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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 409/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
IS NA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 460/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Juergen Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Contrada Santa Croce 96017 Noto SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DI BO Società_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe la società ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi a seguito dell'istanza di rimborso del 14 ottobre 2024 (Doc. 1, comprensiva di allegati), con cui la Società ha chiesto a rimborso la maggior IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2023, per la non assoggettabilità ad imposta delle somme di denaro percepite a titolo di risarcimento del danno, deducendo la seguente, unica, censura: “Non assoggettabilità ad imposta delle somme di denaro percepite a titolo di risarcimento del danno”.
Sostiene la ricorrente che degli importi ricevuti dalla Regione Siciliana pari a complessivi euro 2.688.880,22, di cui: a) euro 28.920,66 per danno emergente, b) euro 2.189.500,00 per “perdita di chance”, c) euro
248.194,01 per rivalutazione monetaria, d) euro 205.069,49 per interessi compensativi ed e) euro 17.196,06 per interessi legali, quello percepito a titolo di “perdita di chance” per euro 2.189.500,00 - in esecuzione della sentenza del CGARS n. 363/2022 del 24.03.2022 - non dovrebbe essere tassato in quanto “Di recente, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16320 del 12 giugno 2024, ha ribadito che gli importi riconosciuti a titolo di perdita di chance “non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, in quanto le relative somme hanno funzione esclusivamente risarcitoria e non sono sostitutive della retribuzione”, rectius, nel caso di specie, del reddito che la Società avrebbe conseguito in assenza dei ritardi dell'Amministrazione (si vedano, altresì Cass. ordinanza n. 8615 del 27 marzo 2023 e Cass. sentenza n. 6827 del 7 marzo 2023)” (v. pag. 5 del ricorso).
La ricorrente ha quindi concluso come segue: “respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, di annullare il silenzio-rifiuto dell'Ufficio per il motivo sopra esposto, disponendo il rimborso della maggior IRES e IRAP versate per l'anno d'imposta 2023, per complessivi Euro 660.956,00, riconoscendo altresì una perdita riportabile ai fini IRES per Euro 87.915 oltre che gli interessi di legge” (v. pag. 7 del ricorso).
2.- Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Siracusa la quale ha preliminarmente dichiarato di aver nelle more riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta versata sull'importo di euro 28.920,66 percepito a titolo di danno emergente, e di aver provveduto alla rideterminazione dell'importo incassato a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali, anche i fini IRAP.
Pertanto, l'Ufficio ha riconosciuto come dovuti: euro 9.105,71 a titolo di IRES sull'imponibile di euro 37.940,45
(comprensivo di sorte capitale, rivalutazione e interessi legali); Euro 1.479,67 € a titolo di IRAP sull'imponibile di euro 37.940,45 (comprensivo di sorte capitale, rivalutazione e interessi legali).
2.1.- Nel merito, quanto alla richiesta di rimborso di euro 2.189.500,00 percepito a titolo di “perdita di chance”
l'A.d.E. Siracusa ha confutato la tesi avversaria precisando quanto segue:
“Non appare superfluo rammentare che la chance è definibile quale possibilità di conseguire un risultato favorevole, indipendentemente dalla titolarità di un diritto soggettivo piuttosto che di un interesse legittimo.
Di conseguenza, la lesione della situazione giuridica in esame, eziologicamente derivante da inadempimento o illecito, può condurre al risarcimento del danno.
Diversamente, il lucro cessante è definibile come il mancato guadagno che consegue alla commissione di un fatto illecito o che è cagionato da un inadempimento contrattuale. In altri termini, corrisponde al mancato incremento del patrimonio del danneggiato.
Orbene, al punto n. 16.5) della sentenza in esame si legge: si tratta di determinare il lucro cessante nel rispetto dei criteri dettati dall'Adunanza plenaria n. 7/2021. Dopo aver definito il danno da perdita di chance come “perdita della sola possibilità di conseguire un risultato vantaggio” (pag. 26 primo capoverso) e aver precisato che la fattispecie in parola non si configura quando è comprovato che l'evento vantaggioso si sarebbe verificato se non fosse stato impedito dalla condotta […] del danneggiante (pag. 26 terzo capoverso), il Giudice Amministrativo ha precisato che L'Adunanza plenaria ha indicato la necessità di ricorrere ai “criteri di determinazione del danno da perdita di chance”, pur in costanza del riconoscimento del danno quale mancato ottenimento del bene della vita in sé, non della probabilità di ottenere il bene 5 della vita (pag. 33 ultimo capoverso) [….], aggiungendo che Nel caso di specie l'evento di danno è costituito dal mancato risultato stesso (autorizzazione, accesso agli incentivi e svolgimento dell'attività), così pregiudicando l'ottenibilità del bene finale (pag. 35 terzo capoverso) di modo che Il richiamo dell'Adunanza plenaria al criterio di quantificazione del danno della perdita di chance attiene quindi, come già anticipato, alla fase della liquidazione dello stesso richiedendo una decurtazione della quantificazione del danno per lesione del bene finale, di una percentuale equitativamente determinata, al pari di quanto avviene nel caso in cui la lesione abbia ad oggetto non il bene finale ma la perdita della possibilità di ottenerlo (pag. 35 quarto capoverso). In altri termini, posto l'accertamento sulla effettiva sussistenza del mancato guadagno, ovvero sulla perdita del bene della vita, il ricorso al concetto di perdita di chance avviene in ottica di mera quantificazione della somma da liquidare, attesa la peculiarità del caso di specie, ovvero il lungo arco temporale della vicenda amministrativa e giudiziaria, nonché della riforma normativa del 2012 intervenuta in senso peggiorativo sugli incentivi economici agli investimenti privati nel settore delle energie rinnovabili
(ad esempio, Tariffe Incentivanti di cui ai Conti Energia).
Pertanto, la frazione probabilistica ha soltanto natura di correttivo del quantum liquidato a titolo di risarcimento della perdita subita e non basta a mutare l'evento dannoso da “mancato guadagno” a “probabile conseguimento di un vantaggio economico” (v. pag. 5/6 delle controdeduzioni).
2.2.- Ha concluso l'A.d.E. Siracusa per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, puntualizzando quanto segue:
“Orbene, posto che il lucro cessante identifica il profitto che il soggetto danneggiato non ha potuto conseguire a causa dell'inadempimento o del fatto illecito altrui, lo stesso va considerato come il reddito imponibile ai fini fiscali (ex multis Cass. Civ. 5275/2022; Cass. Civ. 6827/2023) Invero, l'art. 6 del TUIR così statuisce I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Da ciò consegue la non spettanza della somma chiesta a rimborso, per la parte non riconducibile al danno emergente” (v. pag. 8 delle controdeduzioni).
3.- In data 30.07.2025 la società ha depositato memoria illustrativa con cui ha ulteriormente approfondito la tesi interpretativa sviluppata in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va respinto
4.1.- La ricorrente ha ritenuto di mutuare a sostegno della propria tesi difensiva, in particolare, un orientamento della Corte di Cassazione (sez. tributaria) che farebbe capo alla sentenza del 12.06.2024, n. 16320, per cui
è necessario esaminare i tratti salenti di tale pronuncia onde poter verificare la effettiva valenza favorevole rispetto alla tesi della stessa ricorrente.
4.1.1.- Nel caso deciso dalla Cassazione con la sentenza 16320/2024 l'interessato aveva chiesto il rimborso delle ritenute effettuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulle somme a lei erogate per effetto di sentenza del Tribunale di Viterbo, sezione lavoro, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del comportamento di detto Ministero, per avere stipulato con la ricorrente reiterati contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro per la copertura di esigenze lavorative non transitorie, ed era stato disposto il risarcimento dei danni cagionati dalla precarietà dell'occupazione lavorativa, quantificato in considerazione dell'ultima retribuzione percepita.
La contribuente sosteneva che si fosse in presenza del ristoro di un “danno emergente”, da non assoggettare ad imposizione, mentre l'Amministrazione finanziaria affermava la ricorrenza di un “lucro cessante”, conseguendone la sottoposizione delle somme corrisposte ad imposizione fiscale.
La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR rigettava l'impugnativa, confermando la pronuncia dei primi giudici.
Avverso la sentenza del giudice dell'appello quel contribuente ha proposto ricorso per cassazione, la quale ha definito quel giudizio sulla base del seguente iter motivazionale:
«Può innanzitutto osservarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: "in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2011, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ..
Anche la giurisprudenza successiva, in analoga fattispecie, ha precisato che, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una Pubblica Amministrazione, il dipendente che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego ha diritto - fermo restando il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5 - al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4657).
