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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2473/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2473/2022
Oggi all'udienza del 09 aprile 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
viste le note scritte depositate dal procuratore di parte convenuta, alla cui redazione ha partecipato ai fini della pratica forense il Sig. iscritto nell'Elenco dei praticanti laureandi dell'Ordine Parte_1 degli Avvocati di Palermo [Fasc. n.19466], come attestato dall'avv. ; Pt_1
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 6 nel procedimento civile N. 2473 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra
, nato a [...] il [...] ( cod.fisc. ) e Parte_2 C.F._1 res.te in CI IC (PA) nella via Assedio, 9, elett.te dom.to in EF (PA), nella via Candeloro, 4 presso lo studio dell'avv. Graziella Glorioso (cod.fisc. , C.F._2
P.IVA – pec: ) che lo rappresenta e P.IVA_1 Email_1 difende giusto mandato speciale in calce al presente atto; attore
Contro
con sede legale in Palermo, Via Giacomo Leopardi n. 7, codice fiscale, P.Iva e CP_1 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo n. , in persona del suo P.IVA_2
Procuratore e legale rappresentante pro tempore Dr. elettivamente domiciliata in CP_2
Palermo, Via Roma n. 457, presso lo Studio dall'AVV. GIUSEPPE SARULLO, che l'assiste, rappresenta e difende giusta mandato depositato digitalmente il 27/04/2022 con la prima comparsa dell'Avv. Giuseppe Sarullo il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni di rito al seguente indirizzo PEC: Email_2 Convenuta
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della complessiva somma di € 9694,45 CP_1 Parte_2
oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
- Condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio che liquida ex CP_1
DM 147/2022, previa compensazione di 2/3 ( sull'importo di euro2.540,00) in euro 846,00,
pagina 2 di 6 oltre al rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge , e giacché l'attore è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 2021/30987 del 12.11.2021 , ai sensi dell'art.133
T.U. sulle spese di giustizia, va disposto che il relativo pagamento sia eseguito a favore dell'Erario dello Stato.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , conveniva nel presente Parte_2 giudizio la e premetteva, in fatto : di avere gestito dal marzo 2013 un Punto Vendita CP_3
Carburanti sito in CI IC (PA), Via S.S. 286 Km 35+325 PV:PA 131 in forza di Contratto di
Cessione Gratuita stipulato con la che In data 16.12.2015 Controparte_4 il Punto Vendita Carburanti è stato ceduto dalla alla Controparte_4 società ed il sig. lo ha gestito sino al 10.09.2018; che , come tutti i gestori di CP_1 Pt_2 carburante, teneva un registro annuale nel quale riportava il carico e lo scarico del carburante e annotava i cali fisici e i cali viaggi del carburante., che il 31 dicembre di ogni anno a chiusura del registro veniva compilato un prospetto riepilogativo dei prodotti movimentati presso il distributore nel corso dell'anno e, nell'ultimo rigo, precisamente alla voce Differenza, veniva indicato il quantitativo in litri dei cali subìti dal carburante: benzina e diesel. ; che tale prospetto veniva presentato all' di Termini Imerese;
che sulla base dei dati nello CP_5 Parte_3 stesso indicati, annualmente richiedeva alla società fornitrice del carburante il rimborso dei cali, rimborso che aveva ottenuto regolarmente sino al 2016; che , invece, per gli anni 2017 e 2018, nonostante la regolare richiesta, la società non aveva provveduto al rimborso dei cali CP_1
.In ragione di quanto esposto in fatto, risultando creditore della società convenuta della somma complessiva di € 8.093,554= per il rimborso dei cali fisici (benzina e diesel) determinata: per l'anno 2017 la benzina aveva subito cali nella misura di litri 2.608 e il diesel nella misura di litri
1.782 per un importo complessivo di € 5.237,148= , di cui € 3.223,488= per la benzina e € 2.013,66= per il diesel;
per il 2018 la benzina aveva subìto cali nella misura di litri 1.119 e il diesel nella pagina 3 di 6 misura di litri 1.226 per un importo complessivo di € 2.856,406= di cui: € 1.412,178= per la benzina e € 1.444,226= per il diesel.; prezzo determinato dal prezzo medio della benzina e del diesel nell'anno di riferimento, senza IVA e margine del gestore, moltiplicandolo per il numero dei litri di cali subìti dal carburante come dai prospetti indicati. Chiedeva , quindi, il rimborso da parte di dei cali subìti dal carburante negli anni 2017-2018 nella misura indicata, oltre al diritto alla CP_1 corresponsione del bonus fine gestione maturato negli anni 2016-2017-2018 che ammontava complessivamente ad € 22.534,204.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la la quale contestava la domanda di CP_1 parte attrice chiedendone il rigetto;
in particolare in merito ai cali carburanti riteneva la somma non dovuta atteso che gli asseriti cali, non erano stati accertati in contraddittorio fra le parti e, quindi, non opponibili all'odierna parte convenuta. Evidenziava, che, in ogni caso, in ordine ai cali di prodotto, la poteva al più essere condannata soltanto al pagamento dei cali CP_1 ammessi dalla legge e cioè quelli previsti dalla Tabella A allegata al D.M. 13/01/2000 n. 55 [ di cui produceva copia ds. All.B) e All.C) a pagina 14] in combinato disposto dall'art. 50 del T.U. Accise
[D. Lgs. 26/10/1995 n.504], e che in applicazione dei criteri di legge, dalla tabella elaborata di conteggio [vds. All.D)] i cali di prodotto corrispondevano in € 1.381,00; in relazione, poi, alla somma richiesta a titolo di bonus per fine gestione, relativa al periodo 2017/2018 in cui il Punto
Vendita era stato convenzionato da , in assenza di richiesta formale da parte del CP_1
Cont gestore, di adesione al , aveva correttamente accantonato il , come da partitario che CP_6 allegava, nel periodo di riferimento era stato accumulato un importo di € 1.600,91.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, ed acquista la documentazione prodotta, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
***
Ciò posto, va subito detto, in relazione alla domanda di parte attrice afferente il pagamento del bonus per fine gestione, che la stessa in sede di memoria 183 VI comma nr 1 cpc ha aderito alla somma pari a € 1.600,91, come quantificata da parte convenuta nella comparsa di costituzione.
Quanto alla ulteriore domanda, proposta nel presente giudizio dal sig. Parte_2 quale gestore di impianto di rifornimento di carburanti, ha ad oggetto il rimborso dei c.d. cali termici verificatisi sulle forniture di benzina e gasolio ricevute negli anni 2017-2018.
pagina 4 di 6 Per cali termici, si intendono le diminuzioni di volume a cui i carburanti, come tutti i liquidi, sono soggetti in funzione della diminuzione della temperatura: poiché i misuratori delle quantità di carburante caricate e scaricate sono di tipo volumetrico, la diversa temperatura del liquido al momento della consegna al gestore con immissione dall'autobotte in cisterna e in quello di vendita al dettaglio attraverso le pompe comporta differenze anche rilevanti tra la misurazione effettuata alla consegna dal contatore volumetrico installato sul veicolo proveniente dalla raffineria e quelle registrate per le giacenze all'interno della cisterna o dalle pompe di distribuzione al dettaglio.
