventuale turno festivo, anche se infrasettimanali che l'organizzazione su turni non consente al lavoratore di ottenere la maggiorazione, avendo goduto del riposo in altro giorno.
Le domande vanno pertanto rigettate.
Risultano invece fondate le ulteriori istanze
Come noto è costante nell'affermare che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del 1992).
L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass.
n. 1150 del 1994).
Nel caso di specie relativamente alle richieste di pagamento dell' ultima retribuzione della 13 e 14 e del TFR parte resistente ha eccepito da un lato di aver corrisposto precedentemente una retribuzione maggiore del dovuto (pari ad euro 1500,00 mensili come allegato da entrambe le parti) e dall'altro di aver corrisposto in contanti le restanti somme dovute in virtù di un accordo raggiunto con la concessione di acconti alla ricorrente.
La prima allegazione risulta non rilevante a fini della decisione, posto che nulla impedisce alle parti di accordarsi- anche solo per determinati periodi- per una retribuzione maggiore di quella minima prevista dal CCNL, senza che ciò comporti poi il diritto del datore di lavoro a compensare le maggiori somme con altre debenze dovute al lavoratore.
Quanto al pagamento, premesso che le buste paga allegate non risultano sottoscritte dalla lavoratrice, va osservato che in base ai principi summenzionati (Cassazione 10663/24) il pagamento delle retribuzioni non può essere provato per testi ai sensi dell'art. 2721 c.c.
La domanda va quindi accolta
Per quanto attiene al quantum tenuto conto delle risultanze può essere preso a base la busta paga di chiusura del rapporto allegata dalla stessa resistente, per un importo totale di euro 3287,20, comprensivo di TFR considerando che in caso di condanna giudiziale le somme vanno corrisposte al lordo e non al netto.
A tale somma va aggiunta quella della retribuzione per la mensilità di ottobre 2023 pari come da contratto e buste paga ad euro 933,00, per un totale di 4220,20
Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla maturazione al soddisfo, ma non la rivalutazione in assenza di allegazioni sull'eventuale maggior danno subito. Le spese tenuto conto della parziale reciproca soccombenza vanno compensate per la metà, ponendo la restante parte a carico della società resistente, liquidate al netto della compensazione in euro
1400,00 oltre accessori
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in parziale accoglimento del ricorso condanna la in persona CP_2 del lrpt al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 4220,20 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
rigetta nel resto il ricorso
Compensa per la metà le spese del giudizio fra le parti e pone la restante parte a carico della resistente, liquidata, al netto della compensazione in complessivi euro 1400,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione
Aversa 9.7.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo