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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21600/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21600/2022
Oggi 13.3.2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. VENTURINI FABIO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Alfredo Bozzi
Per 'avv. GIUDICI FRANCO CP_1
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 28.1.2025 e si riportano alle difese esposte nelle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21600/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato VENTURINI FABIO
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato GIUDICI CP_1 P.IVA_1
FRANCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 28 gennaio 2025, le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato, conveniva in giudizio per sentirla Parte_1 CP_1 condannare al risarcimento del danno subìto in conseguenza del sinistro occorso in data 3 luglio 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, spese legali giudiziali e stragiudiziali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, la quale concludeva, in via principale, per il rigetto delle domande, in via subordinata, per il riconoscimento del concorso di colpa dell'attrice.
Alla prima udienza, il giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, successivamente, ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti.
Al termine dell'istruttoria orale, il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona dell'attrice.
pagina 2 di 8 Quindi, nell'udienza del 28.1.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale e il G.I. ordinava la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella successiva udienza del 13.3.2025, il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ritiene questo giudice che l'attrice abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio.
2. Sull'an debeatur
Parte attrice ha agito al fine di ottenere il ristoro dei danni subìti in occasione del sinistro avvenuto in data 3 luglio 2020.
In particolare, mentre la stessa si stava recando a lavoro, veniva investita da un muletto elettrico di proprietà della convenuta che stava eseguendo una manovra di retromarcia nel parcheggio dinanzi “Il
Gigante Supermercati” di Sesto San Giovanni e non si avvedeva della presenza dell'attrice. A causa dell'incidente, veniva condotta in Pronto Soccorso ove veniva Parte_1 riscontrata la sussistenza di una “frattura base 2, 3 e 4 mtt piede sx” (cfr. doc. n. 3 parte attrice).
L'avvenimento di tale incidente, così come riportato dall'attrice, è da ritenersi pacifico, essendo incontestato tra le parti.
Difatti, la convenuta ha prodotto in giudizio una dichiarazione redatta da , conducente del Testimone_1 muletto di cui è causa, in cui ammette il fatto storico (cfr. doc. n. 1, comparsa di costituzione e risposta).
Nello specifico, riferisce testualmente: “in data 3 luglio 2020 alle ore 11.50 durante le Testimone_1 operazioni di scarico merci, ho urtato inavvertitamente una signora facendo manovra col muletto elettrico. La signora si trovava dietro al muletto e molto vicina al mezzo e per me è stato impossibile vederla. […] Ho sentito la signora gridare, sono sceso immediatamente dal muletto e l'ho trovata seduta con delle escoriazioni al piede e al gomito”. Tuttavia, parte convenuta afferma che l'evento verificatosi sia imputabile esclusivamente all'attrice o, in subordine, in via concorrente ad entrambe le parti.
Tale tesi non è condivisibile.
Secondo quanto sostenuto da nel corso dell'interrogatorio formale e da Parte_1 [...] nella dichiarazione presente agli atti, il muletto si trovava sull'asfalto e procedeva in Tes_1 retromarcia con l'intento di evitare le buche ivi presenti, per poi accingersi a scendere, sempre in retromarcia, la rampa dei box.
Come prescritto anche dal D.lgs 285/1992 c.d. Codice della strada, da cui possono inferirsi elementi di giudizio idonei per la valutazione dei fatti di cui è causa, i conducenti che eseguono la manovra della retromarcia devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Inoltre, le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano.
pagina 3 di 8 Non è di alcun pregio, pertanto, la tesi di parte convenuta che ritiene sussistente la responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro per essersi posta dietro al muletto, in una posizione quindi non visibile per il conducente dello stesso, attesa anche l'assenza di specchietti retrovisori.
Secondo le norme di comune prudenza, al conducente che effettua una manovra in retromarcia sono imposte tutte le regole di diligenza necessarie per compiere tale operazione in sicurezza. In questi termini, in assenza di specchietti retrovisori sul muletto, il conducente avrebbe dovuto accertarsi durante tutta la manovra, con qualsiasi mezzo esigibile, che l'area retrostante fosse effettivamente libera.
Alla luce di quanto esposto, quindi, è possibile muovere nei confronti di un rimprovero a Testimone_1 titolo di colpa per aver cagionato l'evento lesivo di cui è causa;
evento che avrebbe certamente evitato apprestando le cautele normalmente esigibili nei confronti di chi effettua manovre di questo tipo.
