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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/10/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2907/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2907/2017
promossa da:
elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Felice Parte_1
Vaccaro, che lo rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente agli Avv.ti
TE RE e LA RI, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Paolo CP_1
Piemontese, che lo rappresenta e difende con l'Avv. Francesco Gulina, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1024/2017 del Tribunale di Grosseto CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di appello e nella comparsa conclusionale depositata il 22.03.2021 (elaborata prima che il Collegio adito, con ordinanza dell'11.10.2021, disponesse l'espletamento di CTU), insistendo affinché l'adita Corte rinnovi l'audizione dei testimoni escussi, sigg.ri
ND e sui capitoli di prova articolati nelle memorie CP_2 Testimone_1
ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositate dal sig. nel processo di primo grado Pt_1 in data 29.01.20071”, mentre in atto di citazione in appello è stato chiesto: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: A. Nel merito, riformare l'impugnata sentenza per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accogliere le sole conclusioni già rassegnate in primo grado e di seguito trascritte: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le opere realizzate dall'avv. nel proprio immobile come descritte
CP_1 all'interno dell'atto di citazione del giudizio di primo grado. 2) Ritenere e dichiarare che le opere realizzate sono poste ad una distanza inferiore da quella prevista dal codice civile e dal regolamento comunale del comune di , e consentono Parte_2 un'illegittima inspectio del convenuto nel fondo vicino. 3) Ritenere e dichiarare che il muro divisorio tra le proprietà dell'appellante e dell'avv. è di proprietà esclusiva
CP_1 del sig. e, pertanto, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sopraelevazione Pt_1 operata dall'appellato. 4) Condannare l'avv. all'immediata demolizione di tutte
CP_1 le opere realizzate come indicate nella narrativa dell'atto di citazione del giudizio di primo grado e/o autorizzare l'esecuzione in danno. B. Condannare l'avv. alla
CP_1
refusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A e rimborso forfetario nella misura stabilita dalla legge, ordinandogli la restituzione di tutte le somme corrispostegli dal sig. in ossequio alle statuizioni di condanna alle spese di lite Pt_1
contenute nella Sentenza di Primo Grado. In via istruttoria, si chiede rinnovarsi l'audizione dei testimoni escussi, sigg.ri ND e sui CP_2 Testimone_1
capitoli di prova articolati nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositate dal sig. nel processo di primo grado e, laddove ritenuto opportuno, rinnovarsi anche Pt_1 la C.T.U. ponendo all'ausiliare i medesimi quesiti rivolti in primo grado, anch'essi riportati nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositate dal sig. nel Pt_1 processo di primo grado”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - in tesi, disporre la rinnovazione della CTU per i motivi indicati;
- in ipotesi, disporre la convocazione del CTU a chiarimenti sulla misura
2 indicata nella planimetria allegata alla lettera A;
- nel merito, rigettare l'appello ex adverso promosso contro la sentenza n. 1024/2017 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 10.10.2017, in quanto infondato per le causali in atti. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 1024/2017 del Parte_1
Tribunale di Grosseto, con la quale erano state respinte le domande avanzate dallo stesso sig. nei confronti di volte ad ottenere la demolizione: a) delle Pt_1 CP_1
opere realizzate da quest'ultimo in quanto asseritamente in violazione delle distanze, b) della sopraelevazione posta in essere sopra un muro di confine di proprietà esclusiva del sig. medesimo. Pt_1
1.1) A sostegno delle proprie domande, il sig. aveva allegato che: Pt_1
• era proprietario di un immobile sito in Porto S. TE, confinante (su un lato) con un terreno a propria volta chiuso da un muro (posto sulla proprietà dello e Pt_1
che separava tale proprietà da quella, limitrofa, ove era posto un edificio di cui il piano terra ed il primo piano erano di proprietà dell'Avv. Luogo;
CP_1
• nel 2003 erano iniziati su tale ultimo terreno dei lavori, protrattisi sino al giugno del 2006 (data dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado), che avevano alterato lo stato dei luoghi, in particolare a causa:
o della costruzione di un terrazzo (a copertura di un'area destinata a box auto) in adiacenza all'immobile dello collegato alla proprietà del Pt_1
mediante una porta finestra, realizzata mediante sostituzione di una CP_1
precedente finestra;
o della realizzazione di due nuove aperture a piano terra e di una piccola nicchia sotto una delle finestre;
o dell'innalzamento del muro di confine, peraltro di proprietà esclusiva del sig. con l'utilizzo di manodopera che si era senza autorizzazione Pt_1
recata nella proprietà dello stesso sig. Pt_1
• le opere erano state realizzate in violazione delle distanze tra edifici prescritte dal codice civile e dai regolamenti, precisando che il Regolamento Edilizio del
Comune di prevedeva una distanza minima di 10 metri tra Parte_2
edifici (mentre nel caso di specie vi erano solo pochi centimetri di distanza);
3 • con le opere in questione era stata abusivamente realizzata una servitù di veduta prima inesistente;
• la sopraelevazione del muro di confine era del tutto illegittima;
• competeva allo il risarcimento dei danni (“connessi al deterioramento Pt_1 dell'amenità dei luoghi, alle limitate condizioni di visibilità e godimento del bene, alla menomazione della tranquillità dei luoghi a seguito delle immissioni di suoni, fumi ed odori” oltre che alla riduzione del valore, anche locatizio, del bene), quantificati in € 200.000,00.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “1) accogliere la presente domanda e, conseguentemente, ritenere e dichiarare l'illegittimità di tutte le opere realizzate dall'avv. nel proprio immobile come descritte all'interno CP_1 dell'atto; 2) ritenere e dichiarare che le opere realizzate sono poste ad una distanza inferiore da quella prevista dal codice civile e dal regolamento comunale del comune di
, determinano una lesione del diritto alla privacy, consentono Parte_2 un'illegittima inspectio del convenuto nel fondo vicino e determinano il verificarsi di immissioni nocive;
3) ritenere e dichiarare che il muro divisorio tra le proprietà dell'attore e del convenuto è di proprietà esclusiva del sig. e, pertanto, ritenere e Pt_1 dichiarare l'illegittimità della sopraelevazione operata dal convenuto;
4) condannare il convenuto all'immediata demolizione di tutte le opere realizzate come indicate nella narrativa dell'atto e/o autorizzare l'esecuzione in danno;
5) condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore per i fatti per cui è causa, quantificandoli nella misura di euro 200.000,00 (duecentomila/00) o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
6) ammettere i mezzi istruttori necessari ed influenti che saranno richiesti in corso di causa, non esclusa la prova per testi sulle circostanze descritte in narrativa che qui si devono intendere capitolati di prova preceduti dalla dizione “vero che”; 7) ammettere CTU al fine di dare risposta ai seguenti quesiti:
“dica il CTU, previo accesso agli uffici comunali, quali siano i lavori autorizzati relativamente agli immobili per cui è causa”; “dica il CTU se vi sia rispondenza tra le opere realizzate e quelle eventualmente autorizzate dall'Ente locale”; “dica il CTU se le opere realizzate siano collocate alla distanza minima legale prevista dalle vigenti disposizioni di legge”; “dica il CTU se le opere realizzate siano idonee, in astratto e/o in concreto a determinare un inspectio del convenuto nel fondo dell'attore, una lesione della privacy ed il prodursi di immissioni di fumo, calore, odori, rumori”; “dica il CTU se, in generale, le opere eseguite rispettino le norme edilizie e quelle previste dal codice civile a tutela della proprietà”; 8) riserva la facoltà di precisare e/o modificare la domanda nonché di integrare e specificare le richieste probatorie;
9) munire la sentenza di clausola
4 di provvisoria esecuzione come per legge;
10) condannare il convenuto alla refusione delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, CNPA e IVA”
1.2) Si era costituito l'Avv. che aveva contestato le allegazioni e le CP_1
domande attoree, in particolare eccependo la genericità delle contestazioni del sig. Pt_1
ed esponendo che:
o l'opera contestata da controparte era una rimessa interrata, affiancata da una nuova distribuzione dei terrazzamenti del giardino del convenuto, con nuovi muri di contenimento, ma senza modificazione del piano di campagna;
o era vero che, sul muro a confine, era stata innestata una struttura in mattoni, sia per contenere la nuova forma dei terrazzamenti, sia per garantire maggiore sicurezza sul confine;
o non vi era dimostrazione della proprietà esclusiva in capo allo del muro di Pt_1 confine e, se del caso, l'attore avrebbe avuto unicamente diritto a un'indennità;
o le vedute erano rimaste inalterate;
o la richiesta di risarcimento danni era del tutto infondata.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “piaccia al Giudice, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respingere tutte le domande attrici in quanto pretestuose ed infondate il fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate;
in via subordinata, qualora venga accertata la illegittimità delle opere realizzate dal convenuto nella di lui proprietà, dichiarare quest'ultimo tenuto alla rimozione delle stesse unicamente nei limiti del rispetto delle distanze legali previste dal codice civile e dagli strumenti urbanistici locali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.3) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio (con il geom. , il Controparte_3
Tribunale di Grosseto aveva infine ritenuto che:
