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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6345 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: divorzio giudiziale, vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. MAURO GIUSEPPE presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. RIANNA GIANLUCA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/08/2020 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vietri Sul Mare (SA) il 24/10/1999 con il resistente, dal quale erano nati due figli: (il 3/01/2003) e (26/02/2005). A sostegno della domanda Per_1 Per_2 deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione dell'08/01/2016.
Nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, la previsione dell'obbligo a carico del padre di versare un assegno a titolo di
1 contributo al mantenimento dei figli di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, l'aumento dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli da € 700,00 a € 900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 11/12/2020 si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni, chiedeva la conferma della disciplina della separazione e la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli a causa del peggioramento della propria condizione reddituale da € 700,00 a € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio).
All'udienza presidenziale del 20/01/2021 il Presidente delegato, sentite le parti e constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava la disciplina della separazione. Ascoltato il figlio minore , il g.i. revocava l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, Per_2 disponeva la collocazione del minore presso il padre, revocava l'ordine di pagamento Per_2 diretto a carico del datore di lavoro e fissava l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento di versando un assegno mensile di € 200,00 al ricorrente (cfr. ordinanza Per_2 nel verbale del 01/03/2022). Ammessa la prova testimoniale, nelle more del giudizio, le parti depositavano un accordo e all'udienza del 25/09/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione. In particolare, all'udienza del 25/09/2025 alla presenza del funzionario giudiziario, le parti confermavano di voler divorziare alle condizioni indicate nell'accordo già depositato in atti ma con la modifica del punto 4), ovvero prevedendo il trasferimento immobiliare diretto in favore dei due figli maggiorenni, ) e Persona_3 C.F._3 Persona_4
), in luogo dell'obbligo a trasferire precedentemente concordato, C.F._4 dell'“immobile sito nel Comune di Casapulla (CE) alla via Giuseppe Orsi n. 30 costituito da unità immobiliare ad uso abitativo della consistenza catastale di vani sette distribuiti su tre livelli (piano
Sl-T-1), il tutto confinante con cortile comune, con p.lla 287, con p.lla 229, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 4, particella 230, sub. 8, cat. A/2, vani 7, R.C. euro
650,74, (i detti dati identificativi derivano dalla soppressione degli originari sub. 6, costituzione di area urbana, e sub. 7, quest'ultimo derivato dall'originario sub. 4)”.
L'accordo pertanto prevede:
1) le parti chiedono congiuntamente che l'On.le Tribunale adito pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Controparte_1 Parte_1
in Vietri sul Mare (SA) in data 24/10/1999, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile
[...] del Comune di Vietri sul Mare (SA), atto nr. 126, Serie A, Parte II, dell'anno 1999;
2 2) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , nato a [...] il Persona_4
26.02.2005, e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, il sig.
si obbliga a versare mensilmente la somma di € 300,00 (trecento/00), Controparte_1 mentre la sig.ra si obbliga a versare mensilmente la somma di € 200,00 Parte_1
(duecento/00). Siffatti contributi verranno corrisposti – entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese – direttamente sul conto corrente intestato a , di cui entrambe le Persona_4 parti dichiarano di conoscere le coordinate con relativo codice Iban;
3) Non sarà corrisposto alcun contributo di mantenimento in favore del figlio , Persona_3 nato a [...] il [...], il quale presta attività lavorativa a tempo indeterminato ed è economicamente autonomo;
4) Il sig. trasferisce in favore dei figli , nato a [...] il Controparte_1 Persona_3
03.01.2003, e , nato a Salerno il [...], a [...], per la Persona_4 quota del 50% ciascuno, l'immobile sito nel Comune di Casapulla (CE) alla via Giuseppe Orsi
n,30 costituito da unità immobiliare ad uso abitativo della conistenza catastale di vani sette distribuiti su tre livelli (piano S1-T-1), il tutto confinante con cortile comune, con p.lla 287, con
p.lla 229, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 4, particella 230, sub. 8, cat. A/2, vani 7, R.C. euro 650,74, (i detti dati identificativi derivano dalla soppressione degli originari sub. 6, costituzione di area urbana, e sub. 7, quest'ultimo derivato dall'originario sub.