Attribuita, pertanto, all'importo corrisposto alla ricorrente, in virtù dei superiori principi, natura risarcitoria da perdita di chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, deve essere confermato che gli importi riconosciuti dal giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Dpr. n. 917 del 1986, in quanto le relative somme - quand'anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte - hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive della retribuzione (Cass. 23 ottobre 2019, n. 27011; v. anche Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471).
Il ricorso deve quindi essere accolto, la sentenza impugnata deve essere in conseguenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto questa Corte di legittimità, pronunciando ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., può decidere la causa nel merito, accogliendo l'originario ricorso proposto da Associazione_1, cui compete conseguire il rimborso richiesto» (v. Cass. sez. trib., 12.06.2024, n. 16320).
4.2.- Dall'esame della motivazione testè trascritta è evidente per questo Collegio che il punto cruciale è da individuare nel passo in cui la Cassazione ha ritenuto di attribuire all'importo percepito dal lavoratore (per illegittima precarizzazione del rapporto di impiego) «natura risarcitoria da “perdita di chance” (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, deve essere confermato che gli importi riconosciuti dal giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Dpr. n. 917 del 1986, in quanto le relative somme - quand'anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte - hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive della retribuzione (Cass. 23 ottobre 2019, n. 27011; v. anche Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471)».
Quindi in quel caso la Cassazione ha ritenuto di qualificare il risarcimento del danno subito dal lavoratore come “risarcimento di danno comunitario”, che in quanto tale era estraneo al rapporto di lavoro, con la conseguenza che il risarcimento così riconosciuto non era assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Dpr. n. 917/1986 ("TUIR"), tenuto conto che quell'importo riconosciuto dal Giudice del lavoro aveva funzione “esclusivamente risarcitoria, e non era sostitutivo della retribuzione”.
In tale ottica, non v'è chi non veda come al riferimento di cui alla sentenza della sezione tributaria della
Cassazione del 12.06.2024, n. 16320 non possa essere attribuito alcun favorevole supporto rispetto alla tesi della ricorrente, ma semmai contrario alla stessa tesi.
5.- Passando all'analisi della sentenza del CGARS n. 363 del 24.03.2022, occorre dare atto che fin dalla parte “in fatto” il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha correttamente individuato le domande formulate dalla società (oggi ricorrente) come risarcimento del “danno emergente” e del “lucro cessante” (v. pag. 4 della sent. CGARS 363/2022).
Identica qualificazione giuridica ha ribadito successivamente a pag. 6 allorchè ha puntualizzato che «ha deciso in ciascuno dei ricorsi n. 72 del 2015 n. 73 del 2015 n. 74 del 2015 il primo motivo di ricorso accogliendolo nei sensi e termini di cui alla motivazione, e per l'effetto riformando le sentenze impugnate n. 1185/2014 n. 1183/2014 n. 1182/2014, affermando l'astratta ammissibilità della domanda risarcitoria volta alla liquidazione sia del danno emergente che del lucro cessante» (v. pag. 6 della sent. CGARS 363/2022).
Al punto 16.5. della sent. CGARS 363/2022 è spiegato che si procede al «… calcolo del lucro cessante, si tratta di determinare il lucro cessante nel rispetto dei criteri dettati dall'Adunanza plenaria n. 7 del 2021», per cui in applicazione della sentenza adottata nella vicenda dall'Adunanza Plenaria, il CGARS spiega come intenda dare impulso alle direttrici rivenienti da quest'ultima (l'Adunanza Plenaria):
«A seguito della rimessione di cui alla sentenza n. 1136 del 2020 di questo CGARS, l'Adunanza plenaria, con sentenza 23 aprile 2021 n. 7, ha infatti statuito, per quanto di interesse in relazione alla liquidazione del lucro cessante, che, per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell'art. 2056 cod. civ. – da ritenere espressione di un principio generale dell'ordinamento – i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c., e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall'art. 1225 c.c.
L'Adunanza plenaria poi, dopo aver distinto, rispetto al periodo temporale di venti anni che costituisce il parametro temporale di calcolo del lucro cessante, due fasi, la fase antecedente alla sopravvenienza normativa e la fase successiva, ha affermato che, in ogni caso, il danno va liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di chance, ivi compreso il ricorso alla liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.), e non può equivalere a quanto l'impresa istante avrebbe lucrato se avesse svolto l'attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell'Amministrazione» (v. sent. CGARS 363/2022, pagg. 24/25).
In altri termini, la sent. CGARS 363/2022 chiarisce che procederà alla liquidazione del risarcimento del danno mutuando la sentenza Ad. Pl. n. 7/2021, nel senso che «La chance è indicata dall'Adunanza plenaria quale tecnica di quantificazione del danno in un'ottica di liquidazione per via equitativa, così offrendo una lettura evolutiva della medesima».
Quindi, risulta evidente che il richiamo operato dall'Adunanza plenaria era finalizzato, ad introdurre la “tecnica della chance” attribuendo alla medesima una funzione diversa da quella configurata dalla giurisprudenza, quale criterio di liquidazione del danno;
tale tecnica è stata recepita dal CGARS ma con la precisazione contenuta al punto 16.6. che «Al fine della liquidazione del danno con la tecnica della perdita della chance, così come indicato dall'Adunanza plenaria, si rende quindi necessaria una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.)».
5.1.- In conclusione, il CGARS ha, in conformità alle premesse in fatto liquidato il risarcimento del danno nella duplice conformazione del “danno emergente” e del “lucro cessante”, sebbene abbia poi materialmente proceduto alla liquidazione del secondo applicando la tecnica della “perdita della chance”, che non è altro rispetto al “lucro cessante”, ma in seno a tale tipologia di danno (da “lucro cessante”) costituisce una mera " tecnica di liquidazione" del danno, nel senso che il danno è liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da “perdita di chance” (compreso il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.), e non in base a quanto l'impresa istante (oggi ricorrente) avrebbe potuto ottenere ove si fosse proceduto alla quantificazione come se avesse svolto l'attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell'Amministrazione.
Consegue che il ricorso è infondato e va respinto, avendo l'A. fiscale correttamente tassato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”) l'importo di euro 2.189.500,00 per “perdita di chance” - ed in proporzione su tale voce gli importi erogati a titolo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi - quale equivalente del reddito imponibile che la ricorrente non ha potuto conseguire a causa del ritardo con cui la Regione Siciliana ha concluso i procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte per l'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici nel Comune di
Siracusa.
6.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della integrale compensazione, stante la novità della questione trattata, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
IS NA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 460/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Juergen Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Contrada Santa Croce 96017 Noto SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DI BO Società_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe la società ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi a seguito dell'istanza di rimborso del 14 ottobre 2024 (Doc. 1, comprensiva di allegati), con cui la Società ha chiesto a rimborso la maggior IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2023, per la non assoggettabilità ad imposta delle somme di denaro percepite a titolo di risarcimento del danno, deducendo la seguente, unica, censura: “Non assoggettabilità ad imposta delle somme di denaro percepite a titolo di risarcimento del danno”.
Sostiene la ricorrente che degli importi ricevuti dalla Regione Siciliana pari a complessivi euro 2.688.880,22, di cui: a) euro 28.920,66 per danno emergente, b) euro 2.189.500,00 per “perdita di chance”, c) euro
248.194,01 per rivalutazione monetaria, d) euro 205.069,49 per interessi compensativi ed e) euro 17.196,06 per interessi legali, quello percepito a titolo di “perdita di chance” per euro 2.189.500,00 - in esecuzione della sentenza del CGARS n. 363/2022 del 24.03.2022 - non dovrebbe essere tassato in quanto “Di recente, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16320 del 12 giugno 2024, ha ribadito che gli importi riconosciuti a titolo di perdita di chance “non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, in quanto le relative somme hanno funzione esclusivamente risarcitoria e non sono sostitutive della retribuzione”, rectius, nel caso di specie, del reddito che la Società avrebbe conseguito in assenza dei ritardi dell'Amministrazione (si vedano, altresì Cass. ordinanza n. 8615 del 27 marzo 2023 e Cass. sentenza n. 6827 del 7 marzo 2023)” (v. pag. 5 del ricorso).
La ricorrente ha quindi concluso come segue: “respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso, di annullare il silenzio-rifiuto dell'Ufficio per il motivo sopra esposto, disponendo il rimborso della maggior IRES e IRAP versate per l'anno d'imposta 2023, per complessivi Euro 660.956,00, riconoscendo altresì una perdita riportabile ai fini IRES per Euro 87.915 oltre che gli interessi di legge” (v. pag. 7 del ricorso).