Deve quindi ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, sussistente la responsabilità dell'odierna convenuta ai sensi dell'art. 2049 c.c.
3. Sul quantum debeatur
Parte attrice ha dimostrato di aver subìto un danno alla propria salute in conseguenza del sinistro di cui
è causa, che è stato documentato con la produzione in giudizio del verbale di Pronto Soccorso, nonché dei numerosi referti redatti a seguito delle visite specialistiche dalla stessa effettuate.
Inoltre, il consulente tecnico all'uopo nominato da questo giudice, dopo aver confermato il nesso causale tra il sinistro contestato e le lesioni riportate dall'attrice, ha evidenziato la sussistenza di un danno biologico / dinamico – relazionale permanente pari al 4,5% e una inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 30 e al 25% per giorni 60.
Il CTU ha, infine, ritenuto che i menzionati postumi permanenti riscontrati sull'attrice hanno una probabile lieve incidenza sull'attività lavorativa di infermiera svolta dalla stessa, la quale richiede la necessità di stare per molto tempo in piedi. Non si è, invece, espresso circa la sussistenza di un danno morale in capo all'attrice, di talché appare equo a questo giudice liquidare il valore standard indicato nelle Tabelle di Milano, non essendosi evidentemente manifestato un grado di sofferenza soggettiva superiore rispetto a quello normalmente riportato in conseguenza di lesioni di tal genere.
Appare utile evidenziare che, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n.
184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
pagina 4 di 8 Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice
Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto pagina 5 di 8 attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U.
Per il danno biologico temporaneo, la prevede quale importo standard la somma di Parte_2 euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Tribunale che il danno biologico temporaneo subìto dall'attrice, tenuto conto dei parametri indicati nelle Tabelle Milanesi, nonché delle risultanze della CTU medico – legale sopra richiamate, debba essere liquidato in euro 4.410,00 a titolo di danno biologico dinamico - relazionale ed euro 1.627,50 a titolo di danno morale / da sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 6.037,50 per inabilità temporanea.
Per quanto attiene al danno biologico / dinamico – relazionale permanente, ai fini dell'applicazione della Tabella di Milano, vanno considerati, come poc'anzi esposto, i parametri correlati all'età di 50 anni compiuti dall'attrice alla data della fine malattia (31.10.2020) e quindi i valori standard sono pari ad euro 5.786,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 1.446,00 a titolo di danno da sofferenza interiore e quindi va liquidata, per questa voce di danno non patrimoniale, la complessiva somma di euro 7.232,00.
Infine, deve ritenersi che parte attrice abbia subìto conseguenze della menomazione di cui è causa che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto. In questi termini, avendo subìto una lesione al piede e dovendo la stessa svolgere la Parte_1 propria attività lavorativa di infermiera prevalentemente in piedi, si ritiene giustificabile un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Pertanto, a titolo di cenestesi lavorativa, deve essere riconosciuta in capo all'attrice una personalizzazione del danno pari al 10% della somma ad essa liquidata, per complessivi euro 7.955,20.
Per contro, non risulta sufficientemente provato il maggior danno per l'asserito mancato utilizzo continuativo delle scarpe con il tacco. Difatti, soltanto una teste (la vicina di casa dell'attrice) ha riferito che da dopo l'incidente non ha più visto indossare scarpe con il tacco alto, Parte_1 ammettendo, tuttavia, che vedeva la predetta soltanto una volta al mese.
Per quanto attiene, invece, al danno patrimoniale, il CTU ha ritenuto essere congrue le spese mediche e paramediche di cura ed assistenza documentate in atti per complessivi euro 433,40.
Alla menzionata somma devono aggiungersi anche le spese sostenute per il trasporto dell'attrice durante il periodo di inabilità temporanea (cfr. doc. 19 fascicolo attrice) che appaiono congrue in virtù della frattura del piede, per complessivi euro 64,50.
La complessiva somma di euro 497,90 a titolo di esborsi, rivalutata ad oggi secondo gli indici ISTAT costo vita è pari ad euro 590,00.