4. L'intera documentazione sarà depositata nel fascicolo telematico dall'avv. AN NN, al fine di consentire al Tribunale il trasferimento del suddetto immobile in favore dei donatari per la quota del 50% ciascuno.
5) Siffatte condizioni, finalizzate a regolamentare il divorzio e stabilite di comune accordo dalle parti, comportano espressamente la rinuncia alle rispettive originarie pretese fatte valere dai signori e nel corso del procedimento tuttora pendente Controparte_1 Parte_1 innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., rubricato al nr. di RG. 6345/2020. Si precisa che con
l'avvenuta trascrizione presso la Conservatoria Immobiliare del trasferimento in favore dei due figli e per la quota del 50% ciascuno della donazione dell'immobile sopra Per_1 Per_2 indicato, i signori e dichiarano di non aver più nulla a Parte_1 Controparte_1 pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione e/o casa e di essere completamente soddisfatti. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e nulla è dovuto a titolo di mantenimento dell'uno nei confronti l'altro.
6) Le parti, infine, dichiarano sin da ora di rinunciare a proporre gravame avverso la sentenza che sarà emessa dall'adito Tribunale in relazione al sopracitato procedimento.
3 7) Le spese e competenze professionali restano interamente compensate tra le parti. I difensori avvocati, Giuseppe Mauro e AN NN, sottoscrivono la presente, sia per autentica delle firme dei propri assistiti che per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art 13, comma 8, L.P.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto dell'08/01/2016. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VIETRI SUL MARE (SA) in data 24/10/1999 da Parte_1
, nata il [...] a [...], e ,
[...] Controparte_1 nato il [...] a [...];
2. ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di VIETRI SUL MARE (SA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 01/12/1970,898 e 134 R.D.
09/07/1939, n. 1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (atto n. 126, parte II, serie
A, anno 1999, ufficio 1);
3. ordina al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione del trasferimento del bene immobile come indicato in parte motiva con esonero da ogni responsabilità;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 25/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6345 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: divorzio giudiziale, vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. MAURO GIUSEPPE presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. RIANNA GIANLUCA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/08/2020 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vietri Sul Mare (SA) il 24/10/1999 con il resistente, dal quale erano nati due figli: (il 3/01/2003) e (26/02/2005). A sostegno della domanda Per_1 Per_2 deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione dell'08/01/2016.
Nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, la previsione dell'obbligo a carico del padre di versare un assegno a titolo di
1 contributo al mantenimento dei figli di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, l'aumento dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli da € 700,00 a € 900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 11/12/2020 si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni, chiedeva la conferma della disciplina della separazione e la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli a causa del peggioramento della propria condizione reddituale da € 700,00 a € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio).
All'udienza presidenziale del 20/01/2021 il Presidente delegato, sentite le parti e constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava la disciplina della separazione. Ascoltato il figlio minore , il g.i. revocava l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, Per_2 disponeva la collocazione del minore presso il padre, revocava l'ordine di pagamento Per_2 diretto a carico del datore di lavoro e fissava l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento di versando un assegno mensile di € 200,00 al ricorrente (cfr. ordinanza Per_2 nel verbale del 01/03/2022). Ammessa la prova testimoniale, nelle more del giudizio, le parti depositavano un accordo e all'udienza del 25/09/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione. In particolare, all'udienza del 25/09/2025 alla presenza del funzionario giudiziario, le parti confermavano di voler divorziare alle condizioni indicate nell'accordo già depositato in atti ma con la modifica del punto 4), ovvero prevedendo il trasferimento immobiliare diretto in favore dei due figli maggiorenni, ) e Persona_3 C.F._3 Persona_4
), in luogo dell'obbligo a trasferire precedentemente concordato, C.F._4 dell'“immobile sito nel Comune di Casapulla (CE) alla via Giuseppe Orsi n. 30 costituito da unità immobiliare ad uso abitativo della consistenza catastale di vani sette distribuiti su tre livelli (piano
Sl-T-1), il tutto confinante con cortile comune, con p.lla 287, con p.lla 229, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 4, particella 230, sub. 8, cat. A/2, vani 7, R.C. euro
650,74, (i detti dati identificativi derivano dalla soppressione degli originari sub. 6, costituzione di area urbana, e sub. 7, quest'ultimo derivato dall'originario sub. 4)”.