2.- Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Siracusa la quale ha preliminarmente dichiarato di aver nelle more riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta versata sull'importo di euro 28.920,66 percepito a titolo di danno emergente, e di aver provveduto alla rideterminazione dell'importo incassato a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali, anche i fini IRAP.
Pertanto, l'Ufficio ha riconosciuto come dovuti: euro 9.105,71 a titolo di IRES sull'imponibile di euro 37.940,45
(comprensivo di sorte capitale, rivalutazione e interessi legali); Euro 1.479,67 € a titolo di IRAP sull'imponibile di euro 37.940,45 (comprensivo di sorte capitale, rivalutazione e interessi legali).
2.1.- Nel merito, quanto alla richiesta di rimborso di euro 2.189.500,00 percepito a titolo di “perdita di chance”
l'A.d.E. Siracusa ha confutato la tesi avversaria precisando quanto segue:
“Non appare superfluo rammentare che la chance è definibile quale possibilità di conseguire un risultato favorevole, indipendentemente dalla titolarità di un diritto soggettivo piuttosto che di un interesse legittimo.
Di conseguenza, la lesione della situazione giuridica in esame, eziologicamente derivante da inadempimento o illecito, può condurre al risarcimento del danno.
Diversamente, il lucro cessante è definibile come il mancato guadagno che consegue alla commissione di un fatto illecito o che è cagionato da un inadempimento contrattuale. In altri termini, corrisponde al mancato incremento del patrimonio del danneggiato.
Orbene, al punto n. 16.5) della sentenza in esame si legge: si tratta di determinare il lucro cessante nel rispetto dei criteri dettati dall'Adunanza plenaria n. 7/2021. Dopo aver definito il danno da perdita di chance come “perdita della sola possibilità di conseguire un risultato vantaggio” (pag. 26 primo capoverso) e aver precisato che la fattispecie in parola non si configura quando è comprovato che l'evento vantaggioso si sarebbe verificato se non fosse stato impedito dalla condotta […] del danneggiante (pag. 26 terzo capoverso), il Giudice Amministrativo ha precisato che L'Adunanza plenaria ha indicato la necessità di ricorrere ai “criteri di determinazione del danno da perdita di chance”, pur in costanza del riconoscimento del danno quale mancato ottenimento del bene della vita in sé, non della probabilità di ottenere il bene 5 della vita (pag. 33 ultimo capoverso) [….], aggiungendo che Nel caso di specie l'evento di danno è costituito dal mancato risultato stesso (autorizzazione, accesso agli incentivi e svolgimento dell'attività), così pregiudicando l'ottenibilità del bene finale (pag. 35 terzo capoverso) di modo che Il richiamo dell'Adunanza plenaria al criterio di quantificazione del danno della perdita di chance attiene quindi, come già anticipato, alla fase della liquidazione dello stesso richiedendo una decurtazione della quantificazione del danno per lesione del bene finale, di una percentuale equitativamente determinata, al pari di quanto avviene nel caso in cui la lesione abbia ad oggetto non il bene finale ma la perdita della possibilità di ottenerlo (pag. 35 quarto capoverso). In altri termini, posto l'accertamento sulla effettiva sussistenza del mancato guadagno, ovvero sulla perdita del bene della vita, il ricorso al concetto di perdita di chance avviene in ottica di mera quantificazione della somma da liquidare, attesa la peculiarità del caso di specie, ovvero il lungo arco temporale della vicenda amministrativa e giudiziaria, nonché della riforma normativa del 2012 intervenuta in senso peggiorativo sugli incentivi economici agli investimenti privati nel settore delle energie rinnovabili
(ad esempio, Tariffe Incentivanti di cui ai Conti Energia).
Pertanto, la frazione probabilistica ha soltanto natura di correttivo del quantum liquidato a titolo di risarcimento della perdita subita e non basta a mutare l'evento dannoso da “mancato guadagno” a “probabile conseguimento di un vantaggio economico” (v. pag. 5/6 delle controdeduzioni).
2.2.- Ha concluso l'A.d.E. Siracusa per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, puntualizzando quanto segue:
“Orbene, posto che il lucro cessante identifica il profitto che il soggetto danneggiato non ha potuto conseguire a causa dell'inadempimento o del fatto illecito altrui, lo stesso va considerato come il reddito imponibile ai fini fiscali (ex multis Cass. Civ. 5275/2022; Cass. Civ. 6827/2023) Invero, l'art. 6 del TUIR così statuisce I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. Da ciò consegue la non spettanza della somma chiesta a rimborso, per la parte non riconducibile al danno emergente” (v. pag. 8 delle controdeduzioni).
3.- In data 30.07.2025 la società ha depositato memoria illustrativa con cui ha ulteriormente approfondito la tesi interpretativa sviluppata in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va respinto
4.1.- La ricorrente ha ritenuto di mutuare a sostegno della propria tesi difensiva, in particolare, un orientamento della Corte di Cassazione (sez. tributaria) che farebbe capo alla sentenza del 12.06.2024, n. 16320, per cui
è necessario esaminare i tratti salenti di tale pronuncia onde poter verificare la effettiva valenza favorevole rispetto alla tesi della stessa ricorrente.
4.1.1.- Nel caso deciso dalla Cassazione con la sentenza 16320/2024 l'interessato aveva chiesto il rimborso delle ritenute effettuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulle somme a lei erogate per effetto di sentenza del Tribunale di Viterbo, sezione lavoro, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del comportamento di detto Ministero, per avere stipulato con la ricorrente reiterati contratti di lavoro a tempo determinato in successione tra loro per la copertura di esigenze lavorative non transitorie, ed era stato disposto il risarcimento dei danni cagionati dalla precarietà dell'occupazione lavorativa, quantificato in considerazione dell'ultima retribuzione percepita.
La contribuente sosteneva che si fosse in presenza del ristoro di un “danno emergente”, da non assoggettare ad imposizione, mentre l'Amministrazione finanziaria affermava la ricorrenza di un “lucro cessante”, conseguendone la sottoposizione delle somme corrisposte ad imposizione fiscale.
La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR rigettava l'impugnativa, confermando la pronuncia dei primi giudici.
Avverso la sentenza del giudice dell'appello quel contribuente ha proposto ricorso per cassazione, la quale ha definito quel giudizio sulla base del seguente iter motivazionale:
«Può innanzitutto osservarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: "in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2011, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ..
Anche la giurisprudenza successiva, in analoga fattispecie, ha precisato che, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una Pubblica Amministrazione, il dipendente che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego ha diritto - fermo restando il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5 - al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4657).
Attribuita, pertanto, all'importo corrisposto alla ricorrente, in virtù dei superiori principi, natura risarcitoria da perdita di chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, deve essere confermato che gli importi riconosciuti dal giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Dpr. n. 917 del 1986, in quanto le relative somme - quand'anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte - hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive della retribuzione (Cass. 23 ottobre 2019, n. 27011; v. anche Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471).
Il ricorso deve quindi essere accolto, la sentenza impugnata deve essere in conseguenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto questa Corte di legittimità, pronunciando ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., può decidere la causa nel merito, accogliendo l'originario ricorso proposto da Associazione_1, cui compete conseguire il rimborso richiesto» (v. Cass. sez. trib., 12.06.2024, n. 16320).
4.2.- Dall'esame della motivazione testè trascritta è evidente per questo Collegio che il punto cruciale è da individuare nel passo in cui la Cassazione ha ritenuto di attribuire all'importo percepito dal lavoratore (per illegittima precarizzazione del rapporto di impiego) «natura risarcitoria da “perdita di chance” (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, deve essere confermato che gli importi riconosciuti dal giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Dpr. n. 917 del 1986, in quanto le relative somme - quand'anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte - hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive della retribuzione (Cass. 23 ottobre 2019, n. 27011; v. anche Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471)».
Quindi in quel caso la Cassazione ha ritenuto di qualificare il risarcimento del danno subito dal lavoratore come “risarcimento di danno comunitario”, che in quanto tale era estraneo al rapporto di lavoro, con la conseguenza che il risarcimento così riconosciuto non era assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Dpr. n. 917/1986 ("TUIR"), tenuto conto che quell'importo riconosciuto dal Giudice del lavoro aveva funzione “esclusivamente risarcitoria, e non era sostitutivo della retribuzione”.
In tale ottica, non v'è chi non veda come al riferimento di cui alla sentenza della sezione tributaria della
Cassazione del 12.06.2024, n. 16320 non possa essere attribuito alcun favorevole supporto rispetto alla tesi della ricorrente, ma semmai contrario alla stessa tesi.
