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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione prima civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5582/2023 tra
(C.F. ) con l'avv. RAMA ANISA, domiciliataria Parte_1 C.F._1
RICORRENTE e
in persona del Ministro in carica pro tempore (C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE, domiciliataria
RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025, alle ore 10.34, innanzi al dott. Francesca Ajello, sono comparsi:
Per l'avv. RAMA ANISA oggi sostituita dall'avv. GIULIA BONETTO Parte_1 Per il l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE Controparte_1
L'avv. Bonetto fa presente che il ricorrente oggi non è comparso in quanto ha ricevuto un decreto di espulsione e al momento non può quindi fare ritorno in Italia;
contesta tutto quanto ex adverso prodotto nella comparsa di costituzione del , insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come da CP_1 ricorso. L'avv. Guglielmi si riporta alla memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi già indicai nei propri atti.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e le invita poi a discutere la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. L'avv. Bonetto precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo:
“1) IN VIA CAUTELARE: ordinare la sospensione dell'efficacia del decreto di rigetto e del contestuale ordine di espulsione del signor emesso in data 16 agosto 2023 e notificato in data 30.11.2023 dalla Questura di Pt_1 Udine;
2) IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nullo il provvedimento di rigetto all'istanza rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di ricongiungimento familiare emesso dal Questore di Udine il 16.08.2023 e notificato il 30.11.2023, Cat. A. 12/23/IMM. Prot. N. 56/2023 Irric., e conseguentemente, concedere al signor il Parte_1 ricongiungimento familiare;
3) IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva istruttoria, ivi compresa la facoltà di proporre ulteriori motivi aggiuntivi e di produrre documenti integrativi al ricorso depositato;
pagina 1 di 5 Con richiesta ex art. 210 c.p.c. di acquisire presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Udine il fascicolo relativo all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente. 3) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge al sottoscritto procuratore antistatario”.
L'avv. Guglielmi precisa come da comparsa di costituzione e risposta:
“CONCLUDE affinchè il ricorso vada respinto stante la sua infondatezza nel merito”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare, invitando le parti a presentarsi per la lettura del dispositivo ad ore 14.30.
All'esito, ad ore 14:30, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene pubblicata mediante lettura alta voce.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che
ha chiamato in giudizio il al fine di ottenere l'annullamento del Parte_1 Controparte_1 provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di ricongiungimento familiare emesso dal Questore di Udine in data 16.08.2023 notificato in data
30.11.2023, Cat. A. 12/23/IMM. Prot. 56/2023 con conseguente riconoscimento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con il figlio maggiorenne , regolarmente soggiornante sul Persona_1 territorio italiano.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1 considerazione dell'irregolarità al momento dell'ingresso in Italia e comunque perché mancano i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non essendoci prova della vivenza a carico.
A seguito della discussione orale, il giudice designato si è riservato la decisione.
2. Nel merito
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova rilevare in diritto che l'art. 1 legge 68/2007, dopo aver previsto che non è necessario un permesso per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, stabilisce espressamente – per quel che qui interessa - che lo straniero proveniente da Paesi dell'Area Schengen debba dichiarare la propria presenza al questore della provincia in cui si trova (comma 2). Il comma successivo della medesima norma prevede pagina 2 di 5 poi l'espulsione ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 286/98 in caso di inosservanza dell'obbligo previsto dal comma precedente, ossia in caso di mancata o ritardata dichiarazione di presenza.
Orbene, nel caso di specie, è cittadino albanese, proveniente dall'Albania, paese che Parte_1 aderisce all'Accordo Schengen.
Come rilevato dall'Avvocatura dello Stato e come motivato anche nel provvedimento impugnato, risulta che il ricorrente è giunto in Italia in data 3.10.2022, privo di uno specifico visto attraverso la frontiera di Venezia. La circostanza può ritenersi acquisita in giudizio, poiché il signor non l'ha mai Pt_1 contestata.
Non vi è, però, alcuna prova che lo stesso abbia presentato la dichiarazione di presenza alla competente Questura secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998, mentre risulta che egli abbia presentato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno oggetto del presente giudizio solo in data 22.12.2022.
L'assenza di prova della dichiarazione di presenza comporta che il signor fosse suscettibile di Pt_1 essere espulso ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 286/98, il che significa che, per l'ordinamento italiano, egli dovesse ritenersi presente irregolarmente sul territorio nazionale.