− “...l'attore non ha benché minimamente assolto all'onere di allegazione dei fatti costitutivi posti a fondamento delle domande relative all'asserita lesione della riservatezza e alle immissioni, avendo infatti del tutto genericamente dedotto che la realizzazione delle opere in contestazione, in relazione alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche, avrebbe sic et simpliciter comportato “la violazione della privacy” nonché provocato “l'immissione di rumori, suoni, odori provenienti dall'immobile di proprietà .”; CP_1
− “Parimenti carenti sotto il profilo dell'allegazione anche le relative richieste risarcitorie, specie sotto il profilo delle concrete conseguenze dannose derivanti dall'altrui condotta”;
5 − erano infondate le domande attoree correlate alla dedotta violazione delle distanze, in quanto:
o “...le opere in contestazione sono consistite, in sostanza, nella sistemazione di una resede esterna all'unità abitativa di proprietà del convenuto e, in particolare, nella nuova distribuzione dei terrazzamenti del giardino già esistenti e nell'innalzamento del muro divisorio tra le due proprietà”, con la precisazione che:
▪ “...il ctu ha riscontrato un modestissimo aumento del dislivello iniziale già esistente nei terrazzamenti avendo evidenziato, in particolare, che “il dislivello tra il terrazzamento a monte e quello a valle, in origine, era pari a mt 3,21, mentre ad oggi si riscontra una differenza di elevazione di mt 0,61” (cfr. ctu pagina n. 7)”;
▪ “Si è dunque trattato, in buona sostanza, di una nuova distribuzione dei terrazzamenti del giardino di proprietà dell'attore che non integra, in concreto, gli estremi di una nuova costruzione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in tema di distanze tra costruzioni ai sensi dell'articolo 873 c.c. e ciò anche per quanto concerne il garage realizzato dal convenuto, in quanto completamente interrato”;
− erano infondate anche le domande attoree relative alla dedotta apertura di nuove vedute, atteso che:
o erano generiche ed approssimative le “...conclusioni del consulente tecnico d'ufficio il quale, infatti, si è limitato a rilevare “il fatto che i terrazzamenti sono stati variati nella distribuzione e nelle dimensioni andando ad incidere in modo diverso e sicuramente più invadente sulla veduta e sull'affaccio del fondo adiacente”...”;
o tali conclusioni, inoltre, “si pongono comunque in contraddizione con il modesto innalzamento riscontrato dallo stesso ctu rispetto allo stato preesistente”;
o “Ed in ogni caso dall'istruttoria orale è emerso che già prima della redistribuzione dei terrazzamenti era consentito, dal fondo del convenuto,
l'affaccio sulla proprietà dell'attore”, come in particolare emergente dalle deposizioni dei testi e da ritenersi peraltro Tes_2 Tes_3
pienamente attendibili;
o era da rilevare la “...contraddittorietà dell'assunto attoreo che, per un conto, si duole della lesione della propria riservatezza e, per altro conto,
6 chiede la demolizione dell'innalzamento di quello stesso muro che proprio la sua maggior riservatezza dovrebbe garantire”;
− con riferimento al muro a confine:
o non vi era ragione di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “...“ il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, conseguentemente, agli obblighi delle distanze previste dall'articolo 873 cod. civ. e dalle eventuali norme integrative” (cfr. Cass. n. 237/2011).”;
o “Nella specie deve tuttavia escludersi che la sopraelevazione operata dal convenuto sull'originario muro di confine sia qualificabile come muro di contenimento e ciò sia in ragione della sua preesistenza ed originaria destinazione a muro di confine, sia del trascurabile aumento di dislivello rispetto alla situazione preesistente”;
o veniva dunque in rilievo unicamente la disciplina di cui all'art. 880 c.c., rilevando tuttavia che “Nella specie l'attore non ha fornito la prova della proprietà esclusiva del muro divisorio, né una tale prova emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio. Sul punto è sufficiente evidenziare che il ctu si
è espresso in termini di “forte sensazione che il muro di confine fra le due proprietà risulti essere ricadente interamente sul terreno dell'attore” motivazione che, all'evidenza, non può assumere alcuna valenza probatoria. Né la prova della proprietà esclusiva del muro divisorio può essere dedotta dalle misurazioni contenute nella mappa allegata al rogito a firma del notaio dal quale trae origine il lotto di terreno di Per_1 proprietà dell'odierno attore, avendo il ctu per primo rilevato l'approssimatività delle misurazioni ivi effettuate, oltre alla discordanza con le mappe catastali (cfr. ctu pagina n. 12). Né, infine, a rendere addirittura “inequivocabili” le conclusioni del ctu possono valere le ulteriori considerazioni svolte dal medesimo nella consulenza tecnica integrativa del 13.11.2008, in quanto nuovamente fondata su misurazioni approssimative e su mappe catastali definite dallo stesso ctu di “scarsa affidabilità” e, comunque, prive di valore probatorio al di fuori della valenza (comunque residuale), che le stesse assumono nella (diversa) domanda di regolamento di confini non azionata presente giudizio”, sì che:
7 ▪ “Conclusivamente, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova della proprietà esclusiva del muro divisorio. Ne consegue la facoltà di sopraelevazione del comproprietario ai sensi dell'articolo 885
c.p.c.”.
1.3.1) Il Tribunale di Grosseto aveva quindi reso la seguente statuizione: “il
Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n 23342/2006 promossa da nei confronti di , ogni altra diversa domanda, Parte_1 CP_1
istanza ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta tutte le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alle spese di lite che liquida in favore del convenuto nella somma complessiva di euro 7254,00,00 per compensi, oltre al rimborso del 15%, iva e cap come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig. Pt_1
lamentando essenzialmente lo scostamento da parte del giudice di prime cure rispetto alle risultanze emergenti sia dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del primo grado di giudizio, che dalla successiva relazione integrativa.
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “SULLA ERRATA QUALIFICAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE DALL'AVV.
, LE QUALI DEVONO CONSIDERARSI A TUTTI GLI EFFETTI CP_1
“COSTRUZIONE” AI SENSI DELL'ART. 873, CON NECESSITÀ QUINDI DI
RISPETTARE LA DISTANZA PREVISTA DALLE NORME REGOLAMENTARI
LOCALI E/O DI LEGGE”, censurando la valutazione riduttiva del Tribunale secondo cui le opere realizzate dall'Avv. consistevano in una mera CP_1
ridistribuzione dei terrazzamenti del giardino, trattandosi invece di vere e proprie nuove costruzioni, come del resto espressamente indicato dal CTU;
2°. “SULL'ERRORE COMMESSO DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO, DO
HA ESCLUSO CHE LE OPERE REALIZZATE DALL'AVV. LUONGO
CONSENTANO A QUEST'ULTIMO DI INSPICERE VERSO IL FONDO DEL
SIG. SCHIAVI E, SOPRATTUTTO DO HA SOSTENUTO CHE GIÀ
PRIMA DELLA REDISTRIBUZIONE DEI TERRAZZAMENTI ERA
CONSENTITO, DAL FONDO DELL'APPELLATO, L'AFFACCIO SULLA
PROPRIETÀ DEL SIG. SCHIAVI. VIOLAZIONE DELL'ART. 905 C.C. E
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN TEMA DI DISPONIBILITÀ E
VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELL'ART. 24 COSTITUZIONE”, contestando la conclusione raggiunta dal Tribunale con riferimento alla possibilità di affaccio consentita dalla nuova conformazione del fondo del ritenuta preesistente, CP_1
in tal modo andando in contrasto sia con le indicazioni del CTU, sia con quanto
8 riferito dai testi nel corso dell'istruttoria orale, alla cui stregua la possibilità di affaccio sul fondo dello non era preesistente alle opere in questione;
Pt_1
3°. “SULL'ERRORE COMMESSO DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO, DO
HA ESCLUSO CHE NON PUÒ RITENERSI RAGGIUNTA LA PROVA DELLA
PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL MURO DIVISORIO IN CAPO AL SIG. SCHIAVI,
CON CONSEGUENTE FACOLTÀ DI SOPRAELEVAZIONE DA PARTE
DELL'AVV. LUONGO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 880 E 934 C.C., E DEGLI
ARTT. 115 E 116 C.P.C.”, rilevando come il giudice di prime cure avesse anche in questo caso completamente disatteso le indicazioni del CTU, applicando erroneamente l'art. 880 c.c. (non sussistendone i presupposti) e ritenendo quindi in comproprietà tra le parti il muro a confine.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, l'Avv. ha contestato le censure mosse CP_1
dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo la reiezione del gravame.
2.3) Nel corso del presente giudizio è stato dato corso all'espletamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio, con il geom. con successiva Controparte_4
integrazione della stessa.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
3.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato, come accennato, la conclusione del Tribunale di Grosseto secondo cui le opere realizzate dall'Avv. CP_1 non potevano qualificarsi in termini di “nuove costruzioni”, in tal senso suscettibili di rientrare nell'alveo applicativo dell'art. 873 c.c., essendo ravvisabile unicamente una redistribuzione dei terrazzamenti presenti sul fondo dello stesso Avv. CP_1
Il motivo è fondato.
3.1.1) L'allegazione che funge da base per le domande attoree risulta, già dalla seconda pagina dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, quella per cui il CP_1 avrebbe realizzato “...in adiacenza con l'immobile dell'attore, un terrazzo che finisce per costituire pertinenza del proprio immobile cui è collegato attraverso una porta finestra
(appositamente modificata in sostituzione dell'originaria finestra). E ciò attraverso un complesso sistema di grandi gradini che fanno da copertura ad un'area coperta a piano terra destinata a box auto”.
A) In proposito va anzitutto rilevato che dalla relazione di consulenza tecnica espletata in prime cure dal geom. emerge che la zona esterna nel resede di CP_3
9 proprietà dell'Avv. “a seguito delle opere progettate dal Geom. è stata CP_1 Per_2
oggetto di alterazioni del piano di campagna, modificando con ciò le dimensioni, le quote e l'andamento dei terrazzamenti” e che “Dagli accertamenti svolti, risulta palese che il piano di campagna (terrazzamenti) della resede è stata alterato, andando a CP_1 modificare l'originale situazione”.
Lo stesso geom. poi, ha indicato che tale conclusione “...non può CP_3 derivare da una conoscenza diretta “ab origine” dei luoghi di causa da parte dello scrivente;
nemmeno da un confronto fra rilievi topografici specifici ante e dopo le opere, per mancanza di una misurazione dettagliata antecedente gli interventi;
ma è comunque dimostrabile con abbondante sufficienza dalla documentazione fotografica presente negli atti di causa, da quella rilevata in data 09 ottobre 2004 dalla Polizia Municipale, ma soprattutto dalle poche ma significative misure riportate nella rappresentazione grafica dello stato iniziale dei luoghi presentato alla Amministrazione Comunale da parte del
Geom. in occasione dell'istanza primaria per l'esecuzione delle opere”, Per_2 precisando quindi che “Questa documentazione è, per la verità, estremamente lacunosa e non troppo affidabile nella sua rappresentazione grafica, ma, al contrario, è precisa e inequivocabile nelle tre misure scritte ivi riportate. Da ciò, si evince infatti che il dislivello tra il terrazzamento a monte e quello a valle, in origine, era pari a mt. 3.21 (mt.
1,03 + mt. 1,15 + mt. 1,03). mentre oggi si riscontra un dislivello pari a mt. 2,60 (mt. 0,60
+ mt. 1,00 + mt. 1,00), con una differenza in elevazione di mt. 0,61, diversamente distribuita sui vari terrazzamenti presenti”.
Il geom. ha invece indicato come incerta l'esatto distribuzione, nell'arco CP_3
spaziale considerato, delle modifiche concernenti tale diminuzione del dislivello tra i due terrazzamenti (a monte ed a valle) rilevando che “Tutt'al più si potrebbe disquisire se tale maggior misura totale sia tutta concentrata nel terrazzamento a valle, o in parte assorbita un rialzamento di quello a monte (sotto la porta finestra della cucina , ma la CP_1 cosa, di limitata importanza, non è accertabile in maniera inequivocabile”.
In ultimo, il predetto CTU ha rilevato “...alcune lievi inesattezze nelle misure scritte riportate in tali atti con quanto misurato direttamente, risultando senza dubbio significativa quella riferita al dislivello fra il terrazzamento (solaio di soffittatura) del garage interrato con quello soprastante, misurata in cm. 60 e riportata in carta in CP_1 cm. 84”.
B) Tali considerazioni non risultano poi essere state modificate dal geom. nel contesto dei chiarimenti forniti in prime cure, né risultano oggetto di CP_3
chiarimenti, integrazioni, precisazioni e tantomeno modifiche da parte degli accertamenti svolti nel presente grado di giudizio dal ctu geom. CP_4
10 3.1.2) Dunque, avendo a riferimento tali elementi descrittivi deve rilevarsi come l'effettivo profilo suscettibile di venire in rilievo al fine della valutazione concernente la violazione delle distanze lamentata da parte del sig. sia costituito dalla Pt_1
realizzazione di tale modifica del piano di campagna.
Al riguardo preme ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto che “Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt.
873 e seguenti cod. civ. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa” (così, in massima,
Cass. 15972 del 20.7.2011, resa con riferimento a fattispecie in cui la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che, in forza di motivazione ritenuta inadeguata, aveva escluso di poter ravvisare gli estremi della costruzione nell'opera di rialzamento del terreno, pur riferendo della realizzazione, su tale rialzamento, di un lastricato e di un muro di contenimento. Nella motivazione di tale sentenza è dato individuare il passaggio argomentativo secondo cui “...anche un rialzamento del terreno può integrare gli estremi della costruzione secondo quanto previsto dall'art. 873 cod. civ., tenuto conto che ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera”).
Nella presente fattispecie, come detto, risulta integrato un rialzamento del piano di campagna (verosimilmente correlato alla realizzazione del box interrato) comportante una riduzione dell'originario dislivello di 61 cm ed attuato mediante la realizzazione di gradini, corrimano e ringhiere come plasticamente emerge dalla fotografia di seguito allegata:
11 La realizzazione di tale intervento risulta dunque integrare i presupposti applicativi dell'art. 873 c.c., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordata.
3.1.3) Una volta ritenuto che l'opera in questione deve ritenersi integrare una
“costruzione” ai sensi e per gli effetti della normativa in punto di distanze tra edifici, deve quindi rilevarsi come il geom. abbia appurato (nella consulenza tecnica CP_4
espletata nel presente grado di giudizio) che la normativa regolamentare in vigore al momento della realizzazione dell'opera in questione era costituita dal Regolamento
Edilizio del Comune di , adottato con delibera del Consiglio Comunale Parte_2
n. 253 del 31.10.1978 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12727 dell'1.12.1980 (per poi essere sostituito da nuovo regolamento nel 2006).
È pacifico che il predetto regolamento del 1978 contemplava la necessità del rispetto della distanza di 10 metri tra costruzioni.
Il geom. ha indicato che “I terrazzamenti sono frontistanti al CP_4
fabbricato di proprietà e precisamente alla facciata sud-ovest che risulta Pt_1
finestrata; lo distanza fra i terrazzamenti e il lato più vicino del fabbricato è di ml. Pt_1
5.97 + ml.
0.36 dello spessore del muro per un totale di mt. 6.33 (spigolo a monte)”.
Risulta dunque che l'opera in oggetto è stata realizzata in violazione delle distanze tra costruzioni, con conseguente fondatezza del motivo di appello in esame e, per l'effetto, della domanda di riduzione in pristino avanzata dallo Pt_1
3.2) L'accoglimento del primo motivo di gravame comporta l'assorbimento del secondo motivo dello stesso, non venendo più in rilievo (una volta appurata la violazione dell'art. 873 c.c. e la conseguente illegittimità delle opere in questione, con condanna – già per questo – alla riduzione in pristino) la questione concernente la verifica della possibilità, determinata dall'innalzamento del piano di campagna, di prospicere ed inspicere sul fondo dello dal fondo del Pt_1 CP_1
12 3.3) Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure di ritenere che non fosse stata dimostrata la proprietà esclusiva, in capo al sig. del muro posto a confine tra le proprietà delle parti in causa, al fine di Pt_1
ritenere illegittima la sopraelevazione dello stesso da parte del CP_1
Il motivo è fondato.
3.3.1) L'appellante ha anzitutto contestato lo scostamento del Tribunale di
Grosseto rispetto alle conclusioni raggiunte dal CTU geom. nominato in prime CP_3
cure.
Il Tribunale ha rilevato che “Sul punto è sufficiente evidenziare che il ctu si è espresso in termini di “forte sensazione che il muro di confine fra le due proprietà risulti essere ricadente interamente sul terreno dell'attore” motivazione che, all'evidenza, non può assumere alcuna valenza probatoria”.
La lettura della consulenza tecnica d'ufficio dimessa dal geom. non CP_3
consente tuttavia di accedere alla prospettazione semplificatoria fornitane dal predetto
Tribunale.
Nella predetta consulenza, infatti, il CTU ha indicato che “...le mappe presenti all'Agenzia del Territorio, sia alla Sezione Terreni che pur non fornendo Parte_3
assoluta certezza, se raffrontate con le misurazioni dirette effettuate in loco (mt.
3.68 sia a monte che a valle fra la parete dell'edificio e la recinzione), confortano CP_1
sufficientemente la convinzione che il muro ricade interamente nella proprietà Pt_1
Dall'esame dell'atto del Notaio del o8 aprile 1911(repertorio n° 2595), con cui Per_1 si ha l'origine del lotto di terreno oggi di proprietà dell'attore, sembrerebbe poi che fra il confine in esame e l'edificio in cui è inserita l'unità immobiliare del convenuto (all'epoca indicata come “CA IC”), si abbia una distanza di mt. 3.60, oltre lo spessore di uno scannafosso (largo non meno di mt. 0,60/0,70) adiacente la parete del medesimo corpo di fabbrica. Tale posizione contrasta però con le risultanze rilevabili dalle mappe catastali di zona;
infatti da questo esame cartografico risulta evidente che il fabbricato “ex IC” dista dal confine una misura vicina ai mt. 3,60 sull'elaborato notarile di cui sopra, Per_3
e non a quella che si avrebbe nel caso in cui fosse lo scannafosso uno dei due estremi della stessa misura. Ciò fa pensare ad una approssimativa rappresentazione della mappa allegata al rogito, anche in virtù di una sua sommaria rilevazione grafica, che, se pur solo indicativa, se rapportata anche alle altre misure scritte presenti nel medesimo documento, concede la fondata ipotesi che i mt.
3.60 siano riferiti alla distanza che va dal muro del corpo di fabbrica al confine di divisione (quello oggi in discussione). Infine, dalla ricognizione in loco, la facciata del muro di confine prospiciente la resede CP_1
costituisce una linea retta continua che unisce l'esterno della parete di un manufatto
13 accessorio posto a monte nella proprietà con l'esterno dei pilastri di sostegno del Pt_1
cancello a valle del medesimo attore, che si affaccia sulla via Breschi. La concomitanza di tutti questi elementi quindi, desta la Corte sensazione che il muro di confine fra le due proprietà, risulti essere ricadente interamente sul terreno dell'attore”.
A fronte di tale, invero argomentata e coerente, argomentazione, il Tribunale ha focalizzato l'attenzione esclusivamente sul portato semantico dell'ultimo inciso, valorizzandone la portata dubitativa che, tuttavia, risulta invero inesistente ove letta nell'ottica descrittiva adottata dallo stesso CTU nell'intero brano considerato.
A ciò va aggiunto come lo stesso CTU abbia poi indicato, nella relazione integrativa dimessa in primo grado, che – all'esito di ulteriore verifica sulle misure di riferimento – “Il risultato di questa ulteriore indagine convince lo scrivente a confermare con più convinzione quanto già asserito con il suo primo incarico, là dove affermava che i mt. 3,60 riportati nella mappa allegata al rogito erano riferiti alla distanza che Per_1
va dal muro del corpo di fabbrica ex CA IC (e non dal limite dell'adiacente scannafosso), alla facciata della recinzione prospiciente la resede Questa Pt_1 CP_1
convinzione è oggi confortata dal fatto che il parapetto che delimita la terrazza si Pt_1
sviluppa longitudinalmente alla via Breschi per mt. 22,00 circa, tanto quanto riportato nella planimetria allegata a1l'ormai noto rogito , concludendo che “Lo Per_1
scrivente conclude ancora una volta che appare inequivocabile che il muro di confine fra i due contendenti ricada nella proprietà dell'attore”.
Nulla risulta tuttavia esposto dal giudice di prime cure con riferimento a tale chiara, argomentata conclusione del CTU (con riferimento alla quale non è dato ravvisare vizi logici e/o di metodo).
Le risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica espletata nel presente grado di giudizio dal geom. confortano le conclusioni raggiunte dal geom. CP_4
CP_3
Anche il geom. ha infatti rilevato che “La proprietà del muro di CP_4
confine è da attribuire a esaminando l'atto di acquisto dell'otto aprile Pt_1
millenovecentoundici rogito notaio (che in originale si allega alla Persona_4 copia di cortesia per la Corte) con il quale testualmente si vendeva “Un terreno situato in comune di , presso Porto S. TE, in contrada Sconcione, della Parte_2
estensione di metri quadri cinquecento, come da tipo planimetrico dimostrativo che dopo averne presa visione le Parti, si allega con lettera A;
qual terreno confina per ogni lato coi venditori e viene distinto al Catasto, conforme il tipo di frazionamento che vi verrà dalle parti depositato per l'esecuzione delle volture, in Sez. N da porzione B della part
532" si rileva che nel tipo planimetrico allegato con la lettera A, è indicata la distanza di
14 mt. 3,60 dal lato del fabbricato e per tutta la sua lunghezza dal confine con la CP_1
proprietà dell'epoca allo stato attuale, come sopra già indicato, la distanza Parte_4
dal fabbricato al muro di recinzione è di mt.
3.64 a valle e di mt. 3,69 a monte;
CP_1 ciò dimostra che tutto lo spessore del muro rientra nella proprietà . Pt_1
Infine, nella relazione integrativa dimessa sempre dal geom. risulta CP_4 indicato che “...si è accertata la presenza dello scannafosso su due lati del fabbricato e precisamente il lato nord-ovest che si sviluppa parallelo al fabbricato sulla facciata che guarda la proprietà e il lato sud-ovest che si sviluppa parallelo alla facciata che Pt_1
guarda la collina;
allo scannafosso si accede dalla proprietà partendo dal CP_1
pianerottolo del solaio di copertura del garage e attraverso una scaletta in ferro si scende fino alla base del muro. Dal lato il muro dello scannafosso risulta ad oggi ridotto Pt_1
per circa mt. 5 partendo dal lato strada, per la formazione di un locale ad uso autorimessa. Che sia uno scannafosso è dimostrato anche dalla canaletta esistente alla base del muro realizzata per raccogliere e allontanare le acque dal fabbricato, provenienti da monte. Come si evidenzia dalle foto allegate, lo scannafosso è stato realizzato in due epoche diverse;
partendo dal basso è stato costruito in muratura di pietrame e dall'altezza del primo terrazzamento con muratura di blocchetti squadrati di cemento. Per quanto visto posso affermare che, considerata l'ubicazione del fabbricato posto alla base di una collina, lo scannafosso come opera di contenimento e protezione dalle acque a monte e per la tipologia costruttiva, risale all'epoca della costruzione del fabbricato. Dello scannafosso ho potuto misurare la larghezza (mt. 0.60) mentre del muro in pietra che lo delimita non ho potuto misurare lo spessore, perché completamente interrato. Potrei presumere lo spessore del muro dello scannafosso per la porzione più recente, in quanto i blocchetti di cemento possono avere in comune commercio lo spessore massimo di mt. 0.30, ma non serve alla risposta. Lo stato di fatto con la presenza dello scannafosso, conferma che le due righe dell'allegato A più vicine al confine Pt_1
e lo spazio intercorrente con le linee del fabbricato, rappresentano sicuramente lo scannafosso, ma non significa che questo sia il muro di partenza della misura 3.60.
Confermata la larghezza dello scannafosso, non si può stabilire lo spessore del muro in quanto non misurabile, mentre l'Avv. Gulina lo dichiara di mt.
0.36 e chiedo in questa sede se lo ha misurato. Nella memoria non fa cenno ad alcuna operazione che abbia accertato tale misura dichiarata;
pertanto, si ritiene che sia una supposizione, paragonando tale misura allo spessore del muro di confine esistente, anch'esso di mt.
0.36. Nella planimetria allegato A, non sono indicati né la distanza dal muro del fabbricato allo scannafosso né la misura dello spessore dello scannafosso. E comunque anche se lo spessore dello scannafosso fosse minore o maggiore di mt. 0.36, non è questa
15 misura che determina la posizione del muro di confine, come specifico nella risposta.
RISPOSTA La distanza di mt.
3.60 indicata nell'allegato A più volte citato, è compresa tra l'esterno del muro dello scannafosso e il centro del confine;
il confine, all'epoca dell'atto, era privo di muretto come risulta da una sola riga riportata nella planimetria stessa e da quanto convenuto dalle parti in calce all'atto stesso: “Convengono le parti in proprio e nei nomi che il muro di cinta del terreno dal lato prospiciente al fabbricato IC non dovrà essere elevato dal piano attuale oltre i due metri e mezzo”. Non ci sono dubbi che il muro di cinta doveva essere eseguito dall'acquirente del lotto all'interno dello stesso e pertanto nella attuale proprietà e oltre i mt.
3.60 dal fabbricato non Pt_1 CP_1 risultando nell'atto altre condizioni. Se invece supponiamo che la distanza di mt.
3.60 fosse intesa dallo scannafosso, il muro non poteva essere realizzato sul confine ma all'interno del lotto acquistato, perché risultava come dice l'Avv. Gulina mt.
0.60+mt.0.36+mt.3.60 = mt. 4,56 oltre i mt.
3.60. Questa misura sposterebbe il confine
(ricordando che si tratta di una sola linea e non del muro) di mt.
0.96 verso la proprietà
e andrebbe a diminuire la lunghezza dei due lati di 22 e 21 mt. a valle e a monte, Pt_1
di mt. 0.96, con la riduzione a mt. 21.04 e 20.04; quindi il lotto acquistato non avrebbe avuto la superficie di mq. 500 come dichiarato nell'atto ma una superficie di mq. 472.42 così calcolata mt. (21.04+20.04):2x23.00 e addirittura la planimetria risulterebbe con le misure sbagliate (alquanto illogico). Nella planimetria allegata al rogito non è indicata la scala di riferimento, però fatta la verifica con le misure riportate, è molto vicina alla scala 1.2000; questo mi convince ancora di più, che la misura di mt. 3,60 indicata, risulta dal fabbricato e non dallo scannafosso che invece risulta di mt. 2.90 (sempre ritenendo valida la scala 1.2000). Probabilmente si tratta di un errore materiale nella rappresentazione grafica, e a conforto di questo, nell'atto anno 1911, non vi è scritto da quale corpo di fabbrica era riferita la distanza, ma il mancato specifico richiamo allo scannafosso, rafforza la convinzione che la distanza era intesa come presa dal fabbricato.
Abbiamo misurato anche la lunghezza attuale del muro di confine della proprietà Pt_1
prospiciente la strada indicata nella planimetria, che risulta mt. 22.15 circa e si può intendere corrispondente alla misura di 22 mt. riportata nell'allegato A. Quindi ferma restando la misura di mt. 22 del fronte e l'altra misura di mt.
3.60 si giunge alla Pt_1
parete esterna del fabbricato e non allo scannafosso. Questa è una ulteriore CP_1 conferma che l'errore è grafico nella planimetria allegato A e che la misura è stata erroneamente indicata dallo scannafosso”.
Su tali basi, il geom. ha concluso che “...l'ipotesi più probabile della CP_4
lettura della distanza dal confine è quella di mt.
3.60 dal fabbricato alla linea di CP_1
16 confine con e che il muro in pietra di confine è stato costruito fin dalla sua origine Pt_1 nel lotto oggi di proprietà . Pt_1
3.3.2) Le reiterate, convergenti, argomentate e condivisibili valutazioni esposte in due gradi di giudizio, in complessive quattro relazioni, sia dal geom. che dal CP_3
geom. inducono a concludere che il muro in questione sia stato realizzato CP_4 integralmente sulla proprietà del sig. e sia dunque di proprietà di quest'ultimo, Pt_1
anche solo in forza del principio di accessione.
Ne consegue come il non avrebbe potuto procedere ad alcuna CP_1
sopraelevazione del muro stesso.