Parte attrice ha dichiarato, nell'udienza del 22.11.2023, di non aver percepito alcuno stipendio per sei mesi e che, successivamente, ha ricevuto indennizzi per circa 1.000,00/1.500,00 euro dall'Inail.
pagina 6 di 8 Ritiene questo giudice che non deve essere detratta alcuna somma dagli importi sopra liquidati all'attrice.
Infatti, l'art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000 prevede che, in caso di danno biologico subìto in conseguenza ad infortuni sul lavoro, nonché a malattie professionali, l'INAIL eroga un indennizzo per danno biologico solamente quando la percentuale di invalidità riconosciuta per la menomazione subìta dal lavoratore è pari o superiore al 6%.
Nella specie, poiché è stato accertato il danno biologico permanente nella misura del 4,5%, non è possibile detrarre alcunché per tale voce di danno.
Inoltre, l'Inail, ai sensi del menzionato articolo 13, non indennizza alcunché a titolo di danno biologico temporaneo e per gli esborsi sostenuti. Anche per queste voci di danno, quindi, non è possibile alcuno scomputo.
Secondo un consolidato e condivisibile indirizzo della Suprema corte in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute “le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, INAIL) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale,
e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (Corte di cassazione, ord. n. 30293 del 31/10/2023).
Pertanto, il danno risarcibile complessivamente subìto dall'attrice va liquidato nella somma, rivalutata ad oggi, di euro 14.582,70.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di Euro 14.582,70, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di Euro 6.627,50 dalla data del 3.7.2020 ad oggi;
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di Euro 7.955,20 dalla data del 31.10.2020 (data fine malattia) ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 14.582,70, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Spese processuali
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico della convenuta.
Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, ivi comprese le spese sostenute per la fase stragiudiziale, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Venturini, antistatario ex art. 93 c.p.c.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege. pagina 7 di 8 -
P. Q. M.
-
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 14.582,70, oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta le altre eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della convenuta;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in Euro 545,00 per esborsi ed anticipazioni, Euro 5.000,00 per onorario di avvocato, ivi comprese le spese della fase stragiudiziale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Venturini, antistatario;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
- la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 13.3.2025
Il Giudice Istruttore
in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Marta Lombardi.
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21600/2022
Oggi 13.3.2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per l'avv. VENTURINI FABIO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Alfredo Bozzi
Per 'avv. GIUDICI FRANCO CP_1
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 28.1.2025 e si riportano alle difese esposte nelle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21600/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato VENTURINI FABIO
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato GIUDICI CP_1 P.IVA_1
FRANCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 28 gennaio 2025, le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con atto ritualmente notificato, conveniva in giudizio per sentirla Parte_1 CP_1 condannare al risarcimento del danno subìto in conseguenza del sinistro occorso in data 3 luglio 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, spese legali giudiziali e stragiudiziali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, la quale concludeva, in via principale, per il rigetto delle domande, in via subordinata, per il riconoscimento del concorso di colpa dell'attrice.
Alla prima udienza, il giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, successivamente, ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti.
Al termine dell'istruttoria orale, il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona dell'attrice.
pagina 2 di 8 Quindi, nell'udienza del 28.1.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale e il G.I. ordinava la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella successiva udienza del 13.3.2025, il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ritiene questo giudice che l'attrice abbia provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio.
2. Sull'an debeatur
Parte attrice ha agito al fine di ottenere il ristoro dei danni subìti in occasione del sinistro avvenuto in data 3 luglio 2020.
In particolare, mentre la stessa si stava recando a lavoro, veniva investita da un muletto elettrico di proprietà della convenuta che stava eseguendo una manovra di retromarcia nel parcheggio dinanzi “Il
Gigante Supermercati” di Sesto San Giovanni e non si avvedeva della presenza dell'attrice. A causa dell'incidente, veniva condotta in Pronto Soccorso ove veniva Parte_1 riscontrata la sussistenza di una “frattura base 2, 3 e 4 mtt piede sx” (cfr. doc. n. 3 parte attrice).
L'avvenimento di tale incidente, così come riportato dall'attrice, è da ritenersi pacifico, essendo incontestato tra le parti.
Difatti, la convenuta ha prodotto in giudizio una dichiarazione redatta da , conducente del Testimone_1 muletto di cui è causa, in cui ammette il fatto storico (cfr. doc. n. 1, comparsa di costituzione e risposta).
Nello specifico, riferisce testualmente: “in data 3 luglio 2020 alle ore 11.50 durante le Testimone_1 operazioni di scarico merci, ho urtato inavvertitamente una signora facendo manovra col muletto elettrico. La signora si trovava dietro al muletto e molto vicina al mezzo e per me è stato impossibile vederla. […] Ho sentito la signora gridare, sono sceso immediatamente dal muletto e l'ho trovata seduta con delle escoriazioni al piede e al gomito”. Tuttavia, parte convenuta afferma che l'evento verificatosi sia imputabile esclusivamente all'attrice o, in subordine, in via concorrente ad entrambe le parti.
Tale tesi non è condivisibile.
Secondo quanto sostenuto da nel corso dell'interrogatorio formale e da Parte_1 [...] nella dichiarazione presente agli atti, il muletto si trovava sull'asfalto e procedeva in Tes_1 retromarcia con l'intento di evitare le buche ivi presenti, per poi accingersi a scendere, sempre in retromarcia, la rampa dei box.
Come prescritto anche dal D.lgs 285/1992 c.d. Codice della strada, da cui possono inferirsi elementi di giudizio idonei per la valutazione dei fatti di cui è causa, i conducenti che eseguono la manovra della retromarcia devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Inoltre, le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano.
pagina 3 di 8 Non è di alcun pregio, pertanto, la tesi di parte convenuta che ritiene sussistente la responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro per essersi posta dietro al muletto, in una posizione quindi non visibile per il conducente dello stesso, attesa anche l'assenza di specchietti retrovisori.
Secondo le norme di comune prudenza, al conducente che effettua una manovra in retromarcia sono imposte tutte le regole di diligenza necessarie per compiere tale operazione in sicurezza. In questi termini, in assenza di specchietti retrovisori sul muletto, il conducente avrebbe dovuto accertarsi durante tutta la manovra, con qualsiasi mezzo esigibile, che l'area retrostante fosse effettivamente libera.
Alla luce di quanto esposto, quindi, è possibile muovere nei confronti di un rimprovero a Testimone_1 titolo di colpa per aver cagionato l'evento lesivo di cui è causa;
evento che avrebbe certamente evitato apprestando le cautele normalmente esigibili nei confronti di chi effettua manovre di questo tipo.
Deve quindi ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, sussistente la responsabilità dell'odierna convenuta ai sensi dell'art. 2049 c.c.
3. Sul quantum debeatur
Parte attrice ha dimostrato di aver subìto un danno alla propria salute in conseguenza del sinistro di cui
è causa, che è stato documentato con la produzione in giudizio del verbale di Pronto Soccorso, nonché dei numerosi referti redatti a seguito delle visite specialistiche dalla stessa effettuate.
Inoltre, il consulente tecnico all'uopo nominato da questo giudice, dopo aver confermato il nesso causale tra il sinistro contestato e le lesioni riportate dall'attrice, ha evidenziato la sussistenza di un danno biologico / dinamico – relazionale permanente pari al 4,5% e una inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 30 e al 25% per giorni 60.
Il CTU ha, infine, ritenuto che i menzionati postumi permanenti riscontrati sull'attrice hanno una probabile lieve incidenza sull'attività lavorativa di infermiera svolta dalla stessa, la quale richiede la necessità di stare per molto tempo in piedi. Non si è, invece, espresso circa la sussistenza di un danno morale in capo all'attrice, di talché appare equo a questo giudice liquidare il valore standard indicato nelle Tabelle di Milano, non essendosi evidentemente manifestato un grado di sofferenza soggettiva superiore rispetto a quello normalmente riportato in conseguenza di lesioni di tal genere.
Appare utile evidenziare che, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n.
184/1986).
Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
pagina 4 di 8 Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice
Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.
Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”.
Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.
In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto pagina 5 di 8 attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U.
Per il danno biologico temporaneo, la prevede quale importo standard la somma di Parte_2 euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Tribunale che il danno biologico temporaneo subìto dall'attrice, tenuto conto dei parametri indicati nelle Tabelle Milanesi, nonché delle risultanze della CTU medico – legale sopra richiamate, debba essere liquidato in euro 4.410,00 a titolo di danno biologico dinamico - relazionale ed euro 1.627,50 a titolo di danno morale / da sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 6.037,50 per inabilità temporanea.
