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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/07/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 1 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1029 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Lesione personale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a BOCCHIGLIERO in [...] Parte_1 C.F._1 06.08.73, rappresentata e difesa dall'avv. PALMIERI ROSSELLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante– E
, C.F. , parte nata a CARIATI in [...] Controparte_1 C.F._2 11.05.96, rappresentata e difesa dall'avv. SAPIA ALFONSO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellata –
NONCHE' P.I. e C.F. , in p.l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. MAURIZIO MINNICELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte appellante incidentale – NONCHE'
, P.I. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2 GIANLUCA DE SIMONE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Originaria terza chiamata -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni in relazione al giudizio di I grado. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 29.11.16,
ha convenuto in giudizio e . Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 La sua difesa ha dedotto che:
- In data 17.02.2016, alle h. 08:15 circa, mentre percorreva a regolare andatura di marcia la Via Bretagna, in agro di Rossano, all'altezza del civico n. 6, con direzione di marcia C.da ME (Lungo Mare di Rossano) - S.S. 106, a bordo della vettura Fiat 500 di proprietà della sig.ra assicurata per la R.C. con la Parte_2 Controparte_4 il sig. , nell'occasione conducente del predetto veicolo, era costretto ad Controparte_1 azionare un'improvvisa manovra d'emergenza al fine di evitare lo scontro con l'autovettura Suzuki Vitara - tg. FB 321 ZE - di proprietà e nell'occasione condotta dal sig.
[...]
ed assicurata per la R.C. con la Società Pt_1 Controparte_5 R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 2 di 12
- Quest'ultimo, infatti, in modo del tutto sconsiderato e contravvenendo ai precetti di minima diligenza previsti in tema di circolazione stradale, senza dare la dovuta precedenza né, tantomeno, azionare gli appositi indicatori luminosi di svolta, passava dal margine sinistro della carreggiata sulla corsia di destra ove stava già marciando la suddetta Fiat 500;
- Nonostante la repentina manovra frenante posta in essere dallo , questi non CP_1 riusciva ad evitare un primo lieve scontro con il veicolo antagonista per poi andare ad impattare contro un muro di cinta delimitante una proprietà privata sulla destra della corsia impegnata;
- A causa dell'occorso, lo e le sue sorelle - e - CP_1 Persona_1 Per_2 anch'esse a bordo dell'auto, riportavano lesioni che richiedevano il pronto intervento sul luogo di personale medico. In particolare, dall'accesso al Pronto Soccorso del locale nosocomio, venivano riscontrate sulla persona dell'odierno attore “Cervicolombalgia post trauma nonché lieve contusione all'anca destra” con una prognosi iniziale di gg. 10 s.c. Solo in data 11.04.2016 il predetto conseguiva la guarigione clinica;
- Dalla dinamica del sinistro si evince un'evidente e chiara responsabilità del veicolo antagonista. Questo, infatti, ha creato una turbativa alla regolare circolazione, vanificando persino il tentativo dello di evitare l'impatto frenando e scartando verso destra;
CP_1
- Di contro, quest'ultimo ha posto in essere le uniche manovre possibili data la repentinità dell'immissione sulla corsia destra della Suzuki Vitara: ha frenato al contempo sterzando verso destra onde evitare l'impatto;
- La condotta tenuta dal conducente del veicolo Suzuki si palesa contraria sia alle specifiche norme previste dal Codice della Strada in tema di comportamento durante la circolazione sia in riguardo alle generali norme di diligenza durante la guida;
- La circostanza che il veicolo antagonista si sia immesso nel flusso della circolazione senza dare la dovuta precedenza né tantomeno indicando la propria intenzione di svolta, denota colpa e negligenza tenute nell'occasione;
- Sussiste la specifica violazione dell'art. 140 e dell'art. 154 del Codice della Strada;
Per l'effetto, la parte attrice ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per totale e grave colpa e responsabilità del conducente del veicolo Suzuki Vitara, di proprietà del;
Pt_1 b. Condannare la convenuta al pagamento delle somme accertande e liquidande pari ad euro 5.200,00 ovvero alla diversa quantificazione che si riterrà di ragione e giustiziam oltre rivalutazione ed interessi;
c. Con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.12.16, si è costituita in giudizio la La sua difesa ha dedotto: Controparte_2
- la nullità dell'atto di citazione poiché davvero incomprensibile risulta la dinamica del sinistro colà descritta e tanto impedisce a questa difesa di approntare ogni più adeguata contestazione degli elementi di fatto e di diritto richiamati dalla controparte;
- ad ogni modo, già il fatto che il veicolo dell'attore abbia subito danni importanti alla parte anteriore, prima contro il muro di cinta e poi contro l'autovettura del , induce alla più Pt_1 che certa considerazione che l'attore non procedesse con cautela, in violazione CP_1 delle comuni regole di prudenza previste dal C.d.S.;
- mercè l'ausilio del rapporto dei Carabinieri, si può tranquillamente affermare che la responsabilità dell'incidente stradale sia addebitabile unicamente alla imprudente condotta di guida dello stesso attore, il quale, senza mantenere la dovuta distanza di sicurezza con il veicolo che lo precedeva (nella specie il veicolo condotto dal ) e tenendo una velocità Pt_1 superiore ai limiti previsti, non ha potuto evitare l'impatto ed il tamponamento del veicolo postogli dinanzi, impegnato in una banalissima operazione di rallentamento della propria marcia, probabilmente dovuta alla presenza di una buca;
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- è sufficiente, a tal fine, incanalare correttamente la fattispecie in esame, quale banalissimo caso di tamponamento tra due veicoli;
- allo stato, quindi, la domanda è sfornita del necessario supporto e merita l'integrale rigetto;
- si contesta, inoltre, il quantum risarcitorio, anche perché si discorre di lesione di rachide cervicale e, notoriamente, questa non può essere accertata con esame clinico strumentale obiettivo;
Per l'effetto, la Compagnia Assicurativa convenuta ha concluso chiedendo al g.d.p. adito di:
1. preliminarmente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
2. nel merito, rigettare la domanda spiegata da parte attrice, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
3. in subordine, quantificare la esatta entità dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, di gran lunga inferiore rispetto a quanto preteso;
4. condannare controparte, sempre e comunque, al pagamento delle spese e competenze di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.12.16, si è costituito in giudizio . La sua difesa ha dedotto: Parte_1
- la domanda attorea si presenta pretestuosa e non provata;
- la circostanza che, dinanzi al giudice di pace, sia consentito dalle disposizioni normative e, in particolare, dall'art. 320 c. 4 c.p.c. un ulteriore rinvio rispetto alla prima udienza non deve ritenersi come eccezione rispetto alla richiamata disposizione dell'art. 2697 c.c.;
- il fatto che la controparte non espliciti nel proprio libello introduttivo le prove di cui intenda avvalersi al fine di provare l'an e che operi una mera riserva di articolazione dei mezzi istruttori in prosieguo di causa costituisce un palese contrasto dell'art. 2697 c.c. e la conferma della impostazione emerge anche dalle diverse pronunce giurisprudenziali intervenute sul punto;
- la ratio dell'art. 320 c.p.c. stabilisce una implicita decadenza allorquando prescrive un rinvio della prima udienza solo per ulteriori produzioni e richieste di prova;
- nel merito, la domanda proposta dallo è palesemente infondata, in quanto nessun CP_1 addebito di responsabilità può essere mosso al rispetto ai fatti occorsi in data Pt_1 17.2.16;
- parte attrice perviene ad una descrizione dell'evento artata e non veritiera, omettendo di descrivere compiutamente e realmente la dinamica dei fatti ed omettendo di riferire l'intervento dei Carabinieri, i quali redigevano apposita relazione, da cui emerge la esclusiva responsabilità al solo;
Controparte_1
- la prospettazione attorea è erronea e fuorviante ed è smentita dalle produzioni fotografiche in atti: non era assolutamente possibile che il si spostasse repentinamente dalla Pt_1 sinistra alla destra della carreggiata, sia perché a sinistra non si guida, sia per la presenza di una buca e di un segnale stradale che imponevano necessariamente il transito sulla sola parte di destra della carreggiata;
- la responsabilità del sinistro è da ascrivere esclusivamente alla condotta di guida dello
, il quale, percorrendo la via Britannia con direzione mare SS106, teneva su quel CP_1 tratto viario una velocità non consona né adeguata allo stato dei luoghi;
- emerge dagli stessi scritti attorei la contraddittorietà della ricostruzione;
un urto descritto come di lieve entità non poteva certamente causare lo scontro con la Fiat 500 contro un muro posto al di là della carreggiata, situazione questa che trova la sola giustificazione nella elevatissima velocità mantenuta dalla Fiat 500 in quel particolare frangente;
- lo percorreva la strada ad una velocità non adeguata, non rispettosa della CP_1 segnaletica esistente, non rispettosa delle distanze di sicurezza, non rispettosa delle basilari regole di condotta e della segnaletica, tanto da non avvedersi delle condizioni manutentive della strada e non riuscendo ad arrestare in tempo la propria corsa;
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- per altro verso e ad ulteriore conferma della assenza di responsabilità del e della Pt_1 sussistenza di colpa dello , la società assicuratrice del CP_1 Controparte_4 mezzo Fiat 500, espletata la istruttoria, perveniva a rigettare la domanda di parte attrice e della proprio in ragione della responsabilità attribuibile allo nella Parte_2 CP_1 causazione del sinistro;
- in ordine al quantum, la somma indicata da parte attrice si presenta esagerata e sproporzionata;
- in ogni caso, all'epoca dei fatti in cui si è verificato il sinistro, l'autovettura del Pt_1 risultava assicurata con sicchè si chiede di essere autorizzati a Controparte_6 chiamare in causa la sopra indicata società assicurativa, onde essere tenuti indenni da eventuali condanne pronunciate in favore dell'attore; Per l'effetto, la parte convenuta ha concluso chiedendo al g.d.p. adito di: a. In via preliminare, autorizzare a chiamare in causa la compagnia Parte_1 assicurativa al fine di essere manlevato in caso di eventuale condanna del CP_3 convenuto, con conseguente spostamento della prima udienza di comparizione, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
b. In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
c. Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
d. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dallo , CP_1 rideterminare nella loro esatta entità i danni patiti e, comunque, dichiarare la operatività della polizza assicurativa e tenere indenne il per quanto verrà liquidato in favore Pt_1 di parte attrice;
e. Condannare le controparti al pagamento delle spese di lite;
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.2.17, si è costituita in giudizio a sua difesa ha dedotto che: Controparte_3
- In via preliminare, si chiede l'estromissione dal Giudizio della citata compagnia assicurativa La compagnia assicurativa del presunto responsabile non può essere Controparte_3 chiamata in causa, dal momento che il presunto danneggiato ha già proposto azione nei confronti della propria compagnia assicuratrice ex art. 149 d.lgs. 209 del 2005;
- La compagnia assicurativa del presunto danneggiante, che agisce in regime di risarcimento diretto, non è parte in causa;
- D'altronde, si troverebbe a dover gestire una linea difensiva senza che mai Controparte_3 gli siano stati offerti elementi per valutare la posizione dell'attore prima del presente giudizio. Si pensi solo che parte attorea, ad oggi, non ha mai rivolto neanche una missiva alla con chiara lesione del diritto di difesa;
CP_3
- Ancora, impugna e contesta integralmente il contenuto della citazione a firma dell'avv. Sapia e la documentazione indicata nello stesso e ne chiede il rigetto;
- Eccepisce, quindi, l'improponibilità della citazione ex artt. 145 e 148 D.L.vo 209/2005, la nullità della domanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 c. 4 c.p.c., per non avere l'attore compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda;
- In particolare, in merito all'an non vi sono dubbi sulla responsabilità unica in capo all'odierno attore , che con una condotta di guida quantomeno Controparte_1 scriteriata ha egli stesso provocato il sinistro.
- Inoltre la difesa dello ha formulato una richiesta risarcitoria del tutto generica e CP_1 senza alcuna puntuale richiesta, con riferimento al quantum debeatur, in merito alla quantificazione dei danni, in pieno dispregio dell'art. 320 c.p.c.
- Nel merito si contesta comunque la fondatezza dell'azione proposta, in relazione sia all'an che al quantum debeatur;
- Infatti, non risulta che il sinistro sia avvenuto per come descritto e non risulta provato che, a causa del sinistro, l'attore abbia riportato i danni lamentati;
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- La dinamica descritta appare, anzi, inverisimile e contraddittoria: anche dagli accertamenti svolti dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro nella immediatezza e già prodotti dalla difesa di appare evidente che l'unico responsabile del sinistro sia l'attore, che CP_7 non ha tenuto una condotta di guida adeguata alle condizioni stradali né ha inteso mantenere una adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che seguiva;
- Dai rilievi in sostanza si evince che lo , a velocità sconsiderata per evitare il CP_1 veicolo antecedente, che rallentava presumibilmente per la presenza di una buca, si buttava prima su un marciapiede e poi sullo stesso veicolo che precedeva la sua marcia. Nessuna manovra scorretta veniva addebitata al conducente della;
Pt_3 Per l'effetto, la compagnia assicurativa terza chiamata ha concluso chiedendo al g.d.p. adito: A) in via preliminare: dichiarare l'estromissione dal Giudizio della . Controparte_3 Dichiarare l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148, 149 del D. Livo 209/2005, per i motivi esposti al capo A); B) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 C.p.c., per i motivi esposti al capo B), adottando i provvedimenti opportuni;
C) nel merito, rigettare la domanda proposta dal sig. perché infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto;
D) condannare, in ogni caso, controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio;
E) in via gradata, ridurre il risarcimento del danno tenendo conto della condotta negligente del presunto danneggiato. La causa veniva istruita, mediante prova testi di parte attrice e del convenuto
[...]
e mediante deposito CTU medico legale. Pt_1 Con sentenza n. 938/2017 emessa in data 12.10.2017 e depositata il giorno successivo il Giudice di Pace di Rossano accoglieva la domanda risarcitoria proposta da Controparte_1 contro e e, per l'effetto, condannava al Controparte_8 Parte_1 Controparte_8 pagamento in favore di della somma di € 4.533,06, oltre interessi legale e Controparte_1 rivalutazione monetaria, nonché al pagamento in favore dell'attore delle spese e delle competenze di lite in complessivi € 1.344,08, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A.
2. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di appello. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 5.4.18,
[...]
ha promosso il presente giudizio di appello impugnando la sentenza del Giudice di prime. Pt_1 La sua difesa ha dedotto che:
- violazione ex art. 112 c.p.c., laddove il Gdp ha omesso di pronunciarsi sulla formulata eccezione di nullità della citazione nel primo grado di giudizio per omessa indicazione delle prove di cui parte attrice ( ) intendeva avvalersi al fine di provare l'an, con CP_1 conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.
- erronea valutazione dei mezzi istruttori assunti ai fini della decisione: in particolare, con riferimento alla prova testi, laddove il GdP avrebbe dovuto valutare la inattendibilità del teste atteso che la sua deposizione risulta poco credibile e contraddittoria, ovvero Tes_1 il Giudice di prime cure ha erroneamente considerato che le dichiarazioni rese dal teste avrebbe confermato le circostanze riferite dal teste ove si consideri che Tes_2 Tes_1 il teste riferiva tutt'altro, nonché il GdP non ha considerato le dichiarazioni molto Tes_2 più ampie e articolate rese dal Sig. - carabiniere intervenuto sul luogo del Tes_3 sinistro;
- inoltre, il giudice di prime cure ha sovrastimato il risarcimento del danno, riconoscendo un danno morale neppure richiesto. Con riferimento alla CTU medico legale, in particolare, il Giudice di Pace di Rossano non ha considerato per nulla le conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato e, pertanto, ha erroneamente determinato la somma dovuta allo a CP_1 titolo di risarcimento danni. R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 6 di 12
Tanto precisato, l'appellante ha chiesto a questo Tribunale di: a. nel merito, in accoglimento del presente atto di gravame ed in forza delle argomentazioni difensive esposte nel presente atto, riformare in toto la sentenza n. 938/17 resa dal Giudice di Pace di Rossano, Dott. Salvatore Zito, depositata in Cancelleria in data 13.10.17, non notificata e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'incidente occorso in data 17.02.16 è avvenuto per esclusiva responsabilità di ovvero pervenire a dichiarazione di nullità della sentenza per Controparte_1 violazione dell'art. 112 c.p.c. non avendo il Giudice di Pace di Primo Grado affrontato la questione relativa alla nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dei mezzi istruttori di parte attrice;
b. in caso di conferma della sentenza gravata, rideterminare il quantum risarcitorio in ossequio a quanto espresso dal CTU le cui determinazioni consentono di pervenire ad una liquidazione del danno di gran lunga inferiore di quella espressa in sentenza;
c. condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con comparsa di costituzione e di risposta del 10.01.2019 si è costituito in giudizio
, il quale ha eccepito: Controparte_1
- inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. atteso che risulta omesso l'obbligo di specificazione dei motivi sia in ordine alla ricostruzione del fatto sia in merito alla rilevanza delle denunciate violazioni di legge ai fini della decisione impugnata;
- inammissibilità dell'atto di appello ex art. 348 bis c.p.c. non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto;
- In relazione al merito delle censure dedotte, in riferimento alla nullità dell'atto di citazione del giudizio di primo grado per mancata indicazione dei mezzi istruttori, occorre evidenziare l'art. 156 comma 1 c.p.c. (principio di tassatività delle cause di nullità degli atti) in combinato disposto con gli artt. 318 e 320 comma 3 c.p.c.: l'eccezione è, quindi, infondata;
- In riferimento alla presunta erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali assunte le stesse appaiono concordi nel confermare la dinamica fornita dallo . CP_1
- Al tal proposito, si rinnova l'eccezione di decadenza della produzione documentale di parte appellante (ovvero il certificato di nascita teste essendo trascorsi i termini ex art. Tes_1 320 c.p.c. e, pertanto, risulta essere inammissibile e, nel merito, la circostanza che la madre del rechi il cognome dell'odierno appellato nulla prova in ordine ad un eventuale Tes_1 parentela.
- Inoltre, codesta difesa rinnova l'eccezione circa l'incapacità a testimoniare della Tes_2 ex art. 246 c.p.c. poiché, trovandosi all'interno della vettura del al momento del Pt_1 sinistro, è sicuramente interessata alla causa.
- Con riferimento all'ultimo teste escusso Sig. – Agente dei CC intervenuti sul Tes_3 posto, lo stesso si ritiene abbia fornito dichiarazioni del tutto neutre e prive di rilievo.
- Le argomentazioni relative ad un presunto errore inerente il quantum debeatur appaiono essere generiche e prive di specifiche motivazioni richieste ex art. 342 c.p.c.
- Infine, evidenzia come la richiesta di sospensiva sia apodittica e priva dei necessari requisiti richiesti ex art. 283 c.p.c. per omessa specificazione dei gravi e fondati motivi a sostegno della stessa. Per l'effetto, la parte appellata ha concluso chiedendo al Tribunale adito: a.in via pregiudiziale, accertare e dichiarare, l'inammissibilità dell'atto di gravame a mente degli artt. 342 o 348 bis c.p.c.; b. nel merito e preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
c. rigettare il suddetto atto d'appello confermando la sentenza n. 938/2017 emessa dal Giudice di Pace di Rossano nell'ambito della causa civile n. 2573/16 r.g. e depositata il 13.10.2017; R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 7 di 12
d. condannare l'appellante a pagare spese e competenze del presente giudizio in favore dello Stato essendo il Sig. stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello CP_1 Stato come provvedimento del 04.05.2018; Con comparsa di costituzione e di risposta del 14.01.2019 si è costituita in giudizio La sua difesa ha dedotto che: Controparte_2
- nel costituirsi in giudizio, aderisce all'appello spiegato da;
Controparte_2 Pt_1
- il G.d.P. ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, avendo travisato e malamente interpretato le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa;
- la domanda originariamente proposta dallo era meritevole di integrale rigetto, CP_1 per non avere l'attore ottemperato all'onere della prova sullo stesso incombente;
- nessuna valenza probatoria può infatti essere riconosciuta all'unico teste escusso, alla luce delle contraddizioni insite nella sue dichiarazioni;
- d'altronde, l'assenza di testimoni emerge dal rapporto redatto dalle autorità intervenute nei momenti immediatamente successivi al verificarsi del sinistro;
- il giudice di prime cure, poi, ha pure errato allorquando ha determinato la somma dovuta allo a titolo di risarcimento danni: il g.d.p. di è immotivatamente discostato CP_1 dalla valutazione operata dal Consulente, che non aveva riscontrato alcun postumo di carattere permanente, liquidando, peraltro, una somma comprensiva di un ingiustificato e per nulla dovuto danno morale;
- Nel contempo chiede, in accoglimento del gravame incidentale, disporsi la restituzione dell'importo corrisposto da Unipol Sai s.p.a. a , in esecuzione della Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di Rossano Per l'effetto, la Compagnia Assicurativa ha concluso chiedendo al Tribunale adito di:
1. accogliere l'appello principale proposto da , poiché fondato in fatto ed in Parte_1 diritto e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza;
2. accogliere l'appello incidentale, pure in questa sede spiegato dall' e, per Controparte_8 l'effetto, rigettare la domanda a suo tempo proposta da e, quindi, Controparte_1 disporre in caso di accoglimento del presente gravame la restituzione dell'importo corrisposto dall' all'attore in esecuzione della sentenza di Primo Grado;
CP_2
3. in via subordinata, rideterminare l'entità del danno subito dell'attore, nel suo reale ammontare, anche alla luce della CTU espletata nel giudizio di;
CP_9
4. condannare, sempre e comunque, controparte al pagamento delle spese e delle competenze di lite, relative al presente grado di giudizio, nonché a quelle di Primo Grado.
Con comparsa di costituzione e di risposta dell'01.02.2019 si è costituita in giudizio, in qualità di terza chiamata in causa, , la quale, in via preliminare, ha chiesto la Controparte_3 propria estromissione dal presente Giudizio ex art. 149 D.L. n. 209/2005, l'improponibilità della domanda per il mancato rispetto del dettato degli artt. 145 e 148 D.L. 209/2005, la nullità dell'atto di citazione ex D.L. 132/2014 e la nullità della domanda ex artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 IV comma c.p.c. Nel merito, invece, l'infondatezza dell'azione proposta, in relazione sia all'an che al quantum debeatur. Tanto precisato, l'appellato ha, poi, concluso chiedendo al Tribunale di:
1) dichiarare l'estromissione dal Giudizio della;
Controparte_3
2) in riforma della sentenza di primo grado dichiarare che il sinistro per cui è causa è stato causato per responsabilità esclusiva del Sig. ovvero pervenire alla Controparte_1 dichiarazione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. non avendo il GdP di Rossano affrontato la questione relativa alla nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dei mezzi istruttori e per non aver adeguatamente descritto i fatti;
3) in via gradata ridurre il risarcimento del danno tenendo conto di quanto riconosciuto dal CTU Dott. e riformulare le cifre spettanti sulla scorta della stessa e Persona_3 tenendo conto della corresponsabilità dello nell'accadimento di sinistro;
CP_1 R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 8 di 12
4) condannare, in ogni caso, controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Ammissibilità dell'appello proposto Contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellata, l'appello proposto rispetta le indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. S. U. n. 27199 del 2017).
4. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Peraltro, il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016; Cass. Civ. n. 443 del 2011).
5. Ragione più liquida. L'appello proposto è fondato per le ragioni di seguito esposte. Per il principio della ragione più liquida, la pronunzia appellata può essere riformata e la domanda avanzata in primo grado può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 9 di 12
confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ).
6. Fondatezza dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto. L'appello proposto in via principale e quello proposto in via incidentale sono fondati e devono essere accolti, con integrale riforma della sentenza gravata. 6.1. Sorvolando in ordine alle eccezioni in rito – oggetto poi di motivo di gravame – da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, è evidente che, nel merito, il giudice di prime cure non ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie emerse. Invero, non vi è dubbio che la ricostruzione della dinamica del sinistro, proposta dalla parte attrice – secondo cui , alla guida della Fiat 500, sia stato costretto ad una Controparte_1 manovra di emergenza al fine di evitare lo scontro con la Suzuki Vitara del , in quanto Pt_1 quest'ultimo passava dal margine sinistro della carreggiata al margine destro della stessa, ove già stava marciando la 500 e quest'ultima non riusciva ad evitare un primo lieve scontro con il veicolo antagonista, per poi impattare contro un muro di cinta – è sfornita di qualsiasi supporto probatorio. Invero, come correttamente rilevato dall'appellante principale e dall'appellante incidentale, le evidenti contraddizioni in cui cade l'unico teste escusso di parte attrice depongono per la sua totale inattendibilità. Infatti, da un lato, il afferma che “la Suzuki percorreva la via Britannia Tes_1 controsenso” e, dall'altro lato, poi precisa che “Le due auto andavano nella stessa direzione. La Suzuki procedeva davanti alla Fiat 500”. Inoltre, al fine di giustificare la sua presenza sui luoghi di causa, sostiene di essersi recato a lavoro in una casa della zona di un suo cliente, per poi affermare di non conoscere il proprietario, non essendo in grado neppure di riferire il nome (v. verbale escussione teste, ove precisa “Mi recavo a lavoro in una casa presente nella zona ma non conosco il proprietario. Era un mio cliente”). Si tratta di elementi che depongono tutti univocamente – senza tralasciare l'assenza di testimoni sui luoghi di causa, secondo l'accertamento degli agenti intervenuti – nel senso della inattendibilità del teste, la cui deposizione, pertanto, è del tutto priva di rilievo ai fini del giudizio. 6.2. Di contro, ai fini di una fedele ricostruzione della dinamica del sinistro, possono essere prese in considerazione le dichiarazioni rese dalla teste , la quale era in macchina Testimone_4 con il e, quindi, ha avuto modo di assistere personalmente ai momenti dell'impatto. Pt_1 L'eccezione di incapacità a testimoniare è stata formulata dallo in difformità da CP_1 quanto previsto dal recente intervento della Suprema Corte (v. sul punto integrale motivazione delle S.U. n. 9456 del 2023) e, pertanto, è inidonea a scalfire la rilevanza della testimonianza al fine del decidere. Peraltro, le dichiarazioni rese dalla teste escussa, su indicazione della parte originaria convenuta, trovano pieno riscontro nelle altre emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio. Infatti, nella medesima direzione si pone il rapporto degli agenti intervenuti nella immediatezza del sinistro, i quali, dopo aver posto in essere tutti gli opportuni rilievi, analizzando lo stato dei luoghi e la posizione dei veicoli post-sinistro, hanno precisato che il veicolo Suzuki Vitara rallentava a causa della presenza di una buca sull'asfalto e “il veicolo A (Fiat 500) che viaggiava dietro di lui nello stesso senso di marcia, al fine di evitare il tamponamento, saliva sul marciapiede R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 10 di 12
e collideva con il pilastro di un ingresso privato. Con tale manovra entrava in collisione con il veicolo”. Si rammenta, sul punto, che il rapporto dei carabinieri fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, ma, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (v. Cass. Civ. n. 20025 del 2016; ma anche Cass. Civ. n. 9037 del 2019). E sempre nella medesima direzione si collocano sia la deposizione dell'agente , Tes_3 escusso alla udienza del 17.3.17, sia le fotografie depositate in atti dal , dalle quali non Pt_1 emerge certo (contrariamente a quanto dedotto dall'attore e precisato dal teste che vi sia Tes_1 CP_ stato “un lieve impatto tra le auto di striscio” e che poi la sia finita contro un muro di cinta, ma che, più plausibilmente, lo , non mantenendo la distanza di sicurezza, per evitare CP_1 l'impatto con il veicolo che lo precedeva sia prima finito contro il muro e, poi, abbia impattato, per effetto della sua manovra, la Suzuki Vitara. Non si spiegherebbero altrimenti non solo la posizione dei veicoli post sinistro, ma neppure i danni riportati dalla Suzuki, i quali sia per la collocazione sia per il punto di rientranza (notevolmente più in alto rispetto all'altezza della parte anteriore sinistra della Fiat 500) non si sposano affatto con la ricostruzione della parte originaria attrice. Per l'effetto, non vi è dubbio:
- anche alla luce delle stesse deduzioni della parte originaria attrice, che la Suzuki Vitara precedesse la Fiat 500;
- che alcuna prova è stata fornita, di contro, che la Suzuki viaggiasse sulla parte sinistra della corsia e, in prossimità della buca e della transenna, sia rientrata verso destra: eventualità, peraltro, del tutto improbabile se si tiene conto della larghezza della strada complessiva e del fatto che in senso inverso rispetto alla direzione di marcia delle auto, vi fosse corsia dedicata alla marcia inversa dei veicoli (v. foto da cui si evinceil transito alla destra e alla sinistra della transenna in direzione opposta);
- che, quindi, alcuna condotta concretamente colposa che abbia eziologicamente inciso nella determinazione dell'evento sia ascrivibile al conducente della , il quale, peraltro, Pt_3 precedeva lo;
CP_1
- che l'impatto, quindi, è stato determinato dalla condotta dello , il quale impattava CP_1 sia il muro di cinta sia lo sportello posteriore destro della;
Pt_3
- che, sotto il profilo della incidenza causale colposa (c.d. causalità della colpa) non vi è dubbio che l'evento sia stato prodotto dalla condotta colposa dello che, anche CP_1 prescindendo dalla sua velocità (v. dichiarazioni del teste ) e dalla imprudenza, Tes_3 non ha osservato la distanza di sicurezza, che gli avrebbe consentito di frenare e di evitare l'impatto.
- Né è stata dedotta in maniera specifica e/o è emersa prova di una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, evenienza, peraltro, da escludersi in caso di "normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli. 6.3. Dalle considerazioni esposte devono trarsi, quindi, le conseguenze giuridiche, alla luce della necessità di indagare il profilo della responsabilità. Con riguardo alle responsabilità da attribuirsi ai conducenti – e, per essi, alla luce della delimitazione assertiva delle parti, ai proprietari - dei veicoli coinvolti, occorre precisare che ai sensi dell'art. 2054, comma 1 c.c. il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tuttavia, il mero accertamento della responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro non è sufficiente a determinare, ai sensi dell'art. 2054 c. 2 c.c. il superamento della presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'evento. R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 11 di 12
L'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. 1198 del 1997; Cass. Civ.5783 del 1997) è volto a ritenere insufficiente l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro, ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c.. L'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. 195 del 2007; Cass. Civ. 6797 del 1987). D'altro canto, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall' art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all' art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista. (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 12884 del 2021). La presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera, infatti, pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove invece risulti che una violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente – non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (cfr. Cass. Civ. ord. n.. 19115 del 2020). Nel caso di specie, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, dalla dinamica dell'incidente emersa e dall'esame della documentazione acquisita, alcun dubbio sussiste – per le ragioni esposte - in merito all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat 500 nella causazione del sinistro, dovendosi in questo caso ritenere superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.. 6.4. L'accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale importa l'integrale riforma della sentenza gravata. Ne consegue il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice in primo grado – odierna appellata –, con assorbimento di tutti gli altri motivi d'appello formulati. 6.5. Deve essere, poi, disposta la condanna alla restituzione delle somme versate allo da in esecuzione della sentenza di primo CP_1 Controparte_2 grado, per come domandato entro i termini decadenziali previsti, all'atto della costituzione in giudizio, essendo incontestata tra le parti l'effettiva corresponsione di detta somma.
7. Il regime delle spese Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Nel caso di specie, la complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa, le ragioni poste a base della decisione e l'effettiva complessità in ordine alla ricostruizione del sinistro e del conseguente accertamento delle relative responsabilità costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 12 di 12
92, comma 2, c.p.c., ad eccezione di quelle di c.t.u., espletata nel giudizio di primo grado, da porsi integralmente in capo allo . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE l'appello principale e l'appello incidentale e, in TOTALE RIFORMA della SENTENZA appellata, RIGETTA le domande formulate dall'attore in primo grado;
B. CONDANNA alla restituzione in favore di Controparte_1 [...] in persona del l.r.p.t., delle somme da questa versate in Controparte_2 esecuzione della sentenza di primo grado riformata;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese dei due gradi di giudizio tra tutte le parti;
D. PONE definitivamente a carico di le spese della Controparte_1 consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado;
E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso in data 28 luglio 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1029 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Lesione personale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a BOCCHIGLIERO in [...] Parte_1 C.F._1 06.08.73, rappresentata e difesa dall'avv. PALMIERI ROSSELLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellante– E
, C.F. , parte nata a CARIATI in [...] Controparte_1 C.F._2 11.05.96, rappresentata e difesa dall'avv. SAPIA ALFONSO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte Appellata –
NONCHE' P.I. e C.F. , in p.l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. MAURIZIO MINNICELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte appellante incidentale – NONCHE'
, P.I. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2 GIANLUCA DE SIMONE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Originaria terza chiamata -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni in relazione al giudizio di I grado. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 29.11.16,
ha convenuto in giudizio e . Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 La sua difesa ha dedotto che:
- In data 17.02.2016, alle h. 08:15 circa, mentre percorreva a regolare andatura di marcia la Via Bretagna, in agro di Rossano, all'altezza del civico n. 6, con direzione di marcia C.da ME (Lungo Mare di Rossano) - S.S. 106, a bordo della vettura Fiat 500 di proprietà della sig.ra assicurata per la R.C. con la Parte_2 Controparte_4 il sig. , nell'occasione conducente del predetto veicolo, era costretto ad Controparte_1 azionare un'improvvisa manovra d'emergenza al fine di evitare lo scontro con l'autovettura Suzuki Vitara - tg. FB 321 ZE - di proprietà e nell'occasione condotta dal sig.
[...]
ed assicurata per la R.C. con la Società Pt_1 Controparte_5 R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 2 di 12
- Quest'ultimo, infatti, in modo del tutto sconsiderato e contravvenendo ai precetti di minima diligenza previsti in tema di circolazione stradale, senza dare la dovuta precedenza né, tantomeno, azionare gli appositi indicatori luminosi di svolta, passava dal margine sinistro della carreggiata sulla corsia di destra ove stava già marciando la suddetta Fiat 500;
- Nonostante la repentina manovra frenante posta in essere dallo , questi non CP_1 riusciva ad evitare un primo lieve scontro con il veicolo antagonista per poi andare ad impattare contro un muro di cinta delimitante una proprietà privata sulla destra della corsia impegnata;
- A causa dell'occorso, lo e le sue sorelle - e - CP_1 Persona_1 Per_2 anch'esse a bordo dell'auto, riportavano lesioni che richiedevano il pronto intervento sul luogo di personale medico. In particolare, dall'accesso al Pronto Soccorso del locale nosocomio, venivano riscontrate sulla persona dell'odierno attore “Cervicolombalgia post trauma nonché lieve contusione all'anca destra” con una prognosi iniziale di gg. 10 s.c. Solo in data 11.04.2016 il predetto conseguiva la guarigione clinica;
- Dalla dinamica del sinistro si evince un'evidente e chiara responsabilità del veicolo antagonista. Questo, infatti, ha creato una turbativa alla regolare circolazione, vanificando persino il tentativo dello di evitare l'impatto frenando e scartando verso destra;
CP_1
- Di contro, quest'ultimo ha posto in essere le uniche manovre possibili data la repentinità dell'immissione sulla corsia destra della Suzuki Vitara: ha frenato al contempo sterzando verso destra onde evitare l'impatto;
- La condotta tenuta dal conducente del veicolo Suzuki si palesa contraria sia alle specifiche norme previste dal Codice della Strada in tema di comportamento durante la circolazione sia in riguardo alle generali norme di diligenza durante la guida;
- La circostanza che il veicolo antagonista si sia immesso nel flusso della circolazione senza dare la dovuta precedenza né tantomeno indicando la propria intenzione di svolta, denota colpa e negligenza tenute nell'occasione;
- Sussiste la specifica violazione dell'art. 140 e dell'art. 154 del Codice della Strada;
Per l'effetto, la parte attrice ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per totale e grave colpa e responsabilità del conducente del veicolo Suzuki Vitara, di proprietà del;
Pt_1 b. Condannare la convenuta al pagamento delle somme accertande e liquidande pari ad euro 5.200,00 ovvero alla diversa quantificazione che si riterrà di ragione e giustiziam oltre rivalutazione ed interessi;
c. Con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.12.16, si è costituita in giudizio la La sua difesa ha dedotto: Controparte_2
- la nullità dell'atto di citazione poiché davvero incomprensibile risulta la dinamica del sinistro colà descritta e tanto impedisce a questa difesa di approntare ogni più adeguata contestazione degli elementi di fatto e di diritto richiamati dalla controparte;
- ad ogni modo, già il fatto che il veicolo dell'attore abbia subito danni importanti alla parte anteriore, prima contro il muro di cinta e poi contro l'autovettura del , induce alla più Pt_1 che certa considerazione che l'attore non procedesse con cautela, in violazione CP_1 delle comuni regole di prudenza previste dal C.d.S.;
- mercè l'ausilio del rapporto dei Carabinieri, si può tranquillamente affermare che la responsabilità dell'incidente stradale sia addebitabile unicamente alla imprudente condotta di guida dello stesso attore, il quale, senza mantenere la dovuta distanza di sicurezza con il veicolo che lo precedeva (nella specie il veicolo condotto dal ) e tenendo una velocità Pt_1 superiore ai limiti previsti, non ha potuto evitare l'impatto ed il tamponamento del veicolo postogli dinanzi, impegnato in una banalissima operazione di rallentamento della propria marcia, probabilmente dovuta alla presenza di una buca;
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- è sufficiente, a tal fine, incanalare correttamente la fattispecie in esame, quale banalissimo caso di tamponamento tra due veicoli;
- allo stato, quindi, la domanda è sfornita del necessario supporto e merita l'integrale rigetto;
- si contesta, inoltre, il quantum risarcitorio, anche perché si discorre di lesione di rachide cervicale e, notoriamente, questa non può essere accertata con esame clinico strumentale obiettivo;
Per l'effetto, la Compagnia Assicurativa convenuta ha concluso chiedendo al g.d.p. adito di:
1. preliminarmente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
2. nel merito, rigettare la domanda spiegata da parte attrice, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
3. in subordine, quantificare la esatta entità dei danni non patrimoniali subiti dall'attore, di gran lunga inferiore rispetto a quanto preteso;
4. condannare controparte, sempre e comunque, al pagamento delle spese e competenze di lite. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.12.16, si è costituito in giudizio . La sua difesa ha dedotto: Parte_1
- la domanda attorea si presenta pretestuosa e non provata;
- la circostanza che, dinanzi al giudice di pace, sia consentito dalle disposizioni normative e, in particolare, dall'art. 320 c. 4 c.p.c. un ulteriore rinvio rispetto alla prima udienza non deve ritenersi come eccezione rispetto alla richiamata disposizione dell'art. 2697 c.c.;
- il fatto che la controparte non espliciti nel proprio libello introduttivo le prove di cui intenda avvalersi al fine di provare l'an e che operi una mera riserva di articolazione dei mezzi istruttori in prosieguo di causa costituisce un palese contrasto dell'art. 2697 c.c. e la conferma della impostazione emerge anche dalle diverse pronunce giurisprudenziali intervenute sul punto;
- la ratio dell'art. 320 c.p.c. stabilisce una implicita decadenza allorquando prescrive un rinvio della prima udienza solo per ulteriori produzioni e richieste di prova;
- nel merito, la domanda proposta dallo è palesemente infondata, in quanto nessun CP_1 addebito di responsabilità può essere mosso al rispetto ai fatti occorsi in data Pt_1 17.2.16;
- parte attrice perviene ad una descrizione dell'evento artata e non veritiera, omettendo di descrivere compiutamente e realmente la dinamica dei fatti ed omettendo di riferire l'intervento dei Carabinieri, i quali redigevano apposita relazione, da cui emerge la esclusiva responsabilità al solo;
Controparte_1
- la prospettazione attorea è erronea e fuorviante ed è smentita dalle produzioni fotografiche in atti: non era assolutamente possibile che il si spostasse repentinamente dalla Pt_1 sinistra alla destra della carreggiata, sia perché a sinistra non si guida, sia per la presenza di una buca e di un segnale stradale che imponevano necessariamente il transito sulla sola parte di destra della carreggiata;
- la responsabilità del sinistro è da ascrivere esclusivamente alla condotta di guida dello
, il quale, percorrendo la via Britannia con direzione mare SS106, teneva su quel CP_1 tratto viario una velocità non consona né adeguata allo stato dei luoghi;
- emerge dagli stessi scritti attorei la contraddittorietà della ricostruzione;
un urto descritto come di lieve entità non poteva certamente causare lo scontro con la Fiat 500 contro un muro posto al di là della carreggiata, situazione questa che trova la sola giustificazione nella elevatissima velocità mantenuta dalla Fiat 500 in quel particolare frangente;