3.3.3) Dunque, anche il motivo in esame è fondato e, per l'effetto, deve ritenersi parimenti fondata anche la domanda di riduzione in pristino avanzata dallo con Pt_1
riferimento alla sopraelevazione in questione.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio (oltre che le spese delle varie consulenze tecniche, con obbligo di pagamento dei relativi conguagli) devono essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”, con riferimento al criterio del decisum in base all'oggetto delle domande residue avanzate in appello dal sig. di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M. Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1024/2017 del Tribunale di Grosseto, così statuisce: Parte_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata alla CP_1
riduzione in pristino dello stato dei luoghi oggetto di causa, mediante demolizione delle opere realizzate a confine con la proprietà del sig. ivi compresa la Parte_1 sopraelevazione del muro di confine ivi presente, e con ripristino dell'originario piano di campagna;
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le CP_1 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
17 • per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) pone a carico di le spese per le consulenze tecniche d'ufficio espletate CP_1
sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, con obbligo dello stesso di CP_1
corrispondere i relativi importi al sig. in correlazione con le modalità con Parte_1
cui si è proceduto al pagamento di tali consulenze.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2907/2017
promossa da:
elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Felice Parte_1
Vaccaro, che lo rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente agli Avv.ti
TE RE e LA RI, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Paolo CP_1
Piemontese, che lo rappresenta e difende con l'Avv. Francesco Gulina, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1024/2017 del Tribunale di Grosseto CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di appello e nella comparsa conclusionale depositata il 22.03.2021 (elaborata prima che il Collegio adito, con ordinanza dell'11.10.2021, disponesse l'espletamento di CTU), insistendo affinché l'adita Corte rinnovi l'audizione dei testimoni escussi, sigg.ri
ND e sui capitoli di prova articolati nelle memorie CP_2 Testimone_1
ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositate dal sig. nel processo di primo grado Pt_1 in data 29.01.20071”, mentre in atto di citazione in appello è stato chiesto: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: A. Nel merito, riformare l'impugnata sentenza per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accogliere le sole conclusioni già rassegnate in primo grado e di seguito trascritte: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le opere realizzate dall'avv. nel proprio immobile come descritte
CP_1 all'interno dell'atto di citazione del giudizio di primo grado. 2) Ritenere e dichiarare che le opere realizzate sono poste ad una distanza inferiore da quella prevista dal codice civile e dal regolamento comunale del comune di , e consentono Parte_2 un'illegittima inspectio del convenuto nel fondo vicino. 3) Ritenere e dichiarare che il muro divisorio tra le proprietà dell'appellante e dell'avv. è di proprietà esclusiva
CP_1 del sig. e, pertanto, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sopraelevazione Pt_1 operata dall'appellato. 4) Condannare l'avv. all'immediata demolizione di tutte
CP_1 le opere realizzate come indicate nella narrativa dell'atto di citazione del giudizio di primo grado e/o autorizzare l'esecuzione in danno. B. Condannare l'avv. alla
CP_1
refusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A e rimborso forfetario nella misura stabilita dalla legge, ordinandogli la restituzione di tutte le somme corrispostegli dal sig. in ossequio alle statuizioni di condanna alle spese di lite Pt_1
contenute nella Sentenza di Primo Grado. In via istruttoria, si chiede rinnovarsi l'audizione dei testimoni escussi, sigg.ri ND e sui CP_2 Testimone_1
capitoli di prova articolati nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositate dal sig. nel processo di primo grado e, laddove ritenuto opportuno, rinnovarsi anche Pt_1 la C.T.U. ponendo all'ausiliare i medesimi quesiti rivolti in primo grado, anch'essi riportati nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositate dal sig. nel Pt_1 processo di primo grado”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - in tesi, disporre la rinnovazione della CTU per i motivi indicati;
- in ipotesi, disporre la convocazione del CTU a chiarimenti sulla misura
2 indicata nella planimetria allegata alla lettera A;
- nel merito, rigettare l'appello ex adverso promosso contro la sentenza n. 1024/2017 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 10.10.2017, in quanto infondato per le causali in atti. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 1024/2017 del Parte_1
Tribunale di Grosseto, con la quale erano state respinte le domande avanzate dallo stesso sig. nei confronti di volte ad ottenere la demolizione: a) delle Pt_1 CP_1
opere realizzate da quest'ultimo in quanto asseritamente in violazione delle distanze, b) della sopraelevazione posta in essere sopra un muro di confine di proprietà esclusiva del sig. medesimo. Pt_1
1.1) A sostegno delle proprie domande, il sig. aveva allegato che: Pt_1
• era proprietario di un immobile sito in Porto S. TE, confinante (su un lato) con un terreno a propria volta chiuso da un muro (posto sulla proprietà dello e Pt_1
che separava tale proprietà da quella, limitrofa, ove era posto un edificio di cui il piano terra ed il primo piano erano di proprietà dell'Avv. Luogo;
CP_1
• nel 2003 erano iniziati su tale ultimo terreno dei lavori, protrattisi sino al giugno del 2006 (data dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado), che avevano alterato lo stato dei luoghi, in particolare a causa:
o della costruzione di un terrazzo (a copertura di un'area destinata a box auto) in adiacenza all'immobile dello collegato alla proprietà del Pt_1
mediante una porta finestra, realizzata mediante sostituzione di una CP_1
precedente finestra;
o della realizzazione di due nuove aperture a piano terra e di una piccola nicchia sotto una delle finestre;
o dell'innalzamento del muro di confine, peraltro di proprietà esclusiva del sig. con l'utilizzo di manodopera che si era senza autorizzazione Pt_1
recata nella proprietà dello stesso sig. Pt_1
• le opere erano state realizzate in violazione delle distanze tra edifici prescritte dal codice civile e dai regolamenti, precisando che il Regolamento Edilizio del
Comune di prevedeva una distanza minima di 10 metri tra Parte_2
edifici (mentre nel caso di specie vi erano solo pochi centimetri di distanza);
3 • con le opere in questione era stata abusivamente realizzata una servitù di veduta prima inesistente;
• la sopraelevazione del muro di confine era del tutto illegittima;
• competeva allo il risarcimento dei danni (“connessi al deterioramento Pt_1 dell'amenità dei luoghi, alle limitate condizioni di visibilità e godimento del bene, alla menomazione della tranquillità dei luoghi a seguito delle immissioni di suoni, fumi ed odori” oltre che alla riduzione del valore, anche locatizio, del bene), quantificati in € 200.000,00.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “1) accogliere la presente domanda e, conseguentemente, ritenere e dichiarare l'illegittimità di tutte le opere realizzate dall'avv. nel proprio immobile come descritte all'interno CP_1 dell'atto; 2) ritenere e dichiarare che le opere realizzate sono poste ad una distanza inferiore da quella prevista dal codice civile e dal regolamento comunale del comune di
, determinano una lesione del diritto alla privacy, consentono Parte_2 un'illegittima inspectio del convenuto nel fondo vicino e determinano il verificarsi di immissioni nocive;
3) ritenere e dichiarare che il muro divisorio tra le proprietà dell'attore e del convenuto è di proprietà esclusiva del sig. e, pertanto, ritenere e Pt_1 dichiarare l'illegittimità della sopraelevazione operata dal convenuto;
4) condannare il convenuto all'immediata demolizione di tutte le opere realizzate come indicate nella narrativa dell'atto e/o autorizzare l'esecuzione in danno;
5) condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore per i fatti per cui è causa, quantificandoli nella misura di euro 200.000,00 (duecentomila/00) o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
6) ammettere i mezzi istruttori necessari ed influenti che saranno richiesti in corso di causa, non esclusa la prova per testi sulle circostanze descritte in narrativa che qui si devono intendere capitolati di prova preceduti dalla dizione “vero che”; 7) ammettere CTU al fine di dare risposta ai seguenti quesiti:
“dica il CTU, previo accesso agli uffici comunali, quali siano i lavori autorizzati relativamente agli immobili per cui è causa”; “dica il CTU se vi sia rispondenza tra le opere realizzate e quelle eventualmente autorizzate dall'Ente locale”; “dica il CTU se le opere realizzate siano collocate alla distanza minima legale prevista dalle vigenti disposizioni di legge”; “dica il CTU se le opere realizzate siano idonee, in astratto e/o in concreto a determinare un inspectio del convenuto nel fondo dell'attore, una lesione della privacy ed il prodursi di immissioni di fumo, calore, odori, rumori”; “dica il CTU se, in generale, le opere eseguite rispettino le norme edilizie e quelle previste dal codice civile a tutela della proprietà”; 8) riserva la facoltà di precisare e/o modificare la domanda nonché di integrare e specificare le richieste probatorie;
9) munire la sentenza di clausola
4 di provvisoria esecuzione come per legge;
10) condannare il convenuto alla refusione delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, CNPA e IVA”
1.2) Si era costituito l'Avv. che aveva contestato le allegazioni e le CP_1
domande attoree, in particolare eccependo la genericità delle contestazioni del sig. Pt_1
ed esponendo che:
o l'opera contestata da controparte era una rimessa interrata, affiancata da una nuova distribuzione dei terrazzamenti del giardino del convenuto, con nuovi muri di contenimento, ma senza modificazione del piano di campagna;
o era vero che, sul muro a confine, era stata innestata una struttura in mattoni, sia per contenere la nuova forma dei terrazzamenti, sia per garantire maggiore sicurezza sul confine;
o non vi era dimostrazione della proprietà esclusiva in capo allo del muro di Pt_1 confine e, se del caso, l'attore avrebbe avuto unicamente diritto a un'indennità;
o le vedute erano rimaste inalterate;
o la richiesta di risarcimento danni era del tutto infondata.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “piaccia al Giudice, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respingere tutte le domande attrici in quanto pretestuose ed infondate il fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate;
in via subordinata, qualora venga accertata la illegittimità delle opere realizzate dal convenuto nella di lui proprietà, dichiarare quest'ultimo tenuto alla rimozione delle stesse unicamente nei limiti del rispetto delle distanze legali previste dal codice civile e dagli strumenti urbanistici locali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.3) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio (con il geom. , il Controparte_3
Tribunale di Grosseto aveva infine ritenuto che:
− “...l'attore non ha benché minimamente assolto all'onere di allegazione dei fatti costitutivi posti a fondamento delle domande relative all'asserita lesione della riservatezza e alle immissioni, avendo infatti del tutto genericamente dedotto che la realizzazione delle opere in contestazione, in relazione alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche, avrebbe sic et simpliciter comportato “la violazione della privacy” nonché provocato “l'immissione di rumori, suoni, odori provenienti dall'immobile di proprietà .”; CP_1
− “Parimenti carenti sotto il profilo dell'allegazione anche le relative richieste risarcitorie, specie sotto il profilo delle concrete conseguenze dannose derivanti dall'altrui condotta”;
5 − erano infondate le domande attoree correlate alla dedotta violazione delle distanze, in quanto:
o “...le opere in contestazione sono consistite, in sostanza, nella sistemazione di una resede esterna all'unità abitativa di proprietà del convenuto e, in particolare, nella nuova distribuzione dei terrazzamenti del giardino già esistenti e nell'innalzamento del muro divisorio tra le due proprietà”, con la precisazione che:
▪ “...il ctu ha riscontrato un modestissimo aumento del dislivello iniziale già esistente nei terrazzamenti avendo evidenziato, in particolare, che “il dislivello tra il terrazzamento a monte e quello a valle, in origine, era pari a mt 3,21, mentre ad oggi si riscontra una differenza di elevazione di mt 0,61” (cfr. ctu pagina n. 7)”;
▪ “Si è dunque trattato, in buona sostanza, di una nuova distribuzione dei terrazzamenti del giardino di proprietà dell'attore che non integra, in concreto, gli estremi di una nuova costruzione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in tema di distanze tra costruzioni ai sensi dell'articolo 873 c.c. e ciò anche per quanto concerne il garage realizzato dal convenuto, in quanto completamente interrato”;
− erano infondate anche le domande attoree relative alla dedotta apertura di nuove vedute, atteso che:
o erano generiche ed approssimative le “...conclusioni del consulente tecnico d'ufficio il quale, infatti, si è limitato a rilevare “il fatto che i terrazzamenti sono stati variati nella distribuzione e nelle dimensioni andando ad incidere in modo diverso e sicuramente più invadente sulla veduta e sull'affaccio del fondo adiacente”...”;
o tali conclusioni, inoltre, “si pongono comunque in contraddizione con il modesto innalzamento riscontrato dallo stesso ctu rispetto allo stato preesistente”;
o “Ed in ogni caso dall'istruttoria orale è emerso che già prima della redistribuzione dei terrazzamenti era consentito, dal fondo del convenuto,
l'affaccio sulla proprietà dell'attore”, come in particolare emergente dalle deposizioni dei testi e da ritenersi peraltro Tes_2 Tes_3
pienamente attendibili;
o era da rilevare la “...contraddittorietà dell'assunto attoreo che, per un conto, si duole della lesione della propria riservatezza e, per altro conto,
6 chiede la demolizione dell'innalzamento di quello stesso muro che proprio la sua maggior riservatezza dovrebbe garantire”;
− con riferimento al muro a confine:
o non vi era ragione di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “...“ il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, conseguentemente, agli obblighi delle distanze previste dall'articolo 873 cod. civ. e dalle eventuali norme integrative” (cfr. Cass. n. 237/2011).”;
o “Nella specie deve tuttavia escludersi che la sopraelevazione operata dal convenuto sull'originario muro di confine sia qualificabile come muro di contenimento e ciò sia in ragione della sua preesistenza ed originaria destinazione a muro di confine, sia del trascurabile aumento di dislivello rispetto alla situazione preesistente”;
o veniva dunque in rilievo unicamente la disciplina di cui all'art. 880 c.c., rilevando tuttavia che “Nella specie l'attore non ha fornito la prova della proprietà esclusiva del muro divisorio, né una tale prova emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio. Sul punto è sufficiente evidenziare che il ctu si
è espresso in termini di “forte sensazione che il muro di confine fra le due proprietà risulti essere ricadente interamente sul terreno dell'attore” motivazione che, all'evidenza, non può assumere alcuna valenza probatoria. Né la prova della proprietà esclusiva del muro divisorio può essere dedotta dalle misurazioni contenute nella mappa allegata al rogito a firma del notaio dal quale trae origine il lotto di terreno di Per_1 proprietà dell'odierno attore, avendo il ctu per primo rilevato l'approssimatività delle misurazioni ivi effettuate, oltre alla discordanza con le mappe catastali (cfr. ctu pagina n. 12). Né, infine, a rendere addirittura “inequivocabili” le conclusioni del ctu possono valere le ulteriori considerazioni svolte dal medesimo nella consulenza tecnica integrativa del 13.11.2008, in quanto nuovamente fondata su misurazioni approssimative e su mappe catastali definite dallo stesso ctu di “scarsa affidabilità” e, comunque, prive di valore probatorio al di fuori della valenza (comunque residuale), che le stesse assumono nella (diversa) domanda di regolamento di confini non azionata presente giudizio”, sì che:
7 ▪ “Conclusivamente, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova della proprietà esclusiva del muro divisorio. Ne consegue la facoltà di sopraelevazione del comproprietario ai sensi dell'articolo 885
c.p.c.”.
1.3.1) Il Tribunale di Grosseto aveva quindi reso la seguente statuizione: “il
Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n 23342/2006 promossa da nei confronti di , ogni altra diversa domanda, Parte_1 CP_1
istanza ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta tutte le domande di parte attrice;
2) condanna parte attrice alle spese di lite che liquida in favore del convenuto nella somma complessiva di euro 7254,00,00 per compensi, oltre al rimborso del 15%, iva e cap come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig. Pt_1
lamentando essenzialmente lo scostamento da parte del giudice di prime cure rispetto alle risultanze emergenti sia dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del primo grado di giudizio, che dalla successiva relazione integrativa.
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “SULLA ERRATA QUALIFICAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE DALL'AVV.
, LE QUALI DEVONO CONSIDERARSI A TUTTI GLI EFFETTI CP_1
“COSTRUZIONE” AI SENSI DELL'ART. 873, CON NECESSITÀ QUINDI DI
RISPETTARE LA DISTANZA PREVISTA DALLE NORME REGOLAMENTARI
LOCALI E/O DI LEGGE”, censurando la valutazione riduttiva del Tribunale secondo cui le opere realizzate dall'Avv. consistevano in una mera CP_1
ridistribuzione dei terrazzamenti del giardino, trattandosi invece di vere e proprie nuove costruzioni, come del resto espressamente indicato dal CTU;
2°. “SULL'ERRORE COMMESSO DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO, DO
HA ESCLUSO CHE LE OPERE REALIZZATE DALL'AVV. LUONGO
CONSENTANO A QUEST'ULTIMO DI INSPICERE VERSO IL FONDO DEL
SIG. SCHIAVI E, SOPRATTUTTO DO HA SOSTENUTO CHE GIÀ
PRIMA DELLA REDISTRIBUZIONE DEI TERRAZZAMENTI ERA
CONSENTITO, DAL FONDO DELL'APPELLATO, L'AFFACCIO SULLA
PROPRIETÀ DEL SIG. SCHIAVI. VIOLAZIONE DELL'ART. 905 C.C. E
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN TEMA DI DISPONIBILITÀ E
VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELL'ART. 24 COSTITUZIONE”, contestando la conclusione raggiunta dal Tribunale con riferimento alla possibilità di affaccio consentita dalla nuova conformazione del fondo del ritenuta preesistente, CP_1
in tal modo andando in contrasto sia con le indicazioni del CTU, sia con quanto
8 riferito dai testi nel corso dell'istruttoria orale, alla cui stregua la possibilità di affaccio sul fondo dello non era preesistente alle opere in questione;
Pt_1
3°. “SULL'ERRORE COMMESSO DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO, DO
HA ESCLUSO CHE NON PUÒ RITENERSI RAGGIUNTA LA PROVA DELLA
PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL MURO DIVISORIO IN CAPO AL SIG. SCHIAVI,
CON CONSEGUENTE FACOLTÀ DI SOPRAELEVAZIONE DA PARTE
DELL'AVV. LUONGO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 880 E 934 C.C., E DEGLI
ARTT. 115 E 116 C.P.C.”, rilevando come il giudice di prime cure avesse anche in questo caso completamente disatteso le indicazioni del CTU, applicando erroneamente l'art. 880 c.c. (non sussistendone i presupposti) e ritenendo quindi in comproprietà tra le parti il muro a confine.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, l'Avv. ha contestato le censure mosse CP_1
dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo la reiezione del gravame.
2.3) Nel corso del presente giudizio è stato dato corso all'espletamento di nuova consulenza tecnica d'ufficio, con il geom. con successiva Controparte_4
integrazione della stessa.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
3.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato, come accennato, la conclusione del Tribunale di Grosseto secondo cui le opere realizzate dall'Avv. CP_1 non potevano qualificarsi in termini di “nuove costruzioni”, in tal senso suscettibili di rientrare nell'alveo applicativo dell'art. 873 c.c., essendo ravvisabile unicamente una redistribuzione dei terrazzamenti presenti sul fondo dello stesso Avv. CP_1
Il motivo è fondato.
3.1.1) L'allegazione che funge da base per le domande attoree risulta, già dalla seconda pagina dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, quella per cui il CP_1 avrebbe realizzato “...in adiacenza con l'immobile dell'attore, un terrazzo che finisce per costituire pertinenza del proprio immobile cui è collegato attraverso una porta finestra
(appositamente modificata in sostituzione dell'originaria finestra). E ciò attraverso un complesso sistema di grandi gradini che fanno da copertura ad un'area coperta a piano terra destinata a box auto”.
A) In proposito va anzitutto rilevato che dalla relazione di consulenza tecnica espletata in prime cure dal geom. emerge che la zona esterna nel resede di CP_3
9 proprietà dell'Avv. “a seguito delle opere progettate dal Geom. è stata CP_1 Per_2
oggetto di alterazioni del piano di campagna, modificando con ciò le dimensioni, le quote e l'andamento dei terrazzamenti” e che “Dagli accertamenti svolti, risulta palese che il piano di campagna (terrazzamenti) della resede è stata alterato, andando a CP_1 modificare l'originale situazione”.
Lo stesso geom. poi, ha indicato che tale conclusione “...non può CP_3 derivare da una conoscenza diretta “ab origine” dei luoghi di causa da parte dello scrivente;
nemmeno da un confronto fra rilievi topografici specifici ante e dopo le opere, per mancanza di una misurazione dettagliata antecedente gli interventi;
ma è comunque dimostrabile con abbondante sufficienza dalla documentazione fotografica presente negli atti di causa, da quella rilevata in data 09 ottobre 2004 dalla Polizia Municipale, ma soprattutto dalle poche ma significative misure riportate nella rappresentazione grafica dello stato iniziale dei luoghi presentato alla Amministrazione Comunale da parte del
Geom. in occasione dell'istanza primaria per l'esecuzione delle opere”, Per_2 precisando quindi che “Questa documentazione è, per la verità, estremamente lacunosa e non troppo affidabile nella sua rappresentazione grafica, ma, al contrario, è precisa e inequivocabile nelle tre misure scritte ivi riportate. Da ciò, si evince infatti che il dislivello tra il terrazzamento a monte e quello a valle, in origine, era pari a mt. 3.21 (mt.
1,03 + mt. 1,15 + mt. 1,03). mentre oggi si riscontra un dislivello pari a mt. 2,60 (mt. 0,60
+ mt. 1,00 + mt. 1,00), con una differenza in elevazione di mt. 0,61, diversamente distribuita sui vari terrazzamenti presenti”.
Il geom. ha invece indicato come incerta l'esatto distribuzione, nell'arco CP_3
spaziale considerato, delle modifiche concernenti tale diminuzione del dislivello tra i due terrazzamenti (a monte ed a valle) rilevando che “Tutt'al più si potrebbe disquisire se tale maggior misura totale sia tutta concentrata nel terrazzamento a valle, o in parte assorbita un rialzamento di quello a monte (sotto la porta finestra della cucina , ma la CP_1 cosa, di limitata importanza, non è accertabile in maniera inequivocabile”.
In ultimo, il predetto CTU ha rilevato “...alcune lievi inesattezze nelle misure scritte riportate in tali atti con quanto misurato direttamente, risultando senza dubbio significativa quella riferita al dislivello fra il terrazzamento (solaio di soffittatura) del garage interrato con quello soprastante, misurata in cm. 60 e riportata in carta in CP_1 cm. 84”.
B) Tali considerazioni non risultano poi essere state modificate dal geom. nel contesto dei chiarimenti forniti in prime cure, né risultano oggetto di CP_3
chiarimenti, integrazioni, precisazioni e tantomeno modifiche da parte degli accertamenti svolti nel presente grado di giudizio dal ctu geom. CP_4
10 3.1.2) Dunque, avendo a riferimento tali elementi descrittivi deve rilevarsi come l'effettivo profilo suscettibile di venire in rilievo al fine della valutazione concernente la violazione delle distanze lamentata da parte del sig. sia costituito dalla Pt_1
realizzazione di tale modifica del piano di campagna.
Al riguardo preme ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto che “Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt.
873 e seguenti cod. civ. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa” (così, in massima,
Cass. 15972 del 20.7.2011, resa con riferimento a fattispecie in cui la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che, in forza di motivazione ritenuta inadeguata, aveva escluso di poter ravvisare gli estremi della costruzione nell'opera di rialzamento del terreno, pur riferendo della realizzazione, su tale rialzamento, di un lastricato e di un muro di contenimento. Nella motivazione di tale sentenza è dato individuare il passaggio argomentativo secondo cui “...anche un rialzamento del terreno può integrare gli estremi della costruzione secondo quanto previsto dall'art. 873 cod. civ., tenuto conto che ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera”).
Nella presente fattispecie, come detto, risulta integrato un rialzamento del piano di campagna (verosimilmente correlato alla realizzazione del box interrato) comportante una riduzione dell'originario dislivello di 61 cm ed attuato mediante la realizzazione di gradini, corrimano e ringhiere come plasticamente emerge dalla fotografia di seguito allegata:
11 La realizzazione di tale intervento risulta dunque integrare i presupposti applicativi dell'art. 873 c.c., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordata.
3.1.3) Una volta ritenuto che l'opera in questione deve ritenersi integrare una
“costruzione” ai sensi e per gli effetti della normativa in punto di distanze tra edifici, deve quindi rilevarsi come il geom. abbia appurato (nella consulenza tecnica CP_4
espletata nel presente grado di giudizio) che la normativa regolamentare in vigore al momento della realizzazione dell'opera in questione era costituita dal Regolamento
Edilizio del Comune di , adottato con delibera del Consiglio Comunale Parte_2
n. 253 del 31.10.1978 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12727 dell'1.12.1980 (per poi essere sostituito da nuovo regolamento nel 2006).
È pacifico che il predetto regolamento del 1978 contemplava la necessità del rispetto della distanza di 10 metri tra costruzioni.
Il geom. ha indicato che “I terrazzamenti sono frontistanti al CP_4
fabbricato di proprietà e precisamente alla facciata sud-ovest che risulta Pt_1
finestrata; lo distanza fra i terrazzamenti e il lato più vicino del fabbricato è di ml. Pt_1
5.97 + ml.
0.36 dello spessore del muro per un totale di mt. 6.33 (spigolo a monte)”.
Risulta dunque che l'opera in oggetto è stata realizzata in violazione delle distanze tra costruzioni, con conseguente fondatezza del motivo di appello in esame e, per l'effetto, della domanda di riduzione in pristino avanzata dallo Pt_1
3.2) L'accoglimento del primo motivo di gravame comporta l'assorbimento del secondo motivo dello stesso, non venendo più in rilievo (una volta appurata la violazione dell'art. 873 c.c. e la conseguente illegittimità delle opere in questione, con condanna – già per questo – alla riduzione in pristino) la questione concernente la verifica della possibilità, determinata dall'innalzamento del piano di campagna, di prospicere ed inspicere sul fondo dello dal fondo del Pt_1 CP_1
12 3.3) Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure di ritenere che non fosse stata dimostrata la proprietà esclusiva, in capo al sig. del muro posto a confine tra le proprietà delle parti in causa, al fine di Pt_1
ritenere illegittima la sopraelevazione dello stesso da parte del CP_1
Il motivo è fondato.
3.3.1) L'appellante ha anzitutto contestato lo scostamento del Tribunale di
Grosseto rispetto alle conclusioni raggiunte dal CTU geom. nominato in prime CP_3
cure.
Il Tribunale ha rilevato che “Sul punto è sufficiente evidenziare che il ctu si è espresso in termini di “forte sensazione che il muro di confine fra le due proprietà risulti essere ricadente interamente sul terreno dell'attore” motivazione che, all'evidenza, non può assumere alcuna valenza probatoria”.
La lettura della consulenza tecnica d'ufficio dimessa dal geom. non CP_3
consente tuttavia di accedere alla prospettazione semplificatoria fornitane dal predetto
Tribunale.
Nella predetta consulenza, infatti, il CTU ha indicato che “...le mappe presenti all'Agenzia del Territorio, sia alla Sezione Terreni che pur non fornendo Parte_3
assoluta certezza, se raffrontate con le misurazioni dirette effettuate in loco (mt.
3.68 sia a monte che a valle fra la parete dell'edificio e la recinzione), confortano CP_1
sufficientemente la convinzione che il muro ricade interamente nella proprietà Pt_1
Dall'esame dell'atto del Notaio del o8 aprile 1911(repertorio n° 2595), con cui Per_1 si ha l'origine del lotto di terreno oggi di proprietà dell'attore, sembrerebbe poi che fra il confine in esame e l'edificio in cui è inserita l'unità immobiliare del convenuto (all'epoca indicata come “CA IC”), si abbia una distanza di mt. 3.60, oltre lo spessore di uno scannafosso (largo non meno di mt. 0,60/0,70) adiacente la parete del medesimo corpo di fabbrica. Tale posizione contrasta però con le risultanze rilevabili dalle mappe catastali di zona;
infatti da questo esame cartografico risulta evidente che il fabbricato “ex IC” dista dal confine una misura vicina ai mt. 3,60 sull'elaborato notarile di cui sopra, Per_3
e non a quella che si avrebbe nel caso in cui fosse lo scannafosso uno dei due estremi della stessa misura. Ciò fa pensare ad una approssimativa rappresentazione della mappa allegata al rogito, anche in virtù di una sua sommaria rilevazione grafica, che, se pur solo indicativa, se rapportata anche alle altre misure scritte presenti nel medesimo documento, concede la fondata ipotesi che i mt.
3.60 siano riferiti alla distanza che va dal muro del corpo di fabbrica al confine di divisione (quello oggi in discussione). Infine, dalla ricognizione in loco, la facciata del muro di confine prospiciente la resede CP_1
costituisce una linea retta continua che unisce l'esterno della parete di un manufatto
13 accessorio posto a monte nella proprietà con l'esterno dei pilastri di sostegno del Pt_1
cancello a valle del medesimo attore, che si affaccia sulla via Breschi. La concomitanza di tutti questi elementi quindi, desta la Corte sensazione che il muro di confine fra le due proprietà, risulti essere ricadente interamente sul terreno dell'attore”.
A fronte di tale, invero argomentata e coerente, argomentazione, il Tribunale ha focalizzato l'attenzione esclusivamente sul portato semantico dell'ultimo inciso, valorizzandone la portata dubitativa che, tuttavia, risulta invero inesistente ove letta nell'ottica descrittiva adottata dallo stesso CTU nell'intero brano considerato.
A ciò va aggiunto come lo stesso CTU abbia poi indicato, nella relazione integrativa dimessa in primo grado, che – all'esito di ulteriore verifica sulle misure di riferimento – “Il risultato di questa ulteriore indagine convince lo scrivente a confermare con più convinzione quanto già asserito con il suo primo incarico, là dove affermava che i mt. 3,60 riportati nella mappa allegata al rogito erano riferiti alla distanza che Per_1
va dal muro del corpo di fabbrica ex CA IC (e non dal limite dell'adiacente scannafosso), alla facciata della recinzione prospiciente la resede Questa Pt_1 CP_1
convinzione è oggi confortata dal fatto che il parapetto che delimita la terrazza si Pt_1
sviluppa longitudinalmente alla via Breschi per mt. 22,00 circa, tanto quanto riportato nella planimetria allegata a1l'ormai noto rogito , concludendo che “Lo Per_1
scrivente conclude ancora una volta che appare inequivocabile che il muro di confine fra i due contendenti ricada nella proprietà dell'attore”.
Nulla risulta tuttavia esposto dal giudice di prime cure con riferimento a tale chiara, argomentata conclusione del CTU (con riferimento alla quale non è dato ravvisare vizi logici e/o di metodo).
Le risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica espletata nel presente grado di giudizio dal geom. confortano le conclusioni raggiunte dal geom. CP_4
CP_3
Anche il geom. ha infatti rilevato che “La proprietà del muro di CP_4
confine è da attribuire a esaminando l'atto di acquisto dell'otto aprile Pt_1
millenovecentoundici rogito notaio (che in originale si allega alla Persona_4 copia di cortesia per la Corte) con il quale testualmente si vendeva “Un terreno situato in comune di , presso Porto S. TE, in contrada Sconcione, della Parte_2
estensione di metri quadri cinquecento, come da tipo planimetrico dimostrativo che dopo averne presa visione le Parti, si allega con lettera A;
qual terreno confina per ogni lato coi venditori e viene distinto al Catasto, conforme il tipo di frazionamento che vi verrà dalle parti depositato per l'esecuzione delle volture, in Sez. N da porzione B della part
532" si rileva che nel tipo planimetrico allegato con la lettera A, è indicata la distanza di
14 mt. 3,60 dal lato del fabbricato e per tutta la sua lunghezza dal confine con la CP_1
proprietà dell'epoca allo stato attuale, come sopra già indicato, la distanza Parte_4
dal fabbricato al muro di recinzione è di mt.
3.64 a valle e di mt. 3,69 a monte;
CP_1 ciò dimostra che tutto lo spessore del muro rientra nella proprietà . Pt_1
Infine, nella relazione integrativa dimessa sempre dal geom. risulta CP_4 indicato che “...si è accertata la presenza dello scannafosso su due lati del fabbricato e precisamente il lato nord-ovest che si sviluppa parallelo al fabbricato sulla facciata che guarda la proprietà e il lato sud-ovest che si sviluppa parallelo alla facciata che Pt_1
guarda la collina;
allo scannafosso si accede dalla proprietà partendo dal CP_1
pianerottolo del solaio di copertura del garage e attraverso una scaletta in ferro si scende fino alla base del muro. Dal lato il muro dello scannafosso risulta ad oggi ridotto Pt_1
per circa mt. 5 partendo dal lato strada, per la formazione di un locale ad uso autorimessa. Che sia uno scannafosso è dimostrato anche dalla canaletta esistente alla base del muro realizzata per raccogliere e allontanare le acque dal fabbricato, provenienti da monte. Come si evidenzia dalle foto allegate, lo scannafosso è stato realizzato in due epoche diverse;
partendo dal basso è stato costruito in muratura di pietrame e dall'altezza del primo terrazzamento con muratura di blocchetti squadrati di cemento. Per quanto visto posso affermare che, considerata l'ubicazione del fabbricato posto alla base di una collina, lo scannafosso come opera di contenimento e protezione dalle acque a monte e per la tipologia costruttiva, risale all'epoca della costruzione del fabbricato. Dello scannafosso ho potuto misurare la larghezza (mt. 0.60) mentre del muro in pietra che lo delimita non ho potuto misurare lo spessore, perché completamente interrato. Potrei presumere lo spessore del muro dello scannafosso per la porzione più recente, in quanto i blocchetti di cemento possono avere in comune commercio lo spessore massimo di mt. 0.30, ma non serve alla risposta. Lo stato di fatto con la presenza dello scannafosso, conferma che le due righe dell'allegato A più vicine al confine Pt_1
e lo spazio intercorrente con le linee del fabbricato, rappresentano sicuramente lo scannafosso, ma non significa che questo sia il muro di partenza della misura 3.60.
Confermata la larghezza dello scannafosso, non si può stabilire lo spessore del muro in quanto non misurabile, mentre l'Avv. Gulina lo dichiara di mt.
0.36 e chiedo in questa sede se lo ha misurato. Nella memoria non fa cenno ad alcuna operazione che abbia accertato tale misura dichiarata;
pertanto, si ritiene che sia una supposizione, paragonando tale misura allo spessore del muro di confine esistente, anch'esso di mt.
0.36. Nella planimetria allegato A, non sono indicati né la distanza dal muro del fabbricato allo scannafosso né la misura dello spessore dello scannafosso. E comunque anche se lo spessore dello scannafosso fosse minore o maggiore di mt. 0.36, non è questa
15 misura che determina la posizione del muro di confine, come specifico nella risposta.
RISPOSTA La distanza di mt.
3.60 indicata nell'allegato A più volte citato, è compresa tra l'esterno del muro dello scannafosso e il centro del confine;
il confine, all'epoca dell'atto, era privo di muretto come risulta da una sola riga riportata nella planimetria stessa e da quanto convenuto dalle parti in calce all'atto stesso: “Convengono le parti in proprio e nei nomi che il muro di cinta del terreno dal lato prospiciente al fabbricato IC non dovrà essere elevato dal piano attuale oltre i due metri e mezzo”. Non ci sono dubbi che il muro di cinta doveva essere eseguito dall'acquirente del lotto all'interno dello stesso e pertanto nella attuale proprietà e oltre i mt.
3.60 dal fabbricato non Pt_1 CP_1 risultando nell'atto altre condizioni. Se invece supponiamo che la distanza di mt.
3.60 fosse intesa dallo scannafosso, il muro non poteva essere realizzato sul confine ma all'interno del lotto acquistato, perché risultava come dice l'Avv. Gulina mt.
0.60+mt.0.36+mt.3.60 = mt. 4,56 oltre i mt.
3.60. Questa misura sposterebbe il confine
(ricordando che si tratta di una sola linea e non del muro) di mt.
0.96 verso la proprietà
e andrebbe a diminuire la lunghezza dei due lati di 22 e 21 mt. a valle e a monte, Pt_1
di mt. 0.96, con la riduzione a mt. 21.04 e 20.04; quindi il lotto acquistato non avrebbe avuto la superficie di mq. 500 come dichiarato nell'atto ma una superficie di mq. 472.42 così calcolata mt. (21.04+20.04):2x23.00 e addirittura la planimetria risulterebbe con le misure sbagliate (alquanto illogico). Nella planimetria allegata al rogito non è indicata la scala di riferimento, però fatta la verifica con le misure riportate, è molto vicina alla scala 1.2000; questo mi convince ancora di più, che la misura di mt. 3,60 indicata, risulta dal fabbricato e non dallo scannafosso che invece risulta di mt. 2.90 (sempre ritenendo valida la scala 1.2000). Probabilmente si tratta di un errore materiale nella rappresentazione grafica, e a conforto di questo, nell'atto anno 1911, non vi è scritto da quale corpo di fabbrica era riferita la distanza, ma il mancato specifico richiamo allo scannafosso, rafforza la convinzione che la distanza era intesa come presa dal fabbricato.
Abbiamo misurato anche la lunghezza attuale del muro di confine della proprietà Pt_1
prospiciente la strada indicata nella planimetria, che risulta mt. 22.15 circa e si può intendere corrispondente alla misura di 22 mt. riportata nell'allegato A. Quindi ferma restando la misura di mt. 22 del fronte e l'altra misura di mt.
3.60 si giunge alla Pt_1
parete esterna del fabbricato e non allo scannafosso. Questa è una ulteriore CP_1 conferma che l'errore è grafico nella planimetria allegato A e che la misura è stata erroneamente indicata dallo scannafosso”.
Su tali basi, il geom. ha concluso che “...l'ipotesi più probabile della CP_4
lettura della distanza dal confine è quella di mt.
3.60 dal fabbricato alla linea di CP_1
16 confine con e che il muro in pietra di confine è stato costruito fin dalla sua origine Pt_1 nel lotto oggi di proprietà . Pt_1
3.3.2) Le reiterate, convergenti, argomentate e condivisibili valutazioni esposte in due gradi di giudizio, in complessive quattro relazioni, sia dal geom. che dal CP_3
geom. inducono a concludere che il muro in questione sia stato realizzato CP_4 integralmente sulla proprietà del sig. e sia dunque di proprietà di quest'ultimo, Pt_1
anche solo in forza del principio di accessione.
Ne consegue come il non avrebbe potuto procedere ad alcuna CP_1
sopraelevazione del muro stesso.
3.3.3) Dunque, anche il motivo in esame è fondato e, per l'effetto, deve ritenersi parimenti fondata anche la domanda di riduzione in pristino avanzata dallo con Pt_1
riferimento alla sopraelevazione in questione.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio (oltre che le spese delle varie consulenze tecniche, con obbligo di pagamento dei relativi conguagli) devono essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed €
52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”, con riferimento al criterio del decisum in base all'oggetto delle domande residue avanzate in appello dal sig. di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M. Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1024/2017 del Tribunale di Grosseto, così statuisce: Parte_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata alla CP_1
riduzione in pristino dello stato dei luoghi oggetto di causa, mediante demolizione delle opere realizzate a confine con la proprietà del sig. ivi compresa la Parte_1 sopraelevazione del muro di confine ivi presente, e con ripristino dell'originario piano di campagna;
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le CP_1 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
17 • per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) pone a carico di le spese per le consulenze tecniche d'ufficio espletate CP_1
sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, con obbligo dello stesso di CP_1
corrispondere i relativi importi al sig. in correlazione con le modalità con Parte_1
cui si è proceduto al pagamento di tali consulenze.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
18