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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, nella causa iscritta al n. 12953/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandro Palmigiano, rappresentante e difensore;
- ricorrente -
e
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Michele Cacciatore, rappresentante e difensore;
– resistente –
e nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesca Adamo, rappresentante e difensore;
- interveniente - sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 24/10/2023, premesso di avere Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con , in costanza della quale Controparte_1
è nato il figlio (il 19/10/2006), ha chiesto la modifica del regime di affidamento e CP_2 di mantenimento del figlio, stabilito con provvedimento del 4/10/2013, nei termini indicati in ricorso.
1 Con memoria di costituzione del 10/9/2024, si è costituito , Controparte_1
contestando quanto addotto dalla ricorrente e chiedendo, parimenti, che venisse regolamentato il regime di affidamento e di mantenimento di come indicato in CP_2
memoria.
Con memoria di costituzione del 6/2/2025, è intervenuto in giudizio CP_2
divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, chiedendo il versamento diretto in proprio favore del mantenimento da parte di ciascun genitore.
2. Nel corso del giudizio, sulla base di quanto esposto dalla ricorrente all'udienza del
20/6/2024 e delle dichiarazioni rese dal figlio all'udienza del 22/1/2025, il CP_2
Giudice relatore, con ordinanza del 28/2/2025, ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: “obbligo a carico dei genitori di corrispondere direttamente a CP_2
un assegno mensile a titolo di mantenimento dello stesso, nella misura di € 175,00 a carico
[...] di e di € 125,00 a carico di , entro il giorno 5 di ogni mese e Persona_1 Parte_1 soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT”.
All'udienza del 20/3/2025, le parti hanno dichiarato di voler aderire alla suddetta proposta, con le seguenti precisazioni “efficacia retroattiva dell'accordo dal deposito del ricorso fino all'intervento del figlio in giudizio, periodo in relazione al quale il sig. si CP_3 obbliga a pagare la sola differenza di € 25,00, per un totale di € 125,00; - rinuncia della sig.ra al pignoramento e rinuncia del sig. all'opposizione a precetto;
- remissione delle Pt_1 CP_1 rispettive querele”.
Pertanto, si dispone che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni dianzi riportate ed accettate da tutte le parti, non essendovi motivi a ciò ostativi.
3. Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• dispone che i rapporti tra , e Parte_2 Controparte_1 CP_2
siano regolati alle condizioni riportate in parte motiva;
• dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
2 Tribunale, il 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, nella causa iscritta al n. 12953/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandro Palmigiano, rappresentante e difensore;
- ricorrente -
e
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Michele Cacciatore, rappresentante e difensore;
– resistente –
e nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesca Adamo, rappresentante e difensore;
- interveniente - sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato il 24/10/2023, premesso di avere Parte_1
intrattenuto una relazione sentimentale con , in costanza della quale Controparte_1
è nato il figlio (il 19/10/2006), ha chiesto la modifica del regime di affidamento e CP_2 di mantenimento del figlio, stabilito con provvedimento del 4/10/2013, nei termini indicati in ricorso.
1 Con memoria di costituzione del 10/9/2024, si è costituito , Controparte_1
contestando quanto addotto dalla ricorrente e chiedendo, parimenti, che venisse regolamentato il regime di affidamento e di mantenimento di come indicato in CP_2
memoria.
Con memoria di costituzione del 6/2/2025, è intervenuto in giudizio CP_2
divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, chiedendo il versamento diretto in proprio favore del mantenimento da parte di ciascun genitore.
2. Nel corso del giudizio, sulla base di quanto esposto dalla ricorrente all'udienza del
20/6/2024 e delle dichiarazioni rese dal figlio all'udienza del 22/1/2025, il CP_2
Giudice relatore, con ordinanza del 28/2/2025, ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: “obbligo a carico dei genitori di corrispondere direttamente a CP_2
un assegno mensile a titolo di mantenimento dello stesso, nella misura di € 175,00 a carico
[...] di e di € 125,00 a carico di , entro il giorno 5 di ogni mese e Persona_1 Parte_1 soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT”.
All'udienza del 20/3/2025, le parti hanno dichiarato di voler aderire alla suddetta proposta, con le seguenti precisazioni “efficacia retroattiva dell'accordo dal deposito del ricorso fino all'intervento del figlio in giudizio, periodo in relazione al quale il sig. si CP_3 obbliga a pagare la sola differenza di € 25,00, per un totale di € 125,00; - rinuncia della sig.ra al pignoramento e rinuncia del sig. all'opposizione a precetto;
- remissione delle Pt_1 CP_1 rispettive querele”.
Pertanto, si dispone che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni dianzi riportate ed accettate da tutte le parti, non essendovi motivi a ciò ostativi.
3. Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• dispone che i rapporti tra , e Parte_2 Controparte_1 CP_2
siano regolati alle condizioni riportate in parte motiva;
• dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
2 Tribunale, il 20 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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