La posizione di irregolarità impedisce di ritenere integrati i presupposti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, atteso che – come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato – l'art. 30 comma 2 lett. c) d. lgs. 286/98 stabilisce che detto titolo può essere rilasciato al familiare straniero “regolarmente soggiornante”.
L'assenza di prova del requisito della regolarità del soggiorno di comporta Parte_1
l'infondatezza del ricorso dalla stessa presentato.
Va peraltro aggiunto, come eccepito anche dalla parte convenuta, che non sono emerse in giudizio prove sufficienti integrazione di tutti i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 30 e 29 d.lgs.
286/98 per il ricongiungimento di un genitore con il figlio residente regolarmente in Italia.
La prima norma citata stabilisce che il permesso di soggiorno è rilasciato al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In base al disposto della seconda norma citata, parenti che possono ottenere il ricongiungimento sono elencati dalla seconda norma citata, la quale indica:
1. Il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
2. I figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
pagina 3 di 5 3. I figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
4. I genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
L'art. 6 comma 1 lett. f) stabilisce che per dimostrare la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico è necessario presentare documentazione prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, “valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali”.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dal ricorrente non risulta essere stata valutata dall'autorità consolare né risultano indicati i parametri locali, essendosi il signor limitato a Pt_1 depositare una attestazione del Comune di Tirana e una dichiarazione della moglie rilasciata ad un notaio, senza depositare la valutazione effettuata dalla competente autorità consolare.
Infine, si sottolinea che, quand'anche vi fosse questa attestazione relativamente alla dichiarazione del Comune, non vi sono abbastanza elementi per ritenere dimostrato il requisito della vivenza a carico. Si ritiene, infatti, che perché questo requisito sia soddisfatto, vadano dimostrati in giudizio (anche con documenti formatisi successivamente al diniego della P.A.): da un lato l'assenza di fonti di reddito o risorse sufficienti per vivere in modo indipendente;
dall'altro il contributo significativo offerto dallo straniero residente in Italia al mantenimento del richiedente il ricongiungimento (ad esempio, fornendo alloggio, cibo, assistenza, inviando denaro, ecc). Ebbene, nel caso di specie, dall'attestazione del Comune di Tirana risulta esclusivamente che il “reddito familiare è basso”, che entrambi i “coniugi non hanno un lavoro e il figlio con cui vivono è minorenne”, ma non risulta se la situazione di vivenza a carico sia strutturale (o determinata da una temporanea perdita del rapporto di lavoro) né quali siano le cause della mancanza di un rapporto di lavoro, tenuto conto dell'età relativamente giovane del richiedente (48 anni ad oggi) e dell'assenza di allegazioni circa eventuali condizioni di salute o particolari fragilità che impedirebbero al signor di reperire un'occupazione. Il ricorrente, poi, nulla ha dedotto circa la Pt_1 situazione economica della zona di provenienza. Inoltre, non risultano elementi relativi alle modalità attraverso le quali il figlio maggiorenne regolarmente soggiornante in Italia sarebbe di sostegno al padre, poiché non sono stati nemmeno allegati (prima ancora che dimostrati) gli strumenti attraverso i quali il primo sopperirebbe ai bisogni essenziali del secondo (ad esempio, attraverso il deposito di ricevute di invio di denaro, ricevute di acquisto di beni essenziali, il pagamento del canone di locazione, ecc.).
pagina 4 di 5 Infine, si rileva che, appena giunto in Italia, il signor ha reperito un'occupazione come Pt_1 operaio, dimostrando – anche considerata l'età – di essere in grado di lavorare e di essere quindi in grado di reperire le risorse per rispondere ai propri bisogni essenziali.
Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso non può ritenersi fondato e va quindi rigettato.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. In ragione dell'integrale rigetto della domanda, la parte ricorrente andrà condannata a rifondere alla parte resistente le spese del presente giudizio, che vengono liquidate in dispositivo i criteri di cui al DM 55/2014 e i parametri minimi di cui alle allegate tabelle, tenuto conto dell'attività svolta dalle parti costituita dal solo deposito del ricorso e dalla partecipazione alla sola udienza di discussione, nel corso della quale le parti si sono limitate a riportarsi agli atti e tenuto altresì conto dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. R.G. 5582/2023, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.526,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trieste, in data 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Francesca Ajello
Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto digitalmente, dal solo giudice e non dal cancelliere perché, ad onta dell'art. 126 c.p.c., non è disponibile (per ragioni oggettive legate al numero ed all'organizzazione del personale amministrativo) alcun funzionario per l'incombente.
