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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6786/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA MI Presidente dott.ssa HE DE RD Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22.10.2025, assunto in decisione in data 20.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
IM RA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Locatelli n.1;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19.9.1980, con l'avvocato Maurizio Bozzetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via
Italia n.50;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti tra i genitori e le figlie minorenni nelle modalità di seguito indicate:
1. I signori e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, rimanendo liberi di Parte_2 Pt_1 stare ciascuno per proprio conto. Essi assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica e/o domicilio abituale, così come di ogni eventuale variazione dei rispettivi recapiti di telefonia fissa e/o mobile. Il signor modificherà la propria Pt_1 residenza non appena troverà una nuova soluzione abitativa e, comunque, entro la fine del mese di settembre
2025.
2. Disposizioni relative ai figli minorenni. Quanto alle figlie minorenni, intendendo garantire la formazione della personalità delle stesse attraverso una crescita serena ed armonica, i ricorrenti convengono quanto segue:
2.2. Affidamento condiviso e gestione dei minori. Le figlie minorenni verranno affidate ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato e residenza anagrafica presso l'abitazione materna nonché casa coniugale all'indirizzo di Arcore (MB), via Monte Cervino n.
6. Il padre, nel rispetto degli impegni e delle esigenze delle minori, potrà vedere le figlie ogni mercoledì, dalle ore 17:30 (salvo improrogabili impegni lavorativi) fino al giovedì mattina quando le accompagnerà a scuola.
Il padre trascorrerà con le figlie fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 17:30 (salvo improrogabili impegni lavorativi), con prelievo e rientro presso la casa coniugale preferibilmente entro le ore
18:00 della domenica oppure, in alternativa e previo accordo fra le parti, con accompagnamento a scuola il lunedì mattina.
In caso di malattia propria o delle figlie, il signor potrà recuperare i giorni non goduti previo accordo, Pt_1 da concordarsi per iscritto, con la signora per l'identificazione dei tempi e dei modi di recupero. Parte_2
In caso di impossibilità motivata a rispettare lo schema di visita sopra riferito da parte di uno dei ricorrenti o in caso di necessità, i genitori si impegnano a preferirsi l'uno con l'altro per la sostituzione preferibilmente che a terzi.
2.3. Reperibilità. Ad ogni modo, quando le figlie saranno con uno dei genitori, questi dovrà essere reperibile tramite il telefono cellulare con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla sua volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.). Qualora le figlie vengano affidate a terzi, anch'essi devono garantire la propria reperibilità. Premessa in ogni caso la preferenza dell'altro genitore in caso di disponibilità; per il caso uno dei ricorrenti decida di affidare le minori ad una baby-sitter, l'altro genitore ha il diritto di conoscerla e di porre il veto in caso di mancato gradimento da motivare per iscritto.
pagina 2 di 7 2.4 Vacanze e festività. Per quanto attiene le principali festività natalizie e pasquali, i genitori concordano nell'adottare il principio dell'alternanza: pertanto l'anno in cui i figli trascorreranno la settimana dal 23 al 30 dicembre con un genitore, trascorreranno la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, l'inverso l'anno successivo. La regola dell'alternanza troverà applicazione anche per le vacanze pasquali: pertanto le bambine trascorreranno con un genitore i giorni di venerdì, sabato e Pasqua, con l'altro il lunedì dell'Angelo, il martedì e il mercoledì, l'inverso l'anno successivo. Il tutto salvo diverso e migliore accordo. Solo per l'anno
2026 le figlie trascorreranno tutti i giorni festivi pasquali con il padre.
Indipendentemente dal giorno in cui cadranno, le figlie potranno trascorrere la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici.
Il principio dell'alternanza si applicherà anche al giorno del compleanno delle figlie, restando inteso che, ove si accordino in tal senso, i genitori potranno trascorrere entrambi detto giorno con le figlie.
Per quanto riguarda le vacanze estive, nel periodo giugno-settembre, il signor trascorrerà con le figlie Pt_1 un periodo di tre settimane (anche non consecutive), da concordare con la signora entro la fine Parte_2 di ogni mese di maggio. Anche la signora avrà diritto a trascorrere un periodo di tre settimane Parte_2
(anche non consecutive) con le figlie, da concordare con il signor entro la fine di ogni mese di maggio. Pt_3
La restante parte delle vacanze estive delle minori sarà gestita dalla signora con possibilità per Parte_2 le stesse di trascorrere un periodo di vacanza di tre settimane con i nonni materni in Belgio, in aggiunta alle settimane trascorse con la madre. Sempre nel periodo estivo, se una o entrambe le minori dovessero rimanere ad Arcore, si applicheranno i giorni di spettanza del padre come previsto al punto 2.2. Resta inteso che ogni genitore pagherà le vacanze che trascorrerà con le figlie. In ogni caso i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il numero di telefono del luogo scelto per le vacanze insieme alle minori. In caso di disaccordo sui periodi, il padre avrà diritto di scelta negli anni pari e la madre in quelli dispari.
2.5. Altre vacanze. Qualora si presenti all'uno o all'altro genitore l'opportunità di trascorrere con le figlie periodi di vacanza in mesi diversi da quelli indicativamente pattuiti al paragrafo 2.4 i suddetti ricorrenti, reciprocamente e fin d'ora, si impegnano ad assumere gli accordi in variazione che si rendessero tra loro necessari nell'interesse esclusivo delle figlie, cui entrambi i genitori intendono (per quanto nella loro rispettiva possibilità) garantire serene occasioni di viaggio e di vacanza.
3. Le decisioni di maggiore interesse inerenti l'educazione, la salute e l'istruzione dei figli dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori.
3.2. I genitori, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine alle figlie non venga a sovrapporsi ed a forzare la volontà e le aspettative di queste ultime, si impegnano fin da ora ad interpretare il presente accordo nell'esclusivo interesse delle minori. Ulteriormente, nell'esclusivo interesse pagina 3 di 7 di queste, le parti concordano di introdurre eventuali nuovi compagni/e nella vita di ed con Per_1 Per_2 gradualità e nel rispetto della sensibilità delle medesime.
4. Casa in comproprietà e arredi. L'immobile sito in Arcore (MB), via Monte Cervino n. 6, in comproprietà tra i ricorrenti e gravato da mutuo variabile, viene assegnato alla signora che resterà ad abitarvi, Parte_2 finché le figlie la abiteranno. In riferimento all'arredamento presente all'interno dell'immobile, le parti si impegnano a concordare tra loro, in modo consensuale, la relativa suddivisione. I signori e Parte_2
continueranno a corrispondere le rate mensili del mutuo fino al temine di esso o fino alla vendita Pt_1 dell'immobile se precedente, con estinzione del mutuo e suddivisione al 50% dell'eventuale residuo valore.
Le parti continueranno, altresì, a corrispondere le rate mensili del finanziamento in essere per la sostituzione dei serramenti sino al termine dello stesso. Ogni eventuale modifica di residenza verrà comunicata all'altra parte senza indugio. Fino all'uscita dalla casa in comproprietà le spese ordinarie e le utenze (luce, gas, acqua, telefono) inerenti la suddetta saranno a carico di entrambi i ricorrenti. Con decorrenza dall'uscita dall'immobile del signor , la signora provvederà a sostenere sia le spese ordinarie che Pt_1 Parte_2 quelle relative alle utenze (luce, gas, acqua, telefono) del suddetto immobile. Saranno a carico della signora le spese condominiali ordinarie mentre le spese condominiali straordinarie saranno divise al Parte_2
50%. I rimborsi del 730 e cessione del credito per i lavori eseguiti con agevolazione del rimborso 110% verranno destinati per il 50% alla riduzione/estinzione anticipata del mutuo a partire dai rimborsi dell'anno
2026 in poi e la restante parte verrà suddivisa al 50% fra i ricorrenti. Il signor ha già incassato 50% Pt_1 della quota 2025 riferita al credito 110% in scadenza a giugno 2025, mentre la signora incasserà Parte_2
l'altro 50% a dicembre 2025.
5. Mantenimento. I ricorrenti, in base ai loro redditi e ai periodi di tempo che effettivamente trascorrono con i minori, convengono che il padre corrisponderà alla madre, tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno all'uopo fornite, l'importo di € 650,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici I.s.t.a.t.. Inoltre, l'assegno unico variabile in base all'ISEE dei genitori, ad oggi pari ad € 240,00, sarà incassato interamente dalla signora e il signor Parte_2 Pt_1 si impegna ad effettuare le conseguenti e dovute comunicazioni. I ricorrenti convengono di provvedere a pagare nella misura del 50% le seguenti spese: spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale con esclusione delle spese farmaceutiche (farmaci da banco), spese scolastiche (iscrizione, libri di testo, gite scolastiche) e spese straordinarie. Il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto al rimborso del 50% di tale spesa entro 10 (dieci) giorni dall'esibizione dei relativi documenti giustificativi (scontrini con causale o ricevute fiscali). Tali spese, oltre che documentate, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori salvo trattasi di spese mediche urgenti e delle spese scolastiche necessarie (iscrizione alla scuola pubblica e libri di testo), solo da documentare. Infine le parti concordano nel detrarre le spese mediche e scolastiche dei minori dalle tasse al 50% ciascuno. Si applicheranno in ogni caso le Linee Giuda del Tribunale di Monza che pagina 4 di 7 vengono allegate al presente ricorso. Per quanto riguarda i gatti, il signor si farà interamente carico Pt_1 della loro gestione e del relativo mantenimento. La signora dal canto suo, salvo impedimenti Parte_2 lavorativi o personali improrogabili, accudirà i gatti preso la sua dimora nei periodi di vacanza o assenza del signor . Pt_1
6. Assegno di mantenimento tra i ricorrenti - non previsto. I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti economicamente, rinunciando a versarsi l'un l'altro l'assegno di mantenimento, e di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, dichiarando di aver già provveduto a dividere i propri beni.
7. Autoveicoli familiari. L'autoveicolo Fiat 500L, attualmente di proprietà del signor , verrà utilizzato Pt_1 dalla signora Le spese del traspasso verranno suddivise al 50%. Parte_2
8. Conti correnti. I ricorrenti resteranno ciascuno titolare del proprio conto corrente ed esclusivi proprietari delle somme ivi giacenti. Resterà invece cointestato il conto corrente sul quale è appoggiato il mutuo insistente sulla casa coniugale di cui al punto 4 fino all'esaurimento dello stesso.
9. Espatrio. I ricorrenti, si concedono reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio con le minori. In ogni caso i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il numero di telefono del luogo scelto.
10. Rapporti patrimoniali tra le parti. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione come previsto dalla legge.
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 12.7.2003 ad Parte_1 Parte_2
Arcore (Mi);
- Dall'unione sono nate (30.1.2010) ed (29.3.2020) Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 19.11.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22.10.2025 da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Pt_1 Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data in, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arcore, per le annotazioni di legge (atto n.
25 parte 2 serie A anno 2003);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025 pagina 6 di 7 Il Giudice relatore
HE DE RD
Il Presidente
IA MI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA MI Presidente dott.ssa HE DE RD Giudice rel. dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
22.10.2025, assunto in decisione in data 20.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
IM RA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Locatelli n.1;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19.9.1980, con l'avvocato Maurizio Bozzetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via
Italia n.50;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti tra i genitori e le figlie minorenni nelle modalità di seguito indicate:
1. I signori e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, rimanendo liberi di Parte_2 Pt_1 stare ciascuno per proprio conto. Essi assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica e/o domicilio abituale, così come di ogni eventuale variazione dei rispettivi recapiti di telefonia fissa e/o mobile. Il signor modificherà la propria Pt_1 residenza non appena troverà una nuova soluzione abitativa e, comunque, entro la fine del mese di settembre
2025.
2. Disposizioni relative ai figli minorenni. Quanto alle figlie minorenni, intendendo garantire la formazione della personalità delle stesse attraverso una crescita serena ed armonica, i ricorrenti convengono quanto segue:
2.2. Affidamento condiviso e gestione dei minori. Le figlie minorenni verranno affidate ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato e residenza anagrafica presso l'abitazione materna nonché casa coniugale all'indirizzo di Arcore (MB), via Monte Cervino n.
6. Il padre, nel rispetto degli impegni e delle esigenze delle minori, potrà vedere le figlie ogni mercoledì, dalle ore 17:30 (salvo improrogabili impegni lavorativi) fino al giovedì mattina quando le accompagnerà a scuola.
Il padre trascorrerà con le figlie fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 17:30 (salvo improrogabili impegni lavorativi), con prelievo e rientro presso la casa coniugale preferibilmente entro le ore
18:00 della domenica oppure, in alternativa e previo accordo fra le parti, con accompagnamento a scuola il lunedì mattina.
In caso di malattia propria o delle figlie, il signor potrà recuperare i giorni non goduti previo accordo, Pt_1 da concordarsi per iscritto, con la signora per l'identificazione dei tempi e dei modi di recupero. Parte_2
In caso di impossibilità motivata a rispettare lo schema di visita sopra riferito da parte di uno dei ricorrenti o in caso di necessità, i genitori si impegnano a preferirsi l'uno con l'altro per la sostituzione preferibilmente che a terzi.
2.3. Reperibilità. Ad ogni modo, quando le figlie saranno con uno dei genitori, questi dovrà essere reperibile tramite il telefono cellulare con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla sua volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.). Qualora le figlie vengano affidate a terzi, anch'essi devono garantire la propria reperibilità. Premessa in ogni caso la preferenza dell'altro genitore in caso di disponibilità; per il caso uno dei ricorrenti decida di affidare le minori ad una baby-sitter, l'altro genitore ha il diritto di conoscerla e di porre il veto in caso di mancato gradimento da motivare per iscritto.
pagina 2 di 7 2.4 Vacanze e festività. Per quanto attiene le principali festività natalizie e pasquali, i genitori concordano nell'adottare il principio dell'alternanza: pertanto l'anno in cui i figli trascorreranno la settimana dal 23 al 30 dicembre con un genitore, trascorreranno la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, l'inverso l'anno successivo. La regola dell'alternanza troverà applicazione anche per le vacanze pasquali: pertanto le bambine trascorreranno con un genitore i giorni di venerdì, sabato e Pasqua, con l'altro il lunedì dell'Angelo, il martedì e il mercoledì, l'inverso l'anno successivo. Il tutto salvo diverso e migliore accordo. Solo per l'anno
2026 le figlie trascorreranno tutti i giorni festivi pasquali con il padre.
Indipendentemente dal giorno in cui cadranno, le figlie potranno trascorrere la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici.
Il principio dell'alternanza si applicherà anche al giorno del compleanno delle figlie, restando inteso che, ove si accordino in tal senso, i genitori potranno trascorrere entrambi detto giorno con le figlie.
Per quanto riguarda le vacanze estive, nel periodo giugno-settembre, il signor trascorrerà con le figlie Pt_1 un periodo di tre settimane (anche non consecutive), da concordare con la signora entro la fine Parte_2 di ogni mese di maggio. Anche la signora avrà diritto a trascorrere un periodo di tre settimane Parte_2
(anche non consecutive) con le figlie, da concordare con il signor entro la fine di ogni mese di maggio. Pt_3
La restante parte delle vacanze estive delle minori sarà gestita dalla signora con possibilità per Parte_2 le stesse di trascorrere un periodo di vacanza di tre settimane con i nonni materni in Belgio, in aggiunta alle settimane trascorse con la madre. Sempre nel periodo estivo, se una o entrambe le minori dovessero rimanere ad Arcore, si applicheranno i giorni di spettanza del padre come previsto al punto 2.2. Resta inteso che ogni genitore pagherà le vacanze che trascorrerà con le figlie. In ogni caso i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il numero di telefono del luogo scelto per le vacanze insieme alle minori. In caso di disaccordo sui periodi, il padre avrà diritto di scelta negli anni pari e la madre in quelli dispari.
2.5. Altre vacanze. Qualora si presenti all'uno o all'altro genitore l'opportunità di trascorrere con le figlie periodi di vacanza in mesi diversi da quelli indicativamente pattuiti al paragrafo 2.4 i suddetti ricorrenti, reciprocamente e fin d'ora, si impegnano ad assumere gli accordi in variazione che si rendessero tra loro necessari nell'interesse esclusivo delle figlie, cui entrambi i genitori intendono (per quanto nella loro rispettiva possibilità) garantire serene occasioni di viaggio e di vacanza.
3. Le decisioni di maggiore interesse inerenti l'educazione, la salute e l'istruzione dei figli dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori.
3.2. I genitori, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine alle figlie non venga a sovrapporsi ed a forzare la volontà e le aspettative di queste ultime, si impegnano fin da ora ad interpretare il presente accordo nell'esclusivo interesse delle minori. Ulteriormente, nell'esclusivo interesse pagina 3 di 7 di queste, le parti concordano di introdurre eventuali nuovi compagni/e nella vita di ed con Per_1 Per_2 gradualità e nel rispetto della sensibilità delle medesime.
4. Casa in comproprietà e arredi. L'immobile sito in Arcore (MB), via Monte Cervino n. 6, in comproprietà tra i ricorrenti e gravato da mutuo variabile, viene assegnato alla signora che resterà ad abitarvi, Parte_2 finché le figlie la abiteranno. In riferimento all'arredamento presente all'interno dell'immobile, le parti si impegnano a concordare tra loro, in modo consensuale, la relativa suddivisione. I signori e Parte_2
continueranno a corrispondere le rate mensili del mutuo fino al temine di esso o fino alla vendita Pt_1 dell'immobile se precedente, con estinzione del mutuo e suddivisione al 50% dell'eventuale residuo valore.
Le parti continueranno, altresì, a corrispondere le rate mensili del finanziamento in essere per la sostituzione dei serramenti sino al termine dello stesso. Ogni eventuale modifica di residenza verrà comunicata all'altra parte senza indugio. Fino all'uscita dalla casa in comproprietà le spese ordinarie e le utenze (luce, gas, acqua, telefono) inerenti la suddetta saranno a carico di entrambi i ricorrenti. Con decorrenza dall'uscita dall'immobile del signor , la signora provvederà a sostenere sia le spese ordinarie che Pt_1 Parte_2 quelle relative alle utenze (luce, gas, acqua, telefono) del suddetto immobile. Saranno a carico della signora le spese condominiali ordinarie mentre le spese condominiali straordinarie saranno divise al Parte_2
50%. I rimborsi del 730 e cessione del credito per i lavori eseguiti con agevolazione del rimborso 110% verranno destinati per il 50% alla riduzione/estinzione anticipata del mutuo a partire dai rimborsi dell'anno
2026 in poi e la restante parte verrà suddivisa al 50% fra i ricorrenti. Il signor ha già incassato 50% Pt_1 della quota 2025 riferita al credito 110% in scadenza a giugno 2025, mentre la signora incasserà Parte_2
l'altro 50% a dicembre 2025.
5. Mantenimento. I ricorrenti, in base ai loro redditi e ai periodi di tempo che effettivamente trascorrono con i minori, convengono che il padre corrisponderà alla madre, tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno all'uopo fornite, l'importo di € 650,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici I.s.t.a.t.. Inoltre, l'assegno unico variabile in base all'ISEE dei genitori, ad oggi pari ad € 240,00, sarà incassato interamente dalla signora e il signor Parte_2 Pt_1 si impegna ad effettuare le conseguenti e dovute comunicazioni. I ricorrenti convengono di provvedere a pagare nella misura del 50% le seguenti spese: spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale con esclusione delle spese farmaceutiche (farmaci da banco), spese scolastiche (iscrizione, libri di testo, gite scolastiche) e spese straordinarie. Il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto al rimborso del 50% di tale spesa entro 10 (dieci) giorni dall'esibizione dei relativi documenti giustificativi (scontrini con causale o ricevute fiscali). Tali spese, oltre che documentate, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori salvo trattasi di spese mediche urgenti e delle spese scolastiche necessarie (iscrizione alla scuola pubblica e libri di testo), solo da documentare. Infine le parti concordano nel detrarre le spese mediche e scolastiche dei minori dalle tasse al 50% ciascuno. Si applicheranno in ogni caso le Linee Giuda del Tribunale di Monza che pagina 4 di 7 vengono allegate al presente ricorso. Per quanto riguarda i gatti, il signor si farà interamente carico Pt_1 della loro gestione e del relativo mantenimento. La signora dal canto suo, salvo impedimenti Parte_2 lavorativi o personali improrogabili, accudirà i gatti preso la sua dimora nei periodi di vacanza o assenza del signor . Pt_1
6. Assegno di mantenimento tra i ricorrenti - non previsto. I ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti economicamente, rinunciando a versarsi l'un l'altro l'assegno di mantenimento, e di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, dichiarando di aver già provveduto a dividere i propri beni.
7. Autoveicoli familiari. L'autoveicolo Fiat 500L, attualmente di proprietà del signor , verrà utilizzato Pt_1 dalla signora Le spese del traspasso verranno suddivise al 50%. Parte_2
8. Conti correnti. I ricorrenti resteranno ciascuno titolare del proprio conto corrente ed esclusivi proprietari delle somme ivi giacenti. Resterà invece cointestato il conto corrente sul quale è appoggiato il mutuo insistente sulla casa coniugale di cui al punto 4 fino all'esaurimento dello stesso.
9. Espatrio. I ricorrenti, si concedono reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio con le minori. In ogni caso i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il numero di telefono del luogo scelto.
10. Rapporti patrimoniali tra le parti. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione come previsto dalla legge.
pagina 5 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 12.7.2003 ad Parte_1 Parte_2
Arcore (Mi);
- Dall'unione sono nate (30.1.2010) ed (29.3.2020) Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 19.11.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22.10.2025 da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Pt_1 Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data in, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arcore, per le annotazioni di legge (atto n.
25 parte 2 serie A anno 2003);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025 pagina 6 di 7 Il Giudice relatore
HE DE RD
Il Presidente
IA MI
pagina 7 di 7