Ciò premesso, si rileva che il diritto del gestore al rimborso del prezzo del carburante misurato in eccesso, sia o meno previsto da convenzioni collettive o individuali, trova fondamento nel sinallagma contrattuale e nella necessità di determinare la quantità della merce consegnata, e il prezzo conseguentemente dovuto, in misura certa e non soggetta all'incidenza di fattori variabili casuali, così come recentemente affermato dalla Corte di
Cassazione (Sez. II, 17 febbraio 2017, n. 14004) a proposito del diritto al rimborso a favore di esercente non iscritto (come del resto il per quando consta) ad associazioni di Pt_2
categoria sottoscrittrici di accordi collettivi al riguardo (“se il calo carburanti costituisce fenomeno fisico attraverso il quale viene a variare, a parità di quantitativo di sostanza somministrata, condizionata dalle situazioni atmosferiche, l'ammontare del liquido, perciò stesso non si tratta di una regola negoziale inserita nei contratti collettivi stipulati tra le rappresentanze di categoria, ma di un meccanismo di adeguamento che consente di non rendere aleatorio il prezzo da corrispondere, o, se si vuole, non mutando la sostanza dell'argomento, il quantitativo degli idrocarburi da pagare”, o, in altri termini, di “elid[ere] le oscillazioni del peso specifico in modo da escludere le interferenze aleatorie dipendenti dal clima meteorologico”).
L'esistenza e l'entità dei cali è stata documentata da sulla base dei registri di Parte_2 carico e scarico dei carburanti degli anni 2017 e 2018 depositati all'UTF di Palermo (v. doc. 1, recanti progressivo conteggio dei cali registrati), dai quali si evincono cali di 1119 + 2608 litri di benzina e di 1782 + 1226 litri di gasolio, in relazione ai quali con la lettera in data 16.01.2018
e 7.09.2018 il (cfr doc. 2-6- missiva e allegati prospetti riepilogativi vidimati Pt_2
dall'UTF) chiedeva a il pagamento. CP_1
Le risultanze dei registri di carico e scarico, fondate su misurazioni e registrazioni contabili destinate all'UTF e sottoposte a controlli, costituiscono fonti di prova attendibili, e non sono pagina 5 di 6 del resto oggetto di specifica contestazione da parte di , così come il calcolo CP_1
dell'importo a credito che sulla base del calo riscontrato il gestore ha determinato in € 8093,54, come meglio specificato in narrativa dell'atto di citazione (“ per l'anno 2017 la benzina aveva subito cali nella misura di litri 2.608 e il diesel nella misura di litri 1.782 per un importo complessivo di € 5.237,148= , di cui € 3.223,488= per la benzina e € 2.013,66= per il diesel;
per il 2018 la benzina aveva subìto cali nella misura di litri 1.119 e il diesel nella misura di litri 1.226 per un importo complessivo di € 2.856,406= di cui: € 1.412,178= per la benzina e € 1.444,226= per il diesel”.)
A ciò va aggiunto che neppure alle missive del 16.01.2018 e del 7.09.2018 con allegati prospetti riepilogativi vidimati dall'UTF, inviate dal e la cui ricezione non è Pt_2
contestata , nulla obietta la Eos erl al momento della sua ricezione circa l'esistenza del diritto del gestore al rimborso e la quantificazione dei cali e degli importi da medesimo Pt_2
prospettati.
Né, a fronte della predetta documentazione, potrebbe attribuirsi maggiore rilevanza alla tabella (all.D ) prodotta da parte convenuta, atteso che si tratta di tabella frutto di elaborazione sulla base di dati forniti dalla pubblicazione di un prontuario elaborato e pubblicato su un quotidiano “la Staffetta” afferente le questioni sanzionatorie tra il fisco e le aziende che operano nella distribuzione di carburanti.
Provato dunque il diritto di , nella misura che la stessa fa valere , dalla Parte_4 natura e causa del rimborso discende logicamente che tenuto alla restituzione, nei limiti dei cali termici come sopra determinati, sia il fornitore, che i carburanti ha venduto ed il prezzo
(accresciuto per il maggior volume misurato) ha incassato.
