Articolo 2 della Legge 30 maggio 1950, n. 395
Articolo 1Articolo 3
Versione
5 luglio 1950
Art. 2.
Gli organici del comune di Saronno e dei ricostituiti comuni di Gerenzano e di Uboldo saranno stabiliti dal Prefetto sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti e gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Saronno, che sara' inquadrato negli organici dei Comuni ricostituiti, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori, a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Entrata in vigore il 5 luglio 1950