5.- Passando all'analisi della sentenza del CGARS n. 363 del 24.03.2022, occorre dare atto che fin dalla parte “in fatto” il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha correttamente individuato le domande formulate dalla società (oggi ricorrente) come risarcimento del “danno emergente” e del “lucro cessante” (v. pag. 4 della sent. CGARS 363/2022).
Identica qualificazione giuridica ha ribadito successivamente a pag. 6 allorchè ha puntualizzato che «ha deciso in ciascuno dei ricorsi n. 72 del 2015 n. 73 del 2015 n. 74 del 2015 il primo motivo di ricorso accogliendolo nei sensi e termini di cui alla motivazione, e per l'effetto riformando le sentenze impugnate n. 1185/2014 n. 1183/2014 n. 1182/2014, affermando l'astratta ammissibilità della domanda risarcitoria volta alla liquidazione sia del danno emergente che del lucro cessante» (v. pag. 6 della sent. CGARS 363/2022).
Al punto 16.5. della sent. CGARS 363/2022 è spiegato che si procede al «… calcolo del lucro cessante, si tratta di determinare il lucro cessante nel rispetto dei criteri dettati dall'Adunanza plenaria n. 7 del 2021», per cui in applicazione della sentenza adottata nella vicenda dall'Adunanza Plenaria, il CGARS spiega come intenda dare impulso alle direttrici rivenienti da quest'ultima (l'Adunanza Plenaria):
«A seguito della rimessione di cui alla sentenza n. 1136 del 2020 di questo CGARS, l'Adunanza plenaria, con sentenza 23 aprile 2021 n. 7, ha infatti statuito, per quanto di interesse in relazione alla liquidazione del lucro cessante, che, per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell'art. 2056 cod. civ. – da ritenere espressione di un principio generale dell'ordinamento – i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c., e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall'art. 1225 c.c.
L'Adunanza plenaria poi, dopo aver distinto, rispetto al periodo temporale di venti anni che costituisce il parametro temporale di calcolo del lucro cessante, due fasi, la fase antecedente alla sopravvenienza normativa e la fase successiva, ha affermato che, in ogni caso, il danno va liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di chance, ivi compreso il ricorso alla liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.), e non può equivalere a quanto l'impresa istante avrebbe lucrato se avesse svolto l'attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell'Amministrazione» (v. sent. CGARS 363/2022, pagg. 24/25).
In altri termini, la sent. CGARS 363/2022 chiarisce che procederà alla liquidazione del risarcimento del danno mutuando la sentenza Ad. Pl. n. 7/2021, nel senso che «La chance è indicata dall'Adunanza plenaria quale tecnica di quantificazione del danno in un'ottica di liquidazione per via equitativa, così offrendo una lettura evolutiva della medesima».
Quindi, risulta evidente che il richiamo operato dall'Adunanza plenaria era finalizzato, ad introdurre la “tecnica della chance” attribuendo alla medesima una funzione diversa da quella configurata dalla giurisprudenza, quale criterio di liquidazione del danno;
tale tecnica è stata recepita dal CGARS ma con la precisazione contenuta al punto 16.6. che «Al fine della liquidazione del danno con la tecnica della perdita della chance, così come indicato dall'Adunanza plenaria, si rende quindi necessaria una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.)».
5.1.- In conclusione, il CGARS ha, in conformità alle premesse in fatto liquidato il risarcimento del danno nella duplice conformazione del “danno emergente” e del “lucro cessante”, sebbene abbia poi materialmente proceduto alla liquidazione del secondo applicando la tecnica della “perdita della chance”, che non è altro rispetto al “lucro cessante”, ma in seno a tale tipologia di danno (da “lucro cessante”) costituisce una mera " tecnica di liquidazione" del danno, nel senso che il danno è liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da “perdita di chance” (compreso il ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.), e non in base a quanto l'impresa istante (oggi ricorrente) avrebbe potuto ottenere ove si fosse proceduto alla quantificazione come se avesse svolto l'attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell'Amministrazione.
Consegue che il ricorso è infondato e va respinto, avendo l'A. fiscale correttamente tassato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”) l'importo di euro 2.189.500,00 per “perdita di chance” - ed in proporzione su tale voce gli importi erogati a titolo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi - quale equivalente del reddito imponibile che la ricorrente non ha potuto conseguire a causa del ritardo con cui la Regione Siciliana ha concluso i procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte per l'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici nel Comune di
Siracusa.
6.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della integrale compensazione, stante la novità della questione trattata, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì