Articolo 42 della Legge 28 luglio 2016, n. 154
Articolo 41
Versione
25 agosto 2016
Art. 42. Copertura finanziaria dei decreti legislativi 1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni, qualora uno o piu' decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Note all'art. 42:
- Si riporta il comma 2 dell'art. 17 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.».
Entrata in vigore il 25 agosto 2016