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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6098 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott. Stefano Celentano Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 160/2021 del R.G.A.C. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di appello dall'avv.to Luigi Russo (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) nella loro qualità di eredi di Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) deceduto in data 24/03/2021, Persona_1 C.F._5 rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dall'avv.to Nicola Purgato (C.F. ); C.F._6
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2847/2020 del 03.12.2020.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 2847/2020, pubblicata in data Parte_1
03/12/2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la quale oltre lo aveva condannato alla restituzione in favore di della somma di euro 10.950,00, oltre Persona_1
1 interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo e al pagamento delle spese di lite. L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di: in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione del primo grado di giudizio ai sensi dell'art. 164, co.4, c.p.c. e dell' art. 163, co.3, n. 3 e 4 c.p.c. per i motivi esposti in premessa;
nel merito, rigettare la domanda proposta con l'atto di citazione essendo infondata in fatto ed in diritto;
di revocare, altresì, la statuizione relativa alla condanna alle spese del primo grado di giudizio;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Gli appellati si sono costituiti nel presente giudizio contestando la fondatezza dell'appello di cui hanno chiesto l'integrale rigetto. La causa, dopo una serie di rinvii, è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.2025 disponendone la trattazione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; in data 6.11.2025, rilevato il mancato deposito da parte delle parti delle note di trattazione scritta entro il termine perentorio del 5.11.2025, la causa veniva rinviata ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. all'udienza del 12.11.2025; all'udienza del 12.11. 2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione. Rilevato che nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il termine perentorio del 05.11.2025 pur essendo stata data regolare comunicazione del decreto di trattazione dell'udienza mediante le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e in conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 12/11/2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2016), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
2 1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli in data 12.11.2025
Il Consigliere relatore il Presidente
Dott. Pasquale Ucci Dott. Michele Caccese
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