Le spese del giudizio, in ragione del parziale accoglimento della domanda e tenuto conto del decisum rispetto a quanto domandato, vanno compensate nella misura di due terzi , ed il restante terzo va posto in capo a parte convenuta. Ai sensi dell'art.133 T.U. sulle spese di giustizia, trattandosi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio il rimborso delle spese processuali a favore della parte ammessa, va disposto che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Così deciso in Palermo il 9.4.2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2473/2022
Oggi all'udienza del 09 aprile 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
viste le note scritte depositate dal procuratore di parte convenuta, alla cui redazione ha partecipato ai fini della pratica forense il Sig. iscritto nell'Elenco dei praticanti laureandi dell'Ordine Parte_1 degli Avvocati di Palermo [Fasc. n.19466], come attestato dall'avv. ; Pt_1
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 6 nel procedimento civile N. 2473 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra
, nato a [...] il [...] ( cod.fisc. ) e Parte_2 C.F._1 res.te in CI IC (PA) nella via Assedio, 9, elett.te dom.to in EF (PA), nella via Candeloro, 4 presso lo studio dell'avv. Graziella Glorioso (cod.fisc. , C.F._2
P.IVA – pec: ) che lo rappresenta e P.IVA_1 Email_1 difende giusto mandato speciale in calce al presente atto; attore
Contro
con sede legale in Palermo, Via Giacomo Leopardi n. 7, codice fiscale, P.Iva e CP_1 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo n. , in persona del suo P.IVA_2
Procuratore e legale rappresentante pro tempore Dr. elettivamente domiciliata in CP_2
Palermo, Via Roma n. 457, presso lo Studio dall'AVV. GIUSEPPE SARULLO, che l'assiste, rappresenta e difende giusta mandato depositato digitalmente il 27/04/2022 con la prima comparsa dell'Avv. Giuseppe Sarullo il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni di rito al seguente indirizzo PEC: Email_2 Convenuta
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della complessiva somma di € 9694,45 CP_1 Parte_2
oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
- Condanna alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio che liquida ex CP_1
DM 147/2022, previa compensazione di 2/3 ( sull'importo di euro2.540,00) in euro 846,00,
pagina 2 di 6 oltre al rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge , e giacché l'attore è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 2021/30987 del 12.11.2021 , ai sensi dell'art.133
T.U. sulle spese di giustizia, va disposto che il relativo pagamento sia eseguito a favore dell'Erario dello Stato.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , conveniva nel presente Parte_2 giudizio la e premetteva, in fatto : di avere gestito dal marzo 2013 un Punto Vendita CP_3
Carburanti sito in CI IC (PA), Via S.S. 286 Km 35+325 PV:PA 131 in forza di Contratto di
Cessione Gratuita stipulato con la che In data 16.12.2015 Controparte_4 il Punto Vendita Carburanti è stato ceduto dalla alla Controparte_4 società ed il sig. lo ha gestito sino al 10.09.2018; che , come tutti i gestori di CP_1 Pt_2 carburante, teneva un registro annuale nel quale riportava il carico e lo scarico del carburante e annotava i cali fisici e i cali viaggi del carburante., che il 31 dicembre di ogni anno a chiusura del registro veniva compilato un prospetto riepilogativo dei prodotti movimentati presso il distributore nel corso dell'anno e, nell'ultimo rigo, precisamente alla voce Differenza, veniva indicato il quantitativo in litri dei cali subìti dal carburante: benzina e diesel. ; che tale prospetto veniva presentato all' di Termini Imerese;
che sulla base dei dati nello CP_5 Parte_3 stesso indicati, annualmente richiedeva alla società fornitrice del carburante il rimborso dei cali, rimborso che aveva ottenuto regolarmente sino al 2016; che , invece, per gli anni 2017 e 2018, nonostante la regolare richiesta, la società non aveva provveduto al rimborso dei cali CP_1
.In ragione di quanto esposto in fatto, risultando creditore della società convenuta della somma complessiva di € 8.093,554= per il rimborso dei cali fisici (benzina e diesel) determinata: per l'anno 2017 la benzina aveva subito cali nella misura di litri 2.608 e il diesel nella misura di litri
1.782 per un importo complessivo di € 5.237,148= , di cui € 3.223,488= per la benzina e € 2.013,66= per il diesel;
per il 2018 la benzina aveva subìto cali nella misura di litri 1.119 e il diesel nella pagina 3 di 6 misura di litri 1.226 per un importo complessivo di € 2.856,406= di cui: € 1.412,178= per la benzina e € 1.444,226= per il diesel.; prezzo determinato dal prezzo medio della benzina e del diesel nell'anno di riferimento, senza IVA e margine del gestore, moltiplicandolo per il numero dei litri di cali subìti dal carburante come dai prospetti indicati. Chiedeva , quindi, il rimborso da parte di dei cali subìti dal carburante negli anni 2017-2018 nella misura indicata, oltre al diritto alla CP_1 corresponsione del bonus fine gestione maturato negli anni 2016-2017-2018 che ammontava complessivamente ad € 22.534,204.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la la quale contestava la domanda di CP_1 parte attrice chiedendone il rigetto;
in particolare in merito ai cali carburanti riteneva la somma non dovuta atteso che gli asseriti cali, non erano stati accertati in contraddittorio fra le parti e, quindi, non opponibili all'odierna parte convenuta. Evidenziava, che, in ogni caso, in ordine ai cali di prodotto, la poteva al più essere condannata soltanto al pagamento dei cali CP_1 ammessi dalla legge e cioè quelli previsti dalla Tabella A allegata al D.M. 13/01/2000 n. 55 [ di cui produceva copia ds. All.B) e All.C) a pagina 14] in combinato disposto dall'art. 50 del T.U. Accise
[D. Lgs. 26/10/1995 n.504], e che in applicazione dei criteri di legge, dalla tabella elaborata di conteggio [vds. All.D)] i cali di prodotto corrispondevano in € 1.381,00; in relazione, poi, alla somma richiesta a titolo di bonus per fine gestione, relativa al periodo 2017/2018 in cui il Punto
Vendita era stato convenzionato da , in assenza di richiesta formale da parte del CP_1
Cont gestore, di adesione al , aveva correttamente accantonato il , come da partitario che CP_6 allegava, nel periodo di riferimento era stato accumulato un importo di € 1.600,91.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc, ed acquista la documentazione prodotta, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
***
Ciò posto, va subito detto, in relazione alla domanda di parte attrice afferente il pagamento del bonus per fine gestione, che la stessa in sede di memoria 183 VI comma nr 1 cpc ha aderito alla somma pari a € 1.600,91, come quantificata da parte convenuta nella comparsa di costituzione.
Quanto alla ulteriore domanda, proposta nel presente giudizio dal sig. Parte_2 quale gestore di impianto di rifornimento di carburanti, ha ad oggetto il rimborso dei c.d. cali termici verificatisi sulle forniture di benzina e gasolio ricevute negli anni 2017-2018.
pagina 4 di 6 Per cali termici, si intendono le diminuzioni di volume a cui i carburanti, come tutti i liquidi, sono soggetti in funzione della diminuzione della temperatura: poiché i misuratori delle quantità di carburante caricate e scaricate sono di tipo volumetrico, la diversa temperatura del liquido al momento della consegna al gestore con immissione dall'autobotte in cisterna e in quello di vendita al dettaglio attraverso le pompe comporta differenze anche rilevanti tra la misurazione effettuata alla consegna dal contatore volumetrico installato sul veicolo proveniente dalla raffineria e quelle registrate per le giacenze all'interno della cisterna o dalle pompe di distribuzione al dettaglio.
Ciò premesso, si rileva che il diritto del gestore al rimborso del prezzo del carburante misurato in eccesso, sia o meno previsto da convenzioni collettive o individuali, trova fondamento nel sinallagma contrattuale e nella necessità di determinare la quantità della merce consegnata, e il prezzo conseguentemente dovuto, in misura certa e non soggetta all'incidenza di fattori variabili casuali, così come recentemente affermato dalla Corte di
Cassazione (Sez. II, 17 febbraio 2017, n. 14004) a proposito del diritto al rimborso a favore di esercente non iscritto (come del resto il per quando consta) ad associazioni di Pt_2
categoria sottoscrittrici di accordi collettivi al riguardo (“se il calo carburanti costituisce fenomeno fisico attraverso il quale viene a variare, a parità di quantitativo di sostanza somministrata, condizionata dalle situazioni atmosferiche, l'ammontare del liquido, perciò stesso non si tratta di una regola negoziale inserita nei contratti collettivi stipulati tra le rappresentanze di categoria, ma di un meccanismo di adeguamento che consente di non rendere aleatorio il prezzo da corrispondere, o, se si vuole, non mutando la sostanza dell'argomento, il quantitativo degli idrocarburi da pagare”, o, in altri termini, di “elid[ere] le oscillazioni del peso specifico in modo da escludere le interferenze aleatorie dipendenti dal clima meteorologico”).
L'esistenza e l'entità dei cali è stata documentata da sulla base dei registri di Parte_2 carico e scarico dei carburanti degli anni 2017 e 2018 depositati all'UTF di Palermo (v. doc. 1, recanti progressivo conteggio dei cali registrati), dai quali si evincono cali di 1119 + 2608 litri di benzina e di 1782 + 1226 litri di gasolio, in relazione ai quali con la lettera in data 16.01.2018
e 7.09.2018 il (cfr doc. 2-6- missiva e allegati prospetti riepilogativi vidimati Pt_2
dall'UTF) chiedeva a il pagamento. CP_1
Le risultanze dei registri di carico e scarico, fondate su misurazioni e registrazioni contabili destinate all'UTF e sottoposte a controlli, costituiscono fonti di prova attendibili, e non sono pagina 5 di 6 del resto oggetto di specifica contestazione da parte di , così come il calcolo CP_1
dell'importo a credito che sulla base del calo riscontrato il gestore ha determinato in € 8093,54, come meglio specificato in narrativa dell'atto di citazione (“ per l'anno 2017 la benzina aveva subito cali nella misura di litri 2.608 e il diesel nella misura di litri 1.782 per un importo complessivo di € 5.237,148= , di cui € 3.223,488= per la benzina e € 2.013,66= per il diesel;
per il 2018 la benzina aveva subìto cali nella misura di litri 1.119 e il diesel nella misura di litri 1.226 per un importo complessivo di € 2.856,406= di cui: € 1.412,178= per la benzina e € 1.444,226= per il diesel”.)
A ciò va aggiunto che neppure alle missive del 16.01.2018 e del 7.09.2018 con allegati prospetti riepilogativi vidimati dall'UTF, inviate dal e la cui ricezione non è Pt_2
contestata , nulla obietta la Eos erl al momento della sua ricezione circa l'esistenza del diritto del gestore al rimborso e la quantificazione dei cali e degli importi da medesimo Pt_2
prospettati.
Né, a fronte della predetta documentazione, potrebbe attribuirsi maggiore rilevanza alla tabella (all.D ) prodotta da parte convenuta, atteso che si tratta di tabella frutto di elaborazione sulla base di dati forniti dalla pubblicazione di un prontuario elaborato e pubblicato su un quotidiano “la Staffetta” afferente le questioni sanzionatorie tra il fisco e le aziende che operano nella distribuzione di carburanti.
Provato dunque il diritto di , nella misura che la stessa fa valere , dalla Parte_4 natura e causa del rimborso discende logicamente che tenuto alla restituzione, nei limiti dei cali termici come sopra determinati, sia il fornitore, che i carburanti ha venduto ed il prezzo
(accresciuto per il maggior volume misurato) ha incassato.
Le spese del giudizio, in ragione del parziale accoglimento della domanda e tenuto conto del decisum rispetto a quanto domandato, vanno compensate nella misura di due terzi , ed il restante terzo va posto in capo a parte convenuta. Ai sensi dell'art.133 T.U. sulle spese di giustizia, trattandosi di provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio il rimborso delle spese processuali a favore della parte ammessa, va disposto che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Così deciso in Palermo il 9.4.2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6