Per quanto attiene al danno biologico / dinamico – relazionale permanente, ai fini dell'applicazione della Tabella di Milano, vanno considerati, come poc'anzi esposto, i parametri correlati all'età di 50 anni compiuti dall'attrice alla data della fine malattia (31.10.2020) e quindi i valori standard sono pari ad euro 5.786,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 1.446,00 a titolo di danno da sofferenza interiore e quindi va liquidata, per questa voce di danno non patrimoniale, la complessiva somma di euro 7.232,00.
Infine, deve ritenersi che parte attrice abbia subìto conseguenze della menomazione di cui è causa che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto. In questi termini, avendo subìto una lesione al piede e dovendo la stessa svolgere la Parte_1 propria attività lavorativa di infermiera prevalentemente in piedi, si ritiene giustificabile un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Pertanto, a titolo di cenestesi lavorativa, deve essere riconosciuta in capo all'attrice una personalizzazione del danno pari al 10% della somma ad essa liquidata, per complessivi euro 7.955,20.
Per contro, non risulta sufficientemente provato il maggior danno per l'asserito mancato utilizzo continuativo delle scarpe con il tacco. Difatti, soltanto una teste (la vicina di casa dell'attrice) ha riferito che da dopo l'incidente non ha più visto indossare scarpe con il tacco alto, Parte_1 ammettendo, tuttavia, che vedeva la predetta soltanto una volta al mese.
Per quanto attiene, invece, al danno patrimoniale, il CTU ha ritenuto essere congrue le spese mediche e paramediche di cura ed assistenza documentate in atti per complessivi euro 433,40.
Alla menzionata somma devono aggiungersi anche le spese sostenute per il trasporto dell'attrice durante il periodo di inabilità temporanea (cfr. doc. 19 fascicolo attrice) che appaiono congrue in virtù della frattura del piede, per complessivi euro 64,50.
La complessiva somma di euro 497,90 a titolo di esborsi, rivalutata ad oggi secondo gli indici ISTAT costo vita è pari ad euro 590,00.
Parte attrice ha dichiarato, nell'udienza del 22.11.2023, di non aver percepito alcuno stipendio per sei mesi e che, successivamente, ha ricevuto indennizzi per circa 1.000,00/1.500,00 euro dall'Inail.
pagina 6 di 8 Ritiene questo giudice che non deve essere detratta alcuna somma dagli importi sopra liquidati all'attrice.
Infatti, l'art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000 prevede che, in caso di danno biologico subìto in conseguenza ad infortuni sul lavoro, nonché a malattie professionali, l'INAIL eroga un indennizzo per danno biologico solamente quando la percentuale di invalidità riconosciuta per la menomazione subìta dal lavoratore è pari o superiore al 6%.
Nella specie, poiché è stato accertato il danno biologico permanente nella misura del 4,5%, non è possibile detrarre alcunché per tale voce di danno.
Inoltre, l'Inail, ai sensi del menzionato articolo 13, non indennizza alcunché a titolo di danno biologico temporaneo e per gli esborsi sostenuti. Anche per queste voci di danno, quindi, non è possibile alcuno scomputo.
Secondo un consolidato e condivisibile indirizzo della Suprema corte in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute “le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, INAIL) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale,
e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (Corte di cassazione, ord. n. 30293 del 31/10/2023).
Pertanto, il danno risarcibile complessivamente subìto dall'attrice va liquidato nella somma, rivalutata ad oggi, di euro 14.582,70.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di Euro 14.582,70, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di Euro 6.627,50 dalla data del 3.7.2020 ad oggi;
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di Euro 7.955,20 dalla data del 31.10.2020 (data fine malattia) ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 14.582,70, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Spese processuali
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico della convenuta.
Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, ivi comprese le spese sostenute per la fase stragiudiziale, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Venturini, antistatario ex art. 93 c.p.c.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege. pagina 7 di 8 -
P. Q. M.
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Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 14.582,70, oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta le altre eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della convenuta;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in Euro 545,00 per esborsi ed anticipazioni, Euro 5.000,00 per onorario di avvocato, ivi comprese le spese della fase stragiudiziale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Venturini, antistatario;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
- la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 13.3.2025
Il Giudice Istruttore
in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Marta Lombardi.
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