- lo percorreva la strada ad una velocità non adeguata, non rispettosa della CP_1 segnaletica esistente, non rispettosa delle distanze di sicurezza, non rispettosa delle basilari regole di condotta e della segnaletica, tanto da non avvedersi delle condizioni manutentive della strada e non riuscendo ad arrestare in tempo la propria corsa;
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- per altro verso e ad ulteriore conferma della assenza di responsabilità del e della Pt_1 sussistenza di colpa dello , la società assicuratrice del CP_1 Controparte_4 mezzo Fiat 500, espletata la istruttoria, perveniva a rigettare la domanda di parte attrice e della proprio in ragione della responsabilità attribuibile allo nella Parte_2 CP_1 causazione del sinistro;
- in ordine al quantum, la somma indicata da parte attrice si presenta esagerata e sproporzionata;
- in ogni caso, all'epoca dei fatti in cui si è verificato il sinistro, l'autovettura del Pt_1 risultava assicurata con sicchè si chiede di essere autorizzati a Controparte_6 chiamare in causa la sopra indicata società assicurativa, onde essere tenuti indenni da eventuali condanne pronunciate in favore dell'attore; Per l'effetto, la parte convenuta ha concluso chiedendo al g.d.p. adito di: a. In via preliminare, autorizzare a chiamare in causa la compagnia Parte_1 assicurativa al fine di essere manlevato in caso di eventuale condanna del CP_3 convenuto, con conseguente spostamento della prima udienza di comparizione, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
b. In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
c. Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
d. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dallo , CP_1 rideterminare nella loro esatta entità i danni patiti e, comunque, dichiarare la operatività della polizza assicurativa e tenere indenne il per quanto verrà liquidato in favore Pt_1 di parte attrice;
e. Condannare le controparti al pagamento delle spese di lite;
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.2.17, si è costituita in giudizio a sua difesa ha dedotto che: Controparte_3
- In via preliminare, si chiede l'estromissione dal Giudizio della citata compagnia assicurativa La compagnia assicurativa del presunto responsabile non può essere Controparte_3 chiamata in causa, dal momento che il presunto danneggiato ha già proposto azione nei confronti della propria compagnia assicuratrice ex art. 149 d.lgs. 209 del 2005;
- La compagnia assicurativa del presunto danneggiante, che agisce in regime di risarcimento diretto, non è parte in causa;
- D'altronde, si troverebbe a dover gestire una linea difensiva senza che mai Controparte_3 gli siano stati offerti elementi per valutare la posizione dell'attore prima del presente giudizio. Si pensi solo che parte attorea, ad oggi, non ha mai rivolto neanche una missiva alla con chiara lesione del diritto di difesa;
CP_3
- Ancora, impugna e contesta integralmente il contenuto della citazione a firma dell'avv. Sapia e la documentazione indicata nello stesso e ne chiede il rigetto;
- Eccepisce, quindi, l'improponibilità della citazione ex artt. 145 e 148 D.L.vo 209/2005, la nullità della domanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 c. 4 c.p.c., per non avere l'attore compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda;
- In particolare, in merito all'an non vi sono dubbi sulla responsabilità unica in capo all'odierno attore , che con una condotta di guida quantomeno Controparte_1 scriteriata ha egli stesso provocato il sinistro.
- Inoltre la difesa dello ha formulato una richiesta risarcitoria del tutto generica e CP_1 senza alcuna puntuale richiesta, con riferimento al quantum debeatur, in merito alla quantificazione dei danni, in pieno dispregio dell'art. 320 c.p.c.
- Nel merito si contesta comunque la fondatezza dell'azione proposta, in relazione sia all'an che al quantum debeatur;
- Infatti, non risulta che il sinistro sia avvenuto per come descritto e non risulta provato che, a causa del sinistro, l'attore abbia riportato i danni lamentati;
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- La dinamica descritta appare, anzi, inverisimile e contraddittoria: anche dagli accertamenti svolti dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro nella immediatezza e già prodotti dalla difesa di appare evidente che l'unico responsabile del sinistro sia l'attore, che CP_7 non ha tenuto una condotta di guida adeguata alle condizioni stradali né ha inteso mantenere una adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che seguiva;
- Dai rilievi in sostanza si evince che lo , a velocità sconsiderata per evitare il CP_1 veicolo antecedente, che rallentava presumibilmente per la presenza di una buca, si buttava prima su un marciapiede e poi sullo stesso veicolo che precedeva la sua marcia. Nessuna manovra scorretta veniva addebitata al conducente della;
Pt_3 Per l'effetto, la compagnia assicurativa terza chiamata ha concluso chiedendo al g.d.p. adito: A) in via preliminare: dichiarare l'estromissione dal Giudizio della . Controparte_3 Dichiarare l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148, 149 del D. Livo 209/2005, per i motivi esposti al capo A); B) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 C.p.c., per i motivi esposti al capo B), adottando i provvedimenti opportuni;
C) nel merito, rigettare la domanda proposta dal sig. perché infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto;
D) condannare, in ogni caso, controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio;
E) in via gradata, ridurre il risarcimento del danno tenendo conto della condotta negligente del presunto danneggiato. La causa veniva istruita, mediante prova testi di parte attrice e del convenuto
[...]
e mediante deposito CTU medico legale. Pt_1 Con sentenza n. 938/2017 emessa in data 12.10.2017 e depositata il giorno successivo il Giudice di Pace di Rossano accoglieva la domanda risarcitoria proposta da Controparte_1 contro e e, per l'effetto, condannava al Controparte_8 Parte_1 Controparte_8 pagamento in favore di della somma di € 4.533,06, oltre interessi legale e Controparte_1 rivalutazione monetaria, nonché al pagamento in favore dell'attore delle spese e delle competenze di lite in complessivi € 1.344,08, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A.
2. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni nel giudizio di appello. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 5.4.18,
[...]
ha promosso il presente giudizio di appello impugnando la sentenza del Giudice di prime. Pt_1 La sua difesa ha dedotto che:
- violazione ex art. 112 c.p.c., laddove il Gdp ha omesso di pronunciarsi sulla formulata eccezione di nullità della citazione nel primo grado di giudizio per omessa indicazione delle prove di cui parte attrice ( ) intendeva avvalersi al fine di provare l'an, con CP_1 conseguente violazione dell'art. 2697 c.c.
- erronea valutazione dei mezzi istruttori assunti ai fini della decisione: in particolare, con riferimento alla prova testi, laddove il GdP avrebbe dovuto valutare la inattendibilità del teste atteso che la sua deposizione risulta poco credibile e contraddittoria, ovvero Tes_1 il Giudice di prime cure ha erroneamente considerato che le dichiarazioni rese dal teste avrebbe confermato le circostanze riferite dal teste ove si consideri che Tes_2 Tes_1 il teste riferiva tutt'altro, nonché il GdP non ha considerato le dichiarazioni molto Tes_2 più ampie e articolate rese dal Sig. - carabiniere intervenuto sul luogo del Tes_3 sinistro;
- inoltre, il giudice di prime cure ha sovrastimato il risarcimento del danno, riconoscendo un danno morale neppure richiesto. Con riferimento alla CTU medico legale, in particolare, il Giudice di Pace di Rossano non ha considerato per nulla le conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato e, pertanto, ha erroneamente determinato la somma dovuta allo a CP_1 titolo di risarcimento danni. R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 6 di 12
Tanto precisato, l'appellante ha chiesto a questo Tribunale di: a. nel merito, in accoglimento del presente atto di gravame ed in forza delle argomentazioni difensive esposte nel presente atto, riformare in toto la sentenza n. 938/17 resa dal Giudice di Pace di Rossano, Dott. Salvatore Zito, depositata in Cancelleria in data 13.10.17, non notificata e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'incidente occorso in data 17.02.16 è avvenuto per esclusiva responsabilità di ovvero pervenire a dichiarazione di nullità della sentenza per Controparte_1 violazione dell'art. 112 c.p.c. non avendo il Giudice di Pace di Primo Grado affrontato la questione relativa alla nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dei mezzi istruttori di parte attrice;
b. in caso di conferma della sentenza gravata, rideterminare il quantum risarcitorio in ossequio a quanto espresso dal CTU le cui determinazioni consentono di pervenire ad una liquidazione del danno di gran lunga inferiore di quella espressa in sentenza;
c. condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Con comparsa di costituzione e di risposta del 10.01.2019 si è costituito in giudizio
, il quale ha eccepito: Controparte_1
- inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. atteso che risulta omesso l'obbligo di specificazione dei motivi sia in ordine alla ricostruzione del fatto sia in merito alla rilevanza delle denunciate violazioni di legge ai fini della decisione impugnata;
- inammissibilità dell'atto di appello ex art. 348 bis c.p.c. non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto;
- In relazione al merito delle censure dedotte, in riferimento alla nullità dell'atto di citazione del giudizio di primo grado per mancata indicazione dei mezzi istruttori, occorre evidenziare l'art. 156 comma 1 c.p.c. (principio di tassatività delle cause di nullità degli atti) in combinato disposto con gli artt. 318 e 320 comma 3 c.p.c.: l'eccezione è, quindi, infondata;
- In riferimento alla presunta erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali assunte le stesse appaiono concordi nel confermare la dinamica fornita dallo . CP_1
- Al tal proposito, si rinnova l'eccezione di decadenza della produzione documentale di parte appellante (ovvero il certificato di nascita teste essendo trascorsi i termini ex art. Tes_1 320 c.p.c. e, pertanto, risulta essere inammissibile e, nel merito, la circostanza che la madre del rechi il cognome dell'odierno appellato nulla prova in ordine ad un eventuale Tes_1 parentela.