L'originale di questo atto è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 5 di 5
Sezione prima civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5582/2023 tra
(C.F. ) con l'avv. RAMA ANISA, domiciliataria Parte_1 C.F._1
RICORRENTE e
in persona del Ministro in carica pro tempore (C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1 l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE, domiciliataria
RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025, alle ore 10.34, innanzi al dott. Francesca Ajello, sono comparsi:
Per l'avv. RAMA ANISA oggi sostituita dall'avv. GIULIA BONETTO Parte_1 Per il l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRIESTE Controparte_1
L'avv. Bonetto fa presente che il ricorrente oggi non è comparso in quanto ha ricevuto un decreto di espulsione e al momento non può quindi fare ritorno in Italia;
contesta tutto quanto ex adverso prodotto nella comparsa di costituzione del , insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come da CP_1 ricorso. L'avv. Guglielmi si riporta alla memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi già indicai nei propri atti.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e le invita poi a discutere la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. L'avv. Bonetto precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo:
“1) IN VIA CAUTELARE: ordinare la sospensione dell'efficacia del decreto di rigetto e del contestuale ordine di espulsione del signor emesso in data 16 agosto 2023 e notificato in data 30.11.2023 dalla Questura di Pt_1 Udine;
2) IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nullo il provvedimento di rigetto all'istanza rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di ricongiungimento familiare emesso dal Questore di Udine il 16.08.2023 e notificato il 30.11.2023, Cat. A. 12/23/IMM. Prot. N. 56/2023 Irric., e conseguentemente, concedere al signor il Parte_1 ricongiungimento familiare;
3) IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva istruttoria, ivi compresa la facoltà di proporre ulteriori motivi aggiuntivi e di produrre documenti integrativi al ricorso depositato;
pagina 1 di 5 Con richiesta ex art. 210 c.p.c. di acquisire presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Udine il fascicolo relativo all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente. 3) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge al sottoscritto procuratore antistatario”.
L'avv. Guglielmi precisa come da comparsa di costituzione e risposta:
“CONCLUDE affinchè il ricorso vada respinto stante la sua infondatezza nel merito”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare, invitando le parti a presentarsi per la lettura del dispositivo ad ore 14.30.
All'esito, ad ore 14:30, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene pubblicata mediante lettura alta voce.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che
ha chiamato in giudizio il al fine di ottenere l'annullamento del Parte_1 Controparte_1 provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di ricongiungimento familiare emesso dal Questore di Udine in data 16.08.2023 notificato in data
30.11.2023, Cat. A. 12/23/IMM. Prot. 56/2023 con conseguente riconoscimento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con il figlio maggiorenne , regolarmente soggiornante sul Persona_1 territorio italiano.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1 considerazione dell'irregolarità al momento dell'ingresso in Italia e comunque perché mancano i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non essendoci prova della vivenza a carico.
A seguito della discussione orale, il giudice designato si è riservato la decisione.
2. Nel merito
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova rilevare in diritto che l'art. 1 legge 68/2007, dopo aver previsto che non è necessario un permesso per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, stabilisce espressamente – per quel che qui interessa - che lo straniero proveniente da Paesi dell'Area Schengen debba dichiarare la propria presenza al questore della provincia in cui si trova (comma 2). Il comma successivo della medesima norma prevede pagina 2 di 5 poi l'espulsione ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 286/98 in caso di inosservanza dell'obbligo previsto dal comma precedente, ossia in caso di mancata o ritardata dichiarazione di presenza.
Orbene, nel caso di specie, è cittadino albanese, proveniente dall'Albania, paese che Parte_1 aderisce all'Accordo Schengen.
Come rilevato dall'Avvocatura dello Stato e come motivato anche nel provvedimento impugnato, risulta che il ricorrente è giunto in Italia in data 3.10.2022, privo di uno specifico visto attraverso la frontiera di Venezia. La circostanza può ritenersi acquisita in giudizio, poiché il signor non l'ha mai Pt_1 contestata.
Non vi è, però, alcuna prova che lo stesso abbia presentato la dichiarazione di presenza alla competente Questura secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998, mentre risulta che egli abbia presentato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno oggetto del presente giudizio solo in data 22.12.2022.
L'assenza di prova della dichiarazione di presenza comporta che il signor fosse suscettibile di Pt_1 essere espulso ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 286/98, il che significa che, per l'ordinamento italiano, egli dovesse ritenersi presente irregolarmente sul territorio nazionale.
La posizione di irregolarità impedisce di ritenere integrati i presupposti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, atteso che – come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato – l'art. 30 comma 2 lett. c) d. lgs. 286/98 stabilisce che detto titolo può essere rilasciato al familiare straniero “regolarmente soggiornante”.
L'assenza di prova del requisito della regolarità del soggiorno di comporta Parte_1
l'infondatezza del ricorso dalla stessa presentato.
Va peraltro aggiunto, come eccepito anche dalla parte convenuta, che non sono emerse in giudizio prove sufficienti integrazione di tutti i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt. 30 e 29 d.lgs.
286/98 per il ricongiungimento di un genitore con il figlio residente regolarmente in Italia.
La prima norma citata stabilisce che il permesso di soggiorno è rilasciato al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In base al disposto della seconda norma citata, parenti che possono ottenere il ricongiungimento sono elencati dalla seconda norma citata, la quale indica:
1. Il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
2. I figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
pagina 3 di 5 3. I figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
4. I genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
L'art. 6 comma 1 lett. f) stabilisce che per dimostrare la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico è necessario presentare documentazione prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, “valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali”.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dal ricorrente non risulta essere stata valutata dall'autorità consolare né risultano indicati i parametri locali, essendosi il signor limitato a Pt_1 depositare una attestazione del Comune di Tirana e una dichiarazione della moglie rilasciata ad un notaio, senza depositare la valutazione effettuata dalla competente autorità consolare.
Infine, si sottolinea che, quand'anche vi fosse questa attestazione relativamente alla dichiarazione del Comune, non vi sono abbastanza elementi per ritenere dimostrato il requisito della vivenza a carico. Si ritiene, infatti, che perché questo requisito sia soddisfatto, vadano dimostrati in giudizio (anche con documenti formatisi successivamente al diniego della P.A.): da un lato l'assenza di fonti di reddito o risorse sufficienti per vivere in modo indipendente;
dall'altro il contributo significativo offerto dallo straniero residente in Italia al mantenimento del richiedente il ricongiungimento (ad esempio, fornendo alloggio, cibo, assistenza, inviando denaro, ecc). Ebbene, nel caso di specie, dall'attestazione del Comune di Tirana risulta esclusivamente che il “reddito familiare è basso”, che entrambi i “coniugi non hanno un lavoro e il figlio con cui vivono è minorenne”, ma non risulta se la situazione di vivenza a carico sia strutturale (o determinata da una temporanea perdita del rapporto di lavoro) né quali siano le cause della mancanza di un rapporto di lavoro, tenuto conto dell'età relativamente giovane del richiedente (48 anni ad oggi) e dell'assenza di allegazioni circa eventuali condizioni di salute o particolari fragilità che impedirebbero al signor di reperire un'occupazione. Il ricorrente, poi, nulla ha dedotto circa la Pt_1 situazione economica della zona di provenienza. Inoltre, non risultano elementi relativi alle modalità attraverso le quali il figlio maggiorenne regolarmente soggiornante in Italia sarebbe di sostegno al padre, poiché non sono stati nemmeno allegati (prima ancora che dimostrati) gli strumenti attraverso i quali il primo sopperirebbe ai bisogni essenziali del secondo (ad esempio, attraverso il deposito di ricevute di invio di denaro, ricevute di acquisto di beni essenziali, il pagamento del canone di locazione, ecc.).
pagina 4 di 5 Infine, si rileva che, appena giunto in Italia, il signor ha reperito un'occupazione come Pt_1 operaio, dimostrando – anche considerata l'età – di essere in grado di lavorare e di essere quindi in grado di reperire le risorse per rispondere ai propri bisogni essenziali.
Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso non può ritenersi fondato e va quindi rigettato.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. In ragione dell'integrale rigetto della domanda, la parte ricorrente andrà condannata a rifondere alla parte resistente le spese del presente giudizio, che vengono liquidate in dispositivo i criteri di cui al DM 55/2014 e i parametri minimi di cui alle allegate tabelle, tenuto conto dell'attività svolta dalle parti costituita dal solo deposito del ricorso e dalla partecipazione alla sola udienza di discussione, nel corso della quale le parti si sono limitate a riportarsi agli atti e tenuto altresì conto dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. R.G. 5582/2023, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.526,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trieste, in data 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Francesca Ajello
Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto digitalmente, dal solo giudice e non dal cancelliere perché, ad onta dell'art. 126 c.p.c., non è disponibile (per ragioni oggettive legate al numero ed all'organizzazione del personale amministrativo) alcun funzionario per l'incombente.
L'originale di questo atto è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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