L'accordo pertanto prevede:
1) le parti chiedono congiuntamente che l'On.le Tribunale adito pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Controparte_1 Parte_1
in Vietri sul Mare (SA) in data 24/10/1999, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile
[...] del Comune di Vietri sul Mare (SA), atto nr. 126, Serie A, Parte II, dell'anno 1999;
2 2) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , nato a [...] il Persona_4
26.02.2005, e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, il sig.
si obbliga a versare mensilmente la somma di € 300,00 (trecento/00), Controparte_1 mentre la sig.ra si obbliga a versare mensilmente la somma di € 200,00 Parte_1
(duecento/00). Siffatti contributi verranno corrisposti – entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese – direttamente sul conto corrente intestato a , di cui entrambe le Persona_4 parti dichiarano di conoscere le coordinate con relativo codice Iban;
3) Non sarà corrisposto alcun contributo di mantenimento in favore del figlio , Persona_3 nato a [...] il [...], il quale presta attività lavorativa a tempo indeterminato ed è economicamente autonomo;
4) Il sig. trasferisce in favore dei figli , nato a [...] il Controparte_1 Persona_3
03.01.2003, e , nato a Salerno il [...], a [...], per la Persona_4 quota del 50% ciascuno, l'immobile sito nel Comune di Casapulla (CE) alla via Giuseppe Orsi
n,30 costituito da unità immobiliare ad uso abitativo della conistenza catastale di vani sette distribuiti su tre livelli (piano S1-T-1), il tutto confinante con cortile comune, con p.lla 287, con
p.lla 229, salvo altri, riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 4, particella 230, sub. 8, cat. A/2, vani 7, R.C. euro 650,74, (i detti dati identificativi derivano dalla soppressione degli originari sub. 6, costituzione di area urbana, e sub. 7, quest'ultimo derivato dall'originario sub.
4. L'intera documentazione sarà depositata nel fascicolo telematico dall'avv. AN NN, al fine di consentire al Tribunale il trasferimento del suddetto immobile in favore dei donatari per la quota del 50% ciascuno.
5) Siffatte condizioni, finalizzate a regolamentare il divorzio e stabilite di comune accordo dalle parti, comportano espressamente la rinuncia alle rispettive originarie pretese fatte valere dai signori e nel corso del procedimento tuttora pendente Controparte_1 Parte_1 innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., rubricato al nr. di RG. 6345/2020. Si precisa che con
l'avvenuta trascrizione presso la Conservatoria Immobiliare del trasferimento in favore dei due figli e per la quota del 50% ciascuno della donazione dell'immobile sopra Per_1 Per_2 indicato, i signori e dichiarano di non aver più nulla a Parte_1 Controparte_1 pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione e/o casa e di essere completamente soddisfatti. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e nulla è dovuto a titolo di mantenimento dell'uno nei confronti l'altro.
6) Le parti, infine, dichiarano sin da ora di rinunciare a proporre gravame avverso la sentenza che sarà emessa dall'adito Tribunale in relazione al sopracitato procedimento.
3 7) Le spese e competenze professionali restano interamente compensate tra le parti. I difensori avvocati, Giuseppe Mauro e AN NN, sottoscrivono la presente, sia per autentica delle firme dei propri assistiti che per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art 13, comma 8, L.P.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto dell'08/01/2016. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VIETRI SUL MARE (SA) in data 24/10/1999 da Parte_1
, nata il [...] a [...], e ,
[...] Controparte_1 nato il [...] a [...];
2. ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di VIETRI SUL MARE (SA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 01/12/1970,898 e 134 R.D.
09/07/1939, n. 1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (atto n. 126, parte II, serie
A, anno 1999, ufficio 1);
3. ordina al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione del trasferimento del bene immobile come indicato in parte motiva con esonero da ogni responsabilità;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 25/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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