- Inoltre, codesta difesa rinnova l'eccezione circa l'incapacità a testimoniare della Tes_2 ex art. 246 c.p.c. poiché, trovandosi all'interno della vettura del al momento del Pt_1 sinistro, è sicuramente interessata alla causa.
- Con riferimento all'ultimo teste escusso Sig. – Agente dei CC intervenuti sul Tes_3 posto, lo stesso si ritiene abbia fornito dichiarazioni del tutto neutre e prive di rilievo.
- Le argomentazioni relative ad un presunto errore inerente il quantum debeatur appaiono essere generiche e prive di specifiche motivazioni richieste ex art. 342 c.p.c.
- Infine, evidenzia come la richiesta di sospensiva sia apodittica e priva dei necessari requisiti richiesti ex art. 283 c.p.c. per omessa specificazione dei gravi e fondati motivi a sostegno della stessa. Per l'effetto, la parte appellata ha concluso chiedendo al Tribunale adito: a.in via pregiudiziale, accertare e dichiarare, l'inammissibilità dell'atto di gravame a mente degli artt. 342 o 348 bis c.p.c.; b. nel merito e preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
c. rigettare il suddetto atto d'appello confermando la sentenza n. 938/2017 emessa dal Giudice di Pace di Rossano nell'ambito della causa civile n. 2573/16 r.g. e depositata il 13.10.2017; R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 7 di 12
d. condannare l'appellante a pagare spese e competenze del presente giudizio in favore dello Stato essendo il Sig. stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello CP_1 Stato come provvedimento del 04.05.2018; Con comparsa di costituzione e di risposta del 14.01.2019 si è costituita in giudizio La sua difesa ha dedotto che: Controparte_2
- nel costituirsi in giudizio, aderisce all'appello spiegato da;
Controparte_2 Pt_1
- il G.d.P. ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, avendo travisato e malamente interpretato le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa;
- la domanda originariamente proposta dallo era meritevole di integrale rigetto, CP_1 per non avere l'attore ottemperato all'onere della prova sullo stesso incombente;
- nessuna valenza probatoria può infatti essere riconosciuta all'unico teste escusso, alla luce delle contraddizioni insite nella sue dichiarazioni;
- d'altronde, l'assenza di testimoni emerge dal rapporto redatto dalle autorità intervenute nei momenti immediatamente successivi al verificarsi del sinistro;
- il giudice di prime cure, poi, ha pure errato allorquando ha determinato la somma dovuta allo a titolo di risarcimento danni: il g.d.p. di è immotivatamente discostato CP_1 dalla valutazione operata dal Consulente, che non aveva riscontrato alcun postumo di carattere permanente, liquidando, peraltro, una somma comprensiva di un ingiustificato e per nulla dovuto danno morale;
- Nel contempo chiede, in accoglimento del gravame incidentale, disporsi la restituzione dell'importo corrisposto da Unipol Sai s.p.a. a , in esecuzione della Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di Rossano Per l'effetto, la Compagnia Assicurativa ha concluso chiedendo al Tribunale adito di:
1. accogliere l'appello principale proposto da , poiché fondato in fatto ed in Parte_1 diritto e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza;
2. accogliere l'appello incidentale, pure in questa sede spiegato dall' e, per Controparte_8 l'effetto, rigettare la domanda a suo tempo proposta da e, quindi, Controparte_1 disporre in caso di accoglimento del presente gravame la restituzione dell'importo corrisposto dall' all'attore in esecuzione della sentenza di Primo Grado;
CP_2
3. in via subordinata, rideterminare l'entità del danno subito dell'attore, nel suo reale ammontare, anche alla luce della CTU espletata nel giudizio di;
CP_9
4. condannare, sempre e comunque, controparte al pagamento delle spese e delle competenze di lite, relative al presente grado di giudizio, nonché a quelle di Primo Grado.
Con comparsa di costituzione e di risposta dell'01.02.2019 si è costituita in giudizio, in qualità di terza chiamata in causa, , la quale, in via preliminare, ha chiesto la Controparte_3 propria estromissione dal presente Giudizio ex art. 149 D.L. n. 209/2005, l'improponibilità della domanda per il mancato rispetto del dettato degli artt. 145 e 148 D.L. 209/2005, la nullità dell'atto di citazione ex D.L. 132/2014 e la nullità della domanda ex artt. 163 nn. 3 e 4 e 164 IV comma c.p.c. Nel merito, invece, l'infondatezza dell'azione proposta, in relazione sia all'an che al quantum debeatur. Tanto precisato, l'appellato ha, poi, concluso chiedendo al Tribunale di:
1) dichiarare l'estromissione dal Giudizio della;
Controparte_3
2) in riforma della sentenza di primo grado dichiarare che il sinistro per cui è causa è stato causato per responsabilità esclusiva del Sig. ovvero pervenire alla Controparte_1 dichiarazione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. non avendo il GdP di Rossano affrontato la questione relativa alla nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dei mezzi istruttori e per non aver adeguatamente descritto i fatti;
3) in via gradata ridurre il risarcimento del danno tenendo conto di quanto riconosciuto dal CTU Dott. e riformulare le cifre spettanti sulla scorta della stessa e Persona_3 tenendo conto della corresponsabilità dello nell'accadimento di sinistro;
CP_1 R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 8 di 12
4) condannare, in ogni caso, controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Ammissibilità dell'appello proposto Contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellata, l'appello proposto rispetta le indicazioni contenute nell'art. 342 c.p.c., perché è motivato e reca l'analitica indicazione: a) delle parti del provvedimento che si intende appellare;
b) delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Del resto l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. S. U. n. 27199 del 2017).
4. L'appello e il giudicato interno. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Peraltro, il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016; Cass. Civ. n. 443 del 2011).
5. Ragione più liquida. L'appello proposto è fondato per le ragioni di seguito esposte. Per il principio della ragione più liquida, la pronunzia appellata può essere riformata e la domanda avanzata in primo grado può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 9 di 12
confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ).
6. Fondatezza dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto. L'appello proposto in via principale e quello proposto in via incidentale sono fondati e devono essere accolti, con integrale riforma della sentenza gravata. 6.1. Sorvolando in ordine alle eccezioni in rito – oggetto poi di motivo di gravame – da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, è evidente che, nel merito, il giudice di prime cure non ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie emerse. Invero, non vi è dubbio che la ricostruzione della dinamica del sinistro, proposta dalla parte attrice – secondo cui , alla guida della Fiat 500, sia stato costretto ad una Controparte_1 manovra di emergenza al fine di evitare lo scontro con la Suzuki Vitara del , in quanto Pt_1 quest'ultimo passava dal margine sinistro della carreggiata al margine destro della stessa, ove già stava marciando la 500 e quest'ultima non riusciva ad evitare un primo lieve scontro con il veicolo antagonista, per poi impattare contro un muro di cinta – è sfornita di qualsiasi supporto probatorio. Invero, come correttamente rilevato dall'appellante principale e dall'appellante incidentale, le evidenti contraddizioni in cui cade l'unico teste escusso di parte attrice depongono per la sua totale inattendibilità. Infatti, da un lato, il afferma che “la Suzuki percorreva la via Britannia Tes_1 controsenso” e, dall'altro lato, poi precisa che “Le due auto andavano nella stessa direzione. La Suzuki procedeva davanti alla Fiat 500”. Inoltre, al fine di giustificare la sua presenza sui luoghi di causa, sostiene di essersi recato a lavoro in una casa della zona di un suo cliente, per poi affermare di non conoscere il proprietario, non essendo in grado neppure di riferire il nome (v. verbale escussione teste, ove precisa “Mi recavo a lavoro in una casa presente nella zona ma non conosco il proprietario. Era un mio cliente”). Si tratta di elementi che depongono tutti univocamente – senza tralasciare l'assenza di testimoni sui luoghi di causa, secondo l'accertamento degli agenti intervenuti – nel senso della inattendibilità del teste, la cui deposizione, pertanto, è del tutto priva di rilievo ai fini del giudizio. 6.2. Di contro, ai fini di una fedele ricostruzione della dinamica del sinistro, possono essere prese in considerazione le dichiarazioni rese dalla teste , la quale era in macchina Testimone_4 con il e, quindi, ha avuto modo di assistere personalmente ai momenti dell'impatto. Pt_1 L'eccezione di incapacità a testimoniare è stata formulata dallo in difformità da CP_1 quanto previsto dal recente intervento della Suprema Corte (v. sul punto integrale motivazione delle S.U. n. 9456 del 2023) e, pertanto, è inidonea a scalfire la rilevanza della testimonianza al fine del decidere. Peraltro, le dichiarazioni rese dalla teste escussa, su indicazione della parte originaria convenuta, trovano pieno riscontro nelle altre emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio. Infatti, nella medesima direzione si pone il rapporto degli agenti intervenuti nella immediatezza del sinistro, i quali, dopo aver posto in essere tutti gli opportuni rilievi, analizzando lo stato dei luoghi e la posizione dei veicoli post-sinistro, hanno precisato che il veicolo Suzuki Vitara rallentava a causa della presenza di una buca sull'asfalto e “il veicolo A (Fiat 500) che viaggiava dietro di lui nello stesso senso di marcia, al fine di evitare il tamponamento, saliva sul marciapiede R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 10 di 12
e collideva con il pilastro di un ingresso privato. Con tale manovra entrava in collisione con il veicolo”. Si rammenta, sul punto, che il rapporto dei carabinieri fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, ma, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (v. Cass. Civ. n. 20025 del 2016; ma anche Cass. Civ. n. 9037 del 2019). E sempre nella medesima direzione si collocano sia la deposizione dell'agente , Tes_3 escusso alla udienza del 17.3.17, sia le fotografie depositate in atti dal , dalle quali non Pt_1 emerge certo (contrariamente a quanto dedotto dall'attore e precisato dal teste che vi sia Tes_1 CP_ stato “un lieve impatto tra le auto di striscio” e che poi la sia finita contro un muro di cinta, ma che, più plausibilmente, lo , non mantenendo la distanza di sicurezza, per evitare CP_1 l'impatto con il veicolo che lo precedeva sia prima finito contro il muro e, poi, abbia impattato, per effetto della sua manovra, la Suzuki Vitara. Non si spiegherebbero altrimenti non solo la posizione dei veicoli post sinistro, ma neppure i danni riportati dalla Suzuki, i quali sia per la collocazione sia per il punto di rientranza (notevolmente più in alto rispetto all'altezza della parte anteriore sinistra della Fiat 500) non si sposano affatto con la ricostruzione della parte originaria attrice. Per l'effetto, non vi è dubbio:
- anche alla luce delle stesse deduzioni della parte originaria attrice, che la Suzuki Vitara precedesse la Fiat 500;
- che alcuna prova è stata fornita, di contro, che la Suzuki viaggiasse sulla parte sinistra della corsia e, in prossimità della buca e della transenna, sia rientrata verso destra: eventualità, peraltro, del tutto improbabile se si tiene conto della larghezza della strada complessiva e del fatto che in senso inverso rispetto alla direzione di marcia delle auto, vi fosse corsia dedicata alla marcia inversa dei veicoli (v. foto da cui si evinceil transito alla destra e alla sinistra della transenna in direzione opposta);
- che, quindi, alcuna condotta concretamente colposa che abbia eziologicamente inciso nella determinazione dell'evento sia ascrivibile al conducente della , il quale, peraltro, Pt_3 precedeva lo;
CP_1
- che l'impatto, quindi, è stato determinato dalla condotta dello , il quale impattava CP_1 sia il muro di cinta sia lo sportello posteriore destro della;
Pt_3
- che, sotto il profilo della incidenza causale colposa (c.d. causalità della colpa) non vi è dubbio che l'evento sia stato prodotto dalla condotta colposa dello che, anche CP_1 prescindendo dalla sua velocità (v. dichiarazioni del teste ) e dalla imprudenza, Tes_3 non ha osservato la distanza di sicurezza, che gli avrebbe consentito di frenare e di evitare l'impatto.
- Né è stata dedotta in maniera specifica e/o è emersa prova di una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico, evenienza, peraltro, da escludersi in caso di "normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli. 6.3. Dalle considerazioni esposte devono trarsi, quindi, le conseguenze giuridiche, alla luce della necessità di indagare il profilo della responsabilità. Con riguardo alle responsabilità da attribuirsi ai conducenti – e, per essi, alla luce della delimitazione assertiva delle parti, ai proprietari - dei veicoli coinvolti, occorre precisare che ai sensi dell'art. 2054, comma 1 c.c. il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tuttavia, il mero accertamento della responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro non è sufficiente a determinare, ai sensi dell'art. 2054 c. 2 c.c. il superamento della presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'evento. R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 11 di 12
L'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. 1198 del 1997; Cass. Civ.5783 del 1997) è volto a ritenere insufficiente l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro, ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c.. L'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. 195 del 2007; Cass. Civ. 6797 del 1987). D'altro canto, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall' art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all' art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista. (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 12884 del 2021). La presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera, infatti, pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove invece risulti che una violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente – non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (cfr. Cass. Civ. ord. n.. 19115 del 2020). Nel caso di specie, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, dalla dinamica dell'incidente emersa e dall'esame della documentazione acquisita, alcun dubbio sussiste – per le ragioni esposte - in merito all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat 500 nella causazione del sinistro, dovendosi in questo caso ritenere superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c. 2 c.c.. 6.4. L'accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale importa l'integrale riforma della sentenza gravata. Ne consegue il rigetto delle domande formulate dalla parte attrice in primo grado – odierna appellata –, con assorbimento di tutti gli altri motivi d'appello formulati. 6.5. Deve essere, poi, disposta la condanna alla restituzione delle somme versate allo da in esecuzione della sentenza di primo CP_1 Controparte_2 grado, per come domandato entro i termini decadenziali previsti, all'atto della costituzione in giudizio, essendo incontestata tra le parti l'effettiva corresponsione di detta somma.
7. Il regime delle spese Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Nel caso di specie, la complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa, le ragioni poste a base della decisione e l'effettiva complessità in ordine alla ricostruizione del sinistro e del conseguente accertamento delle relative responsabilità costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. R.G. n. 1029 del 2018 - Pag. 12 di 12
92, comma 2, c.p.c., ad eccezione di quelle di c.t.u., espletata nel giudizio di primo grado, da porsi integralmente in capo allo . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE l'appello principale e l'appello incidentale e, in TOTALE RIFORMA della SENTENZA appellata, RIGETTA le domande formulate dall'attore in primo grado;
B. CONDANNA alla restituzione in favore di Controparte_1 [...] in persona del l.r.p.t., delle somme da questa versate in Controparte_2 esecuzione della sentenza di primo grado riformata;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese dei due gradi di giudizio tra tutte le parti;
D. PONE definitivamente a carico di le spese della Controparte_1 consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado;
E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso in data 